7.12.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 406/12
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Unione europea/Axa Belgium SA
(Causa C-494/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Funzionari - Statuto dei funzionari - Articoli 73, 78 e 85 bis - Incidente stradale - Diritto nazionale che istituisce un regime di responsabilità oggettiva - Surrogazione dell’Unione europea - Nozione di «terzo responsabile» - Nozione autonoma del diritto dell’Unione - Nozione che riguarda qualsiasi soggetto tenuto, in forza del diritto nazionale, a risarcire il danno subìto dalla vittima o dai suoi aventi causa - Prestazioni non definitivamente a carico dell’Unione))
(2015/C 406/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Unione europea
Convenuta: Axa Belgium SA
Dispositivo
1)
La nozione di «terzo responsabile», di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, deve ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione.
2)
La nozione di «terzo responsabile» di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilito dal regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 781/98, riguarda qualsiasi soggetto, compresi gli assicuratori, tenuto, in forza del diritto nazionale, a risarcire il danno subìto dalla vittima o dai suoi aventi causa.
3)
Lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilito dal regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 781/98, non può essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione diretta in forza dell’articolo 85 bis, paragrafo 4, di tale Statuto, le prestazioni che l’Unione è tenuta a onorare a titolo, da un lato, dell’articolo 73 del suddetto Statuto, diretto a coprire i rischi di malattia e di infortunio, e, dall’altro, dell’articolo 78 di tale stesso Statuto per il versamento di una pensione d’invalidità devono definitivamente restare a suo carico.
(1) GU C 34 del 2.2.2015.
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