5.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 326/2
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena — Spagna) — Aktiv Kapital Portflolio As, Oslo, succursale di Zurigo, successore universale della Aktiv Kapital Portfolio Investment AG/Angel Luis Egea Torregrosa
(Causa C-122/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Procedura d’ingiunzione di pagamento - Procedura d’esecuzione - Competenza del giudice nazionale dell’esecuzione a sollevare d’ufficio la quesitone di nullità di una clausola abusiva - Principio di effettività - Principio dell’autorità della cosa giudicata))
(2016/C 326/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 5 di Cartagena
Parti
Ricorrente: Aktiv Kapital Portflolio As, Oslo, succursale di Zurigo, successore universale della Aktiv Kapital Portfolio Investment AG
Convenuto: Angel Luis Egea Torregrosa
Dispositivo
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale non consente al giudice adito per l’esecuzione di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal fine necessari, la natura abusiva di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e che ha costituito il fondamento per l’emanazione di detta ordinanza, in quanto, in assenza di opposizione del consumatore all’ingiunzione, il giudice che ha emesso detta ordinanza non ha potuto procedere a tale valutazione.
(1) GU C 159 del 26.05.2014.
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