13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Caner Genc/Integrationsministeriet
(Causa C-561/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 13 - Clausola di «standstill» - Ricongiungimento familiare - Normativa nazionale che prevede condizioni nuove più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i familiari non economicamente attivi di cittadini turchi economicamente attivi residenti e titolari di un diritto di soggiorno nello Stato membro in questione - Condizione attinente al legame sufficiente a consentire un’integrazione riuscita))
(2016/C 211/20)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Caner Genc
Convenuto: Integrationsministeriet
Dispositivo
Una misura nazionale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro considerato e suo figlio minore alla condizione che quest’ultimo abbia instaurato o abbia la possibilità di instaurare con tale Stato membro un legame sufficiente a consentirgli un’integrazione riuscita, laddove il figlio in questione e l’altro genitore risiedono nello Stato di origine o in un altro Stato, e che la domanda di ricongiungimento familiare sia presentata dopo due anni dalla data in cui il genitore residente nello Stato membro di cui trattasi ha ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato oppure un permesso di soggiorno che consente il soggiorno permanente, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963.
Una tale restrizione non è giustificata.
(1) GU C 65 del 23.2.2015.
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