CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 19 gennaio 2016 ( 1 )
Causa C‑361/14 P
Commissione europea
contro
Peter McBride e altri
«Impugnazione — Interpretazione dell’articolo 266 TFUE — Articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE del Consiglio — Misure di conservazione delle risorse e ristrutturazione del settore della pesca — Domande di aumento della stazza di sicurezza — Annullamento, da parte del Tribunale, della decisione 2003/245/CE della Commissione che respinge domande di aumento della stazza di sicurezza — Competenza e base giuridica per l’adozione di nuove decisioni — Annullamento, da parte del Tribunale, di nuove decisioni che respingono domande di aumento della stazza di sicurezza»
1.
La Commissione europea impugna la sentenza del Tribunale ( 2 ) che annulla 11 decisioni adottate il 13 luglio 2010 (in prosieguo: le «decisioni del 2010»), con le quali la Commissione aveva (ancora una volta) respinto le domande presentate dall’Irlanda il 14 dicembre 2001 (in prosieguo: la «domanda originaria») per conto di singoli proprietari di navi che chiedevano l’aumento della capacità consentita nei propri pescherecci per l’incremento della sicurezza (in prosieguo: gli «aumenti della stazza di sicurezza»). Le domande sono state presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE del Consiglio ( 3 ).
2.
La presente causa è la prosecuzione di una saga lunga e complessa ( 4 ). Il 4 aprile 2003, la Commissione ha adottato la decisione 2003/245/CE ( 5 ) (in prosieguo: la «decisione iniziale») in risposta alle domande originarie dell’Irlanda. I proprietari di navi le cui domande di aumento della stazza di sicurezza sono state respinte hanno fatto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, impugnando tale decisione nella causa Boyle e a. ( 6 ). Il Tribunale ha annullato la decisione iniziale in quanto riguardava talune navi, ma ha respinto quattro domande come irricevibili. Tre di tali proprietari di navi hanno impugnato con successo tale decisione: nella sentenza Flaherty e a. ( 7 ), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale nella parte relativa alla ricevibilità e ha esteso l’annullamento della decisione iniziale alle navi in questione in tale procedimento.
3.
Il 13 luglio 2010, la Commissione ha adottato le decisioni del 2010 al fine di osservare i propri obblighi ai sensi dell’articolo 266 TFUE per dare efficacia alle sentenze Boyle e a. e Flaherty e a. Poiché nel frattempo la base giuridica per la decisione iniziale è scomparsa ( 8 ), le decisioni del 2010 sono state adottate su una base giuridica ad hoc. Esse sono state impugnate dinanzi al Tribunale nella causa McBride e a., il procedimento che ha portato alla sentenza impugnata.
4.
Il Tribunale ha annullato le decisioni del 2010. Nel fare ciò, ha distinto tra l’obbligo della Commissione ai sensi dell’articolo 266 TFUE e la competenza di tale istituzione ad adottare le decisioni del 2010. Il Tribunale ha statuito che la Commissione era incompetente. Avrebbe, pertanto, dovuto respingere le domande originarie nei limiti in cui riguardavano i resistenti della presente impugnazione.
5.
La sentenza del Tribunale solleva importanti questioni che vanno al di là del settore della pesca. Ci si chiede quali siano gli obblighi di un’istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 266 TFUE, e se, nel valutare la base giuridica delle decisioni del 2010, la Corte debba applicare i principi derivanti dalla giurisprudenza relativa alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (in prosieguo: la «CECA»), in particolare le sentenze SP e a. ( 9 ) e ArcelorMittal ( 10 ). In caso contrario, ci si chiede se si debba affrontare la questione della base giuridica adeguata.
Contesto normativo
Trattato sull’Unione europea
6.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, TUE, la delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. In virtù di tale principio, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti, come disposto dall’articolo 5, paragrafo 2.
7.
Allo stesso modo, l’articolo 13, paragrafo 2, TUE impone a ciascuna istituzione di agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
8.
L’articolo 263 TFUE dispone che la Corte di giustizia dell’Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi e sugli atti delle istituzioni, compresa la Commissione.
9.
Il primo paragrafo dell’articolo 264 TFUE dispone che, se un ricorso per controllo giurisdizionale è fondato, la Corte deve dichiarare nullo e non avvenuto l’atto impugnato.
10.
L’articolo 266 TFUE dispone che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tale obbligo non pregiudica alcun obbligo extracontrattuale dell’Unione di risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Quadro generale della politica comune della pesca
11.
Il regime normativo che disciplina la pesca nelle acque dell’Unione è complesso ed esteso ( 11 ). Ciò che segue è una breve sintesi non esaustiva il cui solo scopo è illustrare il contesto normativo.
12.
Nel 1970, il Consiglio ha adottato una normativa che istituiva un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 12 ). La politica comune della pesca (in prosieguo: la «PCP») è stata istituita nel 1983 ( 13 ). È stata successivamente modificata in varie occasioni.
13.
Quando l’Irlanda ha presentato le domande originarie il 14 dicembre 2001, le disposizioni rilevanti erano quelle del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio ( 14 ). Tale regolamento ha tentato di affrontare i problemi legati al grave squilibrio tra la capacità di pesca delle flotte degli Stati membri e le possibilità di pesca disponibili.
14.
In quel momento, la politica comune delle strutture nel settore della pesca era organizzata sulla base dei programmi pluriennali di orientamento (in prosieguo: i «POP»), come definiti dall’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio ( 15 ). Questi ultimi hanno fissato gli obiettivi per la riduzione della misura della flotta da pesca ( 16 ). Onde facilitare l’evoluzione strutturale del settore della pesca nel quadro degli orientamenti della politica comune della pesca, la Commissione era legittimata a concedere un contributo finanziario alle azioni intraprese, tra l’altro, nel campo della ristrutturazione, del rinnovo e dell’ammodernamento della flotta da pesca ( 17 ). È stato sotto l’egida di tale politica che la decisione 97/413, su cui erano fondate le domande originarie, è stata adottata.
15.
Verso la fine degli anni ’90, tuttavia, era diventato evidente che la PCP riformata non era riuscita ad ostacolare la diminuzione degli stock di pesce nelle acque comunitarie ( 18 ). La Commissione ha deciso che gli obiettivi del POP IV erano eccessivamente modesti. Ha proposto che la decisione 97/413 (e il POP IV) fossero prorogati di un anno, fino al 31 dicembre 2002, per consentire un periodo di riflessione sulla futura politica della flotta. Allo stesso tempo, la Commissione ha suggerito che dovessero essere introdotte misure per rendere il POP IV più efficace durante la proroga della sua applicazione. Una di tali misure era eliminare la possibilità di ottenere aumenti della stazza di sicurezza ( 19 ).
16.
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ( 20 ), che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 101/76 e il regolamento n. 3760/92, ha dato effetto al cambio di politica. L’attuale situazione è disciplinata dal regolamento (UE) 2015/812 ( 21 ) e dal regolamento (UE) n. 1380/2013 ( 22 ).
Regolamento n. 3760/92
17.
Il regolamento n. 3760/92 si prefiggeva di istituire un quadro per la conservazione e la protezione delle risorse acquatiche viventi e dell’acquacoltura ( 23 ).
18.
Il titolo I comprendeva le norme di accesso alle acque e alle risorse. L’articolo 11 era l’unica disposizione del titolo II («Gestione e controllo dell’attività di pesca»). Esso disponeva: «Tenendo conto del titolo I e secondo la procedura prevista all’articolo 43 del trattato, il Consiglio stabilisce, su base pluriennale e per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1994, gli obiettivi e le modalità inerenti alla ristrutturazione del settore comunitario della pesca, nell’intento di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e lo sforzo di pesca. A tal fine l’adeguamento dello sforzo di pesca si incentra prioritariamente sull’adeguamento della capacità alle risorse disponibili e tiene conto, caso per caso, delle possibili conseguenze economiche e sociali». All’interno del titolo III («Disposizioni generali»), l’articolo 17 ha istituito un comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura, mentre l’articolo 18 ha definito una procedura secondo la quale la Commissione sottopone progetti di misure di attuazione a tale comitato per un controllo prima della loro adozione.
Regolamento (CE) n. 2792/99
19.
Il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio ( 24 ) ha introdotto un quadro per l’insieme delle azioni strutturali relative al settore della pesca. È stato disposto il contributo finanziario ai sensi della CPC attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (in prosieguo: lo «SFOP») ( 25 ). L’articolo 6 riguardava il rinnovo della flotta e l’ammodernamento delle navi da pesca. Nell’ambito dei POP, gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, potevano chiedere un aumento degli obiettivi di capacità, in particolare, per quanto concerne misure destinate a migliorare la sicurezza, a condizione che dette misure non dessero luogo ad un aumento dello sfruttamento delle risorse.
20.
Ai sensi dell’articolo 9, gli aiuti tramite lo SFOP per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta potevano essere autorizzati solo qualora venissero rispettate talune condizioni, comprese quelle stabilite dall’articolo 6, paragrafo 2.
Decisione 97/413
21.
La decisione 97/413 è stata adottata, tra l’altro, per garantire la ristrutturazione della flotta di pesca comunitaria e la sopravvivenza di un settore soggetto alla grave minaccia di sovrasfruttamento cronico. Sono state fissate norme dettagliate nel POP IV per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2002 ( 26 ).
22.
L’articolo 4 così disponeva:
«1. La segmentazione della flotta di ciascuno Stato membro è determinata in base agli stock definiti nell’allegato I e alle tecniche di pesca, tenendo conto della segmentazione adottata nell’ambito del PPO III nonché delle diverse situazioni degli Stati membri.
2. Nei programmi pluriennali di orientamento per gli Stati membri, gli aumenti di capacità risultanti unicamente da miglioramenti concernenti la sicurezza giustificano, caso per caso, un identico aumento degli obiettivi dei segmenti di flotta allorché questi non aumentano lo sforzo di pesca dei pescherecci in questione».
23.
L’articolo 9, paragrafo 1, imponeva alla Commissione di adottare i POP per le flotte pescherecce dei singoli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio ( 27 ) non oltre il 30 novembre 1997 per il periodo 1997-2001.
24.
Ai sensi dell’articolo 10, ai fini dell’attuazione della decisione 97/413, si applicano le procedure di cui all’articolo 18 del regolamento n. 3760/92. Quando il regolamento n. 3760/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 2371/2002 ( 28 ), il comitato di gestione che la Commissione era tenuta in tal modo a consultare è stato (è ciò è determinante) abolito ( 29 ).
Decisione 2002/70/CE del Consiglio
25.
La decisione 2002/70 del Consiglio ( 30 ) è stata adottata per consentire un periodo di riflessione sulla futura politica della flotta. Essa ha modificato la decisione 97/413 e ha prorogato la data entro la quale gli sforzi di pesca di ciascuno Stato membro dovevano essere ridotti al 31 dicembre 2002 ( 31 ). È determinante che l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 sia stato soppresso con effetto dal 1o gennaio 2002 ( 32 ).
26.
Anche l’articolo 9 della decisione 97/413 è stato modificato. La Commissione rimaneva responsabile per l’attuazione degli obiettivi e delle modalità previsti da tale decisione, ma le procedure dovevano essere svolte ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 2792/99 ( 33 ).
Giurisprudenza
27.
Poiché nei motivi d’impugnazione e nelle osservazioni delle parti si fa ampio riferimento alle sentenze SP e a. e ArcelorMittal, è opportuno richiamarle qui brevemente.
28.
Nella causa SP e a., le ricorrenti chiedevano l’annullamento per incompetenza della decisione della Commissione adottata il 17 dicembre 2002. La decisione in questione sanzionava violazioni del Trattato CECA compiute prima della sua estinzione del 23 luglio 2002. Nel preambolo, essa faceva riferimento solo all’articolo 65 CECA ( 34 ). Nella sua sentenza, il Tribunale ha operato una distinzione tra le disposizioni che disciplinano gli atti di procedura anteriori all’adozione della decisione da parte della Commissione e le disposizioni sostanziali del Trattato CECA.
29.
Con riferimento alla successione delle leggi nel tempo, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale le norme comunitarie di diritto sostanziale devono essere interpretate, perché sia assicurata l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, nel senso che esse non riguardano, di massima, situazioni consolidatesi anteriormente alla loro entrata in vigore, mentre le norme di procedura trovano applicazione diretta ( 35 ). In primo luogo, è necessario accertare che un’istituzione sia competente ad adottare un atto in base ad una specifica disposizione del Trattato o del diritto derivato. La fase successiva consiste nell’individuare le norme sostanziali e procedurali applicabili, in conformità dei principi che disciplinano la successione delle norme nel tempo. Pertanto, la disposizione su cui si fonda giuridicamente un atto e che legittima l’istituzione comunitaria ad emanarlo deve essere in vigore al momento dell’adozione. Al contrario, tali principi possono condurre all’applicazione di disposizioni sostanziali che non sono più in vigore nel momento in cui l’istituzione comunitaria adotta l’atto in questione. La Commissione ha dedotto dalla disposizione sostanziale di cui all’articolo 65, paragrafo 1, CECA la propria competenza ad agire. Nel fare ciò, ha errato poiché la base giuridica di cui all’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CECA si era estinta quando essa ha adottato la sua decisione. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione in questione in tale causa ( 36 ).
30.
La causa ArcelorMittal riguardava una decisione della Commissione adottata sulla base dell’articolo 65, paragrafi 1 e 5, CECA dopo l’estinzione del Trattato CECA del 23 luglio 2002. Ai sensi di una decisione precedente, la Commissione aveva inflitto ammende a 17 imprese per aver partecipato ad un cartello volto alla fissazione dei prezzi nel settore dell’acciaio. L’11 marzo 1999, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento nei confronti di tale decisione, ma ha ridotto l’ammenda inflitta ( 37 ). Il 2 ottobre 2003, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e ha annullato la decisione della Commissione in relazione ad una delle imprese ( 38 ). La Commissione ha, poi, deciso di avviare un nuovo procedimento con riferimento alla stessa condotta anticoncorrenziale che era stata oggetto della precedente decisione. L’8 novembre 2006, la Commissione ha adottato una nuova decisione, impugnata in primo grado, senza successo, dinanzi al Tribunale ( 39 ) e poi, in secondo grado, nella causa ArcelorMittal.
31.
La Corte ha statuito che la sentenza del Tribunale non risultava viziata da alcun errore di diritto. Il legislatore dell’Unione non intendeva sottrarre le violazioni delle norme sulla concorrenza di cui al Trattato CECA all’applicazione di sanzioni successivamente alla scadenza del Trattato medesimo. Inoltre, la successione dei Trattati (CECA, CE e TFUE) assicurava, al fine di garantire una libera concorrenza, che la Commissione potesse ancora sanzionare qualsiasi comportamento corrispondente alla fattispecie prevista dall’articolo 65, paragrafo 1, CECA, a prescindere dal fatto che si fosse verificato anteriormente o successivamente al 23 luglio 2002. Sarebbe pertanto risultato contrario alla finalità nonché alla coerenza dei Trattati ed inconciliabile con la continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione il fatto che la Commissione fosse priva di legittimazione per garantire l’uniforme applicazione delle norme risultanti dal Trattato CECA che continuavano a produrre effetti anche successivamente alla scadenza di quest’ultimo ( 40 ).
32.
La Corte ha, pertanto, confermato la sentenza del Tribunale, statuendo che la competenza della Commissione per infliggere l’ammenda di cui trattasi nel 2006 risultava dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 ( 41 ) e che occorreva svolgere la procedura prevista da tale regolamento. Una disposizione che costituisce il fondamento giuridico di un atto e legittima l’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto medesimo dev’essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo. Inoltre, l’applicazione, da parte della Commissione, del regolamento n. 1/2003 non ha ridotto, bensì è stata piuttosto tale da estendere, le garanzie procedurali offerte dal contesto normativo del Trattato CECA alle imprese perseguite per la violazione delle norme sulla concorrenza ( 42 ).
Contesto del presente procedimento
La decisione iniziale
33.
Il 14 dicembre 2001, le autorità irlandesi hanno presentato le domande originarie alla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413, chiedendo l’aumento della capacità per il segmento polivalente ( 43 ) e per il segmento pelagico ( 44 ) della sua flotta.
34.
Il 4 aprile 2003, la Commissione ha adottato la decisione iniziale, richiamando tanto l’articolo 4 della decisione 97/413 quanto l’articolo 6 del regolamento n. 2792/99 come basi giuridiche. Con l’articolo 2 della decisione iniziale, la Commissione ha accolto 29 domande di aumento della stazza di sicurezza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413. Ha tuttavia respinto 80 di tali domande, comprese quelle dei resistenti della presente impugnazione.
Procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione relativo alla decisione iniziale
35.
Taluni proprietari di navi hanno presentato domande di annullamento dinanzi al Tribunale il 13 giugno 2003, impugnando la validità della decisione iniziale. Il 13 giugno 2006, il Tribunale ha dichiarato irricevibili quattro ricorsi: quelli del sig. Thomas Flaherty, dell’Ocean Trawlers, del sig. Larry Murphy e dell’O’Neil Fishing Co. Ltd. Ha annullato la decisione iniziale nella parte in cui si applicava alle navi appartenenti agli altri ricorrenti sulla base del fatto che, nell’adottare la decisione iniziale, la Commissione aveva applicato criteri non previsti dalla normativa rilevante e aveva perciò oltrepassato le sue competenze ( 45 ).
36.
Sono seguiti scambi di corrispondenza tra i proprietari di tali navi e la Commissione, per capire quali misure la Commissione intendesse adottare al fine dell’attuazione della decisione del Tribunale nella causa Boyle e a. Durante tale periodo, la Commissione ha altresì richiesto informazioni alle autorità irlandesi in relazione alle caratteristiche tecniche delle navi in questione.
37.
Intanto, il 5 settembre 2006, il sig. Thomas Flaherty, il sig. Larry Murphy e l’Ocean Trawlers hanno impugnato la sentenza del Tribunale. Il 17 aprile 2008, nella sentenza Flaherty e a., la Corte ha accolto la loro impugnazione e ha annullato la decisione iniziale anche nella parte in cui si applicava a tali parti e alle loro navi.
38.
Il 3 aprile 2008, la maggior parte dei proprietari di navi ha proposto ricorso contro la Commissione per i danni derivanti dall’annullamento della decisione iniziale ( 46 ). Il Tribunale ha inizialmente sospeso tale procedimento il 12 maggio 2009 (fino alla notifica, da parte della Commissione al Tribunale, dell’adozione delle decisioni sostitutive); poi, di nuovo, il 14 giugno 2011 (in pendenza della sentenza del Tribunale nel procedimento impugnato) e, ancora una volta, il 22 ottobre 2014 (in pendenza dell’esito della presente impugnazione).
Le decisioni controverse
39.
Al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 266 TFUE, la Commissione, in data 13 luglio 2010, ha adottato talune decisioni. Con queste ha ancora una volta respinto la domanda dell’Irlanda, per conto di tale gruppo di proprietari di navi, di aumentare gli obiettivi del POP IV per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 ( 47 ). La decisione C(2010) 4758 relativa al sig. Peter McBride è un esempio che bene illustra le decisioni del 2010: pertanto, descriverò il procedimento relativo a tale particolare decisione.
40.
In breve: la Commissione ha, in primo luogo, chiesto all’Irlanda informazioni tecniche aggiuntive (che a quanto pare non ha ottenuto) sulla Peadar Elaine II e sulle navi più piccole che ha sostituito. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dall’Irlanda in relazione alle nuove navi finanziate attraverso il Whitefish Fleet Renewal Scheme, è quindi giunta alla conclusione provvisoria che non era evidente che l’aumento della stazza fosse davvero da attribuire esclusivamente a miglioramenti di sicurezza. La conclusione provvisoria è stata comunicata ai legali del sig. McBride, che hanno fatto dichiarazioni.
41.
Nella stessa decisione C(2010) 4758, la Commissione ha in primo luogo stabilito il contesto normativo. Ha spiegato che, alla luce della sentenza della Corte che annulla la decisione iniziale, era necessario adottare una nuova decisione in relazione alla nave Peadar Elaine II, aggiungendo: «Poiché l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 del Consiglio è stato abrogato dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2002/70 del Consiglio e non è stato sostituito da una corrispondente disposizione, non esiste più una base giuridica specifica per questa nuova decisione. La Commissione deve pertanto adottare una decisione [ad hoc], applicando le norme giuridiche sostanziali in vigore al momento del ricevimento della domanda». La Commissione ha, poi, confermato la sua conclusione provvisoria, dichiarando che, di conseguenza, aveva «deciso di respingere la domanda di aumento degli obiettivi [del POP IV] per il settore polivalente della flotta irlandese con riferimento alla nave Peadar Elaine II».
Sintesi della sentenza impugnata
42.
Il 27 e il 28 settembre 2010, i proprietari di navi hanno proposto ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE dinanzi al Tribunale ( 48 ). Essi hanno chiesto al Tribunale di annullare le decisioni del 2010 e di condannare la Commissione alle spese.
43.
Sei erano i motivi a sostegno dei ricorsi per annullamento: i) la Commissione ha manifestato la propria competenza ad adottare la decisione iniziale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 piuttosto che sulla base giuridica ad hoc; ii) violazione di forme sostanziali; iii) erronea interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413; iv) errore manifesto nell’applicazione di tale disposizione; v) violazione del principio di buona amministrazione, e vi) violazione del principio di parità di trattamento.
44.
Il Tribunale ha esaminato solo il primo motivo e ha ritenuto che esso necessariamente sollevasse la questione della competenza della Commissione a valutare le domande originarie di aumento della stazza di sicurezza e ad adottare le decisioni del 2010. Esso ha concluso che, nel momento di cui trattasi, non vi era in essere una base giuridica per l’adozione di tali decisioni e che la Commissione era pertanto incompetente ad agire. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo e le decisioni del 2010 sono state annullate.
45.
Il 25 luglio 2014,la Commissione ha impugnato tale sentenza. Tanto essa quanto i resistenti hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 1o settembre 2015.
L’impugnazione della Commissione
46.
La Commissione deduce due motivi di impugnazione. In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha interpretato e ha applicato erroneamente il combinato disposto dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 263 TFUE. La Commissione afferma che l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 deve essere interpretato nel senso che conferisce ancora la competenza a decidere nel merito delle domande originarie. Il Tribunale avrebbe commesso i seguenti errori di diritto: i) non avrebbe applicato i principi sottostanti alle sentenze SP e a. e ArcelorMittal, e ii) avrebbe applicato erroneamente il principio di efficacia, il principio di attribuzione delle competenze, e i principi di continuità dell’ordinamento giuridico, di applicazione della legge nel tempo, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, nonché i principi che disciplinano la successione delle leggi nel tempo.
47.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 36 dello Statuto della Corte e l’articolo 81 del proprio regolamento di procedura. Esso avrebbe omesso di motivare adeguatamente la propria sentenza, in particolare in relazione all’argomento della Commissione, basato sulle sentenze SP e a. e ArcelorMittal, secondo il quale era possibile applicare le norme sostanziali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413, sebbene tale atto fosse stato abrogato.
Primo motivo d’impugnazione
Sintesi dei passaggi rilevanti della sentenza impugnata
48.
Ai sensi dell’articolo 5 TUE, la delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’articolo 13, paragrafo 2, TUE dispone che ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni dispongono esclusivamente di poteri conferiti. Questo è il motivo per cui, nel preambolo degli atti dell’Unione, si fa riferimento alla base giuridica che consente all’istituzione interessata di agire nell’ambito di cui trattasi. La scelta della base giuridica adeguata ha, pertanto, rilevanza costituzionale ( 49 ). Inoltre, la questione se l’autore di un atto controverso sia competente è una questione di politica pubblica che deve essere sollevata d’ufficio dal giudice dell’Unione anche qualora nessuna delle parti la sollevi ( 50 ).
49.
Il principio della certezza del diritto impone che qualsiasi atto che miri a produrre effetti giuridici tragga la propria forza vincolante da una disposizione di diritto dell’Unione che dev’essere espressamente indicata come fondamento giuridico dell’atto di cui trattasi e che prescrive la forma giuridica di cui il provvedimento dev’essere rivestito. Ne consegue che la base giuridica deve essere in vigore al momento dell’adozione dell’atto ( 51 ).
50.
Poiché tanto la decisione 97/413 quanto il regolamento n. 2792/99 erano stati abrogati prima dell’adozione delle decisioni del 2010, la procedura di consultazione del comitato di gestione per il settore della pesca non poteva essere applicata. Non vi era alcuna disposizione in atto, nemmeno una disciplina transitoria, che consentisse alla Commissione di riesaminare la domanda originaria. Non vi era, pertanto, alcuna base giuridica e la Commissione non era legittimata ad adottare tali decisioni ( 52 ).
51.
I proprietari di navi hanno correttamente sostenuto che la Commissione non era competente ad adottare le decisioni del 2010 su una base giuridica ad hoc, ma hanno errato nel sostenere che esistesse una base giuridica adeguata. In primo luogo, i principi di cui alle sentenze ArcelorMittal e SP e a. erano di applicazione generale. In secondo luogo, le disposizioni applicabili il 14 dicembre 2010, quando le autorità irlandesi hanno presentato le domande originarie, non erano in vigore quando sono state adottate le decisioni del 2010. In terzo luogo, il fatto che la Commissione avesse agito illegittimamente quando è stata adottata la decisione iniziale non poteva giustificare il fatto che essa continuasse ad oltrepassare le proprie competenze con l’adozione delle decisioni del 2010. In quarto luogo, quanto al numero di navi interessate dalle domande originarie e al dovere di diligenza della Commissione, tale istituzione non poteva essere criticata per non aver adottato una decisione prima dell’estinzione del POP IV del 31 dicembre 2001 ( 53 ).
52.
A tal proposito, il legislatore dell’Unione non ha previsto alcuna disciplina transitoria che avrebbe consentito alla Commissione di esaminare e statuire sulle domande di aumento della capacità che aveva ricevuto prima dell’estinzione o dell’abrogazione delle disposizioni che le conferivano tale competenza. È vero che l’assenza di tale disciplina transitoria poteva essere insoddisfacente per i singoli, ma tale conclusione non poteva avere l’effetto di annullare il principio di attribuzione delle competenze, espressamente previsto dal Trattato, altrimenti il Tribunale sarebbe andato oltre le competenze conferitegli dal Trattato ( 54 ).
53.
Infine, qualora un atto di un’istituzione sia stato annullato dalla Corte, sebbene l’articolo 266 TFUE imponga all’istituzione interessata un obbligo di agire, tale disposizione non è, di per sé, una fonte di competenza. Nella presente causa, la Commissione era tenuta, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze Boyle e a. e Flaherty e a. comportava, ma non aveva la competenza per farlo. In una tale situazione, spettava alla Commissione respingere le domande per incompetenza. Un tale esito, tuttavia, non escludeva il diritto dei proprietari di navi di fare ricorso per risarcimento del danno nei confronti dell’Unione europea sulla base dell’assenza di una disciplina transitoria che avrebbe consentito alla Commissione di adottare una decisione in relazione alle domande originarie delle autorità irlandesi ( 55 ).
Sintesi dei motivi d’impugnazione della Commissione
54.
La Commissione lamenta che la sentenza impugnata crea difficoltà alle istituzioni dell’Unione, ai proprietari di navi e all’efficacia dell’ordinamento giuridico dell’Unione.
55.
La Commissione rileva sette punti a sostegno del suo primo motivo d’impugnazione: i) l’articolo 266 TFUE impone un obbligo all’istituzione il cui atto sia stato annullato; ii) tale obbligo deve essere bilanciato con altri principi, quali la certezza del diritto; iii) tali principi sono stati applicati alla stessa questione nelle sentenze SP e a. e ArcelorMittal; iv) tale giurisprudenza si basa sui principi generali di diritto dell’Unione; v) il Tribunale ha errato nell’applicare il principio della certezza del diritto e non ha riconosciuto che una base giuridica può essere implicita; vi) l’articolo 266 TFUE non ripristina una base giuridica, e vii), nell’interpretare erroneamente l’articolo 266 TFUE, il Tribunale ha compromesso l’efficacia del rimedio dell’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE e non ha applicato correttamente altri principi di diritto.
Sintesi della replica
56.
I resistenti accettano che l’articolo 266 TFUE imponesse alla Commissione un obbligo di agire, e che tale obbligo doveva essere bilanciato con altri principi di diritto dell’Unione, quali la certezza del diritto. Tuttavia, tali principi non possono essere invocati per ripristinare una base giuridica abrogata. Il Tribunale ha correttamente dichiarato che la base giuridica di un atto deve essere in vigore al momento della sua adozione e che le norme procedurali sono generalmente ritenute applicarsi dal momento della loro entrata in vigore. La situazione qui non è la stessa delle cause SP e a. e ArcelorMittal.
57.
Invero, la posizione della Commissione mette in discussione la validità della decisione iniziale. Ciò ha implicazioni negative per le domande che sono state approvate. Il principio della tutela del legittimo affidamento preclude alla Commissione di revocare tali decisioni positive di aumento della stazza di sicurezza.
58.
I resistenti sostengono, pertanto, che tale motivo d’impugnazione debba essere respinto. Dinanzi al Tribunale avevano sostenuto che l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 prevede una specifica base giuridica per l’azione della Commissione, e tale argomento viene posto in subordine nella presente impugnazione. In ulteriore subordine, qualora questa Corte dovesse ritenere che la Commissione poteva adottare decisioni ad hoc senza fornire le garanzie procedurali stabilite dalla decisione 97/413, i ricorsi di annullamento devono essere rimessi al Tribunale affinché statuisca in primo grado sui motivi da ii) a vi), poiché tali motivi non sono ancora stati considerati e non vi sono accertamenti di fatto ( 56 ). Adottando decisioni ad hoc, la Commissione ha violato il legittimo affidamento dei resistenti relativo al fatto che i loro ricorsi sarebbero stati considerati sulla base delle norme sostanziali congiuntamente con il beneficio delle garanzie procedurali previste dalla decisione 97/413.
Valutazione: primo motivo d’impugnazione
Osservazioni preliminari
59.
Al momento della presentazione delle domande originarie da parte delle autorità irlandesi, la Commissione era competente ad agire sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 9 della decisione 97/413 ( 57 ).
60.
Una volta entrata in vigore la decisione 2002/70 il 1o gennaio 2002, la Commissione non era più competente a trattare tali domande. Sebbene gli effetti sostanziali del POP IV fossero prorogati al 31 dicembre 2002 e gli obblighi della Commissione ai sensi dell’articolo 9 rimanessero intatti ( 58 ), la disposizione ai sensi della quale gli aumenti della stazza di sicurezza potevano essere accordati (articolo 4, paragrafo 2) era stata abrogata. Non è stata promulgata alcuna nuova norma che conferiva alla Commissione la competenza ad adottare tali decisioni e non vi era una disciplina transitoria in atto che la legittimava a trattare le domande pendenti.
61.
I proprietari di navi che hanno beneficiato delle decisioni positive, o nei confronti dei quali le decisioni sono diventate definitive, non erano colpiti dall’abrogazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 ( 59 ). Solo i proprietari di navi soccombenti che hanno impugnato la decisione iniziale in azioni per annullamento sono colpiti dall’abrogazione della base giuridica.
62.
L’eventuale assenza della base giuridica non è stata sollevata nella causa Boyle e a. o nella causa Flaherty e a. Cionondimeno, è pacifico che, quando furono adottate tanto la decisione originaria quanto le decisioni del 2010, non vi fosse in vigore alcuna disposizione che prevedesse una base giuridica espressa perché la Commissione decidesse sulla domanda originaria.
Articolo 266 TFUE
63.
Nell’ambito delle disposizioni del Trattato che disciplinano il controllo giurisdizionale, gli articoli 264 TFUE e 266 TFUE stabiliscono le conseguenze di un ricorso vittorioso. Il Tribunale ha dichiarato nulla ab initio la decisione iniziale ai sensi dell’articolo 264 TFUE, mettendo in tal modo i proprietari di navi e la Commissione nella posizione in cui erano prima dell’adozione della decisione.
64.
Per conformarsi alle sentenze Boyle e a. e Flaherty e a., la Commissione era tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che era indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che le istituzioni interessate devono prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato ( 60 ).
65.
Al punto 28 della sentenza impugnata, il Tribunale rileva correttamente che una questione che riguarda la competenza deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel caso in cui nessuna delle parti abbia sollevato un’eccezione in tal senso ( 61 ). Il Tribunale prosegue sostenendo che non vi erano disposizioni di diritto primario o secondario in vigore dal 1o gennaio 2003 che legittimassero la Commissione a decidere sulle domande originarie o sulle richieste presentate in seguito alle sentenze Boyle e a. e Flaherty e a. ( 62 ). È evidente che il Tribunale ha correttamente concluso che la decisione 97/413 si era estinta e che non era stata attuata una disciplina transitoria. La Commissione, pertanto, non aveva la competenza, ai sensi della normativa dell’Unione che disciplinava il settore della pesca in quel momento, per adottare le decisioni controverse.
66.
Il Tribunale ha poi esaminato se l’articolo 266 TFUE stesso legittimasse la Commissione ad adottare una decisione nel valutare le osservazioni del proprietario di navi. Esso ha affermato che l’articolo 266 TFUE non era di per sé una fonte di competenza per la Commissione. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe contraria al principio di attribuzione delle competenze di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE: l’obbligo di agire dovrebbe essere distinto dalla competenza ad agire e tali due nozioni non sono in contraddizione tra loro. Condivido tale posizione. Ritengo anche che il Tribunale abbia implicitamente concluso che l’articolo 266 TFUE non ripristina l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 come base giuridica.
67.
Tuttavia, nella penultima e nell’ultima frase del paragrafo 44 della sua sentenza, il Tribunale statuisce quanto segue:
«Nella presente causa, la Commissione era tenuta, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze Boyle e a. e Flaherty e a. comportava ma non aveva, tuttavia, la competenza per farlo. In una tale situazione, spetta alla Commissione respingere le domande dei richiedenti per incompetenza».
68.
La formulazione è tanto ambigua quanto, sotto taluni aspetti, inesatta.
69.
L’espressione «(...) ma non aveva, tuttavia, la competenza per farlo» non è né chiara né precisa. Può essere interpretata nel senso che la Commissione non era competente a prendere alcun provvedimento che i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 266 TFUE comportavano. Ciò sarebbe evidentemente errato.
70.
I termini «tenuti a prendere i provvedimenti» di cui all’articolo 266 TFUE non significano che l’istituzione interessata possa unicamente esaminare la necessità di adottare un atto che l’esecuzione di una sentenza comporta ( 63 ). Ciò non sarebbe coerente con la giurisprudenza della Corte; ai sensi dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione interessata ha discrezionalità nello scegliere gli eventuali provvedimenti e, qualora l’esecuzione di una sentenza di annullamento presenti difficoltà particolari, l’istituzione interessata può adempiere tale obbligo valutando se può compensare equamente lo svantaggio risultato per l’interessato dalla decisione annullata ( 64 ). L’annullamento di un atto illegittimo spesso induce l’istituzione interessata ad adottare un nuovo atto che non replichi l’illegittimità individuata dalla Corte, ma ciò non significa che questo sia l’unico modo possibile per conformarsi.
71.
Ritengo che, anche affermando che «spettava alla Commissione respingere le domande dei richiedenti per incompetenza», il Tribunale abbia commesso un errore. In primo luogo, la Commissione aveva l’obbligo di esercitare la propria discrezionalità nel valutare le domande originarie alla luce delle sentenze Boyle e a. e Flaherty e a. In secondo luogo, poiché le domande originarie erano state presentate dalle autorità irlandesi per conto dei proprietari di navi, è formalmente inesatto descrivere tali domande come «le domande dei richiedenti».
72.
Al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proseguito affermando che i proprietari di navi avevano il diritto di fare ricorso per il risarcimento del danno contro l’Unione europea perché, se vi fosse stata una disciplina transitoria, la Commissione sarebbe stata in grado di adottare una decisione. Ritengo che ciò sia irrilevante rispetto alla determinazione della natura degli obblighi della Commissione ai sensi dell’articolo 266 TFUE.
73.
Aggiungo che un ricorso per il risarcimento del danno presenterebbe difficoltà. È onere del ricorrente (qui i proprietari di navi) dimostrare: i) il comportamento illegittimo; ii) il danno, e iii) il nesso di causalità ( 65 ). L’assenza di una disciplina transitoria può corrispondere ad un comportamento illegittimo, ma ciò non è necessariamente l’unico motivo su cui un ricorso per il risarcimento del danno può essere fondato. Inoltre, sarebbe ancora necessario dimostrare che tale comportamento abbia causato il danno ( 66 ).
74.
Tuttavia, sembra possibile interpretare il punto 44 della sentenza impugnata in modo tale da renderlo compatibile con l’articolo 266 TFUE. Le parole «(...) ma non aveva, tuttavia, la competenza per farlo» nella penultima frase possono anche essere intese nel senso che la Commissione non era legittimata ad adottare le decisioni contestate. Penso che ciò rifletta quello che il Tribunale intendeva dire; ed è una corretta affermazione della situazione giuridica.
75.
Ci si chiede se l’ambiguità di cui al punto 44 della sentenza del Tribunale equivalga ad un errore di diritto che deve portare al suo annullamento.
76.
A mio avviso no.
77.
Il Tribunale non ha escluso la possibilità che la Commissione prenda provvedimenti, diversi dall’adozione di nuove decisioni, per conformarsi alle sentenze Boyle e a. e Flaherty e a.. Né la Commissione ha affermato nella sua impugnazione che la sentenza del Tribunale debba essere interpretata in tal modo. Non ritengo, pertanto, che la sentenza impugnata sia incoerente con l’articolo 263 TFUE perché conduce ad una lacuna rispetto ai rimedi disponibili.
78.
Infine, sebbene l’ultima frase del punto 44 contenga un errore di diritto, consegue da giurisprudenza costante che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta ( 67 ). Ritengo che tale principio si applichi qui per analogia.
79.
Poiché i) la motivazione del Tribunale di cui al punto 44 della sentenza impugnata può essere interpretata in modo coerente con il Trattato e ii) la sua decisione appare fondata sul motivo che, con l’adozione delle decisioni del 2010, la Commissione ha oltrepassato le proprie competenza, concludo che il Tribunale non ha errato nell’interpretare l’articolo 266 TFUE.
Obblighi ai sensi dell’articolo 266 TUFE e principi generali di diritto
80.
La Commissione sostiene di essere stata competente ad adottare le decisioni del 2010 e di aver avuto le competenze sufficienti per fare ciò. Poiché né la decisione 97/413 né l’articolo 6 del regolamento n. 2792/99 erano in vigore il 13 luglio 2010 quando tali decisioni sono state adottate, essa non poteva consultare il comitato di gestione per il settore della pesca. Il Tribunale ha errato nel non bilanciare l’obbligo di agire ai sensi dell’articolo 266 TFUE con i principi generali di diritto dell’Unione, in particolare con il principio della certezza del diritto.
81.
La Commissione afferma che consegue dalle sentenze SP e a. e ArcelorMittal che le norme sostanziali passate si applicano a situazioni passate, mentre le norme procedurali si applicano solo mentre sono in vigore. La Commissione aveva, pertanto, il diritto di utilizzare una procedura ad hoc, e non era necessario che le decisioni del 2010 venissero sottoposte al comitato di gestione per il settore della pesca. I resistenti non condividono tale opinione.
82.
Non accetto quanto affermato dalla Commissione.
83.
Ritengo che la sentenza SP e a. evidenzi le difficoltà dell’approccio della Commissione.
84.
In tale causa, la scadenza del Trattato CECA è stata seguita da una transizione senza soluzione di continuità verso le norme sulla concorrenza del Trattato CE (e successivamente a quelle del TFUE). Ciò è avvenuto automaticamente, in base alla successione delle norme nel tempo ( 68 ). Per contro, nel presente caso il regolamento n. 2371/2002 ha semplicemente abrogato il regime del POP IV in seguito ad un significativo cambio di direzione nella PCP ( 69 ). Non vi era quindi alcuna norma sostanziale equivalente che ha sostituito l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 e che avrebbe consentito alla Commissione di accordare aumenti della stazza di sicurezza.
85.
Nella sentenza SP e a., il Tribunale ha seguito la giurisprudenza costante che distingue tra le norme sostanziali (che normalmente non si applicano retroattivamente, in modo da rispettare i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento) e le norme procedurali (che sono immediatamente applicabili) ( 70 ). Ma – e ciò è importante – esso ha anche evidenziato che un’istituzione dell’Unione deve innanzitutto avere le necessarie competenze ad agire. Esso ha affermato: «[è] necessario ricordare, in proposito, che la disposizione su cui si fonda giuridicamente un atto e che legittima l’istituzione comunitaria ad emanarlo deve essere in vigore al momento dell’adozione dell’atto stesso (…) Al contrario, i principi che disciplinano la successione delle norme nel tempo possono condurre all’applicazione di disposizioni sostanziali che non sono più in vigore al momento dell’adozione di un atto da parte di un’istituzione comunitaria» ( 71 ).
86.
Il primo atto, quindi, è stabilire se un’istituzione dell’Unione sia competente ad agire e, in tal caso, sulla base di quale specifica disposizione di diritto dell’Unione. Solo dopo si possono individuare le norme sostanziali e procedurali precise che disciplinano l’azione di tale istituzione. Tuttavia, qualora non vi sia una base giuridica valida nel momento in cui un’istituzione dell’Unione intende adottare una determinata decisione, non è possibile invocare i principi che disciplinano la successione delle norme nel tempo per applicare disposizioni sostanziali che avevano in precedenza disciplinato atti passati ( 72 ). Questo è l’approccio classico.
87.
Applicando tale analisi nella fattispecie, se l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 fosse rimasto in vigore o fosse stato sostituito da una disposizione analoga (o se ci fosse stata una disciplina transitoria che prevedesse la prosecuzione delle competenze a trattare le domande pendenti), la Commissione sarebbe rimasta competente a decidere sulle domande originarie e quindi, in seguito all’annullamento della decisione iniziale in conseguenza delle sentenze Boyle e a. e Flaherty e a., ad adottare le decisioni del 2010 al fine di dare effetto a tali sentenze. Ma la competenza della Commissione di accordare aumenti della stazza di sicurezza è cessata con l’abrogazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413. Una disposizione abrogata non può, a mio avviso, essere ripristinata. Né, per implicazione necessaria, può in qualche modo fornire una base giuridica valida per un’azione ad hoc.
88.
Ho difficoltà analoghe a seguire l’interpretazione che la Commissione dà della sentenza ArcelorMittal.
89.
In tale causa, i comportamenti anticoncorrenziali che potevano essere puniti ai sensi del Trattato CECA continuavano ad essere punibili, dopo la scadenza di quest’ultimo, ai sensi del Trattato CE (e successivamente, invero, ai sensi del TFUE). La Commissione aveva, pertanto, una competenza continua a sanzionare comportamenti anticoncorrenziali. Dopo che la sua decisione iniziale fondata sul Trattato CECA è stata annullata nei confronti di un’impresa, la Commissione ha intrapreso un nuovo procedimento ai sensi delle norme CE che erano diventate applicabili (regolamento n. 1/2003) ( 73 ) e ha imposto una nuova ammenda. L’impresa ha impugnato la nuova decisione dinanzi al Tribunale e, in sede d’impugnazione, dinanzi alla Corte. La Corte ha respinto il ricorso.
90.
Nello statuire in tal modo, la Corte ha accettato che, alla luce del principio della certezza del diritto, era particolarmente importante che le imprese interessate fossero consapevoli della portata dei loro diritti e obblighi e della base giuridica sulla quale la Commissione poteva infliggere loro sanzioni ( 74 ). Ciò posto, la Corte ha proseguito sulla base del fatto che, poiché la Commissione conservava la competenza ad agire, essa poteva e doveva applicare le procedure disponibili ai sensi del Trattato CE (che, invero, offriva garanzie procedurali più ampie per le imprese interessate). Nello specifico, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 forniva una base giuridica per agire (adottare una nuova decisione che infliggeva una nuova ammenda) ( 75 ). La Commissione era, pertanto, competente ad agire e la nuova decisione, che citava tale valida base giuridica, era legittima anche se applicava norme sostanziali passate e norme procedurali attuali ad atti passati.
91.
Per contro, nel presente caso la Commissione non ha conservato la sua competenza ad adottare la decisione in questione oltre il 31 dicembre 2001. Non vi era, di fatto, una disposizione equivalente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 che legittimasse la Commissione ad agire e che le avrebbe consentito di applicare le norme sostanziali passate di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 congiuntamente alle norme procedurali attuali in modo da adottare una decisione in relazione alla domanda pendente. (Nella specie non si pone, poi, la questione dell’applicazione di sanzioni ai proprietari di navi. La questione è semplicemente se possano o meno ottenere l’aumento della stazza di sicurezza che hanno richiesto).
92.
Non ritengo, pertanto, che la sentenza ArcelorMittal debba essere interpretata nel senso di sfumare la giurisprudenza costante e rendere possibile il ripristino di una base giuridica estinta tramite l’applicazione dei principi generali di diritto quando una disposizione sostanziale disciplina atti passati. A mio avviso, la giurisprudenza non è cambiata. La disposizione che costituisce il fondamento giuridico di un atto e legittima l’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto medesimo dev’essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo ( 76 ). Una disposizione abrogata è abrogata. Essa non può più fornire una valida base giuridica per agire ( 77 ). Né, in assenza di una base giuridica in vigore, può essere improvvisata una base giuridica ad hoc tale da consentire che una norma sostanziale venga applicata ad un atto passato.
93.
Quando l’Irlanda ha presentato le domande originarie il 14 dicembre 2001, la decisione 97/413 era in pieno vigore. Ritengo che, in realtà, due disposizioni di tale decisione prevedessero congiuntamente la base giuridica necessaria per l’azione della Commissione. L’articolo 4, paragrafo 2, era la disposizione sostanziale che riguardava gli aumenti della stazza di sicurezza. Tuttavia, era l’articolo 9, paragrafo 1, che legittimava la Commissione ad attuare gli obiettivi e le norme dettagliate di tale decisione. Il combinato delle due disposizioni era, pertanto, necessario per fornire la competenza a decidere sulle domande originarie. Quando l’una o l’altra disposizione è stata abrogata, la specifica competenza della Commissione ad adottare la decisione necessaria è scomparsa.
94.
Aggiungo che l’obbligo di indicare il fondamento giuridico di un atto fa parte dell’obbligo di motivazione ( 78 ). Sebbene il fondamento giuridico possa essere dedotto qualora possa essere determinato con il sostegno di altri elementi dell’atto in questione, un riferimento esplicito è necessario qualora, in sua mancanza, gli interessati e la Corte siano lasciati nell’incertezza circa il preciso fondamento giuridico ( 79 ). Qui prendo di nuovo come esempio la decisione C(2010) 4758 relativa al sig. Peter McBride ( 80 ). Tale decisione stabilisce espressamente che «l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 del Consiglio è stato abrogato dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2002/70 e non è stato sostituito da una disposizione corrispondente[;] non vi è più una base giuridica specifica per tale nuova decisione». In assenza di qualsiasi altra menzione di disposizioni di diritto primario o secondario che conferiscono alla Commissione la necessaria competenza, ritengo sia impossibile individuare una base giuridica implicita in tale testo (o nei testi ad esso correlati).
95.
Ritengo, pertanto, che il Tribunale abbia correttamente statuito che la Commissione non aveva la competenza necessaria per adottare le decisioni del 2010.
96.
Se la Commissione non era più competente ad agire in seguito all’abrogazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413, ci si chiede cosa dovesse allora fare in seguito alle sentenze Boyle e a. e Flaherty e a. al fine di adempiere ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 266 TFUE.
97.
Non spetta alla Corte impartire istruzioni, ma essa può offrire indicazioni. Nel fare le osservazioni che seguono, sono anche consapevole del fatto che forse è più facile essere saggi a posteriori che individuare la soluzione corretta quando si è confrontati ad un problema apparentemente irrisolvibile.
98.
La Commissione non ha essa stessa competenza normativa ai sensi della CPC, ma ha il diritto di presentare proposte al legislatore dell’Unione ( 81 ). Inoltre, l’articolo 290, paragrafo 1, TFUE dispone che alla Commissione possono essere concessi poteri delegati di adottare norme di attuazione. In termini astratti, sembrerebbe pertanto possibile che la Commissione proponga al legislatore dell’Unione di introdurre la disciplina transitoria mancante che la legittimerebbe a decidere sulle domande di aumento della stazza di sicurezza pendenti al 31 dicembre 2001 (vale a dire, quando tale elemento del POP IV è stato abrogato). Tuttavia, si deve tenere a mente che il regime esistente quando sono state presentate le domande originarie è stato da tempo sostituito da una politica che dà maggiore rilevanza alla conservazione degli stock ittici ( 82 ). Al fine di mettere effettivamente i richiedenti nella situazione in cui sarebbero stati se vi fosse stata una disciplina transitoria, la Commissione avrebbe, pertanto, necessità di trattare le domande originarie alla luce della PCP vigente nel 2001 anziché alla luce della PCP attualmente vigente; di adottare le relative decisioni, e poi di valutare se gli aumenti della stazza di sicurezza concessi di conseguenza necessitassero un controbilanciamento con altre misure al fine di non compromettere l’attuale punto focale della PCP. Si tratterebbe di una sfida intellettuale e pratica significativa.
99.
Anche le garanzie procedurali accordate ai sensi dell’articolo 10 della decisione 97/413, in combinato disposto con gli articoli 17 e 18 del regolamento n. 3760/92, sono state abrogate. La Commissione dovrebbe, pertanto, considerare anche in che misura le attuali disposizioni relative alla supervisione, da parte degli Stati membri, delle misure di attuazione della PCP della Commissione conferiscano una tutela equivalente o potenziata ( 83 ).
100.
Come ho già indicato ( 84 ), non ritengo che tale modus operandi comprometterebbe la posizione di coloro che hanno beneficiato della concessione dell’aumento della stazza di sicurezza o che avrebbe alcuna incidenza sulla posizione dei destinatari di decisioni negative che essi non hanno impugnato in procedimenti dinanzi al Tribunale e che sono, pertanto, da allora diventate definitive.
101.
Per le ragioni sopra riportate, concludo che il primo motivo d’impugnazione debba essere respinto.
Secondo motivo d’impugnazione
102.
La Commissione afferma che la motivazione del Tribunale è carente. In primo luogo, ha snaturato quanto affermato nella difesa della Commissione. La Commissione ha riconosciuto di non poter utilizzare le procedure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413, ma ha spiegato di aver pertanto utilizzato una procedura ad hoc, conservando quindi la competenza ad applicare tale disposizione nel merito. La sentenza impugnata dà l’impressione che la Commissione abbia semplicemente deciso di utilizzare una base giuridica che si era estinta senza tentare di giustificare la sua posizione in diritto. In secondo luogo, la Commissione lamenta che il Tribunale non ha trattato la questione della ricevibilità sollevata nella causa Gill (T‑471/10).
103.
L’obbligo di motivare le sentenze discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale. Secondo costante giurisprudenza di quest’ultimo, una sentenza deve far apparire in modo chiaro e inequivoco il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale ( 85 ).
104.
In primo luogo, ritengo che la Commissione, in sostanza, riprenda gli stessi argomenti proposti in relazione al primo motivo d’impugnazione. In secondo luogo, è vero che l’esame delle osservazioni della Commissione nella sentenza impugnata è breve, ma i motivi su cui è fondata la sentenza sono chiari e inequivoci. Il Tribunale ha concluso che non vi era una disposizione di diritto primario o secondario che legittimasse la Commissione ad adottare una decisione in relazione alle domande originarie e, pertanto, essa era incompetente e non aveva una base giuridica per adottare le decisioni del 2010. La motivazione del Tribunale è espressa in modo sufficientemente dettagliato, tale da consentire alla Commissione di presentare la sua impugnazione e alla Corte di statuire sull’impugnazione.
105.
Quanto alla causa Gill (C‑471/10), il contesto da cui parte sono 16 proprietari di navi che intendevano fare ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale ( 86 ). Vi era la questione se, rispetto a sei di tali ricorsi, il termine per la presentazione degli stessi ai sensi dell’articolo 263 TFUE fosse stato rispettato ( 87 ). Il Tribunale ha respinto cinque di tali sei ricorsi con ordinanza del 1o aprile 2011 in quanto tardivi e, pertanto, manifestamente irricevibili ( 88 ).
106.
Il termine per la presentazione di tali ricorsi ha iniziato a decorrere il 17 luglio 2010 ed è scaduto a mezzanotte del 27 settembre 2010. I legali avevano incontrato problemi nel tentativo di inviare i ricorsi attraverso la telecopiatrice della cancelleria del Tribunale durante la notte del 27 settembre. Inizialmente, tale telecopiatrice non ha risposto quando i legali hanno tentato di trasmettere il ricorso relativo alla causa T‑471/10 alle 23,53 e poi alle 23,59, ora del Lussemburgo. Il Tribunale ha pertanto concluso che, tenuto conto della durata media della trasmissione, anche se la telecopiatrice della cancelleria avesse funzionato normalmente, solo il primo dei sei ricorsi (causa Gill, T‑471/10) avrebbe potuto essere trasmesso entro mezzanotte, ora di scadenza del termine di tutti i ricorsi. A mio avviso, tale spiegazione illustra adeguatamente i motivi in base ai quali il Tribunale ha ammesso che il ricorso del sig. Gill è stato presentato in tempo ed era, pertanto, ricevibile.
107.
Concludo, pertanto, che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sua decisione e che anche il secondo motivo d’impugnazione è infondato.
Spese
108.
Ai sensi degli articoli 138 e 184 del regolamento di procedura della Corte, letti in combinato disposto, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ritengo che il ricorso debba essere respinto, e i resistenti hanno fatto domanda di condanna alle spese. La Commissione europea deve, pertanto, essere condannata alle spese dei resistenti.
Conclusioni
109.
Propongo, pertanto, alla Corte quanto segue:
—
respingere l’impugnazione;
—
condannare la Commissione europea alle spese dei resistenti.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Sentenza McBride e a./Commissione (da T‑458/10 a T‑467/10 e T‑471/10, EU:T:2014:249) (in prosieguo: la «sentenza impugnata» o «McBride e a.»).
( 3 ) Decisione del 26 giugno 1997 relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27).
( 4 ) Per un resoconto completo, v. infra, paragrafi da 33 a 44.
( 5 ) Decisione della Commissione, del 4 aprile 2003, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48). Tramite l’articolo 2 di tale decisione, la Commissione ha accolto 29 domande di aumento della capacità risultante unicamente da miglioramenti concernenti la sicurezza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413, e ha respinto altre 80 domande, comprese quelle che hanno dato origine al successivo contenzioso.
( 6 ) Sentenza Boyle e a./Commissione (da T‑218/03 a T‑240/03, EU:T:2006:159) (in prosieguo: «Boyle e a.»).
( 7 ) Sentenza Flaherty e a./Commissione (C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P, EU:C:2008:230) (in prosieguo: «Flaherty e a.»).
( 8 ) V. infra, paragrafi 25 e 26.
( 9 ) Sentenza SP e a./Commissione (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, EU:T:2007:317) (in prosieguo: «SP e a.»).
( 10 ) Sentenza ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190) (in prosieguo: «ArcelorMittal»).
( 11 ) V. la prefazione alla 21° Relazione di Sessione 2007-08 della House of Lords, European Committee: «The progress of the common fisheries policy», volume I (HL Paper 146‑I).
( 12 ) Regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all’attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU L 20, pag. 19).
( 13 ) Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1).
( 14 ) Regolamento del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura (GU L 389, pag. 1).
( 15 ) Regolamento del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell’acquicoltura (GU L 376, pag. 7).
( 16 ) Quanto al successo limitato di tali misure, v. il comunicato stampa della Commissione IP‑96‑444.
( 17 ) Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 4028/86.
( 18 ) V., ad esempio, la relazione del gruppo di esperti indipendenti incaricato di fornire la sua consulenza alla Commissione europea per la preparazione dei programmi pluriennali di orientamento della quarta generazione, datata 28 marzo 1996, conosciuta come la «relazione Lassen»).
( 19 ) Per un quadro più completo, v. proposta della commissione di decisione del Consiglio che modifica la decisione 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento, COM(2001) 322 definitivo (GU C 270, pag. 79). L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413 è stato abrogato dalla decisione 2002/70/CE del Consiglio; v. infra, paragrafo 25.
( 20 ) Regolamento del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).
( 21 ) Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (GU L 133, pag. 1).
( 22 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354, pag. 22).
( 23 ) Articolo 2, paragrafo 2; v. anche i considerando da 1 a 3 del regolamento.
( 24 ) Regolamento del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10).
( 25 ) V. articoli 1 e 2 del regolamento n. 2792/99.
( 26 ) V. articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, della decisione 97/413.
( 27 ) Regolamento del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 346, pag. 1).
( 28 ) V. supra, paragrafo 16.
( 29 ) V. articoli 34 e 36 del regolamento n. 2371/2002. Di conseguenza, parte del meccanismo procedurale essenziale che la Commissione doveva seguire per le domande originarie era semplicemente scomparso quando essa ha inteso conformarsi alle sentenze Boyle e a. e Flaherty e a.
( 30 ) Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la decisione 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 31, pag. 77) (in prosieguo: la «decisione 2002/70»).
( 31 ) Articolo 1, paragrafo 1.
( 32 ) Articoli 1, paragrafo 3, e 2. Vista la data in cui la decisione 2002/70 è stata adottata (28 gennaio 2002), la soppressione è stata leggermente retroattiva.
( 33 ) Lo stesso regolamento n. 2792/99 è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2006 [v. articolo 4 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223, pag. 1)]. Tuttavia, l’articolo 4 del regolamento n. 2792/99 è stato abrogato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/99 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, a partire dal 1o gennaio 2003 (GU L 358, pag. 49).
( 34 ) La struttura dell’articolo 65 CECA ricalcava quella dell’equivalente, ben nota disposizione di cui al Trattato CEE (articolo 85 CEE, attualmente articolo 101 TFUE). Pertanto, l’articolo 65, paragrafo 1, CECA vietava le pratiche concordate tra imprese che tendevano, sul mercato comune, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza nel settore del carbone e dell’acciaio. Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 4, tali accordi erano nulli di pieno diritto e ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 5, la Commissione aveva il potere di infliggere penalità per le violazioni delle norme CECA sulla concorrenza.
( 35 ) V., ad esempio, sentenza Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, punto 47 e giurisprudenza citata). Per una recente illustrazione di tale principio consolidato, v. sentenza Commissione/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203, punto 33).
( 36 ) SP e a., punti da 116 a 119 e 123.
( 37 ) Sentenza ARBED/Commissione (T‑137/94, EU:T:1999:46).
( 38 ) Sentenza ARBED/Commissione (C‑176/99 P, EU:C:2003:524).
( 39 ) Sentenza ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione (T‑405/06, EU:T:2009:90).
( 40 ) ArcelorMittal, punti da 63 a 66.
( 41 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).
( 42 ) ArcelorMittal, punti da 74 a 76.
( 43 ) Tale segmento comprende i pescherecci polivalenti e include sia le piccole imbarcazioni adibite alla pesca costiera che i pescherecci di altura di medie e grandi dimensioni, adibiti alla pesca del coregone bianco, specie pelagiche e molluschi bivalvi: v. 2005 Annual Report of the Licensing Authority for Sea‑fishing Boats del Dipartimento irlandese delle Comunicazioni, della Marina e delle Risorse naturali (in prosieguo: la «Relazione annuale per il 2005»), a pag. 7.
( 44 ) Tale segmento comprende imbarcazioni impegnate principalmente nella pesca di specie pelagiche (soprattutto aringhe, sgombri, sugarelli, melù); v. la Relazione annuale per il 2005, di nuovo a pag. 7.
( 45 ) Punti da 100 a 134 della sentenza Boyle e a.
( 46 ) Causa Cavankee Fishing e a. (T‑138/08). Solo quattro dei ricorrenti nella causa Boyle e a. (il sig. Edward Kelly, il sig. Adrian McClennaghan, il sig. Gerard Minihane e l’O’Neil Fishing Co. Ltd) non sono coinvolti in tale azione per danni.
( 47 ) Le decisioni sono le seguenti: C(2010) 4758, C(2010) 4748, C(2010) 4757, C(2010) 4751, C(2010) 4764, C(2010) 4750, C(2010) 4761, C(2010) 4767, C(2010) 4754, C(2010) 4753 e C(2010) 4752 del 13 luglio 2010 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»). La Commissione ha adottato una decisione positiva relativa ad una nave che non è di proprietà di nessuno dei resistenti della presente impugnazione.
( 48 ) I proprietari di navi in questione erano: il sig. Peter McBride (T‑458/10), il sig. Hugh McBride (T‑459/10), la Mullglen Ltd (T‑460/10), il sig. Catahl Boyle (T‑461/10), il sig. Thomas Flaherty (T‑462/10), l’Ocean Trawlers Ltd (T‑463/10) il sig. Patrick Fitzpatrick (T‑464/10), il sig. Eamon McHugh (T‑465/10), il sig. Eugene Hannigan (T‑466/10), il sig. Larry Murphy (T‑467/10) e il sig. Brendan Gill (T‑471/10). Altri cinque proprietari di navi hanno presentato ricorso in quel periodo: il sig. Joseph Doherty (T‑468/10), il sig. Padraigh Conneely (T‑469/10), la sig.ra Eileen Oglesby (T‑470/10), la Cavankee Fishing Co Ltd (T‑472/10) e il sig. Noel McGing (T‑473/10). Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato irricevibili tali ricorsi. V. infra, paragrafi 105 e 106.
( 49 ) Punti da 22 a 25 della sentenza impugnata.
( 50 ) Punto 28 della sentenza impugnata.
( 51 ) Punti 26 e 27 della sentenza impugnata.
( 52 ) Punti da 30 a 36 della sentenza impugnata.
( 53 ) Punti da 37 a 42 della sentenza impugnata.
( 54 ) Punto 43 della sentenza impugnata.
( 55 ) Punti da 44 a 45 della sentenza impugnata.
( 56 ) V. supra, paragrafi 43 e 44.
( 57 ) Il preambolo alla decisione iniziale cita l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2792/99 come base giuridica. Tuttavia, tale disposizione conteneva le condizioni applicabili quando gli Stati membri richiedevano contributi finanziari conformemente allo SFOP ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, per il rinnovo della flotta e l’ammodernamento delle navi da pesca. Le domande originarie riguardavano richieste individuali di aumento della stazza di sicurezza. Per come la vedo, l’Irlanda ha sostanzialmente unito tali domande e le ha trasmesse alla Commissione. In tale contesto, non vedo la rilevanza dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2792/99.
( 58 ) Il testo dell’articolo 9 della decisione 97/413 è stato modificato dall’articolo 1, paragrafo 5, della decisione 2002/70. La disposizione modificata non imponeva alla Commissione di attuare norme relative agli aumenti della stazza di sicurezza sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413. V. supra, paragrafo 26.
( 59 ) V., per analogia, sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a. (C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 57).
( 60 ) Sentenza Asteris e a./Commissione (cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punto 27).
( 61 ) Sentenza Salzgitter/Commissione (C‑210/98 P, EU:C:2000:397, punto 56).
( 62 ) Punti da 30 a 37 della sentenza impugnata.
( 63 ) Inoltre, l’articolo 266 TFUE è stato interpretato in modo ampio. Pertanto, ricomprende il dovere di sanare l’irregolarità entro un termine ragionevole: v. sentenza Parlamento/Consiglio (C‑21/94, EU:C:1995:220, punto 33). Potrebbe comportare l’eliminazione di un atto ritenuto nullo. Potrebbe comportare che l’istituzione interessata si astenga dall’adottare una misura identica; v. sentenza Interporc/Commissione (C‑41/00 P, EU:C:2003:125, punto 29).
( 64 ) Sentenza Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione (76/79, EU:C:1980:68, punti da 13 a 15); v., inoltre, sentenza Parlamento/Meskens (C‑412/92 P, EU:C:1994:308, punto 28). Il Tribunale ha seguito tale approccio nella sua sentenza Commissione/Moschonaki (T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 39).
( 65 ) Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Commissione/Jégo‑Quéré (C‑263/02 P, EU:C:2003:410, paragrafo 44). Un ricorso per il risarcimento del danno dà accesso alla giustizia, ma non fa parte del sistema di controllo giurisdizionale, e la circostanza che possa essere respinto non significa che all’interessato sarà negata la tutela giurisdizionale effettiva. V., ad esempio, sentenza Reynolds Tobacco e a./Commissione (C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punti da 82 a 84).
( 66 ) Il ricorso per il risarcimento del danno nella causa Cavankee Fishing e a./Commissione (T‑138/08) si fonda sull’articolo della decisione iniziale. I ricorrenti sostengono che l’errore di diritto è accertato nella sentenza del Tribunale nella causa Boyle e a.. Essi affermano di aver subito un danno perché i) sono stati obbligati ad acquistare la stazza di sicurezza sul mercato per sostituire la stazza non concessa dalla Commissione, e(ii) taluni ricorrenti hanno perso giorni di pesca in mare. I ricorrenti affermano che esiste un nesso causale diretto tra il rifiuto della Commissione e i danni che hanno subìto.
( 67 ) Sentenza Salzgitter/Commissione (C‑210/98 P, EU:C:2000:397, punto 58); v. anche sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 136).
( 68 ) SP e a., punto 109.
( 69 ) V. supra, paragrafo 16.
( 70 ) SP e a., punto 116.
( 71 ) SP e a., punto 118.
( 72 ) SP e a., punti 117 e 119.
( 73 ) V. supra, nota 41.
( 74 ) ArcelorMittal, punti da 68 a 72.
( 75 ) ArcelorMittal, punto 74.
( 76 ) ArcelorMittal, punto 75.
( 77 ) V. le mie conclusioni nella causa Zuckerfabrik Jülich (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2011:701, paragrafo 64). La Corte non ha trattato tale questione nella sua sentenza. La Commissione ha recentemente presentato una proposta secondo la quale, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, qualora un atto che costituisce una base giuridica sia stato annullato, essa non è più autorizzata ad adottare l’atto giuridico correttivo necessario all’applicazione della sentenza della Corte: Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo dei contributi e l’importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006/* COM(2013) 527 final, paragrafo 3, pag. 3.
( 78 ) Sentenza Commissione/Consiglio (C‑370/07, EU:C:2009:590, punti 38, 39 e 46).
( 79 ) Sentenze Commissione/Consiglio (C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 56) e Consiglio/Commissione (C‑409/13, EU:C:2015:217, punto 79).
( 80 ) V. supra, paragrafo 39.
( 81 ) Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, TFUE.
( 82 ) Paragrafi da 13 a 16 supra.
( 83 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13).
( 84 ) Paragrafo 61 supra.
( 85 ) Sentenza Mindo/Commissione (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, punto 29).
( 86 ) V. supra, paragrafo 42 e nota 48.
( 87 ) Le cause erano: T‑468/10, T‑469/10, T‑470/10, T‑471/10, T‑472/10 e T‑473/10.
( 88 ) Ordinanza Doherty/Commissione (T‑468/10, EU:T:2011:133, punti da 13 a 17).
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