CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 7 maggio 2015 ( 1 )
Causa C‑255/14
Robert Michal Chmielewski
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kecskeméti Közigagatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria)]
«Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Violazione dell’obbligo di dichiarazione — Proporzionalità delle sanzioni — Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti»
I – Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla proporzionalità di un’ammenda amministrativa prevista dal diritto ungherese al fine di sanzionare la violazione dell’obbligo di dichiarazione sancito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa ( 2 ).
II – Contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
1. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
2.
Al suo articolo 17, intitolato «Diritto di proprietà», la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») sancisce e tutela, al paragrafo 1, il diritto di proprietà nei seguenti termini:
«Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».
2. Il regolamento (CE) n. 1889/2005
3.
In base all’articolo 1, paragrafo 1, intitolato «Scopo»:
«Il presente regolamento integra le disposizioni della direttiva 91/308/CEE concernenti le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza, da parte delle autorità competenti, sul denaro contante che entra [nell’Unione europea] o ne esce».
4.
L’articolo 3, intitolato «Obbligo di dichiarazione», dispone quanto segue:
«1. Ogni persona fisica che entra [nell’Unione] o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra [nell’Unione] o ne esce a norma del presente regolamento. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 specifica:
(…)
e)
l’origine e la destinazione del denaro contante;
(…)».
5.
L’articolo 4, intitolato «Poteri delle autorità competenti», dispone, al paragrafo 2, che:
«In caso di inadempimento dell’obbligo di dichiarazione stabilito all’articolo 3, il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale».
6.
Ai sensi dell’articolo 6, intitolato «Scambio di informazioni»:
«1. Qualora indizi indichino che le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, associate al movimento di denaro contante di cui alla direttiva 91/308/CEE, le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all’articolo 3 o i controlli di cui all’articolo 4 possono essere trasmesse alle autorità competenti di altri Stati membri.
Il regolamento (CE) n. 515/97 si applica mutatis mutandis.
2. Qualora indizi indichino che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione».
7.
L’articolo 7, intitolato «Scambio di informazioni con i paesi terzi», così dispone:
«Nel quadro della mutua assistenza amministrativa, le informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento possono essere comunicate dagli Stati membri o dalla Commissione a un paese terzo, fatto salvo il consenso delle autorità competenti che le hanno ottenute a norma dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali e comunitarie relative alla trasmissione di dati a carattere personale a paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali scambi di informazioni qualora ciò rivesta un interesse particolare per l’attuazione del presente regolamento».
8.
L’articolo 9, intitolato «Sanzioni», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«Gli Stati membri stabiliscono sanzioni da applicare in caso di inadempienza dell’obbligo di dichiarazione stabilito all’articolo 3. Dette sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive».
B – La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
9.
Ai sensi dell’articolo 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, intitolato «Protezione della proprietà»:
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».
C – Il diritto ungherese
10.
L’articolo 2 della legge n. XLVIII del 2007 così dispone:
«(1) L’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3 del regolamento [n. 1889/2005] deve essere adempiuto per iscritto.
(2) Occorre indicare, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 1889/2005], il nome e l’indirizzo completi del proprietario del denaro contante, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del [presente] regolamento, il nome e l’indirizzo completi del destinatario del denaro contante, nonché, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del [suddetto] regolamento, il mezzo di trasporto utilizzato e, laddove si tratti di un veicolo automobile, il relativo numero di immatricolazione.
(…)».
11.
L’articolo 5/A della legge n. XLVIII del 2007 così prevede:
«Ogni persona fisica che entra [nell’Unione] o ne esce che adempia in modo inadeguato o incompleto l’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [n. 1889/2005], relativo al denaro contante che essa trasporta, come definito all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento [n. 1889/2005], ovvero che non vi adempia affatto, è tenuta, a norma dell’articolo 9 del regolamento [n. 1889/2005], a pagare in loco un’ammenda fissata in fiorini di importo equivalente, pari
a)
al 10% della somma di denaro contante in suo possesso, laddove tale somma sia pari o superiore a EUR 10000, ma non ecceda EUR 20000,
b)
al 40% della somma di denaro contante in suo possesso, laddove tale somma sia superiore a EUR 20000, ma non ecceda EUR 50000,
c)
al 60% della somma di denaro contante in suo possesso, laddove tale somma sia superiore a EUR 50000».
III – Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12.
Il 9 agosto 2012, il sig. Chmielewski è entrato nel territorio ungherese dalla Serbia, senza dichiarare la somma di denaro contante che trasportava con sé, pari a un importo complessivo di EUR 147492, composto da 249150 leva bulgari (BGN) (circa EUR 127400), 30000 lire turche (TRY) (circa EUR 6500) e 29394 lei romeni (RON) (circa EUR 13600).
13.
Secondo la Commissione, all’atto del controllo, il sig. Chmielewski ha dichiarato ai funzionari doganali di essere in possesso di tale ingente somma di denaro perché intendeva acquistare una casa in Bulgaria, ma che rientrava in Polonia senza aver perfezionato l’acquisto.
14.
All’udienza, la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direzione generale delle dogane e delle finanze della regione Del‑alföld) ha precisato che il 60% della somma detenuta dal sig. Chmieliewski (vale a dire l’equivalente di HUF 24532000) è stata trattenuta a titolo della sanzione prevista dall’articolo 5/A, paragrafo 1, lettera c), della legge n. XLVIII del 2007 per omessa dichiarazione.
15.
Con decisione del 4 ottobre 2013, la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél‑alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direzione generale delle dogane e delle finanze della regione Del‑alföld) ha respinto la domanda del sig. Chmielewski di esonero dall’ammenda in ragione delle circostanze personali da lui invocate e ha confermato la sanzione amministrativa di HUF 24532000, che gli era stata inflitta dai funzionari doganali, poiché, avendo omesso di dichiarare la suddetta somma al suo ingresso nel territorio dell’Unione, egli non aveva adempiuto l’obbligo impostogli dal regolamento n. 1889/2005 e dalla legge n. XLVIII del 2007.
16.
Il sig. Chmielewski ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Kecskemét) adducendo, in particolare, che le disposizioni della legge n. XLVIII del 2007 contravvengono al diritto dell’Unione.
17.
È in tale contesto che il Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’importo della sanzione amministrativa fissata ai sensi dell’articolo 5/A della legge [n. XLVIII del 2007], recante esecuzione del regolamento [n. 1889/2005], soddisfi il requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, [di detto regolamento], secondo cui le sanzioni stabilite dal diritto nazionale devono essere efficaci, dissuasive e, nel contempo, proporzionate alla violazione commessa e all’obiettivo perseguito.
2)
Se l’articolo 5/A della legge [n. XLVIII del 2007], a causa dell’importo delle sanzioni ivi stabilite, non violi il divieto di restrizioni dissimulate al libero movimento dei capitali sancito dal Trattato sull’Unione europea e dall’articolo 65, paragrafo 3, [TFUE]».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
18.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata dinanzi alla Corte il 27 maggio 2014. I governi ungherese, belga, spagnolo e italiano nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte.
19.
Il 18 marzo 2015 si è svolta un’udienza durante la quale la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél‑alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága, che non aveva depositato osservazioni scritte, i governi ungherese, belga e spagnolo nonché la Commissione hanno presentato le rispettive osservazioni orali.
V – Valutazione
A – Osservazioni preliminari
20.
Sebbene, in virtù della libera circolazione dei capitali garantita dagli articoli 63 e seguenti del TFUE, il diritto dell’Unione non vieti i trasferimenti internazionali di denaro contante, la Corte ha già stabilito che detta libera circolazione dei capitali non ostava a che l’esportazione di monete metalliche, banconote ovvero assegni sia subordinata a una dichiarazione previa ( 3 ). Tale regola è altresì contenuta nella regolamentazione dell’Unione avente il medesimo oggetto, come il regolamento n. 1889/2005 e, in particolare, il suo articolo 3.
21.
Ne consegue che la questione relativa alla sanzione prevista dal diritto ungherese può essere valutata sia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 sia ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del TFUE, che vieta le restrizioni dissimulate al libero movimento dei capitali.
22.
Come proposto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, procederò a un esame congiunto delle due questioni pregiudiziali.
B – Argomenti delle parti
23.
Tra le parti nel procedimento dinanzi alla Corte è pacifico che le sanzioni previste all’articolo 5/A, paragrafo 1, della legge n. XLVIII del 2007 sono efficaci e dissuasive ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005. Tuttavia, a differenza dei governi ungherese, belga, spagnolo e italiano, che ritengono che tali sanzioni siano anche proporzionate, la Commissione reputa che le sanzioni previste alle lettere b) e c) di tale disposizione, vale a dire il 40% per una somma non dichiarata compresa tra EUR 20000 e 50000 e il 60% per una tale somma superiore a EUR 50000, non rispettino il principio di proporzionalità.
24.
Secondo la Commissione, la sproporzione risiede nel fatto che l’articolo 5/A, paragrafo 1, della legge n. XLVIII del 2007, da un lato, non lascia all’amministrazione e al giudice nazionale alcun margine di discrezionalità che consenta di tenere conto delle circostanze particolari di ogni situazione all’atto della determinazione dell’importo della sanzione e, dall’altro, prevede importi talmente elevati che sembra presumere un’intenzione malevola dell’autore dell’infrazione amministrativa interessata.
25.
Dal canto loro, i governi ungherese, belga, spagnolo e italiano deducono la proporzionalità del sistema sanzionatorio introdotto dall’articolo 5/A, paragrafo 1, della legge n. XLVIII del 2007 dal suo carattere efficace e dissuasivo nonché dalla progressività delle ammende in funzione dell’entità degli importi non dichiarati.
C – Valutazione
1. La giurisprudenza della Corte sulla proporzionalità delle sanzioni
26.
La questione della proporzionalità delle sanzioni in caso di inosservanza del diritto dell’Unione è già stata oggetto di numerose sentenze della Corte.
27.
In tal senso, secondo giurisprudenza consolidata, «in assenza di armonizzazione della normativa [dell’Unione] nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale legislazione, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto [dell’Unione] e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità» ( 4 ).
28.
«Come infatti più volte affermato dalla Corte, le misure amministrative o repressive non devono esulare dai limiti di quanto è strettamente necessario agli obiettivi perseguiti e alle modalità di controllo non devono essere ricollegate sanzioni talmente sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione da risolversi in un ostacolo alle libertà sancite dal Trattato [FUE]» ( 5 ).
29.
Tuttavia, la Corte si è raramente pronunciata in concreto sulla proporzionalità delle sanzioni nazionali di cui trattasi in ciascuna causa. Ciò si è certamente verificato nella causa sfociata nella sentenza Urbán (C‑210/10, EU:C:2012:64), ma in tale causa l’irregolarità sanzionata non presentava alcun carattere d’abuso né di gravità sebbene l’importo dell’ammenda fosse molto elevato, il che ha portato la Corte stessa a giudicare che l’ammenda controversa era sproporzionata ( 6 ).
30.
Solitamente, la Corte affida il controllo della proporzionalità al giudice del rinvio fornendogli criteri utili per espletare tale controllo in modo corretto ( 7 ).
31.
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407), la Corte ha statuito, al punto 69, che «sebbene imperativi di repressione e di prevenzione possano giustificare il fatto che una normativa nazionale imponga sanzioni di una certa severità, non si può escludere che [tali sanzioni] possano rivelarsi sproporzionate e costituire in tal modo un ostacolo alla predetta libertà [nella fattispecie, la libera circolazione delle persone e delle merci], in quanto esse implicano ammende fissate in modo forfettario in base al solo criterio della cilindrata del veicolo, senza prendere in considerazione la vetustà dello stesso, e un dazio maggiorato che può arrivare fino al decuplo delle imposte di cui trattasi. Infatti, una sanzione basata sul solo criterio della cilindrata potrebbe risultare sproporzionata rispetto alla gravità dell’infrazione, in particolare nel caso in cui essa venga associata ad un’altra sanzione, elevata, inflitta per la stessa infrazione. Ciò potrebbe valere anche per una sanzione pari ad un multiplo delle imposte di cui trattasi, per esempio al decuplo di queste ultime».
32.
Logicamente, è la Corte stessa a decidere quando si tratta di sanzioni previste dallo stesso diritto dell’Unione, senza rinvio al giudice nazionale.
33.
Ad esempio, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka (C‑203/12, EU:C:2013:664) ( 8 ), la Corte ha statuito che «il giudizio sulla proporzionalità di un atto dell’Unione non può dipendere da valutazioni retrospettive riguardanti i suoi risultati. Qualora il legislatore [dell’Unione] debba valutare, nell’emanare una normativa, i suoi effetti futuri e questi non possano essere previsti con certezza, la sua valutazione può essere censurata solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui disponeva al momento dell’adozione della normativa stessa» ( 9 ).
34.
Su tale base, la Corte ha deciso che «l’ammenda sulle emissioni in eccesso prevista dalla direttiva 2003/87 non può essere considerata contraria al principio di proporzionalità per il fatto che al suo importo non si affianca alcuna possibilità di modifica ad opera del giudice nazionale» ( 10 ). Sottolineo che, nella sentenza Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407), la Corte aveva dichiarato che le ammende fissate in modo forfettario senza tenere conto di una serie di criteri possono «rivelarsi sproporzionate» (v. punti da 69 a 71).
35.
A seguito di tali osservazioni, risulta che la giurisprudenza della Corte sulla proporzionalità delle sanzioni che lascia ai giudici nazionali il compito di espletare detto controllo si basa essenzialmente sulle circostanze concrete proprie di ciascun fascicolo, tenendo conto del tipo e della gravità dell’infrazione, della maggiore o minore facilità di previsione, da parte delle autorità, dell’efficacia del sistema repressivo, della modalità di calcolo della sanzione e dei criteri ai quali esso è subordinato.
2. La proporzionalità delle sanzioni dal punto di vista del diritto di proprietà
36.
Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, le sanzioni amministrative che puniscono l’omessa dichiarazione del denaro contante al confine sono state oggetto di esame da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo alla luce dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
37.
Ritengo che occorra altresì esaminare la presente causa dalla prospettiva del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta, tanto più che il regolamento n. 1889/2005 indica, al suo considerando 15, che esso «rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi (…) riprodotti nella [Carta]», la quale, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, si applica agli Stati membri ove questi danno attuazione al diritto dell’Unione.
38.
Vista la corrispondenza dell’articolo 17 della Carta con l’articolo 1 del protocollo n. 1 della suddetta Convenzione, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tale ambito potrebbe risultare utile nella causa di cui trattasi, con la consapevolezza che la Carta autorizza il diritto dell’Unione a concedere «una protezione più estesa» ( 11 ).
39.
Le cause trattate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, i cui fatti sono pressoché identici a quelli della presente causa, sono tre: Ismayilov c. Russia ( 12 ), Grifhorst c. Francia ( 13 ) e Moon c. Francia ( 14 ).
a) Causa Ismayilov c. Russia
40.
Il 17 novembre 2002, il sig. Ismayilov, di nazionalità azera, è giunto a Mosca portando con sé USD 21348, che costituivano il prezzo di vendita di una casa, ubicata a Baku (Azerbaijan), che egli aveva ereditato dalla madre. Tuttavia, egli ha dichiarato ai funzionari doganali che portava con sé soltanto USD 48 laddove, ai sensi della legislazione russa, deve essere dichiarata qualsiasi somma superiore a USD 10000. All’atto del controllo che ne è seguito, la restante somma è stata rinvenuta all’interno dei bagagli. Egli è stato dunque accusato di contrabbando e la somma di cui trattasi è stata sequestrata quale elemento di prova. Il sig. Ismayilov è stato condannato alla pena della libertà vigilata e i giudici russi hanno consegnato la somma in questione alle autorità doganali, le quali l’hanno confiscata.
41.
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, «onde essere considerata proporzionata, l’ingerenza [nel diritto di proprietà] dovrebbe corrispondere alla gravità dell’infrazione constatata, nella fattispecie la violazione dell’obbligo di dichiarazione, piuttosto che alla gravità di un’eventuale infrazione non ancora constatata a questo stadio, come un reato di riciclaggio di denaro ovvero di frode fiscale» ( 15 ).
42.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha aggiunto che la confisca non aveva titolo compensatorio per un danno pecuniario subito dallo Stato «dal momento che [quest’ultimo] non aveva subito alcuna perdita derivante dell’omessa dichiarazione della somma [in questione] da parte del ricorrente, bensì aveva scopo dissuasivo e punitivo» ( 16 ).
43.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso che «non è stato dimostrato in modo convincente né addotto dal governo [russo] che tale sola sanzione [vale a dire la detenzione] non fosse sufficiente a raggiungere lo scopo dissuasivo e punitivo perseguito e a prevenire l’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione. In tali circostanze, l’imposizione di una misura confiscatoria quale sanzione addizionale è stata (…) sproporzionata, poiché ha imposto al ricorrente un “onere individuale eccessivo”» ( 17 ).
b) Causa Grifhorst c. Francia
44.
La causa Grifhorst c. Francia presenta analogie con la presente causa, in quanto le disposizioni del diritto francese di cui trattasi in questa causa (nella fattispecie gli articoli 464 e 465 del codice delle dogane) sono le disposizioni che in Francia danno attuazione agli articoli 3 e 9 del regolamento n. 1889/2005.
45.
Il 29 gennaio 1996, al confine franco-andorrano, il sig. Grifhorst è stato assoggettato a un controllo da parte dell’autorità doganale francese. Come nel procedimento principale, alla domanda dei funzionari doganali, posta in inglese e in spagnolo, volta ad accertare se egli avesse con sé somme da dichiarare, il sig. Grifhorst ha risposto negativamente. Il veicolo, al pari del sig. Grifhorst, è stato perquisito e i funzionari doganali hanno rinvenuto nel veicolo 500000 fiorini neerlandesi (NLG), pari a EUR 233056. Durante l’interrogatorio, il sig. Grifhorst ha dichiarato di risiedere ad Andorra e di aver ritirato la somma presso il Credito di Andorra allo scopo di acquistare un immobile ad Amsterdam.
46.
Diversamente dal procedimento principale, i funzionari doganali hanno proceduto al sequestro della totalità della somma detenuta dal sig. Grifhorst.
47.
In seguito, e diversamente da quanto espletato dalle autorità ungheresi nel procedimento principale, le autorità francesi hanno consultato le autorità neerlandesi in merito alle attività del sig. Grifhorst, le quali hanno indicato che quest’ultimo era noto, nella fattispecie per fatti, avvenuti nel 1983, di ricatto e di estorsione di denaro, di sequestro di persona e di detenzione di arma da fuoco. Le autorità neerlandesi hanno altresì precisato che la sola attività nota del sig. Grifhorst era in relazione al settore immobiliare, che un’indagine internazionale condotta dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi sulle sue attività non aveva prodotto esito e che egli era sospettato di riciclaggio di capitali per conto di terzi sebbene non fosse possibile addurre alcun elemento concreto supplementare.
48.
Il sig. Grifhorst è stato citato in giudizio dinanzi al Tribunal correctionnel di Perpignan (Francia) il quale, con sentenza dell’8 ottobre 1998, lo ha dichiarato colpevole del reato di inadempimento dell’obbligo dichiarativo di somme, titoli o valori previsto dall’articolo 464 del codice delle dogane e lo ha condannato alla confisca della totalità della somma e al pagamento di un’ammenda pari alla metà della somma non dichiarata (NLG 225000, ossia EUR 116828), ai sensi dell’articolo 465 del medesimo codice.
49.
Tale sentenza è stata confermata dalla Cour d’appel di Montpellier (Francia), che ha respinto la richiesta del ricorrente di adire la Corte in via pregiudiziale. La Cour de cassation (Francia) ha anch’essa respinto la sua impugnazione. A seguito di tale rigetto, il sig. Grifhorst ha presentato ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo per la violazione del suo diritto di proprietà sancito dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
50.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha anzitutto rilevato che «il solo comportamento delittuoso che [poteva] risultare a carico [del sig. Grifhorst] consist[eva] nel fatto di aver omesso di dichiarare all’attraversamento del confine franco-andorrano i contanti che egli trasportava[,] ove che il Governo non ha d’altronde sostenuto che le somme trasportate derivassero da attività illecite o fossero destinate ad attività di tale natura» ( 18 ).
51.
Al pari dell’orientamento della Commissione espresso nel parere motivato che questa ha indirizzato alla Repubblica francese in merito alla compatibilità dell’articolo 465 del codice delle dogane con il diritto dell’Unione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì dichiarato che «la sanzione doveva corrispondere alla gravità dell’infrazione constatata, nella fattispecie la violazione dell’obbligo di dichiarazione, e non alla gravità dell’infrazione eventuale non constatata, in tale stadio, di un reato quale il riciclaggio di denaro ovvero la frode fiscale» ( 19 ).
52.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha successivamente preso atto della modifica della formulazione di tale articolo 465 nel 2004, a seguito del parere motivato della Commissione. Sulla base del nuovo testo, la confisca non era più automatica e non poteva più essere pronunciata, al più tardi decorso un periodo massimo di sei mesi nell’arco del quale la somma non dichiarata era depositata, salvo in presenza di indizi o motivazioni plausibili tali da far ritenere che il soggetto interessato avesse commesso altre infrazioni al codice delle dogane. L’ammenda veniva fissata al 25% della somma sulla quale verteva l’infrazione ( 20 ).
53.
In tali circostanze, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso che «un (…) sistema [come quello introdotto dalla modifica del 2004] permett[eva] di preservare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la protezione dei diritti fondamentali dell’individuo» ( 21 ) mentre assommare «confisca e ammenda (…) risultava sproporzionato (…) rispetto all’infrazione commessa» ( 22 ).
c) Causa Moon c. Francia
54.
La causa Moon c. Francia ha posto la medesima problematica della causa Grifhorst c. Francia, ove l’unica differenza di rilievo consisteva nel fatto che l’ammenda inflitta era fissata al 25% della somma non dichiarata.
55.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la sua sentenza Grifhorst c. Francia decidendo che il cumulo della confisca e dell’ammenda ammontava al 125% della somma non dichiarata e che, di conseguenza, l’importo risultante era sproporzionato ( 23 ).
3. Il sistema sanzionatorio introdotto dagli articoli 4, paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005
56.
Come suggerito dalla Commissione, l’obiettivo del regolamento n. 1889/2005 è quello di integrare il meccanismo del diritto dell’Unione di prevenzione del riciclaggio di capitali per garantire un certo livello di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere dell’Unione e di raccogliere informazioni su siffatti movimenti ( 24 ).
57.
Il sistema di controllo stabilito dal regolamento n. 1889/2005 prevede quindi l’obbligo di dichiarazione di qualsiasi somma pari o superiore a EUR 10000 ( 25 ). In base a questo sistema, l’inadempimento di tale obbligo deve essere punito mediante sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» che gli Stati membri devono recepire nella normativa nazionale ( 26 ) e che possono comportare il fermo del denaro contante non dichiarato mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale ( 27 ).
58.
Emerge dunque chiaramente dalla struttura di tale sistema che, come affermato dalla Commissione, le ammende introdotte dagli Stati membri puniscono la sola infrazione constatata, nella fattispecie l’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione, e non un’infrazione eventuale non constatata, come il riciclaggio di denaro ovvero la frode fiscale.
59.
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1889/2005 ( 28 ) precisa che spetta alle autorità nazionali, come espletato dalle autorità francesi nella causa Grifhorst c. Francia, verificare in ciascun caso l’origine del denaro contante non dichiarato e l’uso previsto, un compito che viene facilitato dalle disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento.
60.
In udienza, la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél‑alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága ha rilevato che risultava difficile, per i funzionari doganali, raccogliere al confine prove di infrazioni penali legate al denaro contante non dichiarato, quali atti di riciclaggio di denaro ovvero di frode fiscale. Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1889/2005 prevede che il denaro contante possa essere temporaneamente trattenuto mediante decisione amministrativa con il preciso scopo di agevolare tale compito.
61.
Laddove la liceità dell’origine e del previsto uso del denaro contante non dichiarato venga accertata, come nel caso delle cause Ismayilov c. Russia ( 29 ) e Moon c. Francia ( 30 ), ovvero non possa essere contestata, come nel caso della causa Grifhorst c. Francia ( 31 ), può essere inflitta soltanto la sanzione prevista dal diritto nazionale a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, ossia l’ammenda nel caso di specie.
62.
Per contro, la sanzione confiscatoria può essere imposta nel caso in cui venga acclarata l’illiceità dell’origine o del previsto uso del denaro contante in questione, ai sensi della normativa nazionale, e può assommarsi alla sanzione prevista dal diritto nazionale a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005.
63.
Occorre precisare che, poiché l’ammenda non si riferisce all’origine o all’uso del denaro contante non dichiarato, essa non può variare in funzione della liceità o meno dell’origine o dell’uso della somma in questione.
64.
In sintesi, come già giudicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, affinché l’ammenda inflitta in caso di inadempimento dell’obbligo di dichiarazione sia proporzionata, essa deve «corrispondere alla gravità dell’infrazione constatata, nella fattispecie la violazione dell’obbligo di dichiarazione» ( 32 ).
4. La compatibilità della legge n. XLVIII del 2007 con il regolamento n. 1889/2005
a) In generale
65.
Occorre notare anzitutto che, come esposto dalla Commissione in occasione dell’udienza, le sanzioni previste dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 differiscono notevolmente sia per quanto concerne il calcolo dell’ammenda (percentuale della somma non dichiarata ovvero importo fissato dalle autorità competenti entro un intervallo stabilito dalla legge) sia per gli importi che tali sistemi possono raggiungere (da EUR 1200 in Estonia a un’ammenda massima di EUR 1 milione in Germania).
66.
In tale contesto, un sistema sanzionatorio come quello stabilito dalla normativa ungherese, che prevede una progressività dell’ammenda in funzione dell’entità della somma non dichiarata, non mi sembra di per sé contravvenire alla norma.
b) Parametri diversi dall’ammenda propriamente detta
67.
Tuttavia, taluni parametri di questo sistema mi sembrano contravvenire al regolamento n. 1889/2005.
68.
Anzitutto, come confermato in udienza dalla Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél‑alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága, dato che la normativa ungherese non si avvale della possibilità prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1889/2005 di consentire il fermo mediante decisione amministrativa del denaro contante non dichiarato, il denaro contante rinvenuto sul sig. Chmielewski all’atto dell’attraversamento del confine serbo‑ungherese non è stato temporaneamente sequestrato dalle autorità ungheresi ( 33 ).
69.
Inoltre, benché risulti che il sig. Chmielewski abbia dichiarato ai funzionari doganali ungheresi di essere in possesso della somma controversa perché intendeva acquistare una casa in Bulgaria, ma che rientrava in Polonia senza aver perfezionato l’acquisto, non emerge dal fascicolo che le autorità ungheresi abbiano tentato di determinare l’origine del denaro contante in questione. A tal fine, dette autorità avrebbero potuto richiedere assistenza alle autorità polacche, ma non l’hanno fatto. In questo senso, esse non hanno applicato l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1889/2005.
70.
Orbene, dato che l’obiettivo principale del regolamento n. 1889/2005, attraverso, in particolare, la cooperazione tra gli Stati membri, agevolata dall’articolo 6 dello stesso, consiste nel rendere più efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e la frode fiscale, gli Stati membri devono certamente condurre indagini per accertare l’origine e la destinazione dei fondi controversi senza limitarsi alla semplice constatazione e alla sanzione dell’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione; questo comporta che detti fondi possano essere trattenuti in via temporanea per la durata dell’indagine.
71.
Anziché prevedere le condizioni alle quali il denaro contante non dichiarato potrebbe essere trattenuto mediante decisione amministrativa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1889/2005, il sistema attuativo di quest’ultimo, fissato dalla legge n. XLVIII del 2007, mi sembra fondarsi sulla semplice considerazione, con la progressività dell’ammenda, della possibilità che l’origine e il previsto uso del denaro contante non dichiarato siano illeciti.
72.
Orbene, un tale sistema che coniuga, per il tramite di un’ammenda legata all’importo delle somme controverse, da una parte, la presunzione di illiceità dell’origine o della destinazione di tali somme e, dall’altra, l’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione, mi sembra contravvenire agli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1889/2005.
73.
In effetti, non prevedendo l’interrogazione sull’origine e sul previsto uso del denaro contante non dichiarato e non permettendo che esso venga temporaneamente trattenuto mediante decisione amministrativa per consentire alle autorità ungheresi di decidere se occorra imporne la confisca ( 34 ), la legge n. XLVIII del 2007 non adempie le norme enunciate dal regolamento e ne pregiudica l’efficacia.
74.
È in un tale contesto, ove non sia più possibile per il giudice del rinvio sequestrare temporaneamente il denaro contante non dichiarato a scopo confiscatorio nell’ipotesi in cui l’illiceità dell’origine o del previsto uso di tale denaro sia accertata, che occorre esaminare la proporzionalità dell’ammenda inflitta tenendo conto dei suddetti problemi di compatibilità della legge n. XLVIII del 2007 con il regolamento n. 1889/2005.
c) La relazione automatica tra l’ammenda e la somma di denaro contante non dichiarata
75.
Il sistema sanzionatorio introdotto dall’articolo 5/A della legge n. XLVIII del 2007 non lascia alcun margine di manovra alle autorità competenti per discostarsi dall’importo predeterminato dell’ammenda. Inoltre, tale importo aumenta automaticamente in funzione dell’entità della somma non dichiarata (ossia del 10% se la somma è compresa tra EUR 10000 e 20000, del 40% se la somma è compresa tra EUR 20000 e 50000 e del 60% per qualsiasi somma superiore a EUR 50000).
76.
Il solo fattore di calcolo dell’ammenda è dunque l’entità della somma non dichiarata.
77.
La Commissione contesta a tale sistema di non permettere alle autorità competenti di tenere conto delle circostanze di ogni fattispecie particolare, ad esempio l’intenzionalità o la recidiva dell’omessa dichiarazione; ciò, secondo la Commissione, potrebbe condurre a una riduzione o persino all’annullamento dell’ammenda se l’autore dell’infrazione può successivamente provare la liceità dell’origine e della destinazione della somma non dichiarata. In tal caso, nonostante l’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione, la Commissione non ritiene che sia leso l’interesse generale.
78.
Sebbene abbia ricordato poc’anzi che il regolamento n. 1889/2005 impone di indagare sull’origine e sul previsto uso della somma in questione all’atto del controllo stabilito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, non sono persuaso da questa critica.
79.
In effetti, benché il regolamento n. 1889/2005 non si opponga a un sistema come quello proposto dalla Commissione, che consentirebbe alle autorità doganali ovvero agli organi giurisdizionali nazionali di tenere conto delle circostanze particolari di ciascuna causa, ritengo che un sistema simile non possa comunque determinare l’assenza di sanzioni per la violazione dell’obbligo di dichiarazione sancito nel testo dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, il quale prevede espressamente che gli Stati membri «stabilisc[ano] sanzioni da applicare in caso di inadempienza dell’obbligo di dichiarazione stabilito all’articolo 3».
80.
D’altro canto, i sistemi che, come quello previsto dalla legge n. XLVIII del 2007, non consentono di tenere conto delle circostanze particolari di ciascuna causa non mi sembrano, per questa sola motivazione, contravvenire al regolamento n. 1889/2005. Perché, infatti, lasciare un margine di discrezionalità alle autorità competenti per un’infrazione amministrativa di omessa dichiarazione che la normativa dell’Unione ha voluto rendere di agevole accertamento e indipendente da altri reati quali riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode fiscale, ricettazione, furto, traffico di droga o contrabbando, indipendente altresì da qualsiasi elemento di intenzionalità?
81.
A mio parere, gli Stati membri hanno il diritto di realizzare un sistema sanzionatorio che sia semplice, efficace e dissuasivo e che tratti tutti gli interessati in egual modo riservando un’analisi differenziata alla repressione di infrazioni diverse dall’omessa dichiarazione.
d) Proporzionalità dell’ammenda inflitta nel procedimento principale
82.
Se è pur vero che un’ammenda il cui importo è progressivo in funzione della somma di denaro contante non dichiarata è certo idonea a conseguire l’obiettivo di incoraggiare l’adempimento e punire l’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione, tendo a ritenere sproporzionato il tasso più alto della progressività scelta dalla legislazione ungherese. Pur senza pensare, come sembra fare la Corte europea dei diritti dell’uomo ( 35 ), che la stessa percentuale (nella fattispecie il 25%) debba applicarsi a qualsiasi importo non dichiarato, mi sembra che un’ammenda del 60% sulla totalità della somma laddove questa ecceda gli EUR 50000, ispirata forse dalla presunzione di altre infrazioni ovvero dell’intenzione di commetterle, costituisca unicamente una misura di natura confiscatoria per sanzionare la sola infrazione dell’obbligo di dichiarazione e non determini un giusto equilibrio tra i requisiti dell’interesse generale e quelli della tutela del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta.
83.
Termino con due osservazioni. Senza che sia elemento determinante, rilevo nell’argomentazione esposta in udienza dalla Commissione che tra gli Stati membri che hanno scelto, come l’Ungheria, un’ammenda pari a una percentuale della somma non dichiarata, nessuno abbia previsto un tasso così elevato, dato che le cifre sono comprese tra il 5 e il 50%, ove quest’ultimo tasso viene riservato, in uno Stato membro, a circostanze eccezionali.
84.
Rammento infine che la confisca della totalità dei fondi controversi sarebbe perfettamente proporzionata qualora non fosse accertata la liceità dell’origine e della destinazione delle somme interessate, ferme restando ulteriori sanzioni per le altre infrazioni eventualmente constatate.
VI – Conclusione
85.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Kecskeméti Közigagatási és Munkaügyi Bíróság come segue:
«L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, deve essere interpretato nel senso che osta a una sanzione come quella prevista dall’articolo 5/A, paragrafo 1, lettera c), della legge n. XLVIII del 2007, nella parte in cui prevede, senza possibilità di trattenere la somma non dichiarata per il periodo di tempo occorrente all’indagine sull’origine e sulla destinazione di detta somma, un tasso sanzionatorio pari al 60% di tale somma laddove questa ecceda EUR 50000».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 309, pag. 9.
( 3 ) V. sentenze Bordessa e a. (C‑358/93 e C‑416/93, EU:C:1995:54, punto 31), nonché Sanz de Lera e a. (C‑163/94, C‑165/94 e C‑250/94, EU:C:1995:451, punto 39).
( 4 ) Sentenza Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, punto 67). V. altresì, in tal senso, le sentenze Amsterdam Bulb (50/76, EU:C:1977:13, punti 33 e 35); Commissione/Grecia (C‑210/91, EU:C:1992:525, punto 19); Siesse (C‑36/94, EU:C:1995:351, punto 21); de Andrade (C‑213/99, EU:C:2000:678, punto 20); Ntionik e Pikoulas (C‑430/05, EU:C:2007:410, punto 54), e Urbán (C‑210/10, EU:C:2012:64, punto 53).
( 5 ) Sentenza Commissione/Grecia (C‑210/91, EU:C:1992:525, punto 20). V. altresì, in tal senso, le sentenze Casati (203/80, EU:C:1981:261, punto 27); Luisi e Carbone (286/82 e 26/83, EU:C:1984:35, punti 34 e 35); Commissione/Grecia (68/88, EU:C:1989:339, punto 24); Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, punto 67); Ntionik e Pikoulas (C‑430/05, EU:C:2007:410, punto 53), e Urbán (C‑210/10, EU:C:2012:64, punto 53).
( 6 ) V. sentenza Urbán (C‑210/10, EU:C:2012:64, punti da 55 a 58). V., in particolare, il punto 56, dove la Corte dichiara che «il regime sanzionatorio ungherese risulta sproporzionato, in particolare in una fattispecie come quella che è all’origine della causa principale, in cui solo uno dei quindici dischi controllati non era debitamente registrato, vale a dire che esso non indicava il chilometraggio all’arrivo» e che «l’omessa compilazione controversa nella causa principale non poteva costituire un abuso, poiché l’indicazione mancante nel foglio di registrazione figurava per contro nel foglio di viaggio». V., inoltre, il punto 58, dove la Corte, ricordato che «la misura repressiva non [doveva] essere sproporzionata», rileva che l’importo dell’ammenda «è quasi equivalente al reddito medio netto mensile di un lavoratore subordinato in Ungheria».
( 7 ) V., segnatamente, le sentenze Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, punto 70), nonché Ntionik e Pikoulas (C‑430/05, EU:C:2007:410, punto 54).
( 8 ) Questa causa verteva sulla legittimità dell’ammenda forfettaria di EUR 100 prevista all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione.
( 9 ) V. punto 37.
( 10 ) Ibidem (punto 38).
( 11 ) V. articolo 52, paragrafo 3, della Carta.
( 12 ) Corte EDU, sentenza Ismayilov c. Russia del 6 novembre 2008 (sentenza non pubblicata nella Raccolta delle sentenze e decisioni, accessibile nel sito Internet della Corte 001-89412).
( 13 ) Corte EDU, sentenza Grifhorst c. Francia del 26 febbraio 2009 (sentenza non pubblicata nella Raccolta delle sentenze e decisioni, accessibile nel sito Internet della Corte 001-91448).
( 14 ) Corte EDU, sentenza Moon c. Francia del 9 luglio 2009 (sentenza non pubblicata nella Raccolta delle sentenze e decisioni, accessibile nel sito Internet della Corte 001-93522).
( 15 ) Corte EDU, sentenza Ismayilov c. Russia, del 6 novembre 2008, § 38: «in order to be considered proportionate, the interference should correspond to the gravity of the infringement, namely the failure to comply with the declaration requirement, rather than to the gravity of any presumed infringement which had not however been actually established, such as an offence of money laundering or tax evasion».
( 16 ) Ibidem: «the confiscation measure was not intended as pecuniary compensation for damage – as the State had not suffered any loss as a result of the applicant’s failure to declare the money – but was deterrent and punitive in its purpose».
( 17 ) Ibidem: «It has not been convincingly shown or indeed argued by the Government that that sanction alone was not sufficient to achieve the desired deterrent and punitive effect and prevent violations of the declaration requirement. In these circumstances, the imposition of a confiscation measure as an additional sanction was, in the Court’s assessment, disproportionate, in that it imposed an “individual and excessive burden” on the applicant».
( 18 ) Corte EDU, sentenza Grifhorst c. Francia del 26 febbraio 2009, § 98.
( 19 ) Ibidem (§ 102).
( 20 ) Ibidem (§ 103).
( 21 ) Idem.
( 22 ) Ibidem (§ 105).
( 23 ) Corte EDU, sentenza Moon c. Francia del 9 luglio 2009, §§ da 48 a 52.
( 24 ) V., in particolare, l’articolo 1 nonché i considerando 2 e 3 del regolamento n. 1889/2005.
( 25 ) V. l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005.
( 26 ) Ibidem, articolo 9, paragrafo 1.
( 27 ) Ibidem, articolo 4, paragrafo 2. Preciso che tale fermo è temporaneo e la sua durata non supera il periodo strettamente necessario a verificare se occorra confiscare la somma non dichiarata.
( 28 ) Desidero segnalare alla Corte nonché al giudice del rinvio che l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. XLVIII del 2007, che esclude l’origine del denaro contante e l’uso previsto dalle informazioni cui si riferisce la dichiarazione, contrasta con i termini espliciti dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1889/2005 e, di conseguenza, deve essere escluso.
( 29 ) V. supra, paragrafo 40. La somma detenuta dal sig. Ismayilov all’atto dell’attraversamento del confine russo rappresentava il prezzo di vendita di una casa, ubicata a Baku (Azerbaijan), che egli aveva ereditato dalla madre.
( 30 ) V. Corte EDU, sentenza Moon c. Francia del 9 luglio 2009, §§ 9 e 12. All’atto del controllo presso il confine franco-svizzero, il sig. Moon ha precisato che la somma che deteneva [28240 lire sterline (GBP)] proveniva da un prestito che gli era stato concesso da una società sita a Ginevra e che era destinata all’acquisto di una casa in Francia, ovvero, laddove egli non avesse perfezionato la compravendita, all’acquisto di un’automobile sportiva in Inghilterra. Il Tribunal correctionnel di Thonon-les-Bains (Francia), ove il sig. Moon è stato citato in giudizio, ha statuito che il sig. Moon aveva prodotto la prova che i suoi redditi e il suo patrimonio personale gli consentivano di detenere una tale somma.
( 31 ) V. supra, paragrafi 47 e 50. Nonostante il fatto che, stando alla autorità neerlandesi, il sig. Grifhorst era stato in passato sospettato di attività illecite, dette autorità hanno precisato che la sola attività nota del sig. Grifhorst era in relazione al settore immobiliare e che un’indagine internazionale non aveva condotto all’apporto di prove concrete.
( 32 ) Corte EDU, sentenza Ismayilov c. Russia del 6 novembre 2008, § 38, sentenza Grifhorst c. Francia del 26 febbraio 2009, §§ 98 e 102, sentenza Moon c. Francia del 9 luglio 2009, § 49.
( 33 ) Ciò può sorprendere poiché risulta strano che il sig. Chmeliewki fosse intenzionato a utilizzare un’ingente quantità di leu romeni e lire turche per acquistare una casa in Bulgaria e non abbia a quanto pare spiegato per quale ragione si è assunto il rischio di compiere un viaggio in treno molto lungo (dalla Polonia alla Bulgaria e ritorno) con una somma così elevata sulla sua persona anziché provvedere a un bonifico bancario.
( 34 ) V. supra, paragrafo 68.
( 35 ) V. Corte EDU, sentenza Grifhorst c. Francia del 26 febbraio 2009, § 103. V. altresì, a tale riguardo, Corte EDU, sentenza Moon c. Francia del 9 luglio 2009, §§ da 48 a 52.
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