20.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 127/3
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 1 de Granada — Spagna) — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega
(Causa C-86/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Clausola 3, punto 1 - Nozione di «lavoratore a tempo determinato» - Clausola 5, punto 1 - Misure di prevenzione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Sanzioni - Riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato non permanente - Diritto ad un indennizzo))
(2015/C 127/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social n. 1 de Granada
Parti
Ricorrente: Marta León Medialdea
Convenuto: Ayuntamiento de Huetor Vega
Dispositivo
1)
Le clausole 2 e 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso che un lavoratore come la ricorrente nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro in parola nella misura in cui detto lavoratore è stato vincolato al suo datore di lavoro tramite contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi delle menzionate clausole.
2)
L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non comporta misure effettive per sanzionare gli abusi, ai sensi della clausola 5, punto 1, di detto accordo quadro, risultanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, dato che nell’ordinamento giuridico interno non vi sono misure effettive per sanzionare siffatti abusi.
3)
Spetta al giudice del rinvio valutare, conformemente alla legislazione, ai contratti collettivi e/o alle prassi nazionali, di quale natura debba essere l’indennità accordata ad un lavoratore come la ricorrente nel procedimento principale affinché detta indennità costituisca una misura sufficientemente effettiva allo scopo di sanzionare gli abusi, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Spetta parimenti al giudice del rinvio, eventualmente, fornire alle disposizioni pertinenti del diritto interno, per quanto possibile, una interpretazione conforme al diritto dell’Unione.
(1) GU C 142 del 12.05.2014.
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