CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 14 gennaio 2016 ( 1 )
Causa C‑511/14
Pebros Servizi Srl
contro
Aston Martin Lagonda Ltd
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna (Italia)]
«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Rilascio del certificato — Procedimento amministrativo o giurisdizionale»
I – Introduzione
1.
Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ( 2 ), contribuisce alla costruzione di uno spazio giudiziario europeo unificato in materia civile e commerciale. Tale regolamento consente di non ricorrere alla procedura di exequatur per i crediti non contestati accertati da una decisione giudiziaria e di sostituirla, in una logica di mutuo riconoscimento, con un meccanismo di certificazione da parte del giudice d’origine che permette, ai fini dell’esecuzione, di trattare la decisione giudiziaria certificata quale titolo esecutivo europeo come se fosse stata pronunciata nello Stato membro in cui si chiede l’esecuzione.
2.
È nell’ambito di tale nuovo procedimento di certificazione che il Tribunale di Bologna ha sollevato una questione pregiudiziale vertente sulla nozione di «credito non contestato», al fine di sapere se questa nozione debba essere intesa con riferimento al diritto degli Stati membri o se, al contrario, debba essere definita autonomamente nel diritto dell’Unione.
3.
Detto giudice, con sentenza del 22 gennaio 2014, che, non essendo stata impugnata, è divenuta definitiva, ha condannato la Aston Martin Lagonda Ltd, unitamente ad altre società, a versare alla Pebros Servizi Srl una determinata somma, maggiorata degli interessi legali, nonché le spese.
4.
Sebbene sia stata informata e messa in grado di partecipare al procedimento avviato contro di essa, la Aston Martin Lagonda Ltd non si è costituita, cosicché il procedimento si è svolto in sua assenza.
5.
Basandosi su detta sentenza, la Pebros Servizi Srl ha chiesto, in data 14 ottobre 2014, il rilascio di un titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004, al fine di avviare il procedimento di esecuzione per il recupero del suo credito. Dubitando dell’applicabilità di tale regolamento, poiché, nel diritto italiano, il procedimento in contumacia non comporta alcuna ammissione, il Tribunale di Bologna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Nel caso di sentenza contumaciale (in assenza), nella quale il soggetto contumace/assente sia stato condannato, senza tuttavia alcun espresso riconoscimento del diritto da parte del contumace/assente, se spetti al diritto nazionale decidere se tale condotta processuale valga come non contestazione, ai sensi del regolamento [n. 805/2004], eventualmente, secondo il diritto nazionale, negando la natura di credito non contestato, ovvero se una condanna in contumacia/assenza comporti, per sua sola natura, in base al diritto europeo, non contestazione, con conseguente applicazione del regolamento [n. 805/2004], indipendentemente dalla valutazione del giudice nazionale».
6.
Il governo italiano ha eccepito l’irricevibilità di tale questione, contestando la qualità di organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, del Tribunale di Bologna. Secondo detto governo, il procedimento seguito da questo Tribunale quando è chiamato a pronunciarsi su una domanda di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo non soddisfarebbe i criteri oggettivi che consentono di qualificarlo come esercizio di un’attività giurisdizionale e sarebbe piuttosto riconducibile a un procedimento puramente amministrativo o, al limite, a un procedimento di volontaria giurisdizione.
7.
La Corte deve quindi chiarire anzitutto se essa sia competente a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. Essendo pacifico che il Tribunale di Bologna costituisce organicamente una giurisdizione, la competenza della Corte è subordinata alla questione se il procedimento di certificazione debba essere inteso come un procedimento puramente amministrativo o se abbia, inoltre, carattere giurisdizionale.
8.
Nel corso delle presenti conclusioni, che si concentreranno su tale questione, sosterrò che, qualora gli sia presentata una domanda di rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo, il giudice d’origine dev’essere considerato svolgere non soltanto funzioni di autorità amministrativa, senza essere chiamato a risolvere una controversia, ma anche funzioni giurisdizionali, dal che dedurrò che la Corte è competente a pronunciarsi sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
II – Valutazione
9.
Il procedimento delineato dall’articolo 267 TFUE, strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere, costituisce, secondo la formulazione tralatizia, un procedimento «da giudice a giudice» che contribuisce all’elaborazione di una decisione al fine di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione. Come indica la lettera stessa dell’articolo 267 TFUE, solo i giudici nazionali possono adire la Corte.
10.
Per valutare se l’organo del rinvio possieda la qualità di organo giurisdizionale, la Corte ha elaborato un metodo di identificazione che tiene conto di una serie di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, l’applicazione, da parte dell’organo, delle norme giuridiche nonché la sua indipendenza ( 3 ).
11.
Inoltre, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve provenire da un organo giurisdizionale che sia funzionalmente investito di una controversia che è chiamato a risolvere. Secondo una giurisprudenza costante, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente una controversia e se essi sono chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale ( 4 ).
12.
Tale giurisprudenza – iniziata con l’ordinanza Borker ( 5 ), con la quale la Corte ha dichiarato che non poteva essere adita da un consiglio dell’ordine degli avvocati che statuiva non già su una controversia rientrante nelle competenze attribuitegli dalla legge, bensì su una domanda volta a ottenere una dichiarazione relativa a una controversia tra un avvocato iscritto all’ordine e i giudici di un altro Stato membro – è stata ripetutamente confermata.
13.
Nell’ordinanza Greis Unterweger ( 6 ), la Corte ha dichiarato che non poteva essere adita da una commissione consultiva per le infrazioni valutarie, la quale ha il compito di esprimere pareri nell’ambito di un procedimento amministrativo, e non di dirimere delle liti ( 7 ).
14.
Successivamente, nella sentenza Job Centre ( 8 ) la Corte ha sviluppato i due orientamenti costanti della sua giurisprudenza.
15.
Il primo orientamento, conformemente alle decisioni adottate precedentemente, si basa sull’introduzione nella definizione autonoma della nozione di «organo giurisdizionale» nel diritto dell’Unione di un criterio funzionale riguardante la «natura dell’attività svolta dall’organo del rinvio». In tale sentenza la Corte si è quindi dichiarata incompetente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate da un giudice italiano che statuiva su una domanda di omologazione dell’atto costitutivo di una società, rilevando che il giudice del rinvio, quando è chiamato a pronunciarsi su una domanda del genere, «esercita una funzione non giurisdizionale, che è tra l’altro affidata, in altri Stati membri, ad autorità amministrative» ( 9 ) e «svolge funzioni di autorità amministrativa, senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia» ( 10 ). Pertanto, la nozione di «organo giurisdizionale» è strettamente connessa all’esistenza di una controversia, dato che la Corte può interloquire solamente con un giudice che statuisca nell’esercizio della sua attività giurisdizionale.
16.
Il secondo orientamento riguarda l’introduzione di un’eccezione, qualora avverso la decisione emessa dal giudice che esercita una funzione non giurisdizionale sia stato proposto un ricorso. La Corte, dopo essersi dichiarata incompetente a rispondere alla questione sollevata dal giudice investito della domanda di omologazione, ha infatti osservato che «[s]oltanto nel caso in cui la persona autorizzata dalla legge nazionale a richiedere l’omologazione presenti reclamo contro il diniego di quest’ultima (…) si può ritenere che il giudice adito eserciti una funzione di natura giurisdizionale (…) avente ad oggetto l’annullamento di un atto lesivo di un diritto del richiedente» ( 11 ). Tale eccezione offre opportunamente la possibilità di ripristinare, a uno stadio superiore, una cooperazione con la Corte, qualora il giudice nazionale si trovi di fronte a una questione di interpretazione del diritto dell’Unione.
17.
Così, nella sua sentenza Roda Golf & Beach Resort ( 12 ) la Corte si è dichiarata competente a rispondere a questioni pregiudiziali riguardanti l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 ( 13 ), basandosi sulla circostanza che, a differenza del cancelliere cui venga presentata una richiesta di notificazione o di comunicazione a norma di tale regolamento, che svolge funzioni di autorità amministrativa senza dover, al tempo stesso, risolvere una controversia, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso il diniego del cancelliere di procedere alla notificazione o alla comunicazione richiesta è investito di una controversia ed esercita funzioni giurisdizionali ( 14 ).
18.
A tali due orientamenti emersi dalla sentenza Job Centre ( 15 ) la giurisprudenza recente della Corte relativa all’interpretazione degli strumenti del diritto dell’Unione adottati nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile ne ha aggiunto uno nuovo, caratterizzato da un’ampia accezione della nozione di «emanare la sua sentenza» ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE. Nella sentenza Weryński ( 16 ), relativa all’interpretazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 ( 17 ), la Corte, constatando che un’interpretazione estensiva di tale nozione «consentirebbe di evitare che numerose questioni procedurali (…) non possano essere oggetto d’interpretazione» ( 18 ), ha dichiarato che detta nozione include «l’intero iter di creazione della sentenza, comprese tutte le questioni relative all’onere delle spese del procedimento» ( 19 ).
19.
Nella logica di tale giurisprudenza, la Corte, nella sentenza Fahnenbrock e a. ( 20 ), si è riconosciuta competente a pronunciarsi su domande di pronuncia pregiudiziale relative all’interpretazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 ( 21 ), che erano state sollevate in una fase molto precoce del procedimento, prima della notificazione della domanda giudiziale alla parte convenuta ( 22 ).
20.
Dopo aver ammesso la propria competenza a monte della controversia, la Corte si trova ormai di fronte a una questione che concerne la controversia a valle, allorché, una volta emessa la decisione giudiziaria, il procedimento di certificazione come titolo esecutivo europeo deve essere portato a termine per consentire la circolazione di tale decisione nello spazio giudiziario europeo. Questo procedimento ha carattere amministrativo o giurisdizionale?
21.
Prima di rispondere a tale questione, si deve osservare, in via preliminare, che il procedimento di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo deve, a mio avviso, ricevere necessariamente una qualificazione autonoma nel diritto dell’Unione, trattandosi di un procedimento istituito da tale diritto e ad esso proprio, anche se il regolamento n. 805/2004 preserva l’autonomia procedurale degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, le forme di comunicazione e di notificazione degli atti.
22.
La lettera dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 non consente di risolvere la questione, poiché tale disposizione prevede che l’istanza di certificazione sia presentata al giudice d’origine, senza precisare quale autorità, in seno a tale organo giurisdizionale, sia competente ad esaminarla.
23.
La certificazione presenta, di primo acchito, un marcato aspetto amministrativo, in quanto consiste nel contrassegnare le caselle del modulo che figura nell’allegato I al regolamento n. 805/2004, indicando, in particolare, lo Stato membro di origine, il nome dell’organo giurisdizionale, l’importo del credito, in capitale e interessi, l’ammontare delle spese, ecc. Essa, tuttavia, ha anche un aspetto giurisdizionale? Varie considerazioni mi sembrano deporre a favore di una risposta positiva.
24.
La prima considerazione concerne l’importanza decisiva che il procedimento di certificazione previsto nel regolamento n. 805/2004 attribuisce al rispetto delle garanzie procedurali minime che costituiscono un requisito fondamentale di tale strumento.
25.
Va rilevato, al riguardo, che la definizione che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 dà del credito non contestato consente di ricomprendervi non soltanto i casi in cui il debitore lo ha «espressamente» riconosciuto, o in un atto pubblico, o «mediante una dichiarazione o mediante una transazione (…) dinanzi al giudice», bensì anche le ipotesi nelle quali si ritiene che esso lo abbia «tacitamente» ammesso, o perché non lo ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, o perché non è comparso in giudizio o non si è fatto rappresentare nel corso di un’udienza relativa a detto credito dopo averlo inizialmente contestato.
26.
Tenuto conto dei rischi insiti in tale possibilità di interpretare il silenzio del debitore in un senso sfavorevole a quest’ultimo al fine di ricavarne una sorta di ammissione, il regolamento n. 805/2004 impone il rispetto di garanzie procedurali minime per preservare i diritti della difesa. Tali garanzie riguardano non soltanto le forme di comunicazione o di notificazione della domanda giudiziale, che tale regolamento suddivide in due categorie principali, a seconda che esse siano o meno corredate della prova di ricezione di tale atto da parte del debitore, bensì anche il contenuto informativo dell’atto stesso, in quanto il debitore deve essere informato sul credito nonché sul procedimento da seguire per contestarlo.
27.
Sebbene la violazione di dette norme procedurali minime vieti, in linea di principio, la certificazione della decisione come titolo esecutivo europeo, il regolamento n. 805/2004 prevede alcuni mezzi per porvi rimedio, qualora la comunicazione o la notificazione della decisione giudiziaria sia stata effettuata nel rispetto di dette norme e il debitore, pur avendo avuto la possibilità di contestare tale decisione con un ricorso diretto a ottenere un riesame completo e pur essendo stato debitamente informato di tale possibilità, non abbia proposto ricorso ( 23 ). L’inosservanza delle norme minime può anche essere sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto l’atto da notificare personalmente e in tempo utile per potersi difendere ( 24 ).
28.
Infine, anche se il debitore è stato informato del procedimento avviato nei suoi confronti mediante una domanda giudiziale comunicata o notificata secondo le norme minime enunciate agli articoli da 13 a 17 del regolamento n. 805/2004, l’articolo 19, paragrafo 1, di quest’ultimo prevede che, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), la decisione potrà essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione di cui trattasi.
29.
Che sia nella fase iniziale del controllo del rispetto delle norme minime o in quella, successiva, dell’esame delle condizioni richieste per porre rimedio alla loro violazione, il regolamento n. 805/2004 impone quindi tutta una serie di verifiche che riguardano, in particolare, le modalità di comunicazione o di notificazione della domanda giudiziale o della decisione giudiziaria, la valutazione del comportamento del debitore nel corso del procedimento e il livello di informazione che questi ha ricevuto in merito alla possibilità e alle condizioni di un ricorso. Il giudice d’origine, in definitiva, deve procedere a un esame, di carattere giurisdizionale, sulla regolarità del procedimento giudiziario precedente, in quanto l’irregolarità di quest’ultimo è idonea a ledere i diritti della difesa. Il controllo che detto giudice deve effettuare nella fase di certificazione non è diverso, alla fine, dalle verifiche di carattere giurisdizionale che è chiamato ad effettuare prima di emettere la propria decisione, in particolare per accertare, in base alle norme del suo diritto nazionale conformemente al principio dell’autonomia procedurale, se la domanda giudiziale sia stata regolarmente portata a conoscenza del debitore.
30.
Per giunta, a tale controllo sul procedimento giudiziario nello Stato membro di origine il regolamento n. 805/2004 aggiunge un controllo relativo alla natura del credito, al fine di verificare che esso rientri nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, al carattere incontestato di quest’ultimo, alla competenza del giudice d’origine ( 25 ), all’esecutività della decisione giudiziaria e, se del caso, al domicilio del debitore ( 26 ). In definitiva, la certificazione comporta una serie di verifiche approfondite che rientrano in un vero e proprio esame giurisdizionale.
31.
Una seconda considerazione riguarda l’impossibilità di proporre un ricorso contro il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo. Poiché il normale meccanismo dei mezzi di ricorso non può consentire alla Corte di essere adita successivamente da un giudice che statuisca nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, l’assenza di qualificazione come attività giurisdizionale avrebbe l’effetto di privare la Corte della possibilità di pronunciarsi sull’interpretazione del regolamento n. 805/2004 o, quantomeno, di ritardare e di complicare il suo intervento.
32.
Una terza considerazione rinvia all’ampia accezione che viene tradizionalmente conferita dalla giurisprudenza alla nozione di «procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale». Sebbene il procedimento di certificazione intervenga dopo che la controversia è stata risolta con la decisione giudiziaria che pone fine al procedimento dinanzi al giudice d’origine, resta cionondimeno il fatto che, in assenza di certificazione, tale decisione non ha ancora dispiegato tutte le sue potenzialità, non essendo ancora idonea a circolare liberamente nello spazio giudiziario europeo. In tale logica, il procedimento di certificazione, più che una fase distinta dal procedimento giudiziario precedente, appare costituirne la fase finale, necessaria ai fini del perfezionamento della decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo.
33.
Propongo quindi alla Corte di fornire una soluzione che, del resto, è stata recentemente accolta dalla sentenza Imtech Marine Belgium ( 27 ) del 17 dicembre 2015. Adita proprio della questione se l’articolo 6 del regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che la certificazione come titolo esecutivo europeo è un atto giurisdizionale e, pertanto, riservato al giudice, la Corte ha, infatti, dichiarato che tale certificazione «deve essere riservata al giudice» ( 28 ), in quanto «richiede un esame giurisdizionale delle condizioni previste dal regolamento n. 805/2004» ( 29 ).
III – Conclusione
34.
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di dichiararsi competente a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 143, pag. 15.
( 3 ) V., da ultimo, sentenza Consorci Sanitari del Maresme (C‑203/14, EU:C:2015:664, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
( 4 ) V. ordinanze Borker (138/80, EU:C:1980:162, punto 4) e Greis Unterweger (318/85, EU:C:1986:106, punto 4); sentenze Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340, punto 9); Victoria Film (C‑134/97, EU:C:1998:535, punto 14); Salzmann (C‑178/99, EU:C:2001:331, punto 14); Lutz e a. (C‑182/00, EU:C:2002:19, punto 13); Standesamt Stadt Niebüll (C‑96/04, EU:C:2006:254, punto 13), e Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395, punto 34), nonché ordinanze Amiraike Berlin (C‑497/08, EU:C:2010:5, punto 17) e Bengtsson (C‑344/09, EU:C:2011:174, punto 18).
( 5 ) 138/80, EU:C:1980:162.
( 6 ) 318/85, EU:C:1986:106.
( 7 ) Punto 4.
( 8 ) C‑111/94, EU:C:1995:340.
( 9 ) Punto 11.
( 10 ) Idem.
( 11 ) Idem.
( 12 ) C‑14/08, EU:C:2009:395.
( 13 ) Regolamento del Consiglio del 28 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37).
( 14 ) Punto 37 di tale sentenza.
( 15 ) C‑111/94, EU:C:1995:340.
( 16 ) C‑283/09, EU:C:2011:85.
( 17 ) Regolamento del Consiglio del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag.1).
( 18 ) Punto 41 di tale sentenza.
( 19 ) Punto 42 di tale sentenza.
( 20 ) C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 e C‑578/13, EU:C:2015:383.
( 21 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento n. 1348/2000 (GU L 324, pag. 79).
( 22 ) Punti 30 e 31 di tale sentenza.
( 23 ) Articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento.
( 24 ) Articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento.
( 25 ) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
( 26 ) Articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004.
( 27 ) C‑300/14, EU:C:2015:825.
( 28 ) Punto 50.
( 29 ) Punto 46.
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