CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate l’11 giugno 2015 ( 1 )
Causa C‑408/14
Aliny Wojciechowski
contro
Office national des pensions (ONP)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles (Belgio)]
«Funzionario in pensione dell’Unione europea — Diritto a pensione — Principio dell’unità di carriera — Cumulo dei diritti a pensione — Principio di leale cooperazione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di leale cooperazione fra l’Unione europea e gli Stati membri e dell’articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la sig.ra Wojciechowski, ex funzionaria dell’Unione, e l’Office national des pensions (ONP) belga (in prosieguo: l’«ONP») concernente il diniego di tale organismo di concedere all’interessata il beneficio di una pensione di vecchiaia.
I – Contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
2.
L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII, intitolato «Modalità del regime delle pensioni», dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione ( 2 ), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 ( 3 ) (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone quanto segue:
«Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo:
(...)
aver esercitato un’attività subordinata o autonoma
ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.
(...)».
B – La normativa belga
3.
Il regio decreto del 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori dipendenti ( 4 ), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto n. 50»), prevede, al suo articolo 10 bis ( 5 ), primo e quarto comma, quanto segue:
«Qualora il lavoratore dipendente abbia maturato il diritto a una pensione di vecchiaia in forza del presente decreto e ad una pensione di vecchiaia o analogo beneficio in base a uno o più altri regimi, e la somma delle frazioni, che esprimono l’entità di ciascuna di tali pensioni, superi l’unità, l’anzianità contributiva presa in considerazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia è ridotta del numero di anni necessari per riportare tale somma all’unità.
(...)
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si intende per “altro regime” ogni altro regime belga in materia di pensioni di vecchiaia e di reversibilità, ad eccezione di quello dei lavoratori autonomi, e ogni regime analogo di un paese straniero o un regime che si applichi al personale di un’istituzione di diritto internazionale pubblico».
4.
Ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto del 14 ottobre 1983, recante esecuzione dell’articolo 10 bis del regio decreto del 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori dipendenti ( 6 ) (in prosieguo: il «regio decreto del 14 ottobre 1983»), il numero di anni da dedurre in applicazione del summenzionato articolo 10 bis non può superare i 15 né il risultato arrotondato per eccesso, ottenuto dividendo la differenza fra l’importo convertito ( 7 ) e l’importo forfettario ( 8 ) per un importo pari al 10% di detto importo forfettario.
5.
La riduzione dell’anzianità contributiva incide in via prioritaria sugli anni che danno diritto alla pensione meno vantaggiosa ( 9 ).
II – Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale
6.
Emerge dalla decisione di rinvio che la sig.ra Wojciechowski, di cittadinanza belga, ha lavorato come lavoratrice dipendente in Belgio dal 1965 al 1977 e, successivamente, in qualità di funzionaria alla Commissione europea dal 17 ottobre 1977 al 30 novembre 2011.
7.
Nel maggio 2012, l’ONP ha esaminato d’ufficio il diritto della sig.ra Wojciechowski ad una pensione di vecchiaia da lavoro dipendente, in quanto ella avrebbe raggiunto l’età legale di pensionamento in Belgio (65 anni) il 26 aprile 2013.
8.
Sul formulario di prime informazioni, compilato il 21 maggio 2012, l’interessata ha fornito informazioni in merito alla sua carriera professionale in Belgio come lavoratrice dipendente dal 1965 al 1977 e ha indicato di beneficiare di una pensione a carico della Commissione dal 1o dicembre 2011. Ella ha parimenti precisato di avere cessato qualsiasi attività professionale a partire da tale data.
9.
Con lettera del 12 giugno 2012, l’ONP ha chiesto alla Commissione se la sig.ra Wojciechowski soddisfacesse le condizioni per percepire una pensione di vecchiata a carico del regime dell’Unione. Con lettera del 17 agosto 2012, la Commissione ha informato l’ONP di avere trasmesso gli elementi di risposta all’interessata, conformemente alla sua prassi amministrativa.
10.
Con lettera del 24 agosto 2012, la sig.ra Wojciechowski ha trasmesso all’ONP l’attestazione ricevuta dalla Commissione, dalla quale risulta che essa fruisce, dal 1o dicembre 2011, di una pensione a carico di quest’ultima, calcolata sulla base dei contributi da essa versati al regime pensionistico comunitario per il periodo dal 17 ottobre 1977 al 30 novembre 2011. Essa non ha comunicato all’ONP l’importo di tale pensione. Con questa stessa lettera, la sig.ra Wojciechowski ha inoltre confermato all’ONP di non avere esercitato la facoltà, offerta dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati per la sua attività subordinata.
11.
Con decisione dell’11 settembre 2012, l’ONP, richiamando l’articolo 10 bis del regio decreto n. 50, ha indicato all’interessata quanto segue:
«Lei ha svolto, oltre alla Sua carriera, una carriera in un altro regime (servizi pubblici, organizzazione internazionale). Tuttavia, Lei non può, tramite il cumulo dei regimi pensionistici, superare l’unità di carriera, il che significa che la Sua carriera complessiva non può constare di più di 45 anni. (...) la Sua carriera deve essere diminuita di 10 anni [...]».
12.
Si evince da tale decisione che l’ONP ha ritenuto che la sig.ra Wojciechowski avesse totalizzato 13/45 in una carriera come lavoratrice dipendente e 45/45 in una carriera in un altro regime. In applicazione delle regole di calcolo in vigore, esso ne ha desunto che l’interessata aveva diritto, in forza della sua carriera quale lavoratrice dipendente in Belgio, ad una pensione di vecchiaia pari a EUR 83,05, corrispondente ad una carriera professionale di lavoratore dipendente di 3/45 ( 10 ).
13.
Con messaggio di posta elettronica del 13 novembre 2012, l’ONP ha precisato alla sig.ra Wojciechowski che, nel caso di mancata comunicazione dell’importo della pensione versata dalla Commissione, esso riteneva che, dopo 35 anni di carriera in seno a tale istituzione, la frazione che rappresenta l’entità della pensione da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione di detto articolo 10 bis fosse pari a 70/70, o a 45/45 – se si considera che per ciascun anno di lavoro il funzionario europeo assunto prima del 1o maggio 2004 matura a titolo di pensione il 2% l’anno, con riferimento all’ultimo stipendio versato in attività, e che la percentuale massima che questi può maturare è limitata al 70% del suo ultimo stipendio di base –, e che l’unità di carriera venisse dunque superata di tredici anni.
14.
Quanto al calcolo della riduzione pensionistica applicabile a causa di tale superamento, l’ONP ha indicato, in questo stesso messaggio di posta elettronica, che, qualora l’importo della pensione ricevuta dall’altro regime non sia noto, tale calcolo viene effettuato a partire dall’importo convertito dall’altro regime, che si presume, fino a prova contraria, «pari a 2,5 volte l’importo forfettario di [EUR] 6506,98 all’indice 138,01» ( 11 ). Ne risultava, secondo l’ONP, che nessun anno di attività come lavoratrice dipendente poteva essere convalidato, contrariamente a quanto era stato indicato nella decisione dell’11 settembre 2012. L’ONP non ha notificato una nuova decisione all’interessata, ma ha cessato di versarle la pensione a partire dal luglio 2013.
15.
Con ricorso depositato l’11 dicembre 2012, la sig.ra Wojciechowski ha adito il tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) chiedendo che la decisione dell’11 settembre 2012 fosse dichiarata nulla e che l’ONP venisse condannato ad attribuirle una pensione di vecchiaia pari a 13/45, ossia a circa EUR 367,07 mensili ( 12 ). A sostegno della sua domanda, la sig.ra Wojciechowski fa valere, segnatamente, che, se il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ( 13 ), oppure il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 14 ), erano applicabili alla sua situazione, ne sarebbe risultato, in forza della giurisprudenza della Corte ( 15 ), un’impossibilità per l’ONP di applicare detto principio dell’unità di carriera per calcolare la sua pensione belga. Essa ritiene, inoltre, che l’ONP abbia commesso un errore, in quanto la sua carriera nelle istituzioni era durata 34 anni e 11 mesi, ossia 35 anni, e non 45. A tal riguardo, essa si chiede su quale base giuridica l’ONP abbia fissato in maniera teorica l’importo della sua pensione europea.
16.
L’ONP sostiene che le pensioni a carico delle istituzioni dell’Unione non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione in materia di cumulo, in quanto i regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 non sono applicabili. La Cour de cassation belga avrebbe inoltre dichiarato la legittimità costituzionale del principio dell’unità di carriera, e l’ONP ritiene di avere applicato un principio di precauzione applicando l’articolo 10 bis del regio decreto n. 50 sulla base di dati teorici, in assenza delle informazioni chieste alla Commissione.
17.
Il giudice del rinvio precisa che il principio dell’unità di carriera concretizza il carattere residuale del regime pensionistico dei lavoratori dipendenti rispetto agli altri regimi, ed esige che tutte le carriere riconosciute, ad eccezione di quella di lavoratore autonomo, siano aggiunte a quella di lavoratore dipendente, e che, qualora il totale delle frazioni che esprimono l’entità di ciascuna delle pensioni superi l’unità, la carriera professionale presa in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia da lavoro dipendente venga diminuita del numero di anni necessari per riportare tale totale all’unità. Come statuito dalla Cour constitutionnelle belga in una sentenza del 20 settembre 2011, detto articolo 10 bis mirerebbe ad assicurare che tutti i lavoratori aventi una carriera professionale mista vengano trattati in maniera paritaria, perseguendo al contempo un obiettivo di controllo delle spese nel settore delle pensioni.
18.
Dopo aver rilevato che il regime applicabile al personale statutario della Commissione, quale regime applicabile al personale di un’istituzione di diritto internazionale pubblico, è contemplato all’articolo 10 bis del regio decreto n. 50, e che, alla luce della giurisprudenza della Corte, la sig.ra Wojciechowski non sembra potersi avvalere né degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE né dei regolamenti nn. 1408/71 o 883/2004, il tribunal du travail de Bruxelles cita ampi estratti della decisione di rinvio della cour de travail de Bruxelles nella causa sfociata nella sentenza Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54). Benché esso ritenga che i motivi di tale decisione non siano direttamente trasponibili alla presente controversia, dal momento che le normative belghe in questione sono diverse, e che neanche la soluzione elaborata nella sentenza My (C‑293/03, EU:C:2004:821) sia direttamente trasponibile alla controversia della quale è investito, lo stesso ritiene cionondimeno che l’articolo 10 bis del regio decreto n. 50 potrebbe rendere più difficile l’assunzione, da parte dell’Unione, di funzionari di nazionalità belga aventi una certa anzianità.
19.
È in tale contesto che il tribunal du travail de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il principio di leale cooperazione e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, da una parte, e l’articolo 34, paragrafo 1, della [Carta], dall’altra, ostino a che uno Stato membro riduca, oppure neghi, una pensione di vecchiaia dovuta ad un lavoratore dipendente in forza delle prestazioni compiute in conformità alla normativa di tale Stato membro, qualora il totale degli anni di carriera compiuti in detto Stato membro e nell’ambito delle istituzioni europee superi l’unità di carriera di 45 anni prevista dall’articolo 10 bis del [regio decreto n. 50]».
III – Procedimento dinanzi alla Corte
20.
In conformità all’articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il governo belga e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte nella presente causa. Dopo aver rinunciato a presentare osservazioni scritte, la sig.ra Wojciechowski ha depositato una domanda intesa ad ottenere un’udienza di discussione. Tale domanda è stata accolta in forza dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte.
21.
Con ordinanza del 13 marzo 2015, la Corte ha accolto la domanda della sig.ra Wojciechowski intesa ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio.
22.
La sig.ra Wojciechowski, nonché il governo belga e la Commissione sono stati sentiti nelle loro difese orali all’udienza del 7 maggio 2015.
IV – Sulla questione pregiudiziale
A – Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
1. Sulla competenza della Corte
a) Argomenti del governo belga
23.
Il governo belga contesta, in via principale, la competenza della Corte a conoscere della questione pregiudiziale, sulla base del rilievo che il procedimento principale non presenta alcun collegamento con il diritto dell’Unione. Da un lato, la situazione della sig.ra Wojciechowski sarebbe meramente interna, in quanto non rientra né nell’ambito di applicazione delle diposizioni del diritto primario in materia di libera circolazione dei lavoratori, né in quello dei regolamenti nn. 1408/71 o 883/2004. Dall’altro, la controversia principale non avrebbe ad oggetto il diniego o la riduzione della pensione di vecchiaia alla quale l’interessata può aspirare per la carriera da ella compiuta nell’ambito dell’Unione, né il rifiuto dell’ONP di prendere in considerazione gli anni di carriera compiuti nell’ambito di un’istituzione ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia del regime belga, dal momento che, al contrario, tale carriera è stata debitamente presa in considerazione. Il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che fissa un obbligo reciproco fra l’Unione e i suoi Stati membri, sarebbe inapplicabile nella presente causa, la quale non potrebbe essere paragonata né a quella sfociata nella sentenza Commissione/Belgio (137/80, EU:C:1981:237) né a quella sfociata nella sentenza My (C‑293/03, EU:C:2004:821).
24.
Infine, secondo il governo belga, neanche l’articolo 34 della Carta è applicabile nella specie, nella misura in cui, da un lato, tale disposizione si limiterebbe a tradurre un semplice principio, e non un diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta stessa, e, dall’altro, l’articolo 10 bis del regio decreto n. 50 non può essere considerato una disposizione che attua il diritto dell’Unione.
b) Analisi
25.
Secondo una giurisprudenza costante, un funzionario dell’Unione riveste la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE a condizione che egli si sia avvalso del suo diritto alla libera circolazione ( 16 ). A tal proposito, la Corte ha precisato che il periodo di attività presso un servizio pubblico internazionale, quale quello dell’Unione, non può essere equiparato ad un periodo di attività presso il servizio pubblico di un altro Stato membro e, pertanto, non può essere idoneo a instaurare, di per sé, un nesso con una delle situazioni contemplate in detta disposizione del Trattato ( 17 ).
26.
Nella specie, si evince dalla decisione di rinvio e dal fascicolo che la sig.ra Wojciechowski, di nazionalità belga, ha sempre risieduto e lavorato in Belgio ( 18 ), in un primo momento come dipendente nel settore privato, e successivamente al servizio della Commissione. Ella non ha mai acquisito, nel corso della sua vita professionale, la qualità di lavoratore migrante. Pertanto, la sua situazione, che rimane meramente interna, non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE ( 19 ).
27.
Inoltre, e come correttamente osservato dal giudice del rinvio e dal governo belga, la situazione della sig.ra Wojciechowski durante il periodo in cui è stata impiegata al servizio della Commissione non ricade neanche nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 né del regolamento n. 883/2004. Infatti, la Corte ha precisato, a tal riguardo, che «i dipendenti [dell’Unione] non possono essere considerati lavoratori ai sensi del regolamento n. 1408/71, non essendo soggetti ad una normativa nazionale previdenziale, come richiesto dall’art[icolo] 2, [paragrafo] 1, del detto regolamento, che definisce l’ambito di applicazione personale di quest’ultimo» ( 20 ).
28.
Si evince inoltre dalla giurisprudenza della Corte che la situazione di un funzionario non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione solo per l’esistenza di un rapporto lavorativo, attuale o passato, con quest’ultima ( 21 ).
29.
Pertanto, la mera circostanza che la sig.ra Wojciechowski abbia la qualità di funzionario in pensione non consente di concludere automaticamente per l’esistenza di un collegamento con il diritto dell’Unione. A tal riguardo, occorre sottolineare che se, a tale titolo, ella rientra nell’ambito di applicazione dello Statuto, ossia di un atto «obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» ( 22 ), il quale vincola gli Stati membri «in tutti i casi in cui è necessaria la loro collaborazione per l’attuazione di detto provvedimento» ( 23 ), è tuttavia pacifico che nessuna disposizione del medesimo disciplina direttamente i fatti di cui al procedimento principale.
30.
In particolare, non può desumersi da alcuna disposizione dello Statuto un divieto, per gli Stati membri, di prendere in considerazione la pensione della quale beneficia un ex funzionario dell’Unione a carico di quest’ultima ai fini dell’applicazione di una norma di diritto nazionale che sfocia nella fissazione di un limite massimo dei diritti a pensione che possono essere vantati da detto funzionario in forza della normativa di tale Stato membro. Per contro, secondo una giurisprudenza costante, il diritto dell’Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali e, se è vero che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione ( 24 ), ciò non toglie che, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell’obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale e, dall’altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni ( 25 ).
31.
È vero che potrebbe sostenersi che la normativa belga ha come effetto quello di arrecare pregiudizio alla facoltà di trasferimento dei diritti a pensione prevista dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella misura in cui, qualora tale facoltà non venga esercitata, i diritti a pensione maturati nel regime belga prima dell’entrata in servizio presso l’Unione possono essere persi, trasformando pertanto de facto tale facoltà in obbligo, in violazione del testo chiaro di detta disposizione. Tuttavia, nel procedimento principale, la sig.ra Wojciechowski si lamenta del fatto che non le è stata riconosciuta una pensione di vecchiaia in forza del regime belga per i periodi durante i quali ella ha versato i contributi a tale regime, e non di un ostacolo al funzionamento del meccanismo di trasferimento previsto dalla summenzionata disposizione dello Statuto, che si limita a consentire di operare una conversione del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel sistema nazionale in annualità secondo il regime pensionistico dell’Unione e al quale, del resto, la sig.ra Wojciechowski ha espressamente rinunciato.
32.
Ciò premesso, occorre sottolineare che, con la prima parte della questione sollevata, il giudice del rinvio si interroga in merito all’applicazione alla situazione della ricorrente nel procedimento principale di una giurisprudenza della Corte, inaugurata con le sentenze Commissione/Belgio (137/80, EU:C:1981:237) e My (C‑293/03, EU:C:2004:821) e confermata recentemente dalla sentenza Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54), secondo la quale il dovere di leale cooperazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti dell’Unione e che trova la sua espressione nell’obbligo, previsto dall’articolo 10 CE (divenuto articolo 4, paragrafo 3, TUE) di facilitare quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti osta ad una normativa nazionale idonea a scoraggiare l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’istituzione dell’Unione, rendendo più difficile l’assunzione da parte di quest’ultima di funzionari nazionali ( 26 ).
33.
Orbene, secondo il giudice del rinvio, la normativa di cui al procedimento principale e l’applicazione che ne ha fatto l’ONP nel caso della sig.ra Wojciechowski sono idonee a violare tale dovere di leale cooperazione ed assistenza, come interpretato ed applicato dalla Corte in tale giurisprudenza.
34.
In tali circostanze, la competenza della Corte a risolvere tale parte della questione pregiudiziale non mi sembra possa essere contestata. Una siffatta competenza è stata peraltro implicitamente ammessa nella sentenza Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54), nella quale la Corte ha risposto ad una questione analoga posta dalla cour du travail de Bruxelles, la quale verteva sull’applicazione della normativa belga in materia di indennità di disoccupazione nell’ambito di una controversia fra l’ONP e un ex agente contrattuale dell’Unione, la cui situazione, al pari di quella della sig.ra Wojciechowski, non presentava altri elementi di collegamento con il diritto dell’Unione ( 27 ).
35.
L’argomento del governo belga secondo il quale la controversia di cui al procedimento principale si distingue da quelle sfociate nelle sentenze Commissione/Belgio (137/80, EU:C:1981:237) e My (C‑293/03, EU:C:2004:821), cosicché i principi elaborati dalla Corte in tali sentenze non sarebbero trasponibili alla situazione della sig.ra Wojciechowski, attiene al merito della questione posta dal giudice del rinvio e non è pertanto idonea ad incidere sulla competenza della Corte a risolverla.
36.
Per quanto attiene alla seconda parte della questione pregiudiziale, la quale verte sull’interpretazione dell’articolo 34 della Carta, ritengo che, in assenza di altri elementi di collegamento con il diritto dell’Unione, l’applicazione della Carta e, pertanto, la competenza della Corte a risolvere questa parte della questione, possano essere determinate solo in caso di applicabilità alla situazione della sig.ra Wojciechowski della giurisprudenza della Corte citata al paragrafo 32 supra ( 28 ).
2. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
37.
Per il caso in cui la Corte dovesse ritenersi competente, il governo belga contesta la ricevibilità della questione sollevata, adducendo che essa presenta, a suo avviso, un carattere meramente ipotetico, dal momento che il giudice del rinvio fonda il rinvio alla Corte sull’ipotesi, non verificata nei fatti ed estranea alla controversia di cui al procedimento principale, secondo la quale l’articolo 10 bis del regio decreto n. 50 «potrebbe rendere più difficile l’assunzione da parte della Comunità europea di funzionari di nazionalità belga con una certa anzianità».
38.
A tal riguardo, mi limito ad osservare che la giurisprudenza menzionata al paragrafo 32 supra si fonda, in sostanza, sulla constatazione dell’esistenza di un rischio di ostacolo all’adempimento, da parte dell’Unione, del suo compito, a causa dell’applicazione di normative nazionali idonee a scoraggiare l’accesso di talune categorie di lavoratori alla funzione pubblica europea. Formulando l’ipotesi contestata dal governo belga, il giudice del rinvio, lungi dall’introdurre un elemento estraneo alla realtà della controversia di cui al procedimento principale, si limita ad interrogarsi, e ad interrogare la Corte, in merito all’esistenza, nelle circostanze del procedimento principale, di detto rischio e in merito alla riunione delle condizioni per l’applicazione della summenzionata giurisprudenza.
B – Nel merito
1. Sulla prima parte della questione pregiudiziale: il principio di leale cooperazione
39.
Con la prima parte della sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se il principio di leale cooperazione osti a che uno Stato membro riduca, oppure neghi, una pensione di vecchiaia dovuta ad un lavoratore dipendente in forza delle prestazioni compiute in conformità alla normativa di tale Stato membro, qualora il totale degli anni di carriera compiuti in detto Stato e nell’ambito delle istituzioni europee superi l’unità di carriera prevista dalla normativa nazionale.
a) Osservazioni presentate dinanzi alla Corte
40.
Il governo belga fa valere che la parte della questione sollevata dal giudice del rinvio concernente l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE deve essere risolta negativamente. Secondo tale governo, il principio di leale cooperazione, come interpretato dalla Corte nelle sentenze menzionate al paragrafo 32 supra, non è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, la quale non verte sul diniego delle autorità nazionali di computare gli anni di carriera compiuti da un lavoratore nell’ambito dell’Unione ai fini della determinazione della sua pensione di vecchiaia in forza del regime belga. Tale carriera è stata debitamente presa in considerazione nel caso della sig.ra Wojciechowski. Orbene, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE instaurerebbe un obbligo reciproco di leale cooperazione fra l’Unione e gli Stati membri.
41.
Il governo belga fa inoltre valere che, anche ammesso che il principio di leale cooperazione sia applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, la regola dell’unità di carriera prevista dalla normativa belga non può arrecare una violazione a tale principio. A tal riguardo, tale governo osserva che detto principio non può portare ad avvantaggiare le persone che sono state lavoratori dipendenti prima di compiere una carriera completa in seno all’Unione in qualità di funzionario rispetto agli altri lavoratori, in particolare a coloro che hanno compiuto una carriera mista. La regola dell’unità di carriera poggerebbe su un motivo legittimo, il controllo delle spese nel settore pensionistico, e su un principio di parità di trattamento dei lavoratori che hanno compiuto una carriera mista. Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il diritto dell’Unione non pregiudicherebbe la competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali e incomberebbe loro, in assenza di armonizzazione a livello dell’Unione, determinare le condizioni del diritto o dell’obbligo di iscriversi a un regime previdenziale, nonché le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni.
42.
La Commissione osserva che, se il regolamento n. 883/2004 fosse stato applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, le autorità belghe non avrebbero potuto opporre la regola dell’unità di carriera alla sig.ra Wojciechowski, in quanto ciò avrebbe violato il principio della totalizzazione dei periodi diversi di assicurazione e sarebbe stato contrario alla ratio delle norme anticumulo previste da tale regolamento ( 29 ). Orbene, secondo la Commissione, la stessa soluzione si impone in forza dell’obbligo di leale cooperazione incombente sul Regno del Belgio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. A tal riguardo, essa indica, da un lato, che la regola dell’unità di carriera è idonea ad ostacolare, e dunque a scoraggiare, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’istituzione dell’Unione, nella misura in cui, accettando un impiego presso una siffatta istituzione, tale lavoratore si vedrà privato di una tutela a fronte della norma anticumulo della legislazione belga, norma che non potrebbe essergli opposta qualora egli avesse esercitato il proprio diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro. Dall’altro, essa sottolinea che si evince dalla giurisprudenza che dalla finalità di assumere personale qualificato da parte delle istituzioni dell’Unione, nel perseguimento della quale gli Stati membri sostengono l’Unione in virtù del principio di leale cooperazione, discende un principio fondamentale che guida la giurisprudenza della Corte, ossia il principio secondo il quale i diritti previdenziali di una persona che ha svolto un’attività professionale in uno Stato membro non devono essere peggiorati dall’entrata in servizio presso le istituzioni europee. Secondo la Commissione, le differenze esistenti fra il procedimento principale e quello sfociato nella sentenza My (C‑293/03, EU:C:2004:821) non consentono di pervenire ad una conclusione diversa rispetto a quella a cui è giunta la Corte in tale sentenza. Inoltre, l’applicazione dell’articolo 10 bis del regio decreto n. 50 nella specie significherebbe che la sig.ra Wojciechowski ha versato contributi previdenziali a fondo perduto nel regime pensionistico belga.
43.
In udienza, la Commissione ha ulteriormente precisato la propria posizione, indicando che la situazione di un funzionario dell’Unione deve essere assimilata a quella di un lavoratore migrante, anche qualora egli non si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione. La giurisprudenza richiamata al paragrafo 32 supra sarebbe stata elaborata dalla Corte al fine di eludere gli eventuali ostacoli all’applicazione, nei confronti dei funzionari dell’Unione, dei principi che discendono dalle norme del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori.
44.
Fondandosi, segnatamente, sulla sentenza Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54), nonché sulle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Časta (C‑166/12, EU:C:2013:443) la sig.ra Wojciechowski ha sostenuto, in udienza, che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato con lo Statuto, sancisce un principio secondo il quale deve essere garantita la continuità delle prestazioni previdenziali acquisite da un funzionario dell’Unione in base ad un regime previdenziale nazionale.
b) Analisi
45.
Occorre anzitutto respingere l’argomento del governo belga attinente alla reciprocità del principio di leale cooperazione. Se ho ben capito tale argomento, detto governo ritiene che, in virtù di una siffatta reciprocità, ad uno Stato membro non possa essere addebitato il mancato computo del periodo di impiego di un lavoratore presso un’istituzione dell’Unione al fine di determinare i diritti previdenziali del medesimo in forza del regime nazionale, come nelle cause sfociate nelle sentenze My (C‑293/03, EU:C:2004:821) e Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54) e, allo stesso tempo, l’effettuazione di un tale computo, come nella controversia di cui al procedimento principale.
46.
È effettivamente pacifico che il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, come è peraltro enunciato espressamente al primo comma di tale disposizione ( 30 ), implica un dovere reciproco di assistenza fra l’Unione e i suoi Stati membri. Ne consegue che può ricorrere una violazione di tale principio qualora una siffatta reciprocità non venga assicurata, e segnatamente qualora un obbligo di cooperazione gravi unilateralmente sugli Stati membri o, ancora, qualora il contenuto di tale obbligo sia definito in modo tale da sconfinare nelle competenze riservate agli Stati membri.
47.
Tale ipotesi non ricorre tuttavia nel contesto del procedimento principale.
48.
A tal riguardo, osservo, da un lato, che la giurisprudenza citata al paragrafo 32 supra riguarda, in linea di principio, ogni normativa o prassi nazionale che, non garantendo la continuità dei diritti previdenziali dei lavoratori che hanno compiuto una parte della loro carriera nell’ambito di un’istituzione dell’Unione, ha come effetto quello di scoraggiare l’entrata in servizio presso quest’ultima e, pertanto, di rendere più difficile l’assunzione da parte dell’Unione del proprio personale. Dal momento che una siffatta normativa o prassi nazionale viene valutata unicamente in funzione dei suoi effetti, ne consegue che tale giurisprudenza può essere applicata sia al diniego, da parte delle autorità di uno Stato membro, di computare i periodi che un lavoratore ha compiuto in qualità di funzionario di un’istituzione dell’Unione ai fini del sorgere di un diritto previsto dal regime previdenziale di tale Stato sia, come nel caso della sig.ra Wojciechowski, al computo di questi stessi periodi al fine di ridurre ovvero sopprimere i diritti maturati dal lavoratore in forza di detto regime ( 31 ). Tale conclusione discende dalla ratio sottesa alla giurisprudenza citata al paragrafo 32 supra, e non si può ritenere che essa violi il carattere reciproco del dovere di leale cooperazione.
49.
Dall’altro, se è vero che, come rammentato dal governo belga, il diritto dell’Unione non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali e che, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni di concessione delle prestazioni previdenziali, ciò non toglie tuttavia che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri debbano rispettare il diritto dell’Unione ( 32 ), inclusi i principi che la Corte ha derivato, nella giurisprudenza citata al paragrafo 32 supra, dal principio di leale cooperazione in combinato con lo Statuto.
50.
Analogamente, non sono persuaso dalla tesi della Commissione, secondo la quale occorre assicurare un parallelismo fra le soluzioni che emergono dall’applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori e di quelle del regolamento n. 883/2004 da un lato, e dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte in relazione all’applicazione del principio di leale cooperazione, menzionata al paragrafo 32 supra, dall’altro ( 33 ).
51.
Infatti, in primo luogo, come ricordato giustamente dal governo belga in udienza, nella sentenza My (C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 42), la Corte ha espressamente escluso che il periodo di attività presso un servizio pubblico internazionale, quale quello dell’Unione, possa essere equiparato ad un periodo di attività presso il servizio pubblico di un altro Stato membro ai fini dell’applicazione dell’articolo 45 TFUE, distinguendo pertanto chiaramente la situazione di un lavoratore migrante da quella di un dipendente che non si è avvalso del proprio diritto alla libera circolazione.
52.
In secondo luogo, come ho già illustrato al paragrafo 27 supra, secondo una giurisprudenza costante, la situazione dei dipendenti dell’Unione non rientra nell’ambito di applicazione dei regolamenti adottati sul fondamento dell’articolo 48 TFUE, inteso a coordinare le normative degli Stati membri nel settore previdenziale, e ciò anche qualora detti dipendenti abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione.
53.
In terzo luogo, come precisato dalla Corte nelle sentenze Commissione/Lussemburgo (315/85, EU:C:1987:569, punto 21) e Časta (C‑166/12, EU:C:2013:792, punto 30), per quanto attiene all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, le disposizioni di quest’ultimo non mirano né ad un’armonizzazione né ad un coordinamento delle diverse disposizioni nazionali nel settore delle pensioni.
54.
In quarto luogo, fissando il principio secondo il quale viola il proprio dovere di leale cooperazione, in combinato disposto con le disposizioni dello Statuto, lo Stato membro che adotta una normativa idonea a scoraggiare l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’istituzione europea, la giurisprudenza menzionata al paragrafo 32 supra mira ad eliminare gli ostacoli che siffatte normative nazionali possono creare all’assunzione del proprio personale da parte dell’Unione, in conformità all’obiettivo enunciato all’articolo 27, primo comma, dello Statuto ( 34 ). Di conseguenza, alla luce della sua ratio, l’applicazione di tale giurisprudenza non può prescindere da un esame inteso a stabilire se la normativa di cui trattasi sia concretamente idonea a «rendere più difficile» una siffatta assunzione ( 35 ).
55.
Ciò premesso, occorre verificare se la normativa di cui al procedimento principale sia idonea a scoraggiare l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’istituzione dell’Unione ai sensi della giurisprudenza menzionata al paragrafo 32 supra.
56.
Ricordo, a tal riguardo, che la Corte ha già dichiarato contraria al principio di leale cooperazione in combinato con le disposizioni dello Statuto una normativa nazionale idonea a rendere più difficile l’assunzione, da parte di un’istituzione dell’Unione, di lavoratori con una certa anzianità ( 36 ), nonché una normativa nazionale idonea ad ostacolare l’assunzione, da parte di una di tali istituzioni, di personale a tempo determinato ( 37 ).
57.
Nei procedimenti principali sfociati in tali decisioni, i periodi di lavoro al servizio di istituzioni dell’Unione non erano stati computati al fine di consentire l’accesso a prestazioni previste dal regime previdenziale dello Stato membro di cui trattasi alle quali l’interessato avrebbe avuto diritto se, durante tali periodi, egli fosse stato iscritto a detto regime. Nel procedimento pregiudiziale in oggetto, per contro, la carriera nell’Unione della ricorrente nel procedimento principale è stata debitamente presa in considerazione ai fini del calcolo della sua pensione di anzianità belga. Questa sola circostanza non è tuttavia idonea a giustificare una soluzione diversa, dal momento che una siffatta considerazione comporta anch’essa la riduzione ovvero la soppressione dei diritti a pensione ai quali la sig.ra Wojciechowski avrebbe potuto aspirare a carico del regime belga se ella non avesse lavorato per un’istituzione dell’Unione.
58.
Orbene, la prospettiva di perdere siffatti vantaggi è idonea, in linea di principio, a dissuadere un lavoratore che ha maturato una certa anzianità in base al regime pensionistico belga dall’accettare un impiego presso un’istituzione dell’Unione o ad indurlo ad abbandonare le funzioni che vi esercita prima di avervi compiuto una carriera completa. Di conseguenza, la normativa di cui al procedimento principale viola il principio di leale cooperazione in combinato con lo Statuto al pari delle normative di cui alle cause sfociate nella sentenza My (C‑293/03, EU:C:2004:821) e nell’ordinanza Ricci e Pisaneschi (C‑286/09 e C‑287/09, EU:C:2010:420).
59.
Occorre tuttavia rilevare che non è l’applicazione in sé della regola dell’unità di carriera prevista all’articolo 10 bis del regio decreto n. 50 ad aver comportato la perdita della totalità dei diritti a pensione ai quali la sig.ra Wojciechowski avrebbe potuto aspirare se fosse rimasta iscritta al regime belga dei lavoratori dipendenti per tutta la sua carriera, quanto piuttosto il modo in cui l’ONP ha calcolato la frazione che esprime l’entità della pensione a carico dell’Unione, che assimila una carriera di 35 anni in un’istituzione dell’Unione ad una carriera completa (45/45) nel regime belga. Infatti, i diritti a pensione della ricorrente nel procedimento principale secondo il regime belga non sarebbero stati assolutamente pregiudicati se l’ONP avesse ritenuto che i 35 anni da ella compiuti al servizio della Commissione equivalevano ad una frazione di 35/45 e se ne avesse pertanto concluso che la sua carriera globale constava di 48/45, con un superamento dell’unità di carriera di soli tre anni. Ne consegue che non è la regola dell’unità di carriera che viola il principio di leale cooperazione in combinato con lo Statuto, bensì il metodo applicato dalle autorità belghe per calcolare la corrispondenza fra la pensione belga e quella dell’Unione.
60.
In udienza, il governo belga ha insistito particolarmente sulla facoltà del funzionario che entra al servizio dell’Unione, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, di far versare all’Unione, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le sue attività anteriori. Secondo tale governo, è la circostanza che la sig.ra Wojciechowski non abbia esercitato detta facoltà ad avere comportato, per la medesima, la perdita dei suoi diritti a pensione in forza del regime belga.
61.
A tal riguardo, è vero, come sottolineato parimenti dal governo belga, che, nella sentenza Commissione/Belgio (137/80, EU:C:1981:237), la Corte ha precisato che, instaurando un sistema di trasferimento dei diritti a pensione a favore dei funzionari, la summenzionata disposizione dell’allegato VIII dello Statuto «tende ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all’amministrazione comunitaria ed a garantire in tal modo alle Comunità le maggiori possibilità di scelta di personale qualificato che già abbia una adeguata esperienza professionale» ( 38 ). Tuttavia, l’esercizio di una siffatta facoltà consente unicamente di convertire in annualità nel regime pensionistico dell’Unione i periodi di contribuzione a favore di un regime nazionale. Ne consegue che, nel caso di un funzionario che, come la ricorrente nel procedimento principale, ha versato i contributi per un numero significativo di anni al regime pensionistico nazionale prima di compiere una carriera completa nell’ambito di un’istituzione dell’Unione, un siffatto trasferimento, pur presentando il vantaggio di consentirgli di raggiungere più presto il livello massimo della sua pensione di anzianità a carico dell’Unione, lo priva della possibilità di ottenere, in aggiunta a tale pensione, una pensione a carico del regime nazionale sulla base dei contributi versati a tale regime. Di conseguenza, se essa consente di facilitare il passaggio da un’occupazione nazionale ad un’occupazione nell’Unione, la possibilità di un siffatto trasferimento non elimina tuttavia gli svantaggi che risultano, per un tale funzionario, dall’applicazione della normativa di cui al procedimento principale. Inoltre, come osservato giustamente dalla Commissione in udienza, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, prevede una mera facoltà a favore del funzionario, e non può essere imputata al mancato esercizio di tale facoltà la perdita di diritti che il funzionario ha acquisito a seguito dei contributi versati al regime previdenziale nazionale.
62.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che occorra risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal tribunal du travail de Bruxelles, nella parte in cui essa verte sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nel senso che tale disposizione, in combinato con lo Statuto, osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che la pensione di vecchiaia dovuta ad un lavoratore dipendente in forza delle prestazioni compiute in conformità alla normativa di tale Stato membro, venga ridotta ovvero soppressa qualora il totale degli anni di carriera compiuti da tale lavoratore in detto Stato membro e in qualità di funzionario europeo in servizio in questo stesso Stato membro superi l’unità di carriera, nella misura in cui, a causa del metodo di calcolo della frazione che esprime l’entità della pensione a carico dell’Unione, une siffatta riduzione è più significativa di quella che sarebbe stata applicata se tutta la carriera di detto lavoratore fosse stata compiuta in qualità di lavoratore dipendente nello Stato membro in questione.
63.
Per quanto attiene all’obiezione della Commissione relativa alla possibilità per la ricorrente nel procedimento principale di invocare, nei confronti delle autorità belghe, l’obbligo che discende per gli Stati membri dal principio di leale cooperazione in combinato con lo Statuto di facilitare l’adempimento del compito dell’Unione, non scoraggiando, tramite l’applicazione delle loro normative in materia previdenziale, l’esercizio di un’attività professionale all’interno di una delle sue istituzioni, rilevo che, nelle sentenze My (C‑293/03, EU:C:2004:821) e Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54), la Corte ha implicitamente riconosciuto ad un siffatto obbligo la capacità di esplicare effetti giuridici diretti nei rapporti fra gli Stati membri e i loro cittadini. Per il resto, rimando alla nota a piè di pagina 26 delle mie conclusioni nella causa Melchior (C‑647/13, EU:C:2014:2301).
2. Sulla seconda parte della questione pregiudiziale: l’articolo 34 della Carta
64.
Alla luce della risposta che propongo di fornire alla questione pregiudiziale nella parte in cui essa verte sul principio di leale cooperazione, risulta inutile un esame di detta questione anche alla luce dell’articolo 34, paragrafo 1, della Carta.
65.
Peraltro, qualora la Corte dovesse ritenere, contrariamente a quanto suggerito nelle presenti conclusioni, che tale principio sia inapplicabile alla controversia di cui al procedimento principale, neanche la Carta sarebbe applicabile. Da una giurisprudenza consolidata risulta infatti che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse ( 39 ). Come precisato dalla Corte nella sentenza Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), non possono esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione. Di conseguenza, l’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta ( 40 ). Ove, per contro, una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza ( 41 ). Nella specie, è pacifico che la normativa nazionale di cui al procedimento principale, definendo le regole di calcolo delle prestazioni pensionistiche di anzianità dei lavoratori dipendenti, non attua un atto di diritto derivato dell’Unione. Inoltre, risulta dalle considerazioni che precedono che la situazione giuridica della sig.ra Wojciechowski è meramente interna e non è direttamente coperta da una disposizione dello Statuto ( 42 ). Ne consegue che è solo nel caso in cui la Corte, come suggerisco, dovesse considerare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato con lo Statuto, applicabile alla controversia di cui al procedimento principale che la situazione della sig.ra Wojciechowski sarebbe disciplinata dal diritto dell’Unione e la Carta risulterebbe pertanto applicabile.
66.
Infine, nel caso in cui la Corte dovesse considerare, come sostenuto dalla Commissione, che detto articolo, benché applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, non possa essere invocato in sede giudiziaria dalla sig.ra Wojciechowski, si evince dalla sentenza Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2) che la Carta sarebbe comunque applicabile ( 43 ). Tuttavia, rammento che, in questa stessa sentenza, la Corte, contrariamente a quanto statuito nella sentenza Kücükdeveci (C‑555/07, EU:C:2010:21) con riferimento al principio del divieto di discriminazione in funzione dell’età sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, ha dichiarato che l’articolo 27 della stessa non poteva essere invocato in sede giudiziaria in maniera autonoma, in quanto quest’ultimo può esplicare pienamente i propri effetti solo dopo essere stato specificato da disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale.
67.
Quanto al merito, rimando, mutatis mutandis, alle considerazioni svolte ai paragrafi da 60 a 62 delle mie conclusioni nella causa Melchior (C‑647/13, EU:C:2014:2301). Senza rimettere in discussione la facoltà degli Stati membri di prevedere, nell’esercizio della loro competenza ad organizzare i loro regimi previdenziali, meccanismi di fissazione di un tetto massimo delle prestazioni o norme anticumulo, una normativa nazionale che sfocia, in situazioni come quelle di cui al procedimento principale, nella soppressione dei diritti a pensione acquisiti da un lavoratore dipendente sulla base dei contributi versati al regime nazionale, per il solo motivo che egli ha compiuto una carriera completa in un’istituzione dell’Unione che gli conferisce il diritto ad una pensione a carico di quest’ultima per un periodo diverso da quello nel corso del quale egli ha versato i contributi al regime nazionale, non mi sembra compatibile con i principi fissati all’articolo 34 della Carta.
V – Conclusione
68.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles nel seguente modo:
«L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che la pensione di vecchiaia dovuta ad un lavoratore dipendente in forza delle prestazioni compiute in conformità alla normativa di tale Stato membro venga ridotta ovvero soppressa qualora il totale degli anni di carriera compiuti da tale lavoratore in detto Stato membro e in qualità di funzionario europeo in servizio in questo stesso Stato membro superi l’unità di carriera, nella misura in cui, a causa del metodo di calcolo della frazione che esprime l’entità della pensione a carico dell’Unione europea, una siffatta riduzione è più significativa di quella che sarebbe stata applicata se tutta la carriera di detto lavoratore fosse stata compiuta in qualità di lavoratore dipendente nello Stato membro in questione».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 56, pag. 1.
( 3 ) GU L 311, pag. 1, e rettifica GU 2012, L 144, pag. 48.
( 4 ) Moniteur belge del 27 ottobre 1967, pag. 11246.
( 5 ) Inserito dall’articolo 2 del regio decreto del 29 agosto 1983, n. 205, che modifica la normativa sulle pensioni del settore sociale (Moniteur belge del 6 settembre 1983, pag. 11096).
( 6 ) Moniteur belge del 27 ottobre 1983, pag. 13650.
( 7 ) Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regio decreto del 14 ottobre 1983, l’importo convertito è il risultato della moltiplicazione della pensione accordata in un altro regime per l’inverso della frazione prevista al secondo paragrafo dell’articolo 10 bis del regio decreto n. 50, ossia l’inverso della frazione che esprime l’entità della pensione percepita nell’ambito dell’altro regime. Qualora l’importo di tale pensione non sia noto, si presume, in forza di una prassi amministrativa, che l’importo convertito sia pari, fino a prova contraria, a 2,5 volte l’importo forfettario.
( 8 ) Per importo forfettario si deve intendere il 75% della retribuzione forfettaria rivalutata presa in considerazione per un impiego come operaio durante un anno antecedente al 1o gennaio 1955 [articolo 1, lettera c), del regio decreto del 14 ottobre 1983].
( 9 ) Articoli 10 bis, primo comma, e 3, quarto comma, del regio decreto del 14 ottobre 1983.
( 10 ) Si evince dal fascicolo che, nel 2006 e nel 2007, su domanda della sig.ra Wojciechowski, diversi servizi di informazione belgi avevano stimato la pensione dovutale in caso di disapplicazione dell’articolo 10 bis del regio decreto n. 50 a circa EUR 200.
( 11 ) In applicazione del regio decreto del 14 ottobre 1983.
( 12 ) La sig.ra Wojciechowski ha parimenti presentato una domanda, qualificata come riconvenzionale, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni, valutati per un importo pari alla perdita di 10/45 della sua pensione a partire dalla sua concessione e di 13/45 a partire dal luglio 2013, a causa del comportamento illegittimo dell’ONP.
( 13 ) GU 1971, L 149, pag. 2.
( 14 ) GU L 166, pag. 1.
( 15 ) Ella si fonda, segnatamente, sulle sentenze Lustig (C‑244/97, EU:C:1998:619, punti 30 e 31); Larsy (C‑118/00, EU:C:2001:368); Tomaszewska (C‑440/09, EU:C:2011:114, punti 30 e 31), nonché Bourgès-Maunoury e Heintz (C‑558/10, EU:C:2012:418, punto 33).
( 16 ) V., segnatamente, sentenze Echternach e Moritz (389/87 e 390/87, EU:C:1989:130, punto 11); Schmid (C‑310/91, EU:C:1993:221, punto 20), e Ferlini (C‑411/98, EU:C:2000:530, punto 42).
( 17 ) V. sentenza My (C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 42).
( 18 ) In udienza, il rappresentante della sig.ra Wojciechowski ha menzionato un’assegnaziome di quest’ultima in Lussemburgo i primi due anni della sua carriera in seno alla Commissione. Poiché tale circostanza non viene ripresa nell’esposizione dei fatti effettuata dal giudice del rinvio e non emerge neanche dal fascicolo nazionale, essa non può essere presa in considerazione dalla Corte nella sua risposta alla questione pregiudiziale.
( 19 ) V. sentenza Uecker e Jacquet (C‑64/96 e C‑65/96, EU:C:1997:285, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata).
( 20 ) V. sentenze Ferlini (C‑411/98, EU:C:2000:530, punto 41); My (C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 35), nonché ordinanza Ricci e Pisaneschi (C‑286/09 e C‑287/09, EU:C:2010:420, punto 26).
( 21 ) V., in tal senso, sentenza Johannes (C‑430/97, EU:C:1999:293, punti da 26 a 29). Nella specie, si trattava di stabilire se il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 6 del Trattato CE, ostava a che il diritto di uno Stato membro che disciplina le conseguenze del divorzio tra un funzionario delle Comunità e il suo ex coniuge comporti che, in ragione della sua nazionalità, tale funzionario sopporti oneri più gravi di un funzionario di un’altra nazionalità trovantesi nella medesima situazione. La Corte, dopo aver ricordato che un siffatto divieto è limitato all’ambito di applicazione del Trattato, conclude che né le disposizioni nazionali di diritto internazionale privato che determinano il diritto materiale nazionale applicabile agli effetti di un divorzio tra coniugi, né le disposizioni nazionali di diritto civile che disciplinano materialmente tali effetti rientrano in tale ambito. La Corte non si è tuttavia dichiarata incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale, risolvendola negativamente.
( 22 ) V. articolo 11 del regolamento n. 259/68.
( 23 ) V., segnatamente, sentenze Commissione/Belgio (137/80, EU:C:1981:237, punto 8) e Kristiansen (C‑92/02, EU:C:2003:652, punto 32).
( 24 ) V., segnatamente, sentenza Commissione/Portogallo (C‑255/09, EU:C:2011:695, punti da 47 a 49 e la giurisprudenza ivi citata).
( 25 ) V., inter alia, sentenza Kristiansen (C‑92/02, EU:C:2003:652, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) V., in tal senso, sentenza Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54, punto 26).
( 27 ) V., a tal riguardo, le mie conclusioni in tale causa (C‑647/13, EU:C:2014:2301, paragrafi 15 e segg.).
( 28 ) Mi permetto di rimandare, a tal riguardo, ai paragrafi da 57 a 59 delle mie conclusioni nella causa Melchior (C‑647/13, EU:C:2014:2301).
( 29 ) La Commissione si fonda segnatamente sulla sentenza Larsy (C‑118/00, EU:C:2001:368).
( 30 ) Tale comma costituisce un’innovazione rispetto all’articolo 10 CE. Nella vigenza di tale disposizione e, in precedenza, dell’articolo 5 del Trattato CE, la Corte aveva tuttavia già riconosciuto la natura reciproca dell’obbligo di leale cooperazione fra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione. V., in tal senso, ordinanza Zwartveld e a. (C‑2/88 IMM, EU:C:1990:440, punti da 17 a 21); sentenze First e Franex (C‑275/00, EU:C:2002:711, punto 49); Irlanda/Commissione (C‑339/00, EU:C:2003:545, punto 71), nonché Germania/Commissione (C‑344/01, EU:C:2004:121, punti da 79 a 81). V. conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Irlanda/Commissione (C‑339/00, EU:C:2003:70, paragrafo 73).
( 31 ) Il governo belga non può trarre un argomento a favore della propria tesi dalla sentenza Časta (C‑166/12, EU:C:2013:792) – la quale verteva, segnatamente, sull’interpretazione del principio di leale cooperazione in combinato con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – e in particolare dal suo punto 36, in cui la Corte ha affermato che è solo nel caso in cui le modalità di calcolo del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime pensionistico nazionale da trasferire al regime pensionistico dell’Unione sul fondamento di tale articolo «si discostino sensibilmente, a vantaggio o a svantaggio del funzionario, dai principi e dalle regole del regime pensionistico nazionale che la normativa dello Stato membro interessato rischia di costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE o di essere contraria agli obblighi previsti all’articolo 4, paragrafo 3, TUE» (il corsivo è mio). Infatti, al di là della difficoltà di comprendere l’affermazione secondo la quale l’applicazione di modalità di calcolo che avvantaggiano il lavoratore al momento del suo passaggio al servizio dell’Unione può costituire un ostacolo alla libera circolazione o essere considerata contraria al principio di leale cooperazione, non mi sembra che tale punto possa essere letto, nel senso voluto da detto governo, come un riferimento al carattere reciproco del dovere di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE e come un limite all’applicazione della giurisprudenza citata al paragrafo 32 supra. In realtà, la rilevanza di tale giurisprudenza è, in tale sentenza, esclusa, non essendo stato dimostrato il carattere discriminatorio delle modalità di calcolo previste dalla normativa nazionale a scapito dei funzionari dell’Unione (v., segnatamente, oltre al punto 36 cit. supra, il punto 38 della sentenza Časta, C‑166/12, EU:C:2013:792).
( 32 ) V. segnatamente, in tal senso, sentenze Kristiansen (C‑92/02, EU:C:2003:652, punto 31); Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 40), e Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54, punto 21).
( 33 ) Rilevo cionondimeno che accogliere una siffatta tesi presenterebbe l’innegabile vantaggio di allineare la situazione di un funzionario dell’Unione assegnato ad un posto in uno Stato membro diverso da quello di origine a quella di un funzionario che non ha mai lasciato tale Stato.
( 34 ) Ai sensi di tale disposizione «[l]e assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione».
( 35 ) V., da ultimo, sentenza Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54, punto 27).
( 36 ) Nella misura in cui, in applicazione di tale normativa, un lavoratore che in precedenza era stato iscritto ad un regime pensionistico nazionale, accettando un’occupazione presso un’istituzione dell’Unione, rischiava di perdere la possibilità di beneficiare, in base a tale regime, di una prestazione di vecchiaia alla quale avrebbe avuto diritto se non avesse accettato tale lavoro, v. sentenza My (C‑293/03, EU:C:2004:821, punti da 45 a 48), nonché ordinanza Ricci e Pisaneschi (C‑286/09 e C‑287/09, EU:C:2010:420, punti da 28 a 34).
( 37 ) V. sentenza Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54, punto 27). Nella sentenza Thitier (C‑333/88, EU:C:1990:131, punto 16), per contro, la Corte ha escluso che la perdita di un vantaggio fiscale previsto dalla normativa nazionale, di cui i dipendenti e agenti comunitari non potevano fruire possa dissuadere dall’entrare al servizio delle istituzioni comunitarie o dal restarvi, e quindi ostacolare il funzionamento di dette istituzioni. Analogamente, nelle mie conclusioni nella causa Gysen (C‑449/06, EU:C:2007:663, paragrafi da 54 a 61), ho escluso un siffatto effetto dissuasivo in relazione ad una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito della liquidazione da parte del competente organismo nazionale di assegni familiari per i figli a carico di un lavoratore autonomo, il figlio di quel lavoratore che fosse beneficiario di assegni familiari versati in forza dello Statuto non era preso in considerazione ai fini della determinazione del rango degli altri figli del medesimo lavoratore, rango che, ai sensi di quella normativa, influenzava l’importo degli assegni familiari da versarsi per questi ultimi.
( 38 ) V. punto 11.
( 39 ) V. sentenza Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19). V. parimenti sentenza Pfleger e a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 33).
( 40 ) V. sentenze Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 21) e Pfleger e a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 34).
( 41 ) V. sentenza Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 22).
( 42 ) V. paragrafi da 26 a 31 supra.
( 43 ) V. punti da 30 a 41 di detta sentenza.
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