25.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 270/3
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — procedimenti penali a carico di Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14)
(Cause riunite da C-210/14 a C-214/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato - Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco - Restrizione - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità))
(2016/C 270/03)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Procedimenti penali a carico di
Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14)
Dispositivo
1)
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nei procedimenti principali, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
2)
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 292 dell'1.9.2014.
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