CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 24 settembre 2015 ( 1 )
Causa C‑292/14
Elliniko Dimosio
contro
Stefanos Stroumpoulis,
Nikolaos Koumpanos,
Panagiotis Renieris,
Charalampos Renieris,
Ioannis Zacharias,
Dimitrios Lazarou,
Apostolos Chatzisotiriou
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia)]
«Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare — Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Direttiva 80/987/CEE — Società stabilita in uno Stato terzo, ma con sede effettiva in uno Stato membro e ivi dichiarata fallita — Livello di tutela dei lavoratori relativamente al pagamento dei diritti non pagati — Tutela equivalente»
1.
Con la presente causa, si chiede alla Corte di giustizia di stabilire se uno Stato membro debba rispondere delle obbligazioni derivanti dalla direttiva 80/987/CEE ( 2 ) nel caso in cui i lavoratori siano stati assunti come marinai da una società che, pur avendo la sede ufficiale in uno Stato terzo, abbia la sede effettiva in quello Stato membro e sia stata dichiarata insolvente da un giudice di quest’ultimo in applicazione del proprio diritto nazionale.
2.
Per risolvere la questione, è d’uopo stabilire preliminarmente se, nelle circostanze del caso di specie, l’applicazione del diritto dell’Unione debba essere subordinata a quella di due strumenti di diritto internazionale molto rilevanti quali la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ( 3 ) e la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ( 4 ). Sono dell’avviso che, a causa della sua specialità e in base alla corretta interpretazione dei suddetti strumenti internazionali, l’applicazione della direttiva 80/987 debba prevalere nel caso oggetto del procedimento principale.
3.
Per quanto attiene al merito della questione proposta dal Symvoulio tis Epikrateias, concluderò che, nelle circostanze del caso di specie, sono soddisfatte le condizioni richieste dalla direttiva 80/987 affinché lo Stato membro fornisca ai lavoratori la tutela assicurata dalla suddetta direttiva, senza che possa essere considerata come «tutela equivalente» una normativa nazionale che prevede unicamente il caso di marinai cittadini del suddetto Stato membro i quali, imbarcati su navi battenti bandiera greca o su navi straniere convenzionate con il Naftiko Apomachiko Tameio (Cassa per la previdenza marinara; in prosieguo: il «NAT»), siano stati abbandonati all’estero.
I – Quadro normativo
A – Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
4.
A termini dell’articolo 91, paragrafo 1, dell’UNCLOS, «[o]gni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo».
5.
A termini dell’articolo 92, paragrafo 1, dell’UNCLOS, «[l]e navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente convenzione, nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione».
6.
L’articolo 94 dell’UNCLOS dispone quanto segue:
«1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.
2. In particolare ogni Stato:
(...)
b)
esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi.
(...)».
7.
A termini dell’articolo 218, paragrafo 1, dell’UNCLOS, «[q]uando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un’installazione per l’ormeggio al largo di uno Stato, quest’ultimo può aprire un’inchiesta e, quando gli elementi di prova lo giustificano, può iniziare un procedimento in relazione a qualunque scarico riversato da quella nave al di fuori delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato stesso, in violazione delle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale».
8.
A termini dell’articolo 220, paragrafo 1, dell’UNCLOS, «[q]uando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un’installazione per l’ormeggio al largo di uno Stato, quest’ultimo può, alle condizioni della sezione 7, iniziare un procedimento per qualunque violazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente alla presente convenzione o alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento provocato da navi, quando la violazione si è verificata all’interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva».
B – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
9.
A termini dell’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Roma, «[i]l contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti».
10.
L’articolo 6 della Convenzione di Roma così recita:
«1. In deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.
2. In deroga all’articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto di lavoro è regolato:
a)
dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto[,] compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure
b)
dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese,
a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest’altro paese».
11.
L’articolo 10 della Convenzione di Roma dispone quanto segue:
«1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell’articolo 12 regola in particolare:
a)
la sua interpretazione;
b)
l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
c)
nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche;
d)
i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;
e)
le conseguenze della nullità del contratto».
C – Normativa dell’Unione
12.
Tenuto conto delle circostanze del caso, è necessario attenersi alla direttiva 80/987/CEE nella versione anteriore alla modifica di cui alla direttiva 2002/74/CE ( 5 ) e alla sua successiva sostituzione da parte della direttiva 2008/94/CE ( 6 ).
13.
I primi quattro considerando della direttiva 80/987 enunciano quanto segue:
«considerando che sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità;
considerando che tra gli Stati membri sussistono differenze per quanto riguarda l’entità della protezione dei lavoratori subordinati in questo settore; che occorre tendere alla riduzione di tali differenze che possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato comune;
considerando che si deve quindi incoraggiare il ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia, ai sensi dell’articolo 117 del trattato;
considerando che il mercato del lavoro della Groenlandia, a motivo della posizione geografica e delle strutture professionali attuali di questa regione, differisce in modo sostanziale da quello delle altre regioni della Comunità».
14.
L’articolo 1 della direttiva 80/987 dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell’esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva. L’elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui al primo comma è riportato nell’allegato.
3. La presente direttiva non è applicabile in Groenlandia. Questa eccezione verrà riesaminata qualora si registri una evoluzione delle strutture professionali di questa regione».
15.
L’articolo 2 della direttiva 80/987 è così formulato:
«1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza:
a)
quando è stata chiesta l’apertura di un procedimento, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato, che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest’ultimo e che permette di prendere in considerazione i diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e
b)
quando l’autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
—
ha deciso l’apertura del procedimento,
—
o ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro, e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento.
2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini “lavoratore subordinato”, “datore di lavoro”, “retribuzione”, “diritto maturato” e “diritto in corso di maturazione”».
16.
L’articolo 3 della direttiva 80/987 prescrive che «[g]li Stati membri adott[i]no le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino (...) il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata».
17.
Conformemente all’articolo 5 della direttiva 80/987:
«Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a)
il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;
b)
i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest’ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;
c)
l’obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall’adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento».
18.
In virtù dell’articolo 6 della direttiva 80/987, «[g]li Stati membri possono prevedere che gli articoli 3, 4 e 5 non si applichino ai contributi dovuti a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale o dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale».
19.
A termini dell’articolo 7 delle medesima direttiva, «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell’insorgere dell’insolvenza a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale non leda i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati».
D – Diritto nazionale
20.
Il recepimento della direttiva 80/987 nell’ordinamento greco è stato realizzato, inizialmente, con la legge n. 1172/1981 e, successivamente, con la legge n. 1836/1989 nonché con il decreto presidenziale n. 1/1990, emanato in sua attuazione.
21.
L’articolo 29 della legge n. 1220/1981, che integra e modifica la normativa attinente all’ente di gestione del porto del Pireo, prevedeva che, in caso di abbandono all’estero, i marinai greci in servizio su navi battenti bandiera greca o su navi straniere convenzionate con il NAT ricevessero dal NAT retribuzioni fino a tre mensilità e fossero rimpatriati.
II – Fatti
22.
I resistenti nel procedimento principale, residenti in Grecia, sono stati assunti il 14 luglio 1994 nel suddetto Stato membro da una società stabilita in uno Stato terzo, quale era allora Malta, per lavorare a bordo di una nave da turismo di proprietà della medesima società e battente bandiera maltese.
23.
I contratti avevano ad oggetto il noleggio della nave per la stagione estiva 1994. Tali contratti contenevano la clausola secondo la quale agli stessi si applicava il diritto maltese, quale diritto dello Stato di bandiera della nave. Il noleggio della nave, però, è stato annullato e ai resistenti nel procedimento principale non sono state versate le rispettive retribuzioni; per tale motivo, in data 15 dicembre 1994, gli stessi hanno chiesto la risoluzione del contratto.
24.
La nave, a causa della pendenza di varie misure cautelari, è stata fermata nel porto del Pireo e trattenuta fino al 7 giugno 1995, data della sua messa all’asta.
25.
Successivamente, i resistenti nel procedimento principale hanno avanzato le loro legittime pretese nascenti dai contratti di lavoro (stipendi e sussidi spettanti per il periodo compreso fra il 14 luglio 1994 e il 15 dicembre 1994, nonché l’indennità di licenziamento) e hanno chiesto di essere riconosciuti creditori privilegiati. L’autorità preposta, tuttavia, non ha iscritto i loro crediti nel relativo elenco, non ritenendo che godessero di privilegio secondo la legge maltese.
26.
Contestualmente, detti marinai hanno adito il Μonomeles Protodikeio Peiraios (Tribunale monocratico di primo grado del Pireo) affinché fosse soddisfatta la propria richiesta. Detto giudice ha accolto la loro domanda e ha deciso che gli stessi avessero diritto alle somme rivendicate e agli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1994. Ha ritenuto, altresì, che la bandiera della nave fosse una bandiera di comodo.
27.
Nel frattempo è stato dichiarato il fallimento della società proprietaria della nave ed è stata disposta, con decisione giudiziaria, la chiusura della procedura fallimentare per insufficienza di attivi.
28.
Successivamente, i resistenti nel procedimento principale hanno chiesto al Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene) di ingiungere allo Stato greco di versare loro gli importi stabiliti dal giudice civile a titolo di risarcimento. A supporto di tale richiesta hanno sostenuto che lo Stato, in violazione della direttiva 80/987, aveva omesso di predisporre norme, in caso di datore di lavoro insolvente, a garanzia dei diritti non pagati derivanti dai contratti dei lavoratori in servizio su navi marittime.
29.
Il Dioikitiko Protodikeio, considerando che le disposizioni della direttiva 80/987 non contemplano i diritti non pagati dal datore di lavoro insolvente derivanti dai contratti marittimi stipulati da marinai greci membri di equipaggio di nave marittima imbarcati su nave battente bandiera straniera, e considerando che non era stato dimostrato nel caso di specie che la bandiera fosse di comodo, ha respinto il ricorso.
30.
Il ricorso in appello interposto dinanzi al Dioikitiko Efeteio Athinon (Corte amministrativa d’appello di Atene) è stato accolto in quanto è stato considerato accertato che la società proprietaria esercitava la sua attività d’impresa in Grecia, paese nel quale si trovava la sua sede effettiva (precisamente, nel Pireo) e con il quale aveva un legame concreto, e che, di conseguenza, la bandiera maltese issata da detta nave era una bandiera di comodo.
31.
Il giudice di secondo grado ha osservato, inoltre, che i lavoratori erano ammessi alla tutela della direttiva 80/987 e che il legislatore greco era tenuto a trasporre la suddetta direttiva nel diritto interno adottando disposizioni conformi ad essa, mentre la normativa nazionale non offriva una tutela equivalente a quella assicurata dalla direttiva.
32.
Conseguentemente, il Dioikitiko Efeteio Athinon ha concluso che lo Stato greco era tenuto a corrispondere agli appellanti i crediti retributivi non pagati.
33.
Il governo ellenico ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato). Senza contestare le considerazioni del Dioikitiko Efeteio Athinon circa la sede effettiva della società proprietaria della nave e la bandiera di comodo, il governo ellenico si è opposto al decisum sostenendo che «gli equipaggi delle navi marittime» citati al punto II A dell’allegato della direttiva 80/987 possono essere solo quelli delle navi che battono bandiera greca e in nessun caso gli equipaggi di navi battenti una bandiera di comodo che, pur legati alla Grecia, non sono affiliati al NAT.
34.
D’altro canto, il governo ellenico mette in discussione anche la valutazione del giudice di secondo grado secondo cui la normativa nazionale applicabile agli equipaggi delle navi marittime non offrirebbe loro una tutela equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987.
35.
Il Symvoulio tis Epikrateias, considerando che i motivi invocati dal governo ellenico nel suo ricorso per cassazione suscitano questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione che meritano una pronuncia da parte della Corte di giustizia, solleva la domanda di pronuncia pregiudiziale ora in esame.
III – Questioni pregiudiziali
36.
Le questioni pregiudiziali, pervenute in cancelleria il 13 giugno 2014, sono formulate come segue:
«1)
Se, ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/987, i marinai di uno Stato membro che abbiano prestato servizio su nave battente bandiera di un paese terzo rispetto all’Unione europea beneficino, per i diritti non pagati che vantino nei confronti della compagnia di navigazione – la quale abbia sede statutaria sul territorio del paese terzo, ma sede effettiva sul territorio dello Stato membro in questione e che, tenuto conto di quest’ultima sede, sia stata dichiarata fallita da un organo giurisdizionale di tale Stato membro, secondo il diritto dello stesso –, della tutela offerta dalla medesima direttiva, in considerazione dello scopo che essa persegue e indipendentemente dal fatto che i contratti di lavoro siano regolati dalla legge del paese terzo e che lo Stato membro non possa richiedere all’armatore proprietario della nave, non soggetto al proprio ordinamento giuridico, un contributo per il finanziamento dell’organismo di garanzia.
2)
Se, ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/987, sia da considerare tutela equivalente il pagamento, istituito all’articolo 29 della legge 1220/1981, a carico del [NAT], per un massimo di tre mesi, dei salari di base e degli assegni stabiliti dai pertinenti contratti collettivi a favore di marinai greci in servizio su nave battente bandiera greca o su nave straniera convenzionata con il [NAT], pagamento previsto da detto articolo solo per l’ipotesi in cui tali marinai siano stati abbandonati all’estero».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Argomenti delle parti
37.
Sono comparsi nel procedimento e hanno presentato osservazioni scritte i governi greco e italiano nonché la Commissione.
A – Sulla prima questione
38.
La Commissione sostiene che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 80/987, il criterio che determina l’esistenza delle obbligazioni di cui all’articolo 3 della medesima direttiva è la competenza di uno Stato membro a pronunciarsi su un procedimento di insolvenza di un datore di lavoro, questione che, in ragione della data in cui si sono svolti i fatti di cui al procedimento principale – anteriori all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000 – ( 7 ), deve essere valutata con riferimento al diritto nazionale.
39.
Ciononostante, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, nel caso in cui il procedimento di insolvenza si svolga in uno Stato membro e il datore di lavoro eserciti le sue attività anche in un altro Stato membro nel quale sono stati impiegati i lavoratori, responsabile del pagamento dei diritti risultanti dalla direttiva 80/987 è l’organismo di garanzia di questo secondo Stato membro.
40.
La Commissione è dell’avviso che, al fine di stabilire se la direttiva 80/987 sia applicabile alla controversia, siano irrilevanti tanto la legge applicabile al contratto di lavoro quanto le disposizioni dell’UNCLOS.
41.
Essa ritiene che la legge applicabile al contratto di lavoro sia irrilevante giacché, a tenore dell’articolo 10 della Convenzione di Roma, quest’ultima disciplina esclusivamente i rapporti privati fra il datore di lavoro e il lavoratore, mentre i diritti conferiti ai lavoratori dalla direttiva 80/987 sono diritti legali risultanti dall’insolvenza del datore di lavoro e incombenti allo Stato in cui è avviato il procedimento di insolvenza.
42.
Quanto, poi, all’irrilevanza dell’UNCLOS, essa discenderebbe dal fatto che, indipendentemente dalla regola sancita all’articolo 94, gli articoli 218 e 220 della stessa assoggettano le navi alla sovranità dello Stato nel cui porto si trovino; a ciò si aggiunge la circostanza che i principi relativi alla bandiera e allo Stato del porto sono indipendenti dalla sede della società proprietaria della nave. In considerazione del legame esistente fra la fattispecie in esame e lo Stato greco, nel quale ha avuto inizio ed è proseguito il procedimento di insolvenza, la Commissione ritiene che le regole del diritto del mare non possano influire sull’applicazione della direttiva 80/987.
43.
Dal canto suo, il governo ellenico ritiene che il fatto che la sede effettiva del datore di lavoro si trovasse in Grecia e che la sua insolvenza fosse stata dichiarata in quest’ultimo Stato membro non possa comportare l’applicazione della tutela prevista dalla direttiva 80/987. In questo senso, detto governo sostiene che l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione non si estende, in linea di principio, a paesi terzi, come confermerebbero, nel caso di cui trattasi, l’eccezione enunciata all’articolo 1 della direttiva 80/987 per la Groenlandia e la giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia nelle cause Mosbaek ( 8 ) nonché Poulsen e Diva Navigation ( 9 ). Per il governo ellenico è, inoltre, determinante che sia il diritto maltese ad applicarsi al rapporto di lavoro e che, coerentemente con la direttiva 80/987, i datori di lavoro contribuiscano al finanziamento dell’organismo di garanzia, non potendo gli Stati membri assicurare il rispetto del suddetto obbligo da parte dei proprietari di navi che non battono la propria bandiera. Il governo ellenico ritiene, infine, che una diversa interpretazione presupporrebbe l’obbligo da parte delle autorità di garanzia degli Stati membri di garantire i crediti retributivi di cittadini di Stati terzi in servizio su navi battenti bandiera di tali Stati.
44.
Il governo italiano condivide il parere del governo ellenico. Esso è dell’avviso che l’unico criterio rilevante ai fini dell’applicazione della direttiva 80/987 sia il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, poiché dalla normativa dell’Unione risulta che il legislatore contempla unicamente, al massimo, il caso di un datore di lavoro che eserciti la propria attività in due Stati membri, escludendo i casi che coinvolgono soltanto uno Stato terzo. D’altro canto, i due primi considerando della direttiva 80/987 confermerebbero, con i riferimenti alla «Comunità» e al «mercato comune», che la finalità della garanzia stabilita dalla direttiva consiste nel far ricadere su uno Stato membro l’onere economico dei diritti dei lavoratori di un’impresa insolvente, al fine di soddisfare un interesse sociale garantendo l’equilibrio economico degli Stati membri, talché la suddetta garanzia non avrebbe senso nel caso di lavoratori che hanno prestato servizio presso e per datori di lavoro di Stati terzi. Per il governo italiano, infine, la concessione di una garanzia in assenza di qualsiasi contropartita sotto forma di un vantaggio comune comporterebbe un rischio per la capacità finanziaria degli Stati membri.
B – Sulla seconda questione
45.
La Commissione adduce a sostegno della propria tesi la causa Commissione/Grecia ( 10 ), nella quale la Corte di giustizia ha concluso che può essere considerata «equivalente» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/987 solo la tutela che assicuri ai lavoratori le garanzie essenziali stabilite dalla direttiva stessa. Secondo la Commissione, l’articolo 29 della legge n. 1220/1981 non offre una tutela siffatta, giacché opera solo in caso di abbandono dei lavoratori all’estero.
46.
Il governo ellenico ritiene, invece, che la normativa nazionale offra una tutela equivalente, atteso che il fondo gestito dal NAT rispetta l’insieme delle condizioni previste nella direttiva 80/987, in particolare agli articoli 3 e 5. Lo confermerebbe il fatto che la Commissione si è dichiarata soddisfatta, nel 1993, delle spiegazioni fornite all’epoca con riferimento all’adeguamento del diritto interno alla direttiva 80/987 a seguito della sentenza pronunciata nella citata causa Commissione/Grecia.
V – Valutazione
A – Sulla prima questione
47.
Per rispondere alla prima delle questioni sottoposte dal Symvoulio tis Epikrateias occorre innanzi tutto chiarire se non vi siano disposizioni normative di diritto internazionale che, nelle circostanze della fattispecie dibattuta nel procedimento principale, debbano prevalere sulla direttiva 80/987.
48.
Ciò si verificherebbe nel caso dell’UNCLOS, il cui articolo 92, paragrafo 1, stabilisce che le navi «nell’alto mare sono sottoposte alla (...) giurisdizione esclusiva» dello Stato di bandiera, mentre l’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), attribuisce allo Stato di bandiera l’esercizio della propria giurisdizione «sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi». Nel caso di specie, la nave sulla quale si è svolto il rapporto di lavoro batteva la bandiera di Malta, motivo per il quale, in base all’UNCLOS, la giurisdizione competente relativamente alle «questioni di ordine sociale» sarebbe quella del suddetto Stato (allora) terzo.
49.
D’altro canto, il diritto applicabile al rapporto di lavoro nel caso controverso era il diritto maltese, giacché l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Roma prescrive che sia la legge applicabile al contratto di lavoro a regolare «l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono».
50.
Ciononostante, ritengo che il principio di specialità induca a concludere che l’applicazione della direttiva 80/987 debba in ogni caso prevalere nella fattispecie di cui trattasi.
51.
In primo luogo, giacché la suddetta direttiva è finalizzata specificamente a «tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro» (considerando 1), motivo per il quale essa contiene un obbligo per gli Stati membri di istituire un meccanismo di garanzia per i diritti non pagati dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del loro datore di lavoro. Questa finalità di tutela è ovviamente legata al rapporto giuridico che intercorre fra il lavoratore e il datore di lavoro, ossia al contratto di lavoro, ma non riguarda la disciplina, la regolamentazione o il regime del suddetto contratto, ossia gli aspetti che costituiscono l’oggetto tipico del contratto di lavoro, la cui regolamentazione, nel caso specifico e secondo la Convenzione di Roma, spetta al diritto maltese.
52.
In secondo luogo, sono dell’avviso che l’applicabilità della direttiva 80/987 non dovrebbe cedere il passo all’UNCLOS, giacché la garanzia che la prima prescrive agli Stati membri di fornire non ha alcuna relazione con il regime giuridico delle navi o degli spazi marittimi, materie sulle quali s’incentra in modo naturale l’interesse del diritto internazionale che giustifica l’attribuzione della giurisdizione allo Stato di bandiera nei termini indicati appunto dall’UNCLOS ( 11 ).
53.
Più specificamente, occorre sottolineare che l’articolo 92, paragrafo 1, dell’UNCLOS attribuisce allo Stato di bandiera giurisdizione esclusiva sulle navi «nell’alto mare». Non si tratta, pertanto, di una giurisdizione esclusiva in ogni caso. È certo che l’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS attribuisce allo Stato di bandiera l’esercizio della giurisdizione «sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi», e questa è senza dubbio una competenza non soggetta a limiti territoriali. Tuttavia, sembra eccessivo dedurne che allo Stato di bandiera sia necessariamente riservata la giurisdizione esclusiva sul complesso delle relazioni industriali nonché, in qualunque caso e a prescindere, la competenza a provvedere alla tutela pubblica dei lavoratori rispetto all’insolvenza del datore di lavoro.
54.
Ciò posto, occorre stabilire ora se, nei termini di cui alla prima delle questioni sollevate dal Symvoulio tis Epikrateias, i lavoratori interessati nel procedimento principale rientrino nell’ambito d’applicazione della direttiva 80/987.
55.
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 80/987, quest’ultima si applica «ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza». A sua volta, l’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva dispone che «un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza» quando è stata chiesta o decisa l’apertura di un procedimento di insolvenza conformemente alla normativa nazionale di uno Stato membro.
56.
Dal combinato disposto delle due norme risulta che la direttiva 80/987 si applica ai lavoratori i cui datori di lavoro siano oggetto di un procedimento di insolvenza in forza del diritto di uno Stato membro. Proprio questa è la situazione oggetto del procedimento principale, atteso che la società che aveva assunto i marinai è stata dichiarata fallita da un tribunale greco e in applicazione del diritto greco. La competenza dei giudici greci era altresì motivata dal fatto che la sede effettiva del datore di lavoro era ubicata sul territorio greco, circostanza questa che, riconosciuta dal Dioikitiko Efeteio Athinon nella sua sentenza d’appello, non è stata messa in dubbio dal giudice del rinvio.
57.
Ciò posto, sono, a mio parere, sostanzialmente due i fattori che depongono a favore di una risposta affermativa alla prima delle questioni: in primo luogo, il fatto che l’insolvenza del datore di lavoro sia stata dichiarata da un giudice di uno Stato membro e in applicazione del diritto di tale Stato, dopo aver constatato che la sede effettiva del datore di lavoro è ubicata nel suddetto Stato membro; in secondo luogo, la finalità sociale della direttiva 80/987.
58.
Invero, la tutela assicurata dalla direttiva 80/987 deve essere dispensata attraverso «organismi di garanzia», il cui finanziamento – «a meno che (...) non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri» [articolo 5, lettera a)] – spetta ai datori di lavoro mediante contributi. Nella fattispecie, il datore di lavoro insolvente in questione, essendo stabilito in uno Stato terzo, non ha certamente contribuito a finanziare l’organismo di garanzia greco, ossia il NAT.
59.
Ciononostante, lo stesso articolo 5 della direttiva stabilisce, alla lettera c), che «l’obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall’adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento» ( 12 ). Ciò perché, di norma, lo Stato membro è obbligato all’adozione di «misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino (...) il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati» ( 13 ) e alla fissazione delle «modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia» ( 14 ).
60.
Una volta dimostrato e accertato che il datore di lavoro insolvente aveva la propria sede effettiva in Grecia, si può sostenere che, come ha inteso il Dioikitiko Efeteio Athinon, era responsabilità dello Stato greco che questi ottemperasse agli obblighi propri di qualsiasi datore di lavoro stabilito formalmente ed effettivamente in Grecia, fra cui quello di contribuire al finanziamento dell’organismo di garanzia. La sua inadempienza al riguardo non può tradursi in un pregiudizio per i lavoratori colpiti dall’insolvenza datoriale, la cui tutela da parte dell’organismo di garanzia è imposta dall’articolo 5, lettera c), della direttiva «indipendentemente dall’adempimento degli obblighi di contribuire al [suo] finanziamento». Non vi è, pertanto, una corrispondenza necessaria fra il diritto all’indennizzo e l’adempimento dell’obbligo di contribuzione, atteso che l’esistenza del suddetto diritto dipende esclusivamente dal verificarsi dell’ipotesi formulata nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 80/987, vale a dire dall’esistenza di diritti derivanti da contratti di lavoro nei confronti di datori di lavoro in stato di insolvenza.
61.
Conseguentemente, e come prima conclusione intermedia, ritengo che alla prima delle questioni sollevate debba essere risposto nel senso che la direttiva 80/987 trova applicazione nel caso dei crediti retributivi non corrisposti ai marinai assunti per lavorare su una nave battente bandiera di uno Stato terzo da parte di una società che, pur avendo la propria sede statutaria nel territorio del suddetto Stato terzo, abbia la propria sede effettiva nel territorio dello Stato membro nel quale i marinai sono stati assunti e sia stata dichiarata fallita da un organo giurisdizionale del suddetto Stato membro, in applicazione del diritto di quest’ultimo; è irrilevante il fatto che i contratti di lavoro siano regolati dalla legge dello Stato terzo e che la società che ha assunto i lavoratori non abbia contribuito a finanziare l’organismo di garanzia dello Stato membro in questione.
B – Sulla seconda questione
62.
Con la seconda delle sue questioni, il Symvoulio tis Epikrateias domanda se si debba considerare «tutela equivalente», nell’accezione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/987, una garanzia prevista unicamente per il caso di marinai greci che, in servizio su nave battente bandiera greca o su nave straniera convenzionata con il NAT, siano stati abbandonati all’estero.
63.
Una volta stabilito, infatti, che la direttiva 80/987 si applica a lavoratori che si trovano nelle circostanze di cui alla controversia del procedimento principale, occorre esaminare, secondo quanto suggerito dal giudice del rinvio, se la tutela prevista dalla legislazione greca per i marinai che si trovino nelle circostanze stabilite dalla legge n. 1220/81 costituisca una «tutela equivalente» a quella garantita dalla direttiva 80/987.
64.
Secondo il giudice del rinvio, la normativa nazionale in questione si limita a garantire il pagamento, per un massimo di tre mesi, dei salari e delle indennità di base stabiliti contrattualmente a favore di marinai greci in servizio su nave battente bandiera greca, o su nave straniera convenzionata con il NAT, nel caso in cui i suddetti lavoratori siano stati abbandonati all’estero. La questione che si pone, pertanto, è se, restringendo in questi termini l’ambito di applicazione della direttiva 80/987, il legislatore nazionale abbia adempiuto correttamente all’obbligo di trasporre la suddetta direttiva nel proprio ordinamento.
65.
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 80/987 dispone che essa «si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1». Dal canto suo, il paragrafo 2 del medesimo articolo autorizza «in via eccezionale» gli Stati membri a «escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati». La suddetta esclusione può valere «in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro (...) o in funzione dell’esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva». In ogni caso, le categorie di lavoratori subordinati che possono essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 80/987 sono quelle che figurano nell’allegato della medesima.
66.
Nel caso della Grecia, la categoria di lavoratori esclusi in funzione della natura particolare del loro contratto di lavoro è, ai sensi del punto I del citato allegato, quella del «padrone e [de]i membri dell’equipaggio di un peschereccio che sono retribuiti sotto forma di partecipazione al guadagno o alle entrate lorde del peschereccio». A loro volta, i lavoratori esclusi in quanto beneficiari di altre forme di garanzia sono, ai sensi del punto II dell’allegato, «[g]li equipaggi delle navi marittime».
67.
Si tratta, pertanto, di esclusioni che attengono sempre e soltanto al criterio della categoria dei lavoratori, mai alle circostanze nelle quali si è prodotto il mancato pagamento dei crediti retributivi a causa dell’insolvenza del datore di lavoro. La tutela voluta dalla direttiva 80/987 si estende ai crediti dei lavoratori subordinati nei confronti dei datori di lavoro insolventi, senza ulteriori possibili eccezioni rispetto a quelle previste nell’articolo 1, paragrafo 2, della stessa e, pertanto, senza che possa considerarsi conforme alla sua finalità una normativa nazionale che introduca condizioni come quelle contemplate nell’articolo 29 della legge n. 1220/1981, ossia che si tratti di marinai greci, in servizio su navi battenti bandiera greca o su navi straniere convenzionate con il NAT e abbandonati all’estero.
68.
Ciò considerato, è chiaro, a mio parere, che la tutela dispensata dalla normativa nazionale a determinati lavoratori nazionali in circostanze tanto specifiche come quelle testé illustrate non può essere considerata una «tutela equivalente» a quella garantita dalla direttiva 80/987 rispetto al mancato pagamento dei crediti salariali dei lavoratori a causa dell’insolvenza dei loro datori di lavoro, senza altre eccezioni se non quelle espressamente ammesse dalla stessa direttiva. Conseguentemente, non si può non ricordare la giurisprudenza della Corte di giustizia evocata dalla Commissione, nel senso «che tanto dallo scopo della direttiva, che intende garantire un minimo di protezione a tutti i lavoratori, quanto dal carattere eccezionale della facoltà di esclusione contemplata dall’art[icolo] 1, [paragrafo] 2, emerge che può essere considerata “equivalente” ai sensi di questa disposizione solo una protezione che, pur basandosi su un sistema le cui modalità divergono da quelle contemplate dalla direttiva, fornisca ai lavoratori le garanzie essenziali stabilite dalla direttiva stessa» ( 15 ).
69.
Per questo, e come seconda conclusione intermedia, propongo alla Corte di giustizia di rispondere alla seconda questione nel senso che la prestazione prevista all’articolo 29 della legge n. 1220/1981 non costituisce una «tutela equivalente» a quella richiesta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/987.
VI – Conclusione
70.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali nei termini seguenti:
«1)
La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, trova applicazione nel caso dei crediti retributivi non corrisposti ai marinai assunti per lavorare su una nave battente bandiera di uno Stato terzo da parte di una società che, pur avendo la propria sede statutaria nel territorio del suddetto Stato terzo, abbia la propria sede effettiva nel territorio dello Stato membro nel quale i marinai sono stati assunti e sia stata dichiarata fallita da un organo giurisdizionale del suddetto Stato membro, in applicazione del diritto di quest’ultimo; è irrilevante il fatto che i contratti di lavoro siano regolati dalla legge dello Stato terzo e che la società che ha assunto i lavoratori non abbia contribuito a finanziare l’organismo di garanzia dello Stato membro in questione.
2)
La prestazione prevista all’articolo 29 della legge n. 1220/1981 non costituisce una “tutela equivalente” a quella richiesta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/987».
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).
( 3 ) Sottoscritta a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994, ratificata dalla Repubblica di Malta il 20 maggio 1993 e dalla Repubblica ellenica il 21 luglio 1995, e approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998 (GU L 179, pag. 1). In prosieguo: l’«UNCLOS».
( 4 ) Aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1). In prosieguo: la «Convenzione di Roma».
( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (GU L 270, pag. 1).
( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (GU L 283, pag. 36).
( 7 ) Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).
( 8 ) Causa C‑117/96, EU:C:1997:415.
( 9 ) Causa C‑286/90, EU:C:1992:453.
( 10 ) Causa C‑53/88, EU:C:1990:380.
( 11 ) Questo è il motivo per il quale, nella causa Poulsen e Diva Navigation (C‑286/90, EU:C:1992:453), la Corte di giustizia ha subordinato l’interpretazione del diritto dell’Unione allora interessato alla sua conformità con il diritto internazionale.
( 12 ) Il corsivo è mio.
( 13 ) Direttiva 80/987, articolo 3, paragrafo 1.
( 14 ) Direttiva 80/987, articolo 5.
( 15 ) Causa Commissione/Grecia, C‑53/88, EU:C:1990:380, punto 19.
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