19.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 475/2
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — EL-EM-2001 Ltd/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Causa C-501/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Articolo 10, paragrafo 3 - Articoli 18 e 19 - Ammenda inflitta al conducente - Misure necessarie per applicare la sanzione, adottate nei confronti dell’impresa di trasporto - Fermo del veicolo))
(2016/C 475/02)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: EL-EM-2001 Ltd
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 561/20016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale autorizzi, a titolo di provvedimento cautelare, il fermo di un veicolo appartenente a un’impresa di trasporto, nel caso in cui, da un lato, il conducente di tale veicolo, dipendente di tale impresa, ne fosse alla guida infrangendo le norme del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e, dall’altro, l’autorità nazionale competente non abbia fatto valere la responsabilità di tale impresa, giacché tale provvedimento cautelare non risponde ai requisiti del principio di proporzionalità.
(1) GU C 46 del 9.2.2016.
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