31.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/4
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret — Danimarca) — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation
(Causa C-549/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 2 - Principio di parità di trattamento - Obbligo di trasparenza - Appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazioni complesso - Difficoltà di esecuzione - Disaccordo delle parti riguardo alle responsabilità - Transazione - Riduzione della portata del contratto - Trasformazione di una locazione di materiale in una vendita - Modifica sostanziale di un appalto - Giustificazione basata sull’opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole))
(2016/C 402/04)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Højesteret
Parti
Ricorrente: Finn Frogne A/S
Convenuto: Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation
Dispositivo
L’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di composizione transattiva comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre fine a una controversia, dall’ esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell’esecuzione di tale appalto. La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appalto prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudicazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà.
(1) GU C 127 del 20.4.2015.
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