CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 12 marzo 2015 ( 1 )
Causa C‑20/14
BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, già BGW Marketing- & Management‑Service GmbH
contro
Bodo Scholz
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania)]
«Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) — Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità — Marchio posteriore composto dalla giustapposizione di una sequenza di lettere che riproduce l’elemento verbale del marchio anteriore a un sintagma composto da parole le cui iniziali riprendono le lettere della sequenza — Rischio di confusione — Criteri di valutazione»
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della causa in esame riguarda l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE ( 2 ) ed è stata presentata nell’ambito di una controversia vertente sul rigetto dell’opposizione proposta dalla società BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH, già BGW Marketing- & Management‑Service GmbH (in prosieguo: la «BGW»), contro la registrazione, da parte del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi; in prosieguo: il «DPMA»), del marchio denominativo «BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft».
I – Contesto normativo
2.
La direttiva 2008/95, entrata in vigore il 28 novembre 2008, ha proceduto alla codificazione della direttiva 89/104/CEE ( 3 ).
3.
L’articolo 3 della direttiva 2008/95, rubricato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», dispone, al suo paragrafo 1, lettere b) e c), quanto segue:
«1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
(...)
b)
i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c)
i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(...)».
4.
L’articolo 4 della direttiva 2008/95, rubricato «Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori», prevede al suo paragrafo 1, lettere a) e b), quanto segue:
«1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:
a)
se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;
b)
se l’identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio di impresa anteriore».
II – Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
5.
I fatti all’origine della controversia, come esposti nella decisione di rinvio, possono essere così riassunti.
6.
L’11 dicembre 2006, il marchio denominativo «BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» (in prosieguo: il «marchio posteriore») veniva iscritto nel registro del DPMA per prodotti rientranti nelle classi 16, 35, 41 e 43 ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del15 giugno 1957, come rivisto e modificato ( 4 ). Un’opposizione a tale registrazione è stata presentata sulla base del seguente marchio denominativo e figurativo tedesco:
registrato dal 21 luglio 2004 per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41 ai sensi del suddetto accordo di Nizza (in prosieguo: il «marchio anteriore») ( 5 ).
7.
Con decisione del 2 ottobre 2009, la Sezione marchi del DPMA competente per la classe 44, dopo aver riscontrato un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ha dichiarato parzialmente nullo il marchio posteriore e respinto l’opposizione per la parte restante. A seguito del ricorso proposto dal titolare del marchio posteriore, la decisione in parola è stata revocata con decisione del 9 gennaio 2012 dalla suddetta Sezione del DPMA, in quanto non era stato dimostrato un uso del marchio anteriore idoneo a mantenere i diritti acquisiti.
8.
La BGW ha presentato un ricorso dinanzi al Bundespatentgericht volto ad ottenere l’annullamento di detta decisione del 9 gennaio 2012.
9.
Tale giudice ritiene, sulla base dei documenti prodotti dalla BGW, che sia stato dimostrato un uso del marchio anteriore idoneo a mantenere i diritti acquisiti, quantomeno per quanto riguarda gli «stampati» e i servizi di «pubblicità», «organizzazione di seminari» e «organizzazione di concorsi», dal momento che i servizi in parola sono offerti principalmente per imprese operanti nel settore sanitario, in particolare per negozi di ottica e di apparecchi acustici. Esso dichiara che i marchi in conflitto si riferiscono a prodotti identici, ossia gli stampati, e servizi in parte identici e in parte simili.
10.
Per quanto attiene alla somiglianza dei marchi in conflitto, il giudice del rinvio ritiene che l’impressione complessiva che si trae dal marchio anteriore sia determinata dalla sola sequenza di lettere «BGW», dal momento che la componente figurativa del suddetto marchio è trascurabile dal punto di vista visivo e totalmente irrilevante dal punto di vista fonetico. L’impressione d’insieme del marchio posteriore sarebbe anch’essa dominata dalla stessa sequenza di lettere. Secondo il giudice del rinvio, che si fonda al riguardo su una giurisprudenza del Bundesgerichtshof tedesco, il sintagma «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» («Federazione nazionale delle imprese tedesche del settore sanitario»), che figura nel marchio posteriore, avrebbe natura descrittiva e sarebbe privo di ogni carattere distintivo. Tale sintagma si limiterebbe in effetti a indicare che i prodotti e i servizi di cui trattasi sono forniti da una federazione di imprese del settore sanitario, attiva in tutto il paese, senza peraltro permettere un’identificazione precisa dell’origine commerciale dei suddetti prodotti e servizi. In ogni caso, il Bundespatentgericht ritiene che, a prescindere da come debba essere valutato tale sintagma, occorre riconoscere che la sequenza di lettere «BGW» riveste, nel marchio posteriore, in ogni caso, una posizione distintiva autonoma ai sensi della sentenza Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594). In base a detto giudice, il pubblico di riferimento, posto di fronte a tale marchio sul mercato, riconoscerà pertanto il marchio anteriore, dal momento che la sola differenza consiste nel fatto che l’acronimo «BGW» – di per sé privo di significato – sarà ormai reso con l’informazione illustrativa (descrittiva) «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft».
11.
In tali circostanze, il giudice del rinvio dichiara, citando la sentenza AMS/UAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, EU:T:2007:311), che non vi è alcun dubbio che, per quanto riguarda i prodotti e i servizi indicati al paragrafo 9 delle presenti conclusioni, esiste per il pubblico di riferimento un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
12.
Detto giudice ritiene tuttavia di non poter pronunciarsi in tal senso in ragione della sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147), in cui la Corte ha statuito che l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che si applica a un marchio denominativo costituito dalla giustapposizione di un sintagma descrittivo ad una sequenza di lettere di per sé non descrittiva, qualora tale sequenza, per il fatto di riprendere l’iniziale di ciascuna parola di tale sintagma, sia percepita dal pubblico come un’abbreviazione di detto sintagma e il marchio di cui trattasi, considerato nel suo insieme, possa così essere inteso come una combinazione di indicazioni o di abbreviazioni descrittive. Il Bundespatentgericht ricorda peraltro che, al punto 38 della citata sentenza, si precisa che la sequenza di lettere che riproduce l’iniziale delle parole che compongono il sintagma occupa, rispetto a quest’ultimo, soltanto una posizione accessoria. Orbene, secondo il suddetto giudice, sarebbe escluso che a un elemento di un marchio complesso – in questo caso la sequenza di lettere «BGW» inclusa nel marchio posteriore, intesa come acronimo – possa essere riconosciuta una posizione distintiva dominante, o quantomeno autonoma, qualora a detto elemento spetti soltanto una posizione accessoria nell’ambito di tale marchio.
13.
Il fatto che la sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) riguardasse impedimenti alla registrazione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2008/95 non giustifica, secondo il Bundespatentgericht, una valutazione diversa nella controversia principale, in cui si discute invece di un altro impedimento alla registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva. Secondo il giudice de quo, la situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui il fatto che il marchio anteriore venga effettivamente utilizzato sul mercato potesse essere preso in considerazione in sede di valutazione dell’impressione complessiva del marchio posteriore, cosa che la Corte avrebbe tuttavia escluso, in particolare, nelle sentenze Calvin Klein Trademark Trust/UAMI (C‑254/09 P, EU:C:2010:488, punti 53 e 58), e Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 58).
14.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che, in presenza di prodotti e servizi identici o simili, può ritenersi sussistente un rischio di confusione per il pubblico qualora una sequenza di lettere con efficacia distintiva e che costituisce l’elemento dominante del segno denominativo/figurativo anteriore dotato di media forza identificativa, venga inclusa in un segno denominativo posteriore appartenente a un terzo, in modo tale per cui a detta sequenza di lettere venga aggiunto un sintagma descrittivo ad essa riferito, che esplica tale sequenza di lettere quale abbreviazione delle parole poste a descrizione».
15.
Solo la Commissione europea e la Repubblica di Polonia hanno presentato osservazioni scritte. Esse suggeriscono di rispondere alla questione pregiudiziale in senso affermativo sulla base di argomenti in larga misura concordanti.
III – Analisi
16.
Posto che il giudice del rinvio si chiede essenzialmente quali conseguenze occorra trarre dalla sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) ai fini della valutazione della somiglianza tra i marchi in conflitto nel procedimento principale, è necessario anzitutto ricordare brevemente il contenuto della suddetta sentenza (sub A), prima di definirne la portata e di valutarne la rilevanza ai fini della risoluzione della controversia principale (sub B). Ricorderò poi i criteri sulla base dei quali occorre procedere alla valutazione della somiglianza tra i marchi in conflitto ai fini dell’accertamento di un eventuale rischio di confusione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 (sub C).
A – La sentenza Strigl e Securvita
17.
Nelle cause riunite che hanno dato origine alla sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) il Bundespatentgericht chiedeva alla Corte, con due domande di pronuncia pregiudiziale presentate nell’ambito di due procedimenti aventi ad oggetto, rispettivamente, la registrazione del segno «Multi Markets Fund MMF» come marchio denominativo e una domanda di annullamento relativa al marchio denominativo «NAI — Der Natur-Aktien-Index», se gli impedimenti alla registrazione previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e/o c), della direttiva 2008/95 si applichino a un marchio denominativo composto dalla giustapposizione di un sintagma descrittivo e di una sequenza di lettere di per sé non descrittiva ma che riprende le iniziali delle parole che compongono detto sintagma.
18.
In detta sentenza, sulla base degli accertamenti del giudice del rinvio, la Corte ha osservato anzitutto che i segni oggetto dei procedimenti principali erano composti, da una parte, da un sintagma indicante, nel commercio, «un tipo di servizi nonché determinate caratteristiche dei medesimi», che doveva essere considerato come descrittivo delle caratteristiche dei servizi offerti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, e, dall’altra, di una sequenza di lettere che, considerata isolatamente, non aveva alcun carattere descrittivo ai sensi della suddetta disposizione poiché, come tale, non era idonea «a designare alcuna caratteristica dei servizi in parola» ( 6 ).
19.
Successivamente, dopo aver ricordato, ai punti 30 e 31 di tale sentenza, gli obiettivi perseguiti dagli impedimenti alla registrazione previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95, la Corte ha valutato i segni di cui trattasi nei procedimenti principali nel loro insieme. In tale contesto essa ha osservato che le tre lettere maiuscole presenti in ciascuno di tali segni, vale a dire «MMF» e«NAI», rappresentavano le iniziali dei sintagmi ai quali erano accostate e che «[i]n entrambi i casi, il sintagma e la sequenza di lettere [avevano] lo scopo di chiarirsi a vicenda e di sottolineare il legame tra loro intercorrente» essendo ciascuna sequenza di lettere «concepita per rafforzare la percezione del sintagma da parte del pubblico, semplificandone l’uso e facilitandone la memorizzazione», e il fatto che la sequenza di lettere preceda o segua il sintagma è, al riguardo, irrilevante ( 7 ).
20.
La Corte ha infine precisato che, sebbene le sequenze di lettere di cui trattasi nei procedimenti principali fossero percepite dal pubblico di riferimento come abbreviazioni dei sintagmi ai quali queste ultime sono giustapposte, esse «non [potevano] prevalere sulla somma di tutti gli elementi del marchio considerato nel suo insieme, quand’anche [potessero] essere considerate aventi, di per sé, carattere distintivo». Al contrario, a detta della Corte, che rinvia al riguardo al paragrafo 56 delle conclusioni dell’avvocato generale ( 8 ), tali sequenze occupavano, rispetto al sintagma cui erano accostate, soltanto una «posizione accessoria» ( 9 ).
B – Sulla portata della sentenza Strigl e Securvita e sulla sua rilevanza ai fini della definizione della controversia principale
21.
Il giudice del rinvio ritiene di dover applicare, al fine di valutare la somiglianza tra i marchi in conflitto nel procedimento principale, i principi sanciti dalla Corte nella sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147). Esso fonda tale conclusione su due premesse, vale a dire, da una parte, che il marchio posteriore riveste, nel suo complesso, un carattere descrittivo e, dall’altra, che la valutazione dell’impressione complessiva che un marchio può produrre sul pubblico di riferimento non può cambiare a seconda che si tratti di accertare l’esistenza di un impedimento assoluto o relativo («altro», secondo la terminologia della direttiva 2008/95) alla registrazione.
22.
Senza rimettere in discussione la validità delle suddette premesse, ritengo opportuno tuttavia formulare le precisazioni che seguono.
1. Sulla premessa secondo cui il marchio posteriore riveste un carattere descrittivo
23.
I criteri sulla base dei quali occorre valutare se ci si trovi in presenza di un impedimento alla registrazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 o di quello, identico, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 ( 10 ), sono stati da tempo illustrati dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale alla luce dell’interesse generale sotteso al suddetto impedimento, ossia quello di evitare che i segni o le indicazioni di cui alle suddette disposizioni siano riservati a una sola impresa in ragione della loro registrazione come marchi ( 11 ). Si è pertanto sostenuto che la valutazione del carattere descrittivo di un segno deve essere effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti e servizi considerati e, dall’altro, in relazione alla percezione del pubblico cui ci si rivolge, che è costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi ( 12 ). Si è altresì precisato che i segni e le indicazioni di cui alle disposizioni succitate sono quelli che possono servire, in un uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, per designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è stata chiesta la registrazione ( 13 ) e che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla suddetta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche ( 14 ). Benché i suddetti criteri siano stati applicati dal giudice dell’Unione europea in modo spesso rigoroso ( 15 ), ciò non toglie che la registrazione di un segno può essere rifiutata in ragione del suo carattere descrittivo soltanto se è ragionevole ritenere che esso sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati come la descrizione di una delle «caratteristiche» dei prodotti e dei servizi per i quali è richiesta la registrazione, ossia «una proprietà, facilmente riconoscibile dagli ambienti interessati» ( 16 ).
24.
In che misura i criteri succitati sono soddisfatti dal sintagma «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» figurante nel marchio posteriore? Alla luce della descrizione dei prodotti e dei servizi per i quali il suddetto marchio è stato registrato ( 17 ), questi risultano solo in parte riguardare il settore della sanità – peraltro inteso nella maggior parte dei casi nel senso ampio di fitness ( 18 ) –, o essere destinati specificamente a tale settore, cosicché ci si può legittimamente chiedere se il sintagma di cui trattasi presenti con tali prodotti e servizi, come richiede la giurisprudenza citata al paragrafo precedente, «una relazione sufficientemente diretta e concreta», tale da permettere al pubblico di riferimento «di percepire immediatamente, e senza altra riflessione» una descrizione dei suddetti prodotti e servizi di cui si tratti o di una delle loro caratteristiche.
25.
Come osservato al paragrafo 10 delle presenti conclusioni, il Bundespatentgericht riconosce il carattere descrittivo dell’elemento «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» nel marchio posteriore, sulla base della considerazione che i sintagmi che si limitano a indicare che i prodotti e i servizi di cui trattasi sono forniti da un soggetto attivo in un determinato settore (nel caso del marchio posteriore, una federazione di imprese operanti nel settore della sanità) hanno, per loro stessa natura, un carattere descrittivo. Orbene, tale conclusione, nell’economia del ragionamento del giudice del rinvio, deve essere intesa nel senso che si riferisce non all’insieme dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato il marchio posteriore, come risultanti dalla descrizione riportata alla nota 4 delle presenti conclusioni, ma ai soli prodotti e servizi per i quali i marchi in conflitto possono essere concretamente rinvenuti sul mercato, così come delimitati dal giudice del rinvio, vale a dire gli «stampati» e i servizi di «pubblicità», «organizzazione di seminari» e «organizzazione di concorsi»«offerti per imprese del settore sanitario, in particolare per negozi di ottica e di apparecchi acustici».
26.
Ci si può quindi chiedere se il marchio posteriore, sulla scorta dei marchi di cui trattasi nei procedimenti principali che hanno dato origine alla sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147), ricada nell’impedimento alla registrazione o nel motivo di nullità previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, come interpretato e applicato dalla Corte nella suddetta sentenza. Una risposta negativa alla suddetta domanda, pur non potendo di per sé escludere la rilevanza, ai fini della definizione della controversia principale, degli accertamenti svolti dalla Corte nella sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147), deporrebbe comunque contro un completo raffronto tra i procedimenti principali che hanno dato origine a detta sentenza e quello pendente dinanzi al giudice del rinvio.
2. Sulla premessa secondo cui l’accertamento dell’impressione globale che un marchio può produrre sul pubblico di riferimento non può cambiare a seconda che si tratti di accertare l’esistenza di un impedimento assoluto o di un impedimento relativo alla registrazione
27.
Per giurisprudenza costante, sia la valutazione del carattere descrittivo e distintivo di un segno che quella vertente sull’esistenza di un rischio di confusione tra i segni devono essere effettuate tenendo conto dei medesimi parametri, vale a dire, da una parte, i prodotti e/o servizi interessati e, dall’altra, la percezione del pubblico di riferimento ( 19 ). Inoltre, in entrambi i casi, quanto ai segni complessi, la valutazione deve essere condotta tenendo conto dell’impressione complessiva da essi prodotta ( 20 ). La verifica riguardante l’esistenza di impedimenti assoluti e quella vertente sull’esistenza di impedimenti relativi, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 (così come delle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 207/2009), sono quindi condotte sulla base di elementi comuni.
28.
Occorre tuttavia sottolineare, da una parte, che tali disposizioni perseguono obiettivi diversi e mirano a proteggere interessi distinti. Pertanto, per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 [e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009], la Corte ha precisato che l’interesse generale sotteso a detta disposizione consiste nell’assicurare che segni descrittivi di una o più caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta una registrazione come marchio possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono simili prodotti o servizi ( 21 ). La nozione di interesse generale sottostante all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva [e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009] si confonde, di contro, con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa ( 22 ). Gli impedimenti relativi previsti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 (e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009) riguardano, da parte loro, i casi di mancanza di novità del segno, in ragione di un rischio di confusione con i marchi anteriori. Se è vero che esiste un legame chiaro tra i suddetti impedimenti alla registrazione e la funzione d’origine del marchio ( 23 ), questi mirano essenzialmente a proteggere gli interessi individuali dei titolari dei marchi anteriori che entrano in conflitto con il marchio richiesto, il che risulta in particolare dal fatto che il loro esame è compiuto unicamente in sede di opposizione, mentre gli impedimenti assoluti sono esaminati d’ufficio ( 24 ).
29.
D’altra parte, sebbene – come osserva correttamente il giudice del rinvio ‐ la percezione di un segno da parte del pubblico di riferimento non possa dipendere dall’impedimento alla registrazione considerato, tuttavia la prospettiva da cui è colta tale percezione varia a seconda che si tratti di valutare il carattere descrittivo di un segno o l’esistenza di un rischio di confusione tra due segni. Se è vero che, nel primo caso, l’attenzione è concentrata sui procedimenti mentali che possono condurre a stabilire relazioni tra il segno o le sue diverse componenti e i prodotti e/o i servizi considerati, nel secondo caso l’esame riguarda piuttosto il processo di memorizzazione, di riconoscimento e di evocazione del segno, oltre che i meccanismi associativi ( 25 ). Per i segni complessi il suddetto esame richiede di valutare l’attitudine delle diverse componenti del segno a imporsi all’attenzione del pubblico e di crearne l’impressione complessiva, influendo così sui suddetti processi e meccanismi mentali.
30.
È evidente che le due prospettive evocate supra non sono del tutto indipendenti l’una dall’altra. Per giurisprudenza costante, ad esempio, in genere, il pubblico non considera un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l’elemento distintivo e dominante dell’impressione d’insieme che tale marchio complessivo produce ( 26 ). Tuttavia, esse conservano la loro autonomia. Così, malgrado la regola che ho appena ricordato, il Tribunale ha precisato che «non è detto che un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso ( 27 ) non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua memoria» ( 28 ).
3. Sulla portata della sentenza Strigl e Securvita
31.
Dalle motivazioni della sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) risulta che il carattere non registrabile, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95, di un segno composto da una sequenza di lettere giustapposte a un sintagma deve essere valutato caso per caso, sulla base non di criteri obiettivi e predeterminati ma della percezione che il pubblico di riferimento ha dell’interdipendenza tra i diversi elementi del segno e di quest’ultimo nel suo insieme. Ai punti 32 e 34 di tale sentenza, la Corte si fonda su una serie di argomenti vertenti sull’analisi empirica dei segni di cui trattasi, al fine di stabilire se esista tra le diverse componenti dei suddetti segni un legame in grado di incidere sulla percezione di essi da parte del pubblico di riferimento e sul processo mentale che porta alla loro memorizzazione. Detta sentenza non lascia spazio ad alcun automatismo ma rinvia al contrario all’applicazione delle regole della percezione ( 29 ).
32.
In questo senso deve essere letta, a mio avviso, anche l’affermazione contenuta nel punto 38 della suddetta sentenza, citata dal giudice del rinvio, secondo cui «la sequenza di lettere che riproduce l’iniziale delle parole che compongono il sintagma occupa, rispetto a quest’ultimo, soltanto una posizione accessoria». Infatti, lungi dal costituire l’espressione di una regola di valutazione generale, tale affermazione si limita a precisare, ai fini dell’applicazione degli impedimenti alla registrazione previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95, che una sequenza di lettere, pur presentando di per sé stessa un carattere distintivo, può rivestire un carattere descrittivo quando è inserita in un marchio composto in cui è combinata con un’espressione principale descrittiva di cui sarà percepita come l’abbreviazione, circostanza questa che deve essere accertata mediante una valutazione da effettuare caso per caso.
33.
Inoltre, tenuto conto del contesto in cui si inserisce, la suddetta affermazione deve essere intesa come diretta a escludere che, in presenza di un legame di interdipendenza descritto ai punti da 32 a 35 della sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) tra le sequenze di lettere considerate e i sintagmi ai quali sono accostate, il carattere distintivo rivestito da tali sequenze prese isolatamente possa riflettersi sull’insieme dei segni di cui trattasi conferendo loro, malgrado il carattere descrittivo dei sintagmi, un carattere complessivamente distintivo. Il riferimento al «carattere accessorio» delle sequenze di cui trattasi non deve quindi essere inteso come una valutazione della loro idoneità, in quanto elementi di un marchio complesso, ad attrarre l’attenzione del pubblico di riferimento e a rientrare nel processo di memorizzazione ed evocazione del segno.
4. Conclusione sulla rilevanza della sentenza Strigl e Securvita ai fini della definizione del procedimento principale
34.
Tenuto conto del diverso contesto fattuale e giuridico delle cause che hanno dato luogo alla sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147) e del carattere essenzialmente empirico dei motivi alla base di tale sentenza nonché della portata che le si deve riconoscere, gli accertamenti ivi compiuti non sembrano poter essere automaticamente applicati al procedimento principale. Il confronto dei segni confliggenti nell’ambito della presente causa e la valutazione del rischio di confusione dovranno quindi essere compiuti sulla base dei criteri comunemente applicati in materia, che saranno brevemente ricordati nel prosieguo.
C – Criteri sulla base dei quali deve essere valutato il rischio di confusione dei marchi in conflitto nel procedimento principale
35.
Il rischio di confusione costituisce la condizione specifica della protezione conferita dal marchio registrato, in particolare contro l’uso da parte di terzi di segni non identici. La Corte ha definito tale condizione come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente collegate tra loro ( 30 ).
36.
Secondo il considerando 11 della direttiva 2008/95, la valutazione di un tale rischio «dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati». Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di una valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie ( 31 ).
37.
Al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i marchi di cui trattasi, occorre determinare il loro grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale e, eventualmente, valutare la rilevanza che occorre attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio ( 32 ).
38.
La somiglianza visuale, auditiva e concettuale tra i segni di cui trattasi deve essere oggetto di una valutazione globale nel quadro della quale la percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante ( 33 ). A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi ( 34 ). La suddetta valutazione globale deve quindi essere fondata sull’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto, tenendo conto in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti ( 35 ). In particolare, la Corte ha stabilito che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio, ma occorre invece effettuare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso ( 36 ).
39.
Se è vero che l’impressione complessiva prodotta da un marchio complesso nella memoria del pubblico di riferimento può, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante ( 37 ). A tal riguardo la Corte ha altresì precisato, a partire dalla sentenza Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), citata dal giudice del rinvio, che, quand’anche l’elemento di un marchio composto non possa essere considerato come dominante, deve essere preso in considerazione nella valutazione della somiglianza del suddetto marchio con il marchio anteriore qualora costituisca in quanto tale il marchio anteriore e conservi una posizione distintiva autonoma nel marchio composto. In effetti, quando un elemento comune mantiene una posizione distintiva autonoma nel segno composto, l’impressione complessiva prodotta dal segno in parola può condurre il pubblico a credere che i prodotti o i servizi in causa provengano, in ogni caso, da imprese economicamente collegate, circostanza in cui si deve ravvisare un rischio di confusione ( 38 ). La Corte ha altresì precisato che un elemento di un segno composto non mantiene una siffatta posizione distintiva autonoma se tale elemento forma con l’altro o gli altri elementi del segno, considerati complessivamente, un’unità avente un senso diverso rispetto a quello di detti elementi presi singolarmente ( 39 ).
40.
Infine, ricordo che, in linea di principio, anche un elemento dotato solamente di un tenue carattere distintivo può dominare l’impressione complessiva di un marchio composto o rivestire, all’interno di detto marchio, una posizione distintiva autonoma ai sensi della giurisprudenza Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), qualora, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia «suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua memoria» ( 40 ).
41.
È sulla base dei principi sopra enunciati che il giudice del rinvio deve valutare la somiglianza tra i marchi in conflitto e l’esistenza di un eventuale rischio di confusione.
42.
Compete, in particolare, a tale giudice analizzare le diverse componenti del marchio posteriore, il loro peso relativo nell’ambito di quest’ultimo e le loro rispettive interazioni al fine di stabilire, sintetizzando, l’impressione globale prodotta da tale marchio che possa essere conservata nella memoria dal pubblico di riferimento. Ai fini di tale esame detto giudice, nelle circostanze di cui al procedimento principale in cui il marchio posteriore è composto da un segno che riproduce la sequenza di lettere costituente l’unico elemento verbale del marchio anteriore e da un sintagma, dovrà tener conto, tra gli altri fattori, della rispettiva posizione, all’interno del segno, della sequenza di lettere e del sintagma ( 41 ) oltre che della lunghezza ( 42 ) e del carattere eventualmente descrittivo di quest’ultima ( 43 ), del legame che il pubblico di riferimento può stabilire tra la sequenza e il sintagma – in particolare della possibilità che la prima sia percepita come un acronimo del secondo –, della percezione immediata o meno di un tale legame e delle conseguenze di una tale percezione sull’evocazione del segno ( 44 ), della tipologia di prodotti considerati, delle caratteristiche del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione nonché del tipo di memoria coinvolta (a breve, medio o lungo termine). Allo stesso modo spetterà eventualmente al giudice del rinvio valutare se il fatto che gli elementi del marchio posteriore formino un’unità logica distinta, a causa dei legami che il pubblico di riferimento può stabilire tra la sequenza di lettere e il sintagma, sia tale da impedire che siffatta sequenza di lettere, che costituisce l’elemento comune ai marchi in conflitto, possa essere percepita e memorizzata da tale pubblico in modo autonomo e, quindi, contribuire in modo significativo alla creazione dell’immagine complessiva del marchio posteriore che detto pubblico conserva nella memoria. Nell’ambito di tale esame e al fine di valutare la somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto, occorrerà altresì tener conto della probabilità che i consumatori che hanno visto il marchio anteriore possano attribuire alla sequenza di lettere di cui esso è composta lo stesso significato che riveste nel marchio posteriore ( 45 ).
43.
Per contro, come ho osservato più sopra, il giudice del rinvio non è vincolato nell’ambito di tale esame dagli accertamenti compiuti dalla Corte, in un contesto di fatto e giuridico diverso, nella causa Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147).
IV – Conclusione
44.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundespatentgericht come segue:
«L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di prodotti e servizi identici o simili, può esistere per il pubblico un rischio di confusione tra due segni qualora una sequenza di lettere costituente l’unico elemento verbale del segno anteriore sia riprodotta nel segno denominativo posteriore e giustapposta a un sintagma descrittivo composto da parole le cui iniziali riprendono le lettere di detta sequenza, cosicché quest’ultima è percepita dal pubblico come acronimo del sintagma cui è accostata. L’esistenza di un rischio di confusione deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).
( 3 ) Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 40, pag. 1).
( 4 ) I prodotti e i servizi di cui trattasi rispondono alla seguente descrizione:
– «Stampati», rientranti nella classe 16;
– «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio; servizi di consulenza aziendale; servizi di consulenza per l’organizzazione degli affari; consulenza per la gestione degli affari; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; servizi di pubbliche relazioni (Public Relations)», rientranti nella classe 35;
– «educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; servizi per il tempo libero; gestione di club per salute e benessere [“Betrieb von Gesundheits-Klubs” in tedesco]; organizzazione e direzione di convegni; organizzazione e direzione di conferenze, congressi e simposi; gestione di impianti sportivi; noleggio di attrezzature sportive; servizi di insegnamento di sport e ginnastica; organizzazione e svolgimento di seminari, workshop, conferenze, tavole rotonde e corsi; consulenze per il tempo libero; organizzazione e svolgimento di corsi di formazione e di perfezionamento; servizi di informazione relativi ad attività sportive e culturali per gli ospiti di luoghi di cura; informazioni in materia di luoghi di cura», rientranti nella classe 41;
– «servizi per la ristorazione e l’alloggiamento di ospiti; prenotazione e fornitura di alloggi per ospiti, in particolare ospiti di luoghi di cura; case di riposo per persone anziane; servizio di campi vacanze», rientranti nella classe 43.
( 5 ) Si tratta dei prodotti e dei servizi che rispondono alla seguente descrizione:
– «Carta, cartone (cartone e articoli in questi materiali), compresi nella classe 16; stampati; materiale per rilegatura; fotografie; cartoleria; adesivi per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’insegnamento, esclusi gli apparecchi; materie plastiche per l’imballaggio (comprese nella classe 16)», rientranti nella classe 16;
– «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio», rientranti nella classe 31, e;
– «educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; pubblicazione di libri, giornali e riviste; pubblicazione di testi; organizzazione di fiere ed esposizioni per fini ricreativi, culturali e sportivi; produzione di film; noleggio di film; noleggio di videocamere, apparecchi di registrazione, apparecchi per la ricezione televisiva e radiofonica; insegnamento per corrispondenza; organizzazione e direzione di conferenze, congressi e simposi; pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; intrattenimento radiofonico; organizzazione e svolgimento di seminari e workshop; servizi di traduzione; offerta di servizi di formazione; organizzazione e direzione di dibattiti scientifici; redazione di sceneggiature; produzione di film su videonastri; organizzazione di concorsi», rientranti nella classe 41.
( 6 ) V. punti da 25 a 28.
( 7 ) V. punti 32 e 33.
( 8 ) Conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147).
( 9 ) V. punti 37 e 38.
( 10 ) Regolamento del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
( 11 ) V. sentenza Eurohypo/UAMI (C‑304/06 P, EU:C:2008:261, punti 55 e 56 e la giurisprudenza citata).
( 12 ) V. sentenze Matratzen Concord (C‑421/04, EU:C:2006:164, punto 24 e la giurisprudenza citata) ed Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL) (T‑34/00, EU:T:2002:41, punto 38).
( 13 ) V., in particolare, sentenza Procter & Gamble/UAMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461, punto 39).
( 14 ) V., in particolare, sentenza Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB) (T‑19/04, EU:T:2005:247, punto 25).
( 15 ) In alcuni casi è stato ritenuto sufficiente un legame molto tenue: v., in particolare, sentenza Ellos/UAMI (ELLOS) (T‑219/00, EU:T:2002:44).
( 16 ) V. sentenze Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 31); Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, punto 56), e Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 50).
( 17 ) Tale descrizione è ripresa alla nota 4 delle presenti conclusioni.
( 18 ) Si tratta dei «servizi di informazione relativi ad attività sportive e culturali per gli ospiti di luoghi di cura», delle «informazioni in materia di luoghi di cura» e della «prenotazione e fornitura di alloggi per ospiti, in particolare ospiti di luoghi di cura» e di «case di riposo per persone anziane» o di taluni servizi inclusi nella classe 41 relativi allo sport e al fitness («attività sportive e culturali»; «gestione di club per salute e benessere»; «gestione di impianti sportivi»; «noleggio di attrezzature sportive»; «servizi di insegnamento di sport e ginnastica»).
( 19 ) Per quanto riguarda la valutazione del carattere descrittivo e distintivo di un segno, si veda il paragrafo 23 delle presenti conclusioni. Con riferimento alla valutazione del rischio di confusione, la Corte e il Tribunale hanno sottolineato in più occasioni che «la percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio». V., ex multis, sentenza SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 23).
( 20 ) V., ex multis, Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147, punto 34). V. infra paragrafo 35 e segg.
( 21 ) V. sentenze Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 25); UAMI/Wrigley (C‑191/01 P, EU:C:2003:579, punto 31); Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 37 e giurisprudenza ivi citata); Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147, punto 31), e Streamserve/UAMI (STREAMSERVE) (T‑106/00, EU:T:2002:43, punto 36).
( 22 ) V., in particolare, sentenza Eurohypo/UAMI (C‑304/06 P, EU:C:2008:261, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
( 23 ) V., in particolare, sentenza Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 27).
( 24 ) La sentenza adidas e adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217) ben illustra tale differenza di prospettiva, in particolare tra l’impedimento assoluto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 e l’impedimento relativo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva. Dopo aver ricordato che la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, la Corte precisa, al punto 30 della suddetta sentenza che «[n]on può rientrare tra questi fattori pertinenti la circostanza che esista, per gli operatori economici, una necessità di disponibilità del segno». Infatti, secondo la Corte, «come risulta dalla formulazione dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva e dalla giurisprudenza sopra citata, la questione dell’esistenza di un rischio di confusione deve essere risolta fondandosi sulla percezione, da parte del pubblico, dei prodotti coperti dal marchio del titolare, da un lato, e dei prodotti coperti dal segno utilizzato dal terzo, dall’altro».
( 25 ) Il che comporta di dover tener conto in particolare del livello di attenzione del pubblico, della tipologia di prodotti, della possibilità di effettuare un confronto diretto tra i marchi e quindi delle loro modalità di commercializzazione; v., in particolare, la sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, punti 26 e 27).
( 26 ) V., in particolare, sentenze Alejandro/UAMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN) (T‑129/01, EU:T:2003:184, punto 53), e New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection) (da T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03, EU:T:2004:293, punto 34).
( 27 ) Nel caso di specie si trattava di un elemento figurativo costituito dal disegno di una pelle di mucca, descrittivo per inferenza dei prodotti considerati (prodotti derivati dal latte).
( 28 ) V. sentenze AVEX/UAMI – Ahlers (a) (T‑115/02, EU:T:2004:234, punto 20), e Inex/UAMI – Wiseman (Raffigurazione di una pelle di mucca) (T‑153/03, EU:T:2006:157, punto 32).
( 29 ) V., in tal senso, Sandri, S., «Serie di lettere e serie di parole», Giurisprudenza comunitaria del marchio e del design, Commento tematico II, 2012, pagg. da 39 a 45.
( 30 ) V., in particolare, sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, punto 17); Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, punti 24 e 26), e adidas e adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217, punto 28).
( 31 ) V. sentenze SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 22); Marca Mode (C‑425/98, EU:C:2000:339, punto 40); Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, punto 27); adidas e adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217, punto 29); UAMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 34), e Nestlé/UAMI (C‑193/06 P, EU:C:2007:539, punto 33).
( 32 ) Sentenze UAMI/Shaker (C 334/05 P, EU:C:2007:333, punto 36), e Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 85).
( 33 ) V., in particolare, sentenza SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 23).
( 34 ) V., in particolare, sentenze SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 23); UAMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35), e Nestlé/UAMI (C‑193/06 P, EU:C:2007:539, punto 34).
( 35 ) V., in particolare, sentenze SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 23); Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, punto 25); UAMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35), e Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punto 60).
( 36 ) V., in particolare, sentenze UAMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41), e Aceites del Sur‑Coosur/Koipe (C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punto 61).
( 37 ) Sentenze UAMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punti 41 e 42), e Nestlé/UAMI (C‑193/06 P, EU:C:2007:539, punti 42 e 43 e la giurisprudenza citata).
( 38 ) V., per tale formulazione, ordinanza ecoblue/UAMI e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑23/09 P, EU:C:2010:35, punto 45). V., altresì, sentenza Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, punti 30 e 36), ordinanza Perfetti Van Melle/UAMI (C‑353/09 P, EU:C:2011:73, punto 36), le mie conclusioni nella causa Bimbo/UAMI (C‑591/12 P, EU:C:2014:34, paragrafo 24), nonché sentenza Bimbo/UAMI (C‑591/12 P, EU:C:2014:305, punto 24).
( 39 ) V., in tal senso, ordinanza ecoblue/UAMI e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑23/09 P, EU:C:2010:35, punto 47); sentenza Becker/Harman International Industries (C‑51/09 P, EU:C:2010:368, punti 37 e 38), e ordinanza Perfetti Van Melle/UAMI (C‑353/09 P, EU:C:2011:73, punti 36 e 37).
( 40 ) V., in tal senso, sentenze AVEX/UAMI – Ahlers (a) (T‑115/02, EU:T:2004:234, punto 20), e Inex/UAMI – Wiseman (raffigurazione di una pelle di mucca) (T‑153/03, EU:T:2006:157, punto 32).
( 41 ) Nonostante quanto affermato dalla Corte al punto 33 della sentenza Strigl e Securvita (C‑90/11 e C‑91/11, EU:C:2012:147), il fatto che una sequenza di lettere preceda o segua il sintagma non è, a mio avviso, a priori privo di rilevanza, potendo al contrario incidere sul processo di concettualizzazione e memorizzazione del segno da parte del pubblico. V., sul punto, anche sentenza AMS/UAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, EU:T:2007:311, in particolare punto 79).
( 42 ) V., in particolare, sentenza Klein Trademark Trust/UAMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T‑185/07, EU:T:2009:147, punto 42).
( 43 ) V. sentenza AMS/UAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, EU:T:2007:311, punto 81).
( 44 ) V., per quanto attiene all’aspetto fonetico del marchio, sentenza AMS/UAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, EU:T:2007:311, punto 84). V., altresì, sentenza Klein Trademark Trust/UAMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T‑185/07, EU:T:2009:147, punti 44 e 45).
( 45 ) V. sentenza AMS/UAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, EU:T:2007:311, punto 86).
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