CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 16 luglio 2015 ( 1 )
Causa C‑338/14
Quenon K. SPRL
contro
Citibank Belgium SA,
Citilife SA, successivamente Metlife Insurance SA,
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel di Bruxelles (Belgio)],
«Rinvio pregiudiziale — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653/CEE — Articolo 17, paragrafo 2 — Diritto dell’agente commerciale in caso di risoluzione del contratto di agenzia — Indennità di clientela o riparazione del pregiudizio — Cumulo — Risarcimento danni ulteriore rispetto all’indennità di clientela — Ammissibilità»
1.
Sembra ormai un dato acquisito nel diritto degli Stati membri dell’Unione europea che la risoluzione di un contratto di agenzia commerciale è tale da arrecare un rilevante pregiudizio all’agente commerciale e che una simile situazione, in linea di principio, deve dargli diritto a una compensazione finanziaria. Infatti, la revoca del mandato di detto agente, che fa venir meno il suo potere di rappresentanza, è tale da fargli perdere la quota di mercato che aveva fino ad allora costituito o mantenuto e, pertanto, lo priva dei potenziali profitti finanziari prodotti mediante gli sforzi commerciali che egli aveva realizzato unitamente al mandante.
2.
La scelta offerta agli Stati membri dall’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE ( 2 ) tra due meccanismi di risarcimento, ossia la concessione di un’indennità calcolata in riferimento all’apporto o allo sviluppo della clientela da parte dell’agente commerciale, ovvero la riparazione del pregiudizio subito a causa dell’estinzione del contratto, tuttavia non è scevra di difficoltà ( 3 ). Essa continua a suscitare un discreto numero di interrogativi, come illustra la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
3.
Nel caso di specie, la Cour d’appel di Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) (Belgio), infatti, intende ottenere dalla Corte taluni chiarimenti riguardo all’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653. La presente domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che contrappone la Quenon K. SPRL (in prosieguo: la «Quenon») alla Citibank Belgium SA (in prosieguo: la «Citibank») e alla Citilife SA (in prosieguo: la «Citilife»), divenuta la Metlife Insurance SA, riguardo al pagamento delle indennità e alla riparazione dei danni richiesti dalla Quenon a seguito del recesso dai contratti di agenzia che le legavano. Più precisamente, essa invita la Corte a pronunciarsi sull’articolazione tra il sistema delle indennità previsto all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva di cui trattasi e l’eventuale possibilità per l’agente commerciale di chiedere un risarcimento dei danni ai sensi della lettera c) della stessa disposizione.
I – Contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
4.
L’articolo 1 della direttiva 86/653 così recita:
«1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.
2. Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.
(...)».
5.
L’articolo 17, paragrafi da 1 a 3, della direttiva in parola dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
a)
L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
—
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
—
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. (...)
b)
L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
c)
La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.
3. L’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.
Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni
—
che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale;
—
e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente».
B – Il diritto belga
6.
La direttiva 86/653 è stata trasposta nel diritto belga mediante la legge del 13 aprile 1995 relativa al contratto di agenzia commerciale ( 4 ), il cui articolo 20 così recita:
«Dopo l’estinzione del contratto, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità di cessazione del rapporto quando abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, purché detta attività debba ancora apportare sostanziali vantaggi al preponente.
Qualora il contratto preveda un patto di non concorrenza, si ritiene, salvo prova contraria, che il preponente tragga sostanziali vantaggi.
L’importo dell’indennità è fissato tenendo conto sia dell’importanza dello sviluppo degli affari che dell’apporto di clientela.
L’indennità non può superare l’importo di una retribuzione annua, calcolato in base alla media degli ultimi cinque anni, o, se la durata del contratto è inferiore a cinque anni, in base alla media degli anni precedenti. (...)».
7.
Ai sensi dell’articolo 21 della legge del 1995:
«L’agente commerciale, qualora abbia diritto all’indennità di cessazione del rapporto di cui all’articolo 20 e l’importo di quest’ultima non copra interamente il danno effettivamente subito, può ottenere, oltre a tale indennità, un risarcimento fino a concorrenza della differenza tra l’importo del danno effettivamente subito e quello di detta indennità, sempre che egli provi l’entità del danno lamentato».
II – Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8.
Dagli elementi forniti alla Corte risulta che la Quenon, la quale è stata costituita nel 1997 per la prosecuzione delle attività del sig. Quenon, è divenuta l’agente commerciale della Citibank e della Citilife a decorrere da 1o dicembre 1997 in forza di due differenti contratti di agenzia. Le attività bancarie e assicurative sono state riunite in una sola agenzia e la Quenon era retribuita esclusivamente mediante una provvigione pagata, rispettivamente, dalla Citibank per la vendita dei prodotti bancari e dalla Citilife per la vendita dei prodotti assicurativi.
9.
Il 9 gennaio 2004 la Citibank ha risolto il contratto di agenzia che la legava alla Quenon senza preavviso e senza fornire una motivazione. Essa le ha corrisposto un’indennità di recesso di EUR 95268,30 nonché un’indennità di cessazione del rapporto di EUR 203326,80. La Citibank ha fatto divieto alla Quenon di continuare a rappresentarla, di utilizzare il suo nome e il suo marchio. A decorrere da tale data, la Quenon non ha più avuto accesso al programma informatico che le consentiva di gestire il portafoglio di prodotti assicurativi della Citilife. Secondo la Quenon, pertanto, era di fatto impossibile continuare ad eseguire il contratto di agenzia assicurativa.
10.
Il 20 dicembre 2004 la Quenon ha citato la Citibank e la Citilife dinanzi al Tribunal de commerce de Bruxelles e ha chiesto la loro condanna, a titolo individuale o in solido, al pagamento, in sostanza, di indennità di preavviso e di cessazione del rapporto per la risoluzione del contratto di agenzia assicurativa, del risarcimento per danni ulteriori nonché delle provvigioni relative agli affari conclusi dopo la risoluzione del contratto di agenzia.
11.
Poiché il suo ricorso è stato respinto con sentenza dell’8 luglio 2009, la Quenon ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio, pur modificando le somme richieste in primo grado.
12.
Dalla decisione di rinvio risulta che la Quenon afferma, a sostegno del proprio appello, che l’importo dell’indennità di cessazione del rapporto corrispostale dalla Citibank per il recesso dal contratto di agenzia bancaria è insufficiente. Essa sostiene che occorre tener conto, ai sensi dell’articolo 21 della legge del 1995, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità di cessazione del rapporto dovute in ragione del recesso de facto dal suo contratto di agenzia assicurativa nonché dell’intero pregiudizio che ha subito.
13.
Dal canto loro, le convenute nel procedimento principale sostengono che la summenzionata disposizione nazionale, nell’interpretazione datane dalla Quenon, è in contrasto con la direttiva 86/653 che non consente agli Stati membri di cumulare i due sistemi di indennizzo, ossia il sistema di indennità e quello della riparazione del pregiudizio.
14.
Secondo il giudice del rinvio, occorre, pertanto, chiedersi se la direttiva 86/653 possa essere interpretata nel senso che essa impone l’obbligo di riparazione integrale del pregiudizio subito da un agente commerciale e se, in assenza di un illecito realizzato dal preponente, gli Stati membri possano prevedere la concessione di un’indennità di cessazione del rapporto pari al massimo alla retribuzione annua, a cui può eventualmente aggiungersi un risarcimento dei danni che copra la differenza tra l’importo del pregiudizio effettivamente subito e quello di detta indennità.
15.
Ciò premesso, la Cour d’appel de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«[1)]
Se l’articolo 17 della [direttiva 86/653] debba essere interpretato nel senso che è consentito al legislatore nazionale stabilire che, in seguito all’estinzione del contratto, l’agente commerciale abbia diritto a un’indennità di clientela di importo non superiore a quello della retribuzione annua nonché, nel caso in cui l’indennità in questione non copra la totalità del danno effettivamente subito, a un risarcimento fino a concorrenza della differenza fra l’importo del danno effettivamente subito e quello dell’indennità di cui trattasi.
[2)]
Se, in particolare, l’articolo 17, [paragrafo] 2, [lettera] c), della [direttiva 86/653] debba essere interpretato nel senso che esso subordina la concessione di un risarcimento ulteriore rispetto all’indennità di clientela all’esistenza di un illecito contrattuale o extracontrattuale da parte del preponente che presenti un nesso causale con il danno invocato, nonché all’esistenza di un pregiudizio distinto da quello risarcito attraverso l’indennità forfettaria di clientela.
[3)]
In caso di risposta [affermativa] a quest’ultima questione, se l’illecito debba consistere in qualcosa di diverso da una risoluzione unilaterale del contratto, come ad esempio in un preavviso insufficiente, nella concessione di indennità sostitutive del preavviso e di clientela insufficienti, nell’esistenza di gravi motivi imputabili al preponente, in un abuso del diritto di risoluzione o in qualsiasi altro inadempimento, in particolare sotto il profilo delle pratiche commerciali».
16.
Sono state depositate osservazioni scritte dalla Quenon, dalla Citibank, dai governi belga e tedesco nonché dalla Commissione europea.
III – Analisi
A – Sulla competenza della Corte
17.
La Commissione ha espresso dubbi sulla «ricevibilità» della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Essa sostiene che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 86/653, atteso che le attività bancarie e assicurative che sono state esercitate dalla Quenon per conto della Citibank e della Citilife erano relative a prestazioni di servizi e non alla «vendita o [all’]acquisto di merci», che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva de qua prende in considerazione in via esclusiva. Il governo tedesco, senza sollevare formalmente un’eccezione di incompetenza, ha formulato considerazioni dello stesso ordine.
18.
A mio avviso, tali dubbi possono essere facilmente rimossi.
19.
Come del resto hanno evidenziato, del tutto correttamente, il governo tedesco e la Commissione, la legge del 1995, che traspone la direttiva 86/653 nell’ordinamento giuridico belga, si applica, conformemente al suo articolo 1 ( 5 ), indistintamente agli agenti commerciali incaricati, per conto dei preponenti, sia dell’acquisto o della vendita di merci che della prestazione di servizi.
20.
Orbene, ai fini di un’interpretazione uniforme, la Corte, si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori del suo ambito di applicazione, ma nelle quali dette disposizioni del diritto dell’Unione erano rese applicabili dal diritto nazionale grazie a un rinvio di quest’ultimo al loro contenuto ( 6 ).
21.
Per quanto attiene alle disposizioni volte a trasporre la direttiva 86/653 nell’ordinamento giuridico belga, è sufficiente rilevare che, nella sentenza Unamar ( 7 ), la Corte, basandosi sulle soluzioni che erano state adottate nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Poseidon Chartering ( 8 ) e Volvo Car Germany ( 9 ), ha già dichiarato che, sebbene la questione sollevata dal giudice del rinvio riguardasse non già un contratto di vendita o di acquisto di merci, bensì un contratto di agenzia relativo alla gestione di un servizio di trasporto marittimo, restava il fatto che il legislatore belga, in sede di trasposizione delle disposizioni di tale direttiva nell’ordinamento interno, aveva deciso di applicare un trattamento identico a questi due tipi di situazioni.
22.
Ritengo quindi che la Corte sia competente a pronunciarsi sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
B – Sulle questioni pregiudiziali
23.
Con la propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio intende ottenere taluni chiarimenti sull’interpretazione che occorre dare all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653. Sebbene la Corte sia stata chiamata in varie occasioni ( 10 ) a pronunciarsi sulle misure riparatorie che devono essere adottate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 17 di tale direttiva, è invece la prima volta che essa è chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), il quale prevede che «[l]a concessione [dell’indennità di clientela] non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni».
24.
La prima questione pregiudiziale verte sulla portata dell’azione di risarcimento dei danni contemplata dalla disposizione summenzionata (primo aspetto). Quanto alla seconda e alla terza questione, esse si riferiscono al regime di responsabilità al quale tale azione deve, se del caso, conformarsi (secondo aspetto).
1. Primo aspetto (prima questione): portata e limiti del cumulo di un’indennità di clientela e di una domanda di risarcimento danni a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653
25.
Si deve ricordare che l’articolo 17 della direttiva 86/653 fa parte delle disposizioni che, nell’economia generale della stessa direttiva, assumono un’importanza decisiva, in quanto definiscono il livello di protezione che il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno riconoscere agli agenti commerciali nel processo di istituzione del mercato unico ( 11 ).
26.
Come più volte dichiarato dalla Corte, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653 è necessario richiamare gli obiettivi perseguiti da quest’ultima.
27.
A tal proposito, dopo le sentenze Bellone e Ingmar ( 12 ), è un dato acquisito che lo scopo perseguito dalla direttiva in esame è duplice: infatti, si tratta non soltanto di proteggere gli interessi degli agenti commerciali nell’ambito dei loro rapporti con i preponenti (obiettivo di tutela dell’agente commerciale), ma altresì di promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali e di facilitare gli scambi tra gli Stati membri mediante il ravvicinamento delle legislazioni nazionali (obiettivo di armonizzazione a fini, segnatamente, di certezza del diritto).
28.
Come dichiarato dalla Corte, l’articolo 17 della direttiva 86/653, che obbliga gli Stati membri a predisporre un meccanismo di risarcimento dell’agente commerciale a seguito dell’estinzione del suo contratto, dev’essere interpretato in funzione di tale duplice obiettivo ( 13 ).
29.
Va inoltre evidenziato che l’articolo 17 della direttiva 86/653 si inserisce nell’ambito di un insieme di disposizioni di armonizzazione aventi carattere al tempo stesso imperativo e minimo. La tutela prevista dalla direttiva quindi non s’impone soltanto agli Stati membri, che possono prevedere unicamente una protezione rafforzata, ma vincola altresì le parti del contratto di agenzia commerciale che, prima della scadenza del contratto, non possono derogarvi a detrimento dell’agente commerciale (v. articolo 19 della direttiva 86/653).
30.
Resta il fatto che l’articolo 17 della direttiva in parola, frutto di un compromesso, dati gli approcci divergenti adottati fino ad allora nella normativa degli Stati membri ( 14 ), lascia a questi ultimi la scelta tra due soluzioni: il sistema, ispirato alla prassi tedesca, di indennità determinata secondo i criteri enunciati al paragrafo 2 di detto articolo, o il meccanismo, analogo a quello previsto nel diritto francese, della riparazione del pregiudizio in base ai criteri definiti al paragrafo 3 dello stesso articolo. Il carattere alternativo di tale sistema riparatorio è stato confermato dalla Corte, la quale ha chiaramente indicato che l’articolo 17 della direttiva de qua vieta il cumulo della concessione dell’indennità di cui al suo paragrafo 2 e della riparazione del pregiudizio prevista al paragrafo 3 dello stesso articolo ( 15 ).
31.
Sono, tuttavia, del parere che le misure di armonizzazione prescritte dall’articolo 17 della direttiva 86/653 siano volte soltanto a coordinare le condizioni di indennizzo dell’agente commerciale per il pregiudizio economico derivante direttamente dall’interruzione dei rapporti con il preponente e, in definitiva, dalla stessa perdita di clientela, in particolare allo scopo di uniformare le condizioni di concorrenza e di accrescere la sicurezza delle operazioni commerciali.
32.
In altri termini, l’armonizzazione delle condizioni di indennizzo degli agenti commerciali derivante dalla direttiva in esame è completa solo per quanto concerne l’indennità di cessazione del rapporto detta «di clientela». Essa non è volta a disciplinare tutte le possibilità di riparazione dei pregiudizi subiti dagli agenti commerciali in forza delle normative degli Stati membri sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Gli agenti allontanati conservano quindi la possibilità di far riconoscere la responsabilità dei loro preponenti in base al diritto nazionale applicabile, allo scopo di ottenere la riparazione di un pregiudizio distinto da quello coperto dall’indennità sostitutiva di clientela di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653.
33.
Al riguardo si deve precisare che, benché il regime istituito dall’articolo 17 della direttiva sia imperativo e abbia fissato un ambito, esso non fornisce tuttavia indicazioni dettagliate per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto. Pertanto, all’interno dell’ambito definito da tale disposizione, gli Stati membri dispongono di un certo potere discrezionale ( 16 ).
34.
A mio avviso, ciò vale sia per quanto concerne le effettive modalità di calcolo dell’indennità contemplata all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653 – atteso che la lettera b) di tale disposizione si limita a stabilirne l’importo massimo – che per quanto riguarda la sua eventuale articolazione con una domanda di risarcimento danni, quale quella di cui alla lettera c) della stessa disposizione. Come rilevato dalla Commissione nella sua relazione del 1996, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653 disciplina le situazioni in cui la legislazione nazionale conferisce all’agente il diritto di ottenere un risarcimento dei danni per la risoluzione del contratto o per il mancato rispetto del periodo di preavviso previsto dalla direttiva.
35.
Come è stato evidenziato ( 17 ), dal punto di vista dell’agente commerciale l’indennità di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653 ha una finalità essenzialmente compensativa. Dalle condizioni di concessione dell’indennità previste dalla direttiva 86/653 (sussistenza di un apporto di clientela o sensibile sviluppo di operazioni con clienti esistenti da parte dell’agente commerciale, presenza di sostanziali vantaggi per il preponente dopo l’estinzione del contratto di agenzia, assenza delle circostanze di esclusione del diritto all’indennità di cui all’articolo 18 della direttiva) si evince che essa, correntemente chiamata «indennità di clientela», è volta, innanzitutto, a retribuire l’agente per gli sforzi profusi nei limiti in cui il preponente continua a beneficiare dei vantaggi economici derivanti da detti sforzi anche dopo l’estinzione del contratto di agenzia e, contemporaneamente, ad evitare situazioni di arricchimento senza causa o comportamenti opportunistici al momento della risoluzione del contratto. In mancanza di un obbligo di indennizzo dell’agente dopo l’estinzione del contratto di agenzia, il preponente – senza essere tenuto a corrispondere una contropartita all’agente commerciale – potrebbe continuare a beneficiare di plusvalenze alle quali l’agente commerciale ha in qualche modo contribuito con la sua attività.
36.
Il diritto all’indennità, quale previsto dalla direttiva 86/653, pertanto non copre tutti i danni causati a detto agente in occasione della cessazione dei suoi rapporti con il preponente, ma unicamente quelli derivati direttamente dalla perdita di clientela.
37.
Si è quindi potuto rilevare che il sistema della riparazione del pregiudizio previsto all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva in esame, il quale non è connesso unicamente alla perdita di clientela e che non ha limiti per quanto concerne il suo importo, comprendeva l’insieme dei pregiudizi subiti dall’agente commerciale e, per taluni aspetti, poteva apparire più favorevole per quest’ultimo ( 18 ).
38.
Pertanto, ritengo che il massimale stabilito all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/653, ossia una retribuzione annua, riguardi unicamente l’indennità di clientela e non limiti il risarcimento dei danni che dovrebbe avere un oggetto differente rispetto a detta indennità. Dunque, come prevede l’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva summenzionata, non si può escludere che, oltre a tale retribuzione, l’agente commerciale possa chiedere un risarcimento dei danni destinato a coprire un pregiudizio autonomo. Se è vero che, tenuto conto dell’armonizzazione derivante dall’articolo 17 della direttiva 86/653, non è possibile il cumulo di due azioni volte, entrambe, a riparare il pregiudizio derivante dalla perdita di clientela, si deve nondimeno ammettere che possano coesistere due azioni aventi ad oggetto la riparazione di pregiudizi distinti.
39.
Mi sembra, inoltre, che dalla formulazione e dalla struttura dell’articolo 17 della direttiva 86/653 risulti abbastanza chiaramente che l’azione di risarcimento dei danni prevista all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva è considerata un complemento eventuale della concessione di un’indennità e, di per sé, non è interessata dal massimale dell’importo dell’indennità di cessazione del rapporto prevista alla lettera b) dello stesso paragrafo. Come affermato dalla Quenon, dai lavori preparatori della direttiva 86/653 emerge che, in definitiva, il legislatore dell’Unione ha deciso di non adottare la proposta iniziale della Commissione nella parte in cui considerava il massimale dell’indennità come assoluto ( 19 ).
40.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta poi che, qualora gli Stati membri scelgano una delle due opzioni di cui al summenzionato articolo 17, l’indennità di cessazione del rapporto può essere soltanto pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo ( 20 ). L’utilizzo della parola «superiore» indica che l’armonizzazione realizzata dalla direttiva 86/653 è minima e che pertanto gli Stati membri dispongono della possibilità di prevedere, in aggiunta alla specifica indennità contemplata dalla disposizione di cui trattasi, un’azione di risarcimento dei danni conformemente alla lettera c) di detta norma ( 21 ).
41.
Tale ipotesi dovrebbe ricorrere, in particolare, qualora l’agente commerciale ritenga di aver subito uno specifico pregiudizio in concomitanza con la risoluzione del contratto, a prescindere dalla retribuzione ottenuta per l’apporto di clienti o per il consolidamento della clientela esistente presso il mandante e per la perdita delle future retribuzioni derivata dalla perdita di detta clientela, a cui egli ha diritto in base al contratto di agenzia propriamente detto. Il summenzionato articolo 17 non impedisce all’agente commerciale di far valere nei confronti del preponente diritti alla riparazione complementari, al fine di ottenere la compensazione del proprio danno materiale o morale che superi il diritto a un’indennità postcontrattuale. Sono state quindi evocate, a titolo di esempio di pregiudizi distinti riparabili nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 86/653, le spese di investimento sostenute dall’agente non ammortizzate, le indennità di preavviso dovute al personale licenziato o, ancora, le spese connesse ai contratti di locazione o di leasing ( 22 ).
42.
Tale ipotesi, del resto, sembra ricorrere nel procedimento principale, ove risulta che l’improvvisa risoluzione del contratto di agenzia bancaria stipulato tra la Quenon e le società convenute ha reso, di fatto, impossibile l’esecuzione del contratto di agenzia in materia assicurativa. Nel caso di specie, si potrebbe ritenere che la Quenon invochi un pregiudizio al fine di ottenere non soltanto la compensazione del pregiudizio direttamente derivato dalla risoluzione del contratto di agenzia bancaria e dalla perdita di guadagni futuri, ma altresì la riparazione del danno indiretto costituito dall’impossibilità di eseguire il contratto di agenzia in materia assicurativa e dai pregiudizi collaterali determinati dal mancato rispetto del termine di preavviso.
43.
Occorre precisare, tuttavia, che l’azione esercitata ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653 non deve aggirare la norma anticumulo sancita dalla giurisprudenza, atteso che diversamente si creerebbe una situazione di sovracompensazione finanziaria in favore dell’agente, in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva. Il pregiudizio invocato coperto da tale azione, quindi, dev’essere ben distinto da quello coperto dall’indennità. Ammettere che il risarcimento degli ulteriori danni presi in considerazione dalla disposizione di cui trattasi possa compensare anche la perdita della retribuzione futura equivarrebbe, inoltre, ad ignorare il massimale dell’importo dell’indennità di cessazione del rapporto previsto dalla direttiva 86/653.
44.
In conclusione, l’articolo 17 della direttiva 86/653 non dovrebbe ostare a una legislazione nazionale la quale preveda che, in caso di estinzione di un contratto di agenzia, l’agente ha diritto, oltre alla concessione di un’indennità di clientela il cui importo non può superare la retribuzione annua dell’agente, anche alla concessione di un risarcimento dei danni al fine di coprire il pregiudizio effettivamente subito e non coperto da tale indennità.
45.
Per quanto riguarda la questione se il risarcimento dei danni possa o meno, ove si cumuli con l’indennità di clientela, superare l’importo massimo stabilito all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, mi sembra abbastanza chiaro che il massimale fissato da tale disposizione riguarda unicamente l’indennità di clientela e non limita l’importo della riparazione complementare che ha un oggetto differente da quello di detta indennità. Atteso che l’azione di cui trattasi riguarda un pregiudizio distinto da quello coperto dall’indennità di clientela, non si può escludere che l’importo totale delle somme riscosse dall’agente commerciale possa superare detta soglia.
46.
Alla luce di tali considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione che l’articolo 17 della direttiva 86/653 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una legislazione nazionale la quale preveda che, a seguito dell’estinzione del contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto a un’indennità di clientela il cui importo non può superare quello di una retribuzione annua nonché, qualora l’importo di detta indennità non copra l’intero pregiudizio effettivamente subito, ad un risarcimento dei danni.
2. Secondo aspetto (seconda e terza questione): necessità di un illecito e qualificazione di detto illecito ai fini della concessione del risarcimento dei danni
47.
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende sapere se, nell’ambito dell’azione per la riparazione del pregiudizio ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653, siano necessarie, da un lato, la dimostrazione di un illecito realizzato dal preponente che presenti un nesso causale con il danno invocato e, dall’altro lato, l’esistenza di un pregiudizio distinto da quello riparato dall’indennità forfettaria di clientela.
48.
La risposta a tale questione mi sembra abbastanza evidente. Come è stato rilevato dalla Quenon, dai governi belga e tedesco nonché dalla Commissione, la direttiva in parola non contiene alcuna precisazione riguardo al regime di responsabilità applicabile nell’ambito delle azioni di risarcimento dei danni esercitate dall’agente commerciale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653.
49.
Fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, gli Stati membri sono dunque liberi di stabilire, entro il contesto definito dalla direttiva 86/653, le condizioni applicabili a un’azione di riparazione, quali la necessità di un illecito, il carattere qualificato o meno di detto illecito e l’entità del pregiudizio riparabile.
50.
Per contro, come ho precedentemente indicato, il pregiudizio invocato a tale titolo – salvo ignorare il fatto che le due opzioni previste dalla direttiva non possono essere applicate cumulativamente – dev’essere distinto da quello derivante direttamente dalla risoluzione del contratto di agenzia, già coperto dall’indennità di clientela.
51.
Con la terza questione, il giudice del rinvio si interroga sulla natura e sull’importanza dell’illecito necessario nell’ambito di un’azione di riparazione esercitata ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653.
52.
Tenuto conto della risposta che è stata fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.
IV – Conclusione
53.
Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour d’appel di Bruxelles nel modo seguente:
L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non osta a una legislazione nazionale la quale preveda che, a seguito dell’estinzione del contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto a un’indennità di clientela il cui importo non può superare quello di una retribuzione annua nonché, qualora l’importo di detta indennità non copra l’intero pregiudizio effettivamente subito, ad un risarcimento dei danni.
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653 dev’essere interpretato nel senso che esso subordina la concessione di un risarcimento dei danni ulteriore rispetto all’indennità di clientela all’esistenza di un pregiudizio distinto da quello riparato da tale indennità, ma non all’esistenza di un illecito, di natura contrattuale o extracontrattuale, realizzato dal preponente che presenti un nesso causale con il danno invocato.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17).
( 3 ) V., in particolare, le difficoltà interpretative menzionate nella relazione della Commissione, del 23 luglio 1996, sull’applicazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653 [COM(96) 364 def., pagg. da 10 a 13; in prosieguo: la «relazione del 1996»]. Lo dimostrano altresì le valutazioni critiche sulla coesistenza di due diversi approcci legislativi all’interno della stessa direttiva (v., in particolare, punto 18 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Maggiore coerenza nel diritto contrattuale Europeo – Un piano d’azione [COM(2003) 68 definitivo]).
( 4 ) Moniteur belge del 2 giugno 1995, pag. 15621; in prosieguo: la «legge del 1995».
( 5 ) Secondo tale disposizione, l’agente commerciale è incaricato della «negoziazione e eventualmente della conclusione di affari in nome e per conto del preponente» (il corsivo è mio).
( 6 ) V. in tal senso, in particolare, sentenze Dzodzi (C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 36); SC Volksbank România (C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 86 e giurisprudenza ivi citata), nonché Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 45).
( 7 ) C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 30.
( 8 ) C‑3/04, EU:C:2006:176, punti da 14 a 17.
( 9 ) C‑203/09, EU:C:2010:647, punti da 23 a 26.
( 10 ) V., in particolare, sentenze Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605); Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176); Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199); Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195); Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:647), e Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663).
( 11 ) V. sentenza Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 39).
( 12 ) Rispettivamente, C‑215/97, EU:C:1998:189, punti 13 e 17, nonché C‑381/98, EU:C:2000:605, punti 20 e 23.
( 13 ) Sentenza Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, punti 14 e 31), nonché sentenza Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 37).
( 14 ) V. relazione del 1996, pag. 1. Per un panorama più completo degli approcci adottati dagli Stati membri, v. de Theux, A., Le statut européen de l’agent commercial – Approche critique de droit comparé, Facultés universitaires Saint‑Louis, 1992, in particolare pagg. 280 e segg.
( 15 ) Sentenze Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punto 20), e Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, punto 15).
( 16 ) Sentenze Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 21); Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punti 34 e 35); Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, punto 18), nonché Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 40).
( 17 ) V., in special modo, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2005:641, paragrafi da 14 a 19), e dell’avvocato generale Bot nella causa Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:315, paragrafo 50).
( 18 ) V., segnatamente, Gardiner, C., «Compensation commercial agents under the Commercial Agents Directive – Uncertainty continues», Commercial Law Practitioner, 2006, 8, pag. 195.
( 19 ) V. articoli 28, 30 e 31 della proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio (indipendenti), presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 dicembre 1976 (GU 1977, C 13, pag. 2).
( 20 ) Sentenza Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punto 32).
( 21 ) Come ho già affermato nelle mie conclusioni nella causa Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:301, paragrafo 52), il meccanismo previsto dalla direttiva 86/653 è volto unicamente a garantire all’agente commerciale di beneficiare di una compensazione minima e non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prevedere nei loro ordinamenti indennizzi supplementari.
( 22 ) Crahay, P., «La rupture du contrat d’agence commerciale», Les dossiers du Journal des tribunaux, n. 65, Larcier 2008.
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