12.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 335/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)
(Causa C-476/14) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Direttive 98/6/CE e 2005/29/CE - Tutela dei consumatori - Pubblicità con indicazione del prezzo - Nozioni di «offerta» e di «prezzo comprensivo delle imposte» - Obbligo di includere, nel prezzo di vendita di un autoveicolo, le spese supplementari obbligatorie connesse alla consegna di tale veicolo])
(2016/C 335/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Citroën Commerce GmbH
Convenuta: Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)
Dispositivo
L’articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, letto in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, lettera a), della stessa direttiva, dev’essere interpretato nel senso che le spese di consegna di un autoveicolo dal produttore al concessionario, che sono a carico del consumatore, devono essere incluse nel prezzo di vendita di tale veicolo indicato in una pubblicità effettuata da un commerciante qualora, tenuto conto di tutte le caratteristiche di tale pubblicità, essa contenga, agli occhi del consumatore, un’offerta relativa a detto veicolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte.
(1) GU C 462 del 22.12.2014.
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