13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, A GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl
(Causa C-572/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Articolo 5, punto 3 - Nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» - Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione - Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) - Diritto di riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Riproduzione a uso privato - Equo compenso - Mancato pagamento - Inclusione eventuale nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001))
(2016/C 211/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH
Convenuti: Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, A GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl
Dispositivo
L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una domanda volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale, quale quello oggetto del procedimento principale, che attua il sistema di «equo compenso», previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, rientra nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di detto regolamento.
(1) GU C 81 del 9.3.2015.
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