CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 23 aprile 2015 ( 1 )
Causa C‑21/14 P
Commissione europea
contro
Rusal Armenal
«Impugnazione — Dumping — Importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Cina — Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 — Compatibilità con l’accordo antidumping — Articolo 277 TFUE»
I – Introduzione
1.
Con la presente impugnazione la Commissione europea propone appello avverso la sentenza del Tribunale, del 5 novembre 2013 ( 2 ), con cui quest’ultimo ha annullato un regolamento antidumping (in prosieguo: il «regolamento controverso») ( 3 ) nella parte concernente l’impresa armena Rusal Armenal ZAO.
2.
In proposito la Commissione contesta essenzialmente la valutazione del Tribunale secondo la quale una disposizione del regolamento base ( 4 ), su cui si fonderebbe il regolamento controverso, dopo l’adesione della Repubblica d’Armenia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nell’anno 2003 non sarebbe più compatibile con il corpus normativo dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il «GATT») ( 5 ); ciò comporterebbe, in definitiva, l’annullamento del regolamento controverso ( 6 ).
3.
La controversia in esame offre alla Corte l’occasione di stabilire se e, in caso affermativo, a quali condizioni disposizioni del corpus normativo del GATT debbano essere prese in considerazione in sede di applicazione delle norme di diritto dell’Unione.
II – Contesto normativo
A – Il corpus normativo del GATT
4.
Il corpus normativo del GATT contiene osservazioni dettagliate sulla nozione di dumping e sul calcolo del valore normale del prodotto.
5.
Sussiste dumping quando prodotti di un paese sono introdotti nel mercato di un altro paese a meno del «loro valore normale».
6.
Nel determinare il valore normale dei prodotti si distingue a seconda che, nel rispettivo paese esportatore, sia possibile o meno fissare liberamente i prezzi sul mercato interno. Ai fini del valore dei prodotti è, di norma, determinante il prezzo del prodotto sul mercato interno. Quando, però, nel paese esportatore tutti i prezzi sul mercato interno sono fissati dallo Stato, o nel paese sussiste una situazione di monopolio, può essere necessario determinare il valore normale dei prodotti esportati sulla base di altri fattori.
7.
L’articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994 stabilisce in dettaglio quanto segue:
«Le parti contraenti riconoscono che il dumping, per il quale i prodotti di un paese sono introdotti nel mercato di un altro paese a meno del loro valore normale, è condannabile (…) Ai fini di questo articolo, un prodotto è da considerarsi introdotto nel mercato di un paese importatore a meno del suo valore normale, se il prezzo del prodotto esportato da un paese ad un altro è:
a)
inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per un prodotto similare, destinato al consumo nel paese esportatore; (…)».
8.
Nella seconda disposizione addizionale all’articolo VI, paragrafo 1, nell’allegato I del GATT 1994, è chiarito quanto segue:
«Si riconosce che, nel caso d’importazioni provenienti da un paese il cui commercio è oggetto di un monopolio completo o quasi completo e in cui tutti i prezzi interni sono fissati dallo Stato, la determinazione della comparabilità dei prezzi (…) può presentare delle difficoltà particolari, e che in tali casi le parti contraenti importatrici possono giudicare necessario tener conto della possibilità che una comparazione esatta con i prezzi interni del suddetto paese non sia sempre appropriata».
9.
L’articolo 1 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in prosieguo: l’«accordo antidumping») ( 7 ) dispone inoltre quanto segue:
«Una misura antidumping si applica soltanto nei casi previsti dall’articolo VI del GATT 1994 e a seguito di inchieste aperte e condotte in conformità con il presente accordo. Le disposizioni che seguono disciplinano l’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 per provvedimenti presi ai sensi della legislazione o dei regolamenti antidumping».
10.
L’articolo 2 del suddetto accordo contiene disposizioni più precise in merito all’accertamento del dumping e del valore normale senza distinguere al riguardo espressamente tra paesi che sono retti e paesi che non sono retti da un’economia di mercato, ma sottolinea, all’articolo 2.7, quanto segue:
«Il presente articolo lascia impregiudicata la seconda disposizione supplementare relativa all’articolo VI, paragrafo 1 nell’allegato I del GATT 1994».
B – Il diritto dell’Unione
11.
Il legislatore dell’Unione ha emanato numerosi atti per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea.
1. Il regolamento base
12.
Nei suoi considerando 3 e 4 il regolamento base definisce i propri obiettivi nel senso che, alla luce dei nuovi accordi relativi all’applicazione dell’articolo VI del GATT, «è opportuno modificare le norme comunitarie» e che, a tal fine, «è essenziale che (...) la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali».
13.
Nel suo considerando 5 il regolamento base aggiunge:
«[L’]accordo sul dumping (…) contiene nuove norme circostanziate per quanto riguarda, tra l’altro, il calcolo del dumping (…); (…) data la portata delle modifiche e ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno trasporre, per quanto possibile, i termini del nuovo accordo nella legislazione comunitaria».
14.
In merito alla determinazione del valore normale dei prodotti, il considerando 7 del regolamento base così dispone:
«considerando che, per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un’economia di mercato, conviene dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di mercato da utilizzare a tale scopo (…)».
15.
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento base così recita:
«Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali».
16.
L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento base prevede, in merito alla determinazione del valore normale nei procedimenti antidumping, quanto segue:
«a)
Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato [ ( 8 ) ], il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa (…)
(…)
b)
Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza (…) da qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’OMC alla data di apertura dell’inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 [ ( 9 ) ] qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).
c)
La domanda di cui alla lettera b) (…) deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato (…)».
2. Il regolamento controverso
17.
Con il regolamento controverso, fondato sul regolamento base, è stato introdotto nel 2009 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese.
18.
Ai sensi del considerando 20 del regolamento in parola, «(…) l’Armenia è esplicitamente menzionata nella nota dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del [regolamento base] come facente parte dei paesi non retti da un’economia di mercato. Il trattamento applicato ai produttori esportatori dei paesi che sono membri dell’OMC senza essere paesi a economia di mercato è indicato all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) (…)».
19.
Conformemente al suo articolo 1, il regolamento controverso interessava in particolare l’impresa armena Rusal Armenal. La domanda proposta dalla suddetta impresa di riconoscimento dello status di impresa operante in un’economia di mercato veniva respinta. La Turchia veniva scelta come «paese di riferimento (…) appropriat[o] e ragionevole» ( 10 ) ad economia di mercato, e la determinazione del valore normale dei prodotti della Rusal Armenal nonché l’accertamento dei margini di dumping delle sue importazioni avvenivano sulla base dei prezzi di detto paese.
20.
Con l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento controverso, l’importazione di prodotti provenienti dall’Armenia era dunque assoggettata a un dazio antidumping definitivo del 13,4%.
III – Procedimento di primo grado e sentenza impugnata
21.
Nel primo grado di giudizio, l’impresa Rusal Armenal contestava, con il suo primo motivo di ricorso, una violazione dell’accordo antidumping.
22.
Il legislatore dell’Unione avrebbe ecceduto il quadro normativo istituito dall’accordo antidumping in quanto, nel determinare il valore normale, ha fatto riferimento non all’Armenia, ma alla situazione presente in altri Stati. Il regolamento base non sarebbe quindi applicabile nei confronti della Rusal Armenal e il regolamento controverso dovrebbe essere annullato nella parte che riguarda detta impresa per violazione dell’accordo antidumping.
23.
Il Tribunale accoglieva il ricorso e osservava al riguardo essenzialmente che il legislatore dell’Unione, con l’articolo 2 del regolamento base, avrebbe inteso dare esecuzione a determinati obblighi, esposti nell’articolo 2 dell’accordo antidumping, vertenti sulla determinazione dell’esistenza di un dumping ( 11 ). Nel determinare il valore normale, il regolamento base e il regolamento controverso si discosterebbero però dall’accordo antidumping, che al riguardo «comport[erebbe] un insieme di norme chiare, precise e circostanziate che stabiliscono le modalità di calcolo del valore normale del prodotto simile (…) senza [imporre] loro condizioni che rimettano la loro applicazione alla discrezionalità dei membri dell’OMC» ( 12 ).
24.
Con la sua impugnazione la Commissione propone appello avverso la decisione del Tribunale con cui è stato annullato il regolamento controverso nella parte concernente l’impresa Rusal Armenal.
IV – Conclusioni e principali argomenti delle parti
25.
La Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo e dal Consiglio, chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
respingere il primo motivo del ricorso in primo grado, in quanto infondato in diritto;
—
rinviare la causa al Tribunale ai fini di un riesame degli altri motivi;
—
riservare le spese dei giudizi di primo grado e di appello.
26.
La Commissione fonda la sua impugnazione su tre motivi.
27.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe deciso ultra petita, dal momento che l’impresa Rusal Armenal avrebbe sollevato la questione dell’inapplicabilità del regolamento base alla luce dell’accordo antidumping nell’atto introduttivo, ma non nella replica. L’impresa avrebbe quindi rinunciato al motivo di ricorso da essa proposto a tal proposito.
28.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il regolamento base e l’intenzione perseguita dal legislatore con la sua emanazione ai sensi della giurisprudenza Nakajima ( 13 ). Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che il legislatore dell’Unione intendesse, con il regolamento base, adempiere obblighi derivanti dalla normativa dell’OMC. Quest’ultima non potrebbe quindi essere presa in considerazione come criterio di esame della legittimità del regolamento base, tanto più che l’accordo antidumping non impedirebbe, nel caso di paesi come l’Armenia, la cui economia si trova in una fase di transizione da un’economia socialista pianificata a un’economia di mercato, di quantificare la media del valore normale del prodotto facendo riferimento alla situazione di mercato in un paese comparabile retto da un’economia di mercato – nel caso di specie la Turchia.
29.
In terzo luogo, il Tribunale, annullando il regolamento controverso, avrebbe violato il principio dell’equilibrio istituzionale.
30.
L’impresa Rusal Armenal contesta i suddetti motivi di ricorso e chiede il rigetto dell’impugnazione nonché la condanna della Commissione e del Consiglio a sopportare le loro rispettive spese, oltre che le spese della stessa Rusal Armenal.
V – Analisi
A – Sul primo motivo di impugnazione
31.
Il primo motivo di impugnazione della ricorrente in appello deve essere respinto nella parte in cui viene ivi sostenuto che l’impresa armena avrebbe rinunciato, con la propria replica, all’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE da essa sollevata.
32.
Da un lato, non si può imporre alle parti di ribadire integralmente le proprie osservazioni all’interno di ciascun atto del procedimento. Un tale procedere sarebbe processualmente antieconomico. Dall’altro, dalle memorie dell’impresa armena si evince ripetutamente che essa si fonda sull’articolo 277 TFUE e reputa, in tale contesto, l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento base incompatibile con la normativa dell’OMC ( 14 ).
33.
Pertanto, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.
B – Sul secondo motivo di impugnazione
34.
Con il suo secondo motivo di impugnazione la ricorrente in appello contesta essenzialmente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il legislatore dell’Unione intendesse, con l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento base, dare attuazione all’accordo antidumping. Tale censura dipende dalla questione se il Tribunale abbia applicato correttamente la cosiddetta giurisprudenza Nakajima ( 15 ).
1. La normativa dell’OMC quale criterio per la legittimità di un atto giuridico dell’Unione
35.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE, l’Unione contribuisce, in linea di principio, alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale. Di conseguenza, quando adotta un atto, l’Unione è tenuta a rispettare il diritto internazionale nella sua globalità ( 16 ). A norma dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le sue istituzioni e, di conseguenza, prevalgono sugli atti dell’Unione stessa ( 17 ).
36.
Le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione di illegittimità di detto atto solo qualora, da una parte, la natura e l’economia generale dell’accordo in questione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni risultino, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise ( 18 ).
37.
Nel caso degli atti dell’OMC sussistono talune peculiarità date dalla loro natura specifica. Anche di recente la Corte ha sottolineato che solo nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione con uno dei suoi atti ad un obbligo particolare assunto nel contesto degli accordi conclusi nell’ambito dell’OMC (giurisprudenza Nakajima) oppure qualora l’atto di diritto dell’Unione faccia espresso rinvio a precise disposizioni di tali accordi (giurisprudenza Fediol ( 19 )), la Corte è tenuta a controllare la legittimità dell’atto in parola e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce delle norme di tali accordi ( 20 ).
38.
Un esame della legittimità del diritto derivato dell’Unione sulla base degli atti dell’OMC può essere preso in considerazione, in particolare, quando è accertata una corrispondente volontà del legislatore dell’Unione di dare loro attuazione nell’ambito del sistema antidumping. Tale sistema è «estremamente denso nella sua ratio e nella sua applicazione» ( 21 ) e può pertanto, per sua natura, essere impiegato come criterio di valutazione della legittimità degli atti dell’Unione.
39.
La Corte non si è ancora espressa in modo esaustivo su come debba essersi manifestata la volontà attuativa del legislatore dell’Unione, determinante ai fini della giurisprudenza Nakajima, e sulla base di quali criteri essa venga accertata. Nelle sentenze Nakajima/Consiglio ( 22 ) nonché Petrotub e Republica ( 23 ) essa ha tuttavia fatto riferimento ai rispettivi considerando degli atti dell’Unione e ha stabilito, con il loro ausilio, se il legislatore dell’Unione con una determinata norma del diritto derivato intendesse dare esecuzione ai «particolari obblighi» ( 24 ) di una norma, determinata e ad essa collegata nel contenuto, del codice antidumping ( 25 ) o dell’accordo antidumping ( 26 ). Se le disposizioni di diritto derivato perseguivano invece, rispetto alle disposizioni in materia di antidumping del GATT, un «oggetto (…) fondamentalmente diverso» ( 27 ), queste ultime non potevano essere prese in considerazione come criterio di esame ( 28 ).
40.
Se ne possono trarre due conclusioni.
41.
Da un lato, nella giurisprudenza della Corte non si discute di esaminare un atto del diritto derivato in modo astratto e assoluto rispetto alle disposizioni degli accordi OMC. La portata dell’esame della Corte dipende, invece, strettamente dalla volontà manifestata dal legislatore dell’Unione nell’ambito del processo legislativo secondario di dare attuazione [a una determinata norma OMC]: ove una volontà siffatta manchi o non possa essere adeguatamente dimostrata, la normativa dell’OMC non può essere impiegata come criterio dell’esame del diritto derivato.
42.
Dall’altro lato, per riconoscere una volontà attuativa del legislatore dell’Unione non è sufficiente che dal preambolo di un atto dell’Unione si possa solo genericamente desumere che l’atto controverso doveva essere emanato nel rispetto di obblighi internazionali dell’Unione ( 29 ). Sufficiente, ma anche necessario, ai fini dell’applicazione della giurisprudenza Nakajima è, piuttosto, che dal contesto dell’atto dell’Unione controverso si possa senza dubbio desumere una specifica volontà di dare attuazione a un obbligo dell’OMC determinato e preciso nel contenuto e che si possa accertare con quale disposizione di quale atto di diritto derivato il suddetto obbligo dovesse essere attuato in concreto.
43.
Su tale base occorre ora stabilire se la sentenza impugnata abbia a buon diritto fatto riferimento alla giurisprudenza Nakajima, abbia riconosciuto in capo al legislatore dell’Unione una corrispondente volontà attuativa riguardo alla norma controversa del regolamento base e abbia negato, infine, l’applicabilità di quest’ultimo nei confronti dell’impresa armena.
2. La volontà attuativa del legislatore dell’Unione in sede di emanazione del regolamento base
44.
Nell’emanare il regolamento base il legislatore dell’Unione intendeva certamente orientarsi, a livello contenutistico, alle disposizioni dell’accordo antidumping, come ha illustrato nel preambolo ( 30 ). Il regolamento base spiega invero, nel suo considerando 5, in merito all’accordo antidumping, che è «opportuno trasporre, per quanto possibile [ ( 31 ) ], i termini del[l’]accordo nella legislazione comunitaria».
45.
Ciò non significa però che, nel caso del regolamento base, al legislatore dell’Unione sia precluso qualsiasi scostamento dal programma normativo dell’accordo e che il legislatore medesimo si sia impegnato in particolare, in sede di determinazione del valore normale di un prodotto, ad attenersi rigorosamente agli strumenti normativi dell’accordo antidumping.
46.
Il considerando 5 non può infatti essere esaminato isolatamente e in modo assoluto. Posto che i termini dell’accordo, già in base al tenore letterale del considerando in parola, devono essere trasposti nel regolamento base solo «per quanto possibile», dallo stesso considerando risulta pure che il legislatore dell’Unione, in sede di emanazione del suo atto, aveva preso in considerazione la possibilità che una completa trasposizione dell’accordo nel diritto dell’Unione si ponesse in contrasto con considerazioni diverse di diritto dell’Unione.
47.
Dal considerando 5 non si può quindi desumere che il legislatore del regolamento base volesse realizzare un’assoluta sovrapposizione tra il contenuto di detto regolamento e quello dell’accordo antidumping, tale che qualsiasi disposizione del regolamento base divergente dall’accordo antidumping non sarebbe più sostenuta dalla volontà attuativa del legislatore.
48.
Una siffatta lettura del significato e della portata del considerando 5 è compatibile con la giurisprudenza Nakajima. Dalla sentenza Nakajima/Consiglio non si può inferire che qualsiasi scostamento nel contenuto dall’accordo antidumping debba comportare automaticamente l’inoperatività del regolamento base. La suddetta sentenza verteva, infatti, su disposizioni diverse, ossia il regolamento (CEE) n. 2423/88 e il codice antidumping 1979. Anche la sentenza Petrotub e Republica ( 32 ), che aveva già ad oggetto il regolamento base e l’accordo antidumping, non permette di per sé di trarre una conclusione tanto ampia. È vero che detta sentenza sottolinea che il regolamento base «mira segnatamente a trasporre nel diritto comunitario, per quanto possibile [ ( 33 ) ], le norme nuove e circostanziate contenute nel codice antidumping del 1994, tra cui figurano, in particolare, quelle relative al calcolo del dumping», e che afferma, nel punto successivo, che «[p]ertanto [sarebbe] pacifico che la Comunità ha adottato il regolamento base per adempiere agli obblighi internazionali ad essa derivanti dal codice antidumping del 1994 [ ( 34 ) ]». La sentenza in esame si riferisce tuttavia a una particolare disciplina di determinazione del margine di dumping sulla base del metodo asimmetrico o del metodo simmetrico ( 35 ), che non costituisce oggetto di controversia nella presente fattispecie.
49.
Anche il considerando 7 del regolamento base depone contro l’ipotesi di una volontà attuativa illimitata del legislatore dell’Unione.
50.
In esso il legislatore dell’Unione prevede, per i paesi che non sono retti da un’economia di mercato, considerazioni di opportunità in relazione alla determinazione del valore normale che non sono reperibili in tale forma nell’accordo antidumping. Ciò indica che il legislatore dell’Unione non intendeva, rispetto ai suddetti paesi, dare attuazione a determinate prescrizioni dell’accordo antidumping e che ha pertanto esercitato la sua libera competenza legislativa.
51.
Non rileva se, come sostenuto in udienza dal Consiglio, l’accordo antidumping presenti effettivamente per i suddetti paesi una lacuna normativa in relazione alla determinazione del valore normale, che il legislatore dell’Unione poteva a discrezione colmare alla luce della normativa dell’OMC ( 36 ). Decisivo è piuttosto il fatto che il legislatore dell’Unione – come risulta peraltro della genesi della disposizione in questione quale illustrata dalla ricorrente in appello nella sua impugnazione ( 37 ) – ha consapevolmente optato, per i paesi non retti da un’economia di mercato, per un determinato modello normativo e che, quindi, il suo atto normativo evidentemente non era sostenuto da una volontà attuativa nel senso richiesto dalla giurisprudenza Nakajima.
52.
In mancanza di una siffatta volontà, la legittimità delle disposizioni controverse del regolamento base non poteva quindi essere valutata sulla base dell’accordo antidumping. La sentenza impugnata è viziata quindi, sul punto, da un errore di diritto.
53.
Il secondo motivo di impugnazione è quindi fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata già per questo.
54.
Per ragioni di completezza, tuttavia, risulta opportuno esaminare, con la necessaria brevità, anche il terzo motivo di impugnazione.
C – Sul terzo motivo di impugnazione
55.
Con il terzo motivo di impugnazione viene eccepita una violazione del principio dell’equilibrio istituzionale. Spetta soltanto al legislatore dell’Unione stabilire quali Stati debbano essere considerati, nell’ambito della normativa antidumping, paesi senza economia di mercato e come debbano essere trattati.
56.
Il motivo di impugnazione in esame è strettamente collegato al secondo motivo di impugnazione ( 38 ), in quanto esso finisce in definitiva col far valere che il Tribunale abbia, con la sua decisione fondata sulla giurisprudenza Nakajima, ingiustamente ignorato la volontà manifestata dal legislatore dell’Unione.
57.
Qualora la Corte aderisca alla posizione qui sostenuta e accolga il secondo motivo di impugnazione, ogni esame dell’eccezione sollevata con il terzo motivo diviene superfluo.
58.
Qualora la Corte ritenga invece che il Tribunale abbia a buon diritto applicato la giurisprudenza Nakajima, si renderebbe necessaria una pronuncia sul terzo motivo di impugnazione. A tal proposito è sufficiente osservare che l’applicazione della giurisprudenza Nakajima, quando porta all’accertamento dell’illegittimità di un atto di diritto secondario, tiene conto proprio della volontà manifestata dal legislatore dell’Unione. Non si può quindi sostenere che i giudici dell’Unione con la giurisprudenza in parola si siano arrogati poteri legislativi che non gli spettavano.
D – In sintesi
59.
Posto che il secondo motivo di impugnazione è fondato, occorre accogliere l’impugnazione nel suo insieme e annullare la sentenza impugnata.
60.
La Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta (articolo 61, primo comma, secondo periodo, prima alternativa, dello Statuto della Corte).
61.
Nel caso di specie, lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia solo in parte. Come sopra illustrato, il Tribunale è incorso in errore nel riconoscere, sulla base del primo motivo di ricorso della Rusal Armenal, una violazione dell’accordo antidumping. Pertanto, il motivo di ricorso in parola va respinto in quanto infondato.
62.
Per quanto attiene invece agli altri motivi di ricorso, non ancora valutati dal Tribunale, la causa non è ad oggi matura per la decisione; pertanto, essa deve essere rinviata al riguardo al Tribunale (articolo, 61, primo comma, secondo periodo, seconda alternativa, dello Statuto della Corte).
VI – Spese
63.
Quando l’impugnazione è accolta e la Corte rinvia – come da me proposto nel caso di specie – la causa al Tribunale, la decisione sulle spese resta riservata (conclusione a contrario dall’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura).
VII – Conclusione
64.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 novembre 2013, Rusal Armenal/Consiglio (T‑512/09, EU:T:2013:571) è annullata.
2)
Il primo motivo del ricorso di annullamento proposto dalla Rusal Armenal ZAO è respinto.
3)
La causa è rimessa al Tribunale affinché esamini gli altri motivi.
4)
Le spese dei giudizi di primo grado e di appello sono riservate.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Sentenza Rusal Armenal/Consiglio (T‑512/09, EU:T:2013:571; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 3 ) Segnatamente il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262, pag. 1).
( 4 ) Segnatamente il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato [nel frattempo sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22)].
( 5 ) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GU 1994, L 336, pag. 11).
( 6 ) V. punto 59 della sentenza impugnata.
( 7 ) GU L 336, pag. 103.
( 8 ) Inclusi Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Corea del Nord, Kirghizistan, Repubblica di Moldova, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.
( 9 ) I paragrafi succitati si riferiscono, per la determinazione del valore normale, alle condizioni del mercato interno del paese esportatore senza prendere in considerazione un paese terzo comparabile.
( 10 ) Così il considerando 36 del regolamento controverso.
( 11 ) Punto 36 della sentenza impugnata.
( 12 ) Punto 50 della sentenza impugnata.
( 13 ) Sentenza Nakajima/Consiglio (C‑69/89, EU:C:1991:186).
( 14 ) V., ad esempio, il punto 31 della replica nel procedimento di primo grado.
( 15 ) Sentenza Nakajima/Consiglio (C‑69/89, EU:C:1991:186).
( 16 ) Sentenza Air Transport Association of America e a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 101).
( 17 ) Sentenze Intertanko e a. (C‑308/06, EU:C:2008:312, punto 42); Air Transport Association of America e a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 50), nonché Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 52).
( 18 ) Sentenze FIAMM e a./Consiglio e Commissione (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punti 110 e 120); Air Transport Association of America e a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, punti da 53 a 55), nonché Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 54).
( 19 ) Sentenza Fediol/Commissione (70/87, EU:C:1989:254).
( 20 ) In tal senso, v. sentenza della Grande Sezione del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 56), che si riferisce alle sentenze Fediol/Commissione (EU:C:1989:254, punti da 19 a 23); Nakajima/Consiglio (EU:C:1991:186, punti da 29 a 32), Germania/Consiglio (C‑280/93, EU:C:1994:367, punto 111), e Italia/Consiglio (C‑352/96, EU:C:1998:531, punto 19).
( 21 ) Sentenza Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 59).
( 22 ) Sentenza Nakajima/Consiglio (EU:C:1991:186, punto 30).
( 23 ) Sentenza Petrotub e Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, punto 55).
( 24 ) Sentenza Petrotub e Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, punto 56).
( 25 ) Così nella sentenza Nakajima/Consiglio.
( 26 ) Così nella sentenza Petrotub e Republica.
( 27 ) Sentenza Nakajima/Consiglio (EU:C:1991:186, punto 40).
( 28 ) V., sul punto, anche le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa Franz Egenberger (C‑313/04, EU:C:2005:733, paragrafo 76) e quelle dell’avvocato generale Saggio nella causa Portogallo/Consiglio (C‑149/96, EU:C:1999:92, paragrafo 17).
( 29 ) Nello stesso senso, le mie conclusioni nella causa Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione e a. (C‑398/13 P, EU:C:2015:190, paragrafo 91).
( 30 ) In tal senso, v. sentenza Petrotub e Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, punti 22 e 55), con riferimento al cosiddetto metodo asimmetrico in sede di determinazione del margine di dumping.
( 31 ) Il corsivo è mio.
( 32 ) Sentenza Petrotub e Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4).
( 33 ) Il corsivo è mio.
( 34 ) Sentenza Petrotub e Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, punti 55 e 56).
( 35 ) Sentenza Petrotub e Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, punto 22).
( 36 ) Diversamente al punto 50 della sentenza impugnata.
( 37 ) V. punti da 49 a 96 dell’atto di impugnazione. Le osservazioni formulate dalla ricorrente in appello, in particolare in udienza, evidenziano che il legislatore dell’Unione intendesse in tale materia seguire valutazioni politiche proprie a prescindere dalle indicazioni dell’OMC.
( 38 ) Ordinanza Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, punto 35).
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