CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 9 luglio 2015 ( 1 )
Causa C‑198/14
Valev Visnapuu
contro
Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki),
Suomen valtio – Tullihallitus
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hovioikeus (Finlandia)]
«Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 TFUE e 110 TFUE — Accisa su taluni imballaggi di bevande non inclusi in un sistema di vuoto a rendere dietro cauzione e di restituzione individuale — Articoli 34 TFUE e 37 TFUE — Monopolio nazionale di vendita al dettaglio — Obbligo di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio per l’importazione, da parte di un operatore situato in un altro Stato membro, di bevande alcoliche destinate alla vendita al dettaglio nel territorio nazionale»
1.
In Finlandia, la protezione dell’ambiente e quella della salute sono garantite, in particolare, da due sistemi di norme.
2.
In primo luogo, la normativa sull’accisa su taluni imballaggi di bevande esenta dal pagamento di tale tributo gli imballaggi di bevande che rientrano in un sistema di restituzione operativo nell’ambito del quale sono garantiti la riutilizzazione o il riciclaggio degli imballaggi di bevande.
3.
In secondo luogo, la normativa sull’alcol crea un monopolio di vendita al dettaglio di bevande alcoliche a vantaggio della Alko Oy (in prosieguo: la «Alko»), società pubblica di vendita di alcolici e subordina, in particolare, l’importazione di talune bevande alcoliche destinate alla vendita al dettaglio all’ottenimento di un’autorizzazione di vendita al dettaglio.
4.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, lo Helsingin hovioikeus (corte d’appello di Helsinki, Finlandia) interroga la Corte sulla qualificazione della prima di tali normative alla luce degli articoli 34 TFUE o 110 TFUE, e della seconda di esse alla luce degli articoli 34 TFUE o 37 TFUE.
5.
Il giudice del rinvio chiede poi alla Corte se i suddetti articoli, nonché gli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE ( 2 ) debbano essere interpretati nel senso che ostano alle suddette normative.
6.
La presente domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Visnapuu, rappresentante dello European Investment Group OÜ (in prosieguo: l’«EIG»), al Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) (procuratore di Helsinki) e al Suomen valtio – Tullihallitus (Stato finlandese – amministrazione delle dogane), in merito, da un lato, all’assoggettamento a un’accisa degli imballaggi di bevande alcoliche non inclusi in un sistema di restituzione e, dall’altro lato, all’obbligo di un’autorizzazione di vendita al dettaglio per l’importazione e per la vendita al dettaglio di tali bevande alcoliche.
7.
Nelle presenti conclusioni, in primo luogo, spiegherò le ragioni per cui ritengo che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che esenta dal pagamento di un’accisa taluni imballaggi di bevande a condizione che siano assoggettati ad un sistema di restituzione, dev’essere valutata alla luce dell’articolo 110 TFUE e dev’essere considerata compatibile con l’articolo 110 TFUE e con gli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62.
8.
In secondo luogo, dimostrerò che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che istituisce un monopolio di vendita al dettaglio e subordina l’importazione di talune bevande alcoliche destinate alla vendita al dettaglio all’ottenimento di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio, dev’essere valutata alla luce dell’articolo 37 TFUE e che quest’ultimo dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa siffatta, purché l’organizzazione e il funzionamento di tale monopolio siano gestiti in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi, così che il commercio di beni provenienti da altri Stati membri non sia sfavorito né de iure né de facto rispetto a quello delle merci nazionali, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
I – Il contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
1. Il Trattato FUE
9.
Ai sensi dell’articolo 34 TFUE, «[s]ono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente ( 3 )».
10.
L’articolo 37, paragrafo 1, TFUE dispone quanto segue:
«Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati».
11.
L’articolo 110 TFUEprevede quanto segue:
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».
2. La direttiva 94/62
12.
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 94/62 così recita:
«Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità».
13.
L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Sistemi di restituzione, raccolta e recupero», così dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:
a)
restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
b)
reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,
al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.
Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il Trattato.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 costituiscono parte di una politica globale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e prendono in considerazione, segnatamente, i requisiti in materia di tutela ambientale, di salute dei consumatori, di sicurezza e di igiene (…)».
14.
In forza dell’articolo 15 della suddetta direttiva, intitolato «Strumenti economici»:
«Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio “chi inquina paga”, e nell’osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi».
B – Il diritto finlandese
1. La legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande
15.
Conformemente all’articolo 5 della legge n. 1037/2004, relativa alle accise su taluni imballaggi di bevande [Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004); in prosieguo: la «legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande»], l’accisa ammonta a 51 centesimi per litro di prodotto imballato.
16.
L’articolo 6 della suddetta legge prevede casi di esenzione dall’accisa. Al paragrafo 1, punto 1), tale articolo dispone che sono esenti gli imballaggi di bevande che sono inclusi in un sistema di restituzione operativo previsto dall’articolo 3, primo comma, punto 2), della detta legge ( 4 ).
2. La legge sull’alcol
17.
Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1143/1994 sull’alcol [alkoholilaki (1143/1994); in prosieguo: la «legge sull’alcol»], obiettivo della legge è quello di prevenire gli effetti negativi delle sostanze a tenore alcolico sulla società, sulla vita sociale e sulla salute mediante il controllo del consumo di alcol.
18.
L’articolo 8 di tale legge, intitolato «Importazione delle bevande a tenore alcolico e dell’alcol etilico e autorizzazione all’importazione dell’alcol etilico», dispone al primo comma quanto segue:
«Possono essere importate senza particolare autorizzazione le bevande alcoliche destinate al consumo personale o a fini commerciali o ad altri fini economici. Il regime dell’importazione per il consumo personale è precisato all’articolo 10. Chiunque utilizzi bevande alcoliche per fini commerciali o altri fini economici necessita, per la sua attività relativa alle bevande alcoliche da importare, dell’autorizzazione speciale prevista dalla presente legge (…)».
19.
L’articolo 13, primo comma, della legge sull’alcol dispone che, fatte salve le eccezioni previste dall’articolo 14 della stessa legge, la Alko esercita il monopolio delle vendite al dettaglio di bevande alcoliche.
20.
L’articolo 14, primo e secondo comma, della stessa legge, relativo all’«[a]utorizzazione per la vendita al dettaglio», così dispone:
«Le bevande alcoliche ottenute per fermentazione e con un contenuto di alcol etilico pari ad un massimo di 4,7% in volume possono essere vendute al dettaglio, oltre che dalla Società statale, da chiunque abbia ottenuto, dall’autorità competente, la relativa autorizzazione per la vendita al dettaglio.
La vendita al dettaglio di bevande ottenute per fermentazione con un contenuto di alcol etilico pari ad un massimo di 13% in volume può essere effettuata, oltre che dalla Società statale, da chiunque abbia ottenuto dall’autorità competente il permesso di fabbricare il prodotto in questione, alle condizioni fissate dal Ministero per gli affari sociali e la salute».
II – I fatti della controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
21.
Come emerge dalla decisione di rinvio, la EIG, società registrata in Estonia, gestiva il sito Internet , sul quale si potevano acquistare differenti marche di bevande alcoliche con tasso alcolimetrico elevato o ridotto. Per una parte dei clienti, la EIG provvedeva alla consegna a domicilio delle bevande alcoliche acquistate.
22.
È pacifico che, tra il 24 giugno e il 18 agosto 2009 ( 5 ), la EIG non ha rispettato alcuni obblighi ad essa incombenti a norma del diritto finlandese in occasione della consegna delle bevande alcoliche in Finlandia ( 6 ).
23.
In effetti, la EIG non ha versato EUR 23144,89 a titolo di accise sulle bevande alcoliche all’atto dell’importazione in Finlandia di tali merci e neppure EUR 5233,52 a titolo di diritti di accisa su taluni imballaggi di bevande per quanto riguarda le confezioni in vendita al dettaglio. Quest’ultima accisa viene riscossa quando l’imballaggio non partecipa ad un sistema di restituzione, ciò che è avvenuto per le bevande di cui alla causa principale.
24.
Inoltre, il sig. Visnapuu, rappresentante della EIG, ha importato e consegnato le bevande alcoliche al domicilio di una parte dei compratori finlandesi senza disporre di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio per tale importazione.
25.
Il Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) ha allora avviato un procedimento penale a carico del sig. Visnapuu per frode fiscale grave e violazione della legge sull’alcol.
26.
Lo Helsingin käräjäoikeus (tribunale di primo grado di Helsinki), con sentenza del 26 settembre 2012, ha condannato il sig. Visnapuu a otto mesi di detenzione con la sospensione della pena e a versare al Suomen Valtion l’importo di EUR 28378,40 per le accise non corrisposte, maggiorate di interessi.
27.
Il sig. Visnapuu ha impugnato tale decisione. Egli sostiene, in primo luogo, che la legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande sarebbe indirettamente discriminatoria e quindi contraria all’articolo 110 TFUE. In secondo luogo, egli afferma che la legge sull’alcol, che subordina l’importazione di talune bevande alcoliche all’obbligo di un’autorizzazione di vendita al dettaglio, costituirebbe una restrizione quantitativa all’importazione o una MEE e sarebbe pertanto contraria all’articolo 34 TFUE. Inoltre, a suo avviso non sarebbe possibile alcuna giustificazione in forza dell’articolo 36 TFUE.
28.
Il Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) e il Suomen valtio – Tullihallitus sostengono invece che né la legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande né la legge sull’alcol sarebbero contrarie al diritto dell’Unione.
29.
Secondo il Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), la legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande dovrebbe essere valutata alla luce del solo articolo 110 TFUE e sarebbe inoltre compatibile con tale articolo. Quanto alla legge sull’alcol, a suo avviso, la stessa dovrebbe essere valutata alla luce non dell’articolo 34 TFUE ma dell’articolo 37 TFUE.
30.
È in tale contesto che lo Helsingin Hovioikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1)
Se l’ammissibilità [della legge] finlandese sulle accise [su taluni] imballaggi di bevande, a norma della quale l’accisa sugli imballaggi di bevande viene prelevata allorché l’imballaggio non rientri in un sistema di restituzione debba essere valutata alla luce dell’articolo 110 TFUE anziché dell’articolo 34 TFUE. Il sistema di restituzione di cui trattasi deve essere un sistema di vuoto a rendere dietro cauzione, in cui il confezionatore delle bevande o l’importatore, agendo da solo o secondo le modalità indicate nella legge sui rifiuti o nella normativa applicabile nelle isole Åland, provvede alla riutilizzazione o al riciclaggio degli imballaggi di bevande, inclusi nel suddetto sistema, cosicché l’imballaggio viene nuovamente riempito o utilizzato come materia prima.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il suddetto sistema sia conforme agli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE, alla luce anche dell’articolo 110 TFUE.
3)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il suddetto sistema sia conforme agli articoli 1, paragrafi 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE, alla luce anche dell’articolo 34 TFUE.
4)
In caso di risposta negativa alla terza questione, se [la legge] sulle accise [su taluni] imballaggi di bevande debba essere considerata ammissibile sul fondamento dell’articolo 36 TFUE.
5)
Se – nella situazione in cui un acquirente finlandese ha acquistato, via Internet o con altri mezzi di vendita a distanza, bevande alcoliche da un venditore che opera in un altro Stato membro e che effettua la consegna in Finlandia – il requisito imposto a chiunque utilizzi bevande alcoliche a fini commerciali o ad altri fini economici di disporre di un’autorizzazione speciale di vendita al dettaglio relativamente alle bevande alcoliche da importare possa essere considerato relativo all’esistenza o al funzionamento di un monopolio, di modo che non ostano ad esso le disposizioni dell’articolo 34 TFUE, e che occorra valutarlo alla luce dell’articolo 37 TFUE.
6)
In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se il requisito dell’autorizzazione sia conforme alle disposizioni relative ai monopoli nazionali del commercio previste all’articolo 37 TFUE.
7)
In caso di risposta negativa alla quinta questione e ove l’articolo 34 TFUE sia applicabile al caso di specie, se il sistema finlandese – secondo il quale, qualora bevande alcoliche siano ordinate all’estero, via Internet o con altri mezzi di vendita a distanza, l’importazione delle bevande per consumo personale è permessa solo se lo stesso ordinante o un terzo diverso dal venditore abbia trasportato le bevande alcoliche [nello Stato membro considerato], mentre negli altri casi di importazione si richiede un’autorizzazione ai sensi alla legge sull’alcol – costituisca una restrizione quantitativa all’importazione o una [MEE] contraria all’articolo 34.
8)
In caso di risposta affermativa alla settima questione, se il sistema possa essere considerato giustificato e proporzionato rispetto alla tutela della salute e della vita umana.
III – La mia analisi
A – Osservazioni preliminari
31.
Le questioni poste dal giudice del rinvio si riferiscono a due diverse normative finlandesi.
32.
Le prime quattro questioni vertono sulla legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande, mentre le ultime quattro questioni riguardano la legge sull’alcol. Prenderò in esame, anzitutto, le prime quattro questioni congiuntamente, per poi dedicarmi alle ultime quattro questioni.
33.
Sottolineo che, sebbene le due suddette normative siano distinte, la situazione controversa nella causa principale rimane la stessa.
34.
Ricordo che, come emerge dal fascicolo, il sig. Visnapuu ha venduto bevande alcoliche via Internet e le ha poi consegnate direttamente all’acquirente finlandese. Come ho già indicato, questi fatti non sono stati contestati dal sig. Visnapuu e vanno pertanto considerati come accertati. In tali circostanze, il sig. Visnapuu deve essere considerato come un venditore a distanza che ha effettuato l’importazione e la vendita al dettaglio delle suddette bevande in Finlandia?
35.
Alla luce degli elementi del fascicolo, si impone una risposta affermativa.
36.
Infatti, come constata il governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, quando un venditore a distanza, come il sig. Visnapuu, trasporta e consegna esso stesso le bevande alcoliche all’acquirente finlandese, si deve considerare che, ai sensi della legge sull’alcol, tale venditore ha proceduto ad una vendita al dettaglio in Finlandia. Per contro, quando il diritto di proprietà su tali bevande alcoliche è stato trasferito all’estero e successivamente lo stesso autore dell’ordine, o un vettore indipendente dal venditore, consegna le dette bevande alcoliche in Finlandia, la vendita dovrebbe essere considerata come avvenuta fuori della Finlandia.
37.
Dal fascicolo emerge che detta interpretazione della legge sull’alcol si basa su linee guida e su comunicazioni adottate dal governo finlandese. In particolare, è il giudice del rinvio a far riferimento ai suddetti testi quando illustra le disposizioni nazionali applicabili nella sua decisione di rinvio.
38.
Nel caso di specie, la soluzione non sembra dare adito a dubbi. Nelle vendite di beni materiali come quelli acquistati dal sig. Visnapuu, ossia beni fungibili, il trasferimento di proprietà che perfeziona la vendita avviene infatti al momento della consegna. Poiché quest’ultima è avvenuta in Finlandia, è dunque in territorio finlandese che la vendita si è perfezionata giuridicamente.
39.
Di conseguenza, va considerato acquisito che, nel caso di specie, il sig. Visnapuu ha effettuato un’importazione e successivamente una vendita al dettaglio di bevande alcoliche.
40.
È alla luce della suddetta situazione che procederò all’analisi delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio.
B – Le prime quattro questioni
41.
Con le sue prime quattro questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se una normativa nazionale, come la legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande, a norma della quale tale tributo viene riscosso quando l’imballaggio non partecipa in un sistema di restituzione, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 110 TFUE o in quello dell’articolo 34 TFUE e se, eventualmente, tale normativa sia compatibile con l’uno o l’altro dei suddetti articoli.
42.
Il giudice del rinvio interroga altresì la Corte riguardo alla compatibilità di tale normativa con gli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62.
43.
Al fine di dare una risposta utile al giudice del rinvio, esaminerò, in primo luogo, la questione relativa alla qualificazione della legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande. Tale legge costituisce una restrizione all’importazione o una MEE, ai sensi dell’articolo 34 TFUE, oppure dovrebbe essere qualificata come «imposizione interna», in applicazione dell’articolo 110 TFUE?
44.
In secondo luogo, analizzerò se la detta legge sia compatibile con le disposizioni pertinenti della direttiva 94/62 e dell’articolo 110 TFUE.
1. Sugli ambiti di applicazione rispettivi degli articoli 34 TFUE e 110 TFUE
45.
In primo luogo, osservo che il Trattato FUE contiene tre specifici gruppi di disposizioni che vietano di ostacolare gli scambi di merci tra Stati membri. Si tratta degli articoli 28 TFUE e 30 TFUE, da 34 TFUE a 36 TFUE e 110 TFUE ( 7 ).
46.
La questione relativa all’applicabilità degli articoli 28 TFUE e 30 TFUE relativi, segnatamente, ai dazi doganali all’importazione e alle imposte di effetto equivalente, non è stata sollevata dal giudice del rinvio, né è stata evocata nell’ambito delle osservazioni scritte.
47.
A fini di esaustività spiegherò brevemente le ragioni per le quali ritengo che si debba escludere l’applicabilità di tali disposizioni.
48.
È evidente che l’accisa in questione nella causa principale non è un dazio doganale in senso stretto.
49.
Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, qualsiasi onere pecuniario, foss’anche minimo, imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si è un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa d’effetto equivalente ai sensi degli articoli 28 TFUE e 30 TFUE ( 8 ).
50.
Dal fascicolo emerge che l’accisa di cui alla causa principale si applica a taluni imballaggi di bevande che non sono inclusi in un sistema di restituzione esistente in Finlandia. In altri termini, l’esenzione dall’accisa riguarda unicamente gli imballaggi di bevande inclusi in un sistema di restituzione.
51.
Pertanto, il prelievo controverso è riscosso su detti imballaggi di bevande non a causa dell’attraversamento della frontiera, ma per il fatto che essi non sono parte di un sistema di restituzione. Di conseguenza, l’accisa prevista dalla legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande non costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
52.
Potendo essere esclusa nella fattispecie l’applicabilità degli articoli 28 TFUE e 30 TFUE, resta da stabilire se siano applicabili gli articoli 34 TFUE o 110 TFUE.
53.
Tanto il sig. Visnapuu quanto il governo finlandese e la Commissione europea sostengono, nelle loro osservazioni scritte, che alla legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande è applicabile non l’articolo 34 TFUE, bensì l’articolo 110 TFUE ( 9 ).
54.
Condivido questa posizione.
55.
Al riguardo, constato, che l’articolo 34 TFUE vieta qualsiasi restrizione quantitativa all’importazione nonché tutte le MEE tra gli Stati membri. La Corte ha interpretato in modo estensivo la nozione di MEE, considerando che in essa rientra ogni misura nazionale che «possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» ( 10 ).
56.
L’articolo 110 TFUE, da parte sua, vieta di gravare i prodotti di altri Stati membri con tributi interni superiori a quelli che gravano sui prodotti nazionali similari o con tributi interni tali da proteggere indirettamente altre produzioni ( 11 ). Contrariamente a quanto previsto nell’ambito dell’articolo 34 TFUE, l’articolo 110 TFUE vieta non la tassazione interna in quanto tale, ma il suo effetto discriminatorio o protezionistico, cosicché è sufficiente abolire tale effetto discriminatorio o protezionistico per conformarsi all’articolo 110 ( 12 ).
57.
Aggiungo che una misura nazionale che ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE può essere giustificata da una delle ragioni elencate nell’articolo 36 TFUE e nella giurisprudenza della Corte, così da sfuggire al divieto. Tale possibilità di giustificazione, per contro, non è prevista nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 110 TFUE.
58.
Dagli elementi che precedono risulta che gli articoli 34 TFUE e 110 TFUE si distinguono nettamente quanto all’ambito di applicazione e quanto alle conseguenze della loro applicazione.
59.
In tale contesto, non sorprende che la Corte abbia dichiarato che la sfera di applicazione dell’articolo 34 TFUE non comprende gli ostacoli considerati da altre disposizioni specifiche del Trattato FUE e che gli ostacoli di natura fiscale o di effetto equivalente a dazi doganali considerati dagli articoli 28 TFUE, 30 TFUE e 110 TFUE non rientrano nel divieto di cui all’articolo 34 TFUE ( 13 ).
60.
Pertanto, l’articolo 110 TFUE, al pari degli articoli 28 TFUE e 30 TFUE, dev’essere considerato come una lex specialis, mentre l’articolo 34 TFUE, avendo un’ampia portata, svolge in qualche modo il ruolo di rete di sicurezza, in quanto lex generalis ( 14 ). Inoltre, ad una determinata misura nazionale può applicarsi solo uno degli articoli 30 TFUE, 34 TFUE o 110 TFUE ( 15 ).
61.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve esaminare, innanzitutto, se la legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande rientri nell’ambito dell’articolo 110 TFUE e, solo qualora la risposta fosse negativa, se tale legge rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 34 TFUE ( 16 ).
62.
Al pari della Commissione, ritengo che l’accisa di cui alla causa principale presenti manifestamente natura fiscale. Ricordo, infatti, che si tratta di un’accisa versata a favore del Suomen valtio su taluni imballaggi di bevande.
63.
Faccio notare, inoltre, come dal fascicolo emerga che tale accisa si applica indipendentemente dall’origine o dalla destinazione degli imballaggi di bevande. Ricordo, infatti, che essa si applica sistematicamente a taluni imballaggi di bevande sulla base di criteri oggettivi, ossia per litro di prodotto imballato e in caso di non inclusione nel sistema di restituzione.
64.
Pertanto, una misura fiscale come quella di cui alla causa principale, la quale è riscossa non a causa dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro che l’ha introdotta, ma della non inclusione di una merce in un sistema di restituzione, all’atto della sua immissione in commercio, e che si applica tanto alle merci importate quanto alle merci che sono prodotte dal suddetto Stato membro, rientra, a mio avviso, in un regime generale di tributi interni e va quindi esaminata alla luce dell’articolo 110 TFUE ( 17 ).
65.
Poiché ritengo che la misura fiscale di cui alla causa principale debba essere esaminata alla luce dell’articolo 110 TFUE, non è necessario analizzarla alla luce dell’articolo 34 TFUE.
2. Sulla compatibilità della legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande con l’articolo 110 TFUE e con gli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62
66.
Come fa giustamente valere la Commissione nelle sue osservazioni scritte, si impone una domanda preliminare. Gli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62 sono stati oggetto di un’armonizzazione esaustiva, così che la legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande dovrebbe essere valutata unicamente alla luce delle suddette disposizioni?
67.
Si tratta di una domanda importante, in quanto, secondo una costante giurisprudenza, qualsiasi misura nazionale in un settore che sia stato oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non di quelle del diritto primario ( 18 ).
68.
Al pari della Commissione, ritengo che nel settore dell’organizzazione dei sistemi di restituzione degli imballaggi di bevande l’effetto di armonizzazione della direttiva 94/62 permanga limitato ( 19 ).
69.
In proposito, rilevo che la Corte ha considerato che, «[c]ontrariamente a quanto avviene per la marcatura e l’identificazione degli imballaggi e per i requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità o la recuperabilità di questi ultimi, disciplinati dagli articoli 8-11 e dall’allegato II della direttiva 94/62, l’organizzazione dei sistemi nazionali destinati a favorire il reimpiego degli imballaggi non è (…) oggetto di una completa armonizzazione» ( 20 ).
70.
È ben vero che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 94/62, dopo aver disposto che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché siano istituiti sistemi di ritiro, raccolta e recupero, disciplina l’organizzazione di tali sistemi ( 21 ).
71.
Tuttavia, dal dettato di tale disposizione emerge che gli Stati membri dispongono di un certo margine di manovra nell’organizzazione concreta dei suddetti sistemi. Infatti, in termini generali è previsto che siffatti sistemi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso per quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere ai sistemi. Per di più, di seguito, tale disposizione rinvia espressamente al Trattato FUE, precisando che i sistemi di ritiro devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza «in conformità con il Trattato».
72.
Inoltre, l’articolo 15 della direttiva 94/62, relativo agli «[s]trumenti economici», lascia un notevole margine di discrezionalità agli Stati membri quanto alla scelta di tali strumenti. Infatti, ai sensi del suddetto articolo 15, in assenza di misure armonizzate, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica dell’Unione in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell’osservanza degli obblighi derivanti dal Trattato FUE, misure per promuovere gli obiettivi della direttiva.
73.
Ricordo che fine della suddetta direttiva «è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità» ( 22 ).
74.
Nel caso di specie, come precisato dal governo finlandese in udienza, l’accisa di cui alla causa principale è stata adottata sulla base dell’articolo 15 della direttiva 94/62, e più precisamente in applicazione del principio «chi inquina paga».
75.
Da quanto precede risulta che, poiché le disposizioni rilevanti della suddetta direttiva non sono state oggetto di un’armonizzazione esaustiva, un sistema nazionale di gestione degli imballaggi fondato sull’imposizione di un’accisa, come quello di cui trattasi nella causa principale, dev’essere valutato alla luce dell’articolo 110, primo comma, TFUE ( 23 ).
76.
Al riguardo, constato che l’articolo 110 TFUE mira a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in condizioni normali di concorrenza, vietando ogni forma di protezione che possa risultare dall’applicazione di tributi interni aventi carattere discriminatorio nei confronti di merci originarie di altri Stati membri ( 24 ). Detta disposizione deve quindi garantire l’assoluta neutralità dei tributi interni per quanto riguarda la concorrenza fra merci nazionali e merci importate ( 25 ).
77.
Secondo una costante giurisprudenza, un sistema di imposizione di uno Stato membro può essere considerato compatibile con l’articolo 110 TFUE solo qualora venga provato che esso è congegnato in modo da escludere in ogni caso che i prodotti importati siano tassati maggiormente dei prodotti nazionali e, pertanto, che esso non comporta, in nessun caso, effetti discriminatori ( 26 ).
78.
La Corte ha affermato inoltre che l’articolo 110 TFUE deve essere interpretato estensivamente, in modo da consentirne l’applicazione a tutti i regimi fiscali, direttamente o indirettamente incompatibili con la parità di trattamento fra le merci di produzione nazionale e quelle importate. Il divieto sancito da tale disposizione deve quindi ritenersi applicabile quando un’imposizione fiscale sia atta a scoraggiare l’importazione di merci originarie di altri Stati membri a vantaggio di prodotti nazionali ( 27 ).
79.
Osservo che, formalmente, il regime fiscale creato dalla legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande non distingue tra gli imballaggi di bevande a seconda della loro origine.
80.
Come emerge, infatti, dal fascicolo, l’accisa di cui alla causa principale è dovuta per i prodotti nazionali e importati in applicazione delle stesse condizioni e modalità. Ricordo che, nel caso di specie, ogni imballaggio di bevande, importato o nazionale che sia, è assoggettato ad accisa a tasso identico e che l’esenzione da tale accisa è accordata per gli imballaggi, importati o nazionali, quando sono inclusi in un sistema di restituzione. Pertanto, come sottolinea il governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, tanto i presupposti per il pagamento dell’accisa di cui alla causa principale, quanto quelli per l’esenzione da essa sono uguali per gli operatori esteri e per quelli nazionali.
81.
Aggiungo che il governo finlandese ha precisato in udienza che la raccolta, il trasporto nonché il riciclaggio degli imballaggi di bevande che non sono inclusi un sistema di restituzione producono costi notevoli, i quali in attuazione del principio «chi inquina paga» debbono essere sostenuti dagli operatori che decidono di non aderire ad un sistema di restituzione. In tale contesto, l’accisa è stata creata a scopo di incentivazione ed è stata fissata dal governo finlandese ad un livello che permette di ottenere notevoli introiti per la protezione dell’ambiente ( 28 ).
82.
Ritengo, al pari della Commissione, che, in quanto strumento di incentivazione al riciclaggio, al riutilizzo o al riempimento, l’accisa sia conforme ai summenzionati obiettivi dell’articolo 1 della direttiva 94/62, che mira a ridurre l’incidenza sull’ambiente dei rifiuti di imballaggi.
83.
Tuttavia, pur se non ricorrono le condizioni per una siffatta discriminazione diretta, un’imposizione può essere indirettamente discriminatoria, a causa dei suoi effetti ( 29 ).
84.
Secondo il sig. Visnapuu, un’accisa come quella di cui alla causa principale darebbe vita ad una discriminazione indiretta del genere.
85.
In primo luogo, a suo avviso, vi sarebbero numerosi ostacoli all’iscrizione di operatori stranieri al sistema di restituzione cosicché, durante il periodo controverso, per l’EIG era impossibile aderire a tale sistema.
86.
Nel novero dei suddetti ostacoli rientrerebbe, in particolare, il fatto che, tra i sistemi esistenti, uno solo ammetterebbe l’iscrizione di operatori stranieri o ancora la necessità di stampare sugli imballaggi un codice European Article Numbering (EAN) ( 30 ) finlandese, il che imporrebbe la creazione di un imballaggio specifico per il mercato finlandese. All’udienza, il sig. Visnapuu ha sottolineato che l’iscrizione al sistema di restituzione sarebbe impossibile principalmente a causa dei costi elevati che tale iscrizione imporrebbe agli importatori ( 31 ). Pertanto, non sarebbe economicamente sostenibile, per un piccolo operatore o per operatori di medie dimensioni, aderire ad un sistema siffatto.
87.
In secondo luogo, secondo il sig. Visnapuu la creazione di un proprio sistema sarebbe, in pratica, impossibile per un operatore straniero, come l’EIG, tenuto conto dei requisiti in termini di quote minime, di buon funzionamento del sistema e di prova di tale buon funzionamento.
88.
Pertanto, a suo parere, il fatto che l’iscrizione a un sistema di restituzione o la creazione di un tale sistema sarebbe impossibile per un importatore, mentre tale iscrizione condiziona l’esenzione dall’accisa, avrebbe la conseguenza che tale accisa colpirebbe, in pratica, unicamente i prodotti importati e sarebbe quindi contraria all’articolo 110, primo comma, TFUE.
89.
A questo proposito, sottolineo che dal fascicolo emerge che, nel caso di specie, le condizioni per l’iscrizione al sistema di restituzione si applicano allo stesso modo a tutti gli operatori, stranieri o nazionali ( 32 ). Pertanto, un operatore di piccole o medie dimensioni dovrebbe soddisfare, al pari di un importatore come il sig. Visnapuu, le condizioni per l’iscrizione al sistema di restituzione e di conseguenza, in particolare, sarebbe posto di fronte agli stessi costi di iscrizione allorché decide di iscriversi ( 33 ).
90.
Pertanto, come rileva giustamente il governo finlandese, l’operatore straniero e l’operatore nazionale hanno le stesse possibilità di iscriversi al sistema di restituzione a livello nazionale per evitare di pagare l’accisa sugli imballaggi di bevande.
91.
Quanto alla possibilità di creare un proprio sistema di restituzione, neppure in questo caso vedo perché un operatore straniero come il sig. Visnapuu sarebbe sfavorito rispetto ad un operatore nazionale, in quanto quest’ultimo si trova di fronte agli stessi obblighi.
92.
Le considerazioni che precedono mostrano, a mio avviso che, a priori, non può essere lamentata alcuna discriminazione indiretta per quanto riguarda le condizioni di iscrizione al sistema di restituzione o quelle relative alla creazione del suddetto sistema.
93.
La stessa constatazione deve farsi riguardo alla conformità della legge sull’accisa su taluni imballaggi di bevande, relativa al sistema di restituzione degli imballaggi di bevande, con l’articolo 7 della direttiva 94/62 ( 34 ).
94.
Alla luce di tutti gli elementi che precedono, ritengo che una normativa nazionale come la legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande, che esenta da tale imposta alcuni imballaggi di bevande a condizione che siano inclusi in un sistema di restituzione, dev’essere valutata alla luce dell’articolo 110 TFUE. Quest’ultimo e gli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62 debbono essere interpretati nel senso che non ostano a tale normativa.
95.
Poiché ho escluso l’applicabilità dell’articolo 34 TFUE non occorre rispondere alla terza e alla quarta questione del giudice del rinvio.
C – Sulle ultime quattro questioni
96.
Con le ultime quattro questioni che è parimenti opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se – in una situazione nella quale un acquirente finlandese ha acquistato, mediante una vendita a distanza, bevande alcoliche da un venditore che opera in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Finlandia e che garantisce la consegna in Finlandia – una misura nazionale come quella risultante dall’articolo 8, primo comma, della legge sull’alcol, la quale subordina l’importazione a fini commerciali di bevande alcoliche all’ottenimento di un’autorizzazione speciale, debba essere valutata alla luce dell’articolo 34 TFUE o dell’articolo 37 TFUE e, eventualmente, se tale misura debba essere considerata compatibile con l’uno o l’altro dei suddetti articoli.
97.
Dalla decisione di rinvio emerge che il giudice nazionale interroga precisamente la Corte sulla compatibilità dell’articolo 8, primo comma, della legge sull’alcol con le disposizioni del capo 3 del titolo II della terza parte del Trattato FUE, relativo al divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri ( 35 ).
98.
Al pari di tutti i governi intervenuti, ritengo che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, nella quale l’importazione delle bevande alcoliche era motivata dalla «vendita al dettaglio» delle bevande stesse, la valutazione della compatibilità dell’articolo 8, primo comma, della legge sull’alcol con le disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione debba essere effettuata tenendo conto altresì degli articoli 13 e 14 della stessa legge, i quali si riferiscono, rispettivamente, al monopolio della vendita al dettaglio delle bevande alcoliche e all’obbligo di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio per alcune bevande alcoliche.
99.
Al riguardo, mi sembra utile una presentazione preliminare di tali disposizioni nazionali, come risultano dal fascicolo.
1. Il monopolio finlandese della vendita al dettaglio delle bevande alcoliche e l’obbligo di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio di talune bevande alcoliche
100.
L’adesione della Repubblica di Finlandia all’Unione aveva reso necessario l’adattamento del suo monopolio nazionale a carattere commerciale relativo alle bevande alcoliche per conformarsi alle norme del diritto dell’Unione, e in particolare all’articolo 37 TFUE ( 36 ).
101.
In tale ottica, la Repubblica di Finlandia ha accettato di abolire i diritti esclusivi d’importazione, di esportazione, di produzione e di commercializzazione all’ingrosso ( 37 ) adottando, l’8 dicembre 1994, la legge sull’alcol ( 38 ).
102.
Dal combinato disposto degli articolo 8, primo comma, e 13 della suddetta legge risulta che il monopolio finlandese, spettante alla Alko, interamente controllata dal Suomen valtio, verte unicamente sulla vendita al dettaglio delle bevande alcoliche.
103.
Infatti, ricordo che, in forza dell’articolo 13, primo comma, della legge sull’alcol, la Alko «detiene il monopolio della vendita al dettaglio di bevande alcoliche» ( 39 ). Aggiungo che dall’articolo 36, primo comma, punto 1), della stessa legge risulta altresì che la missione della Alko è di gestire la vendita al dettaglio il cui monopolio le è stato accordato dalla suddetta legge.
104.
Ricordo che ai sensi dell’articolo 8, primo comma, prima frase, della legge sull’alcol, «[p]ossono essere importate senza particolare autorizzazione bevande alcoliche destinate al consumo personale o a fini commerciali o ad altri fini economici» ( 40 ). Pertanto, Alko non dispone di alcun diritto esclusivo d’importazione.
105.
Nondimeno, in situazioni specifiche, di cui, a mio avviso, la situazione controversa nella causa principale costituisce un esempio, l’importazione di bevande alcoliche è soggetta all’ottenimento di un’autorizzazione speciale.
106.
Infatti, ricordo che, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, ultima frase, della legge sull’alcol, «[c]hiunque utilizzi bevande alcoliche per fini commerciali o altri fini economici necessita, per la sua attività relativa alle bevande alcoliche da importare, dell’autorizzazione speciale prevista dalla stessa legge» ( 41 ).
107.
Di conseguenza, se, come nella causa principale, un venditore a distanza situato in Estonia desidera importare bevande alcoliche per venderle a un compratore che si trova in Finlandia, tale venditore dovrà disporre di un’«autorizzazione speciale» in applicazione di tale disposizione.
108.
Come rilevato dal governo svedese nelle sue osservazioni scritte, il tipo di autorizzazione richiesta sembrerebbe dipendere dalla sorte delle bevande alcoliche una volta importate. Ove l’importatore intenda procedere a una commercializzazione all’ingrosso, dovrà ottenere un’autorizzazione di vendita all’ingrosso. Qualora, come nella fattispecie, l’importatore intenda vendere bevande alcoliche ad un consumatore, dovrà allora ottenere dall’autorità nazionale competente un’autorizzazione di vendita al dettaglio.
109.
Dall’articolo 14 della legge sull’alcol risulta che tale autorizzazione di vendita al dettaglio non può essere ottenuta per tutte le bevande alcoliche, ma soltanto per quelle che contengono un basso tenore alcolico.
110.
Ricordo, infatti, che, in forza dell’articolo 14, primo comma, della suddetta legge, «[l]e bevande alcoliche ottenute per fermentazione con un contenuto di alcol etilico pari ad un massimo di 4,7% in volume possono essere vendute al dettaglio (…) da chiunque abbia ottenuto, dall’autorità competente, la relativa autorizzazione per la vendita al dettaglio».
111.
Aggiungo che, ai sensi dell’articolo 14, secondo comma, della stessa legge, il commercio al dettaglio di bevande alcoliche ottenute per fermentazione con un contenuto di alcol etilico pari ad un massimo di 13% in volume può essere esercitato, oltre che dalla Alko, da chiunque abbia ottenuto l’autorizzazione a fabbricare il prodotto in questione alle condizioni fissate dal Ministero per gli Affari sociali e la Salute ( 42 ).
112.
Sulla base del combinato disposto degli articoli 8, primo comma, 13 e 14 della legge sull’alcol, un venditore a distanza come il sig. Visnapuu, che sia stabilito in Estonia e che intenda vendere al dettaglio bevande alcoliche in Finlandia, necessita di un’autorizzazione di vendita al dettaglio per importare e per vendere ad un acquirente finlandese bevande alcoliche con un contenuto di alcol etilico pari ad un massimo di 4,7% in volume.
113.
Per quanto riguarda le bevande alcoliche con un contenuto di alcol più elevato, un venditore a distanza come il sig. Visnapuu non potrebbe ottenere alcuna autorizzazione per la vendita al dettaglio, poiché tali bevande possono essere vendute al dettaglio unicamente dalla Alko.
114.
Faccio anzitutto rilevare che, all’udienza, il sig. Visnapuu ha precisato che tutte le bevande alcoliche di cui trattasi nella causa principale hanno un contenuto di alcol etilico superiore a 4,7% in volume, e di conseguenza esse rientravano non tra le bevande soggette all’articolo 14, primo comma, della legge sull’alcol, bensì tra quelle soggette al monopolio finlandese della vendita al dettaglio, previsto dall’articolo 13 della stessa legge.
115.
È alla luce delle anzidette considerazioni che occorre esaminare la questione se gli articoli 8, primo comma, 13 e 14 della legge sull’alcol, che accordano un diritto esclusivo di vendita al dettaglio alla Alko e subordinano l’importazione di talune bevande alcoliche destinate ad essere vendute al dettaglio all’ottenimento di un’autorizzazione di vendita al dettaglio, rientrino nella sfera di applicazione dell’articolo 37 TFUE o in quella dell’articolo 34 TFUE e se, eventualmente, tali disposizioni siano compatibili con l’uno o con l’altro dei suddetti articoli.
2. L’applicabilità dell’articolo 37 TFUE
116.
Gli articoli 8, primo comma, 13 e 14 della legge sull’alcol rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 37 TFUE o in quello dell’articolo 34 TFUE?
117.
Rilevo che la questione della delimitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 37 TFUE rispetto all’articolo 34 TFUE è stata già oggetto di discussione in giurisprudenza, in particolare nelle sentenze Franzén ( 43 ) nonché Rosengren e a. ( 44 ).
118.
Nella prima sentenza, la Corte ha seguito un criterio distintivo, considerando che «occorre esaminare le norme relative all’esistenza ed al funzionamento del monopolio alla luce delle disposizioni dell’[articolo 37 TFUE], specificamente applicabili all’esercizio, da parte di un monopolio nazionale di natura commerciale, dei suoi diritti di esclusiva» ( 45 ) prima di considerare che, «[i]nvece, l’incidenza sugli scambi intracomunitari delle altre disposizioni della legge nazionale, che sono scindibili dal funzionamento del monopolio pur avendo un’incidenza su quest’ultimo, dev’essere esaminata alla luce dell’[articolo 34 TFUE]» ( 46 ).
119.
Tale distinzione si basava su una giurisprudenza precedente, nella quale la Corte aveva già proceduto a una delimitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 37 TFUE. Mi limiterò a citare tre pronunce.
120.
Nella sentenza Miritz ( 47 ) la Corte aveva, infatti, già dichiarato che, «considerato che la tassa di conguaglio si iscrive, per la sua struttura e natura, nel sistema del monopolio tedesco dell’alcol, la prima questione va esaminata alla luce dell’[articolo 37 TFUE], che contempla specificamente il riordinamento dei monopoli nazionali» ( 48 ).
121.
Del pari, nella sentenza Rewe‑Zentral ( 49 ), essa aveva dichiarato che «l’[articolo 37 TFUE] è una disposizione specifica per i monopoli nazionali di carattere commerciale» ( 50 ) e che «detta disposizione non è, quindi, pertinente rispetto alle disposizioni nazionali che non riguardano l’esercizio, da parte di un pubblico monopolio, della sua funzione specifica – cioè del suo diritto di esclusiva – bensì concernono, in via generale, la produzione ed il commercio di bevande alcoliche, indipendentemente dal fatto che esse rientrino nel monopolio di cui trattasi» ( 51 ).
122.
O ancora, nella sentenza Grandes distilleries Peureux ( 52 ), la Corte aveva precisato che «l’[articolo 37 TFUE] riguarda infatti solo le attività intrinsecamente connesse all’esercizio della funzione specifica del monopolio, ma non si applica alle norme nazionali che esulano dall’esercizio di questa specifica funzione» ( 53 ).
123.
Alla luce di queste soluzioni giurisprudenziali, persisteva una certa ambiguità sull’esatta portata dell’ambito di applicazione dell’articolo 37 TFUE. L’ambito di applicazione di tale disposizione dovrebbe essere limitato alla funzione specifica del monopolio, ossia il suo diritto esclusivo? Una norma nazionale che ecceda, stricto sensu, l’esercizio del diritto esclusivo attribuito al monopolio, ma che sia legata all’esistenza e al funzionamento di tale monopolio per il suo intrinseco legame con l’esercizio della funzione specifica allo stesso assegnata, rientra nell’ambito di applicazione della suddetta disposizione?
124.
Tale ambiguità non era stata completamente evitata dalla sentenza Franzén ( 54 ), in quanto essa faceva rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 37 TFUE una disposizione nazionale rientrante in una normativa relativa all’importazione che eccedeva, stricto sensu, l’esercizio da parte del monopolio del suo diritto esclusivo di vendita al dettaglio di bevande alcoliche ( 55 ).
125.
Una risposta alla suddetta questione è stata successivamente fornita dalla Corte nella sentenza Rosengren e a. ( 56 ), che riguarda il monopolio svedese della vendita al dettaglio delle bevande alcoliche.
126.
In tale sentenza la Corte ha dichiarato che la misura nazionale de qua, la quale, in linea di principio, vieta ai privati di importare a titolo privato bevande alcoliche, «non disciplina, in quanto tale, l’esercizio, da parte [del] monopolio, del suo diritto di esclusiva per la vendita al dettaglio delle [dette] bevande» ( 57 ). Così, secondo la Corte, «tale misura, la quale non riguarda dunque l’esercizio da parte del monopolio della sua funzione specifica, non può pertanto essere considerata relativa all’esistenza stessa di quest’ultimo» ( 58 ).
127.
La Corte aggiunge che «una siffatta misura di divieto non disciplina veramente il funzionamento del monopolio poiché essa non si riferisce alle modalità della vendita al dettaglio delle bevande alcoliche» ( 59 ). Al riguardo, essa precisa che «[i]n particolare, essa non mira a disciplinare né il sistema di scelta dei prodotti da parte del monopolio, né la sua rete di vendita, né l’organizzazione della commercializzazione o della pubblicità dei prodotti distribuiti da detto monopolio» ( 60 ), prima di concludere che «[d]i conseguenza, un simile divieto non può essere considerato come una norma relativa all’esistenza o al funzionamento del monopolio» ( 61 ).
128.
La Corte ha, pertanto, sancito un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione dell’articolo 37 TFUE, limitandolo alle normative che riguardano direttamente il diritto esclusivo assegnato al monopolio.
129.
Detta soluzione adottata nella sentenza Rosengren e a. ( 62 ) andava in direzione contraria rispetto alle conclusioni presentate dagli avvocati generali Tizzano e Mengozzi nella causa che ha dato origine alla suddetta sentenza ed è stata oggetto di critiche da parte della dottrina ( 63 ). Ciononostante, in sentenze più recenti, la Corte ha confermato tale soluzione ( 64 ).
130.
Alla luce di tale giurisprudenza recente, occorre verificare se gli articoli 8, primo comma, 13 e 14 della legge sull’alcol costituiscano norme relative all’esistenza o al funzionamento del monopolio ( 65 ).
131.
Ritengo, al pari di tutti i governi intervenuti, che non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che la norma di cui all’articolo 13 della legge sull’alcol, che conferisce al monopolio pubblico il diritto esclusivo della vendita al dettaglio delle bevande alcoliche, si riferisca all’esistenza stessa del monopolio finlandese di cui alla causa principale e rientri manifestamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 37 TFUE.
132.
Ma cosa dire dell’obbligo di un’autorizzazione per importare e per vendere al dettaglio le bevande alcoliche con un contenuto di alcol etilico non superiore a 4,7% in volume, come prevista dagli articoli 8, primo comma, e 14 della legge sull’alcol?
133.
Secondo i governi finlandese e norvegese, tali disposizioni dovrebbero essere valutate alla luce dell’articolo 34 TFUE, in quanto le bevande alcoliche oggetto delle stesse non ricadrebbero nell’esclusività riconosciuta al monopolio.
134.
Non posso aderire a tale tesi. A mio parere gli articoli 8, primo comma, e 14 della legge sull’alcol devono essere esaminati alla luce dell’articolo 37 TFUE, in quanto riguardano l’esercizio, da parte del monopolio finlandese, della sua funzione specifica.
135.
In proposito, constato, in primo luogo, che la funzione specifica assegnata al monopolio di cui alla causa principale consiste nel riservare ad esso l’esclusività e quindi la gestione della vendita al dettaglio delle bevande alcoliche in Finlandia, eccezion fatta per le bevande alcoliche con un contenuto di alcol etilico non superiore al 4,7% in volume, per le quali è richiesta, nei confronti di chiunque intenda importare e vendere tali bevande in Finlandia, un’autorizzazione per la vendita al dettaglio, rilasciata dall’autorità finlandese competente.
136.
In secondo luogo, osservo che la situazione di cui alla causa principale è specifica e si distingue da quelle in esame nella giurisprudenza precedente, in particolare da quella oggetto della causa che ha dato origine alla sentenza Rosengren e a. ( 66 ). Infatti, a differenza della normativa controversa nella suddetta causa, gli articoli 8, primo comma, e 14 della legge sull’alcol non vietano l’importazione, da parte di un venditore a distanza come il sig. Visnapuu, di bevande alcoliche con un contenuto di alcol etilico non superiore al 4,7% in volume, ma subordinano tale importazione all’ottenimento di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio «se» tale venditore intenda procedere alla vendita al dettaglio in Finlandia.
137.
Come giustamente osserva il governo svedese, quel che è soggetto ad autorizzazione non è il fatto che le bevande alcoliche attraversino una frontiera, ma che tali bevande siano «vendute al dettaglio».
138.
Rilevo inoltre che, mentre nella sentenza Rosengren e a. ( 67 ) la Corte aveva considerato che, regolando l’importazione, e dunque una fase a monte rispetto alla vendita al dettaglio, la misura nazionale controversa nella causa che aveva dato luogo alla suddetta sentenza non disciplinava l’esercizio, ad opera del monopolio, del suo diritto esclusivo, le misure nazionali di cui trattasi nella causa principale regolano chiaramente la vendita al dettaglio, cosicché appare dimostrata l’esistenza di un nesso intrinseco con il monopolio finlandese attivo su tale mercato al dettaglio.
139.
In terzo luogo, ritengo che tale autorizzazione per la vendita al dettaglio non avrebbe ragion d’essere senza l’esistenza e il funzionamento di tale monopolio ( 68 ).
140.
In mancanza di un monopolio nella vendita al dettaglio per le bevande alcoliche, non avrebbe, infatti, senso esigere un’autorizzazione per la vendita al dettaglio delle sole bevande alcoliche con un contenuto di alcol etilico non superiore al 4,7% in volume.
141.
Per contro, qualora, come nella fattispecie in esame, sia stata accordata ad una società statale l’esclusiva per la vendita al dettaglio, l’obbligo di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio mira a garantire l’esercizio da parte del monopolio della sua funzione specifica.
142.
Cosa avverrebbe, infatti, se non fosse richiesta alcuna autorizzazione di vendita in una situazione come quella oggetto della causa principale?
143.
La EIG, stabilita in un altro Stato membro, potrebbe importare e vendere al dettaglio, senza controlli, tutte le bevande alcoliche a consumatori finlandesi, a prescindere dal loro tenore alcolico.
144.
In tali circostanze, un venditore a distanza, come il sig. Visnapuu, potrebbe quindi aggirare e mettere a rischio l’esistenza stessa del monopolio creato dalla legge sull’alcol.
145.
Ne consegue che l’obbligo di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio permette di verificare che le bevande alcoliche importate e destinate alla vendita al dettaglio non rientrino nel diritto esclusivo assegnato al monopolio nazionale e garantisce, di conseguenza, l’esercizio stesso, da parte del suddetto monopolio, del suo diritto esclusivo di vendita al dettaglio.
146.
Orbene, una misura nazionale che riguarda l’esercizio, da parte di tale monopolio, della sua funzione specifica dev’essere considerata come relativa all’esistenza stessa di quest’ultimo ( 69 ).
147.
A mio avviso, pertanto, tale obbligo di un’autorizzazione non soltanto è intrinsecamente connesso all’esercizio della funzione specifica del monopolio di vendita al dettaglio, ma riguarda anche l’esercizio stesso, da parte di tale monopolio, della sua funzione specifica.
148.
In quarto luogo, al pari del governo svedese e della Commissione, sottolineo che, in applicazione della legge sull’alcol, i consumatori finlandesi possono acquistare e importare tutte le bevande alcoliche provenienti da altri Stati membri, a condizione che si rivolgano ai servizi di un vettore indipendente dal venditore o che organizzino essi stessi la consegna in territorio finlandese e che la proprietà su tali bevande alcoliche sia stata trasferita al compratore prima dell’importazione in Finlandia.
149.
Pertanto, in una situazione in cui il consumatore finlandese acquisti a distanza bevande alcoliche e in cui il trasferimento di proprietà e dei rischi inerenti a tali bevande avvenga al di fuori del territorio finlandese, l’autorizzazione non potrebbe essere imposta ad un venditore a distanza quale il sig. Visnapuu, in quanto non sarebbe avvenuta in Finlandia nessuna vendita.
150.
Non essendoci una vendita al dettaglio in territorio finlandese, l’autorizzazione per la vendita al dettaglio non ha dunque alcuna ragion d’essere, dato che non esisterebbe alcun rischio di elusione del monopolio di vendita al dettaglio.
151.
In ciò ravviso un’ulteriore conferma del fatto che l’autorizzazione per la vendita al dettaglio dev’essere considerata come riferita alla funzione specifica assegnata al monopolio finlandese, consistente nel riservare a quest’ultimo la gestione della vendita al dettaglio delle bevande alcoliche con un contenuto di alcol etilico superiore al 4,7% in volume.
152.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che tanto l’articolo 13 della legge sull’alcol, quanto gli articoli 8, primo comma, e 14 della stessa legge debbano essere valutati con riferimento all’articolo 37 TFUE.
3. Sulla compatibilità con l’articolo 37 TFUE
153.
La Corte ha ripetutamente dichiarato che «[t]anto dal testo dell’[articolo 37 TFUE] quanto dalla sua collocazione nel sistema del Trattato si desume che questo articolo mira a garantire l’osservanza del principio fondamentale della libera circolazione delle merci in tutto il mercato [interno] abolendo, in particolare, le restrizioni quantitative e le [MEE] negli scambi fra gli Stati membri e a mantenere in tal modo normali condizioni di concorrenza fra le economie dei vari Stati membri qualora, nell’uno o nell’altro di detti Stati, un determinato prodotto sia soggetto ad un monopolio nazionale di carattere commerciale» ( 70 ).
154.
Secondo una giurisprudenza parimenti costante, «tale articolo non imponeva l’abolizione assoluta dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, ma disponeva il loro riordino in modo da escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e allo smercio» ( 71 ).
155.
Così, il suddetto articolo ha «lo scopo di conciliare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere taluni monopoli di carattere commerciale, in quanto strumenti per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, con le esigenze dell’instaurazione e del funzionamento del mercato [interno]. Esso mira ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, ad eccezione tuttavia degli effetti restrittivi sugli scambi che sono inerenti all’esistenza dei monopoli di cui trattasi» ( 72 ).
156.
Pertanto, l’articolo 37 TFUE «impone che l’organizzazione ed il funzionamento del monopolio siano riordinati in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi, di guisa che lo scambio di merci in provenienza dagli altri Stati membri non sia svantaggiato, né in diritto né in fatto, rispetto a quello delle merci nazionali e la concorrenza tra le economie degli Stati membri non sia falsata» ( 73 ).
157.
Nel caso di specie, ricordo, in primo luogo, al pari del governo finlandese, che lo scopo della legge sull’alcol, come emerge dall’articolo 1 della stessa, è di prevenire gli effetti negativi delle sostanze alcoliche sulla società, sulla vita sociale e sulla salute mediante il controllo del consumo di alcol.
158.
Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, la regolazione del consumo di alcol è garantita, secondo lo stesso governo, dalla creazione di un monopolio finlandese e, per alcune bevande a basso tenore alcolico, da un sistema di autorizzazione per la vendita al dettaglio.
159.
Aggiungo che, secondo il governo svedese, alcuni studi avrebbero dimostrato che un più ampio accesso alle bevande alcoliche comporta un incremento del loro consumo complessivo. Parimenti, secondo lo stesso governo, il consumo complessivo di alcol e il numero delle vittime dello stesso diminuirebbero quando è difficile procurarsi bevande alcoliche.
160.
In tale contesto, è pacifico che, in quanto mirano alla tutela della salute contro i danni provocati dall’alcol, il monopolio finlandese di vendita al dettaglio e l’obbligo di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio perseguono un obiettivo di interesse pubblico ( 74 ).
161.
Rilevo, in secondo luogo, che non è stato sostenuto né nelle osservazioni scritte né all’udienza che il monopolio finlandese violi i requisiti sanciti dall’articolo 37 TFUE.
162.
A questo riguardo, osservo nuovamente come dal fascicolo emerga che l’organizzazione e il funzionamento di tale monopolio della vendita al dettaglio non impediscono ai venditori situati in altri Stati membri di vendere bevande alcoliche a consumatori finlandesi, purché detti consumatori organizzino essi stessi il trasporto verso la Finlandia. Inoltre, tanto gli operatori nazionali quanto gli operatori stranieri possono vendere bevande alcoliche al monopolio pubblico che le rivende successivamente al consumatore finlandese.
163.
Non sussistono, pertanto, nella fattispecie elementi che dimostrino che la domanda dei consumatori, in materia di bevande alcoliche, non sia soddisfatta né che i prodotti importati siano sfavoriti rispetto ai prodotti nazionali.
164.
Inoltre, al pari del governo finlandese, osservo come emerga dal fascicolo che nessuno ha affermato che le condizioni per l’autorizzazione per la vendita al dettaglio, conformemente alla legge sull’alcol, sarebbero discriminatorie.
165.
A questo proposito, rilevo che dalle osservazioni scritte di tale governo emerge che l’autorizzazione per la vendita al dettaglio sarebbe richiesta tanto per gli operatori nazionali che intendano vendere al dettaglio quanto per gli operatori stranieri che vogliano importare e vendere al dettaglio le bevande alcoliche con un contenuto di alcol etilico non superiore al 4,7% in volume e si applicherebbe senza distinzioni tra i prodotti fabbricati in Finlandia e quelli prodotti in altri Stati membri.
166.
Pertanto, le regole nazionali relative all’autorizzazione per la vendita al dettaglio avrebbero, in diritto come in fatto, lo stesso impatto sulla vendita di prodotti nazionali e su quella di prodotti importati da altri Stati membri e si applicherebbero senza discriminazioni nei confronti degli operatori nazionali e stranieri.
167.
Aggiungo, peraltro, che, laddove in una situazione come quella di cui alla causa principale – nella quale le bevande alcoliche sono importate da uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Finlandia e sono consegnate dal venditore ad un acquirente finlandese – non fosse richiesta alcuna autorizzazione, il sistema di autorizzazione per la vendita al dettaglio potrebbe provocare situazioni di discriminazione al contrario, in quanto, in tal caso, soltanto le bevande alcoliche nazionali sarebbero soggette all’obbligo di un’autorizzazione siffatta.
168.
Pur se tutti gli elementi che precedono mostrano che né la legittimità del monopolio né quella dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio possono a priori essere messe in discussione, essi non ci forniscono informazioni riguardo all’organizzazione e al funzionamento concreto del suddetto monopolio, e in particolare sul sistema di selezione dei prodotti da parte del monopolio, sulla rete di vendita dello stesso o sulla promozione delle bevande alcoliche. Orbene, è segnatamente sulla base di detti criteri che la Corte ha potuto valutare la conformità delle norme relative al funzionamento del monopolio alla luce dell’articolo 37 TFUE ( 75 ).
169.
Spetterà quindi al giudice nazionale, alla luce di tutti gli elementi a sua disposizione, stabilire se l’organizzazione e il funzionamento del monopolio finlandese di vendita al dettaglio siano discriminatori o idonei a sfavorire i prodotti importati.
170.
Aggiungo, da ultimo, che il governo finlandese considera che l’obiettivo di protezione della salute non può essere conseguito con mezzi diversi, meno vincolanti rispetto a quello che subordina la vendita al dettaglio realizzata in Finlandia ad un’autorizzazione per la vendita al dettaglio o al diritto esclusivo del monopolio finlandese. Infatti, secondo il suddetto governo, qualora un venditore straniero potesse vendere direttamente ad un acquirente finlandese, emergerebbe un nuovo canale di distribuzione delle bevande alcoliche che farebbe concorrenza al monopolio e alla vendita subordinata all’autorizzazione, senza essere soggetto ad alcun controllo da parte delle autorità nazionali competenti.
171.
A questo proposito, il governo finlandese rileva, in particolare, che il sistema di autorizzazione è necessario per vigilare sul rispetto, da parte delle imprese che hanno ottenuto un’autorizzazione per la vendita, delle disposizioni in materia di vendita delle bevande alcoliche ( 76 ).
172.
Ricordo del pari che dal fascicolo emerge che i consumatori possono, entro talune condizioni, ordinare e importare bevande alcoliche da un venditore straniero. La legge sull’alcol non vieta dunque le importazioni a titolo privato.
173.
Alla luce degli elementi che precedono, ritengo che gli articoli 8, primo comma, 13 e 14 della legge sull’alcol debbano essere considerati come necessari e proporzionati all’obiettivo della protezione della salute.
174.
Tenuto conto di tutte le suddette considerazioni, ritengo che l’articolo 37 TFUE debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale come la legge sull’alcol, purché l’organizzazione ed il funzionamento del monopolio siano regolati in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi, di modo che lo scambio di merci in provenienza dagli altri Stati membri non sia sfavorito, né in diritto né in fatto, rispetto a quello delle merci nazionali, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.
175.
Avendo ritenuto inapplicabile l’articolo 34 TFUE, non occorre rispondere alla settima e all’ottava questione poste dal giudice del rinvio.
IV – Conclusione
176.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere all’Helsingin hovioikeus nel modo seguente:
1)
Una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale, che esonera dal pagamento dell’accisa talune categorie di imballaggi di bevande purché essi siano assoggettati ad un sistema di restituzione, dev’essere valutata alla luce dell’articolo 110 TFUE.
L’articolo 110 TFUE e gli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, debbono essere interpretati nel senso che non ostano a tale normativa.
2)
Una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale, che istituisce un monopolio di vendita al dettaglio e subordina l’importazione di bevande alcoliche destinate alla vendita al dettaglio all’ottenimento di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio, dev’essere valutata alla luce dell’articolo 37 TFUE.
L’articolo 37 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa siffatta, purché l’organizzazione ed il funzionamento di tale monopolio siano regolati in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi, di modo che lo scambio di merci in provenienza dagli altri Stati membri non sia sfavorito, né in diritto né in fatto, rispetto a quello delle merci nazionali, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).
( 3 ) In prosieguo: le «MEE».
( 4 ) In forza di quest’ultima disposizione, il sistema di restituzione operativo è definito come un sistema di vuoto a rendere dietro cauzione in cui il confezionatore o l’importatore delle bevande, agendo da solo o nel modo previsto dalla legge n. 1072/1993 sui rifiuti [jätelaki (1072/1993)] o dalla normativa corrispondente applicabile alle isole Åland, provvede alla riutilizzazione o al riciclaggio di imballaggi di bevande, cosicché l’imballaggio è riempito di nuovo o utilizzato come materia prima.
( 5 ) In prosieguo: il «periodo controverso».
( 6 ) Come precisato nella decisione di rinvio, durante il suddetto periodo, la EIG aveva importato in Finlandia 4507,30 litri di birra, 1499,40 litri di sidro, 238,70 litri di vino e 3452,30 litri di alcolici.
( 7 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:116, paragrafo 2).
( 8 ) V. sentenze Brzeziński (C‑313/05, EU:C:2007:33, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), nonché Orgacom (C‑254/13, EU:C:2014:2251, punto 23).
( 9 ) Al riguardo, rilevo, in primo luogo, che i governi svedese e norvegese non si sono pronunciati sul punto, in secondo luogo, che secondo il sig. Visnapuu l’articolo 34 TFUE sarebbe applicabile solo in via subordinata e, in terzo luogo, che il governo finlandese analizza la compatibilità della legge sulle accise su taluni imballaggi di bevande con l’articolo 34 TFUE nel caso in cui la Corte considerasse applicabile quest’ultimo.
( 10 ) V. sentenza Dassonville (8/74, EU:C:1974:82, punto 5).
( 11 ) V. sentenze De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:352, punto 36), e Brzeziński (C‑313/05, EU:C:2007:33, punto 27).
( 12 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:116, paragrafo 28).
( 13 ) V. sentenze Lornoy e a. (C‑17/91, EU:C:1992:514, punto 14), nonché De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:352, punto 32).
( 14 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:116, paragrafo 30).
( 15 ) Ibidem. Al paragrafo 32, l’avvocato generale Jacobs ha considerato che, a causa dei rispettivi distinti ambiti di applicazione, solo una delle suddette norme può applicarsi ad una determinata misura (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Brzeziński, C‑313/05, EU:C:2006:598, paragrafi 31 e 32).
( 16 ) Ibidem (paragrafo 33).
( 17 ) V., in tal senso, sentenze De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:352, punto 34), e Brzeziński (C‑313/05, EU:C:2007:33, punti 23 e 24), nonché ordinanza Kawala (C‑134/07, EU:C:2007:770, punto 26).
( 18 ) V. sentenza Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz (C‑309/02, EU:C:2004:799, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
( 19 ) V., in tal senso, Comunicazione della Commissione — Imballaggi di bevande, sistemi di deposito cauzionale e libera circolazione delle merci (GU 2009, C 107, pag. 1).
( 20 ) V. sentenze Commissione/Germania (C‑463/01, EU:C:2004:797, punto 44), nonché Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz (C‑309/02, EU:C:2004:799, punto 56).
( 21 ) V. sentenza Commissione/Germania (C‑463/01, EU:C:2004:797, punto 43).
( 22 ) V. articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 94/62.
( 23 ) Rilevo che nessun elemento del fascicolo indica che l’accisa degli imballaggi di bevande possa creare un protezionismo a vantaggio di una produzione nazionale concorrente degli imballaggi di bevande alcoliche. Pertanto, l’accisa di cui alla causa principale non può essere valutata alla luce dell’articolo 110, secondo comma, TFUE.
( 24 ) V. sentenze Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten (C‑221/06, EU:C:2007:657, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), nonché Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219, punto 34).
( 25 ) V. sentenze De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:352, punto 37), e Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219, punto 35).
( 26 ) V. sentenze Brzeziński (C‑313/05, EU:C:2007:33, punto 40); Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten (C‑221/06, EU:C:2007:657, punto 50), nonché Oil Trading Poland (C‑349/13, EU:C:2015:84, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
( 27 ) V. sentenze Bergandi (252/86, EU:C:1988:112, punto 25), e Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten (C‑221/06, EU:C:2007:657, punto 40).
( 28 ) Dalle osservazioni scritte del governo finlandese emerge che il sistema di riciclaggio basato sulla consegna funziona in modo efficace nella pratica. Infatti, nel 2011, il tasso di riciclaggio era di circa il 97% per gli imballaggi di bevande utilizzati per la prima volta mentre, per gli imballaggi riutilizzati, era di circa il 96% per i metalli, il 91% per il vetro e il 96% per i materiali plastici di tipo polietilene tereftalato (PET).
( 29 ) V. sentenza Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:21, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).
( 30 ) Detto codice a barre permette l’identificazione di un prodotto.
( 31 ) A suo dire, i diritti di iscrizione al sistema di restituzione finlandese ammonterebbero a un minimo di EUR 3600 per le bottiglie in vetro riciclabile e a EUR 6200 per le lattine. A ciò si aggiungerebbero diritti relativi al codice utilizzato per ciascun prodotto ripreso nel sistema, diritti di consegna e diritti di riciclaggio sulla base del volume venduto.
( 32 ) Nelle sue osservazioni scritte, il governo finlandese ha precisato che il Suomen Palautuspakkaus Oy (in prosieguo: il «PALPA») e la sua controllata Palpa Lasi Oy sono gli operatori dei principali sistemi di restituzione in Finlandia e che le condizioni di iscrizione al sistema di restituzione del PALPA e le tariffe sono liberamente consultabili in lingua finlandese, inglese e svedese sul sito internet del PALPA.
( 33 ) Ricordo che l’iscrizione al sistema di restituzione degli imballaggi di bevande non è obbligatoria. Un operatore può, infatti, preferire di pagare l’accisa anziché assoggettarsi alle spese di iscrizione.
( 34 ) Ricordo che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva, i sistemi nazionali di ritiro debbono applicarsi, in particolare, ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso per quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il Trattato.
( 35 ) Il capo 3 contiene gli articoli da 34 TFUE a 37 TFUE.
( 36 ) V. il punto 126 del XXV Rapporto sulla politica di concorrenza 1995 [COM(96) 126 def.].
( 37 ) Idem.
( 38 ) La legge sull’alcol è entrata in vigore il 1o gennaio 1995.
( 39 ) Il corsivo è mio.
( 40 ) Idem.
( 41 ) Idem.
( 42 ) Alla luce degli atti di causa, rilevo che la suddetta disposizione, relativa al commercio al dettaglio delle bevande con un contenuto di alcol etilico pari ad un massimo di 13% in volume non è stata oggetto di discussioni, cosicché ritengo che essa non riguardi la situazione di cui alla causa principale.
( 43 ) C‑189/95, EU:C:1997:504.
( 44 ) C‑170/04, EU:C:2007:313.
( 45 ) V. sentenza Franzén (C‑189/95, EU:C:1997:504, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
( 46 ) Ibidem (punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
( 47 ) 91/75, EU:C:1976:23.
( 48 ) Punto 5.
( 49 ) 120/78, EU:C:1979:42.
( 50 ) Punto 7.
( 51 ) Idem.
( 52 ) 86/78, EU:C:1979:64.
( 53 ) Punto 35.
( 54 ) C‑189/95, EU:C:1997:504.
( 55 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Rosengren e a. (C‑170/04, EU:C:2006:213, paragrafo 41), e dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Rosengren e a. (C‑170/04, EU:C:2006:747, paragrafo 35).
( 56 ) C‑170/04, EU:C:2007:313.
( 57 ) Punto 21.
( 58 ) Punto 22.
( 59 ) Punto 24.
( 60 ) Idem.
( 61 ) Punto 26.
( 62 ) C‑170/04, EU:C:2007:313.
( 63 ) V. Bernard, E., «Monopole sur l’alcool et régime d’autorisation d’importation», Revue Europe, n. 8, agosto 2007, comm. 207. L’autore considera, in particolare, che «ci si può stupire della concisione mostrata dal giudice comunitario per dare alla domanda posta una risposta che non corrisponde alla propria giurisprudenza precedente e che diverge da quella dei due avvocati generali». V. anche Johansson, M., «Rosengren – The ECJ makes a narrow interpretation of Franzén», European Law Reporter, 7-8, 2007, pag. 250.
( 64 ) V. sentenze Commissione/Svezia (C‑186/05, EU:C:2007:571, punti 22 e 23), nonché ANETT (C‑456/10, EU:C:2012:241, punti da 21 a 30).
( 65 ) V., in tal senso, sentenze Rosengren e a. (C‑170/04, EU:C:2007:313, punto 19), e ANETT (C‑456/10, EU:C:2012:241, punto 24).
( 66 ) C‑170/04, EU:C:2007:313.
( 67 ) Idem.
( 68 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Rosengren e a. (C‑170/04, EU:C:2006:747, paragrafo 60).
( 69 ) V., a contrario, sentenza ANETT (C‑456/10, EU:C:2012:241, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
( 70 ) V. sentenza Franzén (C‑189/95, EU:C:1997:504, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
( 71 ) Ibidem (punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
( 72 ) Ibidem (punto 39).
( 73 ) Ibidem (punto 40).
( 74 ) V., in tal senso, sentenza Franzén (C‑189/95, EU:C:1997:504, punto 41).
( 75 ) V. sentenza Franzén (C‑189/95, EU:C:1997:504, punti da 43 a 66).
( 76 ) Nelle sue osservazioni scritte, tale governo precisa che le bevande alcoliche con un contenuto di alcol etilico non superiore a 4,7% in volume rispondono ad una normativa specifica. Infatti, ad esempio esse possono essere vendute soltanto tra le 7:00 e le 21:00. Parimenti, è vietata la vendita di dette bevande ai minori di 18 anni e alle persone in stato di ebrezza.
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