CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 21 gennaio 2016 ( 1 )
Causa C‑469/14
Masterrind GmbH
contro
Hauptzollamt Hamburg‑Jonas
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (giudice competente in materia tributaria, Amburgo, Germania)]
«Agricoltura — Regolamento (UE) n. 817/2010 — Restituzioni all’esportazione — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Periodi di viaggio e di riposo — “Regola 14 + 1+14” — Requisito relativo al “riposo di almeno un’ora” — Dichiarazione rilasciata dal veterinario ufficiale secondo cui il trasporto degli animali non soddisfa i requisiti previsti dal regolamento n. 1/2005 — Competenza di un organismo di un altro Stato membro, responsabile del pagamento delle restituzioni all’esportazione, a riesaminare tale dichiarazione»
1.
Secondo un detto popolare, ufficiosamente attribuito al Mahatma Gandhi, la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare in base al modo in cui essa tratta i suoi animali. Se ciò è vero, il caso in esame merita una particolare attenzione.
2.
Il procedimento principale verte sulla legittimità di una decisione che ordina il rimborso di una restituzione all’esportazione per un’operazione di trasporto di bovini vivi dalla Germania al Marocco (in prosieguo: il «trasporto controverso»). Nell’Unione europea, il pagamento delle restituzioni all’esportazione per l’esportazione di animali vivi verso paesi terzi è subordinato, per considerazioni di natura politica, all’osservanza delle norme concernenti il benessere degli animali durante il trasporto. La controversia è sorta in ordine alla questione se il trasporto controverso sia stato effettuato nel rispetto di tali norme.
3.
Il caso in esame solleva due diverse questioni: in primo luogo, come si debba interpretare ed applicare la regola enunciata al punto 1.4, lettera d), del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005 ( 2 ) (in prosieguo: la «regola 14 + 1+14») e, in secondo luogo, quale effetto abbia una dichiarazione rilasciata da un veterinario ufficiale di uno Stato membro nei confronti dell’autorità competente di un altro Stato membro.
4.
Per quanto riguarda la seconda questione, ritengo che detta dichiarazione abbia solo un effetto persuasivo, e non vincolante. Quanto alla prima questione, sebbene sia necessario un certo grado di praticità nell’attuazione della regola 14 + 1+14, ciò non può comportare un affievolimento dei requisiti in termini di benessere degli animali prescritti dal regolamento n. 1/2005.
I – Contesto normativo
A – Regolamento n. 817/2010 ( 3 )
5.
Ai sensi dell’articolo 1 («Campo di applicazione»), primo comma, del regolamento n. 817/2010, il pagamento delle restituzioni all’esportazione è subordinato al «rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale», degli articoli da 3 a 9 del regolamento n. 1/2005 e degli allegati in esso menzionati, nonché del medesimo regolamento n. 817/2010.
6.
A norma dell’articolo 2 («Controlli nel territorio doganale della Comunità»), paragrafo 3, del regolamento n. 817/2010, se il veterinario ufficiale del punto di uscita constata, tra l’altro, che i requisiti previsti dal regolamento n. 1/2005 sono stati rispettati nel territorio doganale dell’Unione, deve «certifica[re] tale constatazione, apponendo una delle diciture riportate nell’allegato II nonché il proprio timbro e la firma sul documento che comprova l’uscita dal territorio doganale [dell’Unione] nel riquadro J dell’esemplare di controllo T5 o nel punto più adatto del documento nazionale».
7.
L’articolo 4 («Procedura di pagamento delle restituzioni all’esportazione»), paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010 prevede, tra l’altro, che le domande di pagamento delle restituzioni all’esportazione debbano essere integrate dal documento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, «debitamente compilato».
8.
L’articolo 5 («Non pagamento delle restituzioni all’esportazione»), paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 817/2010 dispone, tra l’altro, che le restituzioni all’esportazione non sono versate per gli animali per i quali l’autorità competente ritenga, «sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto [di detto] regolamento», che non siano stati rispettati gli articoli da 3 a 9 del regolamento n. 1/2005 e gli allegati in esso menzionati.
B – Regolamento n. 1/2005
9.
L’articolo 3 («Condizioni generali per il trasporto di animali»), primo comma, del regolamento n. 1/2005 enuncia che «[n]essuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili». Ai sensi del secondo comma di detto articolo, devono inoltre essere soddisfatte otto specifiche condizioni generali, ossia, tra l’altro, che i) siano state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio, ii) il trasporto sia effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali siano controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate, e iii) acqua, alimenti e riposo offerti agli animali, a opportuni intervalli, siano appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.
10.
L’articolo 6 («Trasportatori»), paragrafo 3, del regolamento n. 1/2005 stabilisce che «[i] trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I». Il capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005 («Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di viaggio e di riposo») stabilisce le seguenti norme per, inter alia, gli animali domestici della specie bovina:
«1.1
Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto (…) degli animali domestici delle specie bovina (…), fatta eccezione per il trasporto aereo.
1.2
La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1.1 non deve essere superiore a otto ore.
1.3
La durata massima del viaggio di cui al punto 1.2 può essere prolungata se si soddisfano le disposizioni addizionali di cui al capo VI.
1.4 Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
(…)
d)
tutti gli (…) animali [diversi da vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un’alimentazione lattea, maialini non svezzati, suini ed equidi domestici] delle specie di cui al punto 1.1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
1.5
Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.
(…)
1.8
Nell’interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai [punti 1.3 e 1.4] possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.
(…)».
II – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
11.
Con dichiarazione di esportazione del 16 giugno 2011, la Masterrind GmbH (in prosieguo: la «Masterrind») dichiarava sei capi riproduttori della specie bovina e chiedeva, a tal riguardo, l’anticipo della restituzione all’esportazione. La domanda veniva accolta dallo Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (aministrazione doganale centrale di Amburgo‑Jonas; in prosieguo: lo «Hauptzollamt») con provvedimento del 13 luglio 2011.
12.
Gli animali venivano caricati su un autocarro a Northeim (Germania) alle ore 10,30 del 16 giugno 2011. Detto autocarro lasciava il luogo di carico verso le ore 11,30 dello stesso giorno e alle ore 19,00 arrivava a Wasserbillig (Lussemburgo), dove si fermava per una pausa di approvvigionamento di un’ora. Dopo un altro tratto di viaggio di due ore, il trasporto veniva sospeso, ai fini dell’osservanza dei periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada prescritti per legge in base al regolamento n. 561/2006 ( 4 ), a Epinal (Francia), per una seconda pausa di approvvigionamento di dieci ore. L’autocarro ripartiva il mattino successivo verso le ore 8,00 e raggiungeva il porto di Sète (Francia) alle ore 17,00 dello stesso giorno. Il trasporto da Northeim a Sète era durato 30 ore e 30 minuti. Gli animali venivano, quindi, caricati su una nave per continuare il trasporto verso il Marocco.
13.
Con lettera del 17 gennaio 2012, lo Hauptzollamt informava la ricorrente che il veterinario ufficiale dell’ufficio doganale del punto di uscita di Sète aveva apposto sull’esemplare di controllo la dicitura «Non conforme au contrôle officiel visé à l’article 2 du règlement (CE) no 817/2010» [Non conforme al controllo ufficiale di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 817/2010] con riferimento a tutti gli animali. Lo Hauptzollamt informava, inoltre, la ricorrente che poteva far verificare presso le autorità veterinarie francesi competenti la legittimità dell’apposizione della dicitura. Da un incontro con le autorità veterinarie francesi emergeva che detta dicitura viene apposta quando il trasporto degli animali supera, compresi i periodi di guida e di riposo su strada prescritti per legge, una durata di 31 ore.
14.
Lo Hauptzollamt, tenuto conto della dicitura negativa apposta dal veterinario ufficiale con riferimento a tutti gli animali, riteneva che la ricorrente non avesse rispettato le condizioni stabilite dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010 e dovesse, pertanto, rimborsare la restituzione anticipata. Con decisione del 5 giugno 2012, di rettifica della decisione del 13 luglio 2011, lo Hauptzollamt chiedeva, quindi, alla ricorrente il rimborso della restituzione all’esportazione concessa a titolo di anticipo, oltre a una maggiorazione del 10%.
15.
La ricorrente presentava reclamo avverso la decisione del 5 giugno 2012 e chiedeva, quindi, alla Commissione l’interpretazione del regolamento n. 1/2005 per quanto attiene alla durata del viaggio e dei periodi di riposo in esso stabiliti. Nelle lettere del 7 marzo e 27 luglio 2013 l’ex direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» (in prosieguo: la «DG SANCO») rispondeva che, per i bovini, la durata massima del viaggio ammessa è di 29 ore, calcolata dal carico, compresa una pausa di riposo di un’ora sul veicolo, e che la durata del viaggio può essere prolungata di due ore nell’interesse degli animali, tenendo conto, in particolare, della vicinanza del luogo di destinazione. Pertanto, la DG SANCO affermava che, secondo la normativa, nel caso dei bovini la durata del viaggio non può eccedere le 31 ore.
16.
Con decisione del 19 luglio 2013, lo Hauptzollamt respingeva il reclamo della ricorrente. Esso sosteneva che lo stesso Hauptzollamt e la ricorrente erano vincolati alla decisione del veterinario ufficiale francese, la cui indicazione negativa non era stata modificata in seguito alle risposte fornite dalla Commissione. Il 21 agosto 2013, la ricorrente ha quindi adito il giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento delle decisioni del 5 giugno 2012 e del 19 luglio 2013.
17.
Il giudice del rinvio spiega che il trasporto controverso è suddiviso in tre tratti di effettivo spostamento fisico (viaggio), nessuno dei quali supera le 14 ore. Detto giudice osserva che il primo e il secondo tratto non superano, insieme, le 14 ore, e che lo stesso vale per il secondo e il terzo tratto considerati congiuntamente. Esso rileva, altresì, che i tre tratti di viaggio non superano, in totale, le 28 ore e considera, quindi, che il fatto che il trasporto controverso si sia svolto in tre fasi non appare in contrasto con il diritto dell’Unione. Tuttavia, il giudice remittente afferma che il trasporto controverso è stato interrotto da due periodi di riposo per complessive 11 ore.
18.
Ciò posto, detto giudice ritiene che l’esito del procedimento principale dipenda, in primo luogo, dalla questione se il diritto dell’Unione consenta un periodo di riposo di durata superiore a un’ora. In secondo luogo, in caso di risposta affermativa, si pone la questione se lo Hauptzollamt sia vincolato alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita o possa invece stabilire, in virtù di un proprio potere, che il trasporto controverso è stato effettuato nel rispetto delle disposizioni del regolamento n. 1/2005. Di conseguenza, nutrendo dubbi in ordine all’interpretazione dei regolamenti n. 1/2005 e n. 817/2010, in data 14 ottobre 2014 il Finanzgericht Hamburg (giudice competente in materia tributaria, Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la disciplina di cui all’allegato I, capo V, punto 1.4, del regolamento n. 1/2005 (…), secondo cui gli animali, dopo quattordici ore di viaggio, devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno un’ora sufficiente, in particolare, per essere abbeverati e, se necessario, alimentati, dopodiché possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore, vada interpretato nel senso che i periodi di trasporto possono essere interrotti anche da un periodo di riposo di durata superiore a un’ora o da più periodi di riposo di cui uno della durata di almeno un’ora.
2)
Se l’organismo pagatore del singolo Stato membro sia vincolato alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 817/2010 (…), con la conseguenza che la legittimità del diniego di apposizione della dicitura può essere esaminata soltanto dall’autorità che risponde per gli atti del veterinario frontaliero, ovvero se la dicitura apposta dal veterinario ufficiale costituisca un mero atto procedurale dell’autorità amministrativa contestabile soltanto mediante contemporaneo esperimento dei rimedi giurisdizionali ammessi contro le decisioni di merito dell’organismo pagatore».
19.
Osservazioni scritte sono state presentate dallo Hauptzollamt, dal governo francese e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, si è soprasseduto alla trattazione orale.
III – Analisi
A – Prima questione pregiudiziale
1. Osservazioni introduttive e argomenti presentati dai partecipanti nel procedimento pregiudiziale
20.
Le norme sul trasporto di animali, pur formando oggetto di specifiche tecniche dettagliate, sono particolarmente opache. Non sorprende che esse siano state al centro di numerose controversie dinanzi alla Corte, comprese varie domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal medesimo giudice del rinvio ( 5 ). Il caso in esame, che verte principalmente sull’interpretazione dell’espressione «almeno un’ora» figurante nella regola del 14 + 1+14, non è diverso sotto tale profilo.
21.
Risulta che, nel procedimento principale, il trasporto controverso è durato 30 ore e mezza. Il tempo di viaggio effettivo, durante il quale l’autocarro era in movimento, è stato di complessive 19 ore e mezza. L’ordinanza di rinvio indica che l’autista ha osservato un periodo di riposo di 10 ore per rispettare le prescrizioni del regolamento n. 561/2006., Devo precisare che le presenti conclusioni si basano sull’ipotesi che gli animali non siano stati scaricati durante il periodo di riposo, in quanto l’ordinanza di rinvio non fornisce indicazioni espresse al riguardo.
22.
Pertanto, con la prima questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se la regola 14 + 1+14 debba essere interpretata nel senso che i periodi di riposo siano soggetti a un limite massimo di durata e possano perseguire uno scopo diverso dal benessere degli animali trasportati. In altre parole: il fatto che, secondo la suddetta regola, i periodi di riposo debbano avere una durata di «almeno un’ora» consente, potenzialmente, di tenere gli animali per un periodo di tempo molto lungo a bordo di un veicolo fermo?
23.
Il giudice del rinvio non ha sollevato questioni riguardo all’interazione tra le norme sul benessere degli animali durante il trasporto e quelle sui periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per gli autisti. Pertanto, nelle presenti conclusioni non esaminerò tale questione.
24.
Lo Hauptzollamt condivide il parere del giudice del rinvio secondo cui dall’espressione «in particolare» contenuta nella regola 14 + 1+14 emergerebbe che l’interpretazione di detta regola fornita dalla DG SANCO (v. supra, paragrafo 15) non è necessariamente corretta. Il Finanzgericht Hamburg (giudice competente in materia tributaria, Amburgo) propende per un’interpretazione secondo cui la durata massima del viaggio di 28 ore può essere interrotta da più periodi di riposo, uno dei quali deve durare almeno un’ora, e che complessivamente i periodi di riposo non possono superare le 14 ore, periodo corrispondente al limite massimo di un tratto di viaggio secondo la regola 14 + 1+14.
25.
Il governo francese sostiene che la regola 14 + 1+14 non può essere interpretata nel senso che consente un periodo di riposo eccessivamente lungo, tale da compromettere il benessere degli animali. Secondo detto governo, l’espressione «in particolare», oltre ad essere riferita all’alimentazione e all’abbeveraggio degli animali, denota azioni dirette a preservare il loro benessere. Inoltre, il governo francese ritiene che non si possano tenere gli animali su un veicolo per 10 ore senza pregiudicare l’obiettivo del regolamento n. 1/2005.
26.
La Commissione sostiene che, secondo la regola 14 + 1+14, la durata massima consentita del viaggio è di 29 ore, salvo nell’ipotesi eccezionale descritta infra, al paragrafo 32. Inoltre, a suo parere, un periodo di riposo non potrebbe essere utilizzato per scopi estranei al benessere degli animali. Essa afferma che l’espressione «in particolare» non permette di dare seguito a una tesi diversa, poiché tali parole sono seguite dai termini «per essere abbeverati e, se necessario, alimentati».
2. Analisi
a) Osservazioni preliminari
27.
Come vedremo più avanti, né la lettera né il contesto della regola 14 + 1+14 consentono di rispondere alla questione sollevata supra, al paragrafo 22. In particolare, le nozioni contenute, da un lato, nelle definizioni enunciate nell’articolato del regolamento n. 1/2005 e, dall’altro, nell’allegato I del medesimo regolamento non sono utilizzate in modo univoco e coerente, né all’interno del medesimo documento né, soprattutto, nell’uno rispetto all’altro. Ciò ha purtroppo reso necessario specificare, nelle presenti conclusioni, quali siano esattamente le norme sulla cui base vengono impiegate tali nozioni.
28.
L’incoerenza menzionata al paragrafo precedente implica che si debba attribuire assoluta priorità all’obiettivo del regolamento n. 1/2005, che è perfettamente chiaro. Ciò impone di interpretare la regola 14 + 1+14 in modo da stabilire un limite preciso per i periodi di riposo trascorsi su un veicolo fermo.
29.
Lo scopo del regolamento n. 1/2005 è assodato: evitare che gli animali siano trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili ( 6 ). Siffatto obiettivo è in linea con l’articolo 13 TFUE, secondo cui gli animali sono esseri senzienti. Pertanto, detta disposizione impone all’Unione europea e agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in termini di benessere degli animali nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche agricole dell’Unione ( 7 ).
30.
Tuttavia, prima di procedere con l’analisi, occorre anzitutto acquisire piena dimestichezza con la regola 14 + 1+14.
b) La regola 14 + 1+14
31.
La regola 14 + 1+14 fa parte di una serie di norme concernenti gli «intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e [i] periodi di viaggio e di riposo» di cui all’allegato I del regolamento n. 1/2005. Essa si applica al trasporto fisico degli animali mediante autoveicoli rispondenti a taluni requisiti minimi in termini di benessere degli animali (concernenti il tetto e il pavimento del veicolo, la lettiera per gli animali, l’alimentazione, i divisori, le norme sull’età, l’abbeveraggio e i sistemi di ventilazione e di navigazione). Se tali requisiti sono soddisfatti, il veicolo può trasportare bovini per 14 ore, dopo le quali essi devono «beneficiare (…) di un riposo di almeno un’ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati» prima di essere (eventualmente) trasportati per un massimo di altre 14 ore. Ai sensi del punto 1.5 del capo V di detto allegato, dopo tale periodo i bovini devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore.
32.
In via eccezionale, a norma del punto 1.8 del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005 (in prosieguo: la «regola +2»), il «periodo di viaggio» totale, nel senso in cui tale nozione è intesa in detto allegato, può essere prolungato di due ore, ma solo se ciò è nell’interesse degli animali. La vicinanza del luogo di destinazione rappresenta un tipico esempio di situazione in cui due ulteriori ore di viaggio potrebbero causare meno sofferenze agli animali rispetto all’essere scaricati e nuovamente caricati, esperienza notoriamente stressante ( 8 ).
33.
Come risulta da quanto precede, la regola 14 + 1+14 non indica espressamente la durata massima dei periodi di riposo, né quali azioni possano essere compiute in tali periodi.
34.
Neppure il ricorso alla giurisprudenza è risolutivo: la Corte si è limitata a dichiarare che la regola 14 + 1+14 «stabilisce un periodo massimo di trasporto di 28 ore, intervallato da un periodo minimo di riposo di un’ora dopo la prima frazione di 14 ore. (…) Pertanto, [detta regola] deve essere intesa nel senso che autorizza una durata massima di trasporto di 28 ore, intervallata da un periodo minimo di riposo di un’ora» ( 9 ).
35.
Poiché la regola 14 + 1+14 non fornisce una risposta chiara alla questione in esame, occorre addentrarsi in taluni altri aspetti del regolamento n. 1/2005.
c) Contestualizzazione del regolamento n. 1/2005
36.
L’articolo 2 del regolamento n. 1/2005 definisce una serie di nozioni chiave ai fini della sua applicazione. Fra tali definizioni rientrano quelle di viaggio («l’intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio») e di trasporto («movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione») ( 10 ).
37.
In generale, dalle definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento n. 1/2005 si evince che un viaggio è sempre preceduto e seguito da un periodo minimo di riposo di 48 ore per gli animali all’esterno del veicolo ( 11 ). Pertanto, un viaggio non è concluso fino a quando gli animali non siano stati sistemati per 48 ore in un luogo di scarico.
38.
Orbene, l’articolo 2 del regolamento n. 1/2005 tenta di mantenere una dicotomia tra «viaggio» e «trasporto», nel senso che il primo comprende l’intera operazione logistica e il secondo solo l’effettivo spostamento fisico. Tuttavia, a differenza di quanto accadeva in precedenza ( 12 ), stranamente la nozione di «trasporto» include i periodi di riposo. Se, secondo tale disposizione, un «viaggio» è la somma totale di tutti i periodi di trasporto e di riposo, l’aggiunta del riposo alla nozione di «trasporto» pone la questione di quale differenza rimanga effettivamente tra viaggio e trasporto. Tale apparente mancanza di coerenza influisce sull’interpretazione dei termini utilizzati nell’allegato I del regolamento, sui quali tornerò infra, al paragrafo 46.
39.
L’articolo 2 del regolamento n. 1/2005 definisce anche il luogo di riposo, vale a dire «qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione», con o senza scaricamento degli animali. Tuttavia, la stessa nozione di periodo di riposo, che è al centro del caso in esame, non è stata definita. A tal riguardo, il predecessore del regolamento n. 1/2005 ( 13 ) conteneva una definizione, cioè «un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto», da cui tuttavia non risulta né se il periodo di riposo possa essere trascorso all’interno del veicolo, né quale sia il suo (eventuale) scopo. Pertanto, neppure tale definizione è idonea a risolvere la presente controversia.
40.
Voglio, poi, richiamare l’attenzione su una disposizione fondamentale del regolamento n. 1/2005, menzionata da molte delle parti che hanno presentato osservazioni, ossia l’articolo 3. Il primo comma di tale articolo contiene quella che chiamerò la «regola generale» sulla protezione degli animali durante il trasporto. La regola generale è enunciata in termini tassativi e si applica in tutti i casi ai quali è applicabile il regolamento. Inoltre, la regola generale è formulata in senso negativo, anziché in senso positivo. A parte la previsione secondo cui il comportamento vietato deve essere tale da esporre gli animali a lesioni o sofferenze inutili, l’obbligo di astenersi da siffatto comportamento non dipende da altri fattori, quali il superamento di una certa quantità di tempo o di una distanza geografica minima.
41.
Il secondo comma dell’articolo 3 del regolamento n. 1/2005 menziona taluni requisiti essenziali che devono essere rispettati da chiunque intenda trasportare animali. Tali requisiti sono formulati in termini positivi e devono essere soddisfatti per l’intera durata del «trasporto» (come definito all’articolo 2). Sebbene la scelta terminologica («inoltre») suggerisca che tali requisiti si applicano indipendentemente e in aggiunta alla regola generale, tuttavia il titolo dell’articolo 3 indica che le condizioni generali relative al trasporto di animali sono cumulative.
42.
Mi limiterò ad aggiungere che, a mio parere, per stabilire se sia stata commessa una violazione dell’articolo 3 – violazione che, in linea di principio, può dar luogo all’applicazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2005 –, è necessaria una valutazione globale che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti.
43.
Infine, ma non in ordine di importanza, ai successivi paragrafi 51 e 52 tornerò sul contesto normativo in cui è stato adottato il regolamento n. 1/2005.
d) La mia posizione
44.
Le suesposte considerazioni mi portano a prendere posizione come segue.
45.
Anzitutto, desidero dichiarare che concordo con il giudice del rinvio nel considerare che la regola 14 + 1+14 consente di prendere vari periodi di riposo, e non solo uno, purché vi sia almeno un’ora di riposo dopo un massimo di quattordici ore di spostamento fisico (ad esempio, 7 + 1+7 + 1½+12½). Diversamente, mi sembra che la regola sarebbe del tutto ingestibile: gli autisti sarebbero indotti ad attendere 14 ore prima di fermarsi per provvedere alle loro esigenze personali. Inoltre, si porrebbe la questione se qualsiasi fermata involontaria, dovuta, ad esempio, a lavori stradali, alla congestione del traffico o ad un passaggio a livello, rientri nella nozione di «riposo».
46.
Per quanto riguarda, poi, il significato ambiguo dell’espressione «riposo di almeno un’ora», l’allegato I del regolamento n. 1/2005 non contiene alcuna definizione. Si presume, pertanto, che siano applicabili le definizioni generali contenute nell’articolo 2 di detto regolamento.
47.
Purtroppo, tuttavia, tali definizioni semplicemente non sono utilizzabili ai fini dell’interpretazione del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005: in primo luogo, la definizione generale di «viaggio» di cui all’articolo 2 di tale regolamento include i periodi di riposo presi lungo il tragitto. Per contro, il titolo di detto capo menziona i «periodi di viaggio» e i «[periodi] di riposo», come per contrapporre gli uni agli altri. In secondo luogo, l’interpretazione del termine «viaggio» di cui all’articolo 2 di detto regolamento come operazione normalmente delimitata da due periodi di 48 ore (v. supra, paragrafo 37) sembra in contrasto con l’espressione «periodo di viaggio» utilizzata al punto 1.5 di detto capo, secondo cui un periodo diriposo di 24 ore «neutralizza» i periodi di viaggio sostenuti fino a quel momento. In terzo luogo, come indicato supra, al paragrafo 38, attualmente la nozione di «trasporto» include il «riposo». Ciò appare in contrasto con la regola 14 + 1+14, che distingue tra «periodi di riposo», da un lato, e «viaggio» o «trasporto», dall’altro ( 14 ).
48.
Tale evidente mancanza di coerenza rende necessario interpretare la regola 14 + 1+14 in base ai suoi stessi termini, alla luce dello scopo fondamentale del regolamento n. 1/2005, quale indicato al precedente paragrafo 29.
49.
È indiscutibile che i viaggi (quali intesi all’articolo 2 del regolamento n. 1/2005), e specialmente quelli lunghi, possano essere fonte di disagio per gli animali trasportati. Invero, il regolamento sembra fondato sul presupposto che qualsiasi viaggio che comporti il confinamento in uno spazio chiuso e il caricamento e scaricamento degli animali, nonché il fatto che essi siano eventualmente privati di cibo e acqua, provoca loro un certo grado di sofferenza. A tale proposito, lo scopo del regolamento n. 1/2005 consiste semplicemente nell’evitare i trasporti che espongano o possano esporre gli animali a lesioni o sofferenze inutili. Pertanto, detto regolamento ammette un certo grado di disagio degli animali durante il trasporto in quanto male necessario, ma tenta di minimizzarlo. Tuttavia, il disagio può raggiungere un punto in cui non appare più giustificato e diventa una sofferenza inutile. Ma quando ricorre tale circostanza?
50.
In proposito, concordo con la Commissione che, se la somma delle «durate di viaggio e di riposo», quali specificate al punto 1.4, lettera d), del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005, supera le 29 ore – vale a dire la somma delle tre parti che compongono la regola 14 + 1+14 –, ciò integra di per sé una violazione del regolamento n. 1/2005, in quanto può esporre gli animali a sofferenze inutili. Naturalmente, questo non pregiudica l’applicazione della regola +2.
51.
A sostegno della mia tesi rilevo, in primo luogo, che lo scopo del regolamento n. 1/2005 consiste chiaramente nel ridurre al minimo, per quanto possibile, i lunghi viaggi (come definiti all’articolo 2 di detto regolamento) che implicano il trasporto di animali ( 15 ). Consentire periodi di riposo di durata variabile all’interno del veicolo che non abbiano l’effetto di «neutralizzare», ai sensi del punto 1.5 del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005, il periodo di viaggio effettivo sostenuto fino a quel momento contravverrebbe a tale obiettivo. A mio parere, tale tesi non è contraddetta dal fatto che il Consiglio, al momento dell’adozione del regolamento, non abbia accolto né il suggerimento degli esperti di limitare a 24 ore il tempo di viaggio per i bovini ( 16 ), né la proposta della Commissione di limitare i periodi di viaggio a 9 ore seguiti da un periodo di riposo di 12 ore (reiterabile) ( 17 ). Infatti, sebbene il Consiglio abbia sostanzialmente deciso di mantenere inalterate le norme sui periodi di viaggio e di riposo contenute nel capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, non credo che il Consiglio, «[tenendo] pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali» durante l’iter legislativo, conformemente al protocollo sul benessere degli animali, avesse in mente periodi indefiniti di riposo all’interno di un veicolo.
52.
È vero che, nella sentenza Interboves (C‑277/06, EU:C:2008:548), richiamata dalle parti del presente procedimento, la Corte ha preso in considerazione l’idea che i «periodi di viaggio» ai sensi del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005 potessero superare le 28 ore. Tuttavia, ciò non mi suggerisce un giudizio diverso. In detta sentenza, infatti, la Corte ha interpretato le norme sui periodi di viaggio e di riposo della direttiva 91/628, che erano state adottate principalmente allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e di consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, garantendo altresì, come obiettivo secondario, un livello soddisfacente di protezione degli animali interessati ( 18 ). Nel regolamento n. 1/2005, l’ordine degli obiettivi risulta rovesciato: lo scopo principale è ora la protezione degli animali, mentre l’armonizzazione delle legislazioni è secondaria rispetto ad esso ( 19 ). In ogni caso, la sentenza Interboves andrebbe letta con attenzione, poiché trasportatori senza scrupoli potrebbero altrimenti approfittare delle differenze intrinseche tra le norme sul trasporto stradale e quelle sul trasporto via mare ( 20 ).
53.
Pertanto, per la ragione esposta al paragrafo precedente, il fatto che l’avvocato generale Mengozzi abbia affermato che «la durata di un viaggio potrebbe essere ad esempio di 50 ore, ossia due periodi (massimi) di trasporto di 14 ore ciascuno, intervallati da un periodo di riposo di 22 ore» ( 21 ), non ha alcuna incidenza sul caso in esame. Comunque sia, in quel caso non si è fatto cenno alla questione se un periodo di riposo di 22 ore potesse essere trascorso all’interno di un veicolo fermo.
54.
In secondo luogo, la regola +2 prevede che i «periodi di viaggio» (e non un «viaggio» ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2005) – vale a dire la somma dei periodi di spostamento fisico tra ciascun riposo «neutralizzatore» di 24 ore, e non i singoli tratti – possano essere prolungati di due ore nell’interesse degli animali, tenendo conto, in particolare, della vicinanza del luogo di destinazione. La regola +2 sembra quindi indicare che, in condizioni normali, i «periodi di viaggio» (e non, ripeto, un «viaggio» ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2005) sono soggetti a un limite massimo che, ad ogni modo, ritengo sia di 28 ore nel caso della regola 14 + 1+14.
55.
Pertanto, a mio parere, un «riposo di almeno un’ora» non può in nessun caso comportare che i «periodi di viaggio e di riposo» di cui alla regola 14 + 1+14 eccedano le 29 ore (o, se del caso, 31 ore, secondo la regola +2). D’altro canto, un «viaggio», quale inteso all’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, può essere costituito da vari «periodi di viaggio e di riposo» di 29 ore ai sensi del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005, purché ognuno di tali periodi di 29 ore sia intervallato da periodi di 24 ore in cui gli animali vengano scaricati, nutriti e abbeverati e beneficino di un periodo di riposo.
56.
Tuttavia, a parte questo, occorre altresì che i periodi di riposo perseguano un determinato obiettivo?
57.
A tal riguardo, la Commissione sostiene che il riposo di almeno un’ora può essere prolungato solo per motivi attinenti al benessere degli animali. Il governo francese assume una posizione meno rigida, asserendo che i periodi di riposo non possono superare una durata ragionevole oltre la quale non sarebbe più rispettato il principio fondamentale della prevenzione di lesioni o sofferenze inutili degli animali.
58.
A mio parere, è evidente che l’intera durata dell’operazione di trasporto, o «viaggio», se si preferisce – compreso il riposo – deve soddisfare tutti i requisiti del regolamento n. 1/2005. Infatti, come dichiarato dalla Corte, risulta che il legislatore dell’Unione ha considerato, sulla base di studi scientifici e veterinari nonché di valutazioni sull’applicazione della normativa dell’Unione, effettuati nel settore della protezione degli animali, che il benessere di questi ultimi può essere messo a rischio e non può più essere garantito qualora cui le disposizioni di detto regolamento relative alla salute degli animali non siano più rispettate ( 22 ). Ciò ha almeno due implicazioni.
59.
Anzitutto, i periodi di riposo devono rispettare la regola generale. Ciò comporta l’obbligo di astenersi dal (rischiare di) provocare lesioni o sofferenze inutili agli animali, più che l’obbligo di agire esclusivamente nel loro interesse. Naturalmente, un periodo in cui il veicolo è fermo, di norma, provoca meno sofferenze agli animali rispetto a un periodo in cui esso è in movimento: ad esempio, gli animali trasportati corrono meno rischi di perdere l’equilibrio o di soffrire di disturbi legati al moto ( 23 ). Tuttavia, non si può escludere che un periodo di riposo che non porti il totale dei «periodi di viaggio e di riposo» a superare le 29 ore ai sensi della regola 14 + 1+14 possa comunque provocare lesioni o sofferenze inutili agli animali. Ad esempio, non credo che la regola generale consenta di spostare fisicamente gli animali per un’ora, farli riposare per 27 ore all’interno del veicolo e poi trasportarli per un’altra ora.
60.
Inoltre, alcuni obblighi stabiliti dal regolamento n. 1/2005 devono essere costantemente soddisfatti durante i periodi di riposo. Penso, anzitutto e soprattutto, a quelli derivanti dall’articolo 3, secondo comma, del regolamento n. 1/2005, nonché ai requisiti elencati nell’allegato I di detto regolamento e in particolare nel capo VI, che si applica ai «lunghi viaggi», quali definiti all’articolo 2 del medesimo regolamento.
61.
Da parte mia, non posso ritenere particolarmente rilevante il fatto che la regola 14 + 1+14 enunci che gli animali devono beneficiare «di un riposo (…) sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati». Benché tali azioni siano chiaramente compiute nell’interesse degli animali, la suddetta espressione non aggiunge nulla agli obblighi positivi già derivanti dal regolamento n. 1/2005 ( 24 ). Inoltre, è evidente il contrario: l’espressione «in particolare» non esclude esplicitamente la possibilità che un periodo di riposo non persegua esclusivamente l’interesse degli animali. In quanto espressione di un compromesso politico, la regola 14 + 1+14 andrebbe interpretata con un certo grado di pragmatismo, come spiegato al precedente paragrafo 45.
62.
Stabilire se un periodo di riposo non sia conforme ai requisiti fissati dal regolamento n. 1/2005 è una valutazione di fatto che spetta alle autorità nazionali e, in definitiva, ai giudici nazionali. Tuttavia, ricordo che, nel contesto delle restituzioni all’esportazione, spetta all’esportatore dimostrare che i requisiti per la concessione delle restituzioni sono soddisfatti ( 25 ). A parità di condizioni, mi sembra che, maggiore è la durata del riposo, più difficile sarà per l’esportatore fornire tale dimostrazione.
63.
Inoltre, l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2005 («Ritardi nel trasporto») impone all’autorità competente, nel caso in cui «una partita di animali dev’essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, [di] assicura[re] che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli». Non vedo alcun motivo valido per cui tale regola delle due ore non possa valere, mutatis mutandis, come parametro per i trasportatori quando la fermata sia loro imputabile. Inoltre, ciò avvalora la tesi secondo cui l’idea che i bovini possano essere tenuti a bordo di un veicolo fermo per 14 ore senza essere scaricati, come suggerito dal giudice del rinvio, è semplicemente impraticabile.
64.
Passando al procedimento principale, ho preso atto che la durata del trasporto controverso supera le 29 ore e che la Masterrind, secondo le informazioni di cui dispone la Corte, non ha invocato la regola +2. Tuttavia, poiché il luogo di destinazione del trasporto controverso è il Marocco, dubito fortemente che la Masterrind possa far valere tale regola. Pertanto, sono incline a ritenere che il trasporto controverso contravvenga alla regola 14 + 1+14 e che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.
65.
In ogni caso, sono dell’avviso che, salvo in circostanze eccezionali, un «periodo di riposo» di 10 ore trascorso all’interno di un veicolo fermo non sia giustificabile ed esponga quindi gli animali a sofferenze inutili. Spetta al giudice del rinvio stabilire in quali condizioni debba avere luogo il riposo di dieci ore.
66.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che la regola stabilita al punto 1.4 del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005 deve essere interpretata nel senso che le «durate di viaggio e di riposo» ivi menzionate possono comprendere un periodo di riposo di durata superiore a un’ora o più periodi di riposo, purché ogni periodo totale di spostamento fisico della durata massima di 14 ore sia intervallato da almeno un’ora di riposo e, inoltre, ciò non comporti una violazione di altri requisiti previsti da detto regolamento. La valutazione in ordine a tale profilo spetta al giudice nazionale. Tuttavia, fino a quando gli animali non abbiano raggiunto il luogo di destinazione, quale definito all’articolo 2 di detto regolamento, il punto 1.5 del capo V dell’allegato I a tale regolamento impone di scaricarli, nutrirli e abbeverarli e concedere loro un periodo di riposo di almeno 24 ore ogni 29 ore successive al loro primo caricamento nel luogo di partenza, quale definito nella medesima disposizione. Ciò non pregiudica la possibilità, prevista dal punto 1.8 di detto capo, di prolungare il periodo di viaggio di due ore nell’interesse degli animali, tenendo conto, in particolare, della vicinanza del luogo di destinazione.
B – Seconda questione pregiudiziale
67.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se un organismo amministrativo di uno Stato membro responsabile del pagamento delle restituzioni all’esportazione sia vincolato a una dichiarazione rilasciata da un veterinario ufficiale di un altro Stato membro secondo cui il viaggio (quale inteso all’articolo 2 del regolamento n. 1/2005) per il quale è stata chiesta la restituzione all’esportazione non si è svolto nel rispetto delle norme sul benessere degli animali.
68.
Come rilevato dalle parti, la giurisprudenza della Corte fornisce un ampio contributo all’analisi di tale questione.
69.
Nella causa Viamex Agrar Handel, la Corte era chiamata ad interpretare un predecessore del regolamento n. 817/2010 ( 26 ). Contrariamente all’approccio adottato dall’avvocato generale ( 27 ), la Corte ha dichiarato che la produzione da parte dell’esportatore dei documenti menzionati nel regolamento n. 615/98 – attualmente nel regolamento n. 817/2010 – non costituisce una prova inconfutabile del rispetto delle norme applicabili in materia di restituzioni all’esportazione, né di quelle relative al benessere degli animali durante il trasporto. La prova fornita da tali documenti è sufficiente solo nei limiti in cui l’organismo pagatore competente non disponga di elementi in base ai quali possa ritenere che le norme relative al benessere degli animali durante il trasporto non siano state rispettate. L’obbligo che incombe a detto organismo consiste nell’analizzare tali prove e qualsiasi altro elemento di cui esso disponga per concludere che le menzionate disposizioni sono state o meno rispettate, nonché per decidere in merito alla concessione delle restituzioni all’esportazione ( 28 ).
70.
Tuttavia, la Corte ha dichiarato altresì che ciò non consente all’organismo pagatore competente di rimettere arbitrariamente in discussione gli elementi di prova che l’esportatore ha accluso alla sua domanda di restituzione all’esportazione. Detto organismo può accertare una violazione solo sulla base dei documenti menzionati nel regolamento n. 615/98 – attualmente nel regolamento n. 817/2010 – e/o di qualsiasi altro elemento oggettivo che abbia ripercussioni sul benessere degli animali. Esso non può limitarsi ad opporre mere supposizioni o dubbi circa il rispetto della normativa, ma deve basarsi su elementi oggettivi e concreti relativi al benessere degli animali e, in ogni caso, fornire le ragioni per le quali ha ritenuto che le prove prodotte dall’esportatore non consentano di concludere che le norme sul benessere degli animali sono state rispettate ( 29 ).
71.
Tale sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte, riunita in Grande Sezione, nella causa Heemskerk e Schaap ( 30 ).
72.
In entrambi i suddetti casi, l’esportatore era in possesso di una dichiarazione del veterinario ufficiale attestante la conformità della nave marittima considerata, e quindi del trasporto in quanto tale, alle norme sul benessere degli animali. Il procedimento principale verte sull’ipotesi inversa: il veterinario ufficiale ha dichiarato che il viaggio non è stato effettuato nel rispetto delle norme sul benessere degli animali durante il trasporto. L’esportatore contesta tale tesi.
73.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dallo Hauptzollamt, il fatto che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 817/2010 si riferisca solo alle situazioni in cui i requisiti relativi al benessere degli animali non sono stati rispettati, anziché a quelle in cui lo sono stati, non implica logicamente che l’organismo pagatore competente possa negare la restituzione per un trasporto effettivamente rispondente a tali requisiti. Infatti, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 817/2010, il pagamento delle restituzioni all’esportazione per animali vivi della specie bovina è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali verso il primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, degli articoli da 3 a 9 del regolamento n. 1/2005 e degli allegati in esso menzionati, nonché dello stesso regolamento n. 817/2010. Nulla di più, nulla di meno. Infatti, lo scopo della procedura relativa alle restituzioni all’esportazione – applicabile alle restituzioni all’esportazione chieste per l’esportazione di animali vivi della specie bovina – è semplicemente quello di garantire che il prodotto in questione soddisfi tutte le condizioni necessarie per la restituzione ( 31 ).
74.
Pertanto, il fatto che spetti all’esportatore dimostrare che sono state soddisfatte tutte le condizioni per l’accoglimento di una domanda di restituzione all’esportazione è irrilevante, poiché ciò attiene solo alla ripartizione dell’onere della prova. Tale circostanza non ha alcuna incidenza sul fatto che il regime delle restituzioni all’esportazione mira a promuovere l’adozione di decisioni corrette nel merito, sia che accolgano tali domande, sia che le respingano, conformemente al principio generale di legalità degli atti delle pubbliche amministrazioni.
75.
Inoltre, confesso di avere difficoltà ad accettare la tesi secondo cui la validità e gli effetti giuridici di una dichiarazione, rilasciata da un veterinario ufficiale ai fini del sistema giuridico in cui si inserisce il regolamento n. 817/2010, sarebbero come tali soggetti semplicemente al diritto dello Stato membro di uscita, e non al diritto dell’Unione ( 32 ).
76.
Pertanto, la giurisprudenza citata ai precedenti paragrafi da 69 a 71 è applicabile a contrario nella fattispecie in esame. Ne consegue che una dichiarazione rilasciata dal veterinario ufficiale, che attesti la non conformità alle norme relative al benessere degli animali del viaggio per il quale è stata chiesta la restituzione all’esportazione, non costituisce una prova irrefutabile di tale non conformità.
77.
Non sono persuaso da taluni argomenti addotti a sostegno della tesi opposta.
78.
In primo luogo, deve essere respinto l’argomento proposto dallo Hauptzollamt secondo cui il documento menzionato all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 817/2010 sarebbe «debitamente compilato», e quindi suscettibile di controllo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, solo qualora il veterinario ufficiale del punto di uscita certifichi che i controlli a norma dell’articolo 2 del medesimo regolamento hanno avuto esito positivo. Anzitutto, l’espressione «debitamente compilato» non può essere interpretata nel senso che i controlli debbano avere un determinato esito. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 4, del menzionato regolamento dispone che il documento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, deve indicare il numero totale di animali per i quali è stata accettata una dichiarazione di esportazione sottraendo il numero di animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto, gli animali morti e quelli per i quali non sono state rispettate le norme del regolamento (CE) n. 1/2005.
79.
In secondo luogo, non posso accogliere l’argomento secondo cui, nell’interesse del benessere degli animali, non sarebbe possibile riesaminare le dichiarazioni che constatano una violazione delle norme sul benessere degli animali durante il trasporto. L’obiettivo di tutelare il benessere degli animali, per quanto lodevole, non può giustificare un rifiuto di versare la restituzione all’esportazione nel caso in cui, contrariamente a una dichiarazione di non conformità rilasciata dal veterinario ufficiale di un altro Stato membro, le suddette norme, di fatto, non siano state violate.
80.
Infine, l’argomento basato sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea, addotto dallo Hauptzollamt, mi sembra chiaramente infondato. Non può esistere una minaccia a tali interessi se le norme sul benessere degli animali, in realtà, sono state rispettate. Del resto, per contestualizzare tale argomento, nel caso ipotetico di una violazione del principio di legalità da parte della Commissione, la Corte analogamente non conferma l’importo di un’ammenda inflitta per violazione delle norme in materia di concorrenza per timore di un danno finanziario all’Unione europea ( 33 ).
81.
Ad ogni modo, come hanno affermato lo Hauptzollamt, il governo francese e il giudice del rinvio, la valutazione delle condizioni fisiche e dello stato di salute degli animali richiede una competenza ed un’esperienza specifiche, cosicché i controlli devono essere effettuati da un veterinario ( 34 ). I risultati di tali verifiche equivalgono a valutazioni di fatto effettuate in loco che comportano complesse valutazioni di ordine tecnico sulla salute e sul benessere degli animali. Ne consegue che il margine discrezionale concesso all’organismo pagatore competente, ai fini del riesame di una dichiarazione attestante la non conformità alle norme sul benessere degli animali durante il trasporto, non è illimitato ( 35 ), e anzi risulta limitato nello stesso modo, mutatis mutandis, indicato al precedente paragrafo 70.
82.
L’esportatore che contesti una dichiarazione di non conformità deve dimostrare in modo concludente, mediante prove oggettive, che la valutazione del veterinario ufficiale non è attendibile. Tuttavia, il solo fatto che l’esportatore abbia un parere diverso da quello del veterinario ufficiale quanto allo stato degli animali per i quali chiede la restituzione all’esportazione non implica che la valutazione del veterinario sia palesemente erronea o fondata su fatti non esatti.
83.
Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche delle constatazioni del veterinario ufficiale, come indicato dal giudice del rinvio, le competenze dei veterinari non giustificano la medesima cautela da parte dell’organismo pagatore competente. Qualsiasi conseguenza giuridica tratta è, quindi, pienamente soggetta a riesame.
84.
In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che, ai fini dell’esame di una domanda di restituzione all’esportazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, un organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all’esportazione non è vincolato dalla dicitura apposta dal veterinario ufficiale conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, tale organismo, qualora decida di discostarsi dalla valutazione di fatto operata dal veterinario in ordine alla salute e al benessere degli animali sulla quale detta dicitura è basata, deve fondarsi su indizi obiettivi e precisi concernenti la salute e il benessere degli animali. Se la domanda viene respinta in tutto o in parte, il suddetto organismo deve in ogni caso motivare il rigetto e spetta all’esportatore dimostrare, in tal caso, che gli indizi sui quali si è basato l’organismo in parola sono irrilevanti.
IV – Conclusione
85.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dal Finanzgericht Hamburg (giudice competente in materia tributaria, Amburgo) nella causa C‑469/14:
—
La regola stabilita al punto 1.4 del capo V dell’allegato I al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretata nel senso che le «durate di viaggio e di riposo» ivi menzionate possono comprendere un periodo di riposo di durata superiore a un’ora o più periodi di riposo, purché ogni periodo totale di spostamento fisico della durata massima di 14 ore sia intervallato da almeno un’ora di riposo e, inoltre, ciò non comporti una violazione di altri requisiti previsti da detto regolamento. La valutazione in ordine a tale profilo spetta al giudice nazionale. Tuttavia, fino a quando gli animali non abbiano raggiunto il luogo di destinazione, quale definito all’articolo 2 di detto regolamento, il punto 1.5 del capo V dell’allegato I a tale regolamento impone di scaricarli, nutrirli e abbeverarli e concedere loro un riposo di almeno 24 ore ogni 29 ore successive al loro primo caricamento nel luogo di partenza, quale definito nella medesima disposizione. Ciò non pregiudica la possibilità, prevista dal punto 1.8 di detto capo, di prolungare il periodo di viaggio di due ore nell’interesse degli animali, tenendo conto, in particolare, della vicinanza del luogo di destinazione.
—
Ai fini dell’esame di una domanda di restituzione all’esportazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento UE n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, un organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all’esportazione non è vincolato dalla dicitura apposta dal veterinario ufficiale conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, tale organismo, qualora decida di discostarsi dalla valutazione di fatto operata dal veterinario in ordine alla salute e al benessere degli animali sulla quale detta dicitura è basata, deve fondarsi su indizi obiettivi e precisi concernenti la salute e il benessere degli animali. Se la domanda viene respinta in tutto o in parte, il suddetto organismo deve in ogni caso motivare il rigetto e spetta all’esportatore dimostrare, in tal caso, che gli indizi sui quali si è basato l’organismo in parola sono irrilevanti.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento (CE) del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (GU L 245, pag. 16).
( 4 ) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1).
( 5 ) V., per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione, inter alia, sentenze Viamex Agrar Handel e ZVK (C‑37/06 e C‑58/06, EU:C:2008:18); Viamex Agrar Handel (C‑96/06, EU:C:2008:158), e Viamex Agrar Handel (C‑485/09, EU:C:2011:440).
( 6 ) V. considerando 11 del regolamento n. 1/2005.
( 7 ) L’articolo 13 TFUE rispecchia il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al Trattato di Amsterdam (GU 1997, C 340, pag. 110; in prosieguo: il «protocollo sul benessere degli animali»), applicabile all’epoca dell’adozione del regolamento n. 1/2005 (v. anche sentenza Zuchtvieh-Export, C‑424/13, EU:C:2015:259, punto 35). La questione se una misura dell’Unione tenga sufficientemente conto del benessere degli animali può essere oggetto di riesame alla luce del principio di proporzionalità; v. sentenza Jippes e a. (C‑189/01, EU:C:2001:420, punti 79 e 85).
( 8 ) V., inter alia, considerando 13 e articolo 3, lettera d), del regolamento n. 1/2005. V., altresì, The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle), Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, adottato l’11 marzo 2002, Commissione europea, direzione generale «Salute e tutela dei consumatori», Direzione C – Pareri scientifici, pag. 24.
( 9 ) Sentenza Interboves (C‑277/06, EU:C:2008:548, punti 15 e 16), che riguardava l’analoga regola di cui al punto 48, paragrafo 4, lettera d), dell’allegato della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17, come modificata).
( 10 ) Per scrupolo di coerenza, nelle presenti conclusioni ho tentato di attenermi alle definizioni elencate in generale all’articolo 2 del regolamento n. 1/2005, comprese quelle di «viaggio» e di «trasporto». Tuttavia, come si vedrà, ciò è divenuto via via più difficile. Come detto, ho cercato di essere preciso laddove necessario.
( 11 ) L’articolo 2 del regolamento n. 1/2005 definisce il luogo di partenza come il luogo nel quale l’animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell’ora di partenza. Il luogo di destinazione è definito come il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e sistemato per almeno 48 ore prima dell’ora di partenza o macellato. A determinate condizioni, i centri di raccolta possono essere considerati il luogo di partenza a prescindere dal rispetto della condizione delle 48 ore. Tuttavia, tale eccezione non si estende alla definizione del luogo di destinazione. Pertanto, il trasporto dal primo luogo di carico a un centro di raccolta costituente il luogo di partenza non è ufficialmente terminato fino a quando gli animali non vengono sistemati per 48 ore (o macellati) nel centro di raccolta.
( 12 ) V. articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 91/628, che definiva il «trasporto» come «ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali».
( 13 ) Articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 91/628.
( 14 ) Si deve osservare che le varie versioni linguistiche del punto 1.4, lettera d), del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005 sono incoerenti sia internamente che tra di loro. In primo luogo, non tutte le versioni linguistiche utilizzano esclusivamente la parola «trasporto», dato che alcune utilizzano termini non definiti («Beförderung» in tedesco e «travel» in inglese). In secondo luogo, alcune versioni linguistiche utilizzano il termine «viaggio» anziché «trasporto» («viaggio» in italiano, «viagem» in portoghese, «călătorie» in rumeno).
( 15 ) Secondo il considerando 5 del regolamento n. 1/2005, «il trasporto di animali, compresi gli animali da macello, che comporta lunghi viaggi va limitato[, in considerazione del benessere degli animali,] nella misura del possibile», in quanto i lunghi viaggi, secondo il considerando 18, «hanno probabilmente effetti più nocivi sul benessere degli animali di quelli brevi». Inoltre, l’articolo 3, secondo comma, del regolamento prevede che «il trasporto [debba essere] effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali [debbano essere] controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate». Infine, l’articolo 5 («Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali»), paragrafo 3, lettera a), impone agli organizzatori di assicurare che per ciascun viaggio «il benessere degli animali non sia compromesso a causa di un insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio e si tenga conto delle condizioni atmosferiche».
( 16 ) The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle), op. cit., pag. 80.
( 17 ) Proposta del 16 luglio 2003 di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE [COM(2003) 425 def./3], allegato I, capitolo V, punto 1.1, lettera d) (pag. 49).
( 18 ) V. considerando 3 e 4 della direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (GU L 148, pag. 52).
( 19 ) V., in tal senso, sentenza Pfotenhilfe-Ungarn (C‑301/14, EU:C:2015:793, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata). La sentenza Zuchtvieh-Export (C‑424/13, EU:C:2015:259), secondo cui gli organizzatori del viaggio devono dimostrare, prima di essere autorizzati ad effettuare un trasporto internazionale di animali con inizio nell’Unione europea, che saranno rispettati tutti i requisiti di cui al regolamento n. 1/2005, compresi i periodi di viaggio e di riposo nelle parti del viaggio che si svolgeranno in un paese terzo, testimonia tale inversione della gerarchia degli obiettivi politici.
( 20 ) Un esempio: la durata massima consentita del viaggio su strada secondo la regola 14 + 1+14 senza un riposo «neutralizzatore» di 24 ore viene quasi esaurita (27 ore e mezza) appena prima dell’imbarco su un traghetto che collega due luoghi all’interno dell’Unione. La durata della (eventuale) traversata supera di per sé le 28 ore. In tal caso, la sentenza Interboves (C‑277/06, EU:C:2008:548, punti 33 e 38) sembra indicare che un periodo di riposo di 12 ore sarebbe sufficiente per «neutralizzare» il periodo minimo di 55 ore e mezza di viaggio su strada e su traghetto che l’ha immediatamente preceduto e durante il quale gli animali non sono stati scaricati. In questo esempio, inoltre, non è chiaro se, dopo un riposo «neutralizzatore» di 12 ore, gli animali possano essere trasportati per ulteriori 28 ore su strada (purché beneficino di almeno un’ora di risposo). Nel caso di un trasporto su un traghetto verso un punto fuori dall’Unione non è richiesto un periodo «neutralizzatore»; v. sentenza Schwaninger Martin (C‑207/06, EU:C:2008:414, punti da 30 a 35).
( 21 ) Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Interboves (C‑277/06, EU:C:2008:162, paragrafo 18).
( 22 ) V., in tal senso, sentenza Viamex Agrar Handel (C‑96/06, EU:C:2008:158, punto 48).
( 23 ) V., per quanto riguarda la perdita di equilibrio da parte dei bovini durante i trasporti su lunghe distanze, The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle), cit., pag. 81.
( 24 ) V. articolo 3, lettera h), del regolamento n. 1/2005, nonché punti da 1.3 a 1.5. e da 2.1. a 2.3 del capo VI dell’allegato I a detto regolamento.
( 25 ) Sentenza Heemskerk e Schaap (C‑455/06, EU:C:2008:650, punto 24).
( 26 ) Regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione, del 18 marzo 1998, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19).
( 27 ) Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Viamex Agrar Handel (C‑96/06, EU:C:2007:680, paragrafi 29 e 30 e dispositivo).
( 28 ) Sentenza Viamex Agrar Handel (C‑96/06, EU:C:2008:158, punti 34 e 37 e dispositivo, primo trattino).
( 29 ) Ibid. (punti da 39 a 41 e dispositivo, primo trattino).
( 30 ) Sentenza Heemskerk e Schaap (C‑455/06, EU:C:2008:650, punti da 24 a 32).
( 31 ) V., in tal senso, sentenza Viamex Agrar Handel (C‑96/06, EU:C:2008:158, punti 31 e 32).
( 32 ) A tale proposito, sebbene concordi sul fatto che il sistema giuridico dei regolamenti sulle restituzioni all’esportazione «ha dato luogo ad una rete comunitaria» che «implica necessariamente una cooperazione tra gli Stati membri» (v. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Viamex Agrar Handel, C‑96/06, EU:C:2007:680, paragrafi 27 e 28), ritengo tuttavia che da ciò derivi l’esigenza di poter riesaminare dichiarazioni come quella in discussione nel procedimento principale.
( 33 ) V. articolo 83 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).
( 34 ) V. considerando 5 del regolamento n. 817/2010.
( 35 ) V., in tal senso, sentenza Heemskerk e Schaap (C‑455/06, EU:C:2008:650, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
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