CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 26 marzo 2015 ( 1 )
Causa C‑63/14
Commissione europea
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Obbligo di recupero — Compensazioni per la concessione di servizio pubblico»
I – Introduzione
1.
La presente causa si inserisce nel lungo elenco delle cause riguardanti gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica francese alla Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) SA (in prosieguo: la «SNCM») ( 2 ).
2.
Con ricorso proposto il 10 febbraio 2014, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese, in primo luogo, non avendo adottato, nei termini previsti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, riguardante l’aiuto di Stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Maritime Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in secondo luogo, non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, e, in terzo luogo, non avendo informato la Commissione, entro il termine previsto, dei provvedimenti adottati per conformarsi a detta decisione, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 3 a 5 di tale decisione.
II – Contesto normativo
3.
L’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dispone quanto segue:
«Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 [TFUE] e 259 [TFUE].
(…)».
4.
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] ( 4 ) così prevede:
«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.
2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.
3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia [dell’Unione europea] emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto [dell’Unione]».
III – Fatti
A – I fatti che hanno portato all’adozione della decisione controversa
5.
Con deliberazione del 7 giugno 2007, l’Assemblea della Corsica ha attribuito al raggruppamento costituito dalla SNCM e dalla Compagnie méridionale de navigation SA (in prosieguo: la «CMN») la concessione di servizio pubblico dei collegamenti marittimi tra il porto di Marsiglia e i porti della Corsica. Con decisione dello stesso giorno, il presidente del Consiglio esecutivo della Collectivité territoriale de Corse (in prosieguo: la «CTC») è stato autorizzato a firmare la convenzione per la concessione di servizio pubblico (in prosieguo: la «CCSP»).
6.
La CCSP è stata firmata per il periodo che va dal 1o luglio 2007 al 31 dicembre 2013. Il suo articolo 1 ne definisce l’oggetto, consistente nella prestazione di servizi marittimi regolari su tutte le linee della concessione di servizio pubblico tra il porto di Marsiglia e i porti corsi di Ajaccio, di Balagne, di Bastia, di Porto Vecchio e di Propriano.
7.
Il capitolato d’oneri contenuto nell’allegato 1 della CCSP definisce la natura di tali servizi e distingue quanto segue:
—
il servizio permanente di trasporto «passeggeri e merci» che il raggruppamento SNCM‑CMN deve assicurare durante tutto l’anno (in prosieguo: il «servizio di base»), e
—
il servizio complementare «passeggeri» durante i periodi di punta, pari a circa 37 settimane sulle linee Marsiglia‑Ajaccio e Marsiglia‑Bastia, nonché per il periodo che va dal 1o maggio al 30 settembre sulla linea Marsiglia‑Propriano (in prosieguo: il «servizio complementare»).
8.
In virtù della CCSP, i due concessionari ricevono un contributo annuale da parte dell’Office des transports de la Corse (OTC) per la prestazione del servizio di base e del servizio complementare. La compensazione finanziaria definitiva annuale di ciascun concessionario è limitata al disavanzo operativo attribuibile agli obblighi del capitolato d’oneri, tenendo conto di un rendimento ragionevole del capitale nautico impiegato in proporzione ai giorni della sua utilizzazione effettiva per le traversate corrispondenti a tali obblighi. Nel caso in cui le entrate realizzate siano inferiori alle previsioni di entrata fissate dai concessionari nella loro offerta, tale convenzione prevede un adeguamento della compensazione pubblica.
9.
Dopo la sua sottoscrizione, la CCSP è stata modificata in modo tale che sono state soppresse più di 100 traversate all’anno tra la Corsica e Marsiglia, gli importi annui della compensazione finanziaria di riferimento per i due concessionari sono stati ridotti di 6,5 milioni di euro ed è stato fissato un massimale nel meccanismo di adeguamento annuale delle entrate.
B – La decisione controversa
10.
A seguito di una denuncia di Corsica Ferries France SAS (in prosieguo: «Corsica Ferries») in merito ad aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno di cui la SNCM e la CMN avrebbero beneficiato grazie alla CCSP, la Commissione, con lettera del 27 giugno 2012, ha informato le autorità francesi della propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione ai potenziali aiuti a favore della SNCM e della CMN contenuti nella CCSP ( 5 ).
11.
Nel decidere che le compensazioni previste dalla CCSP costituivano aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno, la Commissione ha ritenuto che due dei quattro criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) non fossero soddisfatti.
12.
La Commissione ha constatato, in primo luogo, che il servizio complementare fornito dalla SNCM non era necessario né proporzionato alla soddisfazione di un bisogno reale di servizio pubblico. Essa ha considerato, in secondo luogo, da una parte, che le condizioni della gara d’appalto non avevano consentito di assicurare una concorrenza effettiva e, dall’altra, che le compensazioni finanziarie non erano state definite con riferimento a una base di costi stabilita a priori o per confronto con la struttura dei costi di altre imprese marittime comparabili.
13.
La Commissione ne ha desunto che le compensazioni ricevute dalla SNCM e dalla CMN per il servizio complementare costituivano aiuti di Stato. Essa ha constatato che tali aiuti erano illegittimi in quanto non erano stati oggetto di una previa notifica alla Commissione. Ha considerato inoltre che le compensazioni ricevute dalla SNCM e dalla CMN per il servizio di base erano compatibili con il mercato interno, mentre così non era per quelle ricevute dalla SNCM dal 1o luglio 2007 per il servizio complementare.
14.
Alla luce degli elementi sopra menzionati, la Commissione, con la decisione controversa, ha stabilito quanto segue:
«Articolo 1
Le compensazioni versate alla SNCM e alla CMN nell’ambito della [CCSP] del 7 giugno 2007 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 (...)TFUE. Detti aiuti di Stato sono stati concessi in violazione degli obblighi previsti all’articolo 108, paragrafo 3 (...)TFUE.
Articolo 2
1. Le compensazioni versate alla SNCM per l’implementazione delle capacità aggiuntive di cui ai paragrafi I a) 2), I b) 2) e I d) 1.4) del capitolato d’oneri della suddetta [CCSP] sono incompatibili con il mercato interno.
2. Le compensazioni versate alla SNCM e alla CMN ai fini degli altri servizi previsti dalla [CCSP] sono compatibili con il mercato interno.
Articolo 3
1. La Francia è tenuta a farsi rimborsare dal beneficiario gli aiuti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono state mess[e] a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Francia annulla tutti i versamenti degli aiuti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che potrebbero essere effettuati dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 4
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è immediato ed effettivo.
2. La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 5
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato [presso il] beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure programmate per conformarsi alla decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto;
d)
la data e l’importo esatto dei versamenti mensili e degli adeguamenti annuali effettuati dall’entrata in vigore della convenzione fino alla data di adozione della presente decisione.
2. La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e [a]gli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Articolo 6
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».
15.
Secondo la Commissione, l’importo dell’aiuto da recuperare era stimato, al momento dell’adozione della decisione controversa, in circa 220,224 milioni di euro.
C – Il comportamento delle autorità francesi dopo l’adozione della decisione controversa
16.
La decisione controversa è stata notificata alle autorità francesi il 3 maggio 2013. Essa è oggetto dei ricorsi di annullamento proposti dinanzi al Tribunale il 17 luglio 2013 dalla Repubblica francese e il 27 agosto 2013 dalla SNCM ( 6 ). È stata oggetto, inoltre, di una domanda di provvedimenti provvisori della Repubblica francese, che è stata respinta in primo grado dal presidente del Tribunale ( 7 ) e in sede di impugnazione dal vicepresidente della Corte ( 8 ).
17.
Con lettera del 20 giugno 2013, il presidente del Consiglio esecutivo della CTC, sig. Giacobbi, ha chiesto al vicepresidente della Commissione, sig. Almunia, di conoscere le modalità di attuazione della decisione controversa.
18.
Il 10 luglio 2013, il prefetto della Corsica ha inviato al presidente del Consiglio esecutivo della CTC una lettera a cui era allegata la decisione controversa. Secondo i termini di tale lettera, il prefetto della Corsica chiedeva al presidente suddetto di informarlo del seguito che le avrebbe dato. Il prefetto della Corsica menzionava inoltre il fatto che il governo francese si apprestava a contestare la decisione della Commissione mediante un ricorso di annullamento accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori.
19.
Lo stesso giorno, il prefetto della Corsica ha inviato al presidente della SNCM una copia della lettera indirizzata al presidente del Consiglio esecutivo della CTC, nonché una copia della decisione controversa.
20.
Con lettera del 17 luglio 2013, il vicepresidente della Commissione ha comunicato al presidente del Consiglio esecutivo della CTC che, in applicazione della decisione controversa, i versamenti delle compensazioni concesse alla SNCM per il servizio complementare dovevano essere immediatamente sospesi, che il termine fissato dalla decisione controversa per inviare le informazioni di cui al suo articolo 5, paragrafo 1, era già decorso e che occorreva inoltre che il termine di esecuzione, fissato all’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, fosse rispettato. In tale lettera, il vicepresidente della Commissione ricordava che, in linea di principio, gli aiuti «dovevano essere recuperati dall’ente che li ha concessi, sulla base di un titolo pienamente esecutivo emesso da tale ente (purché quest’ultimo sia legalmente autorizzato a farlo), o, in mancanza, da un’altra autorità pubblica investita di un siffatto potere. Nel presente caso, l’obbligo di recupero sembra pertanto incombere al Consiglio esecutivo [della CTC] (...) in quanto è quest’ultimo che ha concesso gli aiuti incompatibili, come rilevato al punto 28 della decisione [controversa]».
21.
Con lettera del 29 luglio 2013, il presidente del Consiglio esecutivo della CTC ha informato il vicepresidente della Commissione di aver adottato i provvedimenti necessari per annullare la messa in pagamento della compensazione corrispondente al servizio complementare. Egli aggiungeva di aver incontrato difficoltà «con le autorità dello Stato francese, in particolare, con i servizi del prefetto della Corsica e con la Chambre régionale des comptes, che contestano la validità della decisione della Commissione negandone la natura esecutiva».
22.
Con lettera del 2 settembre 2013, la Commissione chiedeva alle autorità francesi di informarla, entro dieci giorni dalla data di tale lettera, dei provvedimenti che esse avevano adottato per attuare la decisione controversa. In detta lettera, la Commissione ricordava alle autorità francesi che, fintanto che una decisione di recupero di aiuti di Stato non era validamente sospesa, restava pienamente e direttamente esecutiva. Chiedeva inoltre alle autorità francesi di precisarle le conseguenze dell’attuazione della decisione controversa sulla situazione finanziaria della SNCM, poiché, secondo tali autorità, l’esecuzione di detta decisione avrebbe comportato inevitabilmente l’insolvenza e la liquidazione giudiziaria di detta società. A tal riguardo, la Commissione esprimeva i propri interrogativi a proposito delle informazioni di cui disponeva, secondo le quali il Consiglio esecutivo della CTC prevedeva, sulla base di una relazione dell’OTC, di proporre all’Assemblea della Corsica di firmare, con il raggruppamento composto dalla SNCM e dalla CMN, una nuova CCSP per il trasporto di passeggeri e di merci tra Marsiglia e i porti della Corsica per il periodo dal 2014 al 2023.
23.
Non avendo ottenuto alcuna risposta dalle autorità francesi, la Commissione, con lettera del 20 settembre 2013, «[invitava] nuovamente le autorità francesi a procedere immediatamente al recupero dell’aiuto, compresi gli interessi, ad annullare (e, se del caso, a recuperare) tutti gli aiuti che devono essere versati per il servizio complementare a partire dal giorno della notifica della [decisione controversa] e a fornire una relazione sullo stato del recupero, compresa una spiegazione del metodo di calcolo degli interessi». La Commissione precisava loro che avrebbero dovuto farle pervenire tali informazioni entro 20 giorni lavorativi dalla data della lettera. La Commissione dichiarava infine che detto termine supplementare non modificava affatto l’obbligo di esecuzione immediata di detta decisione e che, in mancanza di una tale esecuzione, i suoi servizi sarebbero stati obbligati a proporle l’avvio di un’azione contro la Repubblica francese ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
24.
Due mesi dopo, vale a dire il 29 novembre 2013, le autorità francesi hanno informato la Commissione che la CTC aveva sospeso i versamenti delle compensazioni relative al servizio cosiddetto «complementare» dalla fine di luglio 2013, sulla base di una stima provvisoria calcolata a partire dagli importi indicati nella decisione controversa. Per quanto riguarda l’importo totale della compensazione da recuperare presso i beneficiari (capitale e interessi), le autorità francesi hanno espresso le loro difficoltà a determinarlo, in quanto la dissociazione operata dalla Commissione tra «servizio di base» e «servizio complementare» era, a loro avviso, artificiosa poiché tali due servizi erano indissociabili e partecipavano alla realizzazione dell’obiettivo della continuità territoriale.
25.
Il 18 dicembre 2013, il presidente del Consiglio esecutivo della CTC ha inviato al segretario nazionale ai trasporti del sindacato dei lavoratori corsi, sig. Mosconi, una lettera che enunciava gli obiettivi da essa perseguiti, dichiarando in particolare che «la CTC non [avrebbe emesso] alcun titolo e non [avrebbe avviato] alcun procedimento tale da provocare la rovina della [SNCM]».
26.
Diversi eventi sono accaduti dopo la proposizione del presente ricorso per inadempimento il 10 febbraio 2014.
27.
In udienza, la Repubblica francese ha precisato che la domanda della Veolia-Transdev del 29 ottobre 2014, volta ad ottenere il rimborso anticipato del prestito che aveva concesso alla SNCM, aveva provocato, il 4 novembre 2014, la dichiarazione di cessazione dei pagamenti di tale società.
28.
Essa ha altresì aggiunto che, il 7 e il 19 novembre 2014, l’OTC aveva emesso due avvisi di pagamento per recuperare l’aiuto dichiarato incompatibile, ma per un importo di circa EUR 198 milioni, che, secondo la Commissione, era inferiore a quello stabilito nella decisione controversa, vale a dire EUR 220,224 milioni.
29.
Il 28 novembre 2014, il presidente del tribunal de commerce de Marseille (tribunale commerciale di Marsiglia – Francia) ha constatato la cessazione dei pagamenti della SNCM e l’ha sottoposta ad amministrazione controllata per un periodo di sei mesi ( 9 ). La decisione che ordina l’apertura dell’amministrazione controllata è stata pubblicata il 14 dicembre 2014, data da cui è decorso il termine di due mesi concesso ai creditori per dichiarare i propri crediti.
30.
Il 9 gennaio 2015, le autorità francesi hanno iscritto l’aiuto dichiarato incompatibile al passivo della SNCM per un importo pari a circa EUR 198 milioni.
31.
In udienza, la Repubblica francese ha inoltre informato la Corte del fatto che il 2 febbraio 2015, nell’ambito dell’amministrazione controllata, sono state depositate presso il tribunal de commerce de Marseille diverse offerte di acquisto della SNCM (la stampa ne menziona cinque nonché due lettere di intenti ( 10 )).
32.
Da alcune informazioni di stampa risulta che tali offerte sarebbero sottoposte a condizioni sospensive, e precisamente alla trasmissione della concessione del servizio pubblico tra la Corsica e la Francia continentale, alla rinegoziazione degli accordi sociali e alla «cancellazione» dell’obbligo di rimborso degli aiuti illegittimi ( 11 ).
D – Il contesto della controversia
33.
Come ho già rilevato al paragrafo 1 delle presenti conclusioni, la presente causa si inserisce nel lungo elenco delle cause riguardanti gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica francese alla SNCM. Tali aiuti sono suddivisi in due gruppi: gli aiuti concessi alla SNCM attraverso il piano della sua ristrutturazione e gli aiuti concessi alla medesima sotto forma di compensazioni finanziarie per la concessione di servizio pubblico. Tali due gruppi hanno dato luogo a due procedimenti che non bisogna confondere, poiché riguardano importi molto simili (circa EUR 220 milioni).
1. Il primo procedimento
34.
Il primo dei due procedimenti è iniziato con la contestazione degli aiuti versati alla SNCM attraverso il piano di ristrutturazione del 2002. La società privata e concorrente della SNCM, Corsica Ferries, ha proposto un ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione del 9 luglio 2003 che dichiara tali aiuti compatibili con il mercato comune ( 12 ).
35.
Con sentenza del 15 giugno 2005, il Tribunale ha annullato tale decisione, dichiarando che la Commissione non aveva tenuto conto «dell’intero prodotto netto di cessione degli attivi non indispensabili per la determinazione del carattere minimo dell’aiuto» ( 13 ). Detta sentenza del Tribunale non è stata oggetto di impugnazione.
36.
L’8 luglio 2008, la Commissione ha adottato una nuova decisione ( 14 ), secondo cui, da una parte, le misure del piano di ristrutturazione del 2002 costituivano aiuti di Stato illegittimi, ma erano compatibili con il mercato comune, e, dall’altra, le misure del piano di privatizzazione del 2006 non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE).
37.
Tale decisione è stata annullata dalla sentenza del Tribunale Corsica Ferries France/Commissione (T‑565/08, EU:T:2012:415) emessa l’11 settembre 2012. L’impugnazione avverso detta sentenza è stata respinta con sentenza della Corte emessa il 4 settembre 2014 ( 15 ).
38.
Nel frattempo, il 20 novembre 2013, la Commissione ha ordinato il recupero degli importi del piano di ristrutturazione della SNCM ai quali si riferivano dette sentenze ( 16 ). Tale decisione è di nuovo oggetto di ricorsi di annullamento da parte della Repubblica francese e della SNCM proposti rispettivamente dinanzi al Tribunale nei mesi di gennaio 2014 ( 17 ) e di gennaio 2015.
2. Il secondo procedimento
39.
Questo secondo procedimento riguarda la CCSP firmata nel 2007, che prevede compensazioni finanziarie a favore della SNCM e della CMN. Nel 2013, la Commissione ha dichiarato illegittime le compensazioni relative al servizio complementare e ne ha ordinato il recupero.
40.
Tale decisione è attualmente oggetto di ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale dalla Repubblica francese e dalla SNCM. È nell’ambito di detti ricorsi che una domanda di provvedimenti provvisori della Repubblica francese, volta a sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione, è stata respinta in primo grado dal presidente del Tribunale ( 18 ) e in sede di impugnazione dal vicepresidente della Corte ( 19 ).
41.
È inoltre la mancata esecuzione della decisione della Commissione che è al centro del presente ricorso per inadempimento.
42.
In udienza, la Commissione ha aggiunto che, nel settembre 2013, le autorità francesi avevano nuovamente, e senza notifica alla Commissione, versato importi considerevoli alla SNCM accordandole, tra gli altri benefici, una nuova concessione di servizio pubblico per dieci anni a condizioni estremamente controverse.
IV – Il procedimento dinanzi alla Corte
43.
La Commissione ha proposto ricorso il 10 febbraio 2014. La Repubblica francese ha depositato il controricorso il 23 aprile 2014, mentre la Commissione ha depositato la propria replica il 2 giugno 2014. La fase scritta del procedimento si è conclusa con il deposito della controreplica della Repubblica francese il 14 luglio 2014.
44.
Il 5 febbraio 2015 si è tenuta un’udienza durante la quale la Commissione e la Repubblica francese hanno svolto le loro difese orali.
V – Sull’inadempimento contestato alla Repubblica francese
45.
Nel suo ricorso, la Commissione sostiene che:
—
non avendo adottato, nei termini previsti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa;
—
non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, e
—
non avendo informato la Commissione, entro il termine previsto, dei provvedimenti adottati per conformarsi a tale decisione,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 3 a 5 di tale decisione.
A – Sulla prima censura: il mancato recupero degli aiuti illegittimi
1. Introduzione
46.
Quando la Commissione dichiara l’illegittimità di un aiuto, il recupero che essa ne dispone avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 a termini del quale:
«(…) il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto [dell’Unione]».
47.
La Repubblica francese non contesta che le misure necessarie per recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa non siano state adottate dall’autorità francese competente a tal riguardo, vale a dire la CTC.
48.
I documenti allegati al ricorso della Commissione dimostrano ciò sufficientemente.
49.
Da una parte, con lettera del 29 luglio 2013, il presidente del Consiglio esecutivo della CTC, sig. Giacobbi, informava il vicepresidente della Commissione, sig. Almunia, «[delle] difficoltà che incontra[va] con le autorità dello Stato francese, in particolare, con i servizi del prefetto della Corsica e con la Chambre régionale des comptes, che contestano la validità della decisione della Commissione negandone la natura esecutiva» ( 20 ).
50.
Dall’altra, con lettera del 18 dicembre 2013, egli rassicurava il segretario nazionale ai trasporti del Sindacato dei lavoratori corsi, sig. Mosconi, del fatto che «la CTC non emetterà alcun titolo e non avvierà alcun procedimento tale da provocare la rovina della società» ( 21 ).
2. Gli argomenti della Repubblica francese
51.
Di fronte a tale rifiuto di esecuzione, la Repubblica francese invoca l’impossibilità assoluta di eseguire correttamente la decisione controversa, che, secondo giurisprudenza costante, è «l’unico mezzo difensivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. [108], n. 2 [TFUE]» ( 22 ).
52.
Nella fattispecie, la Repubblica francese sostiene che le è impossibile eseguire la decisione controversa in quanto la sua esecuzione comporterebbe inevitabilmente l’insolvenza e la liquidazione della SNCM ( 23 ), il che causerebbe, a sua volta, gravi turbative dell’ordine pubblico nonché il rischio di interruzione della continuità territoriale tra la Francia continentale e la Corsica.
53.
Per quanto riguarda l’insolvenza della SNCM, la Repubblica francese rileva che, poiché i conti dell’esercizio 2012 della SNCM mostrerebbero che l’attivo disponibile di tale società al 31 dicembre 2012 ammontava a EUR 87,831 milioni, il recupero di una somma di EUR 220,224 milioni avrebbe inevitabilmente posto detta società in stato di insolvenza. Dato che la tesoreria della SNCM sarebbe stata in gran parte dipendente da un prestito a medio termine di EUR 87,3 milioni concesso dal suo azionista di maggioranza Veolia Transdev, che in qualsiasi momento avrebbe potuto chiederne il rimborso anticipato, l’esecuzione del recupero della somma di EUR 220,224 milioni avrebbe avuto inevitabilmente l’effetto di rendere impossibile il finanziamento di qualsiasi continuazione della gestione. Inoltre, poiché l’impresa presentava, per l’anno 2012, una perdita netta di EUR 14,251 milioni, a cui avrebbero dovuto quindi aggiungersi i predetti EUR 220,224 milioni, sarebbe divenuto improbabile che un’impresa fosse interessata all’acquisto della SNCM, la quale, a causa di ciò, sarebbe stata inevitabilmente soggetta a liquidazione.
54.
La Repubblica francese sostiene, inoltre, che la liquidazione della SNCM sarebbe in grado di causare gravi turbative dell’ordine pubblico e della pace sociale, poiché il clima sociale all’interno della SNCM e nel porto di Marsiglia è già particolarmente degradato. Così, durante gli scioperi del 2005 conseguenti all’annuncio della privatizzazione della SNCM, gli scioperanti avrebbero occupato alcune imbarcazioni presenti nel porto di Marsiglia, bloccando così diverse migliaia di passeggeri in partenza, avrebbero dirottato una nave e avrebbero sequestrato il presidente-direttore generale della SNCM. Tali scioperi si sarebbero estesi e avrebbero così causato un blocco generale del porto di Marsiglia, pregiudicando sia il trasporto dei passeggeri e delle merci, sia il traffico petrolchimico.
55.
In seguito, il clima sociale non sarebbe migliorato all’interno della SNCM, nella quale si sarebbero verificati nuovi scioperi all’inizio del 2011. Nel marzo 2014, i tre sindacati della SNCM e un sindacato dei marittimi di Marsiglia avrebbero incitato allo sciopero tutto il personale, a seguito dei consigli di vigilanza di febbraio e marzo 2014, durante i quali la Veolia Transdev si sarebbe dichiarata contraria a qualsiasi ordine di nuove navi e favorevole all’avvio di una procedura concorsuale nei confronti della SNCM.
56.
Lo sciopero del giugno 2014 avrebbe evidenziato le difficoltà incontrate dall’economia corsa, intervenendo in un contesto nazionale caratterizzato da una situazione di crisi generale e dalla proliferazione dei piani sociali e dei licenziamenti collettivi. A tal riguardo, e in risposta alle affermazioni della Commissione, le autorità francesi sostengono di essere nella posizione migliore per valutare i rischi di eccessi o di turbative dell’ordine pubblico e quelli legati all’impiego o al mancato impiego della forza pubblica per prevenirli o farli cessare.
57.
La Repubblica francese aggiunge che le turbative dell’ordine pubblico che sarebbero legate alla liquidazione della SNCM comporterebbero inevitabilmente l’interruzione della continuità territoriale tra la Francia continentale e la Corsica, come sarebbe successo in occasione degli scioperi del 2005, durante i quali la Corsica avrebbe dovuto affrontare gravi problemi di approvvigionamento, per quanto riguarda le scorte di farmaci, di emoderivati, di carburante e altri combustibili o di prodotti di prima necessità. Tale interruzione comprometterebbe inoltre il trasporto di diverse migliaia di passeggeri, tra professionisti, turisti e residenti.
58.
La Repubblica francese sostiene che detta interruzione della continuità permarrebbe una volta stabilizzatasi la situazione sociale. Le autorità francesi affermano infatti che la quota detenuta dalla SNCM nel collegamento con la Corsica è significativa, essendo pari al 34,2% del traffico passeggeri e al 39% del traffico merci.
59.
Nessun’altra compagnia si sarebbe offerta finora di collegare tutti i porti della Corsica attualmente collegati dalla SNCM (in particolare quelli di Balagne, Porto Vecchio e Propriano) e sarebbe improbabile che la Corsica Ferries o la CMN dispongano di capacità sufficienti per garantire i collegamenti marittimi da Marsiglia alle condizioni previste dalla concessione di servizio pubblico per il periodo che va dal 2013 al 2024. Lo stesso varrebbe nell’ipotesi di costituzione di un raggruppamento tra la CMN e la Corsica Ferries per garantire i collegamenti tra la Francia continentale e la Corsica.
60.
In altre parole, secondo la Repubblica francese, sarebbe illusorio ritenere che altri operatori possano, in tempi brevi, attuare un servizio di trasporto tra la Corsica e Marsiglia, che consenta di ovviare alla scomparsa della SNCM, in considerazione del punto 146 della decisione controversa, secondo cui «gli altri operatori del mercato riconoscono che non sarebbero stati in grado di garantire [il] servizio [di base]».
3. Valutazione
61.
A mio avviso, le motivazioni addotte dalla Repubblica francese per giustificare il mancato recupero degli aiuti illegittimi di cui trattasi non raggiungono la soglia dell’impossibilità assoluta di esecuzione ai sensi della giurisprudenza della Corte.
a) L’argomento relativo all’inevitabilità della messa in liquidazione della SNCM in caso di esecuzione della decisione controversa
62.
Secondo la Repubblica francese, l’esecuzione della decisione controversa condurrebbe inevitabilmente alla messa in liquidazione della SNCM, poiché l’importo degli aiuti da recuperare supera ampiamente l’attivo della SNCM.
63.
Non condivido tale posizione.
64.
In primo luogo, l’esecuzione della decisione controversa dopo la sua notifica alla Repubblica francese non implicava inevitabilmente la messa in liquidazione della SNCM, ma avrebbe implicato, in un primo tempo, l’adozione di misure vincolanti nel diritto nazionale, in base alle quali, il recupero dell’importo dell’aiuto avrebbe potuto essere effettuato.
65.
Come rileva il vicepresidente della Commissione nella sua lettera del 17 luglio 2013 al presidente del Consiglio esecutivo della CTC, «gli aiuti devono essere recuperati dall’ente che li ha concessi, sulla base di un titolo pienamente esecutivo emesso da tale ente» ( 24 ).
66.
L’emissione di un siffatto titolo non implica automaticamente la messa in liquidazione della SNCM. Infatti, il diritto dell’Unione non vieta ai giudici nazionali di sospendere gli effetti di un tale titolo esecutivo al fine di evitare il verificarsi di danni gravi e irreparabili per la società interessata.
67.
Lo stesso sarebbe valso per un’eventuale condanna per inadempimento nella presente causa, qualora la SNCM non fosse stata sottoposta ad amministrazione controllata il 28 novembre 2014.
68.
Come ha statuito il presidente del Tribunale in occasione della domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, quest’ultima obbliga le autorità francesi ad adottare misure vincolanti «che possono peraltro essere sospese in caso di ricorso al giudice nazionale (...), il che potrebbe impedire alle autorità francesi di portare a termine la procedura di recupero» ( 25 ).
69.
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, «quando un’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato chiede al giudice dell’Unione la sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che ordina il recupero di tale aiuto, la circostanza che esistano mezzi di ricorso interni che permettono a detta impresa di difendersi a livello nazionale contro i provvedimenti di riscossione è idonea a consentire all’impresa interessata di evitare un danno grave e irreparabile derivante dal rimborso dell’aiuto in questione» ( 26 ).
70.
Ciò dimostra chiaramente che l’adozione, da parte delle autorità francesi, di misure vincolanti in esecuzione della decisione controversa non avrebbe comportato automaticamente, come suggerisce la Repubblica francese, la messa in liquidazione della SNCM.
71.
La tesi contraria, secondo cui la prospettiva della liquidazione determinerebbe un’impossibilità assoluta di esecuzione, garantirebbe la completa impunità alle concessioni di aiuti illegittimi a imprese in difficoltà, essendo sufficiente invocare il loro stato di insolvenza per non far valere gli importi di cui trattasi neanche in una procedura di amministrazione controllata.
72.
In secondo luogo, anche se l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti di cui trattasi nella presente causa fosse avvenuta nei termini prescritti dalla decisione controversa e per il suo intero importo ( 27 ), secondo una giurisprudenza costante, tale iscrizione al passivo fallimentare «consent[irebbe] di porsi in regola con l’obbligo di recupero solo qualora, nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l’importo degli aiuti, la procedura fallimentare giung[esse] alla liquidazione dell’impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia alla cessazione definitiva della sua attività» ( 28 ), il che non si verifica nel caso di specie.
73.
Ne consegue che, come ha statuito la Corte al punto 37 della sua sentenza Commissione/Spagna (C‑499/99, EU:C:2002:408), «la mancanza di attivi recuperabili rappresenta (...) il solo modo per il governo spagnolo di dimostrare l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti» ( 29 ), il che parimenti non si verifica nel caso di specie.
74.
In terzo luogo, rilevo che l’obbligo di emettere un titolo esecutivo che consenta il recupero degli importi degli aiuti dichiarati illegittimi dalla decisione controversa è parimenti stato imposto nella presente causa dalla sottoposizione ad amministrazione controllata della SNCM da parte del tribunal de commerce de Marseille il 28 novembre 2014.
75.
Ne consegue che il compito affidato agli amministratori giudiziari dal tribunal de commerce de Marseille, di salvare la SNCM trovando degli acquirenti ( 30 ), implica la necessità di informare questi ultimi dell’obbligo della SNCM di rimborsare gli importi degli aiuti allo Stato francese.
76.
A tal riguardo, e se si accertasse che le offerte di acquisto della SNCM depositate presso il tribunal de commerce de Marseille fossero condizionate alla «cancellazione» dell’obbligo di rimborso degli aiuti illegittimi mediante la creazione di una discontinuità economica tra la SNCM e una nuova struttura ( 31 ), ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, qualora venga creata una nuova impresa al fine di proseguire parte delle attività dell’impresa beneficiaria degli aiuti illegittimi posta in liquidazione, non vi è più l’impossibilità di recupero degli aiuti illegittimi, poiché «la prosecuzione di tale attività, senza l’integrale recupero degli aiuti in questione, è idonea a protrarre la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale di cui detta società ha goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti. Pertanto, una simile società in tal modo costituita può essere tenuta, ove continui a godere di detto vantaggio, al rimborso degli aiuti in parola. Così è, segnatamente, nel caso in cui si dimostri che tale società continua effettivamente a godere del vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio di detti aiuti, in particolare qualora essa proceda all’acquisto degli attivi della società in liquidazione senza versare in corrispettivo un prezzo conforme alle condizioni del mercato o qualora venga accertato che la creazione di una società siffatta ha avuto come effetto l’elusione dell’obbligo di restituzione di tali aiuti» ( 32 ).
b) Gli argomenti relativi ai rischi di turbative gravissime dell’ordine pubblico e di interruzione della continuità territoriale tra la Francia continentale e la Corsica
77.
Contrariamente all’argomento relativo all’asserita inevitabilità della messa in liquidazione della SNCM in caso di esecuzione della decisione controversa, questi argomenti evocano soltanto «rischi» o il timore che l’esecuzione della decisione controversa provochi determinati eventi.
78.
Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, «se difficoltà insormontabili possono impedire a uno Stato membro di rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto [dell’Unione] (...), il mero timore di tali difficoltà non può giustificare l’omissione da parte di uno Stato membro di applicare correttamente tale diritto» ( 33 ).
79.
Inoltre, qualora uno Stato membro «[non intraprenda] alcun tentativo per recuperare [l’aiuto] controverso, l’impossibilità di esecuzione della decisione di recupero non può essere dimostrata» ( 34 ).
80.
Per quanto riguarda più specificamente il rischio di turbative dell’ordine pubblico, due sentenze della Corte, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Commissione/Francia (C‑52/95, EU:C:1995:432) e Commissione/Francia (C‑265/95, EU:C:1997:595), forniscono insegnamenti utili.
81.
La causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Francia (C‑52/95, EU:C:1995:432) riguardava il mancato avvio, da parte delle autorità francesi, di azioni penali o amministrative contro i responsabili di pescherecci battenti bandiera francese che, in violazione dei regolamenti di divieto emanati dalla Commissione ( 35 ), svolgevano attività di pesca di acciughe e attività connesse alla pesca effettuate sulla stessa riserva.
82.
La Repubblica francese aveva sostenuto che «la campagna di pesca dell’acciuga si [era] svolta in un clima socioeconomico tanto difficile da far temere notevoli disordini, tali da generare gravi difficoltà economiche. Le autorità competenti [erano] state costrette quindi ad astenersi dal perseguire i responsabili di infrazioni» ( 36 ).
83.
La Corte ha sommariamente respinto tale argomento statuendo che «il mero timore di difficoltà interne non può giustificare la mancata applicazione del regime di cui trattasi» ( 37 ).
84.
Dal canto suo, la sentenza Commissione/Francia (C‑265/95, EU:C:1997:595) riguardava l’importazione in Francia di prodotti agricoli (in particolare, di fragole) provenienti dalla Spagna e da altri Stati membri.
85.
La Repubblica francese giustificava la propria mancata adozione delle misure necessarie per garantire la libertà degli scambi all’interno dell’Unione europea di prodotti agricoli sul suo territorio affermando che «la situazione degli agricoltori francesi era così difficile da far ragionevolmente temere che interventi più decisi delle competenti autorità avrebbero innescato reazioni violente da parte degli operatori interessati, con conseguenti violazioni dell’ordine pubblico ancora più gravi o persino disordini sociali» ( 38 ).
86.
In tale occasione, la Corte ha statuito che «[t]occa[va] allo Stato membro interessato, a meno che non si provi che una sua azione produrrebbe sull’ordine pubblico conseguenze alle quali esso non potrebbe far fronte mediante i mezzi di cui dispone, adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la portata e l’efficacia del diritto [dell’Unione] allo scopo di assicurare la corretta attuazione di tale diritto nell’interesse di tutti gli operatori economici» ( 39 ) e che «nella specie il governo convenuto non [aveva] provato concretamente l’esistenza di un pericolo per l’ordine pubblico al quale non potesse far fronte» ( 40 ).
87.
A mio avviso, la Repubblica francese non ha dimostrato neanche nella presente causa che l’adozione di misure vincolanti al fine di eseguire la decisione controversa produrrebbe sull’ordine pubblico conseguenze alle quali essa non potrebbe far fronte con i mezzi di cui dispone.
88.
Anche per quanto riguarda l’eventuale ricorso alla forza pubblica, che è di competenza esclusiva degli Stati membri, la Repubblica francese non ha dimostrato che le sarebbe assolutamente impossibile farvi ricorso qualora dovessero verificarsi le turbative dell’ordine pubblico da essa temute.
89.
Innanzitutto, va ricordato che, contrariamente ai timori della Repubblica francese, l’emissione tardiva dei titoli di recupero da parte dell’OTC il 7 e il 19 novembre 2014 nonché la loro iscrizione al passivo fallimentare il 9 gennaio 2015, che costituiscono le prime tappe di esecuzione della decisione controversa, non hanno provocato alcuna turbativa dell’ordine pubblico ( 41 ).
90.
Inoltre, i documenti allegati al controricorso della Repubblica francese menzionano il fatto che, durante lo sciopero prolungato del 2005, le autorità francesi hanno potuto far fronte ai rischi per l’ordine pubblico. Infatti, la forza pubblica fu utilizzata per ripristinare la libertà di circolazione nel porto di Ajaccio, riprendere il controllo della nave dirottata dagli scioperanti ed espellere gli scioperanti che bloccavano due terminali petroliferi a Fos-sur-Mer e a Lavéra.
91.
La Repubblica francese invoca inoltre il rischio di danni materiali che potrebbero essere causati dagli scioperanti, ma senza valutarli più precisamente né metterli in relazione con l’interesse generale tutelato dall’esecuzione della decisione controversa.
92.
Ad abundantiam, ricordo che la Repubblica francese ha già addotto questo genere di argomento per giustificare la concessione di aiuti per la ristrutturazione della SNCM ( 42 ) e che esso è stato respinto dalla Corte, la quale ha statuito che «riferimenti generici all’immagine di uno Stato membro quale attore globale[, che può essere lesa dagli scioperi,] non sono sufficienti a dimostrare un’assenza di aiuto, ai sensi del diritto dell’Unione» ( 43 ).
93.
Lo stesso vale per gli argomenti della Repubblica francese relativi al rischio di interruzione della continuità territoriale tra la Francia continentale e la Corsica, che metterebbe in pericolo, in particolare, l’approvvigionamento della Corsica di farmaci, emoderivati, carburanti, combustibili e prodotti di prima necessità.
94.
Certamente, uno sciopero prolungato dei lavoratori della SNCM, accompagnato da un blocco del porto di Marsiglia e degli aeroporti corsi nonché da scioperi di solidarietà nei porti della Corsica (come è accaduto nel 2005), non mancherebbe di creare problemi complessi per le autorità francesi.
95.
Tuttavia, senza ripetere ciò che ho già detto a proposito degli eventi del 2005 ( 44 ), cito nello stesso senso la nota della direction de la Défense et de la sécurité civiles (Direzione della difesa e della sicurezza civili) del 30 settembre 2005, che menziona la disponibilità dell’aeroporto militare di Solenzara (sostenendo la possibilità di approvvigionamento mediante ponte aereo), aggiungendo che il prefetto della Haute‑Corse aveva adottato altre misure necessarie per garantire l’approvvigionamento della Corsica, come ad esempio la limitazione della vendita di carburante, e prevedeva l’adozione di ulteriori misure quali la precettazione delle società di trasporto.
96.
L’e‑mail del ministère du développement durable (ministero dello sviluppo sostenibile) del 6 ottobre 2005 dimostra parimenti che l’approvvigionamento della Corsica di prodotti petroliferi era senz’altro possibile «con lo scarico ad Ajaccio – con la protezione delle forze dell’ordine – di una petroliera proveniente da Barcellona» ( 45 ). L’e‑mail conclude che «[q]uasi tutte le stazioni di servizio dell’isola sono state rifornite».
97.
Ritengo pertanto che gli argomenti relativi al rischio di turbative gravissime dell’ordine pubblico e al rischio di interruzione della continuità territoriale tra la Francia continentale e la Corsica debbano essere disattesi.
98.
Qualsiasi altra conclusione avrebbe l’effetto inaccettabile di far dipendere l’efficacia del diritto dell’Unione dalla buona (o cattiva) volontà o dalle capacità di blocco più o meno forti di alcuni gruppi i cui interessi sono colpiti dalle decisioni delle istituzioni dell’Unione o dalle decisioni adottate dagli Stati membri per conformarvisi ( 46 ). Al pari della Commissione, ritengo che la Repubblica francese ragioni, a tal riguardo, come se non potesse che cedere di fronte alla minaccia per l’ordine pubblico che potrebbero brandire detti gruppi. In tal senso, come ha espresso molto succintamente la Commissione in udienza, il disagio politico non equivale all’impossibilità assoluta di esecuzione.
4. Sulla mancanza di leale cooperazione
99.
Mi permetto di aggiungere che, qualora uno Stato membro incontri difficoltà nell’esecuzione di una decisione della Commissione, la giurisprudenza della Corte prescrive che la Commissione e lo Stato membro «devono collaborare in buona fede, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni [dell’Unione] doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l’art. [4, paragrafo 3, TUE], per superare tali difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e, soprattutto, di quelle relative agli aiuti di Stato» ( 47 ).
100.
La Corte ha dichiarato, in diverse occasioni, che «[l]a condizione dell’impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limiti a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare le difficoltà segnalate» ( 48 ).
101.
Orbene, dal fascicolo risulta chiaramente che la Repubblica francese non ha intrapreso alcuna iniziativa di tal genere presso le imprese interessate e non ha proposto alla Commissione alcuna modalità alternativa di esecuzione della decisione che consentisse di superare le difficoltà asserite.
102.
Di conseguenza, la Repubblica francese è venuta meno al proprio obbligo di adottare, nei termini previsti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalle imprese interessate gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa.
B – Sulla seconda censura: il mancato annullamento di tutti i versamenti degli aiuti illegittimi
103.
Nel suo ricorso, la Commissione contesta alla Repubblica francese di non aver annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa.
104.
Secondo la Commissione, contrariamente a quanto prescrive l’articolo 3, paragrafo 4, della decisione controversa, tali versamenti non sono stati immediatamente sospesi né annullati. Nel suo ricorso, essa spiega che il bilancio iniziale dell’OTC per il 2013, adottato dal suo consiglio di amministrazione il 25 giugno 2013, mostrava due compensazioni finanziarie a favore della SNCM e della CMN, per gli importi rispettivi di EUR 78014930 da una parte, e EUR 32627141 dall’altra. Tali importi coprivano sia il servizio di base sia il servizio complementare, tenuto conto degli importi corrispondenti degli anni precedenti.
105.
Essa fa riferimento altresì all’e‑mail del 29 novembre 2013 ( 49 ), secondo cui le autorità francesi affermano di avere interrotto il versamento della compensazione relativa al servizio complementare nel luglio 2013 fornendole la prova di un mandato di pagamento dell’OTC alla SNCM, che menziona il pagamento della compensazione relativa al solo servizio di base.
106.
Tuttavia, secondo la Commissione, detto mandato non dimostra che il versamento della compensazione relativa al servizio complementare sia stato interrotto nel luglio 2013, ma menziona semplicemente il pagamento relativo al servizio di base, senza che, peraltro, le autorità francesi forniscano la benché minima indicazione sul modo in cui tale importo è stato calcolato.
107.
Nel suo controricorso, la Repubblica francese afferma che il versamento della compensazione relativa al servizio complementare è stato effettivamente sospeso dal luglio 2013. Essa si basa su:
—
l’ordine di pagamento in questione, che, a suo avviso, dimostra che l’OTC aveva versato alla SNCM, per il mese di luglio 2013, soltanto EUR 2880160 per il servizio di base;
—
gli estratti conto bancari della SNCM, allegati al suo controricorso, che mostrano che, a partire dal luglio 2013, quest’ultima ha effettivamente percepito soltanto EUR 2880160 per il servizio di base, anziché gli EUR 6130160 percepiti fino al giugno 2013 per il servizio di base e il servizio complementare, e
—
la domanda di provvedimenti provvisori depositata dalla SNCM presso il tribunal administratif de Bastia (tribunale amministrativo di Bastia) il 12 dicembre 2013 al fine di ottenere la condanna dell’OTC al pagamento, in particolare, di una somma di EUR 16225000 per il mancato versamento della compensazione relativa al servizio complementare.
108.
La Repubblica francese sottolinea inoltre che, per calcolare l’importo della compensazione da versare alla SNCM per il servizio di base per i mesi da luglio a dicembre 2013, l’OTC ha utilizzato il metodo impiegato dalla Commissione al punto 218 della decisione controversa.
109.
Alla luce di tali elementi, nella sua replica la Commissione ha abbandonato tale censura, nella parte in cui riguardava la mancata sospensione dei versamenti alla SNCM della compensazione relativa al servizio complementare a partire dal 23 luglio 2013 e la mancanza di informazioni soddisfacenti in merito a tale sospensione.
110.
Tuttavia, la Commissione mantiene la propria censura vertente sulla mancata sospensione dei versamenti alla SNCM della compensazione relativa al servizio complementare per il periodo che va dalla notifica della decisione controversa alla Repubblica francese, avvenuta il 3 maggio 2013, al 23 luglio 2013. Infatti, dagli estratti bancari della SNCM risulterebbe che, durante tale periodo, le autorità francesi hanno effettuato tre versamenti mensili di EUR 6130160 ciascuno alla SNCM.
111.
Nella sua controreplica, la Repubblica francese non contesta tale circostanza, come ha confermato in udienza.
112.
Orbene, la sospensione del versamento della compensazione relativa al servizio complementare doveva intervenire a partire dalla notifica della decisione controversa alla Repubblica francese, vale a dire dal 3 maggio 2013, come prescrive il suo articolo 3, paragrafo 4. Come osserva la Commissione, non vi è alcuna indicazione, né alcuna affermazione delle autorità francesi, secondo la quale i versamenti per il servizio complementare previsti tra il 3 maggio 2013 e il 23 luglio 2013 sono stati sospesi o annullati. Non vi è neanche menzione di un recupero, da parte delle autorità francesi, di importi che siano stati versati durante detto periodo.
113.
Di conseguenza, non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione controversa.
C – Sulla terza censura: la mancata informazione della Commissione
114.
Non avendo adottato nei termini previsti le misure necessarie al fine di annullare il versamento degli aiuti per il futuro e di recuperare gli importi degli aiuti già versati, la Repubblica francese è venuta meno anche al proprio obbligo di informare la Commissione delle misure adottate entro i due mesi successivi alla notifica della decisione controversa, come le impone l’articolo 5 di quest’ultima.
115.
Tale constatazione è rafforzata dal fatto che la Repubblica francese ha omesso anche di rispondere alle osservazioni e alle richieste di chiarimenti che la Commissione le aveva fatto pervenire in seguito all’assenza di qualsiasi comunicazione da parte delle autorità francesi.
116.
A titolo di esempio, cito la lettera della Commissione alla rappresentanza permanente della Repubblica francese presso l’Unione europea, del 20 settembre 2013, con cui essa si lamentava del fatto che le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti «non [avevano] ottenuto alcuna risposta» e che «alla scadenza (…) dei vari termini previsti dalla [decisione controversa], le autorità francesi non [avevano] inviato ai servizi della Commissione il benché minimo documento che li informasse dell’attuazione di detta [d]ecisione» ( 50 ). Le autorità francesi hanno risposto a tale lettera di sollecito con due mesi di ritardo mediante la loro e‑mail del 29 novembre 2013.
VI – Sulle spese
117.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
118.
Nella fattispecie, la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese e quest’ultima, a mio avviso, dovrebbe essere dichiarata sostanzialmente soccombente. Occorre dunque condannarla alla totalità delle spese.
VII – Conclusione
119.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
«1)
Non avendo adottato, nei termini previsti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, riguardante l’aiuto di Stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Maritime Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation, non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, e non avendo informato la Commissione europea, entro il termine previsto, dei provvedimenti adottati per conformarsi a detta decisione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 3 a 5 di tale decisione.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) V. sentenze della Corte SNCM e Francia/Corsica Ferries France (C‑533/12 P e C‑536/12 P, EU:C:2014:2142); del Tribunale Corsica Ferries France/Commissione (T‑349/03, EU:T:2005:221), e Corsica Ferries France/Commissione (T‑565/08, EU:T:2012:415), nonché ordinanza del Tribunale Corsica Ferries France/Commissione (T‑231/05, EU:T:2006:2). V. anche cause Francia/Commissione (T‑366/13); SNCM/Commissione (T‑454/13); Francia/Commissione (T‑74/14) e SNCM/Commissione (T‑1/15), pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
( 3 ) GU L 220, pag. 20.
( 4 ) GU L 83, pag. 1.
( 5 ) V. sintesi che figura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 ottobre 2012 (GU C 301, pag. 1).
( 6 ) Si tratta delle cause Francia/Commissione (T‑366/13) e SNCM/Commissione (T‑454/13), pendenti dinanzi al Tribunale.
( 7 ) V. ordinanza del presidente del Tribunale Francia/Commissione (T‑366/13 R, EU:T:2013:396).
( 8 ) V. ordinanza del vicepresidente della Corte Francia/Commissione [C‑574/13 P(R), EU:C:2014:36].
( 9 ) V. articolo del quotidiano Le Monde del 29 novembre 2014, pag. 16, intitolato: «SNCM: quatre repreneurs étudieraient le dossier».
( 10 ) V. articolo del quotidiano Le Monde del 4 febbraio 2015, intitolato «SNCM: quatre offres de reprise sont jugées sérieuses», disponibile su Internet al seguente indirizzo: .
( 11 ) V. «Nouveau rendez-vous judiciaire le 18 mars pour la SNCM», France 3, del 5 febbraio 2015, disponibile su Internet al seguente indirizzo: .
( 12 ) V. decisione della Commissione 2004/166/CE, del 9 luglio 2003, concernente l’aiuto alla ristrutturazione che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU 2004, L 61, pag. 13).
( 13 ) Sentenza Corsica Ferries France/Commissione (T‑349/03, EU:T:2005:221, punto 315).
( 14 ) V. decisione della Commissione 2009/611/CE, dell’8 luglio 2008, riguardante le misure C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU 2009, L 225, pag. 180).
( 15 ) Sentenza SNCM e Francia/Corsica Ferries France (C‑533/12 P e C‑536/12 P, EU:C:2014:2142). Va rilevato che la Commissione non ha aderito alle impugnazioni proposte dalla SNCM e dalla Repubblica francese e non vi è intervenuta in alcun modo.
( 16 ) V. decisione 2014/882/UE della Commissione, del 20 novembre 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.16237 (C58/02) (ex N118/02) cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM (GU 2014, L 357, pag. 1).
( 17 ) V. cause Francia/Commissione (T‑74/14) e SNCM/Commissione (T‑1/15), pendenti dinanzi al Tribunale.
( 18 ) V. ordinanza del presidente del Tribunale Francia/Commissione (T‑366/13 R, EU:T:2013:396).
( 19 ) V. ordinanza del vicepresidente della Corte Francia/Commissione [C‑574/13 P(R), EU:C:2014:36].
( 20 ) Il corsivo è mio.
( 21 ) Il corsivo è mio.
( 22 ) Sentenza Commissione/Francia (C‑214/07, EU:C:2008:619, punto 44). V. anche, in tal senso, sentenze Commissione/Belgio (52/84, EU:C:1986:3, punto 16); Commissione/Germania (94/87, EU:C:1989:46, punto 9); Commissione/Grecia (C‑183/91, EU:C:1993:233, punto 19); Commissione/Portogallo (C‑404/97, EU:C:2000:345, punto 39); Commissione/Francia (C‑261/99, EU:C:2001:179, punto 23); Commissione/Spagna (C‑404/00, EU:C:2003:373, punto 45), nonché Commissione/Spagna (C‑177/06, EU:C:2007:538, punto 46).
( 23 ) La discussione nell’ambito della presente causa riguarda soltanto la SNCM, poiché la CMN ha ricevuto compensazioni finanziarie solo per il servizio di base, che sono state dichiarate dalla Commissione aiuti di Stato illegittimi ma compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v. punto 213 della decisione controversa).
( 24 ) Il corsivo è mio.
( 25 ) V. ordinanza del presidente del Tribunale Francia/Commissione (T‑366/13 R, EU:T:2013:396, punto 41), confermata a seguito di impugnazione con ordinanza del vicepresidente della Corte del 21 gennaio 2014 Francia/Commissione [C‑574/13 P(R), EU:C:2014:36].
( 26 ) V. ordinanza del presidente della Corte Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑446/10 P(R), EU:C:2011:829, punto 46). V. anche, in tal senso, ordinanze del presidente della Corte Deufil/Commissione (310/85 R, EU:C:1986:58, punto 22) e Belgio/Commissione (142/87 R, EU:C:1987:281, punto 26), nonché del presidente del Tribunale Francia/Commissione (T‑366/13 R, EU:T:2013:396, punto 44).
( 27 ) Ricordo che essa è avvenuta solo il 9 gennaio 2015 e per un importo inferiore a EUR 220,224 milioni previsti dalla decisione controversa. Secondo la Commissione, l’emissione di un titolo esecutivo costituisce soltanto «un inizio di esecuzione» della decisione controversa.
( 28 ) V. sentenza Commissione/Spagna (C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 104). V. anche sentenze Commissione/Polonia (C‑331/09, EU:C:2011:250, punti da 63 a 65) e Commissione/Italia (C‑454/09, EU:C:2011:650, punti 35 e 36).
( 29 ) Il corsivo è mio.
( 30 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni nonché l’articolo del quotidiano Le Monde del 29 novembre 2014, pag. 6, intitolato: «SNCM: quatre repreneurs étudieraient le dossier».
( 31 ) Uno degli imprenditori che hanno depositato un’offerta di acquisto ha dichiarato che «la clé [du dossier] est de savoir si l’offre qui sera retenue répond aux critères de discontinuité juridique recherchés par la Commission européenne. À défaut, le repreneur choisi pourrait en fait devoir rembourser les aides illicites. Toutes les offres, et en tout cas la mienne, sont conditionnées à la levée de ce risque (…)»; v. articolo del quotidiano Corse‑Matin del 6 febbraio, intitolato: «SNCM: “Nous serons très attentifs aux attentes de la Corse”», disponibile su Internet al seguente indirizzo: . V. anche paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni.
( 32 ) Sentenza Commissione/Spagna (C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 106). Il corsivo è mio. V. anche, in tal senso, sentenza Germania/Commissione (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 86).
( 33 ) Sentenza Commissione/Italia (C‑280/95, EU:C:1998:28, punto 16). V. anche, in tal senso, sentenze Commissione/Francia (C‑52/95, EU:C:1995:432, punto 38); Commissione/Francia (C‑265/95, EU:C:1997:595, punto 55); Commissione/Francia (C‑441/06, EU:C:2007:616, punto 43), e Commissione/Polonia (C‑331/09, EU:C:2011:250, punto 72).
( 34 ) Sentenza Italia/Commissione (C‑6/97, EU:C:1999:251, punto 34).
( 35 ) Si trattava dei regolamenti (CEE) n. 1326/91 della Commissione, del 21 maggio 1991, relativo alla sospensione della pesca dell’acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia (GU L 127, pag. 11) e (CEE) n. 942/92 della Commissione, del 13 aprile 1992, relativo alla sospensione della pesca dell’acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia (GU L 101, pag. 42).
( 36 ) Sentenza Commissione/Francia (C‑52/95, EU:C:1995:432, punto 37).
( 37 ) Ibidem, punto 38.
( 38 ) Sentenza Commissione/Francia (C‑265/95, EU:C:1997:595, punto 54).
( 39 ) Ibidem, punto 56. Il corsivo è mio.
( 40 ) Ibidem, punto 57.
( 41 ) Non vedo per quale motivo il fatto che tali tappe siano intervenute dopo la decisione del tribunal de commerce de Marseille abbia, come ha sostenuto la Repubblica francese in udienza, eliminato qualsiasi rischio di turbativa dell’ordine pubblico.
( 42 ) V. anche le mie conclusioni nelle cause riunite SNCM e Francia/Corsica Ferries France (C‑533/12 P e C‑536/12 P, EU:C:2014:4, paragrafi 72 e 73).
( 43 ) Sentenza SNCM e Francia/Corsica Ferries France (C‑533/12 P e C‑536/12 P, EU:C:2014:2142, punti 40 e 41). V. anche, in tal senso, sentenza Corsica Ferries France/Commissione (T‑565/08, EU:T:2012:415, punti 103 e 104).
( 44 ) V. paragrafo 88 delle presenti conclusioni.
( 45 ) Il corsivo è mio.
( 46 ) V., in tal senso, sentenza Commissione/Francia (C‑121/07, EU:C:2008:695, punto 72), nella quale la Corte ha statuito che «[a]nche supponendo (...) che le turbative evocate dalla Repubblica francese trovino effettivamente, in parte, la loro origine nell’attuazione di norme di origine comunitaria, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle connesse alla resistenza di privati, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini risultanti dalle norme del diritto comunitario».
( 47 ) Sentenza Commissione/Francia (C‑214/07, EU:C:2008:619, punto 45). V. anche, in tal senso, sentenze Commissione/Italia (C‑348/93, EU:C:1995:95, punto 17); Commissione/Francia (C‑261/99, EU:C:2001:179, punto 24), e Commissione/Spagna (da C‑485/03 a C‑490/03, EU:C:2006:777).
( 48 ) Sentenza Commissione/Francia (C‑214/07, EU:C:2008:619, punto 46). V. anche, in tal senso, sentenze Commissione/Spagna (C‑404/00, EU:C:2003:373, punto 47); Commissione/Italia (C‑99/02, EU:C:2004:207, punto 18); Commissione/Grecia (C‑415/03, EU:C:2005:287, punto 43) e Commissione/Spagna (da C‑485/03 a C‑490/03, EU:C:2006:777, punto 74).
( 49 ) V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
( 50 ) Il corsivo è mio.
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