20.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 236/21
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) de 5 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Jednosta Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Minister Finansów
(Causa C-275/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tassazione dei prodotti energetici - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 2, paragrafo 3 - Effetto diretto - Additivi per carburante rientranti nella voce 3811 della NC))
(2015/C 236/29)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard
Convenuto: Minister Finansów
Dispositivo
1)
L’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, che impone un’accisa su additivi rientranti nella voce 3811 della nomenclatura combinata che compare nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, con un’aliquota diversa da quella applicata al carburante al quale essi sono aggiunti.
2)
L’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 dev’essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da un privato nei confronti dell’amministrazione nazionale competente nel quadro di una controversia dinanzi ai giudici nazionali, al fine di disapplicare una normativa nazionale incompatibile con detta disposizione.
(1) GU C 171 del 26.5.2015.
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