3.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 363/18
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Dimos Kropias Attikis/Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
(Causa C-473/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Regime di protezione del massiccio montuoso dell’Imitto - Procedura di modifica - Applicabilità di tale direttiva - Piano regolatore e programma di protezione dell’ambiente della grande regione di Atene))
(2015/C 363/21)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Dimos Kropias Attikis
Convenuti: Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
Dispositivo
Gli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva 2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.
(1) GU C 7 del 12.1.2015.
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