2.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 156/11
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen - Svezia) — Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren
(Causa C-472/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Estensione del settore armonizzato - Registrazione delle sostanze presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prima dell’immissione sul mercato - Articolo 5 - Registro nazionale dei prodotti chimici - Obbligo di notifica ai fini della registrazione - Compatibilità con il regolamento REACH - Articoli 34 TFUE e 36 TFUE - Restrizione quantitativa all’importazione))
(2016/C 156/14)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrenti: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén
Convenuto: Riksåklagaren
Dispositivo
1)
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, nella versione di cui al regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa nazionale obblighi un importatore di prodotti chimici a registrare tali prodotti presso l’autorità nazionale competente, laddove il medesimo importatore è già tenuto ad un obbligo di registrazione degli stessi prodotti presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del citato regolamento, a condizione che detta registrazione presso l’autorità nazionale competente non configuri un prerequisito rispetto all’immissione sul mercato dei prodotti in parola, che verta su informazioni diverse da quelle richieste dal predetto regolamento e che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi da esso perseguiti, in particolare quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nonché la libera circolazione di simili sostanze nel mercato interno, segnatamente mediante l’instaurazione di un sistema di controlli della gestione sicura di siffatti prodotti nello Stato membro interessato e la valutazione di tale gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
2)
Le disposizioni combinate degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretate nel senso che esse non ostano all’obbligo di notifica e di registrazione dei prodotti chimici, previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.
(1) GU C 448 del 15.12.2014.
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