CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 3 settembre 2015 ( 1 )
Causa C‑155/14 P
Evonik Degussa GmbH,
AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH,
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Intese — Mercati della polvere e dei granuli di carburo di calcio nonché dei granuli di magnesio in una parte rilevante del SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni — Presunzione di influenza determinante — Confutazione — Comportamento di una controllata contrario alle istruzioni della società controllante»
1.
La presente causa ha ad oggetto un’impugnazione proposta dalla Evonik Degussa GmbH (in prosieguo: la «Degussa») e dalla AlzChem AG ( 2 ) (in prosieguo: la «AlzChem») contro la sentenza del Tribunale dell’Unione europea Evonik Degussa e AlzChem/Commissione ( 3 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2.
La causa fornisce ancora una volta l’occasione alla Corte di pronunciarsi sulla questione dell’imputazione a una società controllante del comportamento anticoncorrenziale della sua controllata. In particolare, la Corte è chiamata a chiarire a quali condizioni è possibile confutare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante (in prosieguo: la «presunzione capitalistica»), istituita dalla giurisprudenza per imputare a una società controllante le infrazioni alle regole della concorrenza commesse da una controllata di cui detiene la totalità o la quasi totalità del capitale.
3.
La questione fondamentale che si pone nella presente causa è se la presunzione capitalistica sia confutata qualora venga addotta la prova che una controllata detenuta al 100% e che stava per essere ceduta ha partecipato a un’intesa in violazione flagrante delle istruzioni espresse e precise fornite dalle controllanti di non partecipare a siffatte attività anticoncorrenziali. Oltre alle precisazioni sulle condizioni relative alla confutazione della presunzione capitalistica, nella presente causa la Corte potrà altresì fornire chiarimenti sulla metodologia da applicare all’analisi degli elementi e degli argomenti addotti per confutare tale presunzione.
I – Gli antecedenti della controversia
4.
Con la decisione C (2009) 5791 definitiva del 22 luglio 2009 ( 4 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione europea ha constatato che i principali fornitori di carburo di calcio e di magnesio per le industrie dell’acciaio e del gas avevano violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 101, paragrafo 1, TFUE) e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), partecipando, nel periodo compreso tra il 22 aprile 2004 e il 16 gennaio 2007, a un’infrazione unica e continuata ( 5 ). La Commissione aveva aperto il procedimento che ha portato all’adozione della decisione controversa a seguito di una richiesta di immunità depositata dalla Akzo Nobel NV in virtù della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole») ( 6 ). Le ricorrenti hanno parimenti depositato domanda di trattamento favorevole in virtù della medesima comunicazione.
5.
Nella decisione controversa, la Commissione ha constatato che le ricorrenti avevano partecipato all’infrazione per un periodo di quattro mesi, compreso tra il 22 aprile e il 30 agosto 2004 ( 7 ). La responsabilità per l’infrazione è stata constatata esclusivamente in virtù della partecipazione diretta alla medesima dei membri del personale della SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «SKW») ( 8 ) che, durante tale periodo, era una controllata detenuta al 100% dalle ricorrenti ( 9 ). Il 30 agosto 2004, le ricorrenti hanno ceduto la SKW alla Arques Industrie AG, divenuta Gigaset AG (in prosieguo: la «Gigaset») ( 10 ), con effetto economico retroattivo al 1o gennaio 2004.
6.
In virtù della loro partecipazione all’infrazione, la Commissione, all’articolo 2, lettere g) e h), della decisione controversa, ha inflitto alle ricorrenti, da un lato, un’ammenda di EUR 1,04 milioni, da pagare in solido con la SKW, e, dall’altro, un’ammenda di EUR 3,64 milioni, per il pagamento della quale esse sono state giudicate responsabili in solido.
7.
Nella decisione, la Commissione ha inoltre inflitto un’ammenda solidale alla SKW e alla sua nuova società controllante, la Gigaset, per aver partecipato all’infrazione durante il periodo successivo, compreso tra il 1o settembre 2004 e il 16 gennaio 2007.
II – Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
8.
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2009, le ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui le riguarda e, in via subordinata, la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta nonché la riforma della decisione controversa.
9.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso. In primo luogo, esso ha constatato che la Commissione era incorsa in un errore aumentando, a titolo di recidiva, l’ammenda inflitta alla AlzChem ( 11 ). Esso ha poi rilevato che, scegliendo il livello di riduzione dell’importo dell’ammenda meno elevato tra quelli previsti nella comunicazione sul trattamento favorevole ( 12 ), la Commissione aveva violato detta comunicazione ( 13 ). Il Tribunale ha inoltre constatato che, utilizzando nel calcolo dell’ammenda un moltiplicatore di 0,5 corrispondente a una partecipazione all’infrazione di sei mesi, mentre le ricorrenti vi avevano partecipato solo quattro mesi, la Commissione aveva violato il principio di proporzionalità ( 14 ). Infine, esso ha rilevato che, omettendo di tener conto di un importo supplementare a fini dissuasivi («droit d’entrée») nel calcolo della responsabilità solidale della SKW, la Commissione aveva violato il principio di parità di trattamento ( 15 ). Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto.
10.
In tali circostanze, il Tribunale ha prima annullato l’articolo 2, lettere g) e h), della decisione controversa nella parte che riguardava le ricorrenti.
11.
Poi, ai punti da 287 a 289 della sentenza impugnata, esercitando la sua competenza estesa al merito, il Tribunale ha riformato le ammende inflitte alle ricorrenti per la loro partecipazione all’infrazione e ha inflitto le seguenti ammende ( 16 ):
—
alle ricorrenti in solido: EUR 2,49 milioni, precisando che si riterrà che abbiano versato questa ammenda a concorrenza delle somme versate dalla SKW in virtù dell’ammenda inflittale dalla decisione controversa, e
—
solo alla Degussa, EUR 1,24 milioni.
III – Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti
12.
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui arreca loro pregiudizio e annullare la decisione controversa nella parte in cui le riguarda;
—
in subordine, ridurre le ammende loro inflitte dalla decisione controversa e, ancora più in subordine, riformare la decisione controversa dichiarando la SKW responsabile in solido della totalità delle ammende inflitte alle ricorrenti;
—
in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e
—
condannare la Commissione alle spese.
13.
La Commissione chiede alla Corte:
—
di respingere il ricorso, e
—
di condannare le ricorrenti alle spese.
14.
Le parti hanno esposto le loro conclusioni per iscritto e all’udienza che si è tenuta il 4 giugno 2015.
IV – Analisi
15.
Le ricorrenti invocano cinque motivi a sostegno del ricorso, di cui il quarto e il quinto motivo sono sollevati in subordine.
16.
Cionondimeno, all’udienza, a seguito di una domanda, le ricorrenti hanno comunicato che a seguito della pronuncia da parte della Corte, dopo il deposito del ricorso, della sentenza nelle cause Commissione e a./Siemens Österreich e a. ( 17 ), esse rinunciavano al secondo motivo ( 18 ).
A – Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 81 CE e dei principi della responsabilità personale, della presunzione d’innocenza e della responsabilità per colpa
1. Argomenti delle parti
17.
Con il primo motivo, avente ad oggetto i punti da 70 a 119 della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’articolo 81 CE e i principi della responsabilità personale, della presunzione d’innocenza e della responsabilità per colpa, per avere erroneamente imputato loro il comportamento anticoncorrenziale della loro controllata SKW, mentre, in un caso molto particolare, esse erano riuscite eccezionalmente a confutare la presunzione capitalistica. Respingendo i loro argomenti, il Tribunale avrebbe applicato un criterio erroneo per la confutazione di detta presunzione e avrebbe applicato requisiti troppo rigorosi ignorandone il carattere relativo.
18.
Le ricorrenti contestano innanzitutto al Tribunale di avere a torto respinto, nei punti da 102 a 107 della sentenza impugnata, il loro argomento secondo cui la circostanza che la SKW aveva partecipato all’intesa controversa in violazione di istruzioni esplicite, da parte loro, nel senso di non partecipare a questo tipo di attività dimostrerebbe che esse non esercitavano un’influenza determinante sulla SKW. In tal modo, da una parte, il comportamento di una «controllata canaglia» («rogue subsidiary») in violazione flagrante delle istruzioni della controllante, al pari del comportamento adottato dalla SKW nel caso di specie, dimostrerebbe l’assenza di influenza determinante e confuterebbe quindi chiaramente la presunzione capitalistica.
19.
D’altra parte, le considerazioni fatte dal Tribunale ai punti 106 e 107 della sentenza impugnata rispetto alle dichiarazioni sotto giuramento dei sigg. S. ( 19 ) e N. ( 20 ) – all’epoca dei fatti, rispettivamente, direttore («Vorstand») della AlzChem e direttore commerciale della SKW – violerebbero la portata dell’imputazione della responsabilità in virtù dell’articolo 81 CE. Per procedere all’imputazione alle ricorrenti del comportamento lesivo, il Tribunale si sarebbe accontentato della constatazione di un’influenza ipotetica sulla SKW mentre, secondo una giurisprudenza costante, per una siffatta imputazione, non sarebbe sufficiente la possibilità di esercitare un’influenza determinante, ma sarebbe necessario l’esercizio effettivo di tale influenza. Per stabilire l’esercizio effettivo di un’influenza, non solo la società controllante dovrebbe dare un’istruzione, ma la controllata la dovrebbe applicare. Il Tribunale avrebbe dunque fondato l’imputazione dell’infrazione su una responsabilità oggettiva senza colpa, violando i principi della responsabilità personale, della presunzione d’innocenza e della responsabilità per colpa.
20.
Inoltre, le ricorrenti contestano l’analisi contenuta nei punti 101 e 102 della sentenza impugnata in base alla quale, partendo dalla constatazione che i vincoli che le univano in precedenza alla SKW non avevano subito modifiche nel 2004, il Tribunale conclude respingendo la loro affermazione secondo cui, nel 2004, non esercitavano un’influenza determinante sulla SKW. Questa valutazione sarebbe inficiata da un duplice errore. Da un lato, il Tribunale si sarebbe limitato a valutare i rapporti tra la SKW e le ricorrenti riguardo alla ripartizione delle quote sociali e del personale dirigente senza analizzare il modo in cui tali rapporti erano organizzati concretamente. Dall’altro, le ricorrenti non dovrebbero dimostrare alcuna modifica dei loro vincoli con la SKW, poiché non avrebbero in nessun momento esercitato un’influenza determinante su tale controllata.
21.
Infine, le ricorrenti contestano al Tribunale di avere erroneamente respinto il loro argomento vertente sull’assenza di influenza determinante da parte loro sulla SKW ove quest’ultima gestiva l’attività in modo autonomo, la sua attività economica non aveva mai fatto parte delle loro attività operative essenziali e loro stesse, dal primo giorno, erano occupate a procedere alla sua cessione. In particolare ai punti da 84 a 87, 88 e 89, da 95 a 97 e da 108 a 113 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe basato unicamente su un’influenza teorica eventuale delle ricorrenti sulla SKW per imputare loro l’infrazione, ai punti 93, 94 e 98 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente applicato l’onere della prova e, ai punti da 84 a 87, avrebbe snaturato taluni elementi di prova.
22.
La Commissione ritiene che la circostanza che la società controllante abbia dato istruzioni confermerebbe la relazione generale di superiorità gerarchica con la controllata e pertanto, l’esistenza di vincoli atti a dimostrare la presenza di un’unità economica. L’inosservanza delle istruzioni di non partecipare a intese contrarie alle regole della concorrenza non sarebbe sufficiente a confutare la presunzione capitalistica. Si tratterebbe solo di una violazione isolata. L’esistenza di un’unità economica sarebbe peraltro il risultato di una valutazione complessiva. Secondo la Commissione, niente impedirebbe al Tribunale di giungere a conclusioni sul periodo dell’infrazione, partendo da un periodo precedente ai comportamenti controversi, nella fattispecie il periodo precedente al 1o gennaio 2004. Nella fattispecie, la presunzione capitalistica sarebbe altresì confermata da una serie di indizi supplementari e da considerazioni per nulla speculative.
2. Analisi
a) Osservazioni preliminari
23.
Secondo costante giurisprudenza, un’infrazione alle regole della concorrenza commessa da una controllata può essere imputata alla società controllante, segnatamente, qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche. In una siffatta situazione, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, la Commissione può infatti emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione ( 21 ).
24.
Nel caso particolare in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata che abbia commesso l’infrazione, esiste una presunzione semplice (la presunzione capitalistica) secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla propria controllata ( 22 ).
25.
Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la Commissione provi che la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima esercita un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che la società controllante, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato ( 23 ).
26.
Per confutare la presunzione capitalistica, incombe alla società controllante sottoporre alla valutazione del giudice dell’Unione ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra essa e la propria controllata, tali da dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica ( 24 ). Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, deve essere preso in considerazione l’insieme degli elementi rilevanti relativi a questi vincoli intercorrenti tra la controllata e la controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo tassativo ( 25 ).
27.
Pertanto, quando esamina gli elementi presentati al fine di confutare la presunzione capitalistica, il Tribunale deve valutare ogni elemento relativo ai vincoli di natura organizzativa, economica e giuridica tra la controllante e la controllata, atti a dimostrare che quest’ultima si comportava in modo autonomo rispetto alla sua società controllante e che queste due società non costituivano pertanto un’unica entità economica ( 26 ). Inoltre, poiché talune prove, prese isolatamente, potrebbero non essere sufficienti per confutare la presunzione controversa, occorre prendere in considerazione congiuntamente tutte le prove prodotte dalla controllante onde stabilire se esse siano sufficienti a tale scopo ( 27 ). Al riguardo, occorre prendere in considerazione le conseguenze che siffatti vincoli tra la controllante e la controllata hanno, nella realtà economica, sul comportamento effettivo sul mercato ( 28 ).
28.
In proposito, occorre ricordare tuttavia che, in fase di impugnazione, non spetta alla Corte riesaminare l’insieme degli elementi di prova e sostituire la sua valutazione a quella del Tribunale. Solo il Tribunale, infatti, è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Ciononostante, quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad effettuare il controllo sulla valutazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto ( 29 ).
29.
È alla luce di questi principi che deve essere analizzato la linea argomentativa presentata dalle ricorrenti a sostegno del primo motivo di impugnazione, che ha ad oggetto esclusivamente l’analisi del Tribunale che respinge gli argomenti dalle medesime avanzati allo scopo di confutare la presunzione capitalistica.
b) Sulla metodologia «deduttiva» utilizzata dal Tribunale
30.
Occorre anzitutto analizzare la censura, esposta al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, che contesta l’approccio impiegato dal Tribunale ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata. Tale censura ha, infatti, carattere preliminare poiché mette in discussione la metodologia seguita dal Tribunale nel suo ragionamento inteso a respingere gli argomenti addotti dalle ricorrenti per confutare la presunzione capitalistica.
31.
Nella sentenza impugnata, prima di esaminare nel dettaglio i diversi argomenti delle ricorrenti finalizzati a confutare la presunzione capitalistica, il Tribunale ha rilevato, in limine, che le medesime avevano precisato in udienza di non avere mai esercitato un’influenza determinante sulla SKW dalla sua acquisizione, nel febbraio 2001, ma che ciò era ancora più vero per il periodo successivo al 1o gennaio 2004, durante il quale esse si erano concentrate sulle trattative per la vendita della SKW ( 30 ).
32.
Basandosi su tale premessa, il Tribunale ha svolto un’analisi in due fasi degli argomenti addotti dalle ricorrenti.
33.
Da un lato, ai punti da 79 a 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato tali argomenti in relazione al periodo precedente al 1o gennaio 2004. In esito a tale valutazione, esso ha concluso, al punto 99 della sentenza impugnata, che nessun elemento contenuto nelle argomentazioni delle ricorrenti o nel fascicolo dimostrava che, anteriormente al 1o gennaio 2004, esse non esercitavano un’influenza determinante sulla politica commerciale della SKW.
34.
Dall’altro, al punto 101 della sentenza, il Tribunale ha constatato che dal fascicolo non risultava – né le ricorrenti lo sostenevano – che i vincoli organizzativi, economici e giuridici che le univano in precedenza alla loro controllata avessero subito alcun tipo di modifica nel 2004.
35.
Pertanto, al punto 102 della sentenza impugnata, applicando quella che potrebbe chiamarsi una «metodologia deduttiva», il Tribunale, in mancanza di una modifica dei vincoli che univano la SKW alle ricorrenti, ha trasferito le conclusioni tratte in riferimento al periodo precedente al 1o gennaio 2004 al periodo successivo a tale data, che comprendeva il periodo dell’infrazione imputata alle ricorrenti, compreso tra il 22 aprile e il 30 agosto 2004, data della vendita definitiva della SKW alla Gigaset. Sempre al punto 102, il Tribunale ha altresì concluso che non poteva essere accettata l’affermazione delle ricorrenti secondo cui, nel 2004, esse non esercitavano un’influenza determinante sulla SKW.
36.
Le ricorrenti contestano il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata, affermando, da un lato, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della realtà dei vincoli che le univano alla SKW e, dall’altro, che, per confutare la presunzione capitalistica, non erano in nessun modo tenute a dimostrare che nel 2004 si sarebbe verificato un cambiamento nei vincoli organizzativi, economici e giuridici che le univano alla SKW.
37.
A tal proposito, va ricordato che, come risulta dalla giurisprudenza indicata ai paragrafi da 23 a 25 delle presenti conclusioni, l’imputazione a una società controllante di un’infrazione commessa da una controllata si fonda sulla considerazione che, tenuto conto, in particolare, dei vincoli organizzativi, economici e giuridici esistenti tra le due società, le medesime costituiscono, al momento dell’infrazione, una stessa unità economica e, quindi, una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE.
38.
È dunque al momento in cui è commessa l’infrazione che è necessario che le due società costituiscano un’unità economica affinché il comportamento illecito della controllata possa essere imputato alla controllante ed è pertanto in riferimento al periodo dell’infrazione che devono essere esaminati i vincoli che uniscono la controllante alla controllata e il loro funzionamento concreto per stabilire se, quando si è verificato il comportamento illecito, la prima esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla seconda.
39.
Nella stessa ottica, l’infrazione può essere imputata alla controllante in applicazione della presunzione capitalistica – che è una presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante –, se questa detiene la totalità (o la quasi totalità) del capitale della controllata durante il periodo dell’infrazione ( 31 ). Di conseguenza, per confutare tale presunzione, è in riferimento al periodo dell’infrazione e non a un altro periodo che la controllante deve addurre elementi di prova atti a dimostrare che la medesima e la sua controllata non costituivano, in quel momento, un’unica entità economica.
40.
Da quanto precede consegue che l’analisi dell’esercizio effettivo dell’influenza determinante deve riguardare il periodo dell’infrazione e che è dunque in riferimento a tale periodo che la Commissione e il Tribunale devono valutare gli elementi presentati dalla controllante per confutare la presunzione capitalistica.
41.
Le considerazioni che precedono non pregiudicano tuttavia la possibilità per la Commissione o per il Tribunale di utilizzare, nella loro valutazione, un ragionamento di tipo deduttivo. Non è escluso, infatti, che, in alcuni casi particolari, talune conclusioni riguardanti un periodo precedente possano essere valide anche per un periodo successivo.
42.
Tuttavia, quando si intende utilizzare una siffatta metodologia deduttiva, ritengo si debba farlo con una certa prudenza. Un approccio di tale tipo, infatti, non può prescindere dal fatto che è con riferimento al periodo dell’infrazione che deve essere verificata l’esistenza effettiva di un’influenza determinante della controllante sulla sua controllata. Ne discende che le conclusioni relative alla realtà dei vincoli organizzativi, economici e giuridici esistenti tra le due entità in un determinato momento non possono essere automaticamente trasferite a un altro periodo. Tali conclusioni devono, invece, essere necessariamente valutate nel contesto di fatto proprio del periodo rilevante, vale a dire il periodo dell’infrazione, contesto che non è necessariamente lo stesso di un periodo precedente.
43.
Orbene, è giocoforza rilevare che, nella fattispecie, il contesto di fatto rilevante relativo al periodo precedente al 1o gennaio 2004 e quello del periodo successivo a tale data, comprendente il periodo dell’infrazione, non erano gli stessi. Infatti, come è stato rilevato in più occasioni dalle ricorrenti, nel periodo successivo al 1o gennaio 2004, il contesto di fatto era caratterizzato, diversamente da quello prevalente prima di tale data, dall’esistenza di trattative per la vendita della SKW nelle quali le ricorrenti erano impegnate.
44.
In tali circostanze, e alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi 41 e 42 delle presenti conclusioni, ritengo che il Tribunale avrebbe commesso un errore se, applicando la metodologia deduttiva, esso avesse trasferito in modo automatico al periodo dell’infrazione le conclusioni cui è arrivato riguardo i vincoli che univano le ricorrenti e la SKW anteriormente al 1o gennaio 2004, senza valutare tali vincoli nel contesto di fatto del periodo dell’infrazione.
45.
Al riguardo, osservo che la lettura della prima frase del punto 102 della sentenza impugnata potrebbe far pensare, prima facie, che il Tribunale sia giunto a concludere nel senso dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante delle ricorrenti sulla SKW, durante il periodo successivo al 1o gennaio 2004, esclusivamente sulla base delle conclusioni cui è pervenuto al punto 101 della medesima sentenza, procedendo con il suo ragionamento «deduttivo».
46.
Tuttavia, credo che una lettura d’insieme dei punti da 102 a 107 della sentenza impugnata consenta di ritenere che, in realtà, ciò non sia avvenuto e che il Tribunale abbia proceduto a un’analisi delle conclusioni che aveva tratto riguardo i vincoli che univano le ricorrenti alla SKW nel periodo precedente il 1o gennaio 2004, nell’ambito dello specifico contesto di fatto, invocato dalle ricorrenti come specifico del periodo dell’infrazione. Da tali punti risulta infatti che il Tribunale ha considerato gli argomenti delle ricorrenti relativi alla realtà dei vincoli organizzativi, economici e giuridici nella situazione in cui la SKW si trovava nel bel mezzo di un processo di vendita, cosa che, secondo l’argomentazione delle ricorrenti, aveva creato un vuoto di potere in seno al quale si è prodotto il comportamento della SKW in violazione flagrante delle istruzioni delle sue controllanti.
47.
Infine, non posso esimermi dal constatare la contraddizione esistente nell’argomentazione delle ricorrenti ove esse, da un lato, affermano di non avere mai esercitato un’influenza determinante sulla SKW, ma, dall’altro, fanno riferimento a un «vuoto di potere» creato dal processo di vendita della SKW, che avrebbe permesso detto comportamento della SKW.
48.
Dalle suesposte considerazioni deriva, a mio giudizio, che la censura avente ad oggetto i punti 101 e 102 della sentenza impugnata, indicata al paragrafo 20 delle presenti conclusioni, deve essere respinta.
c) Sul comportamento in violazione flagrante delle istruzioni della controllante
49.
Occorre poi analizzare la censura delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore non considerando che il comportamento di una controllata in violazione flagrante delle istruzioni esplicite della controllante di non partecipare a intese anticoncorrenziali, come il comportamento tenuto dalla SKW nel caso di specie, dimostrava l’assenza di influenza determinante sulla controllata e confutava in tal modo la presunzione capitalistica. Le ricorrenti si concentrano, in particolare, sull’analisi svolta dal Tribunale ai punti 106 e 107 della sentenza impugnata, rispetto alle dichiarazioni dei sigg. S. e N. menzionate al paragrafo 19 delle presenti conclusioni e contestano al Tribunale di essersi accontentato di constatare l’esistenza un’influenza ipotetica per l’imputazione dell’infrazione.
50.
Nella fattispecie, è pacifico che sia nel 2002 che nel 2004 le ricorrenti avevano dato alla SKW l’istruzione precisa di non partecipare ad accordi anticoncorrenziali sul mercato in questione. Non è controverso neanche il fatto che tale istruzione sia stata ignorata dai responsabili della SKW e che, pertanto, la partecipazione all’intesa per la quale le ricorrenti sono state sanzionate si sia verificata in violazione di detta istruzione esplicita e precisa.
51.
Nella sentenza impugnata, da un lato, il Tribunale ha considerato, ai punti da 90 a 92, che il fatto che una tale istruzione fosse stata impartita dalle ricorrenti costituiva un indizio aggiuntivo a conferma dell’esercizio da parte loro di un’influenza determinante sulla controllata. Dall’altro, ai punti 106 e 107 di tale sentenza, il Tribunale ha analizzato le suindicate dichiarazioni dei sigg. S. e N. ritenendo che esse non dimostravano che nel 2004 le ricorrenti non esercitavano più un’influenza determinante sulla SKW.
52.
A tal proposito, devo prima di tutto constatare che, in linea di principio, è vero che la circostanza che una società controllante impartisce istruzioni a una controllata può, in generale, costituire un indizio che si può prendere in considerazione nell’analisi mirante a determinare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante ( 32 ). Tuttavia, dalla giurisprudenza indicata ai paragrafi 23 e seguenti delle presenti conclusioni risulta, da un lato, che l’esercizio dell’influenza determinante deve essere effettivo e, dall’altro, che è possibile considerare che la controllata non determini in modo autonomo il suo comportamento sul mercato quando applica, in sostanza, le istruzioni che riceve dalla controllante. È quindi, in linea di principio, l’applicazione delle istruzioni a determinare l’effettività dell’esercizio dell’influenza determinante. Si evince peraltro dalle considerazioni contenute al paragrafo 27 in fine delle presenti conclusioni, che, nell’analisi dei vincoli che uniscono la società controllante e la controllata, non è possibile prescindere dalla realtà del loro comportamento.
53.
Ritengo che da quanto precede si possa dedurre che, in una situazione in cui è pacifico che un’istruzione precisa e puntuale impartita da una società controllante non è stata manifestamente rispettata dalla controllata, la semplice circostanza che l’istruzione sia stata impartita non può essere considerata quale un indizio dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, come ha invece ritenuto il Tribunale ai punti da 90 a 92 della sentenza impugnata ( 33 ). Al contrario, il fatto che l’istruzione non sia stata rispettata costituisce, a mio avviso, un elemento a favore della mancanza di effettività dell’influenza determinante.
54.
Ciò detto, la questione sollevata dalle ricorrenti è se una violazione manifesta da parte di una controllata di istruzioni esplicite e precise impartite dalla società controllante di non partecipare ad attività anticoncorrenziali su uno specifico mercato possa, di per sé, confutare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante.
55.
A tal proposito, occorre ricordare che, nella sentenza Schindler Holding e a./Commissione ( 34 ), la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto delle istruzioni impartite da società controllanti alle loro controllate nell’ambito di «programmi di messa in conformità» («compliance programs»), di non adottare pratiche commerciali anticoncorrenziali, non impedisce di imputare alle controllanti la responsabilità delle infrazioni al diritto delle intese commesse dalla loro controllata ( 35 ).
56.
Devo tuttavia osservare che la presente causa si distingue dalla causa che ha dato luogo alla summenzionata sentenza Schindler Holding e a./Commissione. Infatti, a differenza delle direttive impartite nell’ambito di un programma di messa in conformità, che rientrano in un piano generale mirante a evitare le violazioni del diritto della concorrenza nell’impresa, l’istruzione che, nella fattispecie, è stata impartita dalle ricorrenti nel 2002 e, in particolare, nel 2004, era specifica e precisa e riguardava un comportamento su un mercato preciso ( 36 ). Ne consegue che questa giurisprudenza non è necessariamente applicabile in modo automatico al caso in questione.
57.
La presente fattispecie si differenzia anche, a mio giudizio, dai casi comunemente chiamati del «dipendente canaglia» («rogue employee») – a cui le ricorrenti hanno implicitamente fatto riferimento definendo la SKW come «controllata canaglia» («rogue subsidiary») – in cui la Corte ha dovuto esaminare l’argomento volto ad evitare l’imputazione del comportamento illecito secondo il quale la violazione delle regole della concorrenza era da attribuire all’azione individuale di qualche dipendente (canaglia) preso singolarmente ( 37 ).
58.
Infatti, malgrado possano esservi alcune analogie tra il caso di un «dipendente canaglia» e quello di una «controllata canaglia» ( 38 ), le due situazioni non mi sembrano necessariamente comparabili. Così, nel caso del dipendente canaglia, si tratta di imputare all’impresa azioni di cui gli amministratori principali dell’impresa non erano a conoscenza ma che, essendo state commesse da collaboratori autorizzati ad agire per conto dell’impresa, si sono verificate all’interno della sfera di responsabilità di quest’ultima ( 39 ). Per contro, la questione dell’imputazione alla controllante di un’infrazione commessa da una «controllata canaglia» riguarda l’imputazione a una determinata entità giuridica di azioni illecite commesse da un’entità giuridica diversa. Per un’imputazione di questo tipo, la giurisprudenza ha messo a punto un criterio specifico, vale a dire l’esercizio effettivo di un’influenza determinante, da cui discende l’esistenza di un’unità economica ( 40 ). È solo se questo criterio specifico è soddisfatto che può esservi l’imputazione di un comportamento illecito commesso da un’entità giuridica a un’altra. È quindi rispetto a questo criterio che deve essere analizzato il caso di specie.
59.
A tale riguardo, si ricorda che, come già indicato ai paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni, secondo costante giurisprudenza, l’analisi volta a stabilire se la presunzione capitalistica sia stata confutata presuppone una valutazione d’insieme degli elementi di prova addotti dalla controllante.
60.
Risulta altresì chiaramente dalla giurisprudenza indicata al paragrafo 23 delle presenti conclusioni che una controllata non determina in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato quando applica, in sostanza, le istruzioni impartitele dalla controllante ( 41 ). Nella stessa prospettiva, la Corte ha recentemente confermato che, affinché vi sia un’influenza determinante, non è necessario che la controllata applichi tutte le istruzioni della controllante, purché il mancato rispetto delle istruzioni fornite non sia la regola, cosa che deve essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi di prova di cui dispone il Tribunale ( 42 ).
61.
La conclusione sull’esistenza di un’unità economica tra una controllante e una controllata, che costituisce il fondamento per attribuire alla prima la responsabilità per il comportamento illecito della seconda, non presuppone dunque che la controllata applichi senza eccezioni tutte le istruzioni impartite dalla controllante. È sufficiente che la controllata applichi tali istruzioni in modo sostanziale ( 43 ). Di conseguenza, il mancato rispetto di un’istruzione puntuale e specifica data da una società controllante a una controllata, anche se indubbiamente importante, non può, di per sé, dimostrare l’autonomia della controllata sul mercato e non è pertanto sufficiente, di per sé, per confutare la presunzione capitalistica. È solo se l’analisi dell’insieme degli elementi di prova dedotti dimostra che il mancato rispetto da parte della controllata delle istruzioni date dalla controllante era la regola, che la presunzione capitalistica può essere ritenuta confutata.
62.
Orbene, nella fattispecie il Tribunale non ha rilevato un mancato rispetto generalizzato da parte della SKW delle istruzioni date dalle ricorrenti, il che avrebbe dimostrato che la controllata decideva in modo del tutto autonomo il suo comportamento sul mercato. Non si può sicuramente negare che la violazione delle istruzioni commessa dalla SKW sia stata importante e tale da costituire una grave violazione delle direttive delle sue controllanti. Nonostante ciò, sebbene una siffatta violazione costituisca senza dubbio una circostanza importante di cui tenere conto nell’esame d’insieme degli elementi apportati per confutare la presunzione capitalistica, non è sufficiente, di per sé, a confutare detta presunzione ( 44 ).
63.
Quanto alla valutazione concreta delle dichiarazioni di cui al paragrafo 19 delle presenti conclusioni, ritengo che, non avendo le ricorrenti invocato uno snaturamento degli elementi di prova, non spetta alla Corte mettere in discussione la valutazione di questi elementi compiuta dal Tribunale né il valore che quest’ultimo ha loro attribuito nella sua analisi ( 45 ). A tal proposito, osservo solamente che il Tribunale ha ritenuto che queste dichiarazioni non dimostravano che le ricorrenti non esercitavano più un’influenza determinante sulla loro controllata, la cui conseguenza era che non erano in grado di confutare la presunzione capitalistica su cui si fondava l’attribuzione della responsabilità alle ricorrenti. Pertanto, quando affermano che il ragionamento contenuto al punto 106 della sentenza impugnata, che dimostrerebbe tuttalpiù un’influenza ipotetica, non è sufficiente a procedere all’imputazione a loro carico della responsabilità, le ricorrenti si collocano in una prospettiva errata poiché, come è del resto esposto più nel dettaglio ai paragrafi 70 e seguenti delle presenti conclusioni, esse trascurano che l’imputazione dell’infrazione alle ricorrenti è avvenuta in applicazione della presunzione capitalistica.
64.
Da quanto precede consegue che deve essere parimenti respinta la censura relativa al fatto che il comportamento di una controllata in violazione flagrante delle istruzioni esplicite della sua controllante confuterebbe la presunzione capitalistica.
d) Sull’applicazione da parte del Tribunale di un criterio troppo restrittivo che renderebbe assoluta la presunzione capitalistica
65.
Le ricorrenti contestano al Tribunale di avere utilizzato un criterio errato esigendo requisiti troppo rigorosi per la confutazione della presunzione capitalistica, che hanno reso impossibile tale confutazione in violazione dell’articolo 101 TFUE nonché di diversi altri principi. In particolare, il Tribunale avrebbe imputato loro l’infrazione sulla base di un’influenza ipotetica, mentre le medesime avrebbero dimostrato di non avere mai esercitato un’influenza determinante sulla loro controllata. In tale contesto, le ricorrenti indicano diversi punti della sentenza impugnata in cui il Tribunale avrebbe erroneamente respinto i loro argomenti applicando detto criterio errato.
66.
Al riguardo, si rileva in via preliminare che, sebbene nell’ambito di un giudizio d’impugnazione la Corte non sia autorizzata, se non in caso di snaturamento, a mettere in discussione la valutazione dei fatti ( 46 ), essa può, al contrario, controllare la valutazione giuridica dei fatti compiuta dal Tribunale, che include, secondo costante giurisprudenza, la questione se il medesimo abbia applicato criteri giuridici corretti nella sua valutazione dei fatti e degli elementi di prova ( 47 ). In tal modo, è solo nei limiti in cui le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe applicato un criterio giuridico errato nella valutazione degli elementi invocati per confutare la presunzione capitalistica che il loro argomento è ricevibile ( 48 ).
67.
Nel caso di specie, è pacifico che, durante il periodo dell’infrazione, le ricorrenti detenevano, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale della SKW, di modo che, nella decisione controversa, la Commissione ha potuto legittimamente applicare la presunzione capitalistica. In tale decisione, la Commissione ha fatto riferimento a taluni elementi di fatto che confermavano la presunzione, per quanto concerneva sia la AlzChem ( 49 ) che la Degussa ( 50 ). Successivamente, ai punti da 237 a 244 della decisione controversa, la Commissione ha respinto gli argomenti invocati dalle ricorrenti miranti a confutare la presunzione capitalistica ( 51 ).
68.
Ai punti da 70 a 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato gli argomenti addotti dalle ricorrenti senza tuttavia effettuare una distinzione tra gli argomenti miranti a contestare gli elementi aggiuntivi che, secondo la Commissione, confermavano la presunzione capitalistica e quelli miranti direttamente a confutarla.
69.
Le ricorrenti contestano al Tribunale di avere respinto a più riprese i loro argomenti limitandosi a considerare la possibilità teorica di un’influenza determinante, mentre la questione determinante era se l’influenza fosse stata effettivamente esercitata. Così, nell’ambito della loro linea argomentativa esse contestano specificamente l’analisi svolta dal Tribunale, ai punti da 84 a 87 della sentenza impugnata, riguardo all’obbligo di rendiconto della SKW alla AlzChem, ai punti 88 e 89, riguardo alla riserva di approvazione a favore della AlzChem su numerose decisioni commerciali della SKW, ai punti da 95 a 97, riguardo alla possibilità di vendere la SKW, nonché ai punti da 108 a 113, riguardo alla rilevanza del fatturato della SKW. Nel suo ragionamento in merito a tutti questi argomenti, il Tribunale avrebbe respinto gli argomenti delle ricorrenti basandosi su un’eventuale influenza teorica che esse avrebbero esercitato sulla SKW, ma non avrebbe potuto dimostrare l’esercizio effettivo dell’influenza determinante.
70.
L’argomento delle ricorrenti, a mio giudizio, trascura il fatto che l’imputazione della loro responsabilità era fondata sulla presunzione capitalistica ( 52 ) e che pertanto era a loro, ai termini della giurisprudenza menzionata ai paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni, che spettava l’onere di addurre elementi di prova in grado di dimostrare a sufficienza di diritto che esse non avevano esercitato un’influenza determinante sulla SKW nel periodo dell’infrazione. Le ricorrenti prendono le mosse dalla premessa, non dimostrata, che esse avrebbero provato la mancanza di esercizio effettivo di influenza determinante e che, di tal guisa, non sarebbe sufficiente che il Tribunale respinga i loro argomenti basandosi esclusivamente su un’influenza teorica.
71.
La prospettiva dalla quale si pongono le ricorrenti è dunque, a mio giudizio, errata. Ciò è particolarmente evidente, per esempio, quando esse affermano, in merito all’analisi sulla riserva di approvazione a favore della AlzChem, che il Tribunale non potrebbe fondarsi su un’influenza teorica eventuale per respingere un argomento secondo cui non vi è influenza effettiva oppure quando sostengono, riferendosi all’argomento relativo alla rilevanza del fatturato della SKW, che il Tribunale dovrebbe «confutare» l’argomento secondo cui non vi è stata influenza effettiva.
72.
Orbene, ove si applica la presunzione capitalistica, il Tribunale non deve rispondere agli argomenti addotti dalla controllante provando esso stesso l’esercizio effettivo di un’influenza determinante. Spetta invece alla controllante apportare elementi di prova sufficienti a dimostrare che la sua controllata si comporta in modo autonomo sul mercato. Così come si evince dalla giurisprudenza indicata ai paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni, il Tribunale deve effettuare un’analisi d’insieme di questi elementi per verificare se essi dimostrino che, contrariamente a quanto si suppone applicando la presunzione capitalistica, la controllante non esercitava un’influenza determinante effettiva sulla controllata.
73.
Con specifico riferimento all’analisi svolta dal Tribunale ai punti da 84 a 87 della sentenza impugnata, avente ad oggetto l’obbligo di rendiconto della SKW alla AlzChem, le ricorrenti affermano che, facendo derivare da un semplice obbligo di rendiconto l’esistenza di un’influenza effettiva, il Tribunale avrebbe compiuto uno snaturamento degli elementi di prova.
74.
Orbene, uno snaturamento dei mezzi di prova sussiste solo quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta ( 53 ).
75.
Al riguardo, ritengo che pur ammettendo, come sostenuto dalle ricorrenti, che la supposizione contenuta al punto 87 della sentenza impugnata secondo cui, alla luce del flusso di informazioni esistente tra la AlzChem e la SKW, la prima interveniva per modificare le decisioni della seconda, sia una conclusione speculativa, dalla giurisprudenza si evince che un flusso di informazioni tra una controllante e la sua controllata, e dunque a fortiori un obbligo di «rendiconto» come risulta dalle risposte della SKW e della Degussa, citate ai punti 83 e 84 della sentenza impugnata, costituisce un indizio dell’esercizio di un controllo sulle decisioni della controllata ( 54 ). Ne consegue, a mio giudizio, che il Tribunale non ha compiuto alcuno snaturamento degli elementi probatori quando, al punto 87 della sentenza impugnata, ha confermato la valutazione della Commissione contenuta al punto 229, terzo trattino, della decisione controversa secondo la quale l’esistenza di queste relazioni costituiva un indizio supplementare che confermava la presunzione capitalistica.
76.
In merito al ragionamento contenuto ai punti 93, 94 e 98 della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha applicato erroneamente l’onere della prova per la confutazione della presunzione capitalistica. Esse non sarebbero, infatti, tenute a provare che l’esercizio da parte loro di un’influenza determinante fosse necessariamente escluso, ma solo che, nel caso concreto, esse non esercitavano effettivamente nessuna influenza. Tuttavia, a tale proposito, è sufficiente notare che il Tribunale, ai punti della sentenza relativi a questo argomento, non ha affatto invertito l’onere della prova, ma si è limitato a considerare che gli argomenti addotti dalle ricorrenti non erano sufficienti, di per sé, a confutare la presunzione capitalistica oppure non erano rilevanti a tal fine.
77.
Infine, con riferimento all’argomento secondo cui l’applicazione concreta di detta presunzione, fatta dalla Commissione e confermata dal Tribunale, avrebbe reso tale presunzione assoluta, è sufficiente ricordare che discende dalla giurisprudenza della Corte che il fatto che sia difficile apportare la prova contraria necessaria per confutare una presunzione non implica, di per sé, che quest’ultima sia, di fatto, assoluta ( 55 ).
78.
Alla luce di tutte queste considerazioni, deve essere altresì respinta la censura relativa all’applicazione da parte del Tribunale di un criterio troppo restrittivo che renderebbe assoluta la presunzione capitalistica. Il primo motivo dev’essere pertanto interamente respinto.
B – Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di parità di trattamento
1. Argomenti delle parti
79.
Con il terzo motivo, diretto contro i punti da 287 a 289 della sentenza impugnata, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento, il loro diritto al contraddittorio nonché il suo obbligo di motivazione.
80.
Da un lato, ai punti da 272 a 275 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione, nell’ambito del calcolo della responsabilità solidale globale della SKW, aveva erroneamente omesso di considerare un importo supplementare a fini dissuasivi e, pertanto, violato il principio di parità di trattamento nonché i principi che disciplinano la fissazione delle ammende solidali. Dall’altro, come si evince anche dalla sentenza parallela sul ricorso presentato dalla SKW ( 56 ) e come le ricorrenti avevano sostenuto nella loro replica, la Commissione non avrebbe neanche dovuto procedere a una riduzione dell’ammenda in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole a favore della SKW, poiché la domanda di trattamento favorevole presentata dalle ricorrenti non riguardava la SKW e quest’ultima non aveva presentato una domanda di trattamento favorevole propria. Se la Commissione non fosse incorsa in questi errori, l’ammenda inflitta alla SKW per la prima parte dell’infrazione sarebbe dovuta essere considerevolmente più elevata.
81.
In tale contesto, il Tribunale avrebbe violato il principio di parità di trattamento per non avere ridotto le loro ammende così da rimediare alla sproporzione illegittima tra le ammende inflitte alle ricorrenti e quelle inflitte alla SKW mentre, nella sentenza parallela Gigaset/Commissione ( 57 ), in una situazione analoga, esso aveva ridotto l’importo dell’ammenda di Gigaset, la nuova società controllante della SKW, statuendo che il principio di parità di trattamento imponesse che, in mancanza di una riduzione dell’importo dell’ammenda della SKW, occorresse ridurre quella della Gigaset. Inoltre, non rispondendo agli argomenti addotti nella replica, che le ricorrenti non sarebbero state in grado di presentare prima, il Tribunale avrebbe violato il diritto al contraddittorio e il suo obbligo di motivazione.
82.
La Commissione sostiene che il principio di parità di trattamento non è stato violato nella fattispecie. La sentenza Gigaset/Commissione riguarderebbe un caso diverso. Gli argomenti relativi all’ammenda della SKW andrebbero oltre l’oggetto del giudizio di primo grado, come risulterebbe esplicitamente dal punto 266 della sentenza impugnata. L’argomento secondo il quale la SKW non avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione in virtù del trattamento favorevole contrasterebbe con l’argomento invocato in primo grado e sarebbe peraltro tardivo e, dunque, irricevibile. Secondo la Commissione, in ogni caso, una riduzione eventualmente errata dell’ammenda della SKW, conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole, non può giustificare una riduzione delle ammende delle ricorrenti, per le quali correttamente si è proceduto all’applicazione di tale comunicazione.
2. Analisi
83.
Le ricorrenti contestano la determinazione dell’ammenda fatta dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito. Il Tribunale avrebbe violato il principio di parità di trattamento poiché, contrariamente alla prassi seguita nella suindicata sentenza Gigaset/Commissione, non ha ridotto le ammende delle ricorrenti per sanare la sproporzione illegittima tra dette ammende e quella inflitta alla SKW, che sarebbe dovuta essere più elevata alla luce di due errori nella sua determinazione: l’omessa considerazione dell’importo supplementare a fini dissuasivi e una riduzione non dovuta in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole.
84.
A tale proposito, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, l’esercizio della competenza estesa al merito non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte a un accordo in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 58 ). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio generale della parità di trattamento è violato solo allorché situazioni analoghe sono trattate in modo dissimile o situazioni diverse sono trattate nello stesso modo, a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata ( 59 ).
85.
Occorre anzitutto analizzare l’argomento della Commissione secondo cui tale motivo andrebbe oltre l’oggetto del procedimento di primo grado, così da renderlo irricevibile. Al riguardo, si ricorda che, se da un lato è vero che risulta da una giurisprudenza costante che, nell’ambito dell’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi ( 60 ), dall’altro risulta tuttavia dalla stessa giurisprudenza che un ricorrente può utilmente proporre impugnazione facendo valere dinanzi alla Corte motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a criticarne, in diritto, la fondatezza ( 61 ).
86.
Orbene, si deve constatare che, nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti fanno valere la violazione del principio della parità di trattamento in relazione alle ammende determinate dal Tribunale nella sentenza impugnata nell’esercizio della sua competenza estesa al merito. Per sua natura, pertanto, detto motivo non avrebbe potuto essere sollevato in primo grado ( 62 ). Di conseguenza, esso è irricevibile.
87.
Ciononostante, occorre rilevare che l’argomento delle ricorrenti è relativo non alla loro situazione specifica, ma a presunte illegittimità commesse nella determinazione dell’ammenda della SKW. Orbene, è oramai indubbio che il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il principio in base al quale nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri ( 63 ), che costituisce un corollario del principio di legalità ( 64 ).
88.
In tale prospettiva, anche ipotizzando che le situazioni rispettive della Gigaset e delle ricorrenti fossero comparabili per quanto concerne la determinazione dell’ammenda da parte del Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, e senza ovviamente poter mettere in discussione, nell’ambito della presente impugnazione, la valutazione compiuta dal Tribunale nella stessa sentenza Gigaset/Commissione, ritengo che, in ogni caso, in virtù del principio secondo cui nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri, le ricorrenti non possono avvalersi a proprio vantaggio, allo scopo, in particolare, di ottenere una riduzione delle loro ammende, di eventuali illegittimità o errori commessi nella determinazione dell’ammenda della SKW.
89.
Date le circostanze, le censure relative alla violazione del diritto al contraddittorio e all’obbligo di motivazione sono, a mio giudizio, inconferenti. Infatti, anche se il Tribunale avesse esaminato gli argomenti presentati nella memoria di replica, in base ai quali la SKW non avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione dell’ammenda in virtù del trattamento favorevole, e ipotizzando che questi argomenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, fossero ricevibili davanti al Tribunale, le ricorrenti non avrebbero potuto, in ogni caso, beneficiare delle illegittimità asseritamente commesse a favore della SKW per ottenere una riduzione delle ammende.
90.
Infine, ove il presente motivo debba essere inteso nel senso che è diretto a far valere una violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell’ammenda da parte del Tribunale, è sufficiente ricordare che da giurisprudenza costante risulta che non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una loro violazione del diritto dell’Unione ( 65 ). Orbene, non sussiste alcun elemento che indichi che il livello della sanzione inflitta alle ricorrenti sarebbe non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, e che occorrerebbe dunque constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda.
91.
Da tutto quanto precede discende che il terzo motivo deve essere respinto.
C – Sul quarto motivo sollevato in subordine, relativo alla violazione del principio di certezza del diritto, del principio nulla poena sine lege certa nonché dell’obbligo di motivazione gravante sul Tribunale
1. Argomenti delle parti
92.
Nel contesto del quarto motivo sollevato in subordine dalle ricorrenti e relativo al punto 288 della sentenza impugnata nonché al punto 2 del dispositivo della stessa, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il principio di certezza del diritto, il principio nulla poena sine lege certa nonché l’obbligo di motivazione. Le ricorrenti contestano al Tribunale di non avere precisato a sufficienza, nella sentenza impugnata, che un pagamento della SKW avrebbe un duplice effetto estintivo, vale a dire un effetto liberatorio del debito, sia per le medesime sia per la Gigaset, che è anch’essa responsabile in solido del pagamento dell’ammenda con la SKW. Se il pagamento della SKW non avesse un duplice effetto estintivo, la sentenza impugnata comporterebbe una situazione di totale incertezza giuridica. Infatti, in un caso di tal genere, spetterebbe alla Commissione decidere in modo discrezionale in quale misura imputa questo pagamento rispettivamente alle ricorrenti e alla Gigaset. Ciò impedirebbe anche al giudice nazionale eventualmente investito di una controversia di pronunciarsi al riguardo.
93.
La Commissione sostiene che l’argomento delle ricorrenti costituisce un motivo nuovo ed è dunque irricevibile. A tal proposito, il fatto che la motivazione criticata risulti dall’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito sarebbe senza conseguenze, in quanto si tratterebbe di una violazione di natura tale da poter essere invocata in primo grado. La Commissione rileva che il punto criticato è stato formulato dal Tribunale di sua iniziativa e si rivela favorevole alle ricorrenti, ciò che fa dubitare del loro interesse a contestarlo.
2. Analisi
94.
Con il quarto motivo, le ricorrenti contestano la precisazione compiuta dal Tribunale al punto 288 in fine della sentenza impugnata, ripresa al punto 2, primo trattino, del dispositivo della sentenza, secondo cui «si considererà [che la Degussa] e la AlzChem hanno pagato questa ammenda a concorrenza delle somme versate dalla SKW (…) a titolo dell’ammenda inflittale dall’articolo 2, lettere f) e g), della [decisione controversa]».
95.
La Commissione contesta la ricevibilità di tale motivo in quanto motivo nuovo irricevibile in fase di impugnazione. In merito, ritengo che, così come osserva la stessa Commissione, si tratti di un motivo sorto dalla stessa sentenza impugnata, che contesta un punto formulato dal Tribunale di sua iniziativa nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito. In tali circostanze, alla luce della giurisprudenza citata al paragrafo 85 delle presenti conclusioni, ritengo che non possa essere considerato un motivo nuovo e che quindi, per tale ragione, non possa essere considerato irricevibile ( 66 ).
96.
Rilevo altresì, come risulta dal paragrafo precedente delle presenti conclusioni, che le parti della sentenza impugnata oggetto di una contestazione nell’ambito del presente motivo prevedono espressamente l’effetto estintivo a favore delle ricorrenti delle somme versate dalla SKW a titolo dell’ammenda inflittale dalla decisione controversa. Orbene, l’argomento delle ricorrenti è inteso a far constatare alla Corte, un errore del Tribunale consistente nel non avere dichiarato che un siffatto pagamento aveva un duplice effetto estintivo. Poiché i pagamenti della SKW hanno già un effetto liberatorio per le ricorrenti, per la parte dell’ammenda per la quale sono responsabili in solido con la SKW, con questo motivo si chiede in sostanza alla Corte di riconoscere l’effetto estintivo di tali pagamenti nei confronti della Gigaset.
97.
A tal proposito, discende dalla giurisprudenza della Corte che una parte ricorrente dispone di un interesse all’impugnazione fintantoché l’impugnazione, con il suo esito, può procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta ( 67 ).
98.
Orbene, ed essendo chiaro dalla lettura della sentenza impugnata che ogni pagamento effettuato dalla SKW a titolo dell’ammenda in questione libera le ricorrenti per la parte dell’ammenda per la quale sono responsabili in solido con la SKW, a concorrenza delle somme versate, le ricorrenti non possono ottenere alcun beneficio da un eventuale accoglimento di questo motivo che riconoscesse l’effetto estintivo, per la Gigaset, dei pagamenti della SKW.
99.
Ne deriva che il presente motivo deve essere dichiarato irricevibile.
D – Sul quinto motivo, sollevato in subordine, relativo alla violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 nonché del principio della parità di trattamento, del diritto al contraddittorio e dell’obbligo di motivazione
1. Argomenti delle parti
100.
Con il quinto motivo, sollevato in subordine e avente ad oggetto il punto 288 della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso una violazione dell’articolo 81 CE, dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo all’attuazione delle regole di concorrenza previste agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), del principio della parità di trattamento, del diritto al contraddittorio e dell’obbligo di motivazione. Le ricorrenti contestano al Tribunale di avere dedotto la riduzione concessa loro in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole dalla parte di ammenda considerata pagata in caso di pagamento da parte della SKW. Come dalle stesse rilevato nel contesto del terzo motivo, le ricorrenti sostengono che la loro domanda di trattamento favorevole non riguardava la SKW, ciò che esse avrebbero invocato nella memoria di replica presentata dinanzi al Tribunale. In mancanza di questa riduzione illecita in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole dell’importo dell’ammenda inflitta alla SKW, la parte dell’ammenda per la quale un pagamento della SKW ha un effetto liberatorio sarebbe dovuta essere più elevata, dovendo ammontare a EUR 3,47 milioni e non a EUR 2,49 milioni. Pertanto, esse chiedono alla Corte di fissare l’effetto liberatorio, per la Degussa, di un pagamento della SKW a un importo di EUR 3,47 milioni.
101.
La Commissione sostiene che la responsabilità solidale della SKW e delle ricorrenti non può oltrepassare il debito solidale. Essa sostiene, altresì, che l’ammenda inflitta alla Degussa, in applicazione del punto 289 della sentenza impugnata e del punto 2, secondo trattino, del dispositivo della medesima (ossia un importo di EUR 1,24 milioni), era propria a questa società e non era soggetta al meccanismo della responsabilità solidale. Infine, essa indica che l’intera responsabilità solidale delle ricorrenti e della SKW pari a EUR 2,49 milioni non comporta che quest’ultima abbia beneficiato della domanda di trattamento favorevole delle prime.
2. Analisi
102.
Con il quinto motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale diverse violazioni di diritto per non avere aumentato la responsabilità solidale della SKW in occasione della nuova fissazione dell’ammenda nell’esercizio della sua competenza estesa al merito. Infatti, in tale occasione, il Tribunale avrebbe omesso di correggere l’erronea presa in considerazione, da parte della Commissione a favore della SKW, della domanda di trattamento favorevole presentata dalle ricorrenti, domanda che non riguardava la SKW.
103.
In tal modo, l’effetto liberatorio di un pagamento della SKW a favore delle ricorrenti dovrebbe ammontare non a EUR 2,49 milioni, come stabilito al punto 2, primo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata, ma a EUR 3,47 milioni. Tale effetto liberatorio dovrebbe pertanto coprire anche in parte l’ammenda inflitta alla Degussa, pari a EUR 1,24 milioni, come prevista al punto 2, secondo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata.
104.
È evidente che un siffatto motivo non può essere accolto.
105.
Infatti, senza neppure dover affrontare la questione se la Corte possa, in un giudizio di impugnazione, aumentare la portata della responsabilità solidale, e quindi aumentare l’importo dell’ammenda di un terzo, come la SKW nella fattispecie, è sufficiente rilevare, come evidenziato dalla Commissione, che la responsabilità della SKW non può andare oltre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta solidalmente con le sue società controllanti per l’infrazione constatata. Orbene, tale importo è stato fissato dal Tribunale in EUR 2,49 milioni.
106.
La SKW non può in nessun caso essere tenuta a pagare, neanche in parte, l’ammenda di EUR 1,24 milioni prevista al punto 2, secondo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata. Infatti, come si evince dai punti 271 e 289 della sentenza impugnata, tale ammenda è stata irrogata esclusivamente alla Degussa in ragione della recidiva. Essa è pertanto propria alla Degussa ed è esclusa dalla responsabilità solidale. Stando così le cose, le ricorrenti non possono contestare alcun errore o violazione di diritto al Tribunale per non avere aumentato la responsabilità solidale della SKW in occasione della nuova fissazione dell’ammenda nell’esercizio della sua competenza estesa al merito a copertura dell’ammenda della Degussa.
107.
Anche il quinto motivo va dunque respinto.
108.
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che, a mio avviso, il ricorso deve essere integralmente respinto.
V – Sulle spese
109.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.
110.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
111.
Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
VI – Conclusione
112.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di statuire nel modo che segue:
—
il ricorso è respinto, e
—
la Evonik Degussa GmbH e la AlzChem AG sono condannate alle spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH.
( 3 ) T‑391/09, EU:T:2014:22.
( 4 ) Decisione relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per le industrie dell’acciaio e del gas).
( 5 ) L’infrazione aveva ad oggetto la ripartizione dei mercati, la fissazione di quote, la ripartizione dei clienti, la fissazione dei prezzi e lo scambio di informazioni commerciali sensibili sui prezzi, i clienti e i volumi di vendita nello Spazio economico europeo (SEE), con l’eccezione del Regno di Spagna, dell’Irlanda, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
( 6 ) GU 2002, C 45, pag. 3.
( 7 ) V. articolo 1, lettera f), della decisione controversa.
( 8 ) V. punti 226 e 227 della decisione controversa.
( 9 ) V. punti 227, 228 e 235 della decisione controversa.
( 10 ) V. punto 29 della decisione controversa.
( 11 ) Punti da 149 a 157 della sentenza impugnata.
( 12 ) V. nota a piè di pagina 6 delle presenti conclusioni.
( 13 ) Punto 211 della sentenza impugnata.
( 14 ) Punti da 227 a 236 della sentenza impugnata.
( 15 ) Punti da 272 a 275 della sentenza impugnata.
( 16 ) V. punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata.
( 17 ) Da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256.
( 18 ) Il secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio e dell’obbligo di motivazione, riguardava l’argomento avanzato dalle ricorrenti davanti al Tribunale che si fondava sulla sentenza pronunciata dal Tribunale nelle cause Siemens Österreich e VA Tech Transmission & Distribution e a./Commissione (da T‑122/07 a T‑124/07, EU:T:2011:70). Questa sentenza del Tribunale è stata tuttavia annullata dalla sentenza della Corte indicata nella nota a piè di pagina precedente delle presenti conclusioni.
( 19 ) Risulta da tale dichiarazione, allegata al ricorso dinanzi al Tribunale, cui quest’ultimo ha fatto rinvio ai punti 91 e 102 della sentenza impugnata, che il sig. S. ha affermato che, «[n]el corso del periodo 2003-2004, quando i fornitori di carburo di calcio hanno dovuto affrontare una diminuzione dei prezzi accompagnata da un forte aumento dei costi, in particolare, quello del coke, ho detto al sig. [L.], [amministratore unico (“Geschäftsführer”) della SKW,] pressappoco quanto segue: “Anche se, in questa difficile situazione, dei concorrenti ci comunicassero l’intenzione di concludere accordi, non lo faremo. E nemmeno voi. Ci tengo a essere molto chiaro su questo punto. Ho chiesto a [L.] di trasmettere queste istruzioni ai suoi collaboratori. [L.] e i suoi collaboratori erano perfettamente al corrente delle mie istruzioni di rispettare il diritto della concorrenza”».
( 20 ) V. punti 105 e 107 della decisione controversa.
( 21 ) Sentenza Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata).
( 22 ) Ibidem (punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
( 23 ) Ibidem (punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
( 24 ) Sentenza General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
( 25 ) Sentenze Elf Aquitaine/Commissione (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 58) e Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) Sentenza General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punto 76).
( 27 ) V., in merito, le considerazioni dell’avvocato generale Mazák al paragrafo 36 delle sue conclusioni nella causa General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, EU:C:2010:517), nonché il punto 109 della sentenza General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, EU:C:2011:21).
( 28 ) V., in tal senso, paragrafo 72 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2012:763).
( 29 ) V., inter alia, sentenze General Motors/Commissione (C‑551/03 P, EU:C:2006:229, punto 51); Evonik Degussa/Commissione (C‑266/06 P, EU:C:2008:295, punto 72), e Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punti 115 e 159).
( 30 ) V. punto 78 della sentenza impugnata.
( 31 ) V. al riguardo, paragrafo 146 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:11).
( 32 ) V. al riguardo, in merito a un ordine impartito da una società controllante alla sua controllata di rispettare le regole della concorrenza, le considerazioni dell’avvocato generale Mazák al paragrafo 40 delle sue conclusioni nella causa General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, EU:C:2010:517).
( 33 ) Non vi è dubbio che al punto 92 della sentenza impugnata il Tribunale ha limitato la sua conclusione all’istruzione data nel 2002 e all’esercizio «all’epoca», poiché questo punto riguardava l’analisi per il periodo precedente al 1o gennaio 2004. Tuttavia, come ho notato ai paragrafi da 33 a 35 delle presenti conclusioni, in applicazione di quella da me definita come una metodologia deduttiva, tale indizio aggiuntivo ha fondato le conclusioni trasferite per il periodo successivo, includendo il periodo dell’infrazione.
( 34 ) C‑501/11 P, EU:C:2013:522.
( 35 ) Ibidem (punto 113). V. anche, al riguardo, paragrafi da 93 a 100 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:248), nonché il paragrafo 102 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2014:2439).
( 36 ) V. la dichiarazione ripresa nella nota a piè di pagina 19 delle presenti conclusioni.
( 37 ) La Corte ha costantemente respinto questo argomento giudicando che, ai fini dell’applicazione del divieto delle intese previsto dal diritto dell’Unione, l’azione di una persona autorizzata ad agire per conto dell’impresa è sufficiente per imputare il comportamento illecito all’impresa senza che sia necessaria un’azione né una conoscenza dei soci o degli amministratori principali dell’impresa interessata. V. sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 97) e Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71, punto 25).
( 38 ) Ci si potrebbe anche chiedere se, qualora la società controllante detenesse il 100% di una controllata, un dipendente di quest’ultima non potrebbe essere considerato come un dipendente del gruppo e quindi essere assimilato a un dipendente della controllante.
( 39 ) V., a tale riguardo, paragrafi da 129 a 131 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:248).
( 40 ) V. paragrafi da 23 a 25 delle presenti conclusioni.
( 41 ) V. anche, al riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2014:2439, paragrafo 100 e giurisprudenza ivi citata).
( 42 ) V. sentenza Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punti 96 e 97).
( 43 ) V. al riguardo, le considerazioni contenute ai paragrafi 100 e 101 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2014:2439), cui la Corte fa esplicitamente riferimento al punto 96 della sentenza Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416).
( 44 ) Per quanto concerne il riferimento fatto durante l’udienza alla sentenza BMW Belgium e a./Commissione (32/78, da 36/78 a 82/78, EU:C:1979:191), il Tribunale, ai punti da 114 a 117 della sentenza impugnata, ha respinto l’argomento fondato su questa sentenza concludendo che riguardava una situazione di fatto. Le ricorrenti non hanno addotto nessun elemento in grado di mettere in discussione tale interpretazione.
( 45 ) V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni e giurisprudenza ivi citata nonché la sentenza General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punto 73).
( 46 ) V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni e giurisprudenza ivi citata alla nota a piè di pagina 29 delle medesime.
( 47 ) V., inter alia, sentenza Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
( 48 ) V. in tal senso, anche, sentenza FLSmidth/Commissione (C‑238/12 P, EU:C:2014:284, punto 21).
( 49 ) V. punto 229 della decisione controversa.
( 50 ) V. punto 236 della decisione controversa.
( 51 ) V., anche, punto 233 della decisione controversa. Si trattava in particolare dell’argomento secondo cui la SKW era stata venduta con effetto retroattivo al 1o gennaio 2004, dell’argomento vertente sulla partecipazione all’intesa in violazione flagrante delle istruzioni espresse e dell’argomento mirante all’assimilazione della Degussa a un investitore francese.
( 52 ) Non risulta in nessuna parte della decisione controversa, infatti, che la Commissione avrebbe inteso, utilizzando il metodo detto «della doppia base», rinunciare ad attenersi all’applicazione solo della presunzione di influenza determinante. V., al riguardo, sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 50). L’imputazione della responsabilità è stata pertanto fondata sulla presunzione capitalistica e gli elementi aggiuntivi invocati confermavano solo la presunzione.
( 53 ) V., inter alia, ordinanza The Sunrider Corporation/UAMI (C‑142/14 P, EU:C:2015:371, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
( 54 ) V., in tal senso, sentenza General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punto 107). Per confutare la presunzione capitalistica, in presenza di un siffatto flusso di informazioni in grado di confutarla, ritengo spetti alla controllante fornire elementi probatori sufficienti a dimostrare la non rilevanza delle informazioni scambiate.
( 55 ) V., inter alia, sentenze FLSmidth/Commissione (C‑238/12 P, EU:C:2014:284, punto 28); Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punto 71), nonché Eni/Commissione (C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
( 56 ) Sentenza SKW Stahl-Metallurgie Holding e SKW Stahl-Metallurgie/Commissione (T‑384/09, EU:T:2014:27, punto 240).
( 57 ) T‑395/09, EU:T:2014:23, punti da 181 a 186.
( 58 ) Sentenze Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 105) nonché Quinn Barlo e a./Commissione (C‑70/12 P, EU:C:2013:351, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
( 59 ) Sentenza Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 106).
( 60 ) V., al riguardo, sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 111 e giurisprudenza ivi citata).
( 61 ) Sentenze Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 102) nonché Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punti 118 e 170).
( 62 ) V. sentenze Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 104 e giurisprudenza ivi citata) e le considerazioni ai paragrafi 141 e 142 delle mie conclusioni in tali cause (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2013:578).
( 63 ) Sentenze The Rank Group (C‑259/10 e C‑260/10, EU:C:2011:719, punto 62 e giurisprudenza ivi citata) nonché Solvay/Commissione (C‑455/11 P, EU:C:2013:796, punto 109). V. al riguardo, anche, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Total Marketing Services/Commissione (C‑634/13 P, EU:C:2015:208, paragrafo 92).
( 64 ) V. in tal senso, paragrafo 61 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:11).
( 65 ) Sentenze E.ON Energie/Commissione (C‑89/11, EU:C:2012:738, punti 125 e 126) e Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 111).
( 66 ) Al riguardo, non si può evitare di notare una certa contraddizione nell’argomentazione della Commissione che, da un lato, afferma che il punto criticato sarebbe stato formulato dal Tribunale di sua iniziativa, ma, dall’altro, sostiene trattarsi di una violazione che si sarebbe potuta invocare in primo grado.
( 67 ) V., inter alia, sentenze Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punti 22 e 23) e Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 39).
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