26.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 354/11
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-463/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1 - Nozione di «prestazione di servizi» - Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza - Fatto generatore dell’imposta - Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi - Esigibilità dell’imposta))
(2015/C 354/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Asparuhovo Lake Investment Company OOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Dispositivo
1)
L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza a un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto.
2)
Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza, come quelli di cui al procedimento principale, gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore.
(1) GU C 439 dell’8.12.2014.
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