CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 21 maggio 2015 (1)
Causa C‑189/14
Bogdan Chain
contro
Atlanco Ltd
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cipro)]
«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Lavoratore che esercita abitualmente un’attività subordinata sul territorio di due o più Stati membri»
1. Si pone la questione della legislazione applicabile in materia previdenziale in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale una persona, residente in Polonia, svolge per conto di un’agenzia di lavoro interinale, stabilita a Cipro, missioni successive di breve durata in altri due Stati, senza che il secondo Stato di occupazione e la durata delle diverse missioni siano stati definiti nel contratto di lavoro o potessero essere previsti al momento della richiesta del modulo A1 (2). È questa, in sostanza, la questione posta alla Corte dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (tribunale distrettuale di Nicosia, Cipro).
2. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il sig. Chain, uno dei dipendenti dell’Atlanco Ltd (in prosieguo: l’«Atlanco»), e quest’ultima, in ordine alla determinazione della legislazione applicabile al sig. Chain, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (4), per il pagamento dei contributi previdenziali che lo riguardano.
3. Nella specie, vengono sostenute due tesi. L’una è favorevole ad un’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base, il quale sancisce la regola di principio dell’applicazione della legge del luogo di esecuzione del lavoro (lex loci laboris), mentre l’altra è per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, il quale enuncia la regola speciale di applicazione della legge della sede legale.
4. Nelle presenti conclusioni illustrerò le ragioni per cui ritengo che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base debba essere interpretato nel senso che esso disciplina una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale gli Stati di occupazione e la durata dell’attività in tali Stati non sono stati definiti nel contratto di lavoro né potevano essere previsti al momento della richiesta di emissione del modulo A1.
I – Contesto normativo
A – Il regolamento di base
5. Collocato nel titolo II del regolamento di base, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», l’articolo 11, che prevede le «[n]orme generali», così dispone:
«1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro [(5)]. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
(...)
3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:
a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
(...)».
6. L’articolo 13 del regolamento di base, intitolato «Esercizio di attività in due o più Stati membri», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:
«La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri;
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza».
B – Il regolamento di applicazione
7. L’articolo 14 del regolamento di applicazione apporta precisazioni relative, segnatamente, all’articolo 13 del regolamento di base. Esso è così formulato:
«(...)
5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona “che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri” si intende in particolare una persona che:
a) pur mantenendo un’attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un’attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura di tale attività distinta;
b) esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne.
(...)
8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento d base, per “parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma” esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.
(...)
10. Per determinare la legislazione applicabile a norma [del paragrafo 8], le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.
(...)».
8. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di applicazione, rubricato «Procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base»:
«1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza.
2. L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata.
3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata (…) o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.
(...)
5 L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l’interessato.
(...)».
II – Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
9. Risulta dalla decisione di rinvio che il sig. Chain, cittadino polacco residente in Polonia, ha prestato servizio come falegname alle dipendenze dell’Atlanco, un’agenzia di lavoro interinale registrata a Cipro, da dove essa dirige un ufficio e gestisce i lavori dei clienti.
10. In forza delle disposizioni di due contratti di lavoro conclusi fra il sig. Chain e l’Atlanco, i quali coprono rispettivamente il periodo dal 10 maggio 2010 al 4 marzo 2011 e quello dal 26 novembre 2011 al 30 marzo 2012, il primo era tenuto a svolgere lavori presso i cantieri dei clienti della seconda in diversi Stati. Cionondimeno, in ragione della natura temporanea del lavoro, tali contratti non prevedevano né gli Stati di occupazione né la durata delle missioni successive all’inizio del rapporto di lavoro.
11. Nell’ambito di questi due contratti di lavoro il sig. Chain ha svolto missioni successive in diversi Stati membri e del SEE.
12. Infatti, in applicazione del primo contratto di lavoro, sottoscritto il 15 aprile 2010, il sig. Chain ha lavorato in successione in Francia (dal 10 maggio 2010 al 23 luglio 2010), in Norvegia (dal 16 agosto 2010 al 20 novembre 2010) e in Belgio (dal 2 febbraio 2011 al 4 marzo 2011).
13. Quindi, nell’ambito del secondo contratto di lavoro, datato 26 novembre 2011, il sig. Chain ha lavorato prima in Romania (dal 26 novembre 2011 al 2 gennaio 2012) e poi in Norvegia (dal 3 gennaio 2012 al 30 marzo 2012) (6).
14. Sia il sig. Chain che l’Atlanco sono iscritti presso il Tmima Koinonikon Asfaliseon (ente di previdenza sociale) di Nicosia (Cipro), rispettivamente in qualità di assicurato e di datore di lavoro.
15. Per i periodi di lavoro maturati in forza del primo contratto di lavoro, l’ente cipriota competente in materia di previdenza sociale ha rilasciato al sig. Chain un modulo E101, l’ex modulo A1. Tale documento attestava che, per il complesso di tali periodi, il sig. Chain era soggetto alla normativa previdenziale cipriota (7).
16. Per contro, nonostante il fatto che, con lettera del 5 marzo 2012, l’istituzione polacca competente in materia previdenziale avesse indicato che la legislazione sociale applicabile al sig. Chain, in forza dei periodi di lavoro maturati in Romania e in Norvegia in esecuzione del secondo contratto di lavoro, fosse quella cipriota, l’istituzione cipriota competente non ha rilasciato alcun modulo A1 al sig. Chain (8).
17. Il sig. Chain ha pertanto proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio affinché ordini all’Atlanco di versare i contributi previdenziali che lo riguardano per il periodo di occupazione dal 26 novembre 2011 al 2 gennaio 2012, sul fondamento dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base, rendendo applicabile la legislazione dello Stato membro di occupazione.
18. L’Atlanco considera, per contro, che la regola di principio enunciata in tale disposizione conosce eccezioni, fra le quali quella enunciata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. Secondo l’Atlanco, essa avrebbe correttamente versato, in applicazione di quest’ultima disposizione, i contributi sociali relativi al periodo controverso.
19. È in tale contesto che l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il fatto che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento di base] e l’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione (…) si applichino alla “persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri” vada interpretato nel senso che essi si applicano anche a una persona la quale presti servizio, in base a un contratto con un unico datore di lavoro stabilito in uno Stato membro (...), in due altri Stati membri [(9)], sebbene:
a) il secondo Stato membro in cui la persona lavorerà non sia ancora stato definito né potrebbe essere previsto al momento della domanda di emissione del modulo Α1 in ragione della particolare natura del lavoro – attività temporanea dei lavoratori, per periodi brevi, in diversi Stati membri (...)
o
b) la durata dell’attività nel primo e/o nel secondo Stato membro non possa ancora essere determinata o non sia prevedibile in ragione della particolare natura del lavoro – attività temporanea dei lavoratori, per periodi brevi, in diversi Stati membri (...)
2) In caso di risposta affermativa [alla prima questione], se l’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione (…) possa essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento di base], l’espressione “persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri” si riferisce anche all’ipotesi in cui risultino periodi di inattività tra due lavori per i quali sia stato assunto l’impegno in Stati membri diversi, per la cui durata il lavoratore continui ad essere inquadrato dallo stesso contratto di lavoro.
3) In caso di risposta affermativa [alla prima questione], se il fatto che lo Stato membro competente non emetta il modulo A1 osti all’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento di base].
4) Se gli articoli 16, paragrafo 5, e/o 20, paragrafo 1, o qualsivoglia altro articolo del regolamento [di applicazione] impongano l’obbligo, in capo allo Stato membro competente, sul fondamento di una decisione interlocutoria dello Stato membro di residenza circa la legge applicabile, di emettere il modulo A1 d’ufficio, senza che il datore di lavoro interessato debba presentargliene apposita domanda».
III – Analisi
A – Osservazioni preliminari
20. Tre osservazioni si impongono preliminarmente alla mia analisi.
21. In primo luogo, constato che solo la prima questione solleva problemi di diritto complessi che esigono un esame approfondito. Infatti, sia la giurisprudenza che i regolamenti applicabili nella specie consentono di rispondere alle altre questioni poste dal giudice del rinvio.
22. La mia analisi si limiterà pertanto alla prima questione, concernente la determinazione della legislazione applicabile ad una situazione e a circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale.
23. Più precisamente, esaminerò la questione di quale articolo disciplini tale situazione, se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base, che sancisce la regola di principio della lex loci laboris, oppure l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, quale regola specifica che rende applicabile la legge della sede legale.
24. Rilevo peraltro sin d’ora come dal fascicolo risulti che, nel periodo controverso, il sig. Chain non ha esercitato attività subordinata nel proprio Stato membro di residenza né è stato alle dipendenze di più imprese con sede in diversi Stati membri. Pertanto, nella specie i requisiti di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base non sono soddisfatti.
25. In secondo luogo, osservo che, dalla sua versione iniziale, il testo dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base non ha conosciuto cambiamenti sostanziali, mentre il suo contesto economico e sociale, esso sì, si è evoluto in maniera fondamentale.
26. Al riguardo, rilevo, anzitutto, che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base trova la propria origine nel regolamento n. 24/64/CEE del Consiglio, del 10 marzo 1964, che modifica l’articolo 13 del regolamento n. 3 e l’articolo 11 del regolamento n. 4 (legislazione applicabile ai lavoratori distaccati ed ai lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in più paesi) (10).
27. L’articolo 1 del regolamento n. 24/64 modifica l’articolo 13 del regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (11), il quale prevede talune eccezioni alla regola di principio della lex loci laboris, introducendo un nuovo punto c) a tale articolo 13.
28. Tale nuovo punto c) recitava:
«I lavoratori subordinati o assimilati diversi da quelli di cui alla lettera b) [concernente il personale viaggiante o navigante], che svolgano normalmente la loro attività sul territorio di più Stati membri, sono soggetti alla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale hanno la loro residenza.
Se non risiedono nel territorio di alcuno degli Stati membri in cui svolgono la loro attività, essi sono soggetti alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio si trovano il datore o i datori di lavoro oppure la sede dell’impresa o delle imprese presso cui i lavoratori esplicano la loro attività (12) (...)».
29. Le modifiche ulteriori del regolamento n. 3 e l’adozione di regolamenti che lo sostituissero (13) sono state intese, segnatamente, ad adeguare il regolamento n. 3 ad un contesto economico e sociale mutato e ad integrarvi le soluzioni giurisprudenziali adottate dalla Corte.
30. Osservo in proposito che il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale è stato concepito in un momento in cui le migrazioni per lavoro avevano una durata media (di almeno qualche anno) (14). Analogamente, l’«offerta e la domanda di lavoro erano controllate, anche socialmente, tramite il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno» (15).
31. Tale postulato è stato successivamente rimesso in discussione, in particolare dall’allargamento dell’Unione nel 2004 (16) e dalla comparsa di nuove forme di migrazione (17) di cui la situazione oggetto del procedimento principale costituisce, a mio avviso, un esempio.
32. Tuttavia, il testo dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base corrisponde, in sostanza, a quello dell’articolo 13, lettera c), del regolamento n. 24/64.
33. Infatti, rammento che tale articolo 13, paragrafo 1, recita:
«La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri;
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza [(18)]».
34. In tale contesto, ritengo che il testo dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, la cui interpretazione viene chiesta nel procedimento principale, risulti superato e rischi di aprire la strada ad un uso controverso ovvero ad un’applicazione erronea (19).
35. Diversamente dalla Commissione europea in udienza, ritengo che l’adeguamento delle norme esistenti ai nuovi modelli di migrazione, se non l’adozione di nuove norme, sia dunque una misura appropriata al fine di facilitare l’applicazione delle disposizioni relative alla determinazione della legislazione applicabile (20).
36. Rilevo, peraltro, che la stessa Commissione, nella sua comunicazione del 6 dicembre 2007 (21), ha potuto considerare la necessità di un adeguamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione alle nuove forme di mobilità dei lavoratori.
37. La Commissione ha infatti affermato che, benché tali regolamenti si siano dimostrati uno strumento molto utile per garantire ai lavoratori migranti che si avvalgono del loro diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione di non subire una diminuzione della sicurezza sociale, «nuove forme di mobilità (periodi più brevi, status diversi, prassi di multimobilità) possono rendere problematica la loro applicazione. Ad esempio, un lavoratore mobile che lavora frequentemente con contratti a breve termine in diversi Stati membri potrebbe essere confrontato con diversi regimi di sicurezza sociale (...). Occorre quindi esaminare se sia necessario sviluppare nuovi strumenti meglio adatti alle esigenze dei lavoratori mobili e [del]le aziende che li occupano» (22).
38. In terzo luogo, osservo che la Commissione, nelle sue osservazioni scritte, ha considerato che fosse possibile applicare nella fattispecie tanto l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, relativo al distacco (23), quanto l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), dello stesso.
39. In udienza, nondimeno, la Commissione è ritornata sulla sua posizione e, al pari di tutti gli altri intervenienti, ha concluso che l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base non era applicabile ad una situazione come quella di cui al procedimento principale, perché non ne ricorrevano i presupposti (24).
40. Si evince dai termini e dall’economia dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base che tale disposizione è intesa a regolare la situazione di lavoratori subordinati che intrattengono un rapporto di lavoro stabile con l’impresa situata nel territorio di uno Stato membro e che sono distaccati, per un periodo limitato, dall’impresa di cui fanno parte sul territorio di un altro Stato membro, prima di ritornare in tale impresa (25).
41. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base non è pertanto idoneo a disciplinare la situazione, come quella di cui al procedimento principale, di un lavoratore subordinato che venga inviato da un’agenzia di lavoro interinale in diversi Stati membri l’uno dopo l’altro, senza che tale lavoratore abbia mai svolto un’attività subordinata nel territorio dello Stato membro in cui l’agenzia è stabilita.
42. Di conseguenza, la questione centrale nel procedimento principale verte sull’individuazione della disposizione applicabile tra l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
B – Sulla prima questione, relativa all’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base
43. Con la prima questione il giudice del rinvio domanda alla Corte, in sostanza, se gli articoli 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano ad una situazione nella quale un lavoratore, residente in uno Stato membro, svolge in maniera successiva, per conto del proprio datore di lavoro, stabilito in un altro Stato membro, lavori di breve durata in due Stati, allorché né il secondo Stato di occupazione né la durata dell’attività nel primo e/o nel secondo Stato sono stati definiti nel contratto di lavoro e neppure potevano essere previsti al momento della richiesta di emissione del modulo A1.
44. Si pone la questione se un lavoratore come il sig. Chain possa, in tali circostanze, essere considerato una «persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
45. La quasi totalità dei governi intervenienti auspica una soluzione negativa di tale questione, sostenendo che una situazione del genere ricade nell’ambito di applicazione non di detta disposizione, bensì dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base, il quale sancisce, lo ricordo, la regola generale dell’applicazione della lex loci laboris.
46. A mio avviso, detta questione deve, al contrario, essere risolta affermativamente.
47. Dopo aver illustrato le ragioni per le quali ritengo che un lavoratore come il sig. Chain possa essere considerato una «persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri», dimostrerò che, nel procedimento principale, le circostanze particolari costituite dalla mancata indicazione, al momento della richiesta di emissione del modulo A1, degli Stati di occupazione e della durata delle attività in tali Stati non ostano all’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
48. Anzitutto, rilevo che il testo dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base non definisce la nozione di «abitual[e] attività subordinata in due o più Stati membri».
49. Ricordo che, in virtù di tale disposizione, la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede legale o il suo domicilio, se tale persona non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
50. Maggiori precisazioni quanto alla nozione di «persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri» sono state apportate dal regolamento di applicazione e dalla guida pratica sulla legislazione applicabile nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera (26) (in prosieguo: la «guida pratica»).
51. Infatti, in virtù dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, per persona che «esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base si intende in particolare una persona che, «pur mantenendo un’attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un’attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura di tale attività distinta» (27), oppure una persona che «esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne» (28).
52. Si evince dalla decisione di rinvio che i contratti di lavoro conclusi dalle parti del procedimento principale prevedevano l’obbligo del sig. Chain di eseguire lavori temporanei presso i cantieri dei clienti dell’Atlanco in diversi Stati. È parimenti noto che, nella vigenza del primo contratto di lavoro, il sig. Chain ha svolto mansioni di falegname per alcuni mesi in diversi Stati e che, nel periodo controverso, in forza del secondo contratto di lavoro, ha lavorato per poco più di un mese in Romania, per poi esercitare un’attività subordinata di quasi tre mesi in Norvegia (29).
53. Alla luce di tali elementi sembra certo che le attività subordinate di cui al procedimento principale non sono state esercitate simultaneamente (30), bensì successivamente, una dopo l’altra.
54. In conformità della guida pratica, «le attività esercitate a fasi alterne non sono effettuate simultaneamente sul territorio di più Stati membri ma consistono in missioni successive effettuate l’una dopo l’altra in diversi Stati membri» (31).
55. A mio avviso, l’assoggettamento di missioni successive, effettuate l’una dopo l’altra, all’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base è giustificato segnatamente alla luce dell’obiettivo di tale disposizione, la quale è intesa a «coprire tutti i casi possibili di attività multiple che presentano un elemento transfrontaliero e [a] distinguere le attività il cui esercizio si estende, in generale, abitualmente sul territorio di più̀ Stati membri da quelle che sono esercitate solo a titolo eccezionale o temporaneo» (32).
56. Risulta da quanto precede che, in linea di principio, ogni attività subordinata come quella di cui al procedimento principale, esercitata successivamente e abitualmente (33), ossia come regola generale anziché unicamente in via eccezionale o temporanea, sul territorio di due o più Stati membri può essere disciplinata dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, a condizione che non si tratti di un’attività marginale (34).
57. A mio avviso, una soluzione del genere è corroborata dall’analisi della finalità degli articoli compresi nel titolo II del regolamento di base, rubricato, lo ricordo, «Determinazione della legislazione applicabile», in particolare dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
58. A tal riguardo, rilevo che le disposizioni di detto titolo devono essere interpretate alla luce dell’articolo 48 TFUE, il quale mira a facilitare la libera circolazione dei lavoratori migranti, come definita all’articolo 45 TFUE, ed implica, segnatamente, che sia loro garantito il pagamento delle prestazioni previdenziali (35).
59. In tale ottica, la Corte ha considerato, a numerose riprese, che detto titolo II mira ad evitare, nell’interesse non soltanto dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma pure degli enti previdenziali, cumuli o inutili complicazioni nella ripartizione degli obblighi previdenziali e delle responsabilità, come avverrebbe se si applicassero simultaneamente o alternativamente più legislazioni (36), i quali potrebbero pertanto, di per sé, costituire ostacoli alla libera circolazione di tali lavoratori all’interno dell’Unione (37).
60. In tal senso, le disposizioni del titolo II del regolamento di base, incluso l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), mirano a garantire la libera circolazione dei lavoratori migranti, il che presuppone, in particolare, la garanzia di una protezione sociale permanente in conformità di una sola legislazione previdenziale applicabile (38). Infatti, occorre evitare complicati cumuli e ripartizioni di contributi e prestazioni e seguire un sistema semplice e pratico (39).
61. Si vedrà che siffatti obiettivi non possono essere conseguiti, secondo me, tramite l’applicazione della regola della lex loci laboris ad una situazione come quella di cui al procedimento principale; ciò giustifica l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
62. Come rilevato in precedenza, il legislatore dell’Unione ha accolto, come legislazione previdenziale applicabile in linea di principio, la lex loci laboris. Osservo che tale scelta si spiega segnatamente con il fatto che, all’epoca della redazione del regolamento n. 3, la mobilità dei lavoratori consisteva principalmente in una migrazione unica in un altro Stato membro (40). Il collegamento allo Stato del luogo di esecuzione del lavoro poggiava sulla presunzione che si trattasse della soluzione maggiormente protettrice del lavoratore, nella misura in cui quest’ultimo poteva, così, rivendicare gli stessi diritti dei lavoratori nazionali (41).
63. Benché il regolamento di base confermi la scelta della lex loci laboris quale legislazione applicabile in via generale (42), tale regolamento ammette parimenti deroghe a tale regola in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di applicabilità (43).
64. A mio avviso, l’applicazione pura e semplice del principio contemplato dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base, in una situazione specifica come quella di cui al procedimento principale, rischierebbe non già di evitare, bensì di fare insorgere, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro e gli enti previdenziali, complicazioni amministrative che rallenterebbero il disbrigo delle pratiche concernenti i lavoratori ed ostacolerebbero perciò l’esercizio del loro diritto di libera circolazione (44).
65. Infatti, l’applicazione della lex loci laboris alla situazione di un lavoratore come il sig. Chain comporterebbe l’assoggettamento di quest’ultimo alla legislazione rumena per la sua attività di un mese esercitata in Romania e poi, da un giorno all’altro (45), alla legislazione norvegese per il periodo di tre mesi di attività subordinata esercitata in tale paese, sebbene queste due missioni siano state svolte in forza di uno stesso contratto di lavoro e per conto della stessa agenzia di lavoro interinale.
66. Sono facilmente immaginabili le complicazioni che comporterebbe per il sig. Chain, ma anche per l’Atlanco e per gli enti di previdenza sociale, un cambiamento di affiliazione da un ente previdenziale rumeno ad un ente previdenziale norvegese durante questi quattro mesi di attività.
67. Osservo inoltre che l’accesso a taluni diritti dipende, in alcuni Stati membri, dal compimento di un periodo contributivo minimo e che cambiamenti eccessivamente frequenti della legislazione applicabile potrebbero pertanto avere parimenti ripercussioni negative per i lavoratori migranti (46).
68. Di conseguenza, adottare il criterio di collegamento dello Stato membro della sede dell’impresa di cui trattasi, enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, non solo eviterebbe a tale impresa un’affiliazione dei lavoratori al regime previdenziale di uno Stato nel quale essi vengono inviati per effettuare lavori di breve durata, ma preserverebbe anche, in particolare, i lavoratori da ogni rischio di interruzione della loro protezione sociale.
69. A tal riguardo, da un lato, aggiungo che le «disposizioni [del titolo II del regolamento di base] sono intese non solo ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento [di base] non restino senza tutela in materia di previdenza sociale venendo a mancare una normativa cui far ricorso nel loro caso» (47).
70. Dall’altro lato, osservo che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base ha lo scopo di favorire la libera prestazione dei servizi a vantaggio delle imprese che di tale libertà si avvalgono inviando lavoratori in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite (48). Orbene, l’applicazione della lex loci laboris renderebbe più complicato l’esercizio della libera prestazione dei servizi di un’impresa, come l’Atlanco, che si occupa di inviare in maniera successiva e per periodi di qualche mese i suoi lavoratori subordinati in Stati diversi da quello del suo stabilimento.
71. A mio avviso, è dunque in nome degli interessi congiunti dei lavoratori, delle imprese e degli organismi di previdenza sociale che il collegamento alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa è giustificato in una situazione specifica come quella di cui al procedimento principale.
72. Tuttavia, le considerazioni che precedono nulla dicono sulla possibilità di applicare l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base ad una situazione come quella di cui al procedimento principale «qualora» né i diversi Stati di occupazione né la durata dell’attività in tali Stati siano previsti nel contratto di lavoro o siano noti al momento della richiesta del modulo A1.
73. Osservo a tal riguardo che il testo dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base non fornisce alcuna precisazione quanto alla questione se la sua applicazione sia subordinata alla definizione concreta, preliminare a ogni attività del lavoratore, di due o più Stati membri e della durata delle attività svolte nei medesimi, oppure se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il fatto che il contratto di lavoro preveda l’obbligo per il lavoratore di effettuare, per conto del proprio datore di lavoro, lavori in Stati diversi sia sufficiente ai fini dell’applicazione di tale disposizione.
74. Sono del parere che siano le precisazioni apportate dalla giurisprudenza, concernenti la determinazione della legislazione applicabile effettuata dalle istituzioni competenti in materia previdenziale, che consentono di confermare la possibilità di applicare detta disposizione in una situazione e in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.
75. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, in forza del principio di leale cooperazione, enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’organo che rilascia il modulo A1 deve procedere ad una corretta valutazione dei fatti pertinenti per l’applicazione delle norme relative alla determinazione della normativa applicabile in materia previdenziale e deve, pertanto, garantire l’esattezza delle indicazioni contenute in tale modulo (49).
76. Il modulo A1 viene rilasciato, di norma, prima o all’inizio del periodo a cui si riferisce. Pertanto, la valutazione dei fatti rilevanti è il più delle volte effettuata, in quel momento, sulla base della situazione lavorativa prospettata del lavoratore subordinato interessato. Per tale motivo, la descrizione della natura del lavoro quale risulta dai documenti contrattuali riveste, nella prassi, una particolare importanza ai fini di tale valutazione (50).
77. Aggiungo che, in virtù dell’articolo 14, paragrafo 10, del regolamento di applicazione, «[p]er determinare la legislazione applicabile a norma [delle attività contemplate segnatamente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base], le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili».
78. Si evince da quanto precede che l’istituzione competente in materia previdenziale deve verificare se, alla data di determinazione della legislazione applicabile, è possibile prevedere che periodi di lavoro effettuati in più Stati membri si succederanno con una certa regolarità̀ nel corso dei successivi 12 mesi di calendario, e ciò sulla base, segnatamente, della natura del lavoro quale risulta dai documenti contrattuali (51).
79. La Corte ha parimenti dichiarato che, «[n]ella valutazione dei fatti, allo scopo di determinare la normativa in materia previdenziale applicabile per il rilascio di un [modulo A1], l’ente interessato, oltre che del tenore letterale dei documenti contrattuali, può, se del caso, tener conto di fattori quali la modalità con cui in passato sono stati attuati concretamente i contratti di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore in questione, le circostanze che hanno accompagnato la conclusione di tali contratti e, più in generale, le caratteristiche e le modalità delle attività svolte dall’impresa interessata, nella misura in cui tali fattori possono chiarire la natura effettiva del lavoro di cui trattasi» (52).
80. Secondo la maggioranza dei governi intervenienti, l’istituzione competente in materia previdenziale non sarebbe in grado di procedere ad una valutazione corretta dei fatti in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui non dispone di informazioni relative agli Stati di occupazione e alla durata delle attività del lavoratore in tali Stati.
81. Orbene, ritengo che, malgrado l’assenza di informazioni sui luoghi di esecuzione delle missioni previste e sulla durata della loro esecuzione, altri elementi a disposizione dell’istituzione competente in materia previdenziale, al momento della determinazione della legislazione applicabile, consentissero, nella specie, di raffigurarsi la situazione del lavoratore subordinato e di concludere che svolgeva abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati.
82. Infatti, come rilevato correttamente dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, era possibile desumere dal primo contratto di lavoro che il sig. Chain esercita in maniera successiva funzioni di falegname in diversi Stati, e ciò per un periodo di qualche mese.
83. Analogamente, i termini dei due contratti di lavoro indicavano, a mio avviso, la probabilità di un’attività subordinata in due o più Stati. Infatti, la decisione di rinvio indica, lo rammento, che, in virtù delle disposizioni dei contratti di lavoro conclusi fra il sig. Chain e l’Atlanco, il primo aveva l’obbligo di eseguire lavori presso i cantieri dei clienti della seconda in diversi Stati.
84. Inoltre, la natura stessa dell’attività di un’agenzia di lavoro interinale come l’Atlanco, consistente nell’inviare i suoi lavoratori subordinati nei diversi Stati in cui sono situati i propri clienti, affinché tali lavoratori vi effettuino lavori di breve durata, indica, a mio parere, che era possibile prevedere che il sig. Chain avrebbe svolto missioni in diversi Stati.
85. Ritengo infine che la natura dell’attività di un’agenzia di lavoro interinale impedisca al datore di lavoro di conoscere con molto anticipo i diversi Stati nei quali esso invierà i propri lavoratori subordinati e il tempo che il lavoro in tali Stati richiederà.
86. Ne consegue che, nel procedimento principale, l’istituzione competente in materia previdenziale poteva fondarsi su un complesso di indizi che mettevano in luce la natura effettiva del lavoro in questione, al fine di determinare la legislazione previdenziale applicabile.
87. Penso pertanto che tale istituzione disponesse di elementi sufficienti per ritenere che la situazione del sig. Chain potesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
88. Sottolineo inoltre, al pari della Commissione, che l’applicazione del sistema di norme di conflitto introdotto dal regolamento di base dipende solo dalla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato (53).
89. Orbene, si evince da fascicolo che, alla luce della situazione effettiva del sig. Chain, quest’ultimo poteva, a mio avviso, essere considerato una «persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri», nella misura in cui egli, in forza del secondo contratto di lavoro, aveva svolto due missioni successive di breve durata per l’Atlanco in due diversi Stati.
90. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sia idoneo a disciplinare una situazione come quella di cui al procedimento principale allorché né i diversi Stati di occupazione né la durata dell’attività in tali Stati siano previsti nel contratto di lavoro o siano noti al momento della richiesta di emissione del modulo A1.
91. Prima di concludere, desidero rispondere ai timori espressi dalla maggioranza dei governi intervenienti, secondo i quali l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base ad una situazione e a circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale rischierebbe di provocare situazioni di frode. Il governo irlandese sottolinea, ad esempio, che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il datore di lavoro che non sia in grado di fornire informazioni sul luogo e sulla durata dell’occupazione dei suoi dipendenti potrebbe scegliere la legislazione applicabile stabilendosi in uno Stato in cui l’aliquota dei contributi previdenziali è particolarmente bassa.
92. A mio avviso, sebbene il rischio di frode esista, la procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base, prevista all’articolo 16 del regolamento di applicazione, garantisce contro una siffatta applicazione fraudolenta di detto articolo 13, sempre che tale procedura venga rispettata da tutti gli attori interessati.
93. Per quanto riguarda detta procedura, l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di applicazione prevede, in sostanza, che la legislazione applicabile venga determinata in un primo momento, in via provvisoria, dall’istituzione dello Stato membro del luogo di residenza del lavoratore interessato. Questa stessa istituzione comunica poi tale determinazione provvisoria alle istituzioni designate da ciascuno Stato membro in cui è esercitata un’attività e dove sono ubicati la sede legale o il domicilio del datore di lavoro (54).
94. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata all’istituzione designata dagli altri Stati membri, salvo che, segnatamente, almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dallo Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, di non poter ancora accettare la determinazione o di avere un parere diverso al riguardo (55). In quest’ultimo caso, le istituzioni devono cercare un accordo in conformità di una procedura speciale di dialogo e di conciliazione (56).
95. Pertanto, la valutazione dei fatti ai fini della determinazione della legislazione applicabile, nel caso di un’attività subordinata svolta in due o più Stati membri, viene effettuata da almeno due istituzioni diverse, il che costituisce, a priori, una garanzia di un apprezzamento corretto dei fatti e, di conseguenza, della legislazione applicabile. Tanto più che le istituzioni e le persone cui si applica il regolamento di base hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione di tale regolamento (57).
96. Nel procedimento principale, emerge dal fascicolo che, alla vigilia della prima missione svolta dal sig. Chain in Romania, l’Atlanco aveva iniziato la procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base, presentando una domanda di determinazione provvisoria della legislazione applicabile alle autorità previdenziali polacche.
97. L’istituzione polacca competente, con decisione del 5 marzo 2012 (58), aveva dunque determinato in via provvisoria l’applicabilità della legislazione cipriota e aveva proceduto alla notifica di tale determinazione provvisoria all’istituzione cipriota competente.
98. In udienza, il governo cipriota ha indicato che, pur non condividendo detta determinazione provvisoria, l’istituzione cipriota competente non aveva informato l’istituzione polacca competente del proprio diverso parere.
99. Poiché l’istituzione cipriota competente non aveva contestato la determinazione della legislazione applicabile, la legislazione cipriota era dunque divenuta definitivamente applicabile alla situazione di cui al procedimento principale. Pertanto, qualora fosse stata presentata una richiesta di emissione del modulo A1 da parte delle persone interessate, tale istituzione cipriota avrebbe dovuto rilasciare loro tale modulo (59).
100. Aggiungo che si evince parimenti dalla giurisprudenza che l’istituzione che ha già rilasciato un modulo A1 deve riconsiderare la correttezza di tale rilascio, ed eventualmente revocare tale modulo, qualora l’istituzione competente di uno Stato nel quale il lavoratore subordinato svolge un lavoro manifesti riserve in ordine all’esattezza dei fatti che sono alla base di tale modulo e/o al rispetto dei requisiti del titolo II del regolamento di base (60).
101. Ne consegue che sussistono procedure di controllo che consentono di evitare un’applicazione fraudolenta dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
102. Alla luce di tutti gli elementi che precedono, ritengo che gli articoli 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano ad una situazione, come quella che caratterizza il procedimento principale, nella quale un lavoratore subordinato residente in uno Stato membro svolga, per conto di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro diverso e nell’ambito di uno stesso contratto di lavoro, missioni successive di breve durata in due altri Stati, allorché né il secondo Stato di occupazione né la durata dell’attività nel primo e/o nel secondo Stato siano stati definiti nel contratto di lavoro e neppure possano essere previsti al momento della richiesta del modulo A1.
IV – Conclusione
103. Tutto ciò considerato, propongo alla Corte di rispondere all’Eparchiako Dikastirio Lefkosias come segue:
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, e l’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ad una situazione, come quella che caratterizza il procedimento principale, nella quale un lavoratore subordinato residente in uno Stato membro svolga, per conto di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro diverso e nell’ambito di uno stesso contratto di lavoro, missioni successive di breve durata in due altri Stati, allorché né il secondo Stato di occupazione né la durata dell’impegno nel primo e/o nel secondo Stato siano stati definiti nel contratto di lavoro e neppure possano essere previsti al momento della richiesta del modulo A1.
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Il modulo A1, che, a partire dal 1° maggio 2012, sostituisce segnatamente il modulo E101, attesta la legislazione previdenziale applicabile al suo detentore, che non è affiliato nello Stato in cui lavora. Tale modulo viene compilato nel caso in cui un lavoratore si sposti all’interno dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera per esercitarvi un’attività, al fine di stabilire, segnatamente, in quale Stato debbano essere versati i contributi previdenziali.
3 – GU L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1. Come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU L 338, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento di base»).
4 – GU L 284, pag. 1. Come modificato dal regolamento n. 1244/2010 (in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).
5 – Osservo che il regolamento di base e il regolamento di applicazione disciplinano parimenti situazioni di distacco dei lavoratori verso il SEE e verso la Svizzera. Preciso, pertanto, che per «Stato membro» devono essere intesi, oltre agli Stati membri dell’Unione, gli Stati del SEE e la Confederazione svizzera.
6 – In prosieguo: il «periodo controverso».
7 – La decisione di rinvio non indica su quale fondamento l’istituzione cipriota competente abbia ritenuto che al periodo coperto dal primo contratto di lavoro si applicasse la legge cipriota.
8 – La decisione di rinvio non precisa né le date della domanda e del diniego del modulo A1 relativo al periodo controverso né i motivi di tale diniego. Analogamente, essa non fornisce informazioni sulla legislazione applicabile nell’intervallo (pari a circa nove mesi) tra il primo contratto di lavoro e l’inizio dell’esecuzione del secondo. In udienza, il governo cipriota ha precisato che, da un lato, non vi sarebbe mai stata una richiesta di emissione del modulo A1 da parte dell’Atlanco presso l’istituzione cipriota competente e, dall’altro, durante il periodo tra i due contratti di lavoro, il sig. Chain non poteva invocare l’articolo 13 del regolamento di base, in assenza di un contratto di lavoro che lo legasse all’Atlanco con sede a Cipro.
9 – V. nota a piè di pagina 5.
10 – GU 1964, 47, pag. 746.
11 – GU 1958, 30, pag. 561. Il titolo II del regolamento n. 3 non conteneva, al suo articolo 13, un’eccezione specifica per il caso di un lavoratore subordinato che svolgesse un’attività in due o più Stati membri. L’articolo 13 di tale regolamento prevedeva unicamente tre eccezioni concernenti, la prima, i lavoratori distaccati, la seconda, i lavoratori del settore dei trasporti e, la terza, i lavoratori occupati in aziende attraversate dal confine fra due Stati membri.
12 – Il corsivo è mio.
13 – Detto regolamento è stato modificato a più riprese, per l’esattezza quattordici volte. Esso è stato successivamente abrogato dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 pag. 2), il quale ha subìto numerose modifiche prima di essere abrogato dal regolamento di base.
14 – V. Pochet, P., «Révision du règlement 1408/71: réflexions conclusives», Revue belge de sécurité sociale, 2004, pag. 735, specialmente pag. 739.
15 – Idem.
16 – Il regolamento di base è stato adottato prima dell’adesione dei dieci nuovi Stati membri del 2004. Tuttavia, l’applicazione di tale regolamento, condizionata dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione, è intervenuta solo sei anni dopo, ossia il 1° maggio 2010.
17 – Osservo che talune forme di mobilità esistevano già negli anni ’60, come il lavoro temporaneo e interinale; successivamente, tali forme di mobilità si sono ulteriormente sviluppate, sono divenute più frequenti e vengono esercitate in maniera differenziata.
18 – Il corsivo è mio. La nozione di attività «sostanziale» nello «Stato membro di residenza» è stata introdotta dal regolamento di base. Anche se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento non indica chiaramente se esso disciplini una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui non viene espletata «alcuna» attività nello Stato membro di residenza, ritengo che una siffatta situazione possa ricadere nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
19 – V., in tal senso, Jorens, Y., «Vers de nouvelles règles pour la détermination de la législation applicable?», 50 ans de coordination de la sécurité sociale –Passé –Présent –Futur, 2010, pag. 179, specialmente pag. 187.
20 – In dottrina, numerosi autori auspicano la modifica delle norme di coordinamento sulla determinazione della legislazione applicabile (v., segnatamente, Morsa, M., Sécurité sociale, libre circulation et citoyenneté européennes, Perspectives de droit social, Anthemis, Limal, 2012, specialmente pag. 158; Jorens, Y., e Van Overmeiren, F., «General principles of coordination in Regulation 883/2004», European Journal of Social Security, vol. 11, 2009, nn. 1 e 2, pag. 47, specialmente pagg. 74 e 76; Lhernould, J.-P., «La coordination des régimes nationaux de sécurité sociale hors des règlements n. 1408/71 et n. 883/2004: constat de faiblesse ou tremplin pour de nouvelles ambitions?», La semaine juridique – Édition social, 2009, n. 41, pag. 13, specialmente pag. 16, e Schoukens, P., «Explicit competence to coordinate social security of highly mobile workers – the case of the moving researchers in the EU», Pravnik, Letnik 67, Lubiana, 2012, pag. 351, specialmente pagg. 357 e 362).
21 – Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata «La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d’azione europeo per la mobilità del lavoro (2007 – 2010)» [COM(2007) 773 definitivo].
22 – Punto 4.1.
23 – Ai sensi di tale disposizione, «[l]a persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona».
24 – Il governo finlandese, in particolare, ha sottolineato che il sig. Chain non aveva mai svolto un’attività subordinata a Cipro, cosicché non sarebbe soddisfatta la prima condizione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, ossia che la persona distaccata sia già soggetta, subito prima della sua attività subordinata, alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il proprio datore di lavoro. Inoltre, il periodo di occupazione necessario prima di poter effettuare un distacco è stato fissato ad un mese dalla decisione A2 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento n. 883/2004 sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU 2010, C 106, pag. 5).
25 – V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Calle Grenzshop Andresen (C‑425/93, EU:C:1995:12, paragrafo 20). Secondo l’avvocato generale Lenz, in tale causa, «occorre (...) prendere le mosse dal fatto che la tipica manifestazione del distacco si configura attraverso il trasferimento, a causa del rapporto di lavoro in essere, dell’attività professionale in un altro Stato membro per un periodo di tempo limitato», cosicché un’attività in due Stati membri non corrisponde all’ipotesi del distacco.
26 – Tale documento di lavoro della Commissione, nella sua versione del dicembre 2013, è disponibile sul sito Internet 868. Rilevo che tale guida non ha valore giuridico vincolante. Tuttavia, come osservato dai governi cipriota e francese nelle loro osservazioni scritte, essa è stata approvata dai rappresentanti degli Stati membri in seno alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale; ciò la rende opponibile agli enti previdenziali sui quali gli Stati membri vigilano.
27 – V. articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di applicazione. Il corsivo è mio.
28 – V. articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione. Il corsivo è mio.
29 – Osservo che, al momento dei fatti di cui al procedimento principale, poiché il regolamento di base e il regolamento di applicazione non erano già applicabili al Regno di Norvegia, trovavano ancora applicazione i regolamenti n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1). Cionondimeno, tale situazione non incide sulla mia analisi, nella misura in cui l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), sub ii), del regolamento n. 1408/71 corrisponde, in sostanza, all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, determinando l’applicabilità della legislazione dello Stato membro della sede legale dell’impresa se il lavoratore subordinato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in cui esercita la propria attività.
30 – Secondo la guida pratica, «[l]e attività esercitate simultaneamente comprendono i casi nei quali attività supplementari sono esercitate simultaneamente in diversi Stati membri, nell’ambito di uno stesso contratto o di contratti di lavoro diversi. La seconda attività o l’attività complementare potrebbe essere esercitata durante un congedo retribuito, durante il fine settimana; in caso di lavoro a tempo parziale, è possibile che due attività diverse per due datori di lavoro distinti siano effettuate lo stesso giorno» (pag. 22).
31 – Pagina 23. Il corsivo è mio.
32 – Pagina 22.
33 – Osservo che, nell’ambito dell’interpretazione di altre disposizioni del titolo II del regolamento di base, la Corte ha potuto ritenere l’avverbio «normalmente» un sinonimo di «abitualmente» (v. sentenze Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 25 e la giurisprudenza citata, nonché Plum, C‑404/98, EU:C:2000:607, punto 21).
34 – La guida pratica precisa che, «[p]er evitare possibili elusioni delle regole relative alla legislazione applicabile, le attività marginali non sono prese in considerazione per la determinazione della legislazione applicabile in base all’articolo 13 del regolamento [di base]» (pag. 25). Tale guida fornisce parimenti una definizione della nozione di attività marginali, considerando che «[esse] sono attività permanenti ma trascurabili in termini di tempo o di redditività̀ economica. Si consiglia, a titolo indicativo, di considerare come marginali le attività che rappresentano meno del 5% del tempo di lavoro normale del lavoratore (…) e/o meno del 5% della sua retribuzione globale» (idem).
35 – L’articolo 48, primo comma, lettera b), TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
36 – V. sentenza van der Vecht (19/67, EU:C:1967:49, pag. 455); conclusioni dell’avvocato generale Mayras nella causa Bentzinger (73/72, EU:C:1973:21, pag. 291) e conclusioni dell’avvocato generale Warner nella causa Association du Foot-Ball Club d’Andlau (8/75, EU:C:1975:76, pag. 752).
37 – V. conclusioni dell’avvocato generale Warner nella causa Association du Foot-Ball Club d’Andlau (8/75, EU:C:1975:76, pag. 752 e la giurisprudenza citata), nonché nella causa Perenboom (102/76, EU:C:1977:57, pag. 825).
38 – Il principio dell’unicità della legislazione applicabile è sancito al considerando 18 bis e all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base.
39 – V. conclusioni dell’avvocato generale Slynn nella causa Brusse (101/83, EU:C:1984:113, pag. 2243). V., parimenti, sentenza Rebmann (58/87, EU:C:1988:344, punto 15).
40 – V., in tal senso, Rodríguez Cardo, I. A., «Applicable law in Regulation 883/2004», Migrants and Social Security – The (EC) Regulations 883/2004&987/2009, ed. Laborum, Spagna, 2010, pag. 29, specialmente pag. 33, e Schoukens, P., op. cit., specialmente pagg. da 356 a 358.
41 – Inoltre, negli anni ’60, la lex loci laboris consentiva di garantire che i lavoratori che, in generale, si spostavano da uno Stato membro «povero» per andare a lavorare in un altro Stato membro più agiato beneficiassero di una migliore protezione previdenziale, nella misura in cui gli Stati membri dell’epoca avevano adottato un modello previdenziale bismarckiano, il quale assicurava una protezione sociale fondata sul lavoro (v. Schoukens, P., e Pieters, D., «The rules within Regulation 883/2004 for determining the applicable legislation», Special issue on 50 years of European social security coordination, European Journal of Social Security, vol. 11, Intersentia, Cambridge, 2009, nn. 1 e 2, pag. 81, specialmente pag. 104).
42 – V. considerando 17 e articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base.
43 – Infatti, in conformità del considerando 18 del regolamento di base, «[è] necessario derogare [alla] norma generale [della lex loci laboris] in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di applicabilità».
44 – V., in tal senso, sentenza Brusse (101/83, EU:C:1984:187, punto 16).
45 – Rammento che si evince dalla decisione di rinvio che il sig. Chain aveva concluso la sua prima missione, in Romania, il 2 gennaio 2012 ed aveva iniziato la sua seconda missione, in Norvegia, il 3 gennaio 2012.
46 – V. sentenza Manpower (35/70, EU:C:1970:120, punto 12). Al riguardo, aggiungo che si evince dall’articolo 57, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base che l’istituzione di uno Stato membro non è tenuta, in materia di pensioni di vecchiaia e ai superstiti, ad erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell’avverarsi del rischio, se la durata totale di detti periodi è inferiore a un anno, e che, tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.
47 – V. sentenza Kits van Heijningen (C‑2/89, EU:C:1990:183, punto 12).
48 – V., in tal senso, sentenze FTS (C‑202/97, EU:C:2000:75, punto 28 e la giurisprudenza citata), e Plum (C‑404/98, EU:C:2000:607, punto 19).
49 – V. sentenza Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe (C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 42 e la giurisprudenza citata).
50 – Ibidem (punto 43).
51 – V. guida pratica (pag. 24).
52 – V. sentenza Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe (C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 45). Il corsivo è mio.
53 – V., in tal senso, sentenza van Delft e a. (C‑345/09, EU:C:2010:610, punto 52 e la giurisprudenza citata). V., parimenti, sentenza Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe (C‑115/11, EU:C:2012:606), secondo la quale l’istituzione competente in materia previdenziale deve fondarsi sull’effettiva situazione del lavoratore interessato nel caso in cui quest’ultima differisca, di fatto, da quella descritta nei documenti contrattuali (punto 46).
54 – V. guida pratica (pag. 36).
55 – V. articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di applicazione.
56 – V. articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di applicazione. Osservo che la decisione A1 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi previdenziali, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento n. 883/2004 (GU 2010, C 106, pag. 1), apporta precisazioni sulla procedura da osservare in caso di divergenza di pareri tra le diverse istituzioni competenti sulla determinazione della legislazione applicabile.
57 – V. articolo 76, paragrafo 4, del regolamento di base.
58 – Ricordo che, a tale data, il sig. Chain aveva già terminato la sua prima missione in Romania e aveva iniziato la sua seconda missione in Norvegia.
59 – Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, «[s]u richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni».
60 – V. sentenza Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe (C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 47 e la giurisprudenza citata).
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