CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 18 giugno 2015 ( 1 )
Causa C‑33/14 P
Mory SA, in liquidazione
Mory Team, in liquidazione
Superga Invest
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Aiuto di Stato — Ricorso di annullamento — Aiuto illegittimo e incompatibile — Obbligo di recupero — Continuità economica — Decisione “sui generis” — Ricevibilità — Interesse ad agire — Azione dinanzi ai giudici nazionali — Legittimazione ad agire»
1.
Con la presente impugnazione la Mory SA, la Mory Team e la Superga Invest (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea Mory e a./èe ( 2 ) (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile per carenza d’interesse ad agire il loro ricorso volto all’annullamento della decisione della Commissione europea del 4 aprile 2012, riguardante l’acquisizione degli attivi del gruppo Sernam nell’ambito della sua amministrazione controllata ( 3 ) (in prosieguo la «decisione controversa»).
2.
La presente causa si inserisce nell’ambito del tentativo di ristrutturazione del gruppo Sernam, attivo sul mercato del trasporto espresso di colli e pallet, che ha dato origine a varie decisioni della Commissione vertenti su aiuti di Stato concessi al gruppo stesso. La decisione controversa è la quarta, e l’ultima, di tali decisioni. In detta decisione, definita dalla Commissione come «sui generis», tale istituzione, su richiesta del governo francese, ha accertato l’assenza di continuità economica tra il gruppo Sernam e gli acquirenti dei suoi attivi ed ha informato il governo citato che a questi ultimi non andava esteso il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili concessi al gruppo Sernam. Le ricorrenti, che si presentano quali ex concorrenti dirette di tale gruppo, hanno impugnato la citata decisione dinanzi al Tribunale. Nel frattempo, tuttavia, esse sono state poste in liquidazione, al pari del gruppo Sernam, il che ha sollevato la questione del loro interesse ad agire dinanzi al Tribunale.
3.
In sintesi, dalla presente causa sorgono varie e rilevanti questioni riguardanti, per un verso, l’interesse ad agire, e, segnatamente, le sue relazioni con la legittimazione ad agire e i presupposti necessari per disporre di un tale interesse in ragione della sussistenza di azioni intentate dinanzi ai giudici nazionali e, per altro verso, le condizioni di ricevibilità per impugnare le decisioni adottate dalla Commissione vertenti sulla continuità economica tra il beneficiario di un aiuto e l’acquirente di taluni dei suoi attivi.
I – Fatti
4.
Con una decisione adottata il 23 maggio 2001 ( 4 ) (in prosieguo: la «decisione Sernam 1»), la Commissione ha autorizzato, a talune condizioni, un aiuto alla ristrutturazione in favore del gruppo Sernam, per un importo totale pari a EUR 503 milioni.
5.
Con una seconda decisione adottata nel 2004 ( 5 ) (in prosieguo: la «decisione Sernam 2»), la Commissione ha constatato che talune delle condizioni imposte dalla decisione Sernam 1 non erano state osservate, dando così luogo ad un’attuazione abusiva dell’aiuto autorizzato. In tale contesto, per un verso, essa ha dichiarato che, fatta salva l’osservanza di nuove condizioni, l’aiuto di EUR 503 milioni approvato dalla decisione Sernam 1 era compatibile con il mercato interno e, per altro verso, essa ha rilevato la presenza di un aiuto supplementare pari a EUR 41 milioni, incompatibile con il mercato interno e che doveva quindi essere recuperato dalle autorità francesi.
6.
A seguito di denunce sporte da taluni concorrenti, tra cui una società del gruppo Mory, secondo cui la decisione Sernam 2 era stata applicata abusivamente, con lettera del 16 luglio 2008 ( 6 ) la Commissione ha informato la Repubblica francese della propria decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito all’applicazione, da parte di quest’ultima, della decisione Sernam 2.
7.
Il 27 giugno 2011 la Mory SA e la Mory Team (in prosieguo: le «società Mory») sono state sottoposte ad amministrazione controllata da parte del tribunal de commerce de Bobigny. Nel gennaio e nel febbraio 2012 le società costitutive del gruppo Sernam sono state anch’esse sottoposte ad amministrazione controllata.
8.
Il 9 marzo 2012 la Commissione ha adottato una terza decisione ( 7 ) (in prosieguo: la «decisione Sernam 3»). Nella stessa la Commissione ha constatato che l’aiuto di Stato pari a EUR 503 milioni approvato dalla decisione Sernam 2 era stato attuato abusivamente, che il gruppo Sernam aveva beneficiato di tale aiuto nonché dell’aiuto di Stato di EUR 41 milioni e di altri aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Ai sensi dell’articolo 2 del dispositivo di tale decisione, la Repubblica francese era tenuta a recuperare tutti gli aiuti in questione presso il gruppo Sernam.
9.
In pari data, al curatore fallimentare del gruppo Sernam sono state inoltrate due offerte di acquisto, la prima proveniente dalla Geodis Calberson (in prosieguo: la «Calberson»), controllata del gruppo Geodis (in prosieguo: la «Geodis»), operante nel settore della messaggeria, la seconda dalla BMV. L’offerta di acquisto della Calberson era sottoposta alla condizione che «nessun onere di restituzione di tutto o di parte degli aiuti illegittimi corrisposti alla Sernam possa essere trasferito unitamente alle attività acquisite o in relazione all’acquisto, ovvero posto a carico dell’acquirente». L’offerta formulata dalla BMV non conteneva una condizione simile, tuttavia si presentava come indissociabile dall’offerta formulata dalla Calberson e sarebbe decaduta qualora l’offerta di quest’ultima fosse stata respinta.
10.
Il 23 marzo 2012 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di confermare che l’obbligo di rimborso degli aiuti di Stato imposto al gruppo Sernam dalla decisione Sernam 3 non si sarebbe esteso alla Geodis e alla BMV in caso di acquisto, da parte di queste ultime, di una parte degli attivi del gruppo Sernam nell’ambito della sua amministrazione controllata.
11.
Il 4 aprile 2012 la Commissione ha adottato la decisione controversa. Essa l’ha qualificata come decisione sui generis in base alla competenza attribuita alla Commissione per il controllo degli aiuti di Stato previsto dall’articolo 108 TFUE, nonché all’obbligo di leale cooperazione con gli Stati membri sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE ( 8 ). Essa ha precisato che la decisione in parola verteva esclusivamente sull’oggetto della notifica ricevuta e non sull’oculatezza o meno dell’investimento avente ad oggetto l’acquisto di taluni attivi del gruppo Sernam e che essa non pregiudicava la valutazione di tali investimenti alla luce dell’articolo 107 TFUE ( 9 ). A seguito dell’analisi di diversi fattori la Commissione ha accertato l’insussistenza di continuità economica tra il gruppo Sernam e le acquirenti di una parte dei suoi attivi, la Geodis e la BMV. Essa ha quindi informato la Repubblica francese del fatto che, alla luce di tale analisi e tenuto conto dei suoi impegni, il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili nella decisione Sernam 3, e di cui aveva beneficiato il gruppo Sernam ( 10 ), non andava esteso alla Geodis e alla BMV.
12.
Il 13 aprile 2012 il tribunal de commerce de Nanterre ha accolto le offerte di acquisto formulate dalla Calberson e dalla BMV e ha disposto il trasferimento in loro favore di taluni attivi del gruppo Sernam con data di inizio del godimento al 7 maggio 2012.
13.
Il 10 luglio 2012 il tribunal de commerce de Bobigny ha posto le società Mory in liquidazione giudiziaria.
II – Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
14.
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2012 le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
15.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza d’interesse ad agire delle ricorrenti.
16.
Dopo aver rammentato che, secondo la giurisprudenza, spetta al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire, il Tribunale ha affermato che nessuno dei quattro argomenti dedotti dalle ricorrenti era tale da dimostrare l’esistenza, in capo ad esse, di un interesse ad agire ( 11 ). In primo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui lo status di parte interessata di una di esse nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione Sernam 3 e la sua partecipazione personale a tale procedimento giustificherebbe il loro interesse ad agire avverso la decisione controversa ( 12 ). In secondo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui l’interesse ad agire delle ricorrenti si giustificava alla luce di due azioni da esse promosse dinanzi ai giudici francesi, una volta al recupero degli aiuti di Stato concessi al gruppo Sernam e l’altra mirante al risarcimento dei danni ( 13 ). In terzo luogo il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui l’interesse ad agire delle ricorrenti era giustificato dal fatto che la Superga Invest, quale azionista principale della Mory, subiva direttamente le conseguenze dei problemi concorrenziali avuti da quest’ultima ( 14 ). Infine, in quarto luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui, mediante la decisione controversa, la Commissione avrebbe implicitamente escluso l’eventualità dell’avvio di un procedimento di indagine formale, impedendo in tal modo alle ricorrenti di beneficiare del diritto procedurale ad intervenire per formulare le loro osservazioni ( 15 ).
17.
Il Tribunale ha pertanto concluso che, poiché le ricorrenti non avevano dimostrato il proprio interesse ad agire contro la decisione controversa, il loro ricorso doveva essere dichiarato irricevibile.
III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
18.
Mediante la loro impugnazione le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare l’ordinanza impugnata;
—
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca sul merito; e
—
riservare le spese.
19.
La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna delle ricorrenti alle spese.
20.
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 19 maggio 2014 la Calberson SAS ha chiesto, sulla base dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza del Presidente della Corte del 27 febbraio 2015 tale istanza è stata respinta.
IV – Analisi
21.
A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono due motivi: il primo basato sull’esistenza di errori di diritto commessi dal Tribunale in sede di esame del loro interesse ad agire per l’annullamento della decisione controversa; il secondo basato sulla violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, avendo il Tribunale omesso di constatare che esse erano direttamente ed individualmente interessate dalla decisione stessa.
A – Osservazioni preliminari: rapporti tra legittimazione ad agire e interesse ad agire
22.
Prima di esaminare i due motivi dedotti dalle ricorrenti occorre analizzare l’argomento da esse formulato in via preliminare, secondo cui non vi sarebbe alcuna linea di demarcazione tra la nozione di interesse ad agire, per un verso, e quella di incidenza diretta e individuale (ossia di legittimazione ad agire), per altro verso, in quanto tali nozioni si confonderebbero addirittura totalmente. Ad avviso delle ricorrenti, il Tribunale, nel considerare tali nozioni come distinte, sarebbe incorso in una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, la dimostrazione dell’interesse diretto e individuale di un soggetto basterebbe, di per sé, a fondare la ricevibilità del suo ricorso.
23.
Tale argomento non può essere accolto. Esso si pone in aperta contraddizione tanto con lo scopo di tali nozioni, quanto con la costante giurisprudenza da cui emerge con chiarezza che la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire rappresentano due distinte condizioni di ricevibilità, che sono oggetto di separate analisi da parte dei giudici dell’Unione ( 16 ).
24.
Così, la legittimazione ad agire rappresenta la condizione di ricevibilità che consente di individuare, tra tutte le persone fisiche o giuridiche, quelle che sono legittimate a proporre un ricorso d’annullamento avverso un atto dell’Unione. Infatti, la possibilità di impugnare un atto dell’Unione non è attribuita indistintamente a qualsiasi soggetto. Essa è attribuita esclusivamente a coloro che possono affermare di trovarsi in una peculiare situazione rispetto all’atto dell’Unione di cui intendono contestare la legittimità. È tale peculiare situazione che li autorizza a richiedere presso il giudice dell’Unione una tutela giurisdizionale effettiva rispetto all’atto in parola.
25.
L’articolo 263, quarto comma, TFUE precisa le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica è legittimata a proporre un ricorso d’annullamento contro un atto dell’Unione. Così, ai sensi di tale norma, si trovano in una situazione peculiare che attribuisce loro il diritto di proporre un ricorso siffatto: in primis le persone fisiche o giuridiche che sono destinatarie dell’atto in questione; in secondo luogo, le persone direttamente e individualmente interessate dall’atto stesso; in terzo luogo, le persone direttamente interessate da un atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione ( 17 ).
26.
L’interesse ad agire, pur rappresentando anch’esso una condizione di ricevibilità che attiene al ricorrente, verte invece su un diverso requisito.
27.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il fatto che il soggetto che contesta la legittimità di un atto dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione disponga della legittimazione ad agire non è necessariamente sufficiente a garantire la ricevibilità del suo ricorso. Per poter investire i giudici dell’Unione di un ricorso d’annullamento è altresì necessario che il ricorrente disponga di un interesse ad agire, ossia di un interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato.
28.
Secondo la giurisprudenza, un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto ( 18 ). Ne consegue che, affinché il suo ricorso possa essere considerato ricevibile, non solo il ricorrente deve trovarsi in una situazione peculiare rispetto all’atto di cui intende contestare la legittimità, ma altresì l’annullamento dell’atto stesso deve produrre effetti positivi sulla sua situazione giuridica. L’interesse di cui deve disporre il ricorrente non deve necessariamente caratterizzarsi in termini di interesse o di beneficio economico. Esso può altresì essere riconducibile ad un’esigenza o ad una necessità di tutela giuridica ( 19 ). È tale esigenza o necessità che giustifica la possibilità di adire il giudice dell’Unione. Qualora il ricorrente non possa trarre alcun beneficio dall’eventuale accoglimento del proprio ricorso, l’adizione del giudice non può essere giustificata. È pertanto al fine di garantire la buona amministrazione della giustizia, evitando che il giudice dell’Unione venga investito di questioni puramente teoriche, la cui soluzione non sia idonea a produrre conseguenze giuridiche o a procurare alcun beneficio al ricorrente, che ogni soggetto promotore di un’azione giurisdizionale deve avere un interesse ad agire, a prescindere dal mezzo di ricorso prescelto ( 20 ).
29.
L’interesse ad agire, qualificato nella giurisprudenza come presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale ( 21 ), deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase di proposizione dello stesso, pena l’irricevibilità ( 22 ) e deve essere, a tale data, reale ed effettivo ( 23 ). Ne consegue che esso non può essere valutato in funzione di un evento futuro e ipotetico ( 24 ). Esso deve inoltre permanere fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire ( 25 ). Infine, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 27 dell’ordinanza impugnata, spetta al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire.
30.
Da quanto precede emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, nel diritto dell’Unione la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire sono due distinte condizioni di ricevibilità ( 26 ). Tale rilievo è peraltro confermato dal fatto che, in talune cause, il giudice dell’Unione ha riconosciuto l’esistenza della legittimazione ad agire in capo ad un ricorrente, ma ha negato l’esistenza di un interesse ad agire ( 27 ).
B – Sul primo motivo, basato su taluni errori nell’esame dell’interesse ad agire delle ricorrenti
31.
Con un primo motivo, le ricorrenti imputano al Tribunale di aver commesso errori non constatando che esse disponevano di un interesse ad agire avverso la decisione controversa. Detto motivo è suddiviso in quattro parti, ciascuna vertente su uno dei quattro argomenti – citati al precedente paragrafo 16 – dedotti dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale a sostegno dell’esistenza del loro interesse ad agire e da questo respinti nell’ordinanza impugnata.
32.
Se, nell’ambito della prima e della quarta parte, le ricorrenti confondono taluni argomenti relativi alla legittimazione ad agire e all’interesse ad agire e se la terza parte presenta carattere subordinato rispetto alle altre parti, è invece nell’ambito della seconda parte, vertente su un eventuale fondamento dell’interesse ad agire su due azioni da esse promosse dinanzi ai giudici nazionali, che l’argomento delle ricorrenti riguarda essenzialmente il loro interesse ad agire. Ritengo quindi opportuno analizzare in primis la seconda parte del primo motivo.
1. Sulla seconda parte del primo motivo: interesse ad agire e cause promosse dinanzi ai giudici nazionali
33.
Con la seconda parte del loro primo motivo le ricorrenti si riferiscono ai punti da 36 a 51 dell’ordinanza impugnata e affermano che il Tribunale è incorso in errori di diritto e di valutazione nello stabilire che le due azioni da esse promosse dinanzi ai giudici francesi non consentivano di dimostrare il loro interesse ad agire. La prima di tali azioni è stata promossa dalle ricorrenti dinanzi al tribunal administratif de Paris in data 25 aprile 2007 e mira ad obbligare lo Stato francese a procedere al recupero degli aiuti concessi al gruppo Sernam. La seconda azione è stata intentata dinanzi al tribunal de commerce de Paris il 7 maggio 2013, vale a dire dopo l’introduzione del ricorso d’annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione controversa, e mira ad ottenere dal gruppo Sernam e dalla Geodis il risarcimento dei danni che tali società avrebbero cagionato loro a seguito dei vantaggi concorrenziali di cui hanno beneficiato in ragione della concessione degli aiuti illegittimi. Le censure delle ricorrenti riferite a ciascuna di tali due azioni devono essere esaminate separatamente.
a) Sull’azione volta al recupero degli aiuti di Stato promossa dinanzi al tribunal administratif de Paris
i) L’ordinanza impugnata
34.
Le ricorrenti contestano i punti da 39 a 41 dell’ordinanza impugnata, ove il Tribunale ha escluso che il loro interesse ad agire potesse basarsi sul ricorso da esse promosso dinanzi al tribunal administratif de Paris nel 2007 per costringere lo Stato francese a recuperare gli aiuti di Stato concessi al gruppo Sernam. Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha rilevato, per un verso, che detto ricorso mirava non al risarcimento del danno subito, bensì al recupero degli aiuti concessi al gruppo Sernam e, per altro verso, che per molti anni le ricorrenti non avevano assunto alcuna iniziativa per ottenere il risarcimento del presunto danno derivante dalla distorsione concorrenziale generata dagli aiuti in parola.
ii) Argomenti delle parti
35.
Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore negando loro la possibilità di fondare il loro interesse ad agire sull’azione volta al recupero degli aiuti di Stato da esse promossa dinanzi al tribunal administratif de Paris. Contrariamente a quanto lascerebbe intendere il Tribunale, non emergerebbe da alcun testo di legge che l’interesse ad agire contro un atto dell’Unione possa essere giustificato esclusivamente dalla proposizione di un’azione risarcitoria dinanzi ai giudici nazionali. Altre azioni validamente introdotte dinanzi a un giudice nazionale potrebbero giustificare pienamente un interesse siffatto, quale l’azione da esse proposta dinanzi al tribunal administratif de Paris. L’azione in parola sarebbe volta ad ottenere il recupero degli aiuti incompatibili da parte dello Stato francese presso tutti i loro successivi beneficiari, ivi compresa la Geodis. Inoltre, esse avrebbero espressamente chiamato in causa la Geodis nell’ambito di tale azione, come emergerebbe da taluni documenti prodotti dinanzi alla Corte. Orbene, la decisione del tribunal administratif in ordine a tale azione di recupero sarebbe condizionata da un eventuale annullamento della decisione controversa, posto che un siffatto annullamento consentirebbe alle ricorrenti di estendere alla Geodis la loro domanda di recupero degli aiuti di Stato. Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto riconoscere che un eventuale annullamento della decisione controversa produrrebbe conseguenze giuridiche sull’azione di recupero e che esso procurerebbe in tal modo un beneficio alle ricorrenti, fondando così il loro interesse ad agire. Le ricorrenti sostengono inoltre che una decisione del tribunal administratif de Paris che condannasse lo Stato francese al recupero degli aiuti illegali presso la Geodis rafforzerebbe le opportunità di successo dell’azione risarcitoria promossa dinanzi al tribunal de commerce de Paris.
36.
La Commissione osserva, per contro, che le società Mory sussistono ai soli fini della loro liquidazione. Pertanto, sarebbe per loro esclusa la possibilità di trovare un interesse ad agire nel ripristino della loro posizione concorrenziale grazie al recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili concessi alla Sernam. Nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avrebbero peraltro invocato esclusivamente la possibilità di promuovere un’azione di risarcimento danni per tentare di giustificare un interesse ad agire. Inoltre, l’argomento basato sull’estensione della domanda di recupero degli aiuti presso la Geodis sarebbe irricevibile, posto che detta estensione sarebbe stata effettuata posteriormente all’ordinanza impugnata e non potrebbe quindi essere presa in considerazione per valutarne la legittimità. D’altronde, l’atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale non menzionerebbe tale argomento poiché in quel momento la Geodis non aveva ancora acquisito le attività della Sernam. L’estensione del ricorso alla Geodis non avrebbe quindi nulla di automatico. In subordine, la Commissione rileva che comunque non risulta in alcun modo dimostrato che tale argomento abbia il benché minimo fondamento né la benché minima possibilità di successo nel diritto nazionale.
37.
Sembrerebbe oltretutto, ad avviso della Commissione, che il tribunal administratif de Paris sia orientato verso un’ordinanza di non luogo a procedere. Infatti, una volta che la Commissione si è pronunciata dichiarando incompatibili gli aiuti in parola e disponendone il recupero, come nella fattispecie, l’azione in precedenza promossa dinanzi al giudice nazionale verrebbe a perdere il suo oggetto. Infine, l’argomento secondo cui una decisione del tribunal administratif de Paris favorevole alle ricorrenti aumenterebbe le possibilità di successo della loro azione risarcitoria rappresenterebbe un argomento nuovo, quindi irricevibile, e comunque infondato.
iii) Analisi
38.
Va rilevato preliminarmente che, da una lettura dell’atto introduttivo nonché delle osservazioni in ordine all’eccezione di irricevibilità formulate dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, emerge senza alcun dubbio che esse si sono più volte riferite all’azione di recupero da esse promossa dinanzi al tribunal administratif de Paris e si sono basate su tale azione per dimostrare il loro interesse ad agire. Ne consegue che l’argomento basato su tale azione non rappresenta, in quanto tale, un elemento nuovo nell’ambito dell’impugnazione e deve essere pertanto ritenuto ricevibile.
39.
Ciò posto, l’argomento impiegato dal Tribunale al punto 40 dell’ordinanza impugnata per negare l’esistenza di un interesse ad agire in capo alle ricorrenti, basato sull’azione di recupero promossa dinanzi al tribunal administratif de Paris – vale a dire che tale azione non mirava al risarcimento dei loro eventuali danni – nonché il relativo argomento delle ricorrenti sollevano la questione di carattere generale di quale tipo di azione promossa da un ricorrente dinanzi a un giudice nazionale possa fondare un interesse di agire dinanzi ai giudici dell’Unione. Ci si chiede se solo un’azione risarcitoria possa fondare un tale interesse, come emerge dal ragionamento del Tribunale, o se invece, come dedotto dalle ricorrenti, qualsiasi azione mirante all’eliminazione di una perturbazione concorrenziale cagionata da aiuti incompatibili possa dimostrare un interesse siffatto.
40.
La risposta a tale questione risiede, a mio parere, nella definizione di interesse ad agire, come sviluppata dalla giurisprudenza ( 28 ), ai sensi della quale l’interesse ad agire presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa procurare un beneficio al ricorrente. Alla luce di tale definizione, deve ritenersi che possa fondare un interesse ad agire dinanzi al giudice dell’Unione qualsiasi azione promossa da un ricorrente dinanzi a un giudice nazionale nel cui ambito l’eventuale annullamento dell’atto impugnato dinanzi al giudice dell’Unione possa procurare un vantaggio per il ricorrente, segnatamente in relazione all’azione stessa. Questa interpretazione dell’interesse ad agire è confermata dal fatto che la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un interesse da agire in base ad azioni giurisdizionali diverse da un’azione risarcitoria ( 29 ).
41.
Ne consegue, a mio modo di vedere, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, che l’azione proposta dalle ricorrenti dinanzi al tribunal administratif de Paris non fosse idonea a fondare il loro interesse ad agire dinanzi al Tribunale per la sola ragione che l’azione stessa non aveva ad oggetto il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle ricorrenti. Il Tribunale avrebbe infatti dovuto verificare se, nell’ambito della loro azione promossa dinanzi al citato giudice nazionale, le ricorrenti avrebbero potuto trarre beneficio dall’annullamento della decisione controversa.
42.
Sorge quindi la questione se le ricorrenti avrebbero effettivamente potuto trarre vantaggio dall’annullamento della decisione controversa nell’ambito della loro azione dinanzi al tribunal administratif de Paris.
43.
A tal proposito, va anzitutto respinto l’argomento della Commissione secondo cui l’oggetto di tale azione sarebbe venuto meno a seguito della decisione Sernam 3. Infatti, benché una lettera inviata dal tribunal administratif alle ricorrenti e da queste prodotta dinanzi alla Corte possa far trasparire che il tribunal administratif abbia nutrito dubbi quanto alla volontà delle stesse di mantenere la loro azione ( 30 ), è giocoforza tuttavia rilevare che nessun elemento del fascicolo avvalora l’argomento della Commissione e che, in ogni caso, non spetta ai giudici dell’Unione dichiarare, nell’ambito di un’impugnazione, che l’oggetto di un’azione instaurata dinanzi a un giudice nazionale sarebbe venuto meno.
44.
Orbene, le ricorrenti affermano, in sostanza, che avrebbero potuto trarre due ordini di vantaggi connessi all’azione da esse proposta dinanzi al tribunal administratif de Paris, che avrebbero fondato il loro interesse ad agire. Per un verso, l’annullamento della decisione controversa consentirebbe loro di estendere la domanda di recupero degli aiuti di Stato alla Geodis nell’ambito di tale azione. Per altro verso, una decisione favorevole del tribunal administratif de Paris aumenterebbe le possibilità di successo della loro azione risarcitoria proposta dinanzi al tribunal de commerce.
45.
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’eventuale estensione alla Geodis della cerchia dei soggetti presso i quali lo Stato dovrebbe recuperare gli aiuti incompatibili, la Commissione afferma che tale argomento sarebbe irricevibile in quanto non contenuto nell’atto introduttivo del ricorso e l’estensione alla Geodis della domanda di recupero degli aiuti di Stato sarebbe un elemento successivo all’ordinanza impugnata, che non potrebbe pertanto essere preso in considerazione per valutarne la legittimità. Sarebbe pacifico che, nel momento in cui il Tribunale ha pronunciato l’ordinanza impugnata, non sussisteva alcuna azione validamente instaurata dalle ricorrenti nei confronti della Geodis dinanzi al tribunal administratif de Paris.
46.
Tuttavia, a tal proposito, è giocoforza rilevare che, come ho già affermato al precedente paragrafo 38, nel loro ricorso di primo grado e nelle loro osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità formulata dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno effettivamente esplicato di aver promosso un’azione di recupero degli aiuti di Stato dinanzi al tribunal administratif de Paris. In tale contesto esse hanno spiegato, per un verso, che tale azione mirava a costringere il Ministero francese dell’Economia a recuperare gli aiuti illegittimi presso ogni beneficiario ed eventuale detentore di tali aiuti, il che è riconosciuto dalla Commissione, e, per altro verso, che sussisteva un nesso diretto tra l’azione in parola e il procedimento dinanzi al Tribunale, poiché, se la Geodis fosse stata considerata beneficiaria di un trasferimento degli aiuti illegittimi precedentemente accordati al gruppo Sernam, tale società avrebbe dovuto restituirli allo Stato.
47.
Di conseguenza, la Commissione non può affermare che l’argomento in questione sia nuovo e pertanto irricevibile. Un’ulteriore questione, sulla quale intendo ritornare immediatamente, è chiarire se il fatto che, nel momento in cui il Tribunale ha emanato l’ordinanza impugnata, l’azione di recupero non era ancora stata estesa alla Geodis abbia un’influenza sul carattere reale ed effettivo dell’eventuale interesse ad agire delle ricorrenti.
48.
Una volta ammessa la ricevibilità di tale argomento, ne va verificata la fondatezza. A tal proposito va anzitutto rammentato che, come esposto al precedente paragrafo 11, con la decisione controversa la Commissione ha accertato che non vi era continuità economica tra il gruppo Sernam, da un lato, e la Geodis e la BMV, dall’altro, e che, per tale ragione, le autorità francesi non dovevano estendere a tali due ultime società il recupero degli aiuti di Stato concessi al gruppo Sernam. Orbene, dal momento che l’azione pendente dinanzi al tribunal administratif de Paris verte sul recupero di questi stessi aiuti presso ogni beneficiario, l’esistenza di una connessione diretta tra la decisione controversa e la procedura nazionale mi appare difficilmente contestabile. Infatti, escludendo l’obbligo di recupero degli aiuti in questione presso la Geodis e la BMV, la decisione controversa può avere incidenza sul procedimento pendente dinanzi al tribunal administratif de Paris, in quanto detto giudice non potrà, se del caso, disporre il recupero degli aiuti di Stato presso tali soggetti. Ne consegue che, in linea di principio, sopprimendo un ostacolo al possibile ampliamento della cerchia dei soggetti presso cui è possibile recuperare gli aiuti, l’annullamento della decisione controversa procurerebbe un beneficio alle ricorrenti in relazione all’azione pendente dinanzi al citato giudice nazionale. A tal proposito, tuttavia, mi paiono rilevanti tre considerazioni.
49.
In primo luogo, l’esistenza di un reale beneficio per le ricorrenti in relazione all’azione pendente dinanzi al tribunal administratif de Paris in caso di annullamento della decisione controversa, beneficio che giustificherebbe l’interesse ad agire, dipende dall’effetto che tale decisione esplica sul procedimento nazionale. In altri termini, deve verificarsi se il giudice nazionale sia vincolato dalla decisione controversa.
50.
Occorre rilevare a tal proposito che, ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi nei confronti dei destinatari dalle stesse designati. Di conseguenza, lo Stato membro destinatario di una decisione della Commissione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno è tenuto, ai sensi di tale articolo, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione. Questa obbligatorietà vale per tutti gli organi dello Stato destinatario, ivi compresi i suoi giudici ( 31 ).
51.
Nella specie, la decisione controversa riveste la forma di una decisione ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, indirizzata alla Repubblica francese. Alla luce della giurisprudenza citata al paragrafo precedente, essa si impone nel suo contenuto allo Stato membro destinatario, ivi compresi i suoi giudici. Ne discende, a mio modo di vedere, che il tribunal administratif de Paris è vincolato da una decisione siffatta e che, salvo in caso di annullamento, non potrà contraddirla disponendo il recupero degli aiuti di Stato concessi al gruppo Sernam presso la Geodis e la BMV ( 32 ).
52.
In secondo luogo, va verificato se il fatto che, nel momento in cui il Tribunale ha emanato l’ordinanza impugnata, l’azione di recupero non era ancora stata estesa alla Geodis impedisce di riconoscere un interesse ad agire reale ed effettivo in capo alle ricorrenti. A tal proposito, è vero, come emerge dai documenti versati agli atti, che la concreta estensione dell’azione di recupero alla Geodis è intervenuta in una data successiva all’ordinanza impugnata. Tuttavia, è giocoforza rilevare che, quando è stato proposto il ricorso dinanzi al Tribunale, tale azione era già stata proposta ed era ancora in corso al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata. Tale azione riguardava tutti i beneficiari e detentori eventuali degli aiuti di Stato in questione, ivi compresa, pertanto, la Geodis, nell’eventualità in cui, contrariamente a quanto sancito dalla decisione controversa, quest’ultima fosse stata riconosciuta come beneficiaria successiva di tali aiuti. Inoltre, nelle loro osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità sollevata dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano evidenziato il loro interesse ad estendere il recupero degli aiuti di Stato alla Geodis e il nesso diretto tra la decisione controversa e l’esito del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale. Non credo, pertanto, che si possa considerare l’estensione dell’azione di recupero alla Geodis come un evento puramente ipotetico, inidoneo a fondare un interesse ad agire reale ed effettivo dinanzi al Tribunale.
53.
In terzo luogo va analizzato l’argomento della Commissione secondo cui, dal momento che le società Mory si trovano in liquidazione e non sono quindi più attive sul mercato, non avrebbero alcun interesse al ripristino della loro posizione concorrenziale mediante il recupero degli aiuti di Stato e non avrebbero così alcun interesse ad agire contro la decisione controversa.
54.
Tuttavia, con tale argomento la Commissione confonde, a mio modo di vedere, l’interesse ad agire nel procedimento dinanzi al giudice nazionale con l’interesse ad agire necessario dinanzi ai giudici dell’Unione. Infatti, come ho più volte rammentato, ai sensi della giurisprudenza dei giudici dell’Unione, l’interesse ad agire presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa procurare un beneficio al ricorrente. Orbene, ho rilevato come un eventuale annullamento della decisione controversa sopprimerebbe un ostacolo che impedisce l’estensione dell’azione di recupero pendente dinanzi al giudice nazionale ad altri potenziali beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili. È questo il beneficio per le ricorrenti, che ne giustifica l’interesse ad agire contro la decisione controversa.
55.
Per contro, è dinanzi al tribunal administratif de Paris e non dinanzi ai giudici dell’Unione che viene chiesto il recupero degli aiuti di Stato. Orbene, affermare che le ricorrenti non abbiano più alcun interesse a recuperare tali aiuti di Stato equivarrebbe a dichiarare che non hanno più alcun interesse a portare avanti il procedimento nazionale, il che non è di spettanza del giudice dell’Unione. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto all’udienza, è la Commissione stessa che, con il suo argomento, rischia di importare nell’ambito del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione una condizione di ricevibilità dell’azione promossa dinanzi al giudice nazionale. Tale argomento va quindi disatteso.
56.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il loro interesse ad agire sarebbe giustificato dal fatto che una decisione favorevole del tribunal administratif de Paris aumenterebbe le probabilità di successo della loro azione risarcitoria promossa dinanzi al tribunal de commerce, osservo che, a prescindere dalla questione della sua ricevibilità, le ricorrenti non spiegano quale sia il nesso tra le due azioni che giustifichi il preteso aumento delle probabilità di successo dell’azione risarcitoria. Pertanto, tale argomento non può essere accolto.
57.
Laddove tale argomento debba essere inteso nel senso che, qualora il tribunal administratif de Paris dovesse riconoscere l’obbligo di recuperare gli aiuti presso la Geodis quale beneficiaria degli aiuti, la Geodis potrebbe allora eventualmente essere riconosciuta responsabile dei danni subiti dalle società Mory, esso si confonde con l’argomento riguardante l’azione risarcitoria e sarà analizzato nella parte ad essa afferente.
58.
Risulta da quanto precede che, non avendo constatato che, nell’ambito della loro azione promossa dinanzi al tribunal administratif de Paris, le ricorrenti avrebbero potuto trarre beneficio dall’annullamento della decisione controversa, il Tribunale è incorso, a mio parere, in un errore di diritto. Propongo quindi di annullare l’ordinanza impugnata.
b) Sull’azione per risarcimento danni promossa dinanzi al tribunal de commerce de Paris
i) L’ordinanza impugnata
59.
Le ricorrenti contestano poi i punti da 42 a 50 dell’ordinanza impugnata, nei quali il Tribunale ha dichiarato che esse non avevano dimostrato che un annullamento della decisione controversa avrebbe agevolato il ricorso per risarcimento da esse promosso dinanzi al tribunal de commerce de Paris, teso alla condanna in via solidale del gruppo Sernam e della Geodis a risarcire i danni che dette società avrebbero cagionato loro beneficiando degli aiuti di Stato illegittimi. A tal proposito il Tribunale ha rilevato, per un verso, che l’annullamento della decisione controversa non procurerebbe alcun beneficio alle ricorrenti nella parte in cui l’azione riguarda il gruppo Sernam, poiché la decisione Sernam 2 aveva già precisato che gli aiuti di cui aveva beneficiato il gruppo Sernam erano illegittimi e incompatibili. Così, le ricorrenti avrebbero potuto agire per ottenere il risarcimento a partire dall’adozione di tale decisione.
60.
Per altro verso, per quanto riguarda la Geodis, il Tribunale ha dichiarato che quest’ultima, avendo acquisito le attività del gruppo Sernam in una data successiva rispetto a quella della decisione controversa, non poteva essere responsabile della difficile situazione finanziaria delle ricorrenti. Queste ultime non avrebbero neppure dimostrato che la Geodis potrebbe essere ritenuta responsabile, secondo il diritto nazionale, dell’asserito danno cagionato dal gruppo Sernam per il solo fatto di aver acquisito talune attività del gruppo in parola. Il Tribunale ha peraltro affermato che le società Mory, avendo cessato qualsiasi attività economica a partire dalla loro liquidazione, non potevano subire alcun danno ulteriore cagionato dall’acquisizione delle attività del gruppo Sernam ad opera della Geodis.
ii) Argomenti delle parti
61.
Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che l’azione risarcitoria proposta dinanzi al tribunal de commerce de Paris non potesse fondare il loro interesse ad agire. Anzitutto, tale azione non avrebbe carattere tardivo. Essa sarebbe infatti divenuta possibile solo con l’adozione della decisione Sernam 3 che dichiarava gli aiuti incompatibili, poiché le decisioni Sernam 1 e 2 rappresentavano decisioni di autorizzazione condizionata. Inoltre, il fatto che l’azione risarcitoria non fosse ancora stata promossa quando il Tribunale è stato investito del ricorso d’annullamento non consentirebbe di concludere nel senso di una carenza di interesse ad agire. Infatti, per un verso, tale azione era stata espressamente annunciata nel ricorso dinanzi al Tribunale e, per altro verso, essa è stata promossa prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata. Inoltre, ai fini della determinazione dell’esistenza di un interesse ad agire dinanzi ad esso, il Tribunale non potrebbe sostituire la sua valutazione riguardante la fondatezza di un’azione risarcitoria nei confronti della Geodis a quella del giudice nazionale e ritenere che tale azione sia destinata all’insuccesso. Un’azione contro la Geodis sarebbe comunque legittima in quanto quest’ultima, per un verso, si è resa responsabile della mancata applicazione della decisione Sernam 1 e, per altro verso, dovrebbe essere considerata come l’attuale beneficiaria degli aiuti incompatibili e, a questo titolo, obbligata a risarcirne le conseguenze dannose per le società Mory, in via solidale con i beneficiari successivi degli aiuti in parola e il loro erogatore. Infine, qualora la decisione controversa fosse annullata, le ricorrenti potrebbero far valere nei confronti della Geodis la teoria dell’arricchimento senza causa. Trattandosi di un argomento a sostegno di un motivo più generale già dedotto dinanzi al Tribunale, tale argomento sarebbe ricevibile nell’ambito di un’impugnazione.
62.
A parere della Commissione, per affermare l’esistenza di un interesse ad agire non è sufficiente richiamarsi a un qualsivoglia ricorso risarcitorio futuro o presente promosso dinanzi a un giudice nazionale, senza riguardo alla possibilità di esito favorevole del procedimento. Secondo la giurisprudenza, un ricorrente dovrebbe dimostrare un interesse effettivo e qualificato all’annullamento richiesto nell’ambito di un ricorso per responsabilità (anche eventuale) dinanzi ai giudici nazionali che, però, non sia puramente ipotetico. Negli altri casi il diritto del ricorrente si eserciterebbe, con il ricorrere delle condizioni, sollevando un’eccezione di illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, il che consentirebbe di evitare di investire i giudici dell’Unione di controversie inutili. Orbene, nella fattispecie, sarebbe palesemente mancata in primo grado la dimostrazione dell’interesse effettivo all’annullamento richiesto. Le ricorrenti avrebbero promosso il loro ricorso per responsabilità solo per replicare all’eccezione di irricevibilità della Commissione, e questo più di un anno dopo la decisione Sernam 3. L’argomento secondo cui la Geodis potrebbe essere ritenuta responsabile della mancata applicazione della decisione Sernam 1 rappresenterebbe un argomento nuovo, irricevibile nell’ambito di un’impugnazione. Esso sarebbe inoltre palesemente infondato, posto che tale decisione avrebbe fatto sorgere un obbligo non in capo alla Geodis, bensì allo Stato francese. Infine, anche l’argomento basato sull’arricchimento senza causa sarebbe manifestamente irricevibile, in quanto dedotto per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione. In ogni caso, a sostegno di questa tesi non sarebbe stato formulato alcun serio argomento.
iii) Analisi
63.
Affinché un ricorrente possa disporre di un interesse ad agire reale ed effettivo dinanzi al giudice dell’Unione basato su un’azione, segnatamente per risarcimento danni, promossa dinanzi ad un giudice nazionale, ci si chiede se sia necessario che egli abbia già promosso tale azione al momento dell’introduzione del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione. Detto ricorrente deve dimostrare – e, se così fosse, con quale livello probatorio – che l’azione da esso promossa dinanzi al giudice nazionale ha possibilità di successo? E fino a che punto il giudice dell’Unione deve – o meglio può – valutare le possibilità di esito favorevole dell’azione promossa dinanzi al giudice nazionale per concludere che essa è idonea a fondare un interesse ad agire reale ed effettivo dinanzi ad esso?
64.
Queste rappresentano alcune delle questioni poste nella parte in esame dell’impugnazione delle ricorrenti.
65.
Per risolvere tali questioni è necessario, a mio parere, per un verso, rammentare che la giurisprudenza ha definito l’interesse ad agire come un interesse reale ed effettivo che non può essere valutato in funzione di un evento futuro e ipotetico ( 33 ). Per altro verso, ritengo utile compiere un’analisi della giurisprudenza e, segnatamente, delle cause nelle quali l’interesse ad agire dinanzi al giudice dell’Unione è stato esaminato alla luce dei nessi esistenti tra il ricorso d’annullamento e un altro procedimento giurisdizionale. Un’analisi siffatta fornisce infatti utili indicazioni.
– Analisi della giurisprudenza: interesse ad agire e azioni giurisdizionali
66.
Un’analisi della giurisprudenza rilevante consente di individuare tre tipi di cause.
67.
Una prima serie di cause riguarda situazioni in cui l’esistenza dell’interesse ad agire è stata esaminata con riferimento alla proposizione di un ricorso per risarcimento danni contro l’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione. In questo tipo di cause, alla luce di una giurisprudenza costante, il ricorrente dispone di un interesse a chiedere l’annullamento di un atto che lo riguarda direttamente per ottenere che il giudice dell’Unione accerti un’illegittimità commessa a suo danno, di modo che una tale dichiarazione possa servire da fondamento per un’eventuale azione per risarcimento destinata a risarcire in modo adeguato il danno causato dall’atto impugnato ( 34 ). In tale contesto, la Corte ha precisato che la persistenza (e dunque, a fortiori, l’esistenza) dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subìto ( 35 ).
68.
Così, è giocoforza rilevare che, secondo la giurisprudenza, in questa prima serie di cause la semplice eventualità della proposizione di un ricorso per risarcimento danni è sufficiente a fondare un interesse ad agire reale ed effettivo. Per contro, non è assolutamente necessario a tal fine che il ricorso per risarcimento danni sia già stato proposto al momento della presentazione del ricorso d’annullamento.
69.
Va inoltre rilevato in proposito, per un verso, che in tale ipotesi l’accertamento dell’illegittimità da parte dell’Unione rappresenta necessariamente un presupposto ai fini del ricorso per risarcimento danni avverso l’Unione stessa e per altro verso che, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti paragrafi 29 e 65, la proposizione di un siffatto ricorso per risarcimento danni non deve in alcun caso essere puramente ipotetica. Così, nella causa Socratec/Commissione ( 36 ), il Tribunale ha rilevato, in base a una serie di elementi, che il ricorso per risarcimento danni contro l’Unione invocato, nella fattispecie, dalla ricorrente per giustificare il proprio interesse ad agire aveva natura puramente ipotetica. Il Tribunale ha pertanto concluso nel senso della carenza di interesse ad agire della ricorrente e, di conseguenza, dell’irricevibilità del suo ricorso ( 37 ).
70.
Una seconda serie di cause, tutte affrontate dal Tribunale e tra le quali vi sono le cause Sniace/Commissione ( 38 ) e Salvat père & fils e a./Commissione ( 39 ), cui ha fatto riferimento la Commissione nei suoi atti, riguarda una situazione diversa ( 40 ). In tali cause, infatti, le ricorrenti intendevano basare il loro interesse ad agire sul rischio che taluni terzi potessero intentare azioni giudiziarie nei loro confronti dinanzi ai giudici nazionali. Il Tribunale ha adottato un orientamento secondo cui l’interesse ad agire può dedursi dall’esistenza di un rischio reale che la situazione giuridica dei ricorrenti sia compromessa da azioni giurisdizionali oppure dalla sussistenza di un rischio esistente ed effettivo di azioni giurisdizionali ( 41 ).
71.
Mentre nelle cause Sniace/Commissione e Salvat père & fils e a./Commissione, menzionate dalla Commissione, il Tribunale aveva concluso affermando l’assenza di un rischio reale, nella causa TV2/Danmark e a./Commissione, esso ha invece concluso nel senso dell’esistenza di un rischio siffatto. Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha segnatamente preso in considerazione il fatto che, dopo il deposito del ricorso d’annullamento dinanzi ad esso, contro la ricorrente era stata effettivamente promossa da un terzo un’azione per risarcimento danni per ottenere il rimborso dell’asserito danno cagionato dall’utilizzo dell’aiuto di Stato illegittimo di cui si trattava. Ad avviso del Tribunale, la proposizione di tale azione aveva materializzato l’esistenza del rischio reale che fosse promossa un’azione siffatta ( 42 ).
72.
È giocoforza quindi rilevare che anche in questa seconda serie di cause, come nella prima, secondo la giurisprudenza, l’esistenza, alla data di proposizione del ricorso d’annullamento dinanzi al giudice dell’Unione, di un rischio di azioni giurisdizionali idonee a compromettere la situazione giuridica del ricorrente in relazione all’atto impugnato, laddove risulti reale, è sufficiente a dimostrare l’interesse ad agire, senza che sia necessario che l’azione sia già stata promossa.
73.
In una terza serie di cause il giudice dell’Unione ha esaminato l’interesse ad agire di un ricorrente con riferimento ad eventuali azioni proponibili dal medesimo dinanzi ai giudici nazionali. Così, nella causa Lech‑Stahlwerke/Commissione ( 43 ), la Corte ha ammesso l’esistenza di un interesse ad agire in capo alla ricorrente basato su un’azione che essa avrebbe eventualmente potuto promuovere dinanzi a un giudice nazionale ( 44 ). Nell’ordinanza First Data e a./Commissione ( 45 ), vertente sull’articolo 101 TFUE, il Tribunale ha per contro negato l’esistenza di un interesse ad agire delle ricorrenti affermando che l’annullamento della decisione controversa non era necessario per fondare il loro eventuale ricorso per risarcimento danni contro il beneficiario di una decisione di attestazione negativa ( 46 ).
74.
Orbene, l’analisi della giurisprudenza che ho appena compiuto consente, a mio modo di vedere, di trarre talune indicazioni quanto alla possibilità di invocare altre azioni giurisdizionali per fondare l’esistenza di un interesse ad agire nell’ambito di un ricorso d’annullamento dinanzi al giudice dell’Unione.
75.
In primo luogo, affinché un’azione giurisdizionale, segnatamente per risarcimento danni, possa fondare l’interesse ad agire di un ricorrente, non è assolutamente necessario che tale azione sia già stata promossa al momento della proposizione del ricorso d’annullamento dinanzi al giudice dell’Unione. È tuttavia necessario che in quel momento la proposizione di un’azione siffatta non sia puramente ipotetica, ma sussista una reale probabilità che sia promossa un’azione di tal genere. Il fatto che tale azione venga promossa in corso di causa è stato considerato quale materializzazione di tale concreta probabilità.
76.
In secondo luogo è necessario che sussista un nesso diretto tra l’eventuale annullamento dell’atto dell’Unione impugnato e l’azione (segnatamente, per risarcimento danni) invocata per suffragare l’esistenza dell’interesse ad agire per ottenere l’annullamento dell’atto stesso. Tale nesso diretto presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato sia necessario affinché l’azione giurisdizionale invocata abbia incidenza sulla situazione giuridica del ricorrente. Come ho affermato al precedente paragrafo 29, spetta al ricorrente dimostrare l’esistenza di tale nesso diretto sussistente tra l’eventuale annullamento dell’atto dell’Unione e l’incidenza sulla propria situazione giuridica.
77.
In terzo luogo, va necessariamente rilevato che in nessuna delle cause esaminate il giudice dell’Unione si è dedicato ad un’analisi (tanto meno ad un’analisi dettagliata) delle probabilità di successo dell’azione invocata per riconoscere l’interesse ad agire, e ciò a prescindere dal fatto che tale azione fosse stata (potenzialmente) promossa dinanzi allo stesso giudice dell’Unione ovvero dinanzi a un giudice nazionale. In nessuna di tali cause i giudici dell’Unione hanno negato l’esistenza dell’interesse ad agire in base a un’analisi nel merito delle opportunità di successo dell’azione giurisdizionale invocata.
78.
Orbene, la questione del grado di probabilità di successo dell’azione promossa dinanzi al giudice nazionale, che un ricorrente dovrebbe provare al fine di dimostrare il proprio interesse ad agire e quella, collegata, della valutazione che dovrebbe compierne il giudice dell’Unione, rappresentano questioni delicate. Infatti, esse presuppongono una ponderazione di diverse esigenze: per un verso, l’esigenza che il giudice dell’Unione non sia investito di questioni puramente teoriche, la cui soluzione sia inidonea a produrre conseguenze giuridiche e, per altro verso, l’esigenza di rispettare i rispettivi ambiti di competenza del giudice dell’Unione e dei giudici nazionali.
79.
In tale prospettiva, se è certo vero che il giudice dell’Unione è tenuto a verificare che il ricorrente abbia dimostrato l’esistenza di un interesse reale all’annullamento richiesto nell’ambito di un ricorso, ancorché eventuale, dinanzi ai giudici nazionali, per contro egli non deve – né può – sostituirsi al giudice nazionale per statuire in merito alla fondatezza di tale ricorso, come giustamente rilevato dalla Commissione stessa.
80.
Pertanto, alla luce dell’analisi della giurisprudenza svolta ai precedenti paragrafi da 67 a 73, ritengo che qualora un ricorrente abbia dimostrato il carattere non ipotetico dell’azione invocata a sostegno del proprio interesse ad agire, nonché l’esistenza di un nesso diretto tra l’eventuale annullamento dell’atto dell’Unione impugnato e l’incidenza sulla sua situazione giuridica nell’ambito dell’azione in parola, ciò dovrebbe bastare a comprovare il suo interesse ad agire, salve le ipotesi in cui tale azione abbia carattere artificioso o fittizio o sia manifestamente irrealistica. Infatti, una valutazione delle possibilità di esito favorevole di un’azione intrapresa dinanzi al giudice nazionale, benché sommaria, implica necessariamente un esame nel merito di tale azione in base al diritto nazionale. Orbene, un’analisi siffatta non compete, a mio parere, al giudice dell’Unione.
81.
Va inoltre rilevato a tal proposito che è vero, come sostenuto dalla Commissione, che un eventuale rigetto di un ricorso d’annullamento per carenza di interesse ad agire lascia intatta la possibilità, per quest’ultimo, di mettere in discussione la validità dell’atto dell’Unione oggetto del ricorso stesso nell’ambito di un rinvio pregiudiziale qualora risulti, in seguito, che la legittimità di tale atto possa essere considerata dal giudice nazionale determinante per statuire sul ricorso dinanzi ad esso pendente. Tale circostanza è stata peraltro citata nella giurisprudenza ( 47 ). Tuttavia, tale possibilità nulla toglie al fatto che il ricorrente che disponga di un interesse ad agire reale ed effettivo, come definito dalla giurisprudenza ( 48 ), nonché della legittimazione ad agire, deve poter essere in grado di impugnare l’atto dinanzi ai giudici dell’Unione.
– Applicazione al caso di specie
82.
È pertanto alla luce di tali principi che andranno analizzate le censure dedotte dalle ricorrenti avverso l’ordinanza impugnata. Va pertanto verificato se, come ritenuto dal Tribunale, l’annullamento della decisione controversa non avrebbe procurato alle ricorrenti alcun vantaggio nell’ambito dell’azione risarcitoria promossa dinanzi al tribunal de commerce de Paris ed esse non disponessero quindi di alcun interesse ad agire avverso tale decisione.
83.
In proposito va anzitutto respinto l’argomento dedotto dalla Commissione (e richiamato al punto 41 dell’ordinanza impugnata), secondo cui un’azione siffatta sarebbe stata tardiva. Infatti, benché l’azione risarcitoria nei confronti del gruppo Sernam e della Geodis non fosse stata ancora promossa al momento della presentazione del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, come rilevato supra, per la giurisprudenza tale circostanza non ha carattere decisivo. Nella fattispecie, invece, è giocoforza rilevare che le ricorrenti hanno effettivamente menzionato una siffatta azione nell’atto introduttivo del loro ricorso. Tale azione si è in seguito concretata, in corso di causa, con la proposizione del ricorso per responsabilità dinanzi al tribunal de commerce de Paris. Reputo pertanto che non possa ritenersi che, al momento della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale, un’azione siffatta avesse carattere puramente ipotetico ( 49 ). Peraltro, benché sia vero che l’azione per risarcimento danni nei confronti del gruppo Sernam avrebbe potuto essere promossa in tempi più brevi, l’azione per risarcimento danni nei confronti della Geodis non poteva invece essere proposta prima che quest’ultima avesse acquisito le attività del gruppo Sernam, il che è potuto certamente intervenire dopo la decisione controversa, come rilevato dal Tribunale stesso al punto 44 dell’ordinanza impugnata.
84.
In seguito, poiché l’azione per risarcimento danni promossa dinanzi al tribunal de commerce de Paris riguardava solidalmente il gruppo Sernam e la Geodis, il Tribunale ha operato una distinzione tra il danno asseritamente cagionato alle ricorrenti dal gruppo Sernam e quello asseritamente cagionato dalla Geodis.
85.
Per quanto riguarda, in primo luogo, il risarcimento dell’asserito danno cagionato alle ricorrenti dal gruppo Sernam a causa dei benefici derivanti dalla concessione degli aiuti di Stato, condivido l’analisi del Tribunale esposta al punto 43 dell’ordinanza impugnata, secondo cui l’annullamento della decisione controversa non potrebbe fornire in tal senso alcun vantaggio alle ricorrenti. Infatti, le decisioni Sernam 2 e Sernam 3 avevano già rilevato che il gruppo Sernam aveva beneficiato degli aiuti illegittimi e incompatibili e potevano pertanto già costituire il fondamento di un ricorso per risarcimento danni contro il gruppo Sernam. La decisione controversa verte invece esclusivamente sulla questione dell’esistenza di una continuità economica tra il gruppo Sernam e la Geodis. Pertanto, è giocoforza rilevare che essa non può essere invocata a sostegno di un’eventuale responsabilità del gruppo Sernam. Il suo annullamento non implicherebbe alcuna conseguenza in tal senso. In altri termini, non sussiste alcun nesso diretto tra l’annullamento della decisione controversa e l’azione per risarcimento danni contro il gruppo Sernam ( 50 ).
86.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il risarcimento dell’asserito danno cagionato alle ricorrenti dalla Geodis, il Tribunale ha escluso che la Geodis possa essere stata responsabile della difficile situazione finanziaria delle ricorrenti e della loro liquidazione ( 51 ). Esso ha poi stabilito che le ricorrenti non avevano dimostrato che nel diritto nazionale la Geodis potrebbe teoricamente essere ritenuta responsabile dell’asserito danno cagionato alle ricorrenti dal gruppo Sernam per il semplice fatto di avere acquisito taluni dei suoi attivi ( 52 ). Infine, esso ha affermato che, poiché le società Mory avevano cessato ogni attività economica dalla data della loro liquidazione, non potevano subire alcun danno cagionato dalla Geodis.
87.
Orbene, a mio modo di vedere, simili constatazioni del Tribunale si avvicinano – se non addirittura, almeno in parte, attengono – ad una valutazione nel merito dell’azione pendente dinanzi al giudice nazionale, che non compete al giudice dell’Unione compiere, come ho rilevato al precedente paragrafo 80. La questione fondamentale per stabilire se le ricorrenti dispongano o meno di un interesse ad agire non è data dall’accertare se la Geodis sia o meno responsabile dei danni asseritamente subìti dalle ricorrenti, accertamento questo che compete al giudice nazionale.
88.
Una volta accertato che l’azione non è manifestamente irrealistica ( 53 ), la questione rilevante è piuttosto quella di valutare se le ricorrenti abbiano adeguatamente dimostrato l’esistenza di un nesso diretto tra l’eventuale annullamento della decisione controversa e l’azione per risarcimento danni proposta nei confronti della Geodis e invocata a sostegno del loro interesse ad agire, in modo tale che l’annullamento della medesima possa produrre un vantaggio in favore delle ricorrenti nell’ambito dell’azione stessa. A tal proposito, le ricorrenti deducono due argomenti.
89.
Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento secondo cui un’azione contro la Geodis sarebbe legittima in quanto quest’ultima sarebbe responsabile della mancata applicazione della decisione Sernam 1, a prescindere dalla questione della ricevibilità di tale argomento, è giocoforza rilevare che esso verte su una circostanza accertata nella decisione Sernam 2 ed estranea alla decisione controversa. Essa non può quindi instaurare alcun nesso tra un eventuale annullamento della decisione controversa e l’azione per risarcimento danni. Pertanto tale argomentazione non è pertinente.
90.
Le ricorrenti affermano poi che qualora la Geodis dovesse essere riconosciuta come attuale beneficiaria degli aiuti incompatibili, essa dovrebbe essere considerata, a questo titolo, come titolare dell’obbligo di risarcirne le conseguenze dannose per le società Mory, in via solidale con gli altri beneficiari e con coloro che li hanno erogati. Detta tesi rappresenta il nocciolo dell’azione promossa dinanzi al tribunal de commerce de Paris, nel cui ambito le ricorrenti hanno chiesto al giudice nazionale di dichiarare che, beneficiando di aiuti di Stato incompatibili, la Geodis (con gli altri precedenti beneficiari, nonché con chi li ha erogati) ha commesso un errore e deve essere ritenuta responsabile delle conseguenze dannose dell’errore stesso.
91.
In proposito, è già stato più volte rilevato come, nella decisione controversa, la Commissione, escludendo l’esistenza di una continuità economica tra il gruppo Sernam e la Geodis, abbia constatato che la Geodis, acquisendo le attività del gruppo Sernam, non può essere considerata beneficiaria degli aiuti concessi a tale gruppo. Orbene, senza che sia necessario esaminare la fondatezza di tale azione nel diritto nazionale, ritengo che tale conclusione contenuta nella decisione controversa possa compromettere l’azione promossa dalle ricorrenti nei confronti della Geodis, in quanto elimina la premessa da cui muove tale azione, vale a dire che la Geodis possa essere considerata beneficiaria degli aiuti di Stato concessi al gruppo Sernam. Inoltre, come ho rilevato ai precedenti paragrafi da 49 a 51, la decisione in parola vincola il giudice nazionale.
92.
Ne consegue che l’annullamento della decisione controversa sarebbe idoneo a produrre effetti nell’ambito dell’azione risarcitoria promossa dinanzi al tribunal de commerce de Paris. L’esistenza di tale azione può quindi, a mio avviso, giustificare l’interesse ad agire delle ricorrenti contro la decisione controversa. Pertanto il Tribunale, negando l’esistenza di un siffatto interesse basato sull’azione di cui trattasi, è incorso in un errore di diritto.
93.
Infine, le ricorrenti deducono che il loro interesse ad agire sarebbe altresì giustificato dal fatto che, se la decisione fosse annullata, esse potrebbero formulare dinanzi al tribunal de commerce de Paris un argomento ulteriore basato sulla teoria dell’arricchimento senza causa ( 54 ). La Commissione sostiene che si tratta di un argomento nuovo dedotto per la prima volta e pertanto irricevibile nell’ambito di un’impugnazione.
94.
Orbene, senza approfondire la questione, che ho già avuto modo di definire «delicata» ( 55 ), della distinzione tra nuovo argomento (ricevibile) e nuovo motivo (irricevibile), basti rammentare in questa sede che, secondo la giurisprudenza, in linea di principio, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non abbia dedotto dinanzi al Tribunale. Tuttavia, un argomento nuovo costituente un mero sviluppo o ampliamento dell’argomento presentato dinanzi al Tribunale non si configura come un motivo nuovo, ma deve essere considerato il legittimo prolungamento di un motivo già introdotto in una fase anteriore del processo ed è pertanto ricevibile ( 56 ).
95.
Nella fattispecie le ricorrenti, in replica all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale, hanno sostenuto di disporre di un interesse ad agire contro la decisione controversa in ragione dell’incidenza diretta che tale decisione avrebbe sull’azione risarcitoria da esse promossa dinanzi al tribunal de commerce de Paris. È pacifico che, in primo grado, esse non hanno mai menzionato la teoria dell’arricchimento senza causa.
96.
Orbene, senza che vi sia necessità di verificare se la proposizione di un’azione siffatta dinanzi al giudice nazionale sia ricevibile dinanzi al medesimo nell’ambito dell’azione pendente, rilevo che un’azione vertente sull’arricchimento senza causa si basa su un fondamento giuridico diverso da un’azione per risarcimento danni.
97.
A mio modo di vedere, l’argomento dedotto dalle ricorrenti secondo cui il loro interesse ad ottenere l’annullamento della decisione controversa potrebbe basarsi su un’azione diversa da quella che esse hanno invocato in primo grado non può essere considerato incluso nel motivo già dedotto dinanzi al Tribunale. Ne consegue che un siffatto argomento rappresenta un motivo nuovo, sulla cui base non è possibile valutare la legittimità dell’analisi del Tribunale. Esso è quindi irricevibile nell’ambito dell’impugnazione.
98.
Alla luce di quanto precede, ritengo che la seconda parte dell’impugnazione debba essere accolta e che pertanto l’ordinanza impugnata debba essere annullata.
2. Sulla prima e sulla quarta parte del primo motivo: sulla qualità di parte interessata e sulla natura della decisione impugnata
99.
La prima e la quarta parte del primo motivo devono essere a mio avviso analizzate congiuntamente, poiché taluni aspetti dell’argomentazione formulata dalle ricorrenti in tali parti si sovrappongono, segnatamente per quanto riguarda la questione della qualificazione della decisione controversa. In tali due parti, le ricorrenti prendono in considerazione, rispettivamente, i punti da 29 a 35 e da 55 a 58 dell’ordinanza impugnata affermando che il Tribunale ha commesso vari errori di diritto nonché violazioni dei loro diritti.
a) L’ordinanza impugnata
100.
Ai punti da 29 a 35 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la partecipazione di una di esse al procedimento amministrativo sfociato nella decisione Sernam 3 avrebbe conferito loro un interesse ad agire contro la decisione controversa. Il Tribunale ha anzitutto osservato che tale argomento sembrava teso più a dimostrare una legittimazione ad agire che un interesse ad agire. Esso ha poi affermato che, alla luce della giurisprudenza, per dar prova della loro legittimazione ad agire, le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che la decisione controversa era idonea a compromettere in maniera sostanziale la loro posizione sul mercato, il che non sarebbe stato possibile, dal momento che le società Mory non esercitavano più alcuna attività da quando erano state poste in liquidazione. Infine il Tribunale, riferendosi all’economia generale della procedura di controllo degli aiuti di Stato e, in particolare, all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 ( 57 ), ha qualificato la decisione controversa come decisione vertente sulle modalità di recupero di aiuti illegittimi e incompatibili, questione che riguarderebbe unicamente la Commissione e lo Stato membro interessato.
101.
Ai punti da 55 a 58 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui, mediante la decisione controversa, la Commissione avrebbe implicitamente escluso l’eventualità dell’avvio di un procedimento d’indagine formale, privando in tal modo le ricorrenti del beneficio del diritto procedurale ad intervenire per presentare osservazioni. Il Tribunale ha stabilito a tal proposito, per un verso, che se le ricorrenti avessero auspicato l’avvio, da parte della Commissione, di un procedimento d’indagine formale, sarebbe stato loro onere adire la Commissione stessa e non impugnare una decisione che, vertendo sui rapporti relativi alla questione delle modalità di recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili, riguarderebbe unicamente i rapporti tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Per altro verso, secondo il Tribunale, mediante la decisione controversa la Commissione non si sarebbe pronunciata in ordine all’esistenza e alla compatibilità di eventuali aiuti in base all’articolo 108 TFUE, bensì avrebbe solamente risposto alla questione, posta dalle autorità francesi, se l’obbligo di rimborso degli aiuti che era stato imposto al gruppo Sernam dalla decisione Sernam 2 non si estendesse ai loro eventuali acquirenti, ossia alla Geodis e alla BMV.
b) Argomenti delle parti
i) Argomenti delle ricorrenti
102.
Con la prima parte del loro primo motivo, vertente sui punti da 29 a 35 dell’ordinanza impugnata, le ricorrenti affermano, anzitutto, che il Tribunale si è contraddetto laddove si è basato sulla giurisprudenza secondo cui una parte ricorrente è sempre tenuta a dimostrare che la decisione di compatibilità di un aiuto di Stato è idonea a incidere sulla sua posizione sul mercato al fine di contestare l’esistenza di un interesse ad agire, mentre ha poi affermato che la Commissione non si era pronunciata, con la decisione controversa, in ordine all’esistenza e alla compatibilità di eventuali aiuti con l’articolo 108 TFUE.
103.
In secondo luogo, l’orientamento del Tribunale, che ha desunto dall’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 che la questione delle modalità di recupero degli aiuti incompatibili riguarda esclusivamente la Commissione e lo Stato membro interessato dal recupero, porterebbe a escludere in linea di principio che una parte diversa da tale Stato membro disponga di un interesse ad agire avverso una decisione riguardante le modalità di recupero degli aiuti. Un simile orientamento contraddirebbe tuttavia le disposizioni dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui qualsiasi persona può proporre un ricorso contro una decisione che la riguarda direttamente e individualmente.
104.
In terzo luogo il Tribunale creerebbe confusione quanto alla qualificazione della decisione controversa per evitare di evidenziare la diversità di orientamento rispetto a quello adottato nella sentenza Ryanair/Commissione ( 58 ), riguardante una situazione identica a quella esaminata nella decisione controversa.
105.
Nella quarta parte del loro primo motivo, riguardante i punti da 55 a 58 dell’ordinanza impugnata, le ricorrenti sottolineano anzitutto che, contrariamente a quanto lasciato intendere dal Tribunale, emerge dal fascicolo che esse avevano effettivamente avvertito la Commissione del rischio che un’acquisizione degli attivi del gruppo Sernam da parte della Geodis comportasse un nuovo trasferimento degli aiuti illegittimi e pertanto, dei rischi di elusione della decisione Sernam 3. Nell’adottare la decisione controversa la Commissione avrebbe escluso l’avvio di una procedura di esame approfondito dell’applicazione abusiva della decisione Sernam 3 e avrebbe in tal modo arrecato pregiudizio ai diritti procedurali delle ricorrenti, privandole dei loro diritti a presentare le loro osservazioni quanto alle condizioni di trasferimento alla Geodis degli attivi che avevano beneficiato degli aiuti illegittimi. Ad avviso delle ricorrenti, tale situazione corrisponderebbe in toto a quella analizzata nella causa Ryanair/Commissione ( 59 ). Come in tale causa, infatti, le ricorrenti sarebbero state private, mediante la decisione controversa, della possibilità di ottenere un esame approfondito benché un esame siffatto avrebbe riguardato, nella presente causa, non aiuti nuovi, bensì l’applicazione abusiva della decisione Sernam 3.
106.
Le ricorrenti contestano poi la qualificazione, operata dalla Commissione, della decisione controversa come sui generis e rimproverano al Tribunale il fatto di aver evitato di pronunciarsi sul loro interesse individuale per eludere la questione della qualificazione stessa. Esse contestano inoltre la qualificazione della decisione controversa – al punto 33 dell’ordinanza impugnata ‐ come decisione vertente sulle modalità di recupero degli aiuti di Stato. La questione posta dalla decisione controversa non sarebbe quella di sapere se alla Geodis siano stati concessi nuovi aiuti, bensì se le condizioni alle quali doveva intervenire l’acquisizione degli attivi della Sernam ad opera della Geodis rappresentassero una corretta applicazione della decisione Sernam 3 (posto che l’assenza di continuità economica implica l’assenza di continuità nel beneficiare degli aiuti di Stato) o, al contrario, un’applicazione abusiva della decisione in parola (vale a dire un’elusione da parte delle autorità francesi). Sarebbe possibile combinare i disposti degli articoli 14 e 16 del regolamento n. 659/1999 e qualificare una modalità di recupero di un aiuto incompatibile quale elusione dell’obbligo di recupero e pertanto quale attuazione abusiva ai sensi dell’articolo 16 del regolamento in parola.
107.
Infine, a parere delle ricorrenti, i motivi accolti dal Tribunale per autorizzarle, benché si trovino in liquidazione, a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nell’ambito del ricorso proposto dalla SNCF contro la decisione Sernam 3 ( 60 ) attesterebbero il loro interesse ad agire nell’ambito del presente procedimento, vertente su una decisione che rappresenta il prolungamento della decisione Sernam 3.
ii) Argomenti della Commissione
108.
Quanto alla prima e alla quarta parte, la Commissione rileva anzitutto che gli argomenti delle ricorrenti si riferiscono alla loro legittimazione ad agire e non al loro interesse ad agire. Tali argomenti non sarebbero quindi idonei a dimostrare la loro titolarità di un interesse ad agire contro la decisione controversa. Ciò risulterebbe tanto più vero per quanto riguarda la prima parte, poiché la qualità di parte interessata con riferimento alle prime decisioni non comporterebbe necessariamente l’essere parte interessata con riferimento a una decisione successiva, poiché la situazione di un operatore può, inoltre, modificarsi nel corso del tempo. In ordine alla quarta parte, essa prescinderebbe dal fatto che le società Mory sono state poste in liquidazione prima della presentazione del loro ricorso d’annullamento. Orbene, dal momento che tali società non sono neppure più concorrenti della Sernam e non sono concorrenti della Geodis, si fatica a comprendere, ad avviso della Commissione, quale beneficio possa procurare alle ricorrenti un’eventuale sentenza di annullamento della decisione controversa.
109.
Inoltre, la qualità di parte interessata sarebbe pertinente solo qualora le ricorrenti chiedessero l’annullamento di una decisione assunta all’esito di una fase preliminare di esame con cui la Commissione avesse deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di una misura notificata. Orbene, la decisione controversa non costituirebbe una decisione di tal genere. Infatti, la Commissione avrebbe già adottato una decisione definitiva, ossia la decisione Sernam 3, in cui si è pronunciata in merito all’esistenza di aiuti corrisposti alla Sernam, sulla loro incompatibilità e sul loro recupero. La decisione controversa sarebbe in realtà da ricondursi all’ambito della leale cooperazione tra lo Stato membro e la Commissione quanto alle modalità di recupero. Generalmente, le questioni analoghe a quella sollevata dalle autorità francesi sarebbero trattate mediante un semplice scambio epistolare tra i servizi della Commissione e le autorità nazionali.
110.
Infine, se dovesse ritenersi che la decisione controversa non è la semplice espressione di un processo di leale cooperazione, essa potrebbe essere equiparata solamente a una decisione definitiva. Nella specie essa sarebbe necessariamente collegata alla decisione Sernam 3, che rappresenta una decisione definitiva, e della quale essa sarebbe, in qualche modo, l’accessorio e il diretto completamento. Le ricorrenti dovrebbero quindi dimostrare che la loro posizione concorrenziale risulta sostanzialmente compromessa dalla decisione controversa e non meramente che sono stati violati i loro diritti procedurali.
111.
A tal riguardo, la causa in esame si distinguerebbe dalla causa Ryanair/Commissione ( 61 ). Contrariamente a tale causa, nella fattispecie la Commissione non sarebbe stata invitata pronunciarsi sul carattere di aiuto della cessione prospettata, vale a dire la cessione di beni appartenenti ad un soggetto privato di cui lo Stato non era più azionista, e la Commissione non si sarebbe pronunciata sulla questione se l’acquirente si fosse o meno comportato come un operatore privato in economia di mercato. Inoltre, la decisione controversa non potrebbe neppure essere equiparata ad una decisione assunta sulla base dell’articolo 16 del regolamento n. 659/1999.
c) Analisi
112.
Sia l’ordinanza impugnata, sia l’argomentazione delle ricorrenti relativa alle due parti in esame confondono argomenti riguardanti la legittimazione ad agire e la questione riguardante la prova dell’esistenza di un interesse ad agire. Ho già chiarito che si tratta di distinti presupposti di ricevibilità ( 62 ).
113.
Ciò premesso, si deve rammentare che il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza di interesse ad agire delle ricorrenti ( 63 ) e che il primo motivo del presente ricorso verte su errori di diritto per quanto riguarda l’accertamento della carenza di interesse ad agire. È quindi nella prospettiva dell’interesse ad agire che vanno analizzate le censure dedotte nell’ambito delle due parti qui esaminate.
i) Sulla prima parte
114.
Nella prima parte del primo motivo le ricorrenti contestano la conclusione del Tribunale secondo cui lo status di parte interessata di una di esse nel corso del procedimento amministrativo da cui è scaturita la decisione Sernam 3 non giustifica il loro interesse ad agire contro la decisione controversa.
115.
Orbene, a prescindere dal ragionamento svolto dal Tribunale ai punti da 31 a 33 dell’ordinanza impugnata per suffragare tale conclusione, ragionamento che per un verso riguarda la legittimazione ad agire e che, per altro verso, contiene a mio modo di vedere talune affermazioni erronee sulle quali ritornerò nel prosieguo, ritengo che la conclusione cui è giunto il Tribunale non sia, di per sé stessa, inficiata da errori.
116.
Infatti, se è vero che in materia di aiuti di Stato la qualità di parte interessata nel procedimento che ha condotto all’adozione di una decisione possa essere una circostanza rilevante per dimostrare la legittimazione ad agire ( 64 ), essa non implica necessariamente, in quanto tale, un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione adottata all’esito del procedimento stesso, tanto meno ad ottenere l’annullamento di una decisione la quale, benché collegata alla prima, rappresenti una decisione diversa. Come ho rilevato al precedente paragrafo 28, ai fini della prova dell’interesse ad agire è necessario dimostrare che l’annullamento dell’atto impugnato è idoneo a procurare, di per sé stesso, un beneficio al ricorrente. Orbene, il mero fatto di aver avuto la qualità di parte interessata nel procedimento amministrativo non implica, di per sé stesso, che l’annullamento procuri un vantaggio siffatto.
117.
In tale prospettiva, l’argomento delle ricorrenti citato al precedente paragrafo 102 e basato su un’asserita contraddizione nel ragionamento svolto dal Tribunale è a mio avviso inoperante in quanto la giurisprudenza citata dal Tribunale al punto 31 dell’ordinanza impugnata verte sulla legittimazione ad agire e non sull’interesse ad agire. Così, anche a voler supporre l’esistenza di una contraddizione nel ragionamento del Tribunale, ciò non avrebbe alcuna incidenza sulla conclusione, corretta, cui è giunto. Del pari, gli argomenti tratti dalle ricorrenti dalla sentenza Ryanair/Commissione ( 65 ) mi paiono essere inoperanti nel contesto della prima parte. Infatti, le considerazioni dedicate in tale sentenza alla ricevibilità della domanda d’annullamento riguardano la legittimazione ad agire e non l’interesse ad agire. Tuttavia, ammettendo la ricevibilità del ricorso della Ryanair, sia il Tribunale che la Corte hanno implicitamente riconosciuto l’esistenza di un interesse ad agire in capo alla stessa, sicché un’eventuale somiglianza tra tali cause potrebbe risultare rilevante. Riprenderò tale questione nel prosieguo, nell’ambito dell’analisi della quarta parte, in cui affronterò altresì l’argomento citato al precedente paragrafo 103, la cui soluzione presuppone che sia risolta la questione della qualificazione della decisione controversa ( 66 ).
118.
Dalle suesposte considerazioni emerge, a mio modo di vedere, che la prima parte del primo motivo dev’essere respinta.
ii) Sulla quarta parte
119.
Nell’ambito della quarta parte del primo motivo le ricorrenti contestano l’analisi operata dal Tribunale con cui quest’ultimo ha negato il loro interesse ad agire contro la decisione controversa, rigettando la tesi da esse formulata secondo cui, mediante tale decisione, la Commissione avrebbe implicitamente escluso l’eventualità dell’avvio di un procedimento d’indagine formale, privandole così del beneficio del diritto procedurale ad intervenire per formulare le loro osservazioni. Esse contestano altresì la qualificazione della decisione controversa quale decisione «sui generis», accolta dalla Commissione ( 67 ), nonché quella fatta propria dal Tribunale, quale decisione vertente sulle modalità di recupero degli aiuti di Stato riguardante esclusivamente la Commissione e lo Stato membro interessato ( 68 ).
120.
Orbene, qualora la decisione controversa dovesse realmente essere qualificata come decisione che esclude l’avvio di un procedimento d’indagine formale, come prospettato dalle ricorrenti, il suo annullamento potrebbe comportare la possibilità per le stesse ‐ purché ne abbiano il diritto in veste di parti interessate, il che costituisce una diversa questione ‐ di partecipare ad un eventuale procedimento d’indagine formale. In tal caso l’annullamento della decisione controversa potrebbe quindi procurare, almeno potenzialmente, un beneficio alle ricorrenti, vale a dire il ripristino dei loro diritti procedurali. In tal caso non potrebbe quindi escludersi che esse possano disporre di un interesse ad agire contro la decisione controversa.
121.
Sorge quindi la questione della qualificazione giuridica della decisione controversa.
– Le decisioni riguardanti la continuità economica e la giurisprudenza
122.
Una decisione dello stesso tipo della decisione controversa, riguardante esclusivamente la questione dell’esistenza di una continuità economica non è stata ancora analizzata, salvo mio errore, dalla giurisprudenza. Vi sono, per contro, vari casi in cui la Commissione ha esaminato tale questione ( 69 ).
123.
Nella causa Seleco, che ha dato origine alla sentenza Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione ( 70 ), la Commissione ha constatato l’esistenza di una continuità economica tra il beneficiario degli aiuti di Stato incompatibili (nella fattispecie, la Seleco SpA) e l’acquirente degli attivi di tale società (la Multimedia). Tale accertamento è intervenuto nell’ambito di una decisione ( 71 ) che constatava l’esistenza di aiuti di Stato incompatibili, adottata dopo l’avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ( 72 ).
124.
Del pari, nella causa Olympic Airlines ( 73 ), la Commissione ha rilevato l’esistenza di una continuità economica tra il beneficiario degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili in una decisione precedente (risalente al 2002) ( 74 ) e l’acquirente dei suoi attivi. Come nella causa Seleco, tale accertamento è intervenuto nell’ambito di una decisione adottata dopo l’avvio del procedimento di indagine formale ( 75 ). Tuttavia, in questa stessa decisione, la Commissione aveva tra l’altro rilevato la concessione di un nuovo aiuto di Stato in favore dell’acquirente degli attivi ( 76 ). Era nell’ambito dell’analisi in ordine all’esistenza di tale nuovo aiuto di Stato in favore dell’acquirente degli attivi che era intervenuto l’accertamento dell’esistenza della continuità economica. Nel medesimo contesto, la Commissione aveva concluso che il nuovo soggetto giuridico distinto che aveva acquisito gli attivi del precedente beneficiario era stato creato per eludere l’obbligo di recupero, così da evitare il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili nella decisione del 2002 ( 77 ).
125.
Si deve inoltre osservare che, in tale causa, la questione della possibile elusione dell’obbligo di recupero degli aiuti con il ricorso ad un’operazione giuridica era stata affrontata nell’ambito della decisione di avvio del procedimento ( 78 ) nell’ambito di un’analisi di altre misure che potevano rappresentare aiuti di Stato. In tale decisione la Commissione aveva manifestato seri dubbi in ragione della possibilità che la creazione della società che aveva acquisito gli attivi rappresentasse, di per sé stessa, un aiuto di Stato ( 79 ).
126.
Si è poi posta la questione dell’esistenza di una continuità economica nel caso Alitalia, che ha dato origine alle sentenze Ryanair/Commissione del Tribunale e della Corte ( 80 ), più volte invocate dalle ricorrenti.
127.
In tale causa, in una prima decisione ( 81 ), adottata all’esito di un procedimento di indagine formale, la Commissione aveva constatato un aiuto incompatibile in favore dell’Alitalia esigendone il recupero presso la stessa. Successivamente, in una seconda decisione ( 82 ), adottata in pari data rispetto alla prima, la Commissione, a seguito di una notifica delle autorità italiane, aveva esaminato la misura relativa alla vendita di attivi dell’Alitalia. In tale ambito essa aveva accertato, per un verso, che la procedura seguita per la cessione degli attivi stessi non comportava la concessione di un aiuto in favore degli acquirenti ( 83 ) e, per altro verso, che il trasferimento degli attivi di cui trattasi in applicazione di tale procedura non implicava una continuità economica tra l’Alitalia e gli acquirenti degli attivi stessi ( 84 ). Pertanto, la Commissione ha deciso che la misura notificata, come modificata dagli impegni assunti dalle autorità italiane, non costituiva un aiuto, nei limiti in cui tali impegni fossero stati interamente rispettati.
128.
Investito della questione della ricevibilità del ricorso proposto dalla Ryanair, concorrente dell’Alitalia, contro entrambe le decisioni, il Tribunale ha stabilito che la seconda decisione impugnata rappresentava una decisione adottata all’esito della fase preliminare di esame ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, con cui la Commissione aveva accertato che la misura notificata non rappresentava un aiuto e che, mediante tale decisione, la Commissione aveva implicitamente rifiutato di avviare il procedimento di indagine formale ( 85 ). Tale giudizio è stato (implicitamente) confermato dalla Corte in sede di impugnazione ( 86 ).
129.
Il caso Larko ( 87 ) verte sulla privatizzazione di una società, la Larko, controllata dallo Stato greco. A seguito di una notifica delle autorità greche, la Commissione ha constatato che le modalità di tale privatizzazione, come definite dalle autorità greche e, segnatamente, la struttura di vendita di taluni attivi di tale società non rappresentavano un aiuto di Stato. Nella medesima decisione la Commissione ha inoltre accertato che la vendita degli attivi secondo tali modalità non avrebbe dato luogo ad alcuna continuità economica con il futuro acquirente degli attivi stessi, di modo che, in caso di adozione di una decisione negativa nell’ambito di un procedimento avviato dalla Commissione in ordine a talune misure adottate in favore della Larko, l’eventuale obbligo di recupero non si sarebbe esteso all’acquirente. In tale decisione la Commissione ha espressamente qualificato la parte riguardante la continuità economica quale decisione «sui generis», esattamente come ha fatto nella decisione controversa ( 88 ).
130.
Nella decisione Airport Handling ( 89 ), per contro, la Commissione ha esaminato la questione dell’esistenza di una continuità economica nell’ambito di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ( 90 ).Tale decisione faceva seguito ad una decisione che accertava la concessione di aiuti incompatibili alla Sea Handling ( 91 ). Le autorità italiane avevano chiesto alla Commissione di confermare, per un verso, che il procedimento avviato per la vendita degli attivi della Sea Handling e la creazione di una nuova società (Airport Handling) che avrebbe acquisito tali attivi non implicavano alcuna continuità economica da cui derivasse un trasferimento dell’obbligo di recuperare gli aiuti incompatibili presso la Airport Handling. Per altro verso, le autorità italiane avevano chiesto alla Commissione di confermare che la capitalizzazione della Airport Handling (mediante un investimento pari a EUR 25 milioni) non rappresentava un aiuto di Stato. La Commissione, dubitando che le misure in questione rappresentassero aiuti di Stato, ha avviato il procedimento di indagine formale.
131.
Tale panoramica sulle decisioni riguardanti la continuità economica tra il beneficiario dell’aiuto e l’acquirente dei suoi attivi consente di giungere ad alcune conclusioni.
132.
Per un verso, l’accertamento dell’esistenza o dell’assenza di continuità economica può iscriversi in diversi contesti. Così, come nella causa Seleco, essa può inserirsi nell’ambito delle disposizioni riguardanti il recupero di aiuti dichiarati incompatibili in una decisione definitiva adottata a seguito del procedimento di indagine formale. Tuttavia, come nel caso Olympic Airlines, essa può altresì confondersi con l’analisi dell’esistenza degli aiuti, laddove l’operazione nel cui ambito si inserisce la vendita degli attivi sia idonea a rappresentare, di per sé stessa, un aiuto ( 92 ). Infine, come nella causa Ryanair/Commissione, essa può essere collegata, pur restandone distinta, all’analisi dell’esistenza di un nuovo aiuto ( 93 ). Ne consegue che la valutazione della natura giuridica di una decisione riguardante l’accertamento dell’esistenza o dell’assenza di continuità economica può compiersi solo caso per caso, tenendo conto del contesto in cui interviene l’analisi stessa.
133.
Per altro verso, l’accertamento dell’esistenza o dell’assenza di una continuità economica tra il beneficiario di aiuti di Stato e l’acquirente dei suoi attivi presuppone sempre e comunque una decisione che accerti l’incompatibilità degli aiuti stessi, che devono essere recuperati presso il beneficiario ( 94 ). Infatti, l’accertamento dell’esistenza o meno della continuità economica tende a verificare se gli attivi acquisiti conservino o meno il beneficio degli aiuti dichiarati incompatibili concessi al cedente che ne ha tratto beneficio. Un tale accertamento fa necessariamente seguito ed è strettamente collegato ad una dichiarazione di incompatibilità della misura costitutiva dell’aiuto.
– Sulla qualificazione della decisione controversa
134.
Orbene, nella fattispecie, la decisione controversa è stata adottata dalla Commissione su iniziativa delle autorità francesi che hanno chiesto a tale istituzione di confermare che, a talune condizioni, l’obbligo di rimborso degli aiuti di Stato imposto al gruppo Sernam dalla decisione Sernam 3 non si sarebbe esteso alle società dei gruppi Geodis e BMV in caso di loro acquisizione degli attivi del gruppo Sernam.
135.
Nella decisione citata, dopo aver descritto il contesto in cui la stessa interviene, la Commissione compie anzitutto una descrizione dettagliata delle due offerte, nonché degli impegni assunti dalla Repubblica francese ( 95 ). Quindi, dopo aver qualificato tale decisione come decisione «sui generis» basata sull’obbligo di leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, essa precisa che tale decisione riguarda esclusivamente la questione della continuità economica e che non riguarda – né pregiudica – la valutazione dell’acquisizione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 96 ). La Commissione si dedica infine ad una valutazione tesa a stabilire se il trasferimento degli attivi in questione consenta di accertare una continuità economica tra il gruppo Sernam e i potenziali acquirenti ( 97 ). Essa esamina a tal fine l’oggetto della vendita, il prezzo del trasferimento, l’indipendenza dei nuovi proprietari e azionisti, il momento in cui interviene il trasferimento nonché la logica economica dell’operazione, concludendo nel senso dell’assenza di continuità economica e quindi di obbligo di recupero presso gli acquirenti degli attivi ( 98 ).
136.
È giocoforza, quindi, rilevare che la decisione controversa riguarda esclusivamente la questione dell’esistenza o dell’assenza di continuità economica tra il gruppo Sernam, da un lato, e la Geodis e la BMV, dall’altro. Si tratta pertanto di una decisione peculiare, non direttamente equiparabile ad alcuna delle decisioni analizzate ai precedenti paragrafi da 123 a 130. A tal proposito, le parti enunciano diverse tesi quanto alla natura giuridica della decisione in parola.
137.
Anzitutto, non sono convinto dall’orientamento adottato dalla Commissione, e ripreso dal Tribunale, secondo cui la decisione impugnata riguarderebbe esclusivamente le modalità di recupero dell’aiuto dichiarato incompatibile e sarebbe da ascriversi unicamente all’ambito della leale cooperazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione.
138.
Infatti, interrogata all’udienza su questo punto, la stessa Commissione ha ammesso che una decisione riguardante la continuità economica non verte esclusivamente sulle modalità di recupero dell’aiuto incompatibile, ma altresì sulla trasmissione del vantaggio derivante dalla concessione dell’aiuto stesso. Una decisione siffatta riguarda pertanto il beneficiario di un aiuto individuale dichiarato incompatibile, vale a dire l’impresa che beneficia (o meno, a seconda che vi sia o meno continuità economica) dell’aiuto stesso. Ne consegue che si tratta di una decisione riguardante l’aiuto individuale di per se stesso, nella sua «dimensione soggettiva», e non solo le modalità del suo recupero. In altri termini, una tale decisione mira a verificare, a seguito di una valutazione di vari elementi, se l’acquirente degli attivi debba o meno essere considerato beneficiario dell’aiuto già dichiarato incompatibile.
139.
Ancor meno convincente è poi, a mio parere, la posizione che può dedursi da una lettura dei punti 33 e 56 dell’ordinanza impugnata e che è stata prospettata dalla Commissione stessa in sede di udienza, secondo cui, nei limiti in cui tale decisione verte esclusivamente sulla questione del recupero dell’aiuto – questione che riguarderebbe unicamente la Commissione e lo Stato membro interessato – soggetti terzi, quali concorrenti, non potrebbero neppure impugnarla. Orbene, a tal proposito, condivido il parere delle ricorrenti secondo cui un simile orientamento è manifestamente contrario all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Qualora una decisione siffatta rappresenti un atto impugnabile ( 99 ), e qualora il terzo disponga dell’interesse ad agire e della legittimazione ad agire, egli deve aver la possibilità di impugnare una simile decisione dinanzi al giudice dell’Unione.
140.
In secondo luogo, l’argomento dedotto dalle ricorrenti e basato sull’articolo 16 del regolamento n. 659/1999 non mi sembra pertinente. Infatti, tale disposizione riguarda l’attuazione abusiva di un aiuto, vale a dire, come emerge dall’articolo 1, lettera g), del regolamento n. 659/1999, una situazione in cui un aiuto è utilizzato dal beneficiario in violazione di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale ( 100 ). Orbene, è giocoforza rilevare che la decisione Sernam 3 non è riconducibile ad alcuna di tali tre categorie di decisione, ma rappresenta essa stessa una decisione riguardante l’attuazione abusiva di aiuti, che dichiara illegittimi e incompatibili gli aiuti concessi al gruppo Sernam. Le ricorrenti non possono quindi basarsi sulla disposizione in esame per far valere un’attuazione abusiva degli aiuti dichiarati incompatibili.
141.
In terzo luogo, dev’essere esaminata la tesi dedotta dalle ricorrenti, secondo cui la decisione controversa rappresenta una decisione equiparabile ad una decisione implicita di non avviare il procedimento di esame approfondito.
142.
Devo ammettere a tal proposito che taluni argomenti potrebbero deporre a favore di un orientamento siffatto. Potrebbe così ritenersi che la modifica del beneficiario di un aiuto individuale rappresenti una modifica talmente sostanziale da dar luogo ad un nuovo aiuto ( 101 ) che deve essere oggetto di un nuovo esame di compatibilità. In tale ipotesi, un’analogia procedurale potrebbe eventualmente trarsi dal fatto che la decisione controversa è stata adottata, al pari di una decisione di non sollevare obiezioni, a seguito di una notifica da parte delle autorità francesi.
143.
Tuttavia, come ho osservato al precedente paragrafo 133, una decisione sulla continuità economica, quale è la decisione controversa, presuppone l’esistenza quantomeno potenziale ( 102 ) di una decisione negativa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999 ovvero, come nella fattispecie, di una decisione che accerti l’attuazione abusiva dell’aiuto da cui discende l’obbligo di recupero dell’aiuto incompatibile. Infatti, essa riguarda l’eventuale trasferimento, a seguito della vendita degli attivi in questione, ad un nuovo beneficiario, di un aiuto che è già stato dichiarato incompatibile. Orbene, poiché l’aiuto da recuperarsi è già stato dichiarato incompatibile, è escluso, a mio modo di vedere, che possa avviarsi una nuova analisi in merito alla compatibilità del medesimo aiuto, che potrebbe sfociare in una decisione che ne dichiara la compatibilità. In altri termini, la decisione sulla continuità economica non può in alcun caso rimettere in discussione la decisione che dichiara incompatibile l’aiuto in questione e che ne dispone il recupero.
144.
Un’altra questione è se, mediante l’operazione di acquisizione degli attivi, gli acquirenti beneficino di un nuovo aiuto di Stato. Tale questione, che è stata oggetto d’analisi nella prima parte della seconda decisione della causa Ryanair/Commissione ( 103 ), è tuttavia esplicitamente esclusa nella decisione controversa, in cui, al punto 54, la Commissione ha espressamente precisato che tale decisione non pregiudicava la valutazione di tali investimenti alla luce dell’articolo 107 TFUE. È peraltro questa la differenza essenziale tra la decisione impugnata nella causa Ryanair/Commissione, che è stata qualificata dal Tribunale come decisione di non sollevare obiezioni, e la decisione controversa. Infatti, la seconda decisione adottata nella causa Ryanair/Commissione includeva l’analisi di una misura che era stata notificata dalle autorità italiane allo scopo di stabilire se essa costituisse o meno un nuovo aiuto di Stato ( 104 ).
145.
La decisione controversa si distingue inoltre dalle decisioni adottate nella causa Olympic Airlines, poiché, nella decisione controversa, l’analisi della continuità economica è totalmente indipendente e non si confonde in alcun modo, come nelle citate decisioni, con l’analisi dell’esistenza di nuovi aiuti concessi agli acquirenti degli attivi del gruppo Sernam.
146.
Di conseguenza, data l’assenza, nella decisione controversa, di un’analisi dell’esistenza di nuovi aiuti agli acquirenti, propendo a ritenere che tale decisione si avvicini più ad una situazione quale quella della decisione adottata nel caso Seleco. In tale causa, la questione della continuità economica è stata risolta nell’ambito di una decisione definitiva che constatava l’incompatibilità degli aiuti, quale questione riguardante il beneficiario successivo degli aiuti dichiarati incompatibili, presso il quale tali aiuti avrebbero dovuto essere recuperati. In proposito va rilevato che la Commissione stessa ha affermato nei suoi atti che, qualora avesse avuto conoscenza dell’ipotesi e delle modalità dell’acquisto degli attivi analizzate nell’ambito della decisione controversa, avrebbe potuto statuire su tale questione nella decisione Sernam 3.
147.
Alla luce di tale analisi sono portato a ritenere che la decisione controversa rappresenti una decisione vertente sul possibile trasferimento di aiuti, già dichiarati incompatibili dalla Commissione nella decisione Sernam 3, ad un nuovo beneficiario, presso il quale tali aiuti dovrebbero eventualmente essere recuperati. Essa rappresenta pertanto una decisione collegata e complementare rispetto alla decisione Sernam 3, di cui mira a integrare il contenuto ( 105 ) alla luce di circostanze nuove intervenute dopo l’adozione della decisione Sernam 3 ( 106 ).
148.
Ne consegue che la censura delle ricorrenti basata su un errore di diritto del Tribunale, laddove esso ha rifiutato di riconoscere il loro interesse ad agire non qualificando la decisione controversa come decisione che esclude l’avvio di un procedimento di esame approfondito deve essere respinta.
149.
Tenuto conto di quanto precedentemente considerato, ritengo che sia la prima che la quarta parte del primo motivo debbano essere respinte.
3. Sulla terza parte del primo motivo: l’interesse ad agire della Superga Invest
150.
Con la terza parte del primo motivo le ricorrenti censurano il Tribunale per aver negato, ai punti 52 e 53 dell’ordinanza impugnata, l’interesse ad agire della Superga Invest omettendo di considerare che tale interesse da agire deriva dall’interesse ad agire delle società Mory, di cui essa è l’azionista principale. Per un verso, la Superga Invest subirebbe, al pari di queste ultime, le conseguenze passate del danno cagionato da dieci anni di concessione di aiuti incompatibili alla Sernam e avrebbe quindi, al pari di queste, un interesse ad agire per ottenere il risarcimento del danno. Per altro verso, tale società avrebbe altresì un interesse ad agire in tutte le azioni miranti a far dichiarare la Geodis come acquirente e attuale beneficiaria degli aiuti incompatibili oggetto della decisione Sernam 3 e come responsabile, in solido con i precedenti beneficiari degli aiuti e con la SNCF, del danno cagionato dagli aiuti stessi.
151.
La Commissione sostiene che tale parte sia inoperante, dal momento che le stesse società Mory non dispongono di alcun interesse ad agire per l’annullamento della decisione controversa.
152.
Va rilevato in proposito che è pacifico che la Superga Invest sia l’azionista principale delle società Mory e che essa abbia promosso con queste ultime un ricorso per risarcimento danni dinanzi al tribunal de commerce de Paris, volto ad ottenere dal gruppo Sernam e dalla Geodis il risarcimento dei danni che tali società avrebbero loro cagionato a seguito dei vantaggi concorrenziali di cui hanno beneficiato in ragione della concessione degli aiuti incompatibili.
153.
Orbene, al precedente paragrafo 92 ho concluso affermando che l’annullamento della decisione controversa potrebbe generare effetti nell’ambito di tale azione dinanzi al giudice nazionale e che, pertanto, l’esistenza di tale azione era idonea a giustificare un interesse ad agire contro la decisione controversa. Tale conclusione è applicabile altresì alla Superga Invest, che ha quindi un interesse ad agire avverso la citata decisione.
154.
Ne consegue che, avendo concluso che la Superga Invest non aveva alcun interesse ad agire, il Tribunale è incorso in un errore di diritto e che quindi anche la terza parte del primo motivo deve essere accolta.
4. Conclusione sul primo motivo
155.
Poiché la seconda e la terza parte del primo motivo debbono, a mio avviso, essere accolte, ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha dichiarato che le ricorrenti non disponevano di alcun interesse ad agire contro la decisione controversa.
C – Sul secondo motivo, basato su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
156.
Con il secondo motivo le ricorrenti affermano che, rifiutando di constatare che la decisione controversa le riguardava direttamente ed individualmente, il Tribunale ha violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE. L’ordinanza impugnata tratterebbe in realtà, sotto il profilo dell’interesse ad agire, questioni riconducibili all’incidenza individuale. Orbene, alla luce della sentenza Ryanair/Commissione ( 107 ), non sussisterebbe alcun dubbio quanto al fatto che le ricorrenti siano individualmente interessate dalla decisione controversa. Sussisterebbe un’evidente contraddizione nel riconoscere che le ricorrenti sono individualmente interessate e nel contestare il loro interesse ad agire, dal momento che l’incidenza individuale sarebbe di per se stessa sufficiente a fondare l’interesse ad agire.
157.
La Commissione afferma che il Tribunale non ha esaminato la questione della legittimazione ad agire, poiché tale esame non sarebbe stato necessario per concludere nel senso dell’irricevibilità del ricorso, in assenza di interesse ad agire. Successivamente, quando il Tribunale ha, nonostante tutto, replicato dettagliatamente a taluni argomenti riconducibili alla legittimazione ad agire, piuttosto che all’interesse ad agire delle ricorrenti, l’avrebbe fatto precauzionalmente, in via relativamente subordinata, dopo aver rilevato che le ricorrenti creavano confusione tra le due nozioni.
158.
Il secondo motivo muove dalla premessa secondo cui, qualora un ricorrente abbia la legittimazione ad agire per l’annullamento di un atto dell’Unione, egli detiene automaticamente un interesse ad agire. Orbene, ho già rilevato ai precedenti paragrafi da 23 a 30 che la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire sono due distinti presupposti di ricevibilità. La premessa su cui si basa il secondo motivo è pertanto erronea.
159.
Se è vero che, come ho già rilevato supra, il Tribunale, in taluni punti dell’ordinanza impugnata, allo scopo di rispondere agli argomenti delle ricorrenti, ha confuso argomenti riguardanti l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire, è tuttavia evidente che nell’ordinanza in parola il Tribunale non ha trattato direttamente la questione della legittimazione ad agire delle ricorrenti. Ciò non era infatti necessario, dal punto di vista del Tribunale, avendo quest’ultimo concluso che il ricorso era in ogni caso irricevibile per carenza di interesse ad agire ( 108 ).
160.
Tuttavia, poiché a mio avviso la conclusione del Tribunale basata sulla carenza di interesse ad agire delle ricorrenti è erronea ‐ come ho affermato nell’ambito dell’analisi della seconda e della terza parte del primo motivo ‐ ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto analizzare la legittimazione ad agire delle ricorrenti. Pertanto, non avendo svolto tale analisi, esso è incorso in un errore di diritto. Di conseguenza, anche il secondo motivo deve essere accolto.
D – Conclusione sull’impugnazione
161.
Alla luce dell’analisi che precede, propongo alla Corte di accogliere l’impugnazione e di annullare l’ordinanza impugnata.
V – Sulla ricevibilità del ricorso in primo grado
162.
Risulta dall’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che, quando l’impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
163.
Ritengo, nella specie, che sebbene la Corte non sia in grado, in questa fase del procedimento, di statuire sul merito del ricorso promosso dinanzi al Tribunale, essa disponga tuttavia degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla questione della ricevibilità del ricorso stesso contro la decisione controversa.
164.
Infatti, per un verso, qualora la Corte decida di seguire la mia proposta, l’interesse ad agire delle ricorrenti deve essere considerato come dimostrato.
165.
Per altro verso, a seguito del dibattito intervenuto tra le parti dinanzi al Tribunale, nonché dinanzi alla Corte nell’ambito dell’impugnazione – posto che uno dei motivi sollevati dinanzi ad essa riguarda la legittimazione ad agire – ritengo che la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per statuire definitivamente sulla questione della legittimazione ad agire delle ricorrenti ( 109 ).
166.
A tal proposito, si deve ricordare che l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui la legittimazione ad agire è riconosciuta ad una persona fisica o giuridica per proporre ricorso contro un atto dell’Unione di cui essa non sia destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall’altro, questa persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente ( 110 ). Dal momento che la decisione impugnata è stata indirizzata alla Repubblica francese, va verificato se le ricorrenti rientrino in una delle due ipotesi indicate.
167.
Anzitutto, va immediatamente escluso che esse possano disporre di una legittimazione ad agire basata sulla seconda ipotesi, poiché la decisione controversa non rappresenta un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non rivestendo portata generale ( 111 ).
168.
Occorre dunque stabilire se la decisione controversa riguardi direttamente ed individualmente le ricorrenti.
169.
A tal proposito, posto che, come ho rilevato al precedente paragrafo 147, la decisione controversa viene ad aggiungersi alla decisione Sernam 3, quale decisione ad essa collegata e complementare e posto che essa mira, alla luce di fatti nuovi intervenuti a seguito dell’adozione della decisione Sernam 3, a completarne il contenuto, va rilevato che essa ne condivide la natura giuridica e, pertanto, anche le condizioni di ricevibilità. In particolare, ai precedenti paragrafi 138 e 147 ho affermato che la decisione controversa rappresenta una decisione riguardante la valutazione della «dimensione soggettiva» di aiuti già dichiarati incompatibili nell’ambito di una precedente decisione e nel cui contesto la Commissione valuta la possibilità che tali aiuti siano trasferiti ad un nuovo beneficiario, presso il quale essi possano eventualmente essere recuperati.
170.
Nella specie, nell’ambito del loro ricorso dinanzi al Tribunale le ricorrenti non solo hanno fatto valere l’incompetenza della Commissione e la mancanza di base giuridica di tale decisione, ma hanno altresì contestato la fondatezza del giudizio espresso dalla Commissione nello stabilire se gli acquirenti degli attivi della Sernam dovessero o meno essere ritenuti beneficiari degli aiuti dichiarati incompatibili nell’ambito della decisione Sernam 3.
171.
Di conseguenza si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari ( 112 ).
172.
Per quanto riguarda, più specificamente, il settore degli aiuti di Stato, le ricorrenti, che mettono in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto adottata sulla base dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE o in seguito al procedimento di indagine formale, sono considerate individualmente interessate dalla decisione stessa qualora la loro posizione sul mercato sia sostanzialmente danneggiata dall’aiuto che costituisce oggetto della decisione di cui trattasi. A tal proposito, sono state segnatamente riconosciute come individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento di indagine formale, oltre all’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione sul mercato fosse sostanzialmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione controversa ( 113 ).
173.
Alla luce delle considerazioni svolte ai precedenti paragrafi 169 e 170, ritengo che tale giurisprudenza sia applicabile alla ricevibilità di un ricorso d’annullamento contro una decisione quale la decisione controversa.
174.
Orbene, è giocoforza rilevare che, al momento della proposizione del loro ricorso dinanzi al Tribunale, vale a dire il 17 dicembre 2012, le società Mory erano già state poste in liquidazione sin dal 10 luglio 2012. Su tale fondamento il Tribunale ha rilevato, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che, poiché le società Mory non esercitavano più alcuna attività sul mercato a partire dalla loro liquidazione, la loro posizione sul mercato non poteva risultare sostanzialmente lesa dall’eventuale trasferimento ad un nuovo beneficiario degli aiuti incompatibili oggetto della decisione controversa. Tale conclusione, che non è stata mai messa in discussione dalle ricorrenti, benché sia stata più volte menzionata dalla Commissione nell’ambito della sua comparsa di risposta all’impugnazione, è da ricondursi alla valutazione sovrana dei fatti operata dal Tribunale ( 114 ). Quanto alla Superga Invest, le ricorrenti non hanno contestato l’accertamento fattuale svolto dal Tribunale e contenuto al punto 52 dell’ordinanza impugnata, secondo cui essa non è attiva nel settore della messaggeria e non può pertanto essere qualificata come concorrente.
175.
Pertanto, nessuna delle ricorrenti può addurre che la propria posizione sul mercato sia sostanzialmente lesa dagli aiuti, preliminarmente dichiarati incompatibili nell’ambito della decisione Sernam 3 e il cui eventuale trasferimento ad un nuovo beneficiario rappresenta l’oggetto della decisione controversa. Ne consegue che esse non soddisfano il requisito dell’incidenza individuale e che pertanto il loro ricorso deve essere, a mio avviso, dichiarato irricevibile.
VI – Sulle spese
176.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
177.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
178.
Nella specie, va rilevato che le ricorrenti sono risultate vittoriose nell’ambito dell’impugnazione, ma che il loro ricorso in primo grado è stato dichiarato irricevibile. Tuttavia, nell’ambito dell’impugnazione, le ricorrenti non hanno chiesto la condanna della controparte alle spese. Ritengo di conseguenza che ciascuna parte debba essere condannata a sopportare le proprie spese nell’ambito della presente impugnazione. Quanto alle spese afferenti al procedimento di primo grado, esse saranno sopportate dalle ricorrenti.
VII – Conclusione
179.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
—
l’ordinanza del Tribunale Mory e a./Commissione (T‑545/12, EU:T:2013:607) è annullata;
—
il ricorso d’annullamento proposto dalla Mory SA, dalla Mory Team e dalla Superga Invest contro la decisione della Commissione europea C(2012) 2401 final, del 4 aprile 2012, riguardante l’acquisizione degli attivi del gruppo Sernam nell’ambito della sua amministrazione controllata, è dichiarato irricevibile;
—
ciascuna parte è condannata a sopportare le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione;
—
la Mory SA, la Mory Team e la Superga Invest sono condannate alle spese afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T‑545/12, EU:T:2013:607.
( 3 ) C(2012) 2401 final.
( 4 ) Decisione riguardante l’aiuto di Stato NN 122/2000 (ex NJ 140/2000) (GU 2001, C 268, pag. 15).
( 5 ) Decisione 2006/367/CE, del 20 ottobre 2004, relativa all’aiuto di stato parzialmente erogato dalla Francia all’impresa SERNAM (GU 2006, L 140, pag. 1).
( 6 ) Decisione di avvio pubblicata in GU 2009, C 4, pag. 5.
( 7 ) Decisione 2012/398/UE, riguardante l’aiuto di Stato SA.12522 (C 37/08) Francia – Applicazione della decisione Sernam 2 (GU L 195, p. 19). Detta decisione è oggetto di un ricorso d’annullamento da parte della SNCF, pendente dinanzi al Tribunale (ordinanza SNCF/Commissione, T‑242/12, EU:T:2014:313).
( 8 ) Punto 51 della decisione controversa.
( 9 ) Punto 54 della decisione controversa.
( 10 ) V. punto 114 e parte V, dal titolo «Conclusione», della decisione controversa.
( 11 ) Punti da 26 a 28 dell’ordinanza impugnata.
( 12 ) Punti da 29 a 35 dell’ordinanza impugnata. In detta ordinanza il Tribunale si riferisce alla decisione Sernam 2, ma in realtà l’argomento delle ricorrenti era basato sulla partecipazione al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione Sernam 3.
( 13 ) Punti da 36 a 51 dell’ordinanza impugnata.
( 14 ) Punti da 52 a 54 dell’ordinanza impugnata.
( 15 ) Punti da 55 a 58 dell’ordinanza impugnata.
( 16 ) V., ad esempio, sentenze Francia e a./Commissione (C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punti da 48 a 58 e 74), nonché Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punti da 26 a 31, da 42 a 64 e da 67 a 75).
( 17 ) V. sentenze Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 57), e Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 19).
( 18 ) V., segnatamente, sentenze ACEA/Commissione (C‑319/09 P, EU:C:2011:857, punto 67), e Stichting Woonlinie e a./Commissione (C‑133/12 P, EU:C:2014:105, punto 54).
( 19 ) Una siffatta caratterizzazione dell’interesse ad agire trova conferma, per un verso, nel tenore letterale di talune lingue ufficiali dell’Unione, come il tedesco, che designa l’interesse ad agire con il termine «Rechtsschutzbedurfnis» o «Rechtschutzinteresse» (letteralmente «necessità» o «interesse alla tutela giurisdizionale») e, per altro verso, nella giurisprudenza della Corte che parla di «interesse, reale ed effettivo, che richiede (…) una tutela giuridica» (v. sentenza Planet/Commissione, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, punti 28 e 34).
( 20 ) Tale concezione della finalità del requisito dell’interesse ad agire si riflette nella formula più volte utilizzata dal Tribunale nella sua giurisprudenza, secondo cui l’interesse ad agire deve sussistere nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia. Detto obiettivo è stato citato più volte nella giurisprudenza del Tribunale. V., inter alia, sentenza Lior/Commissione e Commissione/Lior (T‑192/01 e T‑245/04, EU:T:2009:365, punto 247), e ordinanza Talanton/Commissione (T‑165/13, EU:T:2014:1027, punto 34).
( 21 ) Ordinanza S./Commissione (206/89 R, EU:C:1989:333, punto 8).
( 22 ) Sentenza Cañas/Commissione (C‑269/12 P, EU:C:2013:415, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
( 23 ) V., inter alia, sentenza Planet/Commissione (C‑564/13 P, EU:C:2015:124, punto 34).
( 24 ) V. sentenze Stroghili/Corte dei conti (204/85, EU:C:1987:21, punto 11); Commissione/Koninklijke FrieslandCampina (C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 65), e Planet/Commissione (C‑564/13 P, EU:C:2015:124, punto 36) nonché ordinanza Commissione/Provincia di Imperia (C‑183/08 P, EU:C:2009:136, punto 26).
( 25 ) Sentenza Cañas/Commissione (C‑269/12 P, EU:C:2013:415, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) È innegabile, tuttavia, che vi possano essere punti di contatto tra le due nozioni, in particolare in relazione al requisito dell’incidenza diretta come definita dalla giurisprudenza.
( 27 ) V., a titolo di esempio, sentenza Société pour l’exportation des Sucres/Commissione (88/76, EU:C:1977:61, punti da 13 a 19). In alcune cause la giurisprudenza ha dichiarato irricevibile, a talune condizioni, in assenza di interesse ad agire, il ricorso avverso una decisione della Commissione che qualificava una misura di aiuto come pienamente compatibile con il mercato comune proposto dal beneficiario di un aiuto, e pertanto direttamente e individualmente interessato dalla decisione stessa. V. sentenze Nuove Industrie Molisane/Commissione (T‑212/00, EU:T:2002:21, specificamente punto 38), e Sniace/Commissione (T‑141/03, EU:T:2005:129, punto 62). Il fatto che una decisione sia favorevole a un ricorrente (direttamente ed individualmente interessato dalla stessa) non comporta necessariamente una carenza di interesse ad agire in capo al medesimo. È infatti possibile che i motivi della decisione in parola producano effetti giuridici obbligatori atti a pregiudicare gli interessi del ricorrente. V., a tal proposito, sentenza Coca-Cola/Commissione (T‑125/97 e T‑127/97, EU:T:2000:84, punto 79), vertente sul ricorso d’annullamento proposto dal beneficiario di una decisione che dichiarava una concentrazione compatibile con il mercato comune.
( 28 ) V. paragrafo 28 supra e giurisprudenza ivi citata.
( 29 ) V., ad esempio, ordinanza Lech-Stahlwerke/Commissione (C‑111/99 P, EU:C:2001:58, in particolare punto 19) e successiva nota 44.
( 30 ) In tale lettera, datata 14 novembre 2013, il giudice relatore del Tribunal administratif de Paris incaricato della causa ha chiesto alle ricorrenti se, a seguito dell’adozione, da parte della Commissione, della decisione Sernam 3, esse intendevano mantenere il loro ricorso.
( 31 ) V., in tal senso, sentenza Mediaset (C‑69/13, EU:C:2014:71, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
( 32 ) V., a tal proposito, i punti 24 e 25 della sentenza Mediaset (C‑69/13, EU:C:2014:71), che verteva su talune prese di posizione espresse dalla Commissione in talune lettere riguardanti l’importo dell’aiuto da recuperare presso un beneficiario determinato.
( 33 ) V. giurisprudenza citata alla precedente nota 24. Nella sua costante giurisprudenza, il Tribunale precisa tale definizione e richiede che qualora l’interesse sul quale si fonda l’azione del ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà stabilire che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo e che di conseguenza, un ricorrente non può far valere situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato. V. a tal proposito, ex multis, sentenza Sniace/Commissione (T‑141/03, EU:T:2005:129, punto 26). Salvo mio errore, la formula in parola non è mai stata ripresa dalla Corte. L’ordinanza impugnata si basa espressamente su tale giurisprudenza del Tribunale (v. punto 27 dell’ordinanza impugnata).
( 34 ) V., in proposito, sentenze della Corte Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione (76/79, EU:C:1980:68, punto 9); Francia e a./Commissione (C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punto 74); Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 64); ordinanza della Corte Commissione/Provincia di Imperia (C‑183/08 P, EU:C:2009:136, punto 30) e sentenze del Tribunale Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio (T‑299/05, EU:T:2009:72 punti da 53 a 55) e Éditions Odile Jacob/Commissione (T‑471/11, EU:T:2014:739, punto 44, attualmente in fase di impugnazione).
( 35 ) Sentenza Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 65).
( 36 ) T‑269/03, EU:T:2009:211.
( 37 ) Nella causa in parola, il Tribunale ha fondato la sua conclusione riguardante il carattere puramente ipotetico del ricorso per risarcimento danni sul fatto, anzitutto, che un ricorso siffatto non era ancora stato promosso molti anni dopo che l’asserito danno era stato cagionato, in secondo luogo, che all’udienza la ricorrente aveva essa stessa ammesso tale carattere ipotetico e, in terzo luogo, che la ricorrente aveva precisato che i suoi azionisti non l’avevano autorizzata a promuovere un ricorso di tal genere, neppure in caso di esito favorevole del ricorso d’annullamento da essa proposto (v. punti da 45 a 47 della sentenza Socratec/Commissione, citata alla nota precedente).
( 38 ) T‑141/03, EU:T:2005:129.
( 39 ) T‑136/05, EU:T:2007:295.
( 40 ) Rientrano in tale seconda categoria di cause, oltre alle cause Sniace/Commissione e Salvat père & fils e a./Commissione, citate alle due note precedenti, le cause che hanno dato origine alla sentenza TV2/Danmark e a./Commissione (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, segnatamente punti da 67 a 82) e all’ordinanza Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commissione (T‑113/11, EU:T:2014:756, v. segnatamente punti da 32 a 34).
( 41 ) Sentenze Sniace/Commissione (T‑141/03, EU:T:2005:129, punto 28); Salvat père & fils e a./Commissione (T‑136/05, EU:T:2007:295, punto 43), e TV2/Danmark e a./Commissione (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, punto 79).
( 42 ) T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, punti da 79 a 81.
( 43 ) C‑111/99 P, EU:C:2001:58.
( 44 ) In tale causa la ricorrente aveva impugnato una decisione della Commissione che qualificava come aiuti di Stato vietati taluni progetti di aiuti finanziari nel cui ambito il Land Baviera si era impegnato a corrispondere alla ricorrente 20 milioni di DEM. La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e basata sulla carenza di interesse ad agire a seguito dell’abbandono dei piani di ristrutturazione da parte del citato Land, rilevando che non era «escluso che un giudice nazionale, competente al riguardo, po[tesse] condannare il Land della Baviera a pagar[e alla ricorrente] l’importo di DEM 20 milioni» (v. punto 19 dell’ordinanza Lech‑Stahlwerke/Commissione).
( 45 ) T‑28/02, EU:T:2005:357.
( 46 ) In detta causa il Tribunale ha ritenuto che la presa in considerazione, da parte di un giudice nazionale investito di un ricorso per risarcimento danni, della valutazione della Commissione quanto all’applicabilità dell’articolo 101 TFUE fosse una circostanza aleatoria, quindi futura e ipotetica (punti da 47 a 51). Del pari, nella sentenza NBV e NVB/Commissione (T‑138/89, EU:T:1992:95), il Tribunale ha ritenuto che una valutazione del giudice nazionale diversa rispetto a quella della Commissione sulla questione del pregiudizio del commercio tra Stati membri, prevista dall’articolo 101 TFUE, rappresentava una circostanza aleatoria (v. punto 33; tuttavia in tale causa sembrerebbe che il Tribunale abbia fatto riferimento ad una possibile azione promossa da terzi).
( 47 ) V., ad esempio, sentenze NBV e NVB/Commissione (T‑138/89, EU:T:1992:95, punto 33); Sniace/Commissione (T‑141/03, EU:T:2005:129, punto 40), e ordinanza First Data e a./Commissione (T‑28/02, EU:T:2005:357, punto 51).
( 48 ) V. paragrafi 28 e 29 supra.
( 49 ) D’altra parte, non vi è alcun elemento del fascicolo che sia idoneo ad avvalorare la tesi della Commissione, secondo cui l’azione sarebbe artificiosa in quanto promossa esclusivamente per replicare alla sua eccezione di irricevibilità.
( 50 ) V. paragrafo 76 supra.
( 51 ) Punti da 44 a 46 dell’ordinanza impugnata.
( 52 ) Punto 47 dell’ordinanza impugnata.
( 53 ) V. paragrafo 80 supra.
( 54 ) Nella fattispecie, le ricorrenti sostengono di aver subito un impoverimento avendo perso fatturato a causa del mantenimento della presenza sul mercato della Sernam grazie agli aiuti incompatibili, mentre la Geodis si sarebbe arricchita a loro danno, avendo acquisito l’attività della Sernam, beneficiaria degli aiuti illegali, e in tal modo, il suo fatturato.
( 55 ) V. le mie conclusioni nella causa Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2013:579, punti da 110 a 116 e giurisprudenza ivi citata). In questo stesso contesto avevo altresì rilevato che una censura basata su un fondamento giuridico diverso da quello dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale va considerata come motivo nuovo da dichiarare irricevibile, mentre una censura formulata a sostegno di un motivo già dedotto dinanzi al Tribunale può costituire un argomento ricevibile (v., segnatamente, paragrafi 112 e 113 e giurisprudenza ivi citata).
( 56 ) V. giurisprudenza citata ai paragrafi da 110 a 116 delle mie conclusioni nella causa Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2013:579).
( 57 ) Regolamento del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1).
( 58 ) T‑123/09, EU:T:2012:164; sentenza confermata dalla Corte (C‑287/12 P, EU:C:2013:395).
( 59 ) V. nota 58 supra.
( 60 ) Ordinanza SNCF/Commissione (T‑242/12, EU:T:2014:313).
( 61 ) V. nota 58 supra.
( 62 ) V. paragrafi da 23 a 30 supra.
( 63 ) V. punto 59 dell’ordinanza impugnata.
( 64 ) Segnatamente, nel caso di decisioni di non sollevare obiezioni basate sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999. V. sentenze Cook/Commissione (C‑198/91, EU:C:1993:197, punto 23); Matra/Commissione (C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 17), e Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata).
( 65 ) V. nota 58 supra.
( 66 ) V. rispettivamente paragrafi da 126 a 128 e 144 e paragrafo 139 infra.
( 67 ) V. punto 51 della decisione controversa.
( 68 ) V. punti 33 e 56 dell’ordinanza impugnata.
( 69 ) Deve rilevarsi che sono attualmente pendenti dinanzi al Tribunale varie cause riguardanti decisioni nelle quali la Commissione ha analizzato l’esistenza di una continuità economica tra il beneficiario degli aiuti di Stato e l’acquirente dei suoi attivi. Mi riferisco in particolare, per un verso, alle cause Larko/Commissione (T‑412/14) e Larymnis Larko/Commissione (T‑576/14), riguardanti la decisione del 27 marzo 2014 della Commissione [SG-Greffe(2014) D/4621/28/03/2014] indirizzata alla Repubblica ellenica relativamente all’aiuto di Stato attuato in favore della società per azioni denominata «Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki Anonymi Etaireia NEA LARKO» (NUOVA LARKO), e, per altro verso, alle cause Italia/Commissione (T‑673/14); Sea/Commissione (T‑674/14), e Airport Handling/Commissione (T‑688/14), tutte vertenti sulla decisione della Commissione C(2014) 4537 final., del 9 luglio 2014, notificata il 10 luglio 2014, riguardante la costituzione della società Airport Handling SpA ad opera della società SEA SpA. Orbene, non posso evidentemente pronunciarmi in ordine a tali cause pendenti, tuttavia ne terrò comunque conto nel corso della mia analisi.
( 70 ) C‑328/99 e C‑399/00, EU:C:2003:252.
( 71 ) Decisione 2000/536/CE della Commissione, del 2 giugno 1999, relativa all’aiuto di Stato concesso dall’Italia all’impresa Seleco SpA (GU 2000, L 227, pag. 24; v., in particolare, specificamente i punti da 116 a 120). Nella sentenza citata alla nota precedente la Corte ha parzialmente annullato tale decisione per violazione dell’obbligo di motivazione.
( 72 ) In precedenza articolo 88, paragrafo 2, CE.
( 73 ) In tale causa il giudice dell’Unione ha pronunciato varie sentenze. Quelle qui rilevanti sono, per un verso, la sentenza Grecia e a./Commissione (T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05, EU:T:2010:386), riguardante il ricorso d’annullamento contro la decisione C (2005) 2706 definitivo della Commissione, del 14 settembre 2005, relativa agli aiuti di Stato a favore dell’Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) – Olympiaki Aeroporia – Ristrutturazione e privatizzazione] e, per altro verso, la sentenza Commissione/Grecia (C‑415/03, EU:C:2005:287), avente ad oggetto il ricorso contro la Repubblica ellenica per inosservanza dell’obbligo di recupero degli aiuti giudicati illegittimi e incompatibili dalla decisione 2003/372/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2002, sull’aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (GU 2003, L 132, pag. 1).
( 74 ) Decisione 2003/372 (v. nota precedente).
( 75 ) Decisione C(2005) 2706 definitivo (v. nota 73).
( 76 ) Ibidem, articolo 1.
( 77 ) V. punti da 178 a 183 della decisione C(2005) 2706 definitivo.
( 78 ) Decisione della Commissione, del 16 marzo 2004, aiuto di Stato C 11/04 – Olympic Airways (GU C 192, pag. 2).
( 79 ) Inoltre, nel medesimo contesto, la Commissione aveva precisato di aver avviato il procedimento di infrazione che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Grecia (C‑415/03, EU:C:2005:287), nella quale la Corte aveva dichiarato che si trattava effettivamente di un’operazione tesa ad eludere il recupero degli aiuti (v. punti 33 e 34 della sentenza in parola).
( 80 ) T‑123/09, EU:T:2012:164 e C‑287/12 P, EU:C:2013:395.
( 81 ) Decisione 2009/155/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di EUR 300 milioni cui l’Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 31/08) (GU 2009, L 52, pag. 3).
( 82 ) Decisione C(2008) 6745 definitivo della Commissione, del 12 novembre 2008, riguardante l’aiuto di Stato N 510/2008 – Italia – Cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia.
( 83 ) Punti da 92 a 127 della decisione C(2008) 6745 definitivo.
( 84 ) Punti da 128 a 151 della decisione C(2008) 6745 definitivo.
( 85 ) Punto 68 della sentenza del Tribunale (T‑123/09, EU:T:2012:164).
( 86 ) V. punti da 54 a 62 della sentenza della Corte (C‑287/12 P, EU:C:2013:395).
( 87 ) V. riferimenti alla precedente nota 69.
( 88 ) V. punto 47 della decisione stessa.
( 89 ) V. riferimenti di cui alla precedente nota 69.
( 90 ) V. punto 26 dell’ordinanza Airport Handling/Commissione (T‑688/14 R, EU:T:2014:1010).
( 91 ) Decisione C(2013) 1668, del 19 dicembre 2012.
( 92 ) Analogo sembra essere, a prima vista, il caso Airport Holding.
( 93 ) Nel caso Ryanair detta analisi era contenuta in una decisione di non avviare il procedimento di indagine formale.
( 94 ) Nel caso Larko la decisione di incompatibilità degli aiuti non era ancora stata adottata dalla Commissione e l’accertamento dell’assenza di continuità economica aveva pertanto carattere preventivo, «nel caso in cui» la Commissione avesse adottato una decisione siffatta.
( 95 ) Punti da 14 a 50 della decisione controversa.
( 96 ) Punto 54 della decisione controversa.
( 97 ) V. punto 60 della decisione controversa.
( 98 ) Punti da 62 a 107 della decisione controversa.
( 99 ) A tal fine, la decisione deve produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica; v., inter alia, sentenza Deutsche Post/Commissione (C‑77/12 P, EU:C:2013:695, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
( 100 ) V., rispettivamente, articoli 4, paragrafo 3, e 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 659/1999.
( 101 ) A tal fine sarebbe forse possibile riferirsi alla definizione di «modifica di un aiuto esistente» ai sensi dell’articolo 1, lettera c), contenuta all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1, e rettifica GU L 286, pag. 3), secondo cui «si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune».
( 102 ) V. nota 94 supra.
( 103 ) V. punti da 92 a 127 della decisione citata alla precedente nota 82.
( 104 ) Poiché tale Stato membro cedeva taluni attivi di una società di sua proprietà, si poneva la questione se tale vendita di un bene pubblico potesse comportare un elemento di aiuto. Nella presente causa la vendita degli attivi interviene tra una società privata (venditore) e una società divenuta (di nuovo) controllata da una società pubblica (SNCF).
( 105 ) V., a tal proposito, sentenza Mediaset (C‑69/13, EU:C:2014:71, punto 27).
( 106 ) V., per analogia, punti 51 e 52 della sentenza HGA e a./Commissione (da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387), riguardante tuttavia una decisione di avvio del procedimento di indagine formale. In tale sentenza, la Corte ha altresì stabilito che la circostanza che le norme che disciplinano il procedimento in materia di aiuti di Stato non prevedano espressamente la possibilità di adottare una decisione di tal genere non impediva alla Commissione di adottare una decisione di estensione del procedimento di indagine formale qualora la decisione di avvio fosse basata su circostanze incomplete, purché tuttavia l’estensione non arrecasse pregiudizio ai diritti procedurali degli interessati.
( 107 ) T‑123/09, EU:T:2012:164.
( 108 ) V. punto 109 dell’ordinanza impugnata.
( 109 ) Una simile soluzione, per un verso, si impone alla luce del principio dell’economia processuale e, per altro verso, è inidonea a violare i diritti della difesa delle parti, posto che esse hanno potuto dibattere sul tema della legittimazione ad agire tanto in primo grado quanto in sede di impugnazione.
( 110 ) Sentenza Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 44).
( 111 ) V. sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 51, 60 e 61). Secondo la giurisprudenza, un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate obiettivamente e se produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta V. sentenza AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 51).
( 112 ) V., segnatamente, sentenze Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 197, 223); Spagna/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 30), e Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 57).
( 113 ) Sentenza Sniace/Commissione (C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punti 54 e 55 e giurisprudenza ivi citata).
( 114 ) Sentenza Sniace/Commissione (C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 60).
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