CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 19 marzo 2015 ( 1 )
Causa C‑87/14
Commissione europea
contro
Irlanda
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Nozione di “orario di lavoro” — Medici in formazione»
I – Introduzione
1.
Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia dichiarare che l’Irlanda, non avendo applicato le disposizioni della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro ( 2 ), all’organizzazione dell’orario di lavoro dei medici in formazione, detti anche «medici ospedalieri specializzandi» («non consultant hospital doctors»; in prosieguo: gli «NCHD»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 3, 5, 6 e 17, paragrafi 2 e 5, di tale direttiva.
2.
L’Irlanda ha trasposto la direttiva 2003/88 nel diritto nazionale per quanto riguarda gli NCHD mediante il regolamento del 2004 relativo alle Comunità europee (organizzazione dell’orario di lavoro) (medici in formazione) [European Communities (Organisation of Working Time) (Activities of Doctors in Training) Regulations 2004], come modificato dal regolamento del 2010 (in prosieguo: il «regolamento del 2004»).
3.
Al fine di risolvere una controversia sull’orario di lavoro degli NCHD, l’Irish Medical Organisation (Federazione dei medici irlandesi), che rappresenta tutti i medici che esercitano sul territorio irlandese, e lo Health Service Executive (Direzione dei servizi sanitari irlandesi; in prosieguo: l’«HSE»), l’organo pubblico che rappresenta le autorità sanitarie, hanno sottoscritto il 22 gennaio 2012 un accordo di transazione, cui sono allegati un contratto collettivo tra le medesime parti ( 3 ) e un contratto di lavoro tipo per gli NCHD ( 4 ).
4.
Il preambolo di tale contratto di lavoro tipo fornisce la seguente descrizione degli NCHD:
«Ai fini del presente contratto, con il termine [NCHD] si intendono le persone dipendenti del servizio sanitario pubblico in Irlanda in qualità di “Interns”, “Senior House Officers”, “Registrars”, “Senior Registrars”, “Specialist Registrars” [titoli che corrispondono a gradi di carriera dei medici, in funzione in particolare della formazione seguita] o a diverso titolo per fornire servizi medici o dentistici e/o seguire una formazione medica o dentistica senza essere, ai fini di un siffatto impiego, dipendenti in qualità di “Consultants”».
5.
In forza della clausola 3, lettera a), del contratto collettivo, le ore di formazione previste, in base al quadro orario, al di fuori dei periodi di guardia non devono essere conteggiate nell’orario di lavoro.
6.
La Commissione ritiene, al contrario, che tali ore di formazione rientrino nell’«orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88.
7.
Il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione nei confronti dell’Irlanda contiene molteplici censure. Tuttavia, le presenti conclusioni saranno incentrate esclusivamente sulla censura relativa all’incompatibilità della clausola 3, lettera a), del contratto collettivo con la direttiva 2003/88. Infatti, tale censura solleva una questione di diritto nuova relativa all’interpretazione della nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della citata direttiva. La Corte dovrà pertanto stabilire se l’esclusione delle ore dedicate dagli NCHD alla formazione, comprese quelle al di fuori dei periodi di guardia, dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, sia, o meno, compatibile con la direttiva 2003/88.
8.
L’articolo 2 della direttiva 2003/88, intitolato «Definizioni», stabilisce quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1. “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
(...)».
9.
La definizione della nozione di orario di lavoro riveste particolare importanza nel sistema della direttiva 2003/88, in quanto condiziona l’applicazione di altre disposizioni di tale direttiva, come gli articoli 3, 5 e 6 della stessa.
10.
L’articolo 3 della direttiva 2003/88, intitolato «Riposo giornaliero», così dispone:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive».
11.
L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Riposo settimanale», prevede al primo comma:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3».
12.
Ai sensi dell’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Durata massima settimanale del lavoro»:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:
(...)
b)
la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».
13.
La Commissione osserva che le attività di formazione degli NCHD fanno parte integrante del loro lavoro e del loro status professionale, come emerge dalle disposizioni del contratto di lavoro tipo, e in particolare dall’articolo 8 di quest’ultimo, intitolato «Medical Education and Training» («Apprendimento della medicina e formazione medica»). Gli NCHD sarebbero tenuti a svolgere tali attività di formazione in forza del loro contratto di lavoro.
14.
La Commissione rileva peraltro che la convenzione relativa al trattamento delle ore di formazione allegata al contratto collettivo distingue tre categorie di ore di formazione:
—
le ore di formazione fuori sede programmate e protette richieste dal programma di formazione;
—
le attività d’insegnamento e formazione programmate organizzate in sede a intervalli regolari (ogni settimana/quindici giorni), come le conferenze, le riunioni scientifiche e gli studi di morbosità e mortalità, e
—
le attività di ricerca, di studio ecc.
15.
La Commissione ritiene che, qualora le attività di formazione siano richieste dal programma di formazione e si svolgano in un luogo stabilito da tale programma, esse debbano essere conteggiate nell’«orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88. Secondo la Commissione, questo dovrebbe riguardare le prime due categorie di ore di formazione definite dalla convenzione relativa al trattamento delle ore di formazione. Di contro, il tempo dedicato ad attività di studio e di ricerca condotte presso la propria abitazione non dovrebbe rientrare nell’«orario di lavoro» e potrebbe, pertanto, essere conteggiato come «periodo di riposo» ai sensi della stessa direttiva. Questo sembrerebbe essere il caso della terza categoria di ore di formazione.
16.
La Commissione indica ancora che la circostanza che la programmazione oraria preveda orari specifici per le attività di formazione nulla toglie al fatto che si tratti intrinsecamente di «lavoro».
17.
La Commissione sottolinea altresì il ruolo specifico della limitazione dell’orario di lavoro e della fissazione di periodi minimi di riposo per i medici nel tutelare la salute e la sicurezza dei medici stessi e dei loro pazienti. A suo parere, un’interpretazione restrittiva della nozione di orario di lavoro quale quella proposta dall’Irlanda, che escluda le attività di formazione, non sarebbe conforme né ai diritti sociali fondamentali riconosciuti dalla direttiva 2003/88, né al suo obiettivo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
18.
La Commissione ritiene pertanto che la clausola 3, lettera a), del contratto collettivo non sia compatibile con le disposizioni della direttiva 2003/88 e, in particolare, con gli articoli 3, 5 e 6 della stessa.
19.
In risposta, l’Irlanda sostiene che le ore di formazione previste dal quadro orario al di fuori del servizio di guardia, che rappresentano il periodo di formazione protetta, non devono essere conteggiate nell’«orario di lavoro» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88.
20.
L’Irlanda ammette certamente che il lavoro e la formazione possano essere strettamente legati nel caso degli NCHD. Tuttavia, esisterebbe, a suo avviso, una distinzione fondamentale tra le due nozioni, in particolare nell’ambito del periodo di formazione protetta, come nel caso di specie. L’Irlanda osserva infatti che, in tale periodo, l’NCHD non è a disposizione del datore di lavoro e non è nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
21.
L’Irlanda spiega che, anche se i periodi di formazione sono registrati ed effettivamente riportati nel quadro orario per far sì che di essi si tenga conto nella programmazione oraria degli NCHD e per permettere al datore di lavoro di pianificare le attività in modo razionale, essi sono espressamente intesi come distinti, o come una «dispensa», dalle «attività o funzioni» lavorative.
22.
Secondo l’Irlanda, dalla sentenza Simap ( 5 ) si evince che la nozione di orario di lavoro è essenzialmente legata allo svolgimento, o alla disponibilità a svolgere e all’effettivo svolgimento, delle funzioni e delle attività lavorative sul luogo di lavoro. Dal punto 63 della sentenza Jaeger ( 6 ) emergerebbe inoltre che, per soddisfare la definizione di «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88, il medico debba obbligatoriamente tenersi a disposizione del datore di lavoro in un luogo preciso, di solito, ma non necessariamente, sul posto, per poter prestare la sua opera e/o svolgere le attività e le funzioni legate alla professione.
23.
Orbene, dalla clausola 3, lettera a), del contratto collettivo nonché dal relativo allegato, risulta chiaramente che il periodo di formazione settimanale protetta è un periodo durante il quale un NCHD non presta servizio di guardia, non svolge attività o funzioni legate al suo lavoro e non è di fatto disponibile a svolgerle. La circostanza che tale formazione sia tutelata escluderebbe necessariamente la disponibilità al lavoro. Inoltre, il fatto che questo periodo di formazione sia retribuito benché il medico non svolga o non sia disponibile a svolgere la sua attività professionale rispecchierebbe semplicemente lo status particolare dei medici specializzandi e rientrerebbe nei vantaggi loro riservati.
24.
Secondo l’Irlanda, esisterebbe una distinzione fondamentale tra, da un lato, il periodo di formazione protetta, che implica la presenza fisica sul luogo di lavoro e, dall’altro, il tempo dedicato al servizio di guardia, che richiede la presenza fisica sul luogo di lavoro. Quest’ultimo è già stato esaminato dalla Corte nelle sentenze Simap ( 7 ) e Jaeger ( 8 ) ed è espressamente definito come orario di lavoro nel regolamento del 2004. Mentre un medico di guardia è disponibile a lavorare ed è tenuto a svolgere le attività e le funzioni legate al suo lavoro, un medico in periodo di formazione protetta non è disponibile a lavorare e non può svolgere tali attività o funzioni. Per questo motivo, detto periodo di formazione non può essere fatto rientrare nell’«orario di lavoro» ai sensi del regolamento del 2004 o della direttiva 2003/88.
25.
L’argomentazione della Commissione sarebbe basata su un fraintendimento fondamentale del rapporto tra i requisiti di formazione degli NCHD e i loro normali obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Contrariamente a quanto afferma la Commissione nella sua replica, i requisiti di formazione degli NCHD non farebbero parte integrante del loro lavoro, nel senso che non costituiscono obblighi imposti dal datore di lavoro o soggetti alla sua supervisione. Come si evince dagli articoli 2 e 8 del contratto di lavoro tipo, si tratta piuttosto di requisiti normativi essenziali che tutti gli NCHD devono soddisfare per poter esercitare la professione medica in forza della legge del 2007 sulla professione medica (Medical Practitioners Act 2007). Il rapporto tra gli NCHD e il loro organismo di formazione sarebbe separato e distinto da quello in essere tra gli NCHD e il loro datore di lavoro.
26.
Come esposto nell’articolo 8, lettera a), del contratto di lavoro tipo, il datore di lavoro dovrebbe limitarsi, eventualmente, a favorire la formazione richiesta e/o la garanzia di competenza richiesta a un NCHD. Il datore di lavoro dovrebbe offrire un contesto nel quale gli NCHD possono ricevere una formazione, ma non intervenire nella conduzione di tale formazione, né stabilire a quali attività gli NCHD debbano dedicarsi nell’ambito di tale formazione, né come essa debba progredire, né il luogo in cui debba svolgersi. Tali questioni pertengono agli organismi di formazione degli NCHD o agli NCHD stessi.
27.
L’assegnazione nel quadro orario di specifiche ore dedicate alle attività di formazione avrebbe lo scopo di favorire il rispetto da parte degli NCHD degli obblighi loro imposti dalla legge del 2007 sulla professione medica e di assicurare la massima chiarezza in relazione all’organizzazione dell’orario di lavoro degli NCHD, a beneficio loro e dei datori di lavoro, al fine di garantire un’efficiente prestazione dei servizi.
II – Valutazione
28.
La direttiva 2003/88 intende fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante il ravvicinamento delle normative nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell’orario di lavoro. Tale armonizzazione a livello dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro è tesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo – in particolare giornaliero e settimanale – e periodi di pausa adeguati e prevedendo un limite di 48 ore per la durata media settimanale del lavoro, limite massimo che, come espressamente precisato, include le ore di straordinario ( 9 ).
29.
Tenuto conto di tale obiettivo sostanziale, ogni lavoratore deve in particolare beneficiare di periodi di riposo adeguati che, oltre ad essere effettivi, consentendo alle persone interessate di recuperare la fatica dovuta al lavoro, devono anche rivestire un carattere preventivo tale da ridurre il più possibile il rischio di alterazione della sicurezza e della salute dei lavoratori che l’accumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo può rappresentare ( 10 ).
30.
Le varie prescrizioni enunciate dalla direttiva 2003/88 in materia di durata massima del lavoro e di periodo minimo di riposo costituiscono norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime necessarie per garantire la protezione della sua sicurezza e della sua salute ( 11 ).
31.
Inizialmente escluse dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro ( 12 ), le attività dei medici in formazione sono state incluse nel campo di applicazione di quest’ultima dalla direttiva 2000/34/CE ( 13 ).
32.
Nel suo libro bianco sui settori e le attività esclusi dalla direttiva sull’orario di lavoro, del 15 luglio 1997 ( 14 ), la Commissione sottolineava che «le ore di lavoro dei medici in formazione superavano abitualmente le 55 ore settimanali in molti paesi» ( 15 ), da cui derivava, a suo parere, «un rischio evidente (…) per la salute e la sicurezza di un numero notevole di medici in formazione. Nella misura in cui tali medici partecipano direttamente a procedure e decisioni mediche che riguardano i pazienti, anche la sicurezza di questi ultimi potrebbe essere messa a rischio» ( 16 ).
33.
Per ovviare alle potenziali difficoltà incontrate dagli Stati membri per rispettare le prescrizioni sull’orario di lavoro nell’ambito delle loro responsabilità in materia di organizzazione e prestazione di servizi sanitari e cure mediche, l’inclusione dei medici specializzandi nel campo di applicazione della direttiva 93/104 è stata graduale.
34.
In seguito alla codificazione operata con la direttiva 2003/88, le disposizioni transitorie figurano all’articolo 17, paragrafo 5, di quest’ultima. Ne deriva, in sostanza, che le deroghe concesse riguardano gli articoli 6 (durata massima settimanale del lavoro) e 16 (periodi di riferimento), lettera b), della succitata direttiva e sono consentite solo per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2004, eventualmente prorogabili di due anni e successivamente di un altro anno.
35.
Da questa breve descrizione dell’evoluzione della legislazione applicabile ai medici in formazione, si evince che, dalla fine del periodo transitorio, questa categoria di medici è integralmente soggetta al rispetto delle prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88.
36.
Occorre peraltro rilevare che le disposizioni di detta direttiva specificamente dedicate ai medici in formazione non prevedono una particolare definizione della nozione di orario di lavoro riferibile a tali medici, né l’esclusione da questa nozione di alcune attività da loro svolte.
37.
Trova pertanto applicazione la definizione generale contenuta nell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88.
38.
Al riguardo, la Corte ha ripetutamente statuito che la citata direttiva definisce la nozione di «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e che tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due nozioni esclude l’altra ( 17 ).
39.
In tale contesto, la Corte ha precisato, da un lato, che la direttiva 2003/88 non prevede categorie intermedie tra i periodi di lavoro e quelli di riposo, e che, dall’altro, tra gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro» ai sensi della direttiva stessa, non figura l’intensità del lavoro svolto dal dipendente o il rendimento di quest’ultimo ( 18 ).
40.
La citata direttiva non prevede quindi «periodi grigi» che si intercalano tra l’orario di lavoro e il periodo di riposo. Conformemente al sistema istituito dal legislatore dell’Unione, la Corte ha mantenuto un approccio binario in base al quale ciò che non rientra nella nozione di orario di lavoro ricade nella nozione di periodo di riposo, e viceversa.
41.
La Corte ha parimenti affermato che le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo», ai sensi della direttiva 2003/88, costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che occorre definire secondo criteri oggettivi, facendo riferimento al sistema e alla finalità di tale direttiva, intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti. Infatti, soltanto una siffatta interpretazione autonoma può assicurare la piena efficacia di tale direttiva nonché l’applicazione uniforme delle suddette nozioni in tutti gli Stati membri ( 19 ).
42.
Va altresì ricordato che l’articolo 2 della direttiva 2003/88 non figura tra le disposizioni derogabili della stessa ( 20 ).
43.
Per quanto concerne i medici, la Corte ne ha dedotto che i servizi di guardia svolti dal lavoratore secondo il regime della presenza fisica nella sede del datore di lavoro devono essere interamente intesi come «orario di lavoro» a norma della direttiva 2003/88, indipendentemente dalle prestazioni lavorative realmente effettuate dall’interessato durante tali servizi di guardia ( 21 ).
44.
Il fatto che i servizi di guardia implichino taluni periodi di inattività resta quindi, a parere della Corte, del tutto irrilevante in tale contesto. Infatti, il fattore determinante per considerare che gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, ricorrano nei servizi di guardia svolti da un lavoratore nel luogo stesso di lavoro è costituito dal fatto che il lavoratore è costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di necessità. A parere della Corte, tali obblighi devono essere pertanto considerati ricompresi nell’esercizio delle funzioni di detto lavoratore ( 22 ).
45.
La definizione di «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, è fondata su tre criteri che, alla luce della giurisprudenza della Corte, sembra debbano considerarsi cumulativi. Si tratta del criterio spaziale (essere sul luogo di lavoro), del criterio d’autorità (tenersi a disposizione del datore di lavoro) e del criterio professionale (essere nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni) ( 23 ).
46.
L’esclusione delle ore di formazione degli NCHD dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi della citata disposizione, è, a mio parere, contraria alla direttiva 2003/88 nella misura in cui, per quanto attiene a tale categoria di lavoratori, i tre criteri menzionati nella definizione contenuta in detta disposizione sono tutti soddisfatti.
47.
Inizierò la mia dimostrazione partendo dall’ultimo dei tre criteri elencati, secondo il quale il lavoratore deve essere nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
48.
L’attività degli NCHD comprende due aspetti principali: da un lato, la prestazione di cure mediche e, dall’altro, la prosecuzione della loro formazione. Gli NCHD sono retribuiti sia per il primo sia per il secondo di tali aspetti.
49.
Gli NCHD svolgono queste due attività presso due entità distinte. Per la prima sono assegnati a un ospedale, mentre per la seconda fanno riferimento a un organismo di formazione, il tutto sotto l’egida dell’HSE, che cura gli aspetti organizzativi, mediante accordi con gli organismi di formazione, e finanzia la formazione degli NCHD ( 24 ).
50.
Se ci si richiama al documento redatto dall’HSE, intitolato «Non Consultant Hospital Doctor (NCHD) – Job Specification» («Medici ospedalieri specializzandi – Descrizione del lavoro» ( 25 ), si rileva che il primo aspetto dell’attività degli NCHD è caratterizzato, in particolare, dalle seguenti mansioni ( 26 ):
—
«partecipare, in qualità di membro di un gruppo interdisciplinare, a prestare cure mediche ai pazienti»;
—
«fornire diagnosi e trattamenti ai pazienti»;
—
«prescrivere e valutare esami diagnostici», e
—
«avviare e monitorare il trattamento».
51.
Gli NCHD sono quindi pienamente coinvolti nella prestazione delle cure mediche ai pazienti.
52.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello della formazione degli NCHD, esso comprende in particolare, ai sensi dell’articolo intitolato «Education and Training» («Apprendimento e formazione») del citato documento, i seguenti elementi ( 27 ):
—
«partecipare a programmi obbligatori e raccomandati di apprendimento e di sviluppo professionale conformemente alle esigenze organizzative/professionali»;
—
«mantenere e sviluppare la competenza e il know-how professionali prendendo parte attivamente all’apprendimento e allo sviluppo professionali continuativi»;
—
«compiere progressi soddisfacenti nella propria formazione e nel proprio sviluppo conformemente alle esigenze dell’organismo di formazione», e
—
«prendere parte alle valutazioni richieste degli obiettivi e dei risultati con il consulente incaricato della supervisione/direttore della clinica/capo del dipartimento accademico».
53.
Gli NCHD devono dunque seguire un programma di formazione presso un organismo accreditato a tale scopo, di concerto con il datore di lavoro, il quale deve predisporre la programmazione oraria in modo tale da garantire l’adeguato svolgimento di tale formazione.
54.
Lo stretto legame esistente tra i due aspetti dell’attività degli NCHD è giustamente sottolineato nel documento intitolato «Training principles to be incorporated into new working arrangements for doctors in training» («Principi in materia di formazione da inserire nelle nuove modalità di lavoro dei medici in formazione») ( 28 ). Tale documento segnala che tra le regole generali che devono orientare la formazione degli NCHD vi è quella secondo cui «le opportunità di apprendimento e di formazione sul posto di lavoro devono essere sfruttate e sviluppate al massimo» e quella in base alla quale «non si deve creare una barriera artificiale tra servizi e formazione» ( 29 ).
55.
Pur affermando che la formazione e le prestazioni di cure mediche non devono essere due compartimenti stagni, il citato documento riconosce l’esistenza di una prassi che consiste nell’escludere dall’orario di lavoro le ore consacrate dagli NCHD alla loro formazione presso l’organismo all’uopo incaricato. Così, il punto 9 della parte I del citato documento indica che «il tempo impiegato per la formazione su richiesta dell’organismo di formazione e non del datore di lavoro non è computato nell’orario di lavoro ai fini della [direttiva 2003/88], ma può essere considerato tempo retribuito». Inoltre, al punto 15 della stessa parte I si precisa che «[i]l tempo, pur potendo essere dedicato principalmente o addirittura completamente all’apprendimento (ad esempio congedo formativo “protetto”) e non rientrare nella definizione di orario “di lavoro”, può ancora essere incluso in un contratto di lavoro retribuito». Infine, il punto 3 della parte II dello stesso documento, intitolato «Principles relating to each Training Body» («Principi relativi a ogni organismo di formazione»), indica che «l’apprendimento e la formazione non in loco (...) normalmente non rientrerebbero nell’orario di lavoro».
56.
Tale esclusione delle ore di formazione degli NCHD dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, è, a mio parere, contraria alla direttiva stessa, in quanto essa si fonda sull’idea che gli NCHD non siano nell’esercizio della loro attività o delle loro funzioni ai sensi della citata disposizione nel momento in cui si dedicano alla formazione secondo il programma stabilito dall’organismo accreditato a tale scopo.
57.
Contrariamente all’idea che vuole trasmettere l’Irlanda nell’ambito del presente ricorso, l’aspetto dell’attività degli NCHD relativo alla prestazione di cure mediche e quello relativo alla formazione restano comunque intimamente legati. Infatti, la somma di apprendimento teorico e apprendimento pratico, il continuo sviluppo delle proprie conoscenze scientifiche e la loro contemporanea messa in pratica, è una caratteristica intrinseca dello status di NCHD. È proprio da questa sovrapposizione tra teoria e pratica che dipendono la qualità e l’efficacia della formazione degli NCHD.
58.
La formazione professionale degli NCHD rientra dunque pienamente nella loro attività ed essi devono pertanto essere considerati nell’esercizio della loro attività o delle loro funzioni, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, quando seguono il programma di formazione, anche se al di fuori dei turni di guardia.
59.
Non vi è pertanto alcuna ragione obiettiva di distinguere i due aspetti dell’attività degli NCHD ai fini del calcolo del loro orario lavorativo.
60.
Peraltro, il criterio spaziale per il quale il lavoratore deve trovarsi al lavoro mi sembra soddisfatto.
61.
Infatti, che la formazione avvenga in ospedale oppure presso la sede dell’organismo di formazione, ciò che rileva è che gli NCHD siano obbligati, durante le ore di formazione, a restare in un luogo che non sono liberi di scegliere, ma che dipende dal programma di formazione che sono tenuti a seguire. Tale obbligo per gli NCHD di essere fisicamente presenti in un luogo stabilito durante le ore di formazione costituisce un vincolo che impedisce loro di dedicarsi liberamente ad attività personali.
62.
Per quanto riguarda, infine, il criterio secondo il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro, si tratta innanzitutto di un criterio di autorità che implica la permanenza del rapporto di subordinazione del primo nei confronti del secondo ( 30 ).
63.
Orbene, quando gli NCHD partecipano alla formazione al di fuori dei periodi di servizio di guardia, non per questo si sottraggono al potere direttivo del datore di lavoro.
64.
Infatti, nell’ambito del rapporto gerarchico che lega gli NCHD al datore di lavoro, la loro formazione è soggetta al monitoraggio di quest’ultimo.
65.
Ciò risulta chiaramente dall’articolo 3 del contratto di lavoro tipo, intitolato «Reporting Relationship» («Rapporto gerarchico»), il quale dispone:
«Nel rapporto gerarchico tra l’NCHD e il suo datore di lavoro vi sono come intermediari il consulente incaricato della supervisione dell’NCHD e direttore della clinica (se presente). Per quanto riguarda le questioni relative all’apprendimento medico, nonché alla formazione e alla ricerca medica, l’NCHD può essere tenuto a rendere conto al consulente incaricato della supervisione/direttore della clinica/capo del dipartimento accademico designato» ( 31 ).
66.
Nel medesimo ordine di idee, la sezione 6, lettera c), del contratto di lavoro tipo indica altresì:
«Il NCHD ha diritto, durante il suo impiego, a una regolare valutazione dei suoi risultati – compresi i risultati in materia [di apprendimento medico e di formazione medica]/di ricerca – da parte del consulente incaricato della supervisione/direttore della clinica/capo del dipartimento accademico designato e in presenza del medesimo».
67.
Tale monitoraggio della formazione degli NCHD da parte del datore di lavoro è coerente con la constatazione secondo cui la partecipazione di questi ultimi a un programma di formazione rientra, ai sensi della sezione 8, lettera b), del contratto di lavoro tipo, negli obblighi che incombono agli NCHD in applicazione del contratto di lavoro che li lega al datore di lavoro. Ne discende, a mio parere, che il datore di lavoro sarebbe legittimato a sanzionare il mancato rispetto da parte degli NCHD degli obblighi di formazione derivanti dal contratto di lavoro.
68.
Il datore di lavoro svolge peraltro un ruolo importante nell’adeguata attuazione di tale formazione, di cui deve agevolare lo svolgimento. A tale scopo, la sezione 8, lettera a), del contratto di lavoro tipo prevede che «[a]i fini dell’apprendimento, della formazione dell’NCHD e del mantenimento della competenza professionale degli NCHD, il datore di lavoro agevolerà, se del caso, conformemente ai requisiti della legge del 2007 sulla professione medica, i requisiti che garantiscono la formazione/la competenza per le funzioni di NCHD». Nello stesso ordine d’idee, la sezione 8, lettera c), del contratto di lavoro tipo presuppone altresì l’esistenza di un coordinamento tra il datore di lavoro e l’organismo di formazione per l’attuazione della formazione degli NCHD, che deve essere integrata nella programmazione oraria predisposta dal datore di lavoro ( 32 ). Spetta dunque al datore di lavoro conciliare l’obbligo di formazione degli NCHD con gli obblighi di servizio che gravano su di essi.
69.
La formazione degli NCHD mira a favorire l’adattamento di questi ultimi al loro posto di lavoro e ha dunque una finalità professionale. Il tempo che gli NCHD dedicano alla loro formazione potrebbe essere assimilato al tempo libero solo se si collocasse al di fuori dell’orario di lavoro, lasciando agli NCHD la possibilità di dedicarsi liberamente ad attività personali. Orbene, come si è visto, tale ipotesi non ricorre, in quanto il datore di lavoro continua a esercitare la sua autorità monitorando la formazione degli NCHD. Inoltre, la formazione non è il frutto di una libera scelta di questi ultimi di dedicare ad essa una parte del loro tempo libero. Poiché il tempo dedicato alla formazione degli NCHD è destinato a soddisfare un obbligo professionale, sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro, esso non rientra nel periodo di riposo.
70.
Si rammenta che l’obiettivo della direttiva 2003/88 è di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo rientra in tale obiettivo. Ne deriva che escludere il periodo di formazione degli NCHD dal computo delle ore di lavoro intaccherebbe il periodo di minimo di riposo e sarebbe pertanto in contrasto con l’obiettivo suindicato ( 33 ). In altri termini, la direttiva 2003/88 osta alla riduzione del periodo di riposo degli NCHD per effetto dell’esclusione delle ore di formazione di questi ultimi dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della stessa direttiva.
71.
Aggiungo che il modo in cui la Corte ha definito la nozione di periodo di riposo consente di escludere agevolmente la tesi sostenuta dall’Irlanda. Riguardo agli «equivalenti periodi di riposo compensativo», ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 93/104, la Corte ha precisato che essi devono caratterizzarsi per il fatto che «il lavoratore, durante tali periodi, non è soggetto, nei confronti del suo datore di lavoro, ad alcun obbligo che gli possa impedire di dedicarsi, liberamente e senza interruzioni, ai suoi propri interessi al fine di neutralizzare gli effetti del lavoro sulla sicurezza e la salute dell’interessato. Inoltre periodi di riposo del genere devono essere immediatamente successivi all’orario di lavoro che sono intesi a compensare, al fine di evitare uno stato di fatica o di sovraccarico del lavoratore dovuti all’accumulo di periodi di lavoro consecutivi» ( 34 ). La Corte ha inoltre precisato che «per potersi effettivamente riposare, il lavoratore deve beneficiare della possibilità di sottrarsi al suo ambiente di lavoro per un certo numero di ore che non solo devono essere consecutive ma anche venire subito dopo un periodo di lavoro, per consentire all’interessato di rilassarsi e di smaltire la fatica connessa all’esercizio delle proprie funzioni» ( 35 ).
72.
I periodi di riposo hanno dunque la funzione di compensare la fatica derivante dai periodi di lavoro. Se i periodi di formazione degli NCHD fossero inclusi nei periodi di riposo, sarebbe compromessa questa funzione essenziale dei periodi di riposo.
73.
Da queste considerazioni emerge, a mio parere, che i tre criteri della nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, sono soddisfatti. Pertanto, le ore che gli NCHD devono dedicare alla loro formazione al di fuori dei periodi di servizio di guardia devono ritenersi comprese nell’«orario di lavoro» ai sensi della citata disposizione.
III – Conclusione
74.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che, escludendo in pratica le ore di formazione dei medici ospedalieri specializzandi («non consultant hospital doctors») previste dal quadro orario al di fuori dei periodi di guardia dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale disposizione e degli articoli 3, 5 e 6 di tale direttiva.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 299, pag. 9.
( 3 ) In prosieguo: il «contratto collettivo».
( 4 ) In prosieguo: il «contratto di lavoro tipo».
( 5 ) C‑303/98, EU:C:2000:528.
( 6 ) C‑151/02, EU:C:2003:437.
( 7 ) C‑303/98, EU:C:2000:528.
( 8 ) C‑151/02, EU:C:2003:437.
( 9 ) Ordinanza Grigore (C‑258/10, EU:C:2011:122, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
( 10 ) Sentenza Jaeger (C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 92).
( 11 ) Ordinanza Grigore (C‑258/10, EU:C:2011:122, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
( 12 ) GU L 307, pag. 18.
( 13 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104 (GU L 195, pag. 41).
( 14 ) COM(97) 334 def.
( 15 ) Paragrafo 64.
( 16 ) Paragrafo 65.
( 17 ) Ordinanza Grigore (C‑258/10, EU:C:2011:122, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
( 18 ) Ibidem (punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
( 19 ) Ibidem (punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
( 20 ) Ibidem (punto 45).
( 21 ) Ordinanza Vorel (C‑437/05, EU:C:2007:23, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Considerato che gli articoli da 1 a 6 della direttiva 2003/88 sono formulati in termini sostanzialmente identici a quelli degli articoli da 1 a 6 della direttiva 93/104, la Corte ha precisato, nella stessa ordinanza, che l’interpretazione di quest’ultima direttiva è pienamente applicabile alla direttiva 2003/88 (punto 29).
( 22 ) Ibidem (punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
( 23 ) V., a proposito della sentenza Jaeger (C‑151/02, EU:C:2003:437), commento di Vigneau, C., European Review of Private Law, n. 13, vol. 2, Kluwer Law International, Paesi Bassi, 2005, pag. 219, in particolare pag. 220.
( 24 ) L’articolo 15 del contratto di lavoro tipo, intitolato «Training Supports» («Finanziamenti della formazione»), prevede l’assunzione da parte dell’HSE dei costi di formazione degli NCHD.
( 25 ) Questo documento è disponibile all’indirizzo Internet .
( 26 ) V. anche sezione 6 del contratto di lavoro tipo.
( 27 ) V. anche sezione 8 del contratto di lavoro tipo.
( 28 ) Medical Education and Training Group, luglio 2004. Documento cui rinviano, in particolare, le note a piè di pagina 3 e 5 del contratto di lavoro tipo e disponibile all’indirizzo Internet .
( 29 ) Ibidem, pag. 5.
( 30 ) V. Vigneau, C., op. cit., di cui si riprende qui la definizione di cui alla pag. 220.
( 31 ) Il corsivo è mio.
( 32 ) V. anche, in tal senso, «Training principles to be incorporated into new working arrangements for doctors in training», op. cit. Il punto 16 della parte I di questo documento dispone che «[i] datori di lavoro dovrebbero agevolare il tempo di formazione protetto per i formatori designati e i tirocinanti nelle funzioni di formazione riconosciute». Il punto 26 della stessa parte I prevede che «[l]a programmazione oraria dovrebbe agevolare le attività di apprendimento e formazione programmate in loco e non».
( 33 ) V., in tal senso, a proposito dei periodi di servizio di guardia, sentenza Simap (C‑303/98, EU:C:2000:528, punto 49).
( 34 ) Sentenza Jaeger (C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 94).
( 35 ) Ibidem (punto 95).
Full & Egal Universal Law Academy