13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Mimoun Khachab/Subdelegación del Gobierno en Álava
(Causa C-558/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) - Ricongiungimento familiare - Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare - Risorse stabili, regolari e sufficienti - Normativa nazionale che consente una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga le proprie risorse - Compatibilità))
(2016/C 211/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Parti
Ricorrente: Mimoun Khachab
Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Álava
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data.
(1) GU C 46 del 9.2.2015.
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