19.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 343/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — SIA «VM Remonts» (già SIA «DIV un KO»), SIA «Ausma grupa»/Konkurences padome e Konkurences padome/SIA «Pārtikas kompānija»
(Causa C-542/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Situazione puramente interna - Applicazione di una normativa nazionale analoga - Competenza della Corte - Pratica concordata - Responsabilità di un’impresa per il comportamento di un prestatore di servizi - Presupposti))
(2016/C 343/05)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrenti: SIA «VM Remonts» (già SIA «DIV un KO»), SIA «Ausma grupa», Konkurences padome
Resistenti: Konkurences padome, SIA «Pārtikas kompānija»
Dispositivo
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un’impresa può, in linea di principio, essere considerata responsabile di una pratica concordata a causa dell’operato di un prestatore indipendente che le fornisce servizi solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
—
il prestatore operava in realtà sotto la direzione o il controllo dell’impresa in questione, o
—
tale impresa era a conoscenza degli obiettivi anticoncorrenziali perseguiti dai suoi concorrenti e dal prestatore e intendeva contribuirvi con il proprio comportamento, o ancora
—
detta impresa poteva ragionevolmente prevedere l’operato anticoncorrenziale dei suoi concorrenti e del prestatore e era pronta ad accettarne il rischio.
(1) GU C 56 del 16.12.2015.
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