CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 17 dicembre 2015 ( 1 )
Causa C‑528/14
X
contro
Staatssecretaris van Financiën
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]
«Tariffa doganale comune — Regolamento (CE) n. 1186/2009 — Articoli 3 e seguenti — Franchigia da dazi all’importazione — Beni personali — Trasferimento della residenza normale da un paese terzo verso l’Unione europea — Nozione di “residenza normale” — Esclusione della possibilità di stabilire una residenza normale in maniera concomitante in un paese terzo e in uno Stato membro dell’Unione — Criteri di determinazione del luogo della residenza normale»
I – Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) verte sull’interpretazione degli articoli 3 e seguenti del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 2 ). Detto articolo 3 consente ad una persona fisica che trasferisce la sua «residenza normale» da un paese terzo verso il territorio doganale dell’Unione europea di beneficiare di una siffatta franchigia nei confronti dei beni personali da essa importati in tale occasione.
2.
La presente domanda si inserisce nell’ambito di una controversia fra il sig. X e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze dei Paesi Bassi) concernente il rifiuto delle autorità doganali olandesi di ammettere in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali che l’interessato ha importato nei Paesi Bassi allorché ha lasciato il Qatar, dove aveva risieduto e lavorato per tre anni e mezzo. Secondo tali autorità, la franchigia doganale prevista a detto articolo 3 non è applicabile nella fattispecie, in quanto la residenza normale del sig. X sarebbe in realtà rimasta fissata nei Paesi Bassi durante tutto tale periodo.
3.
Il giudice del rinvio interpella la Corte, anzitutto, in merito alla questione se sia possibile, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1186/2009, che la «residenza normale» di una persona fisica sia situata in maniera concomitante in uno Stato membro e in un paese terzo. In caso di risposta affermativa, esso chiede poi se la franchigia doganale autorizzata dall’articolo 3 di tale regolamento possa essere applicata a partire dal momento in cui l’interessato ha cessato di avere la propria residenza normale in tale paese terzo. In caso di risposta negativa, ossia qualora sia impossibile avere una doppia residenza normale in tale contesto, il giudice del rinvio desidera, infine, conoscere i criteri che devono essere applicati per determinare il luogo in cui si situa la residenza normale di una persona, ai sensi di tale articolo, qualora quest’ultima abbia avuto, come nella controversia principale, legami sia personali sia professionali all’interno di un paese terzo e unicamente legami personali all’interno di uno Stato membro.
II – Contesto normativo
A – Il regolamento n. 1186/2009
4.
Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 3 ), il quale costituiva il testo di base in materia, è stato abrogato e codificato dal regolamento n. 1186/2009.
5.
I considerando 2, 3 e 4 del regolamento n. 1186/2009 così recitano:
«(2)
Salvo specifica deroga stabilita in conformità delle disposizioni del trattato, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità. (…)
(3)
Tuttavia, una tassazione di questo tipo non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell’importazione delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia.
(4)
È opportuno prevedere, come nella maggior parte delle legislazioni doganali, che in tali casi l’importazione possa essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall’applicazione dei dazi all’importazione cui sarebbero normalmente soggette».
6.
Gli articoli da 3 a 11 del regolamento n. 1186/2009 figurano al suo titolo II, intitolato «Franchigia dai dazi all’importazione», capo I, relativo ai «Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo nella Comunità».
7.
L’articolo 3 dispone che «[f]atti salvi gli articoli da 4 a 11, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità».
8.
L’articolo 4, paragrafo 1, prevede che «[l]a franchigia è limitata ai beni personali che:
a)
salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza;
b)
sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale».
9.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, «[p]ossono beneficiare della franchigia solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi».
10.
L’articolo 6 elenca i beni personali che sono esclusi dalla franchigia dai dazi all’importazione.
11.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, «[s]alvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità».
12.
L’articolo 8 dispone che, «[p]er un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni personali ammessi al beneficio della franchigia non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti», pena l’assoggettamento al pagamento di dazi all’importazione secondo le modalità previste dal paragrafo 2 di detto articolo.
13.
L’articolo 9, paragrafo 1, enuncia che, «in deroga all’articolo 7, primo comma, la franchigia può essere accordata per i beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l’interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità, su suo impegno di trasferirvela effettivamente entro un termine di sei mesi».
14.
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, «se, a motivo di impegni professionali, l’interessato lascia il paese terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire contemporaneamente tale residenza normale nel territorio doganale della Comunità, ma con l’intenzione di stabilirvisi successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l’ammissione in franchigia dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio».
15.
L’articolo 11 offre inoltre alle autorità competenti la possibilità di derogare a talune delle condizioni di applicazione della franchigia dai dazi all’importazione «quando una persona è indotta, in seguito a circostanze politiche eccezionali, a trasferire la sua residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità».
B – Le direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE
16.
La direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, è relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ( 4 ). L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Norme generali per la determinazione della residenza», enuncia quanto segue al suo paragrafo 1:
«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, per “residenza normale” si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente (…)».
17.
La direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro ( 5 ), è stata abrogata dalla direttiva 2009/55/CE ( 6 ). Il testo degli articoli 6, paragrafo 1, di queste due direttive è identico a quello dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 83/182.
III – Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
18.
Dopo aver lavorato e risieduto nei Paesi Bassi, il sig. X ha svolto attività di lavoro subordinato in Qatar dal 1o marzo 2008 al 1o agosto 2011. In questo paese terzo, egli ha utilizzato un’abitazione messagli a disposizione dal suo datore di lavoro e ha ivi intrattenuto rapporti professionali e personali. Nel corso di detto periodo, il sig. X ha trascorso 281 giorni fuori dal Qatar, durante i quali egli ha fatto visita alla moglie, ai suoi figli maggiorenni e al resto della famiglia rimasta nei Paesi Bassi, trascorrendo vacanze in altri paesi. Sua moglie, che ha continuato a lavorare nei Paesi Bassi, si è recata in visita presso il medesimo in Qatar sei volte, per un totale di 83 giorni.
19.
In vista del suo ritorno nei Paesi Bassi, il sig. X ha chiesto alle autorità doganali olandesi il rilascio dell’autorizzazione ad importare dal Qatar nell’Unione i suoi beni personali in regime di franchigia doganale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009. L’ispettore tributario ha respinto tale domanda, sulla base del rilievo che l’interessato non poteva aver proceduto al trasferimento verso i Paesi Bassi della sua «residenza normale» ai sensi di detto articolo, in quanto egli avrebbe conservato la sua residenza normale in tale Stato membro durante il suo soggiorno nel Qatar, e che quest’ultima non sarebbe pertanto mai stata situata in tale paese terzo.
20.
Il sig. X ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al Rechtbank te Haarlem (tribunale di Haarlem), il quale ha accolto la sua domanda. L’ispettore tributario ha proposto appello dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (corte di appello di Amsterdam), il quale, con decisione del 4 luglio 2013, ha annullato la sentenza deferita.
21.
Il giudice del rinvio indica che, per fondare la propria decisione, il Gerechtshof, rinviando a talune sentenze della Corte ( 7 ), ha considerato che la residenza normale ai sensi di detto articolo 3 dovrebbe essere situata presso il luogo in cui l’interessato ha il centro permanente dei suoi interessi. Avendo ritenuto che, nella fattispecie, non fosse possibile stabilire dove si trovasse il centro permanente degli interessi del sig. X, alla luce dei suoi interessi sia personali che professionali, il Gerechtshof ha statuito che, in un caso del genere, occorrerebbe privilegiare gli interessi personali dell’interessato, e ne ha desunto che la residenza normale del medesimo era rimasta situata nei Paesi Bassi durante tutto il periodo considerato.
22.
Il sig. X ha proposto ricorso in cassazione dinanzi all’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), asserendo che, dal momento che i suoi legami personali erano stati localizzati in due paesi contemporaneamente, il fatto che i suoi legami professionali siano situati unicamente in Quatar avrebbe dovuto costituire il criterio fondamentale che consente di localizzare la sua residenza normale in tale paese terzo, cosicché egli dovrebbe poter beneficiare della franchigia prevista all’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009.
23.
Ciò premesso, con decisione del 14 novembre 2014, pervenuta alla Corte il 21 novembre 2014, l’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il regolamento n. 1186/2009 includa la possibilità che una persona fisica abbia la sua residenza normale contemporaneamente tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo e, in tal caso, se la franchigia dai dazi all’importazione ex articolo 3 sia applicabile ai beni personali che vengono trasferiti nell’Unione europea a seguito della cessazione della residenza normale in un paese terzo.
2)
Qualora il regolamento n. 1186/2009 escluda la possibilità di avere una doppia residenza normale e una valutazione di tutte le circostanze non sia sufficiente ad individuare la residenza normale, alla luce di quale norma o con l’ausilio di quali criteri si debba stabilire, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, in che paese l’interessato ha la sua residenza normale in una fattispecie come quella in esame, in cui questi in un paese terzo ha legami sia personali che professionali e nello Stato membro legami personali».
24.
Hanno presentato osservazioni scritte il sig. X, il governo olandese, nonché la Commissione europea. Non si è svolta udienza.
IV – Analisi
A – Sull’esclusione della possibilità di stabilire una residenza normale, ai sensi del regolamento n. 1186/2009, contemporaneamente in un paese terzo e in uno Stato membro
1. Osservazioni introduttive
25.
Con la prima questione, che si suddivide in due parti, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, anzitutto, di stabilire se, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1186/2009 ( 8 ), sia possibile che una persona fisica abbia in uno stesso periodo la sua «residenza normale» in due luoghi distinti, e più precisamente in maniera concomitante in uno Stato membro e in un paese terzo. Quindi, in caso di soluzione affermativa di questa prima parte della questione, la Corte è invitata a dichiarare se la franchigia doganale prevista all’articolo 3 di detto regolamento sia allora applicabile all’importazione di beni personali che vengono trasferiti nell’Unione a partire dal momento in cui il proprietario di tali beni abbia cessato di avere la propria residenza normale nel paese terzo di cui trattasi.
26.
Il giudice del rinvio si interroga, alla luce dell’approccio adottato dal Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) ( 9 ), sull’interpretazione che occorre dare alla nozione di «residenza normale» ai sensi di tale regolamento in circostanze come quelle che caratterizzano la presente controversia, tenendo presente che, nella fattispecie, il sig. X ha ripartito il proprio tempo di presenza e i suoi legami fra i Paesi Bassi e il Qatar per il periodo pluriennale considerato. Esso ritiene che gli obiettivi presi in considerazione dal regolamento n. 1186/2009 ( 10 ) non sembrino ostare al fatto che, in una siffatta fattispecie, da un lato, possa esistere una residenza normale contemporaneamente in uno Stato membro e in un paese terzo e, dall’altro, sia possibile accordare la franchigia prevista all’articolo 3 di detto regolamento non appena l’interessato abbia rinunciato alla propria residenza in tale paese terzo e abbia trasferito, in tale occasione, i suoi beni personali verso tale Stato membro ( 11 ).
27.
Il sig. X suggerisce di risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l’applicazione dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009 dovrebbe essere consentita in una fattispecie come quella di cui alla controversia principale ( 12 ). Da parte loro, il governo olandese e la Commissione sostengono la tesi secondo la quale le disposizioni di detto regolamento escluderebbero la possibilità che una persona fisica abbia contemporaneamente la propria residenza normale sia in uno Stato membro sia in un paese terzo. Quest’ultimo approccio è anche il mio, per le ragioni illustrate qui di seguito.
2. Sulla necessità di interpretare la nozione di «residenza normale » ai sensi del regolamento n. 1186/2009
28.
Come sottolineato sia dal giudice del rinvio che dal governo olandese e dalla Commissione, non esiste una definizione della nozione di «residenza normale» nel regolamento n. 1186/2009, nel quale tale nozione figura non solo agli articoli da 3 a 11, rilevanti per la presente causa, ma anche, in particolare nella versione francese, ai suoi articoli 12, 13, 17 e 81. Lo stesso valeva nel regolamento n. 918/83, avente anch’esso ad oggetto la fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e che il regolamento n. 1186/2009 ha abrogato, codificando le disposizioni che tale vecchio atto conteneva senza alterarne la sostanza ( 13 ).
29.
Il silenzio di detti regolamenti è tanto più rilevante in quanto, da un lato, la Commissione aveva scelto di inserire una definizione della nozione di «residenza normale» nella sua proposta iniziale sfociata nell’adozione del regolamento n. 918/83 ( 14 ), peculiarità sulla quale ritornerò in seguito ( 15 ), e, dall’altro, il legislatore ha deciso, al contrario, di includere una definizione comune nelle direttive 83/182 e 83/183 relative alle franchigie fiscali ( 16 ), le quali sono state adottate lo stesso giorno del regolamento n. 918/83.
30.
Se la Corte ha già fornito elementi di definizione della «residenza normale» ai sensi delle direttive 83/182 ( 17 ) e 83/183 ( 18 ), essa viceversa non ha ancora proceduto, per quanto mi consta, ad un’interpretazione di tale nozione ai sensi dei regolamenti che fissano il regime comunitario delle franchigie doganali. È vero che diverse sentenze della Corte riguardano l’interpretazione di disposizioni dei regolamenti nn. 918/83 e 1186/2009 e consentono, in particolare, di delimitare l’ambito di applicazione ratione materiae della trentina di categorie di franchigie doganali previste da tali atti; detti precedenti giurisprudenziali, tuttavia, riguardano tutti altre nozioni ( 19 ).
31.
Quanto alle modalità dell’interpretazione che deve essere effettuata, ricordo che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione ( 20 ).
32.
Orbene, il regolamento n. 1186/2009 non definisce la nozione di «residenza normale», alla quale esso ricorre in particolare per determinare i requisiti di applicazione dei suoi articoli 3 e seguenti, ma non effettua neanche un rinvio espresso ai diritti nazionali al fine di stabilire il significato di tali termini. Pertanto, ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni di tale regolamento, detta nozione deve essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Tale approccio è corroborato dalla posizione già adottata dalla Corte in merito alle disposizioni del regolamento n. 918/83, sostituito dal regolamento n. 1186/2009, le quali non contenevano neanch’esse una definizione delle nozioni ivi utilizzate ( 21 ).
33.
Se la considerazione del contesto nel quale si iscrivono le disposizioni rilevanti nella fattispecie e degli obiettivi da esse contemplati sarà necessaria al fine di procedere all’interpretazione di detta nozione autonoma, saranno cionondimeno menzionati anzitutto taluni elementi di analisi tratti dal testo di tali disposizioni, in quanto essi mi sembrano particolarmente significativi nella presente causa.
3. Sull’interpretazione letterale delle disposizioni rilevanti
34.
Come indicato giustamente dalla Commissione, il modo in cui sono redatte le disposizioni rilevanti del regolamento n. 1186/2009 non consente affatto di concludere che, ai fini dell’applicazione della franchigia prevista al suo articolo 3, sia possibile avere una residenza normale contemporaneamente in uno Stato membro e in un paese terzo, dal momento che non solo detto articolo 3, ma anche gli articoli 4, 5, 7, 9, 10 e 11 ( 22 ) impiegano in maniera coerente i termini «residenza normale» al singolare. Aggiungo che lo stesso vale per tutti gli altri articoli del regolamento n. 1186/2009 in cui tale nozione figura ( 23 ), e ciò in ciascuna delle diverse versioni linguistiche di detto regolamento ( 24 ).
35.
A tal riguardo, può altresì osservarsi che, nella sua proposta iniziale sfociata nell’adozione del regolamento n. 918/83 ( 25 ), la Commissione aveva previsto una definizione della nozione di «residenza normale» ( 26 ), non ripresa nella versione finale di tale regolamento, e aveva redatto una serie di disposizioni che richiamavano tale nozione ( 27 ) utilizzando già allora esclusivamente il singolare.
36.
Tali considerazioni di ordine grammaticale sono corroborate da dati di natura più sostanziale. Infatti, diverse formule contenute negli articoli da 3 a 11 del regolamento n. 1186/2009 confermano l’idea che non è configurabile che la «residenza normale» di una persona fisica ai sensi di tale regolamento sia ubicata, in maniera concomitante, in uno Stato membro e in un paese terzo ai fini dell’applicazione di tali articoli.
37.
Anzitutto, condivido l’analisi del governo olandese secondo la quale il testo di detto articolo 3 implica che il diritto di franchigia da esso previsto riguarda unicamente il caso del trasferimento di una residenza normale da un paese terzo verso il territorio doganale dell’Unione, e non la situazione di una persona che abbia già la propria residenza normale in uno Stato membro, e dunque su tale territorio. Infatti, il termine trasferimento utilizzato dal legislatore presuppone necessariamente, non fosse altro che su un piano etimologico, lo spostamento di tale residenza fra un luogo situato al di fuori dell’Unione e un altro situato all’interno. La necessità di un siffatto movimento risulta anche dal titolo del capo in cui figurano detti articoli da 3 a 11.
38.
La lettura dell’articolo 4 corrobora tale analisi, in quanto vengono ivi menzionati beni utilizzati dall’interessato «nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza» e che verranno altresì utilizzati nella «sua nuova residenza normale» ( 28 ), formule da cui si deduce, a mio avviso, che può aversi unicamente una sola «residenza normale» alla volta ai sensi di tale regolamento.
39.
Analogamente, gli articoli 7, 9, 10 e 11, ove tale nozione viene utilizzata, non lasciano affatto intendere che sia possibile cumulare durante uno stesso periodo luoghi di residenza normale al di fuori e all’interno del territorio doganale dell’Unione. Al contrario, tali disposizioni sottolineano, a mio avviso, una distinzione chiara fra la fissazione della residenza normale dell’interessato al di fuori di tale territorio, in un primo tempo, e poi su tale territorio, in un secondo tempo.
40.
Pertanto, un’interpretazione letterale delle disposizioni del regolamento n. 1186/2009 prese in considerazione nella presente causa mi indurrebbe a fornire subito una risposta negativa alla prima parte della prima questione proposta dal giudice del rinvio. Tale conclusione prima facie risulta rafforzata tanto alla luce dell’economia quanto della finalità di tali disposizioni.
4. Sull’interpretazione contestuale delle disposizioni rilevanti
41.
Si evince da una lettura combinata dei considerando 2 e 3 e dell’articolo 1 ( 29 ) del regolamento n. 1186/2009 che il principio resta quello di una tassazione comune dei movimenti di beni che, come nella controversia principale, sono diretti verso il territorio dell’Unione. È solo in via eccezionale, «a motivo di circostanze particolari» ( 30 ) e «ben definite», che taluni beni importati nell’Unione possono evitare la tassazione doganale in applicazione di detto regolamento.
42.
Una franchigia viene pertanto accordata all’interessato che ne faccia domanda, a condizione che l’importazione in questione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni definite da tale regolamento. Le misure favorevoli che vengono adottate in forza di una franchigia doganale si caratterizzano, da un lato, per non avere una portata generale ma, dall’altro, per avere un carattere definitivo ( 31 ).
43.
Poiché la franchigia dai dazi all’importazione costituisce dunque un procedimento che consente di annullare definitivamente la tassazione di beni che sono stati importati, e ciò a fini che sono stati individuati in maniera precisa dal legislatore dell’Unione, i requisiti di applicazione di una siffatta deroga devono, a mio avviso, essere interpretati, in linea di principio, restrittivamente ( 32 ). Cionondimeno, detti requisiti non possono essere concepiti in maniera a tal punto rigorosa da generare il rischio di privare la franchigia doganale della sua efficacia pratica, segnatamente allorché il beneficio della medesima dipende da elementi connessi alla vita privata degli interessati ( 33 ). Ciò vale, in particolare, per l’interpretazione degli articoli 3 e seguenti del regolamento n. 1186/2009, i quali richiedono un trasferimento effettivo della residenza normale da un paese terzo verso uno Stato membro affinché i beni dell’interessato vengano ammessi in franchigia.
44.
A tal riguardo, rammento che, come è stato rilevato dal giudice del rinvio nella presente causa, la Corte ha già escluso la possibilità che una persona disponga, contemporaneamente, di più luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri diversi, ma ciò unicamente ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71. Per motivare la sua decisione, la Corte ha rilevato, segnatamente, che una soluzione inversa, consistente nella possibilità di cumulare più domicili, priverebbe di ogni efficacia pratica le disposizioni di detto regolamento, le quali prevedono il luogo di residenza quale criterio di collegamento per la determinazione della normativa applicabile nell’ambito di tale atto ( 34 ). Analogamente, la possibilità di avere più residenze dette normali sarebbe, a mio avviso, contraria alla logica sottesa al meccanismo di esenzione previsto agli articoli 3 e seguenti del regolamento n. 1186/2009.
5. Sull’interpretazione teleologica delle disposizione rilevanti
45.
Secondo il considerando 3 del regolamento n. 1186/2009, il quale riproduce, in sostanza, il secondo considerando del regolamento n. 918/83, le franchigie doganali previste da detti atti sono giustificate dal fatto che è ammissibile non tassare merci importate nel territorio dell’Unione se «le condizioni particolari dell’importazione delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia». Si evince dai lavori preparatori del regolamento n. 918/83 che si è considerato che, nei casi in cui ricorrono le circostanze specifiche previste da tale atto, «i beni ammessi in franchigia sono importati in condizioni tali che non possono né competere effettivamente con le analoghe produzioni comunitarie né compromettere il gettito fiscale degli Stati membri» ( 35 ).
46.
È vero che la possibilità di avere una doppia residenza normale, come prospettato dal giudice del rinvio, può di per sé apparire compatibile con tali preoccupazioni, in quanto non sembra obbligatoriamente necessario, in una siffatta situazione, ricorrere a misure di protezione dell’economia dell’Unione. Cionondimeno, ritengo che l’ipotesi presa in considerazione, secondo la quale una persona possa avere la propria residenza detta normale sia in uno Stato membro sia in un paese terzo, e importi i propri beni personali verso il territorio dell’Unione nel momento in cui ella cessi di risiedere in tale paese terzo, costituisca una fattispecie che non corrisponde alla situazione presa in considerazione dagli articoli 3 e seguenti del regolamento n. 1186/2009.
47.
Infatti, interpellata sull’interpretazione di disposizioni del regolamento n. 918/83, la Corte ha evidenziato che gli «obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione al momento dell’adozione [di tale] regolamento (...) consist[eva]no nel semplificare, da un lato, lo stabilimento della nuova residenza nello Stato membro e, dall’altro, il lavoro delle autorità doganali di tale Stato membro» ( 36 ). Risulta pertanto che, adottando le franchigie da dazi all’importazione comuni instaurate da tale regolamento, il legislatore sia intervenuto non solo nell’interesse delle persone che avrebbero dovuto versare dazi doganali al momento della loro installazione in uno Stato membro, ma anche al fine di semplificare il compito dei servizi statali che sarebbero stati incaricati di controllare la tassazione dei beni importati in tale occasione. Tutte queste considerazioni possono, a mio avviso, essere applicate al regolamento n. 1186/2009, tenendo presente che esso si è limitato a codificare le disposizioni, segnatamente, del regolamento n. 918/83.
48.
Orbene, per quanto attiene, nella fattispecie, all’eventuale possibilità, per una persona, di avere una «residenza normale» ai sensi del regolamento n. 1186/2009 contemporaneamente in uno Stato membro e in un paese terzo, ritengo, al pari della Commissione, che ciò che essa qualifica come «ritorno completo ad una residenza normale nello Stato membro» non risponda al summenzionato obiettivo, consistente nel favorire lo stabilimento della nuova residenza in uno Stato membro. Nel caso in cui una persona dovesse lasciare una delle sue due residenze dette normali, quella situata in un paese terzo, per vivere ormai esclusivamente nell’altra, quella già stabilita in uno Stato membro, non ricorrerebbe, in realtà, un vero e proprio trasferimento di residenza normale all’interno del territorio doganale dell’Unione, come richiesto dagli articoli 3 e seguenti di tale regolamento.
49.
Si evince inoltre da testi internazionali che, fra le altre fonti ( 37 ), hanno ispirato il legislatore dell’Unione, che l’elemento determinante per giustificare la franchigia dai dazi all’importazione in circostanze come quelle prese in considerazione da detto articolo 3 è il fatto che una persona fisica importi beni nell’ambito di un trasferimento del suo luogo di vita principale, denominato – a seconda delle fonti – domicilio o residenza normale, dal paese di esportazione di tali beni verso il paese di importazione ( 38 ).
50.
Di conseguenza, ritengo che occorra rispondere alla prima parte della prima questione pregiudiziale dichiarando che il regolamento n. 1186/2009 deve essere interpretato nel senso che è escluso che una persona fisica abbia la propria residenza normale, in maniera concomitante, sia in uno Stato membro sia in un paese terzo, in particolare ai fini dell’applicazione della franchigia doganale prevista all’articolo 3 di tale regolamento.
6. Sulla seconda parte della prima questione pregiudiziale
51.
Alla luce della soluzione negativa che raccomando dunque di fornire alla prima parte della prima questione, ritengo che non occorra rispondere alla seconda parte di tale questione, la quale verte sull’applicazione eventuale di detto articolo 3 ai beni personali che vengono trasferiti nell’Unione allorché l’interessato cessa di occupare quella che, fra le sue residenze dette normali, è situata in un paese terzo, dal momento che quest’ultima questione è formulata unicamente in subordine da parte del giudice del rinvio, per il caso in cui sia possibile avere una doppia «residenza normale» ai sensi di tale regolamento.
52.
A tal riguardo, insisterò semplicemente sul fatto che detta possibilità mi sembra incompatibile con il criterio essenziale enunciato a tale articolo 3, secondo il quale «le persone fisiche [che chiedono di beneficiare della franchigia di cui trattasi] trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità» ( 39 ). Infatti, un siffatto testo implica necessariamente, a mio avviso, il mutamento del luogo di una residenza unica, a partire da un paese terzo verso uno Stato membro. Orbene, questa fattispecie differisce da quanto avverrebbe se una persona potesse lasciare la propria residenza normale situata in un paese terzo per installarsi in futuro, in modo esclusivo, nella sua supposta altra residenza normale già situata in uno Stato membro, come prospettato dal giudice del rinvio ( 40 ). Non soddisfacendo pienamente detto criterio, tale persona non può avvalersi del diritto di franchigia previsto da tale articolo.
B – Sui criteri che consentono di determinare il luogo della residenza normale di una persona fisica ai sensi del regolamento n. 1186/2009
1. Osservazioni introduttive
53.
La seconda questione pregiudiziale viene sottoposta per il caso in cui, come suggerisco, la Corte dovesse interpretare le disposizioni del regolamento n. 1186/2009 nel senso che esse escludono la possibilità che una persona fisica abbia una doppia residenza normale ai sensi di tali disposizioni.
54.
Il giudice del rinvio si interroga, alla luce della decisione impugnata dinanzi al medesimo e alle richieste avanzate dal sig. X nella sua impugnazione, in merito ai criteri che occorra attuare, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, per designare il paese in cui si situa la residenza normale di una persona in circostanze come quelle che caratterizzano la controversia principale, ossia qualora, durante un determinato periodo, l’interessato abbia intrattenuto legami sia personali sia professionali in un paese terzo e legami unicamente personali in uno Stato membro. In sostanza, tale questione invita pertanto la Corte a definire la nozione di «residenza normale» ai sensi del regolamento n. 1186/2009 e, in particolare, a precisare gli elementi di valutazione che devono essere preponderanti in caso di dispersione dei fattori di collegamento.
55.
Per motivare la propria questione, il giudice del rinvio espone che la Corte ha già analizzato la nozione di «residenza normale» nell’ambito dell’interpretazione delle summenzionate direttive 83/182 e 83/183, le quali sono relative a franchigie fiscali e non doganali. Esso si chiede se e in che misura gli elementi di definizione della nozione di «residenza normale» contenuti in queste due direttive, in particolare in relazione alla ponderazione fra i legami personali e i legami professionali, nonché le relative sentenze della Corte ( 41 ), siano rilevanti al fine di determinare il luogo della residenza normale ai sensi del regolamento n. 1186/2009. Per supportare i suoi dubbi, esso rileva che l’obiettivo di dette direttive differisce da quello di tale regolamento, ed osserva che la controversia principale si distingue da quelle che hanno dato luogo alle cause di cui la Corte è stata investita in precedenza in quanto l’interessato intrattiene, nella fattispecie, legami professionali soltanto nel paese terzo e non anche nello Stato membro di cui trattasi ( 42 ).
56.
Il sig. X ritiene che la risposta alla seconda questione pregiudiziale debba effettivamente essere in linea con le sentenze della Corte che hanno interpretato la nozione di «residenza normale» ai sensi delle direttive 83/182 e 83/183, sulla base del rilievo che il regolamento n. 1186/2009 si iscriverebbe nello stesso contesto e perseguirebbe pressoché lo stesso obiettivo di tali direttive, in quanto il suo articolo 3 avrebbe anch’esso ad oggetto la circolazione di beni personali destinati a privati. Analogamente, il governo olandese considera che, in analogia con dette sentenze, dovrebbero essere privilegiati i legami personali, e che spetterebbe al giudice nazionale stabilire in quale residenza essi siano preponderanti, sulla base di elementi di fatto dei quali esso redige un elenco non esaustivo ispirato da tale giurisprudenza ( 43 ).
57.
Per contro, la Commissione ritiene che la definizione della nozione di «residenza normale» enunciata nelle direttive 83/182 e 83/183 ed interpretata dalla Corte non sia applicabile nella presente causa. Essa propone di definire detta nozione ai sensi di tale regolamento nel senso che essa corrisponde, «in linea di principio, al luogo in cui l’interessato risiede effettivamente la maggior parte dell’anno». Solo in subordine, unicamente qualora non risultasse chiaramente che quest’ultimo luogo corrisponde ad un paese terzo, occorrerebbe prendere in considerazione il fatto che l’interessato ha i suoi principali legami personali in uno Stato membro.
58.
Ritengo che, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1186/2009, la nozione di «residenza normale» debba essere intesa in maniera autonoma, non solo rispetto ai diritti degli Stati membri ( 44 ), ma anche rispetto alle definizioni di tale nozione o di nozioni analoghe contenute in altri atti del diritto dell’Unione, come precisate nella giurisprudenza della Corte.
2. Sull’interpretazione della nozione di «residenza normale » eventualmente alla luce di altri atti del diritto dell’Unione
59.
Contrariamente al regolamento n. 1186/2009, sia la direttiva 83/182 che la direttiva 83/183, entrambe adottate in materia di franchigie fiscali, enunciano espressamente cosa debba intendersi con la nozione di «residenza normale», rispettivamente ai loro articoli 7, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1 ( 45 ). Sottolineo che tali indicazioni sono state fornite dal legislatore solo «ai fini dell’applicazione» di tali direttive, e non in maniera generale nel diritto dell’Unione ( 46 ). La Commissione rileva giustamente che se il legislatore avesse voluto utilizzare una definizione identica ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1186/2009, lo avrebbe fatto, e ciò in modo tanto più evidente nel caso di specie in quanto il regolamento n. 918/83, che è stato codificato da quest’ultimo, è stato adottato lo stesso giorno di queste due direttive.
60.
Oltre alle direttive 83/182 e 83/183, alle quali il giudice del rinvio si riferisce, occorre osservare che la nozione di «residenza normale» è stata altresì oggetto di una definizione, formulata in termini identici, in talune direttive adottate successivamente in materia di rilascio e di gestione delle patenti di guida ( 47 ). La Corte ha precisato che il rispetto del requisito di residenza normale prescritto in queste ultime direttive costituiva un elemento essenziale del sistema predisposto dalle medesime per combattere contro gli abusi, connessi a quello che essa ha chiamato il «turismo delle patenti di guida», nonché per facilitare i controlli ( 48 ). Risulta dunque evidente che quando il legislatore ha desiderato utilizzare la stessa definizione di detta nozione di quella figurante nelle direttive 83/182 e 83/183, anche in un settore completamente diverso da quello della fiscalità, l’ha fatto espressamente.
61.
In ogni caso, è solo nell’ambito del campo di applicazione delle direttive 83/182 e 83/183 che la Corte ha apportato una serie di precisazioni concernenti le definizioni ivi figuranti. Essa ha affermato, segnatamente, che, ai sensi di ciascuna di esse, «[l]a residenza normale dev’essere considerata come il luogo in cui l’interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi»; che «[i]l criterio della permanenza rinvia alla condizione secondo la quale l’interessato deve dimorare abitualmente nel luogo in questione per almeno 185 giorni all’anno», e che la residenza normale deve essere determinata non solo sulla scorta di «[t]utti gli elementi di fatto rilevanti» ma anche alla luce dell’obiettivo della direttiva di cui trattasi ( 49 ).
62.
Orbene, si evince dai preamboli delle direttive 83/182 e 83/183 che esse sono intese principalmente a favorire l’esercizio della libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione, tramite l’abolizione degli ostacoli fiscali all’importazione in uno Stato membro di beni personali che si trovano in un altro Stato membro ( 50 ). Tale obiettivo non è equivalente a quelli presi in considerazione dal regolamento n. 1186/2009 ( 51 ), in quanto quest’ultimo riguarda la circolazione di beni non fra Stati membri bensì fra uno Stato membro e un paese terzo, unica fattispecie nella quale sono normalmente applicabili misure di protezione dell’economia dell’Unione che giustificano la tassazione doganale ( 52 ), come giustamente rilevato dal giudice del rinvio.
63.
Un’altra ragione per la quale la concezione della residenza normale ai sensi di dette direttive non mi sembra applicabile all’interpretazione del regolamento n. 1186/2009, non fosse che quale fonte di ispirazione sussidiaria, è che i settori giuridici coperti da queste due categorie di atti, pur presentando talune similitudini, sono diversi. È vero che, da un lato, le franchigie fiscali e le franchigie doganali hanno in comune il fatto di essere intese a sottrarre a qualsiasi imposizione i beni che ne beneficiano e, dall’altro, l’intento di migliorare il parallelismo fra le disposizioni applicabili in materia fiscale e quelle applicabili in materia doganale è stata manifestata nei lavori legislativi ( 53 ). Cionondimeno, queste due categorie di franchigie non possono essere totalmente assimilate, principalmente in quanto, in materia doganale, la questione dell’eventuale concessione di una franchigia si pone, per definizione, solo in relazione a beni originari di un paese terzo, ma anche perché le loro modalità di intervento e i loro effetti sono diversi ( 54 ).
64.
Infine, sottolineo che se tutti i criteri di fissazione di una residenza normale risultanti sia dalle direttive 83/182 e 83/183 sia dalla relativa giurisprudenza venissero trasposti ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1186/2009, ciò rischierebbe di arrecare pregiudizio all’efficacia pratica degli articoli 3 e seguenti di tale regolamento, dal momento che ciò avrebbe come conseguenza pratica di rendere l’accesso alla franchigia doganale prevista da tali disposizioni, soprattutto nell’interesse dei cittadini dell’Unione, nettamente più difficile di quanto auspicato dal legislatore ( 55 ).
65.
Risulta da tali considerazioni, a mio avviso, in primo luogo, che la norma speciale, secondo la quale occorre privilegiare il luogo in cui l’interessato ha i suoi legami personali allorché è impossibile stabilire il luogo in cui si trova il centro permanente dei suoi interessi, può essere determinante solo nel caso in cui, come indicato dalle disposizioni rilevanti delle direttive 83/182 e 83/183, l’interessato abbia soggiornato «alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri» ( 56 ). Infatti, al pari della Commissione, ritengo che la scelta fatta in tal senso dal legislatore si imponga quando occorre determinare quale fra i diversi Stati membri interessati possa riscuotere la tassa sui beni di cui trattasi, e dunque al fine di ripartire la competenza fiscale all’interno dell’Unione, ma non allorché l’interessato ha ripartito i suoi luoghi di vita fra uno Stato membro e un paese terzo.
66.
In secondo luogo, il periodo di riferimento preso in considerazione nelle direttive 83/182 e 83/183, secondo le quali la residenza normale è, in linea di principio, quella in cui l’interessato soggiorna «almeno 185 giorni all’anno», ossia più della metà di ciascun anno preso in considerazione, mi sembra inadeguato in materia di franchigia doganale. Preciserò il contenuto della mia proposta qui di seguito ( 57 ), ma rilevo già da ora che, a mio avviso, se il criterio concernente la proporzionalità del tempo di presenza di una persona in un paese è rilevante, per contro, la periodicità connessa all’anno non è perfettamente adeguata con riferimento alla questione dell’esenzione eventuale dai dazi doganali.
67.
Ritengo pertanto che gli elementi relativi alla nozione di «residenza normale» che figurano nelle summenzionate direttive, come interpretate dalla Corte, non siano applicabili nella presente causa, né di per sé e neppure per analogia, alla luce delle differenze sotto il profilo sia testuale sia degli obiettivi e dell’ambito che distinguono il regolamento n. 1186/2009 da dette direttive.
68.
A fini di completezza, osservo che nozioni vicine a quella di «residenza normale», presenti in diversi settori del diritto dell’Unione, hanno altresì dato luogo a interpretazioni da parte della Corte. Menzionerò in questa sede, brevemente, in particolare, le sentenze relative ai termini «residenza» e «normalmente» ai sensi del regolamento n. 1408/71 ( 58 ), nonché alla nozione di «residenza abituale» presente segnatamente nel regolamento detto Bruxelles II bis ( 59 ) senza essere ivi definita ( 60 ).
69.
Si evince da tale giurisprudenza che una stabilità del soggiorno che consenta di caratterizzare legami stretti con un paese è generalmente richiesta quando ci si avvale di siffatti fattori di localizzazione, e che la Corte ha enunciato un elenco di criteri di valutazione soltanto ai fini dell’applicazione dei regolamenti di cui trattasi. Dal momento che tali fattori sono stati previsti dal legislatore dell’Unione per poter collegare una situazione transfrontaliera all’uno o all’altro degli Stati membri, rispettivamente con riferimento alla legge applicabile e al giudice competente, le sentenze in questione si iscrivono, come quelle relative alle direttive 83/182 e 83/183, in un contesto diverso da quello che caratterizza la presente causa, in quanto essa verte sulla tassazione o meno nel diritto dell’Unione di beni provenienti da un paese terzo.
70.
Di conseguenza, occorre, a mio avviso, dare una definizione della nozione di «residenza normale» che sia specificamente adeguata alle disposizioni del regolamento n. 1186/2009 delle quali viene chiesta l’interpretazione.
3. Su una definizione della nozione di «residenza normale » propria del regolamento n. 1186/2009
71.
Anzitutto, ricordo che, nella sua proposta iniziale concernente quello che sarebbe divenuto il regolamento n. 918/83 ( 61 ), la Commissione aveva desiderato definire la nozione di «residenza normale» ai fini dell’applicazione di tale progetto di regolamento, in un articolo 4 il cui contenuto è sostanzialmente analogo a quello dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009. La definizione di tale nozione, che non è stata mantenuta nella versione finale del regolamento n. 918/83, era formulata come segue: «Il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia quello in cui essa soggiorna in maniera continuata per un certo periodo a motivo di legami personali e professionali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita».
72.
Nell’ambito della presente causa, la Commissione ritiene che occorra rispondere alla seconda questione pregiudiziale che «[a]i fini dell’applicazione dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, la residenza normale corrisponde, in linea di principio, al luogo in cui l’interessato risiede effettivamente la maggior parte dell’anno». In via incidentale, essa propone di seguire un metodo sussidiario nel caso in cui i principali legami personali dell’interessato lo colleghino ad uno Stato membro.
73.
Da parte mia, ritengo che la risposta a tale questione debba contenere una definizione della nozione di «residenza normale» ai sensi del regolamento n. 1186/2009 che valga non solo nei confronti del suo articolo 3, bensì per tutte le disposizioni di tale regolamento che utilizzano detta nozione come criterio ( 62 ).
74.
Inoltre, ritengo che, per poter considerare che una persona fisica ha stabilito la sua «residenza normale» in un paese terzo, debba essere richiesto un tempo di presenza sufficiente ( 63 ) e debba essere adottato un criterio di proporzione (o ratio), come suggerito dalla Commissione. Mi sembra necessario che l’interessato abbia vissuto in tale paese perlomeno in maniera preponderante, qualora non vi abbia vissuto in maniera esclusiva, durante il periodo rilevante. Tale criterio temporale, matematico e oggettivo, presenta il vantaggio di non esigere una ponderazione fra diversi elementi di ordine materiale, governati talvolta da considerazioni soggettive, che, da un lato, può essere poco agevole ovvero poco rilevante, in pratica, elencare in maniera dettagliata – come proposto dal governo olandese –, e, dall’altro, complesso per il giudice nazionale ponderare in ciascun singolo caso concreto.
75.
Per contro, non penso che occorra prendere un «anno» come unico periodo di riferimento, dal momento che l’anno civile costituisce un criterio che, a mio avviso, riveste effettivamente un interesse in materia fiscale, alla luce del riferimento consueto all’esercizio contabile o fiscale, ma è meno direttamente idoneo nel settore dei dazi doganali, e in particolare per stabilire se una persona possa beneficiare di una franchigia doganale. A mio avviso, sarebbe illogico far variare in funzione di ogni anno, o anche far dipendere da una media annuale, il paese in cui sarebbe situata la «residenza normale» di una persona ai sensi del regolamento n. 1186/2009. Ciò che mi sembra determinante a tal riguardo è il periodo globale durante il quale essa ha soggiornato in un paese terzo prima di procedere all’importazione dei suoi beni personali nel territorio doganale dell’Unione. Orbene, il risultato concreto potrebbe essere del tutto diverso a seconda che il ragionamento che consente di individuare il luogo della sua residenza normale venga effettuato sulla base di un’analisi annuale o alla luce di tutto il periodo rilevante ( 64 ).
76.
Inoltre, ritengo che non sia opportuno, e neppure necessario, dare una definizione in via principale e proporre un’altra soluzione in via subordinata, segnatamente nel caso in cui sia difficile individuare il paese nel quale l’interessato ha risieduto durante la maggior parte del periodo considerato.
77.
Infatti, la possibilità di introdurre, senza alcun fondamento desunto dal regolamento n. 1186/2009, un criterio alternativo relativo al fatto che l’interessato abbia i suoi principali legami personali in uno Stato membro, presenterebbe l’inconveniente di poter condurre ad un risultato opposto a quello nel quale sfocia il criterio temporale da me raccomandato. Ciò avverrebbe, segnatamente, nella fattispecie ( 65 ). Inoltre, tale criterio priverebbe di una parte considerevole della sua efficacia pratica la franchigia prevista agli articoli 3 e seguenti di tale regolamento, dal momento che i cittadini dell’Unione che soggiornano in maniera durevole in un paese terzo per il loro lavoro dopo aver lasciato i loro parenti situati nello Stato membro del quale sono originari, spesso non potrebbero beneficiare di tale meccanismo vantaggioso.
78.
Del resto, la previsione di un criterio sussidiario mi sembra ingiustificata alla luce delle norme generali relative, da un lato, al rapporto fra ogni principio e le sue eccezioni e, dall’altro, all’onere della prova. Infatti, spetta chiaramente alla persona che chiede di beneficiare della deroga al principio della tassazione costituita da una franchigia doganale ( 66 ) apportare la prova di tutti gli elementi di fatto da essa invocati a tal fine ( 67 ). Inoltre, incomberà al giudice nazionale attuare i criteri che verranno definiti dalla Corte alla luce dei dati materiali della controversia della quale è investita, e rigettare eventualmente la domanda di franchigia doganale in caso di dubbio persistente quanto al fatto che la residenza normale di tale persona sia effettivamente situata in un paese terzo. Far gravare sull’interessato l’onere di dimostrare che egli ha diritto a tale franchigia consente segnatamente di limitare le possibilità di abusare di un siffatto privilegio doganale.
79.
A tal riguardo, osservo che, come sottolineato dalla Commissione, l’eventuale rischio di abuso del regime di franchigia doganale previsto all’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, che potrebbe risultare in particolare da una concezione eccessivamente estensiva della nozione di «residenza normale», è, in linea di principio, limitato dalla serie di condizioni cumulative enunciate agli articoli da 4 a 11 di detto regolamento. Dal momento che esse circoscrivono in maniera sufficiente la possibilità di beneficiare di detto regime, non occorre aggiungervi, a mio avviso, requisiti come quelli proposti dal governo olandese.
80.
Infine, desidero sottolineare che, dal momento che il legislatore ha deliberatamente optato per una soluzione semplice, scegliendo di non definire in maniera precisa la nozione di residenza normale ai sensi del regolamento n. 918/83 e successivamente del regolamento n. 1186/2009, mi sembra fondamentale non optare per una definizione di tale nozione eccessivamente complessa nell’ambito dell’interpretazione richiesta nella presente causa.
81.
Di conseguenza, raccomando di risolvere la seconda questione dichiarando che, per determinare la residenza normale di una persona fisica ai sensi del regolamento n. 1186/2009, spetta al giudice nazionale investito della controversia principale tenere conto di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare il luogo in cui tale persona ha concretamente risieduto durante la maggior parte del periodo rilevante, ossia il periodo durante il quale l’interessato ha soggiornato parzialmente in uno o più paesi terzi.
V – Conclusione
82.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti le questioni pregiudiziali sollevate dall’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi):
1)
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, devono essere interpretate nel senso che è escluso che una persona fisica abbia la propria «residenza normale», in maniera concomitante, sia in uno Stato membro che in un paese terzo, in particolare ai fini dell’applicazione della franchigia dai dazi all’importazione prevista all’articolo 3 di detto regolamento.
2)
In questo stesso contesto, la «residenza normale» di una persona fisica deve essere determinata tenendo conto di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare il luogo in cui tale persona ha concretamente risieduto durante la maggior parte del periodo rilevante.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 324, pag. 23.
( 3 ) GU L 105, pag. 1.
( 4 ) GU L 105, pag. 59.
( 5 ) GU L 105, pag. 64.
( 6 ) Direttiva del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 145, pag. 36).
( 7 ) La decisione di rinvio precisa che, a tal riguardo, il Gerechtshof ha rinviato alle sentenze Ryborg (C‑297/89, EU:C:1991:160); Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407), nonché Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251), tutte relative all’interpretazione delle direttive 83/182 e 83/183.
( 8 ) Occorre anzitutto sottolineare che l’interpretazione della nozione di residenza normale chiesta dal giudice del rinvio interessa non solo gli articoli da 3 a 11 del regolamento n. 1186/2009, la cui applicazione viene presa in considerazione nella controversia principale, bensì anche altre disposizioni di tale regolamento (v. paragrafo 28 delle presenti conclusioni).
( 9 ) Ai sensi della decisione di rinvio, «[n]el giudizio del Gerechtshof, secondo il quale non si può stabilire in modo univoco dove fosse ubicato il centro permanente degli interessi [del sig. X] (…), è implicita la valutazione che le circostanze che suggeriscono la conclusione che l’interessato avesse (mantenuto) la sua residenza normale nei Paesi Bassi[, da un lato,] e quelle che inducono a concludere che detta residenza si trovasse invece in Qatar[, dall’altro,] si controbilanciano».
( 10 ) A tal riguardo, tale giudice menziona le sentenze Treimanis (C‑487/11, EU:C:2012:556, punti da 24 a 26), e Wencel (C‑589/10, EU:C:2013:303). In tale fase, sottolineo che quest’ultima sentenza può essere menzionata in questa sede solo in via analogica, in quanto essa verte sull’interpretazione di disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1).
( 11 ) Tuttavia, il giudice del rinvio attenua quest’ultima affermazione, precisando che potrebbe altresì ritenersi che in tal caso non vi sia veramente un trasferimento di residenza normale ai sensi di detto articolo «in quanto egli di fatto ha soltanto cessato di avere la sua residenza nel paese terzo».
( 12 ) Più precisamente, il sig. X sostiene in via principale che, nel periodo considerato, egli non disponeva di una doppia residenza, in quanto lo stesso non aveva «più una “residenza normale” nei Paesi Bassi», ove si recava «unicamente in visita», e che la risposta alla questione sollevata sarebbe pertanto meramente teorica. In subordine, qualora dovesse essere accolta una diversa analisi dei fatti, il sig. X sostiene che sarebbe possibile stabilire una residenza normale contemporaneamente in uno Stato membro e in un paese terzo, e che, nella fattispecie, egli potrebbe beneficiare della franchigia doganale prevista a tale articolo 3 dal momento che la residenza normale che egli avrebbe conservato nei Paesi Bassi sarebbe «meno importante» della sua residenza normale «di importanza primaria» situata nel Qatar.
( 13 ) Nella sua proposta dell’11 dicembre 2008, sfociata nell’adozione del regolamento n. 1186/2009 [COM(2008) 842 definitivo], la Commissione precisava che «il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora [v. allegato V a tale proposta], preserva in pieno, sostanzialmente, il contenuto degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione» (il corsivo è nell’originale).
( 14 ) Proposta del 12 marzo 1979 [COM(79) 104 def.].
( 15 ) Sulla definizione che era stata proposta dalla Commissione e il chiarimento che essa era idonea ad apportare per risolvere sia la prima sia la seconda questione pregiudiziale proposte nella presente causa, v. rispettivamente paragrafo 35 e paragrafo 71 delle presenti conclusioni.
( 16 ) V. le disposizioni di tali direttive citate ai paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni.
( 17 ) V., segnatamente, sentenza Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, punti 51 e seg., nonché la giurisprudenza ivi citata), i cui criteri di determinazione del luogo della residenza normale sono stati richiamati nella sentenza Commissione/Grecia (C‑156/04, EU:C:2007:316, punti 45 e 46).
( 18 ) V. sentenza Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251, punti 54 e seg.).
( 19 ) V., segnatamente, sentenze Universität Stuttgart (303/87, EU:C:1989:128); Schoonbroodt (C‑247/97, EU:C:1998:586); Feron (C‑170/03, EU:C:2005:176); Har Vaessen Douane Service (C‑7/08, EU:C:2009:417); Lietuvos geležinkeliai (C‑250/11, EU:C:2012:496); Treimanis (C‑487/11, EU:C:2012:556), nonché Utopia (C‑40/14, EU:C:2014:2389).
( 20 ) V., segnatamente, sentenze Seattle Genetics (C‑471/14, EU:C:2015:659, punti 23 e segg.), nonché Axa Belgium (C‑494/14, EU:C:2015:692, punti 21 e segg.).
( 21 ) V. sentenze Feron (C‑170/03, EU:C:2005:176, punti 26 e segg.), nonché Treimanis (C‑487/11, EU:C:2012:556, punti 22 e segg.).
( 22 ) Gli articoli 6 e 8 non sono presi in considerazione in tale elenco in quanto essi, avendo ad oggetto la determinazione dei beni personali che sono esclusi o ammessi al beneficio della franchigia, non menzionano la nozione di «residenza normale».
( 23 ) Ossia, in particolare per la versione francese, gli articoli 12, 13, 17 e 81 di detto regolamento.
( 24 ) Oltre alla versione francese v., segnatamente, le versioni spagnola («residencia normal»), danese («sædvanlige opholdssted»), tedesca («gewöhnlichen Wohnsitz»), inglese («normal place of residence»), italiana («residenza normale»), neerlandese («normale verblijfplaats»), portoghese («residência habitual»), rumena («reședinţa obișnuită») e svedese («normala bostad»).
( 25 ) Proposta summenzionata [COM(79) 104 final].
( 26 ) V. articolo 4, paragrafo 2, di detta proposta, citato al paragrafo 71 delle presenti conclusioni.
( 27 ) V. articoli 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20 e 71 di detta proposta.
( 28 ) Il corsivo è mio.
( 29 ) Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento n. 1186/2009 «determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato al momento dell’immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo».
( 30 ) Tale formula restrittiva figurava anche nel vecchio articolo 184 del codice doganale [v. regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1)], il quale costituiva la base giuridica dell’intervento del legislatore comunitario in materia di franchigie dai dazi all’importazione o all’esportazione, le quali erano classificate fra le operazioni dette «privilegiate» (titolo VI).
( 31 ) Come indicato dal punto 1 della relazione di accompagnamento alla summenzionata proposta [COM(79) 104 def.], ciò distingue le franchigie doganali, rispettivamente, dall’esenzione da dazi, in quanto i dazi doganali restano applicabili alle merci importate a fini o da persone diverse da quelle prese in considerazione dalla misura di franchigia, e dalla sospensione di dazi, la quale è una misura a carattere provvisorio.
( 32 ) V., per analogia, sentenza Schoonbroodt (C‑247/97, EU:C:1998:586, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata), in cui la Corte ha precisato che disposizioni che concedono sospensioni di dazi doganali «devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicché non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati».
( 33 ) Al punto 1.4 del suo parere in merito alla proposta di regolamento sfociata nell’adozione del regolamento n. 918/83 (GU 1980, C 72, pag. 20), il Comitato economico e sociale ha osservato che «[i]n tale settore è infatti opportuno evidenziare chiaramente che si tratta di problemi che riguardano la vita dei singoli o delle famiglie e che non vanno quindi interpretati in maniera restrittiva», estratto citato parimenti nella sentenza Treimanis (C‑487/11, EU:C:2012:556, punto 26).
( 34 ) Sentenza Wencel (C‑589/10, EU:C:2013:303, punti 48 e segg.).
( 35 ) Summenzionato avviso del Comitato economico e sociale (punto 1.4). Analogamente, al punto 4 della relazione di accompagnamento alla summenzionata proposta [COM(79) 104 def.], viene indicato che una franchigia può essere ammessa nei confronti dell’importazione di beni mobili usati da parte di persone che si stabiliscono in un paese, in quanto una siffatta importazione non intralcia la produzione nazionale di merci simili, nella misura in cui essa viene effettuata al di là di qualsiasi considerazione di ordine commerciale.
( 36 ) Sentenza Treimanis (C‑487/11, EU:C:2012:556, punto 24). Detti obiettivi erano stati elaborati in questi stessi termini dall’avvocato generale Poiares Maduro nelle sue conclusioni nella causa Feron (C‑170/03, EU:C:2004:312, paragrafo 74), che rimandano alle conclusioni dell’avvocato generale Saggio nella causa Heinonen (C‑394/97, EU:C:1999:10, paragrafo 16).
( 37 ) V. punti 5 e 7 della relazione di accompagnamento alla summenzionata proposta [COM(79) 104 def.], nonché quarto considerando del regolamento n. 918/83, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nel considerando 5 del regolamento n. 1186/2009.
( 38 ) In tal senso, secondo la raccomandazione, del 5 dicembre 1962, del Consiglio di cooperazione doganale (divenuto Organizzazione mondiale delle dogane) relativa all’ammissione in franchigia degli oggetti mobili importati in occasione di un trasferimento di domicilio (documento accessibile al seguente indirizzo Internet: ‑instruments/recommendations/~/media/5E6130F9EAA54352A7710C2CA72ABA2B.ashx), tale testo è stato adottato al fine di «facilitare i trasferimenti di domicilio delle persone fisiche da un paese ad un altro» e prevede «di accordare l’ammissione in franchigia dai dazi e tasse all’importazione, senza divieti o restrizioni all’importazione di carattere economico, degli oggetti mobili che vengono importati da una persona fisica in occasione del trasferimento del suo domicilio nel paese di importazione» (il corsivo è mio).
( 39 ) Il corsivo è mio.
( 40 ) Seguendo la stessa logica, il governo olandese sostiene, in subordine, che, nel caso in cui la Corte concludesse che l’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009 consente di avere una residenza normale contemporaneamente in uno Stato membro e in un paese terzo, ciò non significherebbe tuttavia che la persona interessata abbia il diritto alla franchigia doganale prevista a tale articolo, facendo valere che, in un caso del genere, da un lato, la residenza normale situata nel paese terzo verrebbe abbandonata – e non trasferita verso il territorio doganale dell’Unione –, e, dall’altro, la residenza normale situata nello Stato membro verrebbe mantenuta – e non installata –.
( 41 ) Tale giudice rinvia alle sentenze Ryborg (C‑297/89, EU:C:1991:160); Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407), e Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251).
( 42 ) A tal riguardo, il giudice del rinvio cita la sentenza Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, punti 52 e 53), ma osserva tuttavia che una disposizione equiparabile all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 83/182, secondo il quale, in determinate circostanze, devono essere privilegiati i legami personali, è assente nel regolamento n. 1186/2009, e ritiene che siffatte circostanze non sarebbero del resto sussistenti nella fattispecie.
( 43 ) Richiamando il punto 55 della sentenza Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407), tale governo ne deduce che il giudice dovrebbe prendere in considerazione, «in particolare, la presenza fisica [della persona interessata], quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo dove i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo d’esercizio delle attività professionali, il luogo in cui vi siano interessi patrimoniali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali, nei limiti in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un’abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali». Esso vi aggiunge la considerazione di «dati come il paese in cui viene costituita la pensione, il paese in cui è stabilito il datore di lavoro e il paese in cui è stata conclusa l’assicurazione malattia».
( 44 ) V. paragrafi 31 e segg. delle presenti conclusioni.
( 45 ) Il testo di tali disposizioni è richiamato ai paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni.
( 46 ) Alla luce tanto del titolo di detti articoli («Norme generali per la determinazione della residenza») quanto dei lavori preparatori concernenti tali direttive [v. segnatamente, per quanto riguarda la direttiva 83/183, articolo 8 della proposta della Commissione, COM(1975) 528 def. (GU 1975, C 267, pag. 11)], mi sembra che le definizioni di detta nozione siano state introdotte principalmente al fine di completare l’elencazione, che segue adesso al paragrafo 2 di detti articoli, dei mezzi di prova ammissibili affinché gli interessati dimostrino ove è situato il luogo della loro residenza.
( 47 ) La direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), menzionava già la nozione di residenza normale a più riprese, ma non la definiva. L’articolo 9 della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), ha posto rimedio a tale silenzio. Tale definizione è stata ripresa all’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 403, pag. 18), che ha abrogato la precedente.
( 48 ) V., segnatamente, sentenze Grasser (C‑184/10, EU:C:2011:324, punto 27); Hofmann (C‑419/10, EU:C:2012:240, punti 70 e 76), nonché Nīmanis (C‑664/13, EU:C:2015:41, punti 36 e segg.).
( 49 ) Per quanto attiene alla direttiva 83/182, v. sentenze Ryborg (C‑297/89, EU:C:1991:160, punti 17 e segg.), nonché Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, punti 51 e segg.), e, per quanto attiene alla direttiva 83/183, v. sentenza Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251, punti 54 et segg.).
( 50 ) V. sentenze Ryborg (C‑297/89, EU:C:1991:160, punto 13); Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, punto 58), nonché Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251, punto 53).
( 51 ) V. paragrafi 45 e segg. delle presenti conclusioni.
( 52 ) V. considerando 2 e 3 del regolamento n. 1186/2009.
( 53 ) V. summenzionato parere del Comitato economico e sociale (punto 1.8); relazione di accompagnamento alla proposta della Commissione [COM(2007) 614 definitivo, pagg. 2 e 3] sfociata nell’adozione del regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 (GU L 85, pag. 1), che ha modificato il regolamento n. 918/83 ed è stato codificato dal regolamento n. 1186/2009; Georgopoulos, T., «La franchise douanière, Le droit douanier communautaire entre cohérence et flexibilité», R.A.E., 2005, n. 4, pag. 608.
( 54 ) V. Berr, C. J., e Trémeau, H., Le droit douanier communautaire et national, Economica, Parigi, 2006, punto 157, nonché Soulard, C., «Union douanière, Taxation des marchandises», Jurisclasseur Europe, fascicolo 504, 2007, punto 124.
( 55 ) È stato giustamente rilevato che «[p]oiché la libera circolazione dei cittadini europei (…) è stata assunta a principio fondamentale del diritto comunitario, sarebbe aberrante che essi vengano messi di fronte ad un regime doganale eccessivamente rigoroso al momento del loro ritorno o della loro (prima) installazione all’interno dell’Unione europea. Benché il regolamento n. 918/83 non riservi una franchigia specifica ai cittadini europei, essi saranno i primi a beneficiare di franchigie [connesse ad eventi della vita privata]» (v. Georgopoulos, Th., op. cit., pag. 607). V. anche paragrafo 77 delle presenti conclusioni.
( 56 ) Ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 83/182, e 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 83/183, «nel caso di una persona i cui legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali».
( 57 ) V. paragrafi 74 e segg. delle presenti conclusioni.
( 58 ) Sulla nozione di «residenza» definita nell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, v. sentenza Swaddling (C‑90/97, EU:C:1999:96, punti 29 e 30) e, sulla nozione di attività subordinata esercitata «normalmente» in uno Stato membro, la quale figura, segnatamente, agli articoli 14 e segg. di detto regolamento, v. sentenza Banks e a. (C‑178/97, EU:C:2000:169, punti 25 e segg.).
( 59 ) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), in forza del quale sia la residenza abituale dei coniugi sia la residenza abituale del minore servono da fondamento per molteplici criteri di competenza giurisdizionale.
( 60 ) Sulla nozione di «residenza abituale» del minore ai sensi del regolamento Bruxelles II bis, v., segnatamente, sentenze A (C‑523/07, EU:C:2009:225, punti 37 e segg.), e Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 44 e segg.).
( 61 ) Summenzionata proposta [COM (79) 104 def.].
( 62 ) V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
( 63 ) Analogamente, la summenzionata raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale esigeva, in relazione all’ammissione in franchigia degli oggetti mobili importati in occasione di un trasferimento di domicilio, quanto segue: «Nel caso di una persona che rientra nel paese di importazione, la durata del soggiorno all’estero deve risultare sufficiente» (il corsivo è mio).
( 64 ) Ad esempio, se su un periodo di cinque anni una persona ha soggiornato più a lungo in un paese terzo durante i primi quattro, ma più a lungo in uno Stato membro durante l’ultimo, ciò potrebbe condurre ad affermare, qualora l’analisi fosse annuale, che la sua residenza normale era situata all’interno del territorio dell’Unione in forza di quest’ultimo, cosicché la franchigia doganale le verrebbe negata nonostante la persona interessata abbia vissuto per la maggior parte del tempo al di fuori di tale territorio durante detto periodo.
( 65 ) Nel caso del sig. X, è pacifico che il periodo controverso va dal 1o marzo 2008 al 1o agosto 2011 e che egli ha trascorso fuori dal Qatar solo 281 giorni, ossia molto meno di un anno, su tali tre anni e mezzo. È dunque in questo paese terzo che egli ha soggiornato in via maggioritaria e nel quale, a mio avviso, è situata la sua «residenza normale». Per contro, il fatto di prendere in considerazione il luogo in cui i legami personali dell’interessato sono preponderanti avrebbe come conseguenza di designare i Paesi Bassi come il luogo della sua residenza normale.
( 66 ) V. paragrafi 41 e segg. delle presenti conclusioni.
( 67 ) L’articolo 126 del regolamento n. 1186/2009 enuncia espressamente che «[s]e [esso] prevede che la concessione della franchigia è subordinata al rispetto di talune condizioni, l’interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni».
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