CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 3 settembre 2015 ( 1 )
Causa C‑440/14 P
National Iranian Oil Company (NIOC)
contro
Consiglio
«Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Iscrizione del nome della ricorrente — Base giuridica — Articolo 215 TFUE — Articolo 291, paragrafo 2, TFUE — Eccezione di illegittimità — Interesse ad agire»
1.
La presente impugnazione è diretta contro una sentenza del Tribunale che respinge la domanda volta a far dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione della NIOC nell’elenco delle persone ed entità i cui beni sono state congelate a motivo del loro sostegno a un governo nei confronti del quale sono state adottate misure restrittive nell’ambito di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La ricorrente, un’impresa pubblica iraniana attiva nel settore petrolifero e del gas naturale, si oppone alla misura restrittiva di cui è stata oggetto, sollevando sei motivi di impugnazione con i quali sostanzialmente denuncia, da un lato, l’erroneità della base giuridica che ha consentito al Consiglio di adottare la disposizione in forza della quale le è stata applicata detta misura e, dall’altro, l’imprecisione e l’indeterminatezza del criterio utilizzato per applicarle detta disposizione.
2.
In tale contesto, la Corte di giustizia ha l’opportunità di precisare a quali condizioni possano essere invocati, in occasione dell’impugnazione di una misura restrittiva, vizi procedurali o una violazione dei diritti di terzi per eccepire l’illegittimità della norma generale sulla quale si fonda tale misura.
3.
Viene inoltre offerta alla Corte la possibilità di approfondire la sua giurisprudenza ancora recente in merito alla competenza di esecuzione disciplinata dall’articolo 291 TFUE, nella fattispecie in contrapposizione alla competenza conferita al Consiglio dall’articolo 215 TFUE.
I – Fatti e contesto normativo
4.
Con la risoluzione 1929 (2010), del 9 giugno 2010, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ampliato la portata delle misure restrittive stabilite con le sue risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007) e 1803 (2008) e ha adottato ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran.
5.
Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dell’Unione europea ad adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione alle misure stabilite con la risoluzione 1929 (2010) e ad altre misure di accompagnamento, per contribuire alla risoluzione negoziale delle preoccupazioni sollevate dallo sviluppo da parte dell’Iran di tecnologie a sostegno dei suoi programmi nucleare e balistico.
6.
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ( 2 ). L’allegato II di detta decisione elencava le persone e le entità – a eccezione quelle indicate nell’ambito delle Nazioni Unite – i cui fondi e le cui risorse economiche erano sottoposti a congelamento.
7.
Detta decisione è stata modificata il 23 gennaio 2012 con la decisione 2012/35/PESC ( 3 ), il cui considerando 13 enuncia che «[l]e restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone ed entità che sostengono il governo dell’Iran consentendogli di esercitare attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o di sviluppare sistemi di lancio di armi nucleari, in particolare le persone e entità che danno il loro sostegno finanziario, logistico o materiale al governo dell’Iran».
8.
L’articolo 1, punto 7, lettera a), sub ii), della citata decisione 2012/35 ha aggiunto all’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413 una lettera c), che prevedeva il congelamento dei fondi delle «altre persone ed entità non menzionate dall’allegato I che danno il loro sostegno al governo dell’Iran, nonché dalle persone ed entità ad esse associate, elencate nell’allegato II».
9.
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 ( 4 ), il cui articolo 23, paragrafo 2, prevede il congelamento dei fondi delle persone, entità o organismi elencati nel suo allegato IX che sono stati designati come «d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate».
10.
Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del medesimo regolamento, «[q]ualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, esso modifica di conseguenza l’allegato IX».
11.
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/635/PESC ( 5 ) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui considerando 16 enuncia che «altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, in particolare gli enti statali iraniani attivi nel settore del petrolio e del gas, dal momento che forniscono un’importante fonte di reddito al governo dell’Iran».
12.
L’articolo 1, punto 8, lettera a), della decisione impugnata ha modificato l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, inserendo tra le persone che devono essere sottoposte alle misure restrittive «altre persone e entità non menzionate dall’allegato I che forniscono sostegno al governo dell’Iran e entità da essi possedute o controllate o persone ed entità a essi associate, di cui all’elenco nell’allegato II».
13.
L’articolo 2 della decisione impugnata ha inserito il nome dell’attuale ricorrente nella tabella I dell’allegato II della decisione 2010/413, rubricata «Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», accompagnando la sua iscrizione con la seguente annotazione: «Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo dell’Iran. Il Ministro del petrolio è direttore del consiglio di amministrazione della NIOC, e il viceministro del petrolio ne è amministratore delegato».
14.
Lo stesso 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione impugnato») ( 6 ), che dà attuazione al regolamento n. 267/2012.
15.
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione impugnato ha iscritto il nome della ricorrente nella tabella dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, nel quale figurano le «[p]ersone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», con la seguente annotazione: «Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo dell’Iran. Il Ministro del petrolio è direttore del consiglio di amministrazione della NIOC, e il viceministro del petrolio ne è amministratore delegato».
16.
La decisione e il regolamento di esecuzione impugnati sono stati notificati il 16 ottobre 2012 alla ricorrente, la quale ha impugnato la propria iscrizione il 26 dicembre 2012, chiedendo che il Consiglio rivedesse la sua decisione. Ha inoltre chiesto che le fosse trasmesso l’intero fascicolo sulla cui base erano stati adottati la decisione e il regolamento di esecuzione impugnati, comprensivo delle prove sulle quali si fondava l’iscrizione nonché dei nomi degli Stati membri che l’avevano proposta.
17.
Con lettera del 12 marzo 2013, il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente: A) le proposte di iscrizione presentate da quattro Stati membri; B) il verbale della riunione del gruppo di lavoro «CONEM» (Medio Oriente/Golfo) del 9 ottobre 2012; C) le note dell’11 e 12 ottobre 2012 della Segreteria generale del Consiglio al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)/Consiglio e del 12 ottobre 2012 del Coreper al Consiglio.
18.
Il Consiglio non ha rivelato l’identità degli Stati membri autori della proposta, ma ha indicato che la stessa è stata approvata all’unanimità.
19.
La ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione e il regolamento di esecuzione impugnati, lamentando una carenza di motivazione, la mancanza di base giuridica, l’illegittimità, errori di diritto, di fatto e di valutazione, la violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché la violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà.
20.
Il ricorso è stato respinto con sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 ( 7 ).
II – La sentenza del Tribunale
21.
Il Tribunale ha riunito in un totale di sei i diversi motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente. Per quanto riguarda il primo di tali motivi (carenza di motivazione per mancata indicazione della base giuridica), esaminato ai punti da 39 a 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che mediante il richiamo, contenuto nel regolamento di esecuzione impugnato, all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 fosse stato adempiuto l’obbligo di indicare la base giuridica che consentiva al Consiglio di adottare detto regolamento di esecuzione.
22.
L’asserita mancanza di base giuridica, denunciata con il secondo motivo di ricorso, è stata analizzata dal Tribunale ai punti da 46 a 86 della sentenza impugnata, nei quali viene esaminata la legittimità del menzionato articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 in relazione agli articoli 215 TFUE e 291, paragrafo 2, TFUE. Il Tribunale ha concluso che le misure di congelamento dei fondi potevano essere adottate sulla base di quest’ultima disposizione e che nella fattispecie erano state rispettate le pertinenti condizioni per l’attribuzione di competenze di esecuzione al Consiglio.
23.
Al terzo motivo di impugnazione, vertente sull’illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, sono stati dedicati i punti da 90 a 132 della sentenza impugnata, nei quali viene escluso, in ordine successivo, che vi sia stata una violazione dei valori dello Stato di diritto, del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità, o che sia stata dimostrata l’asserita incoerenza nella formulazione del criterio controverso contenuta nella normativa applicabile.
24.
Il quarto motivo, in cui il Tribunale ha riunito gli argomenti con i quali la ricorrente invocava due errori di diritto, un errore di fatto e un errore di valutazione, è stato respinto per le ragioni esposte ai punti da 134 a 148 della sentenza impugnata. Secondo il Tribunale, non si poteva riconoscere l’errore denunciato dalla ricorrente nell’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, né che fosse stato commesso un errore di fatto nell’indicare che la ricorrente era un’entità gestita dallo Stato iraniano, né un errore di valutazione per avere concluso che la ricorrente, proprio perché gestita dalle autorità iraniane, forniva capitali al governo iraniano.
25.
Nel quinto motivo di ricorso sono stati riuniti gli argomenti relativi alla violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, tutti respinti dal Tribunale ai punti da 151 a 166 della sentenza impugnata, in alcuni casi perché si trattava di una ripetizione di motivi di ricorso già respinti e in altri sulla base del rilievo che gli elementi che giustificavano l’iscrizione della ricorrente negli elenchi controversi erano chiaramente enunciati negli atti impugnati e apparivano sostenuti da una motivazione sufficiente.
26.
Il sesto e ultimo motivo di ricorso riguardava possibili violazioni del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà. Ai punti da 173 a 177 della sentenza impugnata il Tribunale ha spiegato che tale censura costituiva una ripetizione di altre già respinte e che non era possibile dimostrare la mancanza di proporzionalità delle misure impugnate invocando fatti successivi alla loro adozione.
III – L’impugnazione e il procedimento dinanzi alla Corte
27.
Il ricorso si articola in sei motivi, al cui accoglimento il Consiglio e la Commissione si sono opposti per i motivi esposti nelle rispettive osservazioni scritte.
28.
La NIOC, il Consiglio e la Commissione sono comparsi all’udienza pubblica tenutasi il 28 aprile 2015, in cui sono stati invitati dalla Corte a rispondere ai seguenti quesiti: A) l’eventuale rilevanza, per quanto riguarda la competenza di esecuzione del Consiglio, degli articoli 24 TUE e 26 TUE, menzionati all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE; B) l’eventuale rilevanza per la controversia del considerando 15 del regolamento (UE) n. 961/2010 ( 8 ), che fa riferimento alla competenza del Consiglio a modificare gli elenchi; C) l’eventuale incidenza del fatto che la competenza del Consiglio di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 sia stata proposta dalla Commissione e dall’Alto rappresentante, tenuto conto della circostanza che nella sentenza del 4 febbraio 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio ( 9 ), il Tribunale ha espresso riserve sul fatto che la ricorrente potesse dedurre un motivo vertente, in sostanza, sulla violazione delle prerogative del Parlamento europeo; D) la necessità, per la tutela degli interessi della ricorrente nel contesto dell’articolo 277 TFUE, di invocare diritti fondamentali di terzi, tenuto conto della sentenza Wöhrmann e Lütticke/Commissione ( 10 ).
A – I motivi di impugnazione e la risposta del Consiglio
1. Primo motivo di impugnazione
29.
La NIOC sostiene anzitutto che il regolamento n. 267/2012 non indica debitamente la base giuridica che consente al Consiglio di adottare il regolamento di esecuzione impugnato, in quanto l’articolo 46, paragrafo 2, di detto regolamento non stabilisce quale forma giuridica debba assumere la modifica dell’allegato IX. Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che il regolamento di esecuzione impugnato, facendo riferimento a detta disposizione, indicava con precisione quale fosse la sua base giuridica.
30.
Il Consiglio, dal canto suo, ritiene, al pari del Tribunale, che l’autorizzazione di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 costituisca la base giuridica pertinente del regolamento di esecuzione impugnato, di modo che sarebbe stato adempiuto l’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE, il cui riferimento, nel primo comma, al «tipo di atto da adottare» dovrebbe essere interpretato nel senso che possono essere utilizzate come base giuridica solo le disposizioni che autorizzano una o più istituzioni ad agire in un determinato ambito precisando la procedura da seguire per l’adozione degli atti corrispondenti, senza che occorra specificare in concreto la forma giuridica degli stessi.
2. Secondo motivo di impugnazione
31.
Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, secondo la sentenza della Corte del 19 luglio 2012 ( 11 ), l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE è l’unica base giuridica possibile per l’adozione di misure restrittive individuali.
32.
Il Consiglio replica che il richiamo a detta sentenza non è pertinente per la risoluzione della presente controversia, in quanto la questione sollevata in quel caso era se le misure restrittive volte alla lotta contro il terrorismo dovessero essere fondate sull’articolo 75 TFUE o potessero essere adottate anche sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, possibilità, quest’ultima, che è stata riconosciuta dalla Corte. Peraltro, il Consiglio condivide la risposta fornita a tale riguardo nel punto 54 della sentenza impugnata.
33.
Con la seconda parte di tale motivo la ricorrente sostiene, sempre sulla base della citata sentenza Parlamento/Commissione, che le procedure di cui agli articoli 215 TFUE e 291 TFUE (atti di esecuzione) sono incompatibili.
34.
Il Consiglio insiste sull’irrilevanza della sentenza citata, in quanto, a suo parere, non sarebbe ammissibile che il fatto di utilizzare indifferentemente le due procedure implichi che le persone ed entità sottoposte a misure restrittive adottate in forza dell’articolo 215 TFUE beneficino di una garanzia (quella per cui l’atto che le assoggetta a tali misure deve essere il risultato di una proposta congiunta della Commissione e dell’Alto rappresentante) dalla quale sono escluse le persone ed entità cui sono imposte misure restrittive in forza di un atto adottato in forza dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Ciò in quanto la differenza tra le procedure è intesa non tanto a concedere garanzie ai destinatari degli atti in questione, quanto ad assicurare il diritto di iniziativa conferito dai Trattati alla Commissione e all’Alto rappresentante.
35.
La terza parte del motivo, dedotta in via subordinata, riguarda le ragioni che osterebbero all’utilizzo dell’articolo 291 TFUE. La ricorrente sostiene che l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE non può essere inteso nel senso che fornisce al Consiglio un fondamento giuridico complementare a quello costituito dall’articolo 215 TFUE per l’adozione di misure restrittive. La ricorrente fa valere due motivi che osterebbero all’utilizzo dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. In primo luogo, tale disposizione contiene una deroga alla competenza di principio degli Stati membri prevista dal paragrafo 1 dello stesso articolo e, pertanto, deve essere interpretata restrittivamente. In secondo luogo, la ricorrente contesta le affermazioni contenute nel punto 55 della sentenza impugnata, secondo cui la procedura prevista dall’articolo 215 TFUE può risultare inadeguata per l’adozione di mere misure di esecuzione e l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE rispecchierebbe la volontà degli autori del Trattato di istituire una procedura di esecuzione più efficace, adeguata al tipo di misura da eseguire.
36.
Secondo il Consiglio, la ricorrente interpreterebbe erroneamente il punto 55 della sentenza impugnata concludendo che il ricorso all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, possa essere giustificato da motivi di efficacia. In ogni caso, il ragionamento del Tribunale esposto in detto punto sarebbe stato svolto solo ad abundantiam e risulterebbe quindi inoperante nel contesto della presente impugnazione. Peraltro, il Consiglio respinge l’argomento del NIOC secondo cui l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE costituirebbe una deroga al principio della competenza di esecuzione degli Stati membri sancito dal paragrafo 1 del medesimo articolo.
3. Terzo motivo di impugnazione, dedotto in subordine
37.
In subordine, per il caso in cui si ritenga possibile fare ricorso all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE per l’adozione di misure restrittive individuali, la ricorrente deduce un terzo motivo di impugnazione, suddiviso in due parti, con il quale insiste sull’irrilevanza dell’articolo 291 TFUE per l’adozione del regolamento di esecuzione impugnato e sostiene che le misure restrittive adottate in forza dell’articolo 215 TFUE, essendo esse stesse misure di esecuzione, non richiedono nessuna misura esecutiva. Ciò sarebbe dimostrato dall’elenco contenuto nell’allegato del regolamento n. 267/2012, adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE.
38.
Con la prima parte del motivo, la ricorrente, facendo riferimento alle due ipotesi contemplate dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, sostiene, da un lato, che il regolamento n. 267/2012 non presenta alcun nesso con gli articoli 24 TUE e 26 TUE – dato che, peraltro, la decisione 2012/35 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 29 TUE – e, dall’altro, che il ricorso all’articolo 291 TFUE non può essere considerato, nel caso di specie, «debitamente motivato».
39.
Il Consiglio sostiene, contrariamente al parere della NIOC, che l’obbligo di motivare l’attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio ex articolo 291, paragrafo 2, TFUE, è solo l’espressione dell’obbligo generale di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE.
40.
Con la seconda parte del motivo viene contestato che il considerando 28 e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 giustifichino, come ha ritenuto il Tribunale, il fatto che le misure restrittive rientrino nella competenza di esecuzione del Consiglio ex articolo 291, paragrafo 2, TFUE.
41.
Il Consiglio difende l’interpretazione del Tribunale, invocando inoltre i considerando 11 e seguenti del regolamento n. 267/2012.
4. Quarto motivo di impugnazione, dedotto in subordine
42.
Parimenti in subordine, per il caso in cui il ricorso all’articolo 291 TFUE sia considerato legittimo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 riservi al Consiglio la competenza ad attuare le disposizioni dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento e che ciò sia sufficiente per adempiere l’obbligo di motivazione quanto all’indicazione della sua base giuridica. Secondo la ricorrente, il regolamento n. 267/2012 non contiene alcun riferimento all’articolo 291 TFUE, per cui rinvierebbe necessariamente all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE.
43.
Il Consiglio afferma che il Tribunale si è attenuto alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la mancata menzione della base giuridica non implica automaticamente la violazione dell’obbligo di motivazione, sicché, nella fattispecie, non vi sarebbe alcuna incertezza quanto al fatto che il Consiglio si sia riservato, all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012, la competenza di esecuzione in materia di misure restrittive individuali.
5. Quinto motivo di impugnazione, dedotto in subordine
44.
Sempre in via subordinata, si fa valere che il Tribunale ha commesso un secondo errore di diritto nel considerare che il Consiglio non abbia violato l’obbligo di motivazione omettendo di menzionare l’articolo 291 TFUE.
45.
Il Consiglio si limita a richiamare nuovamente la giurisprudenza secondo cui il riferimento alla base giuridica non deve essere necessariamente esplicito.
6. Sesto motivo di impugnazione
46.
Con la prima parte del sesto motivo viene lamentato un errore di diritto consistente nel dichiarare che il potere di valutazione conferito al Consiglio non è né arbitrario né discrezionale, conclusione che sarebbe stata raggiunta attraverso una «riscrittura» dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012.
47.
Il Consiglio nega che il Tribunale abbia «riscritto» la disposizione in parola ed espone i motivi per i quali, a suo avviso, la sentenza impugnata non può essere interpretata nei termini proposti dalla NIOC.
48.
Con la seconda parte del motivo viene denunciato il fatto che la «riscrittura» dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 avrebbe comportato una violazione dei diritti della difesa.
49.
Il Consiglio, dal canto suo, ribadisce che il Tribunale non ha riscritto il criterio indicato nella suddetta disposizione.
50.
Infine, con la terza parte del motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale si è contraddetto laddove ha dichiarato, da una parte, che il criterio controverso si riferisce alle forme di sostegno che, per la loro rilevanza quantitativa o qualitativa, contribuiscono alla continuità delle attività nucleari iraniane (punto 119 della sentenza impugnata) e, dall’altra, che detto criterio si riferisce a qualsiasi forma di sostegno che, pur senza presentare un nesso diretto o indiretto con lo sviluppo della proliferazione nucleare, sia tuttavia idoneo a favorirla per la sua rilevanza quantitativa o qualitativa (punto 140 della sentenza impugnata).
51.
Secondo il Consiglio, la contraddizione denunciata non sussisterebbe, in quanto, a suo parere, nel punto 140 della sentenza impugnata il Tribunale riprenderebbe sinteticamente il ragionamento svolto ai punti da 119 a 121.
B – Posizione della Commissione
52.
La Commissione è intervenuta nel procedimento fornendo una risposta congiunta ai primi cinque motivi di impugnazione. A suo avviso, l’articolo 215 TFUE sarebbe la disposizione idonea a costituire la base per l’adozione del regolamento di esecuzione impugnato. Lo stesso non varrebbe per l’articolo 291 TFUE, in quanto l’atto del legislatore che conferisce le competenze di esecuzione non riflette la finalità del regolamento n. 267/2012, vale a dire l’imposizione di misure restrittive nei confronti dell’Iran. A tale proposito, la Commissione rileva che vi sono numerosi esempi di regolamenti che attribuiscono la competenza di esecuzione alla Commissione e che in nessun caso l’articolo 291 TFUE ne costituisce la base giuridica.
53.
Inoltre, secondo la Commissione, le disposizioni dell’articolo 291 TFUE potrebbero essere parimenti applicate nel contesto delle misure restrittive. A tal riguardo, essa afferma che la prassi costantemente seguita dalla Commissione nelle proposte congiunte da essa adottate ai sensi dell’articolo 215 TFE consiste nel proporre l’adozione di atti di esecuzione per la modifica degli allegati, compresi quelli relativi agli elenchi delle persone sottoposte a congelamento dei fondi.
54.
Per quanto riguarda il sesto motivo di impugnazione, la Commissione sostiene che l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 deve essere letto nel suo contesto e tenendo conto della normativa applicabile nel suo complesso, come a suo parere avrebbe fatto il Tribunale, così giungendo facilmente alla conclusione che il criterio controverso comprende solo le persone o entità che forniscono al governo iraniano un sostegno di «rilevanza qualitativa o quantitativa», come avverrebbe nel caso della ricorrente.
C – Conclusioni delle parti
55.
La NIOC conclude la sua impugnazione chiedendo alla Corte di annullare la sentenza impugnata, accogliere le sue domande dinanzi al Tribunale e condannare il Consiglio alle spese relative a entrambi i gradi di giudizio.
56.
La Commissione e il Consiglio chiedono che l’impugnazione sia respinta e che la ricorrente sia condannata alle spese.
IV – Analisi
A – Introduzione
57.
La NIOC è un’impresa pubblica attiva nel settore petrolifero e del gas naturale, i cui fondi sono stati congelati il 15 ottobre 2012 in forza della decisione e del regolamento di esecuzione impugnati.
58.
I criteri applicati per l’iscrizione nell’elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento dei fondi sono mutati nel tempo. Inizialmente, era necessario avere partecipato o essere direttamente associati alle attività nucleari dell’Iran ( 12 ), criterio che è stato ampliato una prima volta nel 2010 ( 13 ) e che, per quanto qui rileva, è stato nuovamente ampliato nel 2012 con il regolamento n. 267/2012, il cui articolo 23, paragrafo 2, prevede il congelamento dei fondi delle persone, entità e organismi di cui all’allegato IX che siano stati riconosciuti come «d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate».
59.
D’altro lato, l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 dispone che, «[q]ualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, esso modifica di conseguenza l’allegato IX» di detto regolamento.
60.
La NIOC ha interposto un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo che fossero annullati la decisione e il regolamento di esecuzione impugnati e che il regolamento n. 267/2012 fosse dichiarato inapplicabile al caso di specie. Contro il rigetto della sua domanda da parte del Tribunale essa propone ora un’impugnazione articolata in sei motivi che, a mio avviso, e concordo al riguardo con la Commissione, possono essere raggruppati in due motivi, concernenti rispettivamente la base giuridica del regolamento di esecuzione impugnato (motivi di impugnazione dal primo al quinto) e la legittimità dell’ampliamento del criterio di iscrizione per mezzo della decisione 2012/35 e del regolamento n. 267/2012 (sesto motivo di impugnazione).
B – Sulla ricevibilità dei motivi di impugnazione
61.
Come indicato al paragrafo 28, la Corte ha invitato le parti a rispondere in udienza a vari quesiti, due dei quali relativi alla possibilità che la NIOC abbia il necessario interesse a invocare i motivi di impugnazione, che costituiscono le eccezioni di illegittimità contro il regolamento n. 267/2012. In particolare, all’udienza è stato discusso se si possano dedurre come motivi di impugnazione A) l’asserita violazione della facoltà della Commissione e dell’Alto rappresentante di presentare proposte o B) la lesione di diritti fondamentali di terzi.
62.
Per quanto riguarda il primo quesito, ossia la possibilità di dedurre come motivo di impugnazione l’eventuale violazione della facoltà della Commissione e dell’Alto rappresentante di presentare proposte, il Consiglio ha affermato che l’eventuale errore nell’individuazione della base giuridica avrebbe interessato solo l’equilibrio tra le istituzioni dell’Unione, poiché la ratio della differenziazione dei procedimenti previsti, rispettivamente, all’articolo 291 TFUE e all’articolo 215 TFUE è definire in concreto le rispettive posizioni del Consiglio, della Commissione e dell’Alto rappresentante per gli affari esteri, senza alcuna conseguenza sotto il profilo delle garanzie dei diritti individuali.
63.
Quanto alla possibilità di invocare diritti di terzi, il Consiglio ha sostenuto che la NIOC, dal momento che contesta la legittimità del criterio di iscrizione in base all’argomento secondo cui l’applicazione di detto criterio, nei termini in cui è stato definito dal legislatore dell’Unione, pregiudicherebbe i diritti di terzi, con il suo ricorso mira in realtà ad esercitare un controllo in astratto sulle disposizioni di cui eccepisce l’illegittimità.
64.
A mio parere, nessuno dei motivi di impugnazione ricade in una causa di irricevibilità.
1. Sull’interesse della NIOC a far valere l’illegittimità del regolamento n. 267/2012
65.
L’interesse della NIOC – e, pertanto, la sua legittimazione a dedurre gli specifici motivi sui quali si basa la sua impugnazione – deve essere valutato partendo dagli effetti che la constatazione dell’illegittimità del regolamento n. 267/2012 potrebbe avere sulla validità della decisione e del regolamento di esecuzione impugnati. In breve, se l’illegittimità del primo influisse sulla validità dei secondi, la NIOC potrebbe far valere tale eccezione di illegittimità in sede di impugnazione, e ciò indipendentemente dalle cause dell’illegittimità in parola. Per quanto qui rileva, sia che si tratti di una causa di illegittimità formale o processuale, sia che il motivo di invalidità dedotto riguardi il contenuto della disposizione in parola, è evidente che non si possa negare alla NIOC il diritto di invocare un’illegittimità che, se dimostrata, comporterebbe l’inapplicabilità delle disposizioni e degli atti che la riguardano in modo così immediato e diretto come nel caso delle misure restrittive controverse.
66.
Ho voluto evidenziare in corsivo il termine «inapplicabilità» in quanto si tratta strettamente ed esclusivamente di questo. L’articolo 277 TFUE è perfettamente chiaro laddove dispone che, «[n]ell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale (…), ciascuna parte può (…) invocare dinanzi alla Corte di giustizia (…) l’inapplicabilità dell’atto stesso». Tale inapplicabilità deve fondarsi sui «motivi previsti all’articolo 263, secondo comma[, TFUE]», vale a dire su motivi di illegittimità. Tuttavia, tali motivi di illegittimità non si traducono, nel caso dell’articolo 277 TFUE, nell’invalidità o illegittimità della disposizione considerata, bensì solo nella sua inapplicabilità ad casum ( 14 ).
67.
Secondo la giurisprudenza della Corte, la legittimità di un regolamento non può essere contestata incidentalmente nel corso di un procedimento promosso contro decisioni che non costituiscono misure di esecuzione dello stesso ( 15 ). Nel caso in esame, tuttavia, la validità delle disposizioni contestate nel procedimento dipende direttamente da quella del regolamento n. 267/2012, sicché non ricorrerebbe la stessa situazione che ha dato luogo alla sentenza Consiglio/Chvatal, in cui è stato escluso che i funzionari della Corte di giustizia potessero eccepire l’illegittimità di un regolamento che comprendeva nel suo ambito di applicazione unicamente il Parlamento europeo e che pertanto, quand’anche fosse stato viziato da illegittimità, non poteva fornire una base giuridica per la domanda dei funzionari ricorrenti ( 16 ).
68.
È vero che, come indicato dalla Corte alle parti, il Tribunale, nella causa Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio, ha espresso riserve sul fatto che «la ricorrente [una banca partecipata da un paese terzo] sia legittimata a dedurre un motivo vertente, in sostanza, sulla violazione delle prerogative del Parlamento» ( 17 ). Tuttavia, tale possibilità viene sistematicamente riconosciuta dalla Corte nelle controversie in cui la discussione sull’idoneità della base giuridica posta a fondamento della normativa in discussione comporta, in ultima analisi, un problema di equilibrio interistituzionale, estraneo, in linea di principio, all’«interesse soggettivo» della parte che contesta l’applicabilità di tale normativa ( 18 ).
69.
L’interesse soggettivo rilevante nel contesto dell’articolo 277 TFUE è unicamente quello alla disapplicazione di una norma che ricada in una causa di illegittimità, di modo che, come ho appena ricordato, l’inapplicabilità cui fa riferimento l’articolo 277 TFUE può essere invocata per i «motivi previsti all’articolo 263, secondo comma[, TFUE]», vale a dire «incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero (…) sviamento di potere». In definitiva, non si tratta tanto della dichiarazione di invalidità della disposizione contro cui viene dedotta l’eccezione di illegittimità, quanto della sua disapplicazione per illegittimità al caso specifico della ricorrente.
70.
Nella fattispecie, è evidente che se il regolamento n. 267/2012 fosse illegittimo in quanto attribuisce al Consiglio, nei termini impiegati dall’articolo 46, paragrafo 2, la competenza a modificare il suo allegato IX, ne conseguirebbe che l’iscrizione della ricorrente nell’elenco contenuto in detto allegato sarebbe sprovvista della necessaria copertura giuridica e, pertanto, tale iscrizione sarebbe inficiata da un vizio la cui conseguenza potrebbe essere solo la disapplicazione nella fattispecie del regolamento medesimo e, conseguentemente, la nullità dell’iscrizione della NIOC nell’elenco in questione.
71.
È vero che, come ha sostenuto il Consiglio, la differenza tra la base giuridica dell’articolo 215 TFUE e quella dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, si riduce a una differenza di procedura la cui ratio risponde, in ultima analisi, alla volontà di garantire nel primo caso un diritto di iniziativa alla Commissione e all’Alto rappresentante. Tuttavia, ciò non implica che la scelta dell’una o dell’altra base giuridica abbia un’importanza minore di quella che risulta dall’eventuale pregiudizio all’equilibrio istituzionale perseguito dal TFUE con l’introduzione delle due procedure normative in questione.
72.
Non vi è alcun dubbio che il ricorso alla procedura di cui all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in un caso nel quale il TFUE imponga di procedere conformemente all’articolo 215 TFUE comporterebbe l’illegittimità del regolamento n. 267/2012 e, pertanto, la sua disapplicazione al caso della ricorrente, con conseguente invalidità della decisione mediante la quale essa è stata iscritta nell’elenco controverso. Sotto il profilo dell’interesse, quello della Commissione e dell’Alto rappresentante è alla base del rispetto dei Trattati da parte del regolamento n. 267/2012, mentre quello della NIOC consiste nella disapplicazione di detto regolamento nei suoi confronti proprio per la sua illegittimità. È quest’ultimo interesse quello effettivamente rilevante ai fini dell’articolo 277 TFUE e, pertanto, l’unico di cui si debba tenere conto per valutare la ricevibilità dei motivi di impugnazione basati sull’illegittimità del menzionato regolamento.
2. Sull’interesse della NIOC a far valere l’illegittimità del criterio applicato per iscriverla nell’elenco controverso
73.
Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità basata sulla presunta invocazione di interessi e diritti di terzi, vale a dire la contestazione da parte della NIOC del contenuto materiale del criterio di iscrizione nell’elenco controverso, vero è che, a mio avviso, la ricorrente si limita ad invocare, in definitiva, diritti e interessi propri. In realtà, la NIOC non invoca l’interesse dei cittadini iraniani in generale, bensì denuncia, facendo valere il proprio particolare interesse in quanto società iscritta nell’elenco controverso, il fatto che la sua iscrizione consegua all’applicazione di un criterio che consente di iscrivere chiunque.
74.
Sotto questo profilo, la questione non riguarda tanto la ricevibilità dell’impugnazione, quanto la sua fondatezza nel merito, ossia se la ricorrente abbia ragione a sostenere che il Tribunale ha «riscritto» il criterio previsto dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, snaturando così quello che a suo parere è il senso di tale criterio, vale a dire la volontà di consentire l’iscrizione, in definitiva, di qualsiasi persona o entità iraniane.
75.
Ritengo pertanto che tutti i motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente siano ricevibili.
C – Sui diversi motivi di impugnazione
1. Osservazioni preliminari
76.
Come si è rilevato al paragrafo 60, i sei motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente possono essere raggruppati, in base al loro contenuto, in due blocchi: da un lato, quelli vertenti sulla base giuridica del regolamento di esecuzione impugnato (motivi dal primo al quinto) e, dall’altro, il sesto motivo, con cui viene contestata la legittimità del criterio applicato per iscrivere la NIOC nell’elenco controverso. Inoltre, tre di tali motivi sono stati dedotti in via principale (motivi primo, secondo e sesto) e gli altri tre in via subordinata (terzo, quarto e quinto) per il caso in cui la Corte condivida il parere del Tribunale secondo cui la base giuridica pertinente nel caso di specie è quella fornita dall’articolo 291 TFUE.
77.
Per quanto riguarda la base giuridica del regolamento di esecuzione impugnato, la NIOC fa valere che l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 dovrebbe anzitutto indicare la forma giuridica che deve assumere la decisione del Consiglio con cui viene modificato l’allegato nel quale figura l’elenco delle persone interessate dal congelamento dei fondi (primo motivo di impugnazione, che implica un’eccezione di illegittimità contro il regolamento n. 267/2012). D’altro lato, la ricorrente sostiene che le misure in questione dovrebbero basarsi sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE ( 19 ) e non sull’articolo 291 TFUE ( 20 ) (secondo motivo di impugnazione, diretto contro il regolamento di esecuzione impugnato e che costituisce parimenti un’eccezione di illegittimità contro il regolamento n. 267/2012).
78.
La ricorrente sostiene infine, in via subordinata, che se il ricorso all’articolo 291 TFUE fosse stato legittimo, avrebbe dovuto essere motivato (motivi di impugnazione terzo – che insiste sull’inapplicabilità dell’articolo 291 TFUE –, quarto e quinto, che costituiscono a loro volta un’eccezione di illegittimità contro il regolamento n. 267/2012).
79.
Per quanto riguarda la legittimità del criterio applicato (sesto motivo di impugnazione), la ricorrente sostiene che la sua definizione normativa è eccessivamente generica e indeterminata, così che il Tribunale avrebbe proceduto a una vera e propria «riscrittura» di tale criterio in occasione della sua applicazione al caso di specie.
2. Primo motivo di impugnazione. Menzione della base giuridica
80.
Il primo motivo di impugnazione dedotto contro il regolamento n. 267/2012 riguarda il silenzio del suo articolo 46, paragrafo 2, circa la forma che devono assumere le decisioni di modifica dell’allegato IX, che impedirebbe di utilizzare tale disposizione come base giuridica del regolamento di esecuzione impugnato.
81.
Infatti, la disposizione in parola si limita a disporre che, «[q]ualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, esso modifica di conseguenza l’allegato IX».
82.
Come rilevato dalla NIOC, tale silenzio lascia spazio a due possibili forme giuridiche: a) una decisione adottata in base all’articolo 215 TFUE, o b) un regolamento di esecuzione ex articolo 291 TFUE. La forma infine adottata è stata, nel caso in esame, quella di un regolamento di esecuzione, sul presupposto che l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 potesse rinviare proprio alla procedura di cui all’articolo 291 TFUE.
83.
A mio parere, tale interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 non era affatto priva di fondamento, dato che la competenza ivi attribuita al Consiglio era già prevista da altre disposizioni adottate nel quadro della politica di imposizione di misure restrittive nei confronti dell’Iran.
84.
Tale è il caso del regolamento (CE) n. 423/2007 ( 21 ) e del regolamento (UE) n. 961/2010. Infatti, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 disponeva che «[i]l Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, redige, riesamina e modifica l’elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio riguardo all’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC. L’elenco di cui all’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi».
85.
L’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, dal canto suo, disponeva che, «[q]ualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 16, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l’allegato VIII».
86.
In entrambi i casi, inoltre, il legislatore aveva avuto cura di motivare l’attribuzione al Consiglio di tale competenza di esecuzione. Nel caso del regolamento n. 423/2007, la motivazione era contenuta nel considerando 6, così formulato: «Quanto alla procedura per redigere e modificare l’elenco di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esercitare esso stesso le corrispondenti competenze d’esecuzione tenuto conto degli obiettivi dell’UNSCR 1737(2006), in particolare il contenimento dello sviluppo da parte dell’Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleari e missilistici, nonché della natura sensibile, in termini di proliferazione, delle attività intraprese da persone e entità che sostengono tali programmi».
87.
Per quanto riguarda il regolamento n. 961/2010, la motivazione era contenuta nel suo considerando 15, secondo il quale «[l]a competenza a modificare gli elenchi di cui agli allegati VII e VIII del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, tenuto conto della specifica minaccia per la pace e la sicurezza internazionali costituita dall’Iran evidenziata dalla crescente preoccupazione per il suo programma nucleare sottolineata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010 e al fine di assicurare la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati I e II della decisione 2010/413/PESC».
88.
Per quanto concerne lo stesso regolamento n. 267/2012, successivamente all’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale ( 22 ) è stata pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione ( 23 ) una rettifica che ha introdotto un considerando 27 bis così formulato:
«Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati VIII e IX del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionale rappresentata dal programma nucleare iraniano, e per garantire la coerenza con il processo di modifica e di revisione degli allegati I e II della decisione 2010/413/PESC».
89.
Il 22 luglio 2014 ( 24 ) tale nuovo considerando è stato ulteriormente modificato [nella versione in lingua francese] come segue: «il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes VIII et IX du présent règlement soit exercée par le Conseil» [è necessario che la competenza per modificare gli elenchi di cui agli allegati VIII e IX del presente regolamento sia esercitata dal Consiglio].
90.
A mio parere, il regolamento n. 267/2012 deve essere esaminato nel contesto del complesso delle misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti dell’Iran, che in quanto tali costituiscono una unità di senso che, per quanto qui rileva, è adeguata all’obiettivo perseguito con l’obbligo di motivazione soggiacente all’obbligo di indicare la base giuridica di qualsiasi atto destinato a produrre effetti giuridici.
91.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, «l’obbligo di motivazione, sancito all’[articolo] 253 CE [articolo 296 TFUE], implica che tutti gli atti di cui trattasi contengano un’esposizione dei motivi che hanno indotto l’istituzione ad emanarli, in modo che la Corte possa esercitare il proprio controllo e che sia gli Stati membri sia i terzi interessati conoscano le condizioni nelle quali le istituzioni comunitarie hanno fatto applicazione del Trattato» ( 25 ).
92.
In quest’ottica, «l’obbligo di indicare il fondamento giuridico di un atto fa parte dell’obbligo di motivazione» ( 26 ) e «l’esigenza di certezza del diritto impone che qualsiasi atto che miri a produrre effetti giuridici tragga la propria forza vincolante da una disposizione del diritto comunitario che dev’essere espressamente indicata come fondamento giuridico e che prescrive la forma giuridica di cui il provvedimento dev’essere rivestito» ( 27 ).
93.
Poiché rientra nella serie di disposizioni adottate nei confronti dell’Iran, il regolamento n. 267/2012 non è estraneo ai motivi che hanno giustificato l’adozione dei regolamenti che l’hanno preceduto. È vero che ciascuno di detti regolamenti è entrato in vigore abrogando quello precedente, così come il regolamento n. 267/2012 ha abrogato il regolamento n. 961/2010.
94.
A mio parere, tuttavia, proprio a motivo della continuità materiale che si deve rilevare tra tutti i suddetti regolamenti, l’abrogazione formale realizzata dal regolamento n. 267/2012 non implica che la motivazione con cui sono stati espressamente giustificati il regolamento n. 961/2010 – e ancor prima il regolamento n. 423/2007 – non possa giustificare in maniera implicita il medesimo regolamento n. 267/2012.
95.
Poiché quest’ultimo regolamento attribuisce al Consiglio la medesima competenza di esecuzione che gli conferivano già i regolamenti precedenti, se ne deve dedurre che, in mancanza di una motivazione espressa sul punto, la ragione di tale attribuzione è implicitamente la stessa che è stata oggetto di un riferimento esplicito nei regolamenti precedenti. Ancorché implicitamente, viene così adempiuto l’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE, che in ultima analisi, come detto, ha lo scopo di consentire «che la Corte possa esercitare il proprio controllo e che sia gli Stati membri sia i terzi interessati conoscano le condizioni nelle quali le istituzioni comunitarie hanno fatto applicazione del Trattato» ( 28 ).
96.
In definitiva, ritengo che il regolamento n. 267/2012 contenga una motivazione sufficiente della competenza attribuita al Consiglio per la modifica dell’elenco controverso e che detta competenza sia quella prevista dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Ciò si evince, a mio avviso, dal fatto che i regolamenti che hanno preceduto il regolamento n. 267/2012 fanno riferimento alla necessità che il Consiglio, ai fini della modifica degli elenchi, eserciti «le corrispondenti competenze d’esecuzione» ( 29 ) (considerando 6 del regolamento n. 423/2007) e sottolineano l’opportunità di «assicurare la coerenza con il processo di modifica e revisione» di altri elenchi ( 30 ) (considerando 15 del regolamento n. 961/2010), evocando immediatamente il linguaggio dell’articolo 291 TFUE, vale a dire quello della competenza di esecuzione attribuita alle istituzioni dell’Unione alle condizioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo.
97.
Questione diversa è se, procedendo in tal modo, il regolamento n. 267/2012 abbia rispettato i Trattati, aspetto che sarà analizzato più avanti. Tuttavia, per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, si deve concludere che la ricorrente non può fondatamente sostenere che l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 non indica quale forma giuridica debba rivestire la decisione del Consiglio con cui viene modificato l’allegato IX di detto regolamento. Non lo fa espressamente, ma in maniera implicita e tuttavia sufficiente, per i motivi che ho appena esposto. Di conseguenza, occorre di seguito esaminare se, in ultima analisi, la base giuridica pertinente per la modifica di detto allegato sia effettivamente l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.
98.
In definitiva, per i motivi sin qui esposti, ritengo che il primo motivo di impugnazione debba essere respinto.
3. Secondo motivo di impugnazione. Base giuridica pertinente per l’adozione del regolamento di esecuzione impugnato.
99.
La ricorrente contesta che la base giuridica adeguata per la modifica dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 fosse l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, e sostiene che avrebbe potuto esserlo solo l’articolo 215 TFUE. Nella prima parte di tale motivo essa afferma che, conformemente alla sentenza Parlamento/Commissione ( 31 ), l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE è l’unica base giuridica possibile per l’adozione di misure restrittive individuali. Con la seconda parte del motivo essa sostiene, sempre sulla base della citata sentenza Parlamento/Commissione, che le procedure di cui agli articoli 215 TFUE e 291 TFUE sono incompatibili. Infine, in subordine, con la terza parte del motivo la ricorrente espone i motivi che osterebbero, a suo avviso, all’utilizzo nel caso di specie dell’articolo 291 TFUE.
100.
Ritengo che le tre parti del motivo possano essere esaminate congiuntamente, dato che, dalle loro diverse angolazioni, hanno come oggetto comune la questione della base giuridica pertinente per l’adozione del regolamento di esecuzione impugnato.
101.
Preliminarmente all’esame di tale questione, mi sembra opportuno sottolineare che la controversia tra le parti riguarda esclusivamente l’idoneità dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, a fungere da base giuridica di una disposizione che, secondo la ricorrente, potrebbe avere come base giuridica solo quella fornita dall’articolo 215 TFUE. In questi termini, è evidente che ci troviamo di fronte a un caso di utilizzo delle cosiddette «basi giuridiche derivate», vale a dire la tecnica legislativa consistente nello stabilire un procedimento normativo ad hoc, diverso da quelli previsti dai Trattati, che è stata bocciata dalla Corte nella sentenza del 6 maggio 2008, Parlamento/Consiglio ( 32 ). Le procedure in questione sono, nella fattispecie, esclusivamente procedure di diritto primario e, pertanto, la questione da chiarire è quale di esse fosse obbligatoria per la modifica dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012.
102.
Il medesimo regolamento n. 267/2012 è stato adottato sulla base giuridica dell’articolo 215 TFUE. A tal riguardo, il legislatore si è scrupolosamente attenuto al principio secondo cui «l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE è idoneo a costituire il fondamento normativo di misure restrittive, ivi comprese le misure finalizzate alla lotta contro il terrorismo, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali adottate dall’Unione quando la decisione di adottare dette misure ricade nella sua azione nel contesto della PESC» ( 33 ). Pertanto, la questione è se, non già la modifica o l’abrogazione del regolamento n. 267/2012 nella sua totalità, bensì esclusivamente quella del suo allegato IX, e al solo scopo di «applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3» del regolamento – ai sensi del suo articolo 46, paragrafo 2 ‑, possa avere luogo unicamente attraverso la procedura prevista dall’articolo 215, paragrafo 1, TFUE.
103.
Sebbene l’articolo 215 TFUE costituisca la procedura specifica per l’adozione delle misure necessarie per l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, dei rapporti economici e finanziari con uno o più paesi terzi deliberata con una decisione PESC, occorre tenere presente che, conformemente all’articolo 40, primo comma, TUE, «[l]’attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l’applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l’esercizio delle competenze dell’Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del [TFUE]». Pertanto, in linea con quanto dichiarato al punto 54 della sentenza impugnata, non si può sostenere che un regolamento adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE non possa conferire competenze di esecuzione alla Commissione o al Consiglio alle condizioni definite nell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.
104.
Quanto precede si concilia senza difficoltà con quanto dichiarato dalla Corte al punto 65 della sentenza Parlamento/Consiglio e riportato supra, ossia che «l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE è idoneo a costituire il fondamento normativo di misure restrittive (…) nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali adottate dall’Unione quando la decisione di adottare dette misure ricade nella sua azione nel contesto della PESC». Ciò in quanto una cosa è l’adozione delle misure e l’individuazione delle persone ed entità sottoposte alle stesse (questioni sulle quali le uniche decisioni possibili sono quelle adottate sulla base dell’articolo 215 TFUE) e un’altra è la determinazione della cerchia delle persone ed entità interessate nel caso in cui tale operazione si configuri come un atto strettamente esecutivo, vale a dire di mera applicazione dei principi e criteri stabiliti nella disposizione adottata in base all’articolo 215 TFUE.
105.
Poiché lo stesso articolo 215 TFUE non esclude espressamente tale possibilità, nulla impedisce in effetti di ricorrere, in applicazione del principio sancito dall’articolo 40, primo comma, TUE, alle procedure comuni previste dai Trattati e, in particolare, a quella disciplinata dall’articolo 291 TFUE nei casi in cui occorra attribuire una competenza esecutiva alle istituzioni.
106.
La modifica dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 ai fini dell’iscrizione di una persona o entità nell’elenco delle persone i cui fondi sono oggetto di congelamento andrebbe necessariamente adottata attraverso la procedura prevista dall’articolo 215 TFUE, se il medesimo regolamento n. 267/2010 non stabilisse in modo preciso e dettagliato i criteri da applicare per l’iscrizione di una persona o entità in detto elenco. Tuttavia, la competenza conferita al Consiglio dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 non attribuisce a tale istituzione un potere assoluto di valutazione ai fini dell’iscrizione di una persona; al contrario, il Consiglio deve attenersi ai criteri specificati all’articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento n. 267/2012.
107.
In base a tali criteri, il Consiglio può iscrivere solo coloro che «sono stati riconosciuti come a) partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran, anche mediante la partecipazione all’acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione; b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un’entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o dell’UNSCR 1737 (2006), dell’UNSCR 1747 (2007), dell’UNSCR 1803 (2008) e dell’UNSCR 1929 (2010); c) membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto; d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate; e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o che agiscono per suo conto» ( 34 ).
108.
A mio parere, il regolamento n. 267/2012 è sufficientemente preciso a tale riguardo per costituire un quadro adeguato ai fini dell’esercizio di una competenza di esecuzione, vale a dire per conferire ‑ alla Commissione o al Consiglio – il potere di aggiornare l’elenco di cui all’allegato IX mediante regolamenti di esecuzione ex articolo 291 TFUE ( 35 ). Ciò senza dimenticare l’argomento fornito dal Tribunale al punto 55 della sentenza impugnata, secondo cui la procedura prevista dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, consente un’«esecuzione più efficace, adattata al tipo di misure da eseguire e alla capacità di azione di ogni istituzione».
109.
Pertanto, ritengo che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto, in quanto, a mio avviso, l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE costituisce la base giuridica pertinente per la modifica dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012.
4. Terzo motivo di impugnazione, dedotto in subordine. Sul rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE
110.
In subordine, la ricorrente sostiene che, in ogni caso, non sussistevano le condizioni previste dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, per attribuire al Consiglio la competenza di esecuzione controversa.
111.
Pertanto, si tratta ora di stabilire se, atteso che l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE costituisce la base giuridica pertinente per l’adozione del regolamento di esecuzione impugnato, ricorressero le condizioni previste da tale disposizione per l’attribuzione al Consiglio della competenza in parola.
112.
Ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 1, TFUE, spetta agli Stati membri adottare «le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione» ( 36 ). Tuttavia, conformemente al paragrafo 2 del medesimo articolo, allorché per tali atti «sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione (…), questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 [TUE], al Consiglio».
113.
Come indicato al punto 59 della sentenza impugnata, il Consiglio ha sostenuto di essersi legittimamente riservato la competenza di esecuzione di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 267/2012, in quanto «si trattava di un caso debitamente motivato». In tale contesto, tra le due ipotesi in cui, conformemente all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, la competenza di esecuzione può essere conferita al Consiglio e non alla Commissione, il legislatore del regolamento n. 267/2012 si sarebbe basato sulla prima, escludendo quella dei casi previsti dagli articoli 24 TUE e 26 TUE, che, secondo la Commissione e la ricorrente, non sarebbe pertinente nelle circostanze del caso di specie.
114.
Ritengo, al contrario, e in linea con la posizione assunta dal Consiglio in udienza, che l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE riservi al Consiglio l’eventuale competenza di esecuzione delle disposizioni adottate nell’ambito della PESC, di modo che il riferimento alle ipotesi «previste agli articoli 24 e 26 [TUE]» comprende il caso della modifica dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, vale a dire di un atto normativo elaborato sulla base dell’articolo 215 TFUE, in quanto si tratta di «una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del [TFUE]».
115.
Siffatta interpretazione del sistema dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, è quella che meglio si concilia, a mio avviso, con le rispettive posizioni del Consiglio e della Commissione nell’ambito della PESC, in cui è attribuita a quest’ultima un ruolo subordinato rispetto a quello del Consiglio, che è chiaramente protagonista in tale contesto, come riconosciuto dal Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata ( 37 ). Tuttavia, ciò non implica necessariamente che sia vietato attribuire competenze esecutive alla Commissione nell’ambito della PESC, come rileva parimenti la sentenza impugnata al punto 64, bensì che è l’attribuzione di tali competenze alla Commissione quella che deve essere «debitamente motivata», ad esempio con il fatto che, come nel caso dell’articolo 45 del medesimo regolamento n. 267/2012, come si è visto, l’esecuzione riguarda questioni prettamente tecniche o così rigidamente delimitate nella loro realizzazione da non lasciare alcun margine di discrezionalità.
116.
Di conseguenza, partendo dal principio secondo cui la competenza di esecuzione prevista dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 si riferisce a una disposizione adottata nell’ambito della PESC, l’istituzione autorizzata a esercitarla doveva essere il Consiglio e non era quindi necessaria la «debita motivazione» che in altri casi, vale a dire al di fuori della PESC, sarebbe stata richiesta per l’attribuzione al Consiglio di una competenza di esecuzione.
117.
Poiché il Tribunale ha ritenuto che la competenza di esecuzione conferita al Consiglio rientrasse nell’ipotesi dei «casi specifici debitamente motivati» e non in quella delle «circostanze previste agli articoli 24 e 26 [TUE]», la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto. Tuttavia, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, «se, dalla motivazione di una sentenza del Tribunale, risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza ed occorre procedere ad una sostituzione della motivazione» ( 38 ).
118.
Nella presente causa, il dispositivo della sentenza impugnata può essere giustificato senza difficoltà applicando al caso di specie l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, nella parte in cui si riferisce alle circostanze previste dagli articoli 24 e 26 TUE, dato che, per quanto detto, il caso di specie verte su tali ipotesi, di modo che l’errore di diritto rilevato non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata.
119.
In base a quanto precede, ritengo che il terzo motivo di impugnazione debba essere respinto.
5. Quarto e quinto motivo di impugnazione
120.
Per i motivi esposti a sostegno della proposta di respingere il primo motivo di impugnazione ( 39 ), ritengo che debbano essere parimenti respinti i motivi di impugnazione quarto e quinto, con i quali la ricorrente sostiene, in subordine, che non sia stato correttamente adempiuto l’obbligo di indicare e motivare la base giuridica del regolamento di esecuzione impugnato.
6. Sesto motivo di impugnazione. Sulla legittimità del criterio di iscrizione e la sua interpretazione da parte del Tribunale nella sentenza impugnata.
121.
La NIOC denuncia, sostanzialmente, il fatto che il criterio utilizzato dal Consiglio consente di sanzionare arbitrariamente qualsiasi contribuente, funzionario o avvocato iraniano in base all’argomento che, in un modo o nell’altro, appoggino o forniscano sostegno finanziario allo Stato iraniano. Poiché il Tribunale ha respinto tale argomento rispondendo che il criterio in questione si riferisce solo alle forme di sostegno che, per la loro rilevanza quantitativa o qualitativa ( 40 ), contribuiscono allo sviluppo delle attività nucleari iraniane, la ricorrente afferma che il Tribunale ha «riscritto» il criterio in questione.
122.
Come si è già visto nell’esame dell’eventuale irricevibilità di tale motivo di impugnazione ( 41 ), ritengo che con esso la ricorrente non invochi diritti o interessi di terzi né pretenda dal Tribunale un controllo in abstracto della disposizione contro cui essa fa valere un’eccezione di illegittimità. Vero è che la NIOC contesta le conseguenze derivanti per lei stessa dall’applicazione del criterio in parola, di modo che, lungi dal chiedere un controllo in abstracto, essa chiede soltanto, legittimamente, che sia valutata in concreto la liceità del criterio applicato nel suo caso.
123.
Con la prima delle tre parti in cui si articola quest’ultimo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che il potere di valutazione conferito al Consiglio dal criterio di designazione enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 non è né arbitrario né discrezionale e assicura il dovuto grado di prevedibilità. Con la prima parte del motivo, la NIOC sostiene che il Tribunale ha potuto raggiungere tale conclusione solo attraverso un’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 che, contravvenendo alla lettera e al senso di tale disposizione, ha comportato una «riscrittura» della stessa. Con la seconda parte del motivo, la ricorrente afferma che in tal modo sono stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto il criterio risultante da tale «riscrittura» le era necessariamente ignoto nel momento in cui ha contestato la propria iscrizione nell’elenco controverso. Infine, con la terza parte del motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale si è contraddetto ai punti 119 e 140 della sentenza impugnata, in quanto, da un lato, esso dichiara che il criterio controverso si riferisce a forme di sostegno che contribuiscono allo svolgimento delle attività nucleari dell’Iran e, dall’altro, indica che il criterio in questione riguarda le forme di sostegno che non presentano un nesso diretto o indiretto con tali attività.
124.
Per quanto riguarda la prima parte del motivo di impugnazione, è costante giurisprudenza della Corte che il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità per la definizione dei criteri generali di iscrizione negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive ( 42 ). Il Tribunale lo rammenta al punto 107 della sentenza impugnata, rilevando subito che, se è vero che ciò comporta un certo grado di limitazione del controllo giurisdizionale per quanto riguarda la valutazione delle considerazioni di opportunità sulle quali si fondano dette misure, è altrettanto vero che «i giudici dell’Unione devono assicurare un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione sotto il profilo dei diritti fondamentali» ( 43 ).
125.
A mio avviso, il Tribunale ha svolto un esame completo delle disposizioni controverse, giungendo peraltro a un risultato corretto.
126.
Posso condividere la tesi della ricorrente secondo cui il criterio di designazione enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 è chiaramente generico e indeterminato. Tuttavia, ciò che la NIOC considera una «riscrittura» della disposizione da parte del Tribunale non è altro che la sua interpretazione conforme alle norme del diritto primario dell’Unione, in particolare ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, interpretazione a mio avviso corretta.
127.
Infatti, l’interpretazione fornita dal Tribunale non può essere considerata una «riscrittura», se come tale si intende, come sostenuto dalla NIOC, la creazione di un criterio diverso da quello stabilito dal legislatore nella norma interpretata. A mio parere, il Tribunale non ha introdotto nella disposizione in parola un criterio diverso da quello risultante dal tenore letterale del suo enunciato. Esso non ha creato, per così dire, una norma che non esiste nel testo della disposizione, bensì ha interpretato quest’ultima in un modo che, rendendola conforme al diritto dell’Unione, consente di dedurre dalla sua formulazione un criterio di iscrizione nell’elenco controverso che soddisfa tutte le esigenze connesse al principio della certezza del diritto e alle garanzie dello Stato di diritto.
128.
È vero che qualsiasi operazione di «interpretazione conforme» richiede, in nome del principio della certezza del diritto e del rispetto della volontà del legislatore, non solo uno specifico sforzo ermeneutico, bensì, ancor prima, il riconoscimento esplicito del fatto che la norma in questione possa essere considerata conforme all’ordinamento solo se, travalicando il suo rigido tenore letterale ‑ senza però contraddirlo in alcun modo – le si possa attribuire un significato compatibile con le esigenze delle disposizioni cui è subordinata.
129.
Nel presente caso, dalla lettera dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 emerge un criterio chiaramente generico e indeterminato che, senza dover essere contraddetto, può essere invece adattato alle norme del diritto dell’Unione nei limiti in cui esse ammettono un’interpretazione conforme, vale a dire che ne superi il tenore letterale per dotare tale criterio di un significato rispondente ai requisiti di precisione e determinatezza imposti, in tale contesto, dal rispetto dei diritti fondamentali della ricorrente.
130.
Ciò è quanto ha fatto, in definitiva, il Tribunale nella sentenza impugnata. Sarebbe stato auspicabile, a mio avviso, che esso avesse indicato espressamente che la sua interpretazione comportava lo specifico sforzo ermeneutico caratteristico di ogni interpretazione conforme. Tuttavia, la motivazione della sua sentenza è sufficientemente giustificata, esaustiva e solida per condurre, attraverso la sua concreta applicazione al caso di specie, a un risultato conforme al diritto dell’Unione.
131.
A tal riguardo, non posso che condividere le considerazioni svolte dal Tribunale al punto 118 della sentenza impugnata, in cui esso rileva che il criterio controverso rientra in un ambito giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa sulla quale si fondano le misure restrittive nei confronti dell’Iran, e che detto criterio deve essere interpretato in siffatto contesto. A tale proposito si deve menzionare, infatti, la decisione 2012/35/PESC, il cui considerando 13 enuncia che «[l]e restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone ed entità che sostengono il governo dell’Iran consentendogli di esercitare attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o di sviluppare sistemi di lancio di armi nucleari, in particolare le persone e entità che danno il loro sostegno finanziario, logistico o materiale al governo dell’Iran» ( 44 ). Nel contempo, l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 precisa che detto sostegno può essere «finanziario, logistico o materiale».
132.
Pertanto, come rilevato al punto 119 della sentenza impugnata, è chiaro che non si tratta di qualsiasi forma di sostegno, bensì di quello che, «per la sua rilevanza quantitativa o qualitativa», contribuisce allo svolgimento delle attività nucleari iraniane. Tale affermazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella terza parte di tale motivo di impugnazione, non è incompatibile con quella contenuta al punto 149 della sentenza impugnata, in cui viene semplicemente precisato che detto sostegno non deve riguardare espressamente lo sviluppo della proliferazione nucleare in quanto tale, ma è sufficiente che si sostanzi nella fornitura al governo iraniano di beni materiali, finanziari o logistici che gli consentano di proseguire tale sviluppo.
133.
Pertanto, ritengo che – diversamente da quanto sostiene la ricorrente ‑, il Tribunale non abbia «riscritto» i criteri del regolamento n. 267/2012, ma si sia chiaramente limitato ad applicarli al caso di specie sulla base della loro interpretazione conforme al diritto primario dell’Unione e nel contesto normativo in cui detti criteri acquistano il loro esatto e specifico significato.
134.
In definitiva, ritengo che il Tribunale non abbia commesso una violazione del diritto, dato che, in sostanza, dalla sua interpretazione della disposizione in parola è derivata una conclusione conforme al diritto che non può essere considerata irragionevole o arbitraria, poiché è indubbio che la NIOC, impresa petrolifera nazionale, avente per direttore del consiglio di amministrazione e per direttore generale, rispettivamente, il ministro e il viceministro del petrolio iraniani, possa costituire un notevole sostegno finanziario al governo iraniano e fornire, in tal senso, un sostegno materiale e finanziario quantitativamente rilevante per lo sviluppo dell’attività nucleare promossa da tale governo, questione sulla quale peraltro la ricorrente non ha voluto soffermarsi.
135.
Stanti tali premesse, il criterio effettivamente applicato, in quanto suscettibile di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, non è talmente generico e impreciso da consentire di iscrivere chiunque nell’elenco dell’allegato IX, e la sua applicazione alla ricorrente non può essere ritenuta ingiustificata o stravagante nel contesto della normativa dell’Unione sul congelamento dei fondi. Ne consegue, in definitiva, che la sua applicazione al caso di specie non ha potuto provocare la violazione dei diritti della difesa denunciata dalla ricorrente.
136.
Per tutte le ragioni precedentemente esposte, ritengo che il sesto e ultimo motivo di impugnazione debba essere parimenti respinto.
V – Sulle spese
137.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, propongo alla Corte di condannare la NIOC alle spese.
138.
In virtù dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, la Commissione dovrà sopportare le proprie spese.
VI – Conclusione
139.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
—
respingere l’impugnazione;
—
condannare la NIOC alle spese;
—
disporre che la Commissione sopporterà le proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) GU L 195, pag. 39.
( 3 ) GU L 19, pag. 22.
( 4 ) Regolamento concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
( 5 ) GU L 282, pag. 58.
( 6 ) GU L 282, pag. 16.
( 7 ) Sentenza National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, EU:T:2014:678 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 8 ) Regolamento del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).
( 9 ) T‑174/12 e T‑80/13, EU:T:2014:52, punti 161 e 162.
( 10 ) 31/62 e 33/62, EU:C:1962:49, pag. 979.
( 11 ) Sentenza Parlamento/Commissione, C‑130/10, EU:C:2012:472, punto 65.
( 12 ) Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).
( 13 ) Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
( 14 ) In tal senso, v. già sentenza Wöhrmann e Lütticke/Commissione, 31/62 e 33/62, EU:C:1962:49, pag. 943.
( 15 ) Sentenza Consiglio/Chvatal, C‑432/98 P e C‑433/98 P, EU:C:2000:545, punti da 28 a 33.
( 16 ) Sentenza Consiglio/Chvatal, C‑432/98 P e C‑433/98 P, EU:C:2000:545, punto 31.
( 17 ) Sentenza Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio, T‑174/12, e T‑80/13, EU:T:2014:52, punto 162.
( 18 ) Sentenza Belgio/Commissione, C‑110/03, EU:C:2005:223, punti da 76 a 80.
( 19 ) Articolo 215, paragrafo 2, TFUE: «Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali».
La procedura di cui al paragrafo 1 prevede che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata su proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione.
( 20 ) Detta disposizione conferisce la competenza di esecuzione alla Commissione «o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea, al Consiglio».
( 21 ) Regolamento n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007,. concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).
( 22 ) Il 6 marzo 2014.
( 23 ) GU L 93 del 28 marzo 2014, pag. 85.
( 24 ) GU L 216, pag. 5.
( 25 ) Sentenza Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 37.
( 26 ) Sentenza Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 38.
( 27 ) Sentenza Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 39.
( 28 ) Sentenza Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 37.
( 29 ) Il corsivo è mio.
( 30 ) Il corsivo è mio.
( 31 ) C‑130/10, EU:C:2012:472.
( 32 ) C‑133/06, EU:C:2008:257. A tale proposito v. Masson, F.: «Les conditions de validité des bases juridiques dérivées à la suite de l’arrêt du 6 mai 2008», Cahiers de Droit Européen, vol. 44, 2008, pagg. 157‑173. Garzón Clariana, G.: «Los actos delegados en el sistema de fuentes de Derecho de la Unión Europea», Revista de Derecho Comunitario Europeo, n. 37, 2010, pagg. 721‑759 (in particolare pagg. 734‑738). Navarro Batista, N.: «Bases jurídicas derivadas, delegación legislativa y poder de ejecución: el equilibrio institucional en la sentencia del TJUE de 6 de mayo de 2008, Parlamento Europeo c. Consejo», Revista General de Derecho Europeo, 18, 2009.
( 33 ) Sentenza Parlamento/Commissione, C‑130/10, EU:C:2012:472, punto 65.
( 34 ) Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012.
( 35 ) Lo stesso vale per la modifica dell’allegato II del medesimo regolamento n. 267/2012, in cui sono indicati i beni e le tecnologie sottoposti a misure restrittive e la cui modifica è affidata dall’articolo 45, lettera a), del regolamento alla Commissione «sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri».
( 36 ) Conformemente a un principio non contestato, l’esecuzione materiale delle norme dell’Unione spetta di regola agli Stati membri (v., per tutti, Jacqué, J.P.: Droit institutionnel de l’Union européenne, 6a ed., Dalloz, Parigi, 2010, paragrafi da 581 a 584). La titolarità nazionale del potere esecutivo trova la propria espressione normativa fondamentale nell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ai sensi del quale «[g]li Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione». Sulla ripartizione delle competenze esecutive nell’Unione, v. Fuentetaja Pastor, J.Á.: «Actos delegados, actos de ejecución y distribución de competencias ejecutivas en la Unión Europea», in Revista Española de Derecho Administrativo, n. 149, 2011, pagg. 55‑89 (in particolare pagg. 57‑63).
( 37 ) V., in tal senso, Ruffert, M.: «Art. 291 AEUV», in Callies, Ch./Ruffert, M., EUV/AEUV Kommentar, C.H. Beck, Monaco, 4a ed., 2011, paragrafo 10.
( 38 ) Sentenza Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 118 e giurisprudenza ivi citata.
( 39 ) Paragrafi da 80 a 97.
( 40 ) Punto 119 della sentenza impugnata.
( 41 ) V. supra, paragrafi 73 e 74.
( 42 ) V. per tutte, recentemente, sentenze della Grande Sezione Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 41, e Anbouba/Consiglio, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, punto 42 e giurisprudenza ivi citata.
( 43 ) Punto 108 della sentenza impugnata.
( 44 ) Il corsivo è mio.
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