16.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 14/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-504/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Tutela della natura - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafi 2 e 3, e articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d) - Fauna e flora selvatiche - Conservazione degli habitat naturali - Tartaruga marina Caretta caretta - Tutela delle tartarughe di mare nella baia di Kyparissia - Sito di importanza comunitaria «Dune di Kyparissia» - Tutela delle specie))
(2017/C 014/03)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e C. Hermes, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica,
—
avendo tollerato la costruzione di case ad Agiannaki (Grecia) nel corso del 2010, l’utilizzo, in assenza di una disciplina sufficiente, di altre case ad Agiannaki risalenti al 2006 e l’avvio dei lavori di costruzione relativi ad una cinquantina di edifici residenziali situati tra Agiannaki ed Elaia (Grecia), nonché avendo autorizzato la costruzione di tre dimore di villeggiatura a Vounaki (Grecia) nel corso del 2012;
—
avendo tollerato lo sviluppo delle infrastrutture d’accesso alla spiaggia situata nella zona di Kyparissia (Grecia), vale a dire l’apertura di cinque nuove strade verso la spiaggia di Agiannaki nonché l’asfaltatura di taluni punti di accesso e strade esistenti;
—
non avendo adottato misure sufficienti per garantire l’osservanza del divieto di campeggio libero in prossimità della spiaggia di Kalo Nero (Grecia) e a Elaia;
—
non avendo adottato le misure necessarie per limitare l’esercizio dei bar situati tra Elaia e Kalo Nero, sulle spiagge in cui le tartarughe marine Caretta caretta si riproducono, e non avendo vigilato a che le emissioni nocive provocate da tali bar non perturbino tali specie;
—
non avendo adottato le misure necessarie per ridurre, all’interno della zona di Kyparissia, la presenza di attrezzature e di diverse installazioni sulle spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta e avendo autorizzato la costruzione di una piattaforma nei pressi dell’hotel Messina Mare;
—
non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente l’inquinamento luminoso interessante le spiagge situate nella zona di Kyparissia e in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta, e
—
non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente le attività di pesca lungo le spiagge situate nella zona di Kyparissia in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 368).
2)
La Repubblica ellenica, avendo rilasciato concessioni per case costruite nel 2010 ad Agiannaki, per tre dimore di villeggiatura a Vounaki nel 2012 e per la costruzione di una piattaforma presso l’hotel Messina Mare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.
3)
La Repubblica ellenica,
—
non avendo adottato un quadro legislativo e regolamentare completo, coerente e rigoroso diretto alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta nella zona di Kyparissia;
—
non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure concrete necessarie per evitare la perturbazione deliberata della tartaruga marina Caretta caretta durante il periodo di riproduzione di detta specie, e
—
non avendo adottato le misure necessarie per far osservare il divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione di detta specie,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.
4)
Il ricorso è respinto per il resto.
5)
La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 7 del 12.1.2015.
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