20.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 53/2
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-503/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Articoli 21, 45 e 49 TFUE - Articoli 28 e 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo - Libera circolazione delle persone - Libera circolazione dei lavoratori - Libertà di stabilimento - Imposizione delle persone fisiche sulle plusvalenze risultanti da uno scambio di quote sociali - Imposizione delle persone fisiche sulle plusvalenze risultanti dal trasferimento della totalità del patrimonio destinato all’esercizio di un’attività imprenditoriale e professionale - Imposizione in uscita per i privati - Riscossione immediata dell’imposta - Differenza di trattamento tra le persone fisiche che scambiano quote sociali e mantengono la propria residenza nel territorio nazionale e quelle che effettuano tale scambio e trasferiscono la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo - Differenza di trattamento tra le persone fisiche che effettuano il trasferimento della totalità del patrimonio relativo ad un’attività esercitata individualmente a una società avente la sede e la direzione effettiva nel territorio portoghese e quelle che effettuano tale trasferimento a una società avente la sede o la direzione effettiva nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo - Proporzionalità))
(2017/C 053/02)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e W. Roels, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Rebelo e J. Martins da Silva, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti)
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese, adottando e mantenendo in vigore l’articolo 10, paragrafo 9, lettera a), del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), ai sensi del quale, ai fini dell’imposizione per l’anno in cui un contribuente perde la qualità di residente nel territorio portoghese, si deve ritenere che rientri nella categoria delle plusvalenze l’importo che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8, di detto codice, non è stato assoggettato a imposta al momento dello scambio di quote sociali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 21, 45 e 49 TFUE e degli articoli 28 e 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.
2)
La Repubblica portoghese, adottando e mantenendo in vigore l’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del medesimo codice, che riserva il beneficio del differimento dell’imposizione di cui a tale disposizione alle persone fisiche che trasferiscono la totalità del patrimonio relativo ad un’attività imprenditoriale e professionale esercitata individualmente a una società avente la propria sede e la propria direzione effettiva nel territorio portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
3)
La Repubblica portoghese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
(1) GU C 16 del 19.1.2015.
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