CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 5 marzo 2015 ( 1 )
Causa C‑242/14
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contro
Gerhard und Jürgen Vogel GbR
Jürgen Vogel
Gerhard Vogel
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim (Germania)]
«Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Articoli 14 e 94 — Regolamento (CE) n. 1768/95 — Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto di una varietà vegetale protetta senza autorizzazione del titolare della privativa per ritrovati vegetali — Deroga alla privativa — Privilegio dell’agricoltore — Obbligo di versare al titolare un’equa remunerazione — Termine entro cui corrispondere la compensazione per beneficiare della deroga — Dies a quo e dies ad quem del termine»
I – Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim (Tribunale di Mannheim, Germania) verte essenzialmente sull’interpretazione degli articoli 14 e 94 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento di base»), nonché di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») ( 4 ).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV»), rappresentante degli interessi di vari titolari di privative per ritrovati vegetali, alla Gerhard und Jürgen Vogel GbR, società gerente un’impresa agricola, e ai sigg. Gerhard e Jürgen Vogel, soci personalmente responsabili della società medesima (in prosieguo: i «signori Vogel»), in merito all’utilizzazione da parte di questi ultimi del materiale di moltiplicazione di una delle suddette varietà protette senza previa approvazione del titolare della privativa.
3.
Ritenendo che tale uso abbia costituito una violazione della privativa per ritrovati vegetali, la STV chiedeva ai resistenti nel procedimento principale, sulla base dell’articolo 94 del regolamento di base, il pagamento di una somma pari all’intero canone di licenza per un uso autorizzato della varietà protetta in questione. I signori Vogel si opponevano invocando il regime istituito dall’articolo 14 del medesimo regolamento, ai sensi del quale gli agricoltori possono beneficiare di una deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali qualora sussistano determinate condizioni tra cui, in particolare, l’obbligo di corrispondere al titolare della privativa un’equa remunerazione, di importo inferiore a quello del risarcimento esigibile in caso di comprovata violazione.
4.
In sostanza, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla questione se un agricoltore possa avvalersi di tale regime derogatorio laddove versi l’equa remunerazione imposta dal citato articolo 14 in una data successiva all’utilizzo da esso compiuto della varietà interessata, mediante semina del prodotto del raccolto, in modo tale che tale atto sia considerato come autorizzato sfuggendo, in tal modo, alle azioni giudiziarie previste dal menzionato articolo 94. In caso di soluzione affermativa, si chiede alla Corte di interpretare le disposizioni dei medesimi articoli al fine di determinare altresì la data entro la quale l’agricoltore interessato possa effettuare il pagamento di detta compensazione.
II – Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
5.
La STV è una società con sede in Germania, che raggruppa i titolari di varie privative per ritrovati vegetali ( 5 ) e tutela, inter alia, i diritti del titolare della varietà d’orzo invernale «Finita» (in prosieguo: la «varietà “Finita”»), protetta a livello dell’Unione europea in forza del regolamento di base.
6.
In tale contesto, la STV pubblica, sul suo sito Internet, un elenco in cui figurano tutte le varietà vegetali protette in base a contratto da essa gestito, nonché i relativi canoni previsti ai fini del riutilizzo di tali varietà vegetali. Inoltre, con cadenza annuale, la STV chiede agli agricoltori informazioni generiche in merito ad un eventuale riutilizzo del prodotto del raccolto e, a tale fine, invia loro moduli prestampati con una guida contenente tutte le privative per ritrovati vegetali protetti da essa gestite durante la relativa campagna di commercializzazione, nonché l’identità dei corrispondenti titolari di privativa per le varietà de quibus e dei titolari dei diritti di utilizzo.
7.
I signori Vogel, che non intrattengono alcuna relazione contrattuale con la STV, non rispondevano a tali richieste di informazioni. Tuttavia, il 16 dicembre 2011, la STV apprendeva, attraverso un fornitore di servizi di trattamento ( 6 ), che durante la campagna di commercializzazione 2010/2011 i signori Vogel avevano fatto sottoporre a trattamento, inter alia, le sementi della varietà «Finita».
8.
Con lettera del 31 maggio 2012, la STV intimava ai signori Vogel di verificare tali informazioni, costituenti indizi di un utilizzo non dichiarato del materiale di moltiplicazione di tale varietà ottenuta mediante riutilizzo della medesima, nonché di fornire informazioni al riguardo entro il termine ultimo del 20 giugno 2012. I resistenti non davano seguito a tale intimazione.
9.
Con lettera del 27 luglio 2012, la STV chiedeva ai signori Vogel il pagamento di un importo pari a EUR 262,50, corrispondente all’intero canone per i diritti di utilizzo di sementi della varietà «Finita», detti «canone di licenza C», a titolo di risarcimento del danno subito per effetto di un riutilizzo non dichiarato del prodotto del raccolto di tale varietà protetta.
10.
A fronte del mancato pagamento, la STV proponeva, con atto introduttivo del 18 marzo 2013, ricorso dinanzi all’Amtsgericht Euskirchen (Pretura di Euskirchen), al fine, segnatamente, di ottenere la corresponsione del risarcimento reclamato. Il 13 settembre 2013, detto giudice si dichiarava incompetente rimettendo la causa al Landgericht Mannheim (tribunale regionale di Mannheim).
11.
A sostegno della propria domanda, la STV sostiene che i signori Vogel sarebbero tenuti a versarle un’equa remunerazione, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base, per un importo pari al totale del canone di licenza C, avendo proceduto ad un riutilizzo costitutivo di un’infrazione in quanto non «autorizzato» a norma di tale disposizione. La STV afferma che i signori Vogel non possono avvalersi della deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento non avendo adempiuto all’obbligo di corrispondere al titolare della privativa l’equa remunerazione di cui al paragrafo 3, quarto trattino, del citato articolo 14. La STV sostiene che ogni agricoltore dovrebbe adempiere all’obbligo del pagamento, in linea di principio, prima dell’azione di semina, ma, in ogni caso, prima della fine della campagna di commercializzazione in cui viene effettuato il riutilizzo, e ciò di propria iniziativa, indipendentemente dal fatto che il titolare abbia fatto o meno tempestiva richiesta di informazioni.
12.
I signori Vogel si opponevano a tali richieste. Essi ritengono di dover corrispondere, tutt’al più, un canone ridotto per un riutilizzo «autorizzato» in forza della deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, essi sostengono che i presupposti per un diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell’articolo 94 del presente regolamento, non ricorrerebbero, dal momento che ciò presupporrebbe una violazione dell’obbligo di informare il titolare della privativa a norma del diritto dell’Unione, il che, a loro parere, non sussisterebbe nella specie ( 7 ).
13.
Ciò premesso, con decisione del 9 maggio 2014, pervenuta alla Corte il 19 maggio 2014, il Landgericht Mannheim ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se un agricoltore il quale, non avendo stipulato a riguardo alcun accordo contrattuale con il titolare della privativa per ritrovati vegetali, abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante riutilizzo del prodotto del raccolto, sia tenuto al versamento di un’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento [di base] e – qualora abbia agito con dolo o colpa – al risarcimento del danno per la violazione della privativa ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del medesimo regolamento, già per il fatto che, al momento in cui utilizza effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo, non abbia ancora adempiuto all’obbligo di corrispondere un’equa remunerazione (canone per il riutilizzo) secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento citato, in combinato disposto con gli articoli 5 e seguenti del regolamento [di applicazione]?
2)
Nell’ipotesi in cui la prima questione debba essere risolta nel senso che l’agricoltore possa ancora adempiere all’obbligo ad esso incombente di corrispondere un equo canone per il riutilizzo anche dopo l’effettivo utilizzo del prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo: se le menzionate disposizioni siano da interpretarsi nel senso che stabiliscano un termine entro il quale l’agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante riutilizzo del prodotto del raccolto, debba adempiere all’obbligo ad esso incombente di corrispondere un equo canone per il riutilizzo, in modo tale che quest’ultimo sia da considerarsi “autorizzato” ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94, in combinato disposto con l’articolo 14 del regolamento [di base]».
14.
La STV, i signori Vogel, i governi spagnolo e olandese, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. Non si è svolta udienza.
III – Analisi
A – Sui profili della questione sottoposta alla Corte
15.
In via preliminare, occorre ricordare, anzitutto, alcuni elementi riguardanti la disciplina oggetto della causa in esame che devono considerarsi acquisiti in base alla normativa rilevante e alla giurisprudenza ad essa attinente ovvero devono considerarsi tuttora incerti allo stato attuale del diritto dell’Unione. Alla luce di tali elementi, il tenore delle questioni sottoposte alla Corte dovrà essere oggetto di successiva precisazione.
16.
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, il soggetto denominato «costitutore» che può beneficiare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali è colui «che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero [i]l suo avente causa». L’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento precisa che, in virtù della citata privativa, il titolare o i titolari di quest’ultima si riservano il diritto di compiere taluni atti di cui il paragrafo 2 di tale articolo contiene l’elenco.
17.
Di conseguenza, detto paragrafo 2 subordina, in linea di principio, all’autorizzazione del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: il «titolare») la realizzazione, da parte di terzi, degli atti da esso elencati, tra cui la «riproduzione (moltiplicazione)» e «il condizionamento a fini di moltiplicazione» del materiale del raccolto di una varietà vegetale protetta. Tale esigenza è sanzionata dalla possibilità di intentare azioni di diritto civile, offerta al titolare, ai sensi dell’articolo 94 del medesimo regolamento, qualora l’uso di una siffatta varietà vegetale implichi una violazione.
18.
Tuttavia, «nell’interesse pubblico» ( 8 ) e, più specificamente, «ai fini della salvaguardia della produzione agricola» ( 9 ), l’articolo 14 del regolamento di base enuncia una «deroga» a tale principio, solitamente denominata «privilegio dell’agricoltore» ( 10 ). Fatto salvo l’adempimento di tutte le condizioni imposte da tale articolo, gli agricoltori hanno il diritto di utilizzare di propria iniziativa, senza necessità di ottenere l’autorizzazione del titolare, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto mediante il riutilizzo di una delle varietà protette in oggetto ( 11 ), ai fini della moltiplicazione in campo, nella propria azienda agricola; tale operazione è altresì definita come uso di «sementi di moltiplicazione» ( 12 ). Le modalità di attuazione delle condizioni alle quali sono subordinati gli effetti di tale regime derogatorio vengono definite dal regolamento di applicazione che definisce il citato regime di «esenzione agricola» ( 13 ).
19.
In particolare, il paragrafo 3, quarto trattino, del citato articolo 14 prevede che, in considerazione di tale uso ( 14 ), l’agricoltore che intenda avvalersi di tale privilegio sia tenuto a versare un’«equa remunerazione» al titolare ( 15 ). L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di applicazione stabilisce le circostanze in cui l’«obbligazione personale» di corrispondere tale remunerazione sorge e diviene esigibile, senza tuttavia definire espressamente un termine o un momento specifico per effettuare il pagamento richiesto. La convenzione dell’Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali ( 16 ) (in prosieguo: la «convenzione UPOV»), su cui sono state allineate le disposizioni del regolamento di base ( 17 ), prevede una deroga analoga, ma non fornisce ulteriori dettagli in merito alla fissazione di un siffatto termine ( 18 ). Tale incertezza temporale ha generato la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, come illustrerò di seguito.
20.
Il mancato adempimento dell’obbligazione personale di puntuale versamento viene considerato quale uso illecito, da parte dell’agricoltore, di una varietà vegetale protetta ( 19 ). Lo stesso vale per un agricoltore che, omettendo di dichiarare una parte del quantitativo del prodotto del raccolto da esso riutilizzato, non abbia versato un’equa compensazione ( 20 ). In siffatte ipotesi, l’interessato perde il beneficio del privilegio dell’agricoltore e non è il regime derogatorio di cui all’articolo 14 del regolamento di base, ma il criterio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che trova applicazione e che la STV fa ora valere nel procedimento principale ( 21 ).
21.
In questi casi, il titolare della varietà vegetale interessata può citare in giudizio l’agricoltore che l’abbia utilizzata senza la sua autorizzazione ( 22 ), sul fondamento dell’articolo 94 del regolamento di base ( 23 ). L’articolo 17 del regolamento di applicazione conferma che l’interessato ha il diritto di agire per contestare una «violazione» nei confronti di chi non abbia adempiuto tutte le condizioni di attuazione della deroga enunciate all’articolo 14 del regolamento di base. Ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento, il titolare può ottenere la cessazione della violazione o il versamento di un’equa compensazione, o entrambe le condanne. Il paragrafo 2 dell’articolo 94 aggiunge che, qualora l’agricoltore perseguito agisca deliberatamente o per semplice negligenza, l’autore della violazione è tenuto a risarcire il danno subito dal titolare ( 24 ).
22.
Ai fini di evitare qualsiasi confusione al riguardo, va sottolineato che l’equa remunerazione dovuta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, che deve essere versata direttamente al titolare a titolo di legittimo compenso da parte di chiunque si avvalga del privilegio dell’agricoltore, si differenzia dall’equa compensazione dovuta in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, che sarà eventualmente addebitata a un agricoltore citato in giudizio qualora gli atti di violazione ad esso contestati siano provati dal titolare richiedente ( 25 ). Tale differenza di oggetto si materializza nei criteri che presiedono alla fissazione di dette compensazioni. Nel primo caso, la compensazione è più limitata, dovendo essere «sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona» ( 26 ), mentre nel secondo caso, «si deve prendere come base di calcolo l’importo equivalente al corrispettivo dovuto per produzione soggetta a licenza C» ( 27 ). I signori Vogel sostengono che la loro situazione ricade, eventualmente, nella prima ipotesi, a essi più favorevole dal punto di vista economico, ma in alcun modo nel secondo.
23.
In tale contesto, la Corte è invitata, in sostanza, a determinare il dies a quo ed il dies ad quem del termine entro il quale un agricoltore che abbia utilizzato il materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante riutilizzo, in assenza di conclusione di alcun accordo contrattuale al riguardo con il titolare della privativa per ritrovati vegetali, sia tenuto a versare l’equa remunerazione spettante a quest’ultimo ex articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base, in modo tale che l’agricoltore possa beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione del succitato titolare così come previsto dall’articolo 94 del medesimo regolamento.
24.
Dal momento che tali disposizioni non forniscono, di per sé, una risposta chiara a tale duplice interrogativo, è necessario esaminare il contenuto degli articoli 14 e 94 del regolamento di base, non solo in combinato disposto con gli articoli 5 e seguenti del regolamento di applicazione, ma anche alla luce delle regole di interpretazione reiteratamente ricordate e seguite dalla Corte. Pertanto, è opportuno prendere in considerazione i criteri consueti quali l’origine di tali disposizioni ( 28 ), la loro struttura generale, la loro finalità propria, la loro formulazione nelle varie versioni linguistiche dei regolamenti medesimi ( 29 ) e, in particolare, nei casi di silenzio o di carenza dei testi, il sistema più ampio in cui tali disposizioni si inseriscono.
25.
Per quanto mi sembri possibile fornire in definitiva una risposta congiunta alle due questioni sollevate, dal momento che entrambe tendono a individuare il termine entro il quale un agricoltore deve adempiere all’obbligo, ad esso incombente, di corrispondere un’equa remunerazione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di base, occorre, a mio parere, esaminare tali questioni separatamente, in quanto esse riguardano gli estremi diametralmente opposti del menzionato termine ed in quanto gli elementi d’interpretazione pertinenti a ciascuna di esse sono diversi. Tale esame separato mi sembra, infatti, tanto più necessario dal momento che i metodi d’interpretazione utilizzati e i fondamenti normativi utili per rispondere alle due questioni si differenziano, in quanto la definizione dell’inizio del suddetto termine sarà basata principalmente su una disposizione significativa del regolamento di applicazione, mentre la determinazione della fine di tale termine sarà fondata sui principi fondamentali in base ai quali è stato elaborato il regolamento di base.
B – Sulla questione del dies a quo del termine entro il quale l’agricoltore deve corrispondere l’equa remunerazione ex articolo 14 del regolamento di base
26.
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, alla Corte di definire il dies a quo dal quale l’agricoltore che intenda beneficiare del regime derogatorio di cui all’articolo 14 del regolamento di base è tenuto a corrispondere, al titolare della privativa della varietà vegetale protetta che intende riutilizzare a tale titolo, l’equa remunerazione prevista dal paragrafo 3, quarto trattino, del citato articolo, a pena di procedimenti giudiziari per infrazione, ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di base. Il giudice del rinvio si interroga, più in particolare, sulla questione se tale esenzione possa avere effetti favorevoli solo qualora il pagamento richiesto venga corrisposto prima del riutilizzo del prodotto del raccolto della varietà o anche nel caso in cui venga effettuato successivamente.
27.
La STV sostiene che l’agricoltore interessato deve necessariamente soddisfare tutte le condizioni di applicazione del suddetto regime derogatorio al momento dell’utilizzo effettivo del prodotto del raccolto della varietà protetta, vale a dire al momento dell’azione di semina del citato prodotto ai fini di moltiplicazione in campo. In particolare, l’agricoltore dovrebbe adempiere all’obbligo di corrispondere un’equa remunerazione per il riutilizzo senza alcuna richiesta in tal senso ( 30 ), anticipatamente rispetto alla semina della varietà protetta, ovverosia dal momento in cui abbia scelto di avvalersi del privilegio dell’agricoltore di cui all’articolo 14. Il giudice del rinvio nutre seri dubbi per quanto riguarda tale tesi. Le altre parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte sostengono tutte la tesi opposta a quella difesa dalla ricorrente nel procedimento principale.
28.
Orbene, al pari del giudice del rinvio e di queste ultime parti, sono del parere che, sebbene l’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base non sia certamente esplicito al riguardo, elementi di risposta significativi figurano nelle disposizioni del regolamento di applicazione specificamente volti a definire le modalità di attuazione dell’esenzione di cui all’articolo 14.
29.
Ritengo, infatti, che la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di applicazione osti a che l’agricoltore sia costretto a corrispondere la remunerazione in anticipo, ovvero prima ancora dell’azione di semina in questione.
30.
Dal primo comma del citato paragrafo 1 emerge che l’obbligo per un agricoltore di corrispondere l’equa remunerazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base «si pone in essere dal momento in cui utilizza effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo» nella propria azienda agricola ( 31 ) e solo a decorrere da tale preciso momento ( 32 ).
31.
La STV sostiene che da tale primo comma potrebbe risultare che l’obbligo di versamento della remunerazione sorga nel momento in cui un agricoltore decida di procedere a una risemina a partire dal materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta da lui prodotto, senza aver ottenuto l’autorizzazione del titolare interessato e che, di conseguenza, il pagamento sia esigibile immediatamente.
32.
Tuttavia, il seguito del citato articolo 6, paragrafo 1, contraddice, a mio avviso, tale conclusione. A norma del secondo comma, primo periodo, dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, «[i]l titolare può stabilire la data e la forma di pagamento» dell’equa remunerazione, soprattutto qualora abbia stipulato un contratto con l’agricoltore, il che non è avvenuto nella specie del procedimento principale. In ogni caso, il secondo periodo di detto comma precisa che «[il titolare n]on può comunque fissare per il pagamento una data anteriore a quella di decorrenza dell’obbligo» ( 33 ). Da tale disposizione, in combinato disposto con il primo comma precedentemente citato, emerge che il titolare non può pretendere il pagamento anticipato, ovvero prima che il prodotto del raccolto sia stato concretamente utilizzato mediante riutilizzo ai fini della moltiplicazione di cui sopra.
33.
Inoltre, ritengo che l’ultima interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base sia conforme, da un lato, allo scopo di tale regime derogatorio istituito «nell’interesse pubblico della salvaguardia della produzione agricola», secondo la formula sancita dalla giurisprudenza della Corte ( 34 ), e dall’altro, alla necessità di garantire in questo ambito un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi legittimi dell’agricoltore e quelli del titolare ( 35 ), conformemente al secondo considerando e all’articolo 2 del regolamento di applicazione ( 36 ).
34.
Ritengo che sarebbe eccessivo esigere che, ai fini del godimento dell’esenzione di cui trattasi, un agricoltore sia tenuto all’adempimento dell’obbligo di pagamento già prima dell’azione di semina del prodotto del raccolto della varietà vegetale protetta, quando i diritti del titolare non sono ancora stati concretamente lesi e non sussiste, pertanto, motivo di corrispondere a quest’ultimo una compensazione a tal titolo. Un siffatto requisito potrebbe dissuadere un agricoltore dall’avvalersi del privilegio dell’agricoltore e potrebbe pertanto scoraggiare la produzione agricola interessata da tale regime ( 37 ).
35.
Pertanto, suggerisco di dare risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, nel senso che l’obbligo personale dell’agricoltore di corrispondere l’equa remunerazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base sorge nel momento in cui utilizzi effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo e che pertanto, l’agricoltore non può essere perseguito in forza dell’articolo 94 del medesimo regolamento qualora non abbia ancora adempiuto all’obbligo di pagamento alla data in cui proceda all’uso effettivo.
C – Sulla questione del dies ad quem del termine entro cui l’agricoltore deve corrispondere l’equa remunerazione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di base
36.
Il giudice del rinvio solleva la seconda questione pregiudiziale in via meramente subordinata nel caso in cui, come suggerisco, la Corte dovesse dichiarare che, per beneficiare del regime derogatorio previsto dall’articolo 14 del regolamento di base, l’agricoltore non è tenuto a pagare un’equa remunerazione a favore del titolare di privativa della varietà vegetale protetta che egli intenda utilizzare, prima di compiere le azioni previste dal citato articolo. In sostanza, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla questione se, in assenza di contratto concluso con il suddetto titolare, il privilegio dell’agricoltore sia subordinato al rispetto di un termine limitato di pagamento che sarebbe definito dalle disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti e, in caso affermativo, quali sarebbero i criteri di fissazione di tale termine. Il giudice del rinvio ritiene che un termine di tal genere difetti di chiaro fondamento normativo sia nei testi applicabili alla specie sia nella giurisprudenza della Corte.
37.
A questo proposito, i signori Vogel e il governo spagnolo sostengono che il diritto dell’Unione non stabilisce alcun termine entro il quale l’agricoltore sia tenuto a corrispondere un’equa remunerazione al titolare in circostanze siffatte. Per contro, il governo olandese ritiene che, qualora il titolare non abbia presentato all’agricoltore una richiesta di pagamento della remunerazione de qua, l’interessato sia tenuto a corrispondere la remunerazione «in un termine ragionevole», laddove intenda avvalersi del regime derogatorio. Dal canto loro, la STV e la Commissione suggeriscono di dichiarare che il pagamento va obbligatoriamente corrisposto entro la fine della campagna di commercializzazione durante la quale l’agricoltore abbia riutilizzato il materiale del raccolto, salvo specifico accordo contrario tra il titolare e l’agricoltore. Condivido quest’ultima posizione.
38.
È certamente vero che, come già rilevato in particolare dai signori Vogel e dal governo spagnolo, né l’articolo 14 del regolamento di base né l’articolo 6 del regolamento di applicazione prevedono espressamente una data limite per l’obbligo di versare un’equa remunerazione, tenendo presente che quest’ultimo articolo disciplina solo il momento del sorgere di detto obbligo e non il suo scopo.
39.
Tuttavia, ritengo che sarebbe in contrasto con il sistema e con l’effetto utile delle disposizioni pertinenti in materia ammettere che il termine per l’adempimento di tale obbligo possa decorrere senza alcun limite temporale. In particolare, la possibilità di procedimenti giudiziari prevista dall’articolo 94 del regolamento di base sarebbe privata del suo oggetto qualora un individuo che intenda avvalersi del privilegio dell’agricoltore disponesse di un lasso di tempo infinito per corrispondere l’equa remunerazione dovuta al titolare ai sensi dell’articolo 14 del medesimo regolamento. Solo la definizione di un periodo imposto all’agricoltore interessato consente di citare in giudizio i potenziali trasgressori e garantisce, pertanto, il rispetto dell’obbligo stesso.
40.
A tale proposito, sottolineo che il regolamento di base ha istituito una privativa da applicarsi in modo uniforme su tutto il territorio dell’Unione, in particolare per quanto concerne le modalità secondo cui un agricoltore gode del diritto di riutilizzare il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione ( 38 ), il che non avverrebbe se tale strumento fosse interpretato nel senso che non imponga implicitamente il rispetto di un termine comune di pagamento. Preciso, inoltre, che non si tratta di un termine di natura procedurale, categoria di termini per i quali gli Stati membri dispongono di un’autonomia normativa quando non esiste una regolamentazione dell’Unione in materia ( 39 ), ma di un termine di natura sostanziale, in quanto consente di non perdere il beneficio di un diritto sostanziale quale il privilegio dell’agricoltore.
41.
Inoltre, rammento che occorre assicurare un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi legittimi dell’agricoltore e quelli del titolare interessato, conformemente all’obiettivo enunciato all’articolo 2 del regolamento di applicazione. Orbene, in mancanza di un termine perentorio fissato, un agricoltore in malafede potrebbe attendere all’infinito, esponendosi a un rischio limitato, nell’auspicio di evitare il pagamento ( 40 ), mentre occorre incoraggiare gli agricoltori a rispettare gli obblighi loro incombenti nei confronti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali ( 41 ). Come sostenuto dalla STV, se all’agricoltore fosse concessa la facoltà di regolarizzare la propria posizione anche in seguito alla scoperta, da parte del titolare della privativa, di un riutilizzo non dichiarato, gli interessi di quest’ultimo non sarebbero più adeguatamente tutelati ( 42 ). Inoltre, il fatto di autorizzare una regolarizzazione di tal genere risulterebbe in contrasto con la volontà del legislatore comunitario, dal momento che questi ha inteso prevedere, all’articolo 94 del regolamento di base, l’avvio di procedimenti giudiziari nei casi di inadempienza dell’obbligo di versare un’equa remunerazione ai sensi dell’articolo 14 del medesimo regolamento. Pertanto, si deve riconoscere logica la fissazione di un termine di pagamento all’agricoltore che si avvalga dell’esenzione prevista da quest’ultimo articolo.
42.
Al fine di rafforzare la certezza del diritto, principio generale del diritto dell’Unione, il cui rispetto grava in modo rafforzato in materia di obblighi finanziari ( 43 ), non mi sembra auspicabile seguire la proposta avanzata in via principale dal governo olandese, che tende ad ammettere che il criterio di un «termine ragionevole» sia sufficiente per disciplinare la corresponsione della summenzionata remunerazione. Trovo preferibile fissare un termine che preveda una scadenza più chiaramente individuabile e, pertanto, prevedibile.
43.
Al pari della STV e della Commissione, la data di chiusura della campagna di commercializzazione durante la quale l’agricoltore interessato abbia effettivamente riutilizzato il materiale di moltiplicazione di una varietà protetta mi sembra essere la scadenza più adeguata. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di applicazione recita che l’equa remunerazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento va corrisposta «nella campagna di commercializzazione» che «inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno dell’anno civile successivo». Condivido il parere della Commissione secondo cui, ancorché la disposizione riguardi un ambito diverso da quello del privilegio dell’agricoltore ( 44 ), è tuttavia illuminante sul fatto che la campagna di commercializzazione sia stata percepita dal legislatore comunitario come il termine di riferimento in cui debba essere corrisposta l’equa remunerazione di cui all’articolo 14 del regolamento di base.
44.
Del resto, il governo olandese si allinea a tale tesi precisando che il «termine ragionevole» da esso proposto dovrebbe concludersi, in ogni caso, prima della data di avvio della campagna di semina che segue la campagna di commercializzazione nel corso della quale i prodotti del raccolto sono stati riutilizzati, per il motivo, a mio avviso fondato, che è logico richiedere a un agricoltore di adempiere ai suoi obblighi finanziari al massimo entro tale data in quanto, in linea di principio, esso disporrà già del prodotto generato dal materiale del raccolto.
45.
Infine, per quanto riguarda le modalità di pagamento dell’equa remunerazione dovuta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base, il problema di sapere se debba essere corrisposto spontaneamente dall’agricoltore o su richiesta del titolare di privativa non viene sollevato esplicitamente nelle questioni pregiudiziali, ma appare tuttavia implicito nella motivazione della decisione di rinvio. A tale proposito, la STV afferma che, contrariamente a quanto sostengono i signori Vogel e il governo spagnolo ( 45 ), l’obbligo di corrispondere tale compensazione non è subordinato a una richiesta di pagamento o alla previa emissione di una fattura da parte del titolare di privativa, sulla base del fatto che gli agricoltori interessati sarebbero in grado di determinare autonomamente l’importo della remunerazione dovuta al titolare di privativa interessato ( 46 ).
46.
Il tenore del menzionato quarto trattino sembra deporre a favore della tesi sostenuta dalla STV poiché vi si enuncia, con un tono perentorio, che agli «agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare», mentre il sesto trattino del medesimo paragrafo 3 recita che «le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori» ( 47 ). Inoltre, se per un agricoltore in malafede fosse sufficiente non dichiarare qualsivoglia operazione ancorché ne abbia effettuata una di cui all’articolo 14 del regolamento di base, sarebbe eccessivamente facile evitare l’obbligo di pagamento, almeno fino al momento in cui sia soggetto a un ipotetico controllo, tenuto conto che quest’ultimo è ancora meno da temere per quanto riguarda piante agricole che, come le patate, non sono oggetto di servizi di trattamento.
47.
Infatti, come avviene generalmente nel caso dell’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, gli utilizzatori sono tenuti ad accedere autonomamente alle informazioni riguardanti i titolari dei diritti e alle condizioni per l’esercizio di questi ultimi, in particolare dal punto di vista finanziario. Ciò si evince dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di base, che prevede l’obbligo di versare un’equa remunerazione ai fini di compensazione anche in caso di violazione incolpevole, in quanto i procedimenti a carico dell’agricoltore interessato vengono quindi intentati oggettivamente ( 48 ).
48.
Tuttavia, al fine di salvaguardare il ragionevole equilibrio tra gli interessi legittimi dell’agricoltore e quelli del titolare, conformemente all’articolo 2 del regolamento di applicazione, mi sembra che l’agricoltore debba, in linea di principio, prendere l’iniziativa di pagare l’equa remunerazione, entro il termine che sarà definito dalla Corte, ma che, in caso di dubbio circa l’importo da corrispondere, in quanto il calcolo talvolta può essere difficile da operare di propria iniziativa ( 49 ), debba rivolgersi al titolare di privativa per stabilire con la sua assistenza l’importo a esso dovuto ( 50 ). La Corte ha certamente escluso che l’obbligo di informare il titolare, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base gravi in modo generale su ogni agricoltore ( 51 ); tuttavia da detta giurisprudenza non deriva che un agricoltore che consapevolmente abbia deciso di avvalersi dell’esenzione di cui all’articolo 14 del regolamento di base non sia tenuto a informare spontaneamente il titolare di privativa interessato ( 52 ).
49.
Occorre pertanto, a mio avviso, risolvere congiuntamente le due questioni sottoposte alla Corte dichiarando che gli articoli 14 e 94 del regolamento di base devono essere interpretati nel senso che, salvo accordo contrario tra la parti interessate, un agricoltore che si avvalga dell’esenzione di cui all’articolo 14 è tenuto a versare un’equa remunerazione al titolare della varietà vegetale protetta solo a decorrere dal riutilizzo effettivo della varietà e non oltre la fine della campagna di commercializzazione nella quale tale operazione rientri, vale a dire entro il 30 giugno successivo alla data di risemina.
50.
A conforto dell’interpretazione qui suggerita delle disposizioni oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, sottolineo che tale impostazione corrisponde alla regola consueta in materia di diritti di proprietà intellettuale secondo cui, in mancanza di pagamento anticipato, che a mio parere è da escludersi nella specie, l’obbligo di corresponsione di un canone, generalmente in forma di royalties, è connesso all’esercizio effettivo del relativo diritto. Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che una tale impostazione è altresì in linea con la prassi consueta applicata in materia di protezione delle novità vegetali e, in particolare, dalla STV.
IV – Conclusione
51.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Landgericht Mannheim (Germania), nei termini seguenti:
Gli articoli 14 e 94 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in combinato disposto con gli articoli 5 e seguenti del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94, devono essere interpretati nel senso che un agricoltore ha la facoltà di riutilizzare il prodotto del raccolto ottenuto coltivando, nella propria azienda agricola, il materiale di moltiplicazione di una varietà protetta, senza l’autorizzazione del titolare della privativa, purché abbia corrisposto a quest’ultimo un’equa remunerazione, ai sensi dell’articolo 14, entro il periodo decorrente dalla data in cui l’agricoltore abbia effettivamente riutilizzato il prodotto del raccolto e scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tale uso sia stato effettuato.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 227, pag. 1.
( 3 ) GU L 173, pag. 14.
( 4 ) Le modifiche successive apportate ai regolamenti in oggetto successivamente alla loro adozione sono prive di incidenza diretta nella presente causa.
( 5 ) Per quanto riguarda l’oggetto sociale della STV e la legittimità di una siffatta organizzazione di titolari, v. sentenza Saatgut‑Treuhandverwaltungsgesellschaft (C‑182/01, EU:C:2004:135, punti 17, 51 e 58).
( 6 ) Per quanto riguarda l’obbligo imposto ai fornitori di servizi di trattamento di informare il titolare della privativa per ritrovati vegetali, a norma dell’articolo 14 del regolamento di base, v. sentenze Brangewitz (C‑336/02, EU:C:2004:622, punti 54 e 66), e Raiffeisen‑Waren‑Zentrale Rhein‑Main (C‑56/11, EU:C:2012:713, punto 42).
( 7 ) I signori Vogel sostengono di non essere tenuti a rispondere alla richiesta di informazioni del 31 maggio 2012, poiché tale richiesta non riguardava la campagna di commercializzazione in corso, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di applicazione. Detto articolo disciplina le informazioni che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base, devono essere fornite da un agricoltore al titolare della privativa, su richiesta di quest’ultimo. A tale proposito, v. sentenze Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, in particolare, punti da 59 a 72), e Saatgut‑Treuhandverwaltungsgesellschaft (C‑182/01, EU:C:2004:135, punti da 59 a 62).
( 8 ) Ai sensi del diciassettesimo considerando del regolamento di base, «l’esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell’interesse pubblico».
( 9 ) V. diciottesimo considerando e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base.
( 10 ) V., in particolare, sentenza Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, punti 7 e 47).
( 11 ) La deroga si applica solo alle specie di piante agricole tassativamente elencate al paragrafo 2 del citato articolo 14, tra cui figura l’«Hordeum vulgare I. – Orzo comune», cereale il cui utilizzo non dichiarato è messo in discussione nella controversia principale.
( 12 ) Un agricoltore che abbia acquistato in modo regolare le sementi di una varietà vegetale protetta beneficia del consenso del titolare per procedere alla prima riproduzione o moltiplicazione della varietà. Per contro, l’uso del raccolto risultante costituisce un atto generalmente non autorizzato dal titolare, suscettibile pertanto di costituire una violazione. Tuttavia, in base alla deroga di cui all’articolo 14, l’agricoltore è autorizzato a utilizzare parte o l’intero prodotto del raccolto per riutilizzare la varietà una seconda volta, ovvero per riseminarla nella propria azienda (v., in particolare, Bouche, N., «Protection communautaire des obtentions végétales», JurisClasseur Droit international, Fascicolo 572‑200, 2014, punti 150 e segg.).
( 13 ) V. primo e secondo considerando del regolamento di applicazione.
( 14 ) L’obiettivo di un «legittimo compenso» a tale proposito è menzionato all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di applicazione relativo all’«ammontare della compensazione» previsto ai sensi dell’articolo 14.
( 15 ) Il terzo trattino del sopraenunciato paragrafo 3 prevede, tuttavia, che i «piccoli agricoltori», come definiti da tale disposizione, siano esenti dal pagamento di detta compensazione al titolare.
( 16 ) Convenzione firmata a Parigi il 2 dicembre 1961, modificata in più occasioni e da ultimo il 19 marzo 1991, il cui testo è disponibile al seguente indirizzo Internet: . L’Unione europea è divenuta membro della UPOV il 29 luglio 2005.
( 17 ) V. ventinovesimo considerando del regolamento di base.
( 18 ) L’articolo 15, comma 2, della convenzione UPOV prevede un’«eccezione facoltativa», come segue: «[i]n deroga alle disposizioni di cui all’articolo 14 [sulla “Portata del diritto del costitutore”], ogni Parte contraente può restringere, entro limiti ragionevoli e su riserva della tutela dei diritti legittimi del costitutore, il diritto del costitutore nei riguardi di qualsivoglia varietà al fine di permettere agli agricoltori di utilizzare nelle proprie aziende, per motivi di riproduzione o di moltiplicazione, il prodotto della raccolta che hanno ottenuto coltivando, presso le loro aziende, la varietà protetta (...)». Sull’origine e sulle caratteristiche di tale disposizione rispetto a quelle corrispondenti del diritto dell’Unione, v. Würtenberger, G., e a., European Community Plant Variety Protection, Oxford University Press, Oxford, 2009, pag. 131.
( 19 ) Sentenza Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, punto 71).
( 20 ) Sentenza Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416, punti 13, 23 e 24).
( 21 ) Ibidem (punti 34 e 35).
( 22 ) Dalla sentenza Greenstar‑Kanzi Europe (C‑140/10, EU:C:2011:677, punti 44 e 49), emerge che il titolare di privativa o il titolare dei diritti di utilizzo può intentare un’azione per infrazione anche nei confronti di terzi che abbiano ottenuto il materiale del raccolto della varietà protetta tramite altro titolare dei diritti di utilizzo che abbia violato le condizioni o le limitazioni del contratto di licenza, da quest’ultimo precedentemente stipulato con il titolare, indipendentemente dalla questione se il terzo fosse a conoscenza di tali clausole contrattuali.
( 23 ) V. sentenze Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, punto 71), e Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 25), sentenza in cui la Corte ha precisato che il riutilizzo non dichiarato delle sementi costituisce un’«infrazione» ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di base.
( 24 ) Il suddetto paragrafo 2 precisa che «[n]el caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta».
( 25 ) In merito a tale distinzione, v. le conclusioni da me presentate nella causa Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:187, paragrafi 41 e segg.), nonché la sentenza Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 28).
( 26 ) Il corsivo è mio. Su tale nozione, che figura all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, v. sentenza Saatgut‑Treuhandverwaltung (da C‑7/05 a C‑9/05, EU:C:2006:376), relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5 del regolamento di applicazione, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998 (GU L 328, pag. 6), che definisce i criteri per valutare l’importo esatto del compenso spettante al titolare a tale titolo, quando nessun contratto è stato concluso o è validamente applicabile tra gli interessati.
( 27 ) Il corsivo è mio. Sentenza Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 43).
( 28 ) A tal proposito, va osservato che l’esenzione di cui all’articolo 14 del regolamento di base è il risultato di un compromesso, tenendo presente che l’adozione di tale disposizione ha dato luogo a lunghi dibattiti, a causa della divergenza delle concezioni espresse dai costitutori e dai produttori agricoli, e in mancanza di unanimità tra gli Stati membri, secondo Kiewiet, B., «Régime de protection communautaire des obtentions végétales», Comptes rendus de l’Académie d’agriculture de France, 1997, vol. 83, n. 2, pag. 5 e segg., punto 2.3.
( 29 ) Pertanto, talune inesattezze della versione francese del regolamento di base e del regolamento di applicazione sono state corrette dalla Corte alla luce di altre versioni linguistiche di tali strumenti nelle sentenze Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 28), e Raiffeisen‑Waren‑Zentrale Rhein‑Main (C‑56/11, EU:C:2012:713, punto 27).
( 30 ) V., al riguardo, paragrafi 45 e segg. supra.
( 31 ) Il corsivo è mio.
( 32 ) Il concetto di momento in cui si crea immediatamente l’obbligo di pagare si evince con maggiore chiarezza da versioni linguistiche diverse dalla versione francese, quali le versioni spagnola, italiana, portoghese e finlandese.
( 33 ) Il corsivo è mio.
( 34 ) V., in particolare, sentenza Schulin (C‑305/00EU:C:2003:218, punto 47).
( 35 ) Sugli interessi in gioco, v. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nelle cause riunite Saatgut‑Treuhandverwaltung (da C‑7/05 a C‑9/05, EU:C:2006:97, paragrafi 22 e 23).
( 36 ) Il suddetto articolo 2, intitolato «Salvaguardia degli interessi», impone, nel primo comma, che le condizioni che consentono di applicare l’esenzione di cui all’articolo 14 del regolamento di base vengano «osservate dal titolare (...) e dall’agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell’uno e dell’altro», il che implica, in forza del secondo comma, il «tenere conto dell’esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell’esigenza di una proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l’effetto concreto della sua osservanza».
( 37 ) In via suppletiva, si può osservare che il giudice del rinvio rileva che il fatto di fissare il dies a quo dell’obbligo di pagamento incombente all’agricoltore successivamente alla data della risemina e, se del caso, in seguito a richiesta da parte del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali corrisponde ad una pratica comune in materia.
( 38 ) V. considerando terzo e diciannovesimo del suddetto regolamento; quest’ultima disposizione precisa «che è necessario garantire che queste condizioni siano definite sul piano comunitario».
( 39 ) V., in particolare, sentenza Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 24 e segg.).
( 40 ) A tale riguardo, la Commissione sottolinea che occorre tener conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quinto trattino, del regolamento di base, i titolari sono i soli responsabili del controllo e della sorveglianza dell’utilizzo delle varietà protette nell’ambito del riutilizzo autorizzato ai sensi del citato articolo e dipendono pertanto dalla buona fede e dalla collaborazione degli agricoltori interessati (v. sentenza Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 42).
( 41 ) V. idem e le mie conclusioni nella causa Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:187, paragrafo 54).
( 42 ) V., per analogia, sentenza Raiffeisen‑Waren‑Zentrale Rhein‑Main (C‑56/11, EU:C:2012:713, punti da 26 a 28), in cui la Corte ha osservato che sarebbe in contrasto con la finalità del regolamento di applicazione, volto a salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore in modo equilibrato, ritenere che non sussista alcun limite temporale all’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento.
( 43 ) Il principio di certezza del diritto, facente parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, deve essere rispettato sia dalle istituzioni che dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dagli atti del diritto dell’Unione. Esso richiede, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti di diritto. Esso si impone con particolare rigore ove si tratti di una normativa che possa comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro. V., in particolare, sentenze Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, punto 58); «Goed Wonen» (C‑376/02, EU:C:2005:251, punto 32), e Traum (C‑492/13, EU:C:2014:2267, punti da 27 a 29).
( 44 ) Come recita il quinto considerando del regolamento di applicazione, l’articolo 7 di quest’ultimo, intitolato «Piccoli agricoltori», integra i criteri che consentono di definire tale categoria di agricoltori, espressamente esentata dal pagamento di un’equa remunerazione, che figurano all’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base. Il paragrafo 2 del suddetto articolo 7 stabilisce che le superfici ritirate dalla produzione nella «campagna di commercializzazione (…) in cui scade il pagamento della remunerazione» fanno parte delle superfici da prendere in considerazione per stabilire se un agricoltore rientri nella categoria di cui sopra, a condizione che tali superfici beneficino di sovvenzioni o di indennizzi concessi dall’Unione o dallo Stato membro interessato per il ritiro dalla produzione (il corsivo è mio).
( 45 ) Il governo spagnolo ritiene che già per il fatto che il diritto dell’Unione non fissi un termine preciso per corrispondere la remunerazione, il titolare dovrebbe richiederne il pagamento nel termine di prescrizione previsto dalle disposizioni del diritto nazionale di appartenenza in quanto ad azioni di siffatta natura, fissando l’importo da pagare attraverso l’emissione di una fattura e riportando il termine entro cui adempiere al pagamento, e che l’inadempienza all’obbligo di corrispondere la remunerazione, ancorché sorto, non potrebbe considerarsi dovuto ed esigibile, sebbene l’agricoltore non potrebbe commettere la violazione di cui all’articolo 94 del regolamento di base.
( 46 ) La STV ritiene che, nella specie, la guida al riutilizzo indicante tutte le varietà vegetali da essa gestite inviata con cadenza annuale agli agricoltori nonché le informazioni complementari riportate sul proprio sito Internet (v. paragrafo 6 delle presenti conclusioni) consentirebbero agli interessati di calcolare facilmente l’importo che devono pagare a tale titolo.
( 47 ) Il corsivo è mio.
( 48 ) L’obbligo di risarcire il danno subito dal titolare di privativa vittima di un’infrazione, che è lo scopo perseguito dall’articolo 94 (v. sentenza Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 36), comporta, per contro, un elemento intenzionale nelle circostanze menzionate dal paragrafo 2 del medesimo articolo.
( 49 ) I criteri per la fissazione dell’ammontare dell’equa remunerazione di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e segg., sono, infatti, di complessa applicazione. Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento di base prevede che «l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo».
( 50 ) Infatti, l’articolo 10 del regolamento di applicazione precisa che il titolare ha l’obbligo di comunicare all’agricoltore le informazioni utili per calcolare l’ammontare dell’equa remunerazione dovuta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base.
( 51 ) Nelle sentenze Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, punti 69 e segg.); Brangewitz (C‑336/02, EU:C:2004:622, punti 53 e segg.), e Saatgut‑Treuhandverwaltungsgesellschaft (C‑182/01, EU:C:2004:135, punto 62), la Corte ha sottolineato che né il regolamento di base né il regolamento di applicazione contempla la facoltà per il titolare, ove non disponga di indizi sull’eventuale utilizzo del privilegio dell’agricoltore da parte di un soggetto, di richiedere a quest’ultimo informazioni sulla questione se abbia esercitato o intenda esercitare tale prerogativa.
( 52 ) Si è constatato che, nella dottrina tedesca, non vi è alcuna ragione per cui un soggetto che abbia esercitato il privilegio dell’agricoltore non debba essere obbligato a fornire direttamente le informazioni richieste a tale riguardo [v. Würtenberger, G., «Nachbauvergütungen: eine kritische Bestandsaufnahme», in Rechtsschutz von Pflanzenzüchtungen, Metzger, A. (sotto la direzione di), Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, pag. 111].
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