CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 19 gennaio 2016 ( 1 )
Cause riunite C‑532/14 e C‑533/14
Toorank Productions BV
contro
Staatssecretaris van Financiën
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]
«Nomenclatura combinata — Voce tariffaria 2206 e sottovoce 2208 70 — Bevande fermentate e altre bevande»
I – Introduzione
1.
I due procedimenti che convergono dinanzi allo Hoge Raad (Corte suprema olandese) mettono significativamente in evidenza le difficoltà sollevate dalla classificazione di nuovi prodotti nella Nomenclatura combinata dell’Unione (in prosieguo: la «NC»). In entrambi i casi si tratta di bevande alcoliche ottenute, la prima, mediante fermentazione e, le altre, aggiungendo varie sostanze a tale primo liquido.
2.
Le questioni sollevate dallo Hoge Raad serviranno per chiarire una giurisprudenza precedente, forse ancora poco consolidata, che ha consentito di classificare in talune voci della NC i prodotti distillati di bevande originariamente fermentate.
3.
Poiché la stessa NC impone di interpretarla, anzitutto, secondo il suo tenore letterale, la suddetta giurisprudenza potrebbe condurre ad un relativo scostamento dai criteri ermeneutici cui l’Unione è vincolata in forza del diritto internazionale. Lo Hoge Raad invita quindi a confermare l’approccio elaborato nella summenzionata giurisprudenza oppure a rivederlo, il che richiederebbe l’introduzione di nuovi criteri.
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
4.
Con la decisione 87/369/CEE ( 2 ) il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità economica europea, il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») ( 3 ), elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l’«OMD»). Il Consiglio ha inoltre adottato, in data 23 luglio 1987, il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 4 ).
5.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA e ad applicare le regole generali per l’interpretazione del medesimo nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA.
6.
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, dispone che la nomenclatura utilizza una classificazione in sei cifre per le voci e sottovoci identiche a quelle del SA, cui vengono aggiunte una settima e ottava cifra per costituire le suddivisioni che le sono proprie.
7.
Le regole generali per l’interpretazione della NC, contenute nella sua parte prima, titolo I, parte A, sono identiche a quelle de SA e prevedono, in particolare, quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1.
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci [e] da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (…).
(…)
6.
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra (…). Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
8.
Per quanto riguarda i prodotti in discussione nei procedimenti principali, la sezione IV della NC tratta «[b]evande, liquidi alcolici e aceti». Tale sezione comprende il capitolo 22, intitolato «Bevande, liquidi alcolici ed aceti». Detto capitolo contiene, a sua volta, la sottovoce 2206, applicabile alle «[a]ltre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele): (…)», e la sottovoce 2208, denominata «[a]lcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione».
9.
Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e 10 del regolamento n. 2658/87, la Commissione elabora note esplicative della NC.
10.
A tenore della nota esplicativa della NC relativa alla voce 2208:
«Le acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione di questa sottovoce sono liquidi alcolici generalmente destinati al consumo umano e ottenuti:
—
sia direttamente mediante distillazione (…),
—
sia incorporando semplicemente varie sostanze aromatiche ed eventualmente zucchero all’alcole di distillazione.
(…)
Sono escluse da questa sottovoce le bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione (voci 2203 00 a 2206 00)».
B – Le note esplicative del sistema armonizzato
11.
La OMD elabora, a sua volta, note esplicative del SA. La nota corrispondente alla voce 2206 è così redatta ( 5 ):
«In questa voce sono comprese tutte le bevande fermentate diverse da quelle considerate dalle voci dal n. 22.03 al n. 22.05.
Vi si classificano, in particolare:
1)
Il sidro, bevanda alcolica ottenuta per fermentazione del succo di mele.
(…)
Tutte queste bevande (…).Queste restano classificate qui anche se sono state addizionate di alcool o se il loro tenore alcolico è stato accresciuto da una seconda fermentazione, purché conservino il carattere di prodotti classificati nella presente voce.
(…)».
12.
La nota esplicativa del SA relativa alla voce 2208 prevede quanto segue:
«Questa voce comprende, da una parte, e qualunque sia il loro grado alcolico:
(…)
B)
I liquori, che sono bevande spiritose addizionate di zucchero, di miele o di altri dolcificanti naturali e di estratti o di essenze (per esempio le bevande alcoliche ottenute per distillazione oppure tramite il miscuglio d’alcole etilico o di alcolici distillati, con uno o più dei prodotti seguenti: frutta, fiori o altre parti di piante, estratti, essenze, oli essenziali, succhi e loro concentrati). (…)
C)
Tutte le altre bevande alcoliche non comprese in una qualsiasi altra voce di questo capitolo».
III – Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali
A – Sulle bevande
13.
Le controversie sono sorte in ordine alla classificazione doganale di varie bevande: a) la bevanda recante la denominazione commerciale «Ferm Fruit», che in prosieguo indicherò anche come «bevanda di base», e b) altre bevande preparate aggiungendo a quella menzionata diverse sostanze, quali zucchero, aromi, coloranti, addensanti, conservanti e alcool distillato (come nel caso del Petrikov Creamy Green, oggetto della causa C‑532/14).
14.
Secondo l’ordinanza di rinvio nella causa C‑533/14, si ottiene un litro della bevanda di base (Ferm Fruit) con 275 ml di sciroppo di zucchero, 711 ml di acqua demineralizzata, 10 ml di concentrato di mela e 4 ml di minerali e vitamine. Queste componenti vengono mescolate, quindi ha luogo la pastorizzazione e viene aggiunto lievito per vinificazione. Successivamente avviene la fermentazione, che rende alcolica la bevanda, il cui titolo alcolometrico volumico è pari al 16%. Il liquido derivante dalla fermentazione viene poi purificato applicando diversi processi di filtrazione (ultrafiltrazione, filtrazione Kieselguhr, microfiltrazione e filtrazione a carbone) e costituisce così la bevanda di base finale. Il Ferm Fruit non contiene alcool distillato ed è neutro quanto a odore, colore e sapore.
15.
Benché il Ferm Fruit sia principalmente utilizzato per la preparazione di prodotti finali, esso non viene utilizzato esclusivamente a tale scopo, giacché èidoneo al consumo umano, ed è pacifico che in passato sia anche stato posto in vendita al pubblico.
16.
Tra le «altre bevande» alcoliche derivate dal Ferm Fruit occorre distinguere quella che contiene alcool distillato (il Petrikov Creamy Green, oggetto della causa C‑532/14), da quelle che non ne contengono (le altre bevande oggetto della causa C‑533/14).
17.
Nel caso di questi ultimi prodotti, costituiti dall’80 al 90% dalla bevanda di base, il titolo alcolometrico volumico è pari al 14%. I prodotti in questione vengono preparati aggiungendo alla bevanda di base le sostanze sopra menzionate, e, in un solo caso, anche una base di panna. L’alcool nelle bevande deriva esclusivamente dalla fermentazione.
18.
Per quanto riguarda il Petrikov Creamy Green, esso viene preparato mescolando il Ferm Fruit con alcool distillato, sciroppo di zucchero, latte magro, grasso vegetale e aromi. Il titolo alcolometrico volumico della bevanda è pari al 13,4%. Almeno il 51% dell’alcool proviene dalla bevanda fermentata e il restante 49% dalla distillazione.
B – Sui procedimenti dinanzi ai giudici olandesi e le relative questioni pregiudiziali
1. Causa C‑532/14 (Petrikov Creamy Green)
19.
La controversia trae origine da una richiesta di informazione tariffaria vincolante relativa al prodotto Petrikov Creamy Green, con cui la Toorank Productions chiedeva che tale bevanda fosse classificata nella sottovoce 2206 00 59 della NC (bevande fermentate non spumanti). In risposta alla domanda di informazione vincolante, l’ispettore del servizio tributario (in prosieguo: l’«ispettore») classificava la bevanda nella sottovoce 2208 70 10 (liquori). Il susseguente reclamo amministrativo veniva respinto, ma, in primo grado, il Rechtbank Harlem (Tribunale di Harlem) accoglieva il ricorso della Toorank Productions, mentre, in appello, il Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) accoglieva quello dell’ispettore.
20.
La Toorank Productions ha impugnato la sentenza della Corte d’appello dinanzi allo Hoge Raad, il quale nutre dubbi in ordine alla corretta interpretazione dei criteri elaborati dalla Corte nella sentenza Siebrand ( 6 ).
21.
A parere dello Hoge Raad il problema verte su come si debbano distinguere le bevande analoghe al Petrikov Creamy Green ai fini della classificazione nell’una o nell’altra delle voci in discussione, tenendo conto, da un lato, della circostanza che la voce 2206 della NC comprende anche i miscugli di bevande fermentate e bevande non alcoliche. Inoltre, la nota esplicativa del SA relativa alla voce 2206 include tutte le bevande ivi indicate il cui tenore alcolico sia aumentato per effetto di aggiunte o di una seconda fermentazione. Dalla medesima nota esplicativa si evincerebbe, secondo il giudice del rinvio, che le aggiunte alle bevande fermentate di altre sostanze diverse dall’alcool distillato non ostano alla loro classificazione nella voce 2206.
22.
D’altro lato, per quanto riguarda la voce 2208 della NC, il giudice olandese fa presente che i liquori, compresi in tale voce, generalmente hanno un titolo alcolometrico volumico minimo del 15%, superiore quindi a quello del Petrikov Creamy Green, che è pari al 13,4%.
23.
Lo Hoge Raad s’interroga, in particolare, sull’interpretazione e applicazione delle indicazioni fornite dalla Corte ai punti da 35 a 38 della sentenza Siebrand ( 7 ), al fine di stabilire se la bevanda controversa possieda, o abbia acquisito, il carattere essenziale di una bevanda classificata nella voce 2208 della NC. Nello specifico detto giudice auspica di accertare se tali indicazioni costituiscano un elenco di criteri che devono essere soddisfatti cumulativamente affinché una bevanda possa essere considerata, per il suo carattere essenziale, ricompresa nella voce 2208 o se, al contrario, la mera presenza di una percentuale di alcool fermentato superiore a quella di alcool distillato – o viceversa – assurga a criterio fondamentale che consente di soprassedere all’esame delle proprietà organolettiche e della destinazione della bevanda.
24.
Qualora la bevanda non dovesse essere classificata nella voce 2206, bensì nella voce 2208 della NC, in considerazione del suo carattere essenziale, lo Hoge Raad si chiede altresì quale sia la sottovoce della voce 2208 della NC (fino a un livello di otto cifre) più adatta per il Petrikov Creamy Green.
25.
In tale contesto, lo Hoge Raad ha sospeso il procedimento e, con decisione del 24 ottobre 2014, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 13,4%, ottenuta mescolando una bevanda (di base) denominata “Ferm fruit”, ricavata mediante la fermentazione di concentrato di mele, purificata e alcolica, con zucchero, aromi, coloranti e aromatizzanti, addensanti, conservanti, ed alcool distillato – in modo che detto alcool con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico non superi il 49 per cento dell’alcool presente nella bevanda, mentre il 51 per cento del medesimo consiste in alcool ottenuto da fermentazione –, debba essere classificata nella voce menzionata.
2)
In caso di risposta negativa, se la sottovoce 2208 70 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta bevanda debba esservi compresa come liquore».
2. Causa C‑533/14 (Ferm Fruit e altre bevande)
26.
La Toorank Productions versava per il mese di ottobre 2008 accise relative all’uscita di diverse bevande alcoliche dal suo deposito autorizzato, tra cui quella denominata «Ferm Fruit» e gli altri prodotti a tenore alcolico menzionati supra, al paragrafo 17.
27.
La Toorank Productions aveva dichiarato tutte le suddette bevande come «prodotti intermedi tranquilli» ai sensi dell’articolo 11b della legge sulle accise (Wet op de accijns), che include le bevande diverse da vino e birra classificate nei codici della NC 2204, 2205 e 2206, con un titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% ma inferiore a 22% vol. La tariffa applicata a questi ultimi è notevolmente meno onerosa rispetto a quella prevista per i prodotti di cui al codice 2208 della NC che presentano un titolo alcolometrico volumico superiore a l,2% vol.
28.
Poiché non concordava con la dichiarazione della Toorank Productions, l’ispettore imponeva un avviso di rettifica, ritenendo che i prodotti soggetti ad accise rientrasserono nella voce 2208 della NC.
29.
L’opposizione proposta dalla Toorank Productions contro detto avviso veniva respinta. Essa impugnava tale rigetto in primo grado dinanzi al Rechtbank te Breda (Tribunale di Breda), il quale dichiarava il ricorso fondato, annullava la decisione dell’ispettore e riduceva l’importo della cartella esattoriale. Entrambe le parti proponevano appello dinanzi al Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di Hertogenbosch), che confermava la sentenza di primo grado.
30.
Sia la Toorank Productions che lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad contro la sentenza della Corte d’appello.
31.
Il giudice del rinvio fa presente che la bevanda di base contiene unicamente alcool ottenuto mediante fermentazione, cosicché, a tenore della voce 2206 e della pertinente nota esplicativa del SA, potrebbe essere classificata tra le «altre bevande fermentate» della voce 2206 della NC. A siffatto risultato condurrebbe l’applicazione della regola generale di classificazione 1 della NC, anche nel caso in cui siano stati aggiunti, prima della fermentazione, acqua demineralizzata, vitamine e minerali.
32.
Tuttavia, il Ferm Fruit, essendo incolore, inodore e insapore, risulta simile ai prodotti alcolici ottenuti mediante distillazione. Lo Hoge Raad si domanda se dai punti 26, 27 e 37 della sentenza Siebrand ( 8 ) e dal punto 46 della sentenza Skoma-Lux ( 9 ) debba desumersi che la bevanda fermentata che non presenta le caratteristiche organolettiche delle bevande ottenute da un determinato frutto, o da un determinato prodotto naturale, non sia più classificabile nella voce 2206 della NC.
33.
Se la classificazione nella voce 2206 della NC fosse esclusa, si potrebbe classificare la bevanda nella voce 2208, data la sua somiglianza, sotto il profilo organolettico, alle bevande che contengono alcool etilico, classificato in quest’ultima voce. Il giudice del rinvio afferma che siffatta interpretazione sarebbe corroborata dalla sentenza Cramer ( 10 ), sebbene tale sentenza vertesse su un prodotto intermedio e non su una bevanda destinata al consumo umano. Detto giudice afferma d’altro lato che un titolo alcolometrico volumico relativamente basso (16%) sembra ostare alla classificazione come alcool etilico nella voce 2208 della NC.
34.
Tuttavia, tale interpretazione potrebbe non essere compatibile con la nota esplicativa della NC relativa alla voce 2208 (che esclude le bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione) né con la nota esplicativa del SA relativa alla voce 2206 (che comprende le bevande fermentate, ad eccezione di quelle indicate nelle voci da 2203 a 2205).
35.
Per quanto riguarda le altre bevande, lo Hoge Raad considera che, alla luce della sentenza Siebrand ( 11 ), anche classificando la bevanda di base nella voce 2206, non sarebbe appropriato collocarle in questa medesima voce, a motivo della perdita delle qualità organolettiche tipiche di una bevanda ottenuta da un determinato frutto o da un determinato prodotto naturale per effetto dell’aggiunta di zuccheri, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e/o conservanti. Orbene, il giudice del rinvio osserva che, secondo la nota esplicativa del SA relativa alla voce 2206, tale perdita di qualità non osta alla classificazione dei prodotti nella voce in parola.
36.
Inoltre, secondo lo Hoge Raad, se la bevanda di base rientra nella voce 2206 della NC, non sarebbe possibile classificare le altre bevande nella voce 2208 della NC in applicazione della regola generale 1. Stando al suo tenore letterale, la voce 2208 della NC (v. supra, paragrafo 8) comprende esclusivamente le bevande, inclusi i liquori, che contengono alcool distillato. Ciò sarebbe indicato anche dalla nota esplicativa del SA concernente la voce 2208, ai sensi della quale un liquore è una bevanda spiritosa (distillata), addizionata di determinate sostanze.
37.
I dubbi sollevati dai ricorsi per cassazione di cui è investito, in relazione all’interpretazione della NC e della giurisprudenza della Corte, hanno indotto lo Hoge Raad a sospendere il procedimento e a sottoporre alla Corte, con decisione del 24 ottobre 2014, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mela, denominata “Ferm fruit”, che viene utilizzata anche come bevanda di base per la produzione di diverse altre bevande, che ha un titolo alcolometrico volumico di 16% vol., che grazie alla purificazione (tra cui ultrafiltrazione) è neutra quanto a colore, odore e sapore, e alla quale non viene aggiunto alcool distillato, debba essere classificata nella voce in parola. In caso di risposta negativa, se la voce 2208 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta bevanda debba essere classificata nella voce medesima.
2)
Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 14% vol., ottenuta mescolando la bevanda (di base), descritta alla precedente prima questione, con zucchero, aromi, coloranti e aromatizzanti, addensanti e conservanti, e non contenente alcool distillato, debba essere classificata nella voce in parola. In caso di risposta negativa, se la voce 2208 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta bevanda debba essere classificata nella voce medesima».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
38.
Entrambe le decisioni di rinvio sono pervenute alla cancelleria della Corte il 24 novembre 2014. Tenuto conto della loro connessione oggettiva, con ordinanza del 7 gennaio 2015 le cause C‑532/14 e C‑533/14 sono state riunite, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento di procedura, ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché ai fini della sentenza.
39.
L’impresa Toorank Productions BV, la Commissione europea e i governi dei Paesi Bassi, ellenico e polacco hanno presentato osservazioni scritte entro il termine stabilito dall’articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.
40.
Poiché nessuna delle suddette parti ne ha fatto domanda, non si è tenuta udienza.
V – Sintesi degli argomenti delle parti
41.
Ad eccezione della Commissione, i partecipanti al procedimento hanno risposto in primo luogo alla questione nella causa C‑533/14 relativa alla classificazione della bevanda Ferm Fruit e successivamente a quella concernente la classificazione delle altre bevande, trasponendo le loro risposte alla questione relativa al Petrikov Creamy Green sollevata nella causa C‑532/14. Tanto nell’esposizione, in sintesi, dei loro argomenti quanto nell’analisi delle questioni pregiudiziali seguirò il medesimo schema, che ritengo più coerente.
A – Sulla prima questione nella causa C‑533/14
42.
La Toorank Productions sostiene che il Ferm Fruit dovrebbe essere classificato nella voce 2206 della NC. Essa afferma che si tratta di un prodotto derivante dalla fermentazione e che esistono altre bevande alcoliche fermentate e sottoposte a processi di purificazione (filtrazione), quali il sake, classificate nella voce 2206 della NC. Ritiene inoltre che tale prodotto non abbia perduto le caratteristiche né le proprietà oggettive delle bevande fermentate, ai sensi della voce 2206, e che tanto le note esplicative della NC quanto quelle del SA non consentono di accomunare il Ferm Fruit ai liquori o ad altre bevande distillate, in quanto entrambe le note escludono le bevande fermentate dall’ambito della voce 2208.
43.
Il governo dei Paesi Bassi sostiene che il Ferm Fruit dovrebbe essere classificato nella voce 2208, in considerazione delle sue caratteristiche organolettiche e della sua destinazione. Detto governo espone che le numerose filtrazioni cui è sottoposto il prodotto lo trasformano in una bevanda neutra, inodore e insapore, priva delle caratteristiche tipiche delle merci della voce 2206, e che un tenore alcolometrico volumico basso è irrilevante ai fini della classificazione nella voce 2208. Quanto alla destinazione del Ferm Fruit, il governo di cui trattasi fa presente che tale prodotto viene utilizzato principalmente come base per la preparazione di altre bevande alcoliche e che, sebbene all’epoca dei fatti fosse venduto per il consumo umano, ciò non accade più da diverso tempo.
44.
Il governo ellenico si basa sugli stessi argomenti del governo dei Paesi Bassi per classificare il Ferm Fruit nella voce 2208. Esso pone in evidenza che la fermentazione della bevanda deriva in ampia misura dallo zucchero e in misura molto minore dal succo di mela concentrato, circostanza che, unitamente alle tecniche di filtrazione utilizzate per la sua preparazione, le conferisce le caratteristiche neutre cui fa riferimento il governo dei Paesi Bassi.
45.
Al pari dei due suddetti governi, il governo polacco sostiene a sua volta che il Ferm Fruit andrebbe classificato nella voce 2208 della NC. Esso considera che, conformemente alle note esplicative del SA relative alla voce 2207, il metodo di fabbricazione della bevanda la trasforma in alcool etilico. Ciononostante, dato il suo basso titolo alcolometrico volumico, detta bevanda dovrebbe essere collocata nelle sottovoci 2208 90 91 o 2208 90 99 della NC. Sostiene inoltre che, secondo la sentenza Cramer ( 12 ), un liquido come la bevanda di base, che ha perso le caratteristiche organolettiche attraverso un processo di filtrazioni e presenta un basso titolo alcolometrico, dovrebbe essere classificato nella voce 2208, pur essendo stato ottenuto mediante fermentazione. Il governo polacco aggiunge che l’OMD ha suffragato tale posizione nei pareri sulla classificazione approvati nella quarantaseiesima riunione del Comitato del SA.
46.
La Commissione fa parimenti riferimento alle modifiche apportate da detto Comitato alle note esplicative del SA relative alle voci 2207 e 2208, ponendo in evidenza che esse conducono alla medesima conclusione della sentenza Cramer ( 13 ), ossia la classificazione nella voce 2208 delle bevande fermentate e successivamente sottoposte a processi di filtrazione. Essa ritiene inoltre che la presenza di un 1% di succo di mela concentrato nel volume totale della bevanda non costituisca una caratteristica sufficiente né convincente per equiparare tale bevanda ai vini di frutta di cui alla voce 2206 della NC. Tenuto conto delle proprietà del Ferm Fruit, la Commissione colloca tale prodotto nella sottovoce 2208 90 («altre bevande»).
B – Sulla seconda questione nella causa C‑533/14 (classificazione delle altre bevande)
47.
Per quanto riguarda le altre bevande di cui alla seconda questione nella causa C‑533/14, la Toorank Productions afferma che si tratta di vini di mela aromatizzati e che ai fini della loro classificazione non sarebbero decisivi gli elementi aggiunti, quali zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti o conservanti. Essa respinge la classificazione di tali bevande nella voce 2208 a causa della mancanza di alcool distillato, che impedirebbe, unitamente al loro minore titolo alcolico, di assimilarle ai liquori. Aggiunge che le altre bevande vengono commercializzate come sidro, sono destinate al consumo umano e, pertanto, al pari della bevanda di base Ferm Fruit, andrebbero classificate nella voce 2206 conformemente alle regole generali di interpretazione 1, 4 e 6.
48.
Il governo dei Paesi Bassi fa presente che gli additivi menzionati conferiscono a tali altre bevande le caratteristiche organolettiche dei prodotti della voce 2208 e, specificamente, quelle dei liquori. A suo parer, siffatta tesi sarebbe avvalorata dalle note esplicative del SA relative alla voce 2206 e dagli esempi di liquori generalmente poco alcolici ivi menzionati. Infine, per quanto riguarda la destinazione, detto governo richiama l’attenzione sulla commercializzazione delle altre bevande da parte della ricorrente come prodotti della voce 2208, segnatamente accomunandoli alla vodka.
49.
Secondo il governo ellenico, dato il carattere neutro del Ferm Fruit, le caratteristiche delle altre bevande sarebbero attribuibili solo alle sostanze aggiunte (zucchero, aromi, ecc., nonché, in un solo caso, una base di panna), che impedirebbero di assimilare dette bevande a quelle della voce 2206. Inoltre, a differenza delle note esplicative concernenti la voce 2208, quelle della voce 2206 non prevedono la possibilità di aggiungere questi tipi di sostanze o additivi ai prodotti rientranti in quest’ultima voce.
50.
Il governo polacco concorda con i suoi due omologhi sul fatto che le altre bevande dovrebbero essere collocate nella voce 2208. A tale proposito, esso pone in evidenza che qualsiasi miscuglio di alcool etilico e bevande o sostanze come quelle menzionate nelle note esplicative (sia del SA che della NC) relative alla voce 2208 comporta necessariamente la classificazione in quest’ultima delle bevande così ottenute. Tuttavia, detto governo nutre dubbi quanto alla sottovoce adatta per le altre bevande basate sul Ferm Fruit, data l’insufficienza delle informazioni sul loro metodo di fabbricazione.
51.
La Commissione svolge una serie di argomenti comuni per tale questione e per quella relativa al Petrikov Creamy Green. In particolare, essa fa riferimento ai tre criteri della sentenza Siebrand ( 14 ) ai fini della classificazione di un prodotto finale ottenuto dalla bevanda di base, che devono essere considerati congiuntamente, e sottolinea l’importanza dell’analisi delle caratteristiche organolettiche. Qualora una bevanda ottenuta da un determinato frutto (voce 2206) perda siffatte caratteristiche, dovrebbe essere classificata nella voce 2208. Quanto alla destinazione del prodotto, secondo la Commissione essa costituirebbe solo un criterio oggettivo di classificazione che andrebbe valutato in funzione delle proprietà oggettive del prodotto stesso. Tuttavia, la Commissione non si pronuncia chiaramente sulla classificazione delle altre bevande.
C – Sulla questione pregiudiziale nella causa C‑532/14 (Petrikov Creamy Green)
52.
La Toorank Productions sostiene che, poiché l’aggiunta di alcool distillato è l’unica particolarità che distingue il Petrikov Creamy Green dalle bevande di cui alla seconda questione nella causa C‑533/14, il criterio giuridico più sicuro consisterebbe nel confrontare esclusivamente la percentuale di alcool presente nel prodotto. A suo parere, richiedere la verifica delle caratteristiche organolettiche, come si evincerebbe dal punto 36 della sentenza Siebrand ( 15 ), condurrebbe a valutazioni di natura soggettiva che darebbero inevitabilmente luogo a pareri divergenti, compromettendo così l’applicazione uniforme della NC. Se le bevande che contengono una percentuale di alcool distillato superiore al 51% devono essere classificate nella voce 2208, il Petrikov Creamy Green, che ne presenta una percentuale massima del 49%, dovrebbe essere collocato nelle sottovoci 2206 00 93 o 2206 00 99 della NC.
53.
Il governo dei Paesi Bassi è propenso a classificare la bevanda Petrikov Creamy Green nella voce 2208 e, precisamente, come liquore, nella sottovoce 2208 70, in base al rilievo che dalla sentenza Siebrand ( 16 ) non risulta che il titolo alcolometrico volumico sia l’unico criterio per classificare le bevande alcoliche nell’una o nell’altra voce. Avendo perso le caratteristiche organolettiche tipiche delle bevande fermentate, il Petrikov Creamy Green non sarebbe classificabile nella voce 2206, bensì in quella dei prodotti con i quali si identifica. Detto governo adduce infine che la bevanda in parola ha le caratteristiche organolettiche e il carattere essenziale di un liquore.
54.
Il governo ellenico sostiene che, come nel caso delle altre bevande, la maggior parte dell’alcool del Petrikov Creamy Green proviene dallo zucchero fermentato utilizzato nel Ferm Fruit. Poiché tale circostanza ha indotto detto governo a classificare la bevanda di base nella voce 2208, esso non può che difendere la classificazione del Petrikov Creamy Green nella medesima voce. Inoltre, le sostanze aggiunte conferirebbero anche a quest’ultimo prodotto le caratteristiche organolettiche delle bevande della voce 2208.
55.
Secondo il governo polacco, tenuto conto della descrizione delle modalità di preparazione, e in particolare dell’aggiunta di alcool distillato, la bevanda in questione dovrebbe essere classificata nella sottovoce 2208 70 10 della NC.
56.
La Commissione, collegandosi a quanto esposto supra, al paragrafo 51, afferma che la Corte, allorché ha stabilito il criterio della sentenza Siebrand ( 17 ) relativo al rapporto tra la percentuale di alcool distillato e il titolo alcolometrico volumico, non avrebbe introdotto alcuna regola secondo cui una percentuale superiore al 50% di tale titolo in uno dei tipi di alcool, distillato o fermentato, implica necessariamente la collocazione di una bevanda in una determinata voce, vale a dire la 2206 o la 2208. Pertanto, tenuto conto del fatto che il Petrikov Creamy Green ha acquisito le caratteristiche oggettive di un liquore, la Commissione ritiene che esso debba essere classificato nella voce 2208 70.
VI – Analisi
A – Osservazione preliminare e impostazione
57.
Quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, viene costantemente ricordato che la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti in discussione nel procedimento principale, piuttosto che nel procedere essa stessa alla classificazione ( 18 ).
58.
Tale ripartizione dei compiti deriva dal fatto che i giudici nazionali si trovano nella posizione migliore per procedere alla classificazione. Tuttavia, la Corte si è sempre riservata, in uno spirito di collaborazione con detti giudici, la facoltà di fornire loro tutte le indicazioni che reputi necessarie affinché la sua risposta sia utile ( 19 ). Tale riserva l’ha indotta, nella maggior parte dei casi, ad indicare nello specifico persino la sottovoce della NC che corrispondeva alla merce controversa in ciascun caso. credo che sia nondimeno opportuno attenersi alla ripartizione delle funzioni sopra menzionata, cosicché mi limiterò a fornire taluni criteri che siano di ausilio allo Hoge Raad per individuare unicamente la voce adatta in ciascuno dei procedimenti.
B – Sulla prima questione nella causa C‑533/14
59.
Il giudice remittente auspica accertare se una bevanda quale il Ferm Fruit, ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mela, con un titolo alcolometrico volumico del 16% vol. e neutra quanto a odore, colore e sapore per effetto della purificazione realizzata con diversi metodi di filtrazione, debba essere classificata nella voce 2206 oppure nella voce 2208 della NC.
60.
Per rispondere a tale questione occorre rammentare, in primo luogo, la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo ( 20 ). Inoltre, e come logicamente esigono la sicurezza e la rapidità degli scambi, tali caratteristiche e proprietà oggettive devono poter essere accertate al momento dello sdoganamento ( 21 ).
61.
In secondo luogo, la Corte ha reiteratamente dichiarato che le note premesse ai capitoli della tariffa doganale comune, al pari delle note esplicative (elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione europea e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, dall’OMD), forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, sebbene non attribuisca loro un’efficacia giuridicamente vincolante ( 22 ). In ogni caso, data la loro relazione diretta con l’organismo che le stabilisce, occorre riconoscere alle suddette note un valore interpretativo rilevante ( 23 ), in quanto esse integrano la voluntas legislatoris delle parti contraenti della convenzione SA.
62.
In terzo luogo, a differenza della fattispecie all’origine della sentenza Siebrand ( 24 ), nella causa in esame non si tratta di prodotti misti ai quali sia dedicata un’apposita voce della NC. Di conseguenza, la regola di interpretazione applicabile non è quella sussidiaria, la 3 lettera b), relativa ai prodotti misti, bensì la regola 1, secondo cui la classificazione delle merci nella NC deve essere effettuata in base al testo delle voci, delle note di sezione o capitolo e delle note esplicative.
63.
Ciò premesso, è indubbio che, quanto meno in origine, il titolo alcolometrico volumico del Ferm Fruit provenga dalla fermentazione dello zucchero e del concentrato di mela conseguente all’aggiunta di lieviti (v. supra, paragrafo 14). Pertanto, per individuare la voce pertinente, si deve ricorrere alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 2206 concernente le bevande fermentate. Il terzo paragrafo di detta nota indica che le bevande rientranti nella voce 2206 mantengono detta classificazione, anche qualora siano state addizionate di alcool, purché conservino il carattere di prodotti classificati in tale voce, ossia i caratteri delle bevande fermentate.
64.
Benché, in linea di principio, la perdita delle caratteristiche organolettiche delle bevande fermentate costituisca una questione di fatto la cui valutazione spetta al giudice del rinvio e che non può essere dibattuta nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, esiste tuttavia una serie di indizi dai quali si possono trarre alcuni criteri utili affinché lo Hoge Raad possa decidere se il giudice di appello abbia interpretato erroneamente le voci della NC.
65.
Dall’ordinanza di rinvio risulta infatti che, dopo la purificazione della bevanda (procedimenti di filtrazione), il liquido diviene neutro quanto a odore, sapore e colore. Il carattere neutro delle qualità essenziali di una bevanda rendono il Ferm Fruit simile all’alcool etilico di bassa gradazione e, specificamente, ai liquori compresi nella voce 2208 della NC, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 25 ) e come sostenuto, in sostanza, dai governi che hanno partecipato al presente procedimento pregiudiziale.
66.
Inoltre, le varie filtrazioni (purificazione) alle quali è sottoposto il Ferm Fruit lo escludono dal novero delle bevande fermentate della voce 2206, in quanto esso non è ottenuto esclusivamente mediante fermentazione, come parimenti indicato dalla Corte ( 26 ).
67.
Sebbene alcune delle parti abbiano richiamato anche il criterio della destinazione del prodotto ai fini della classificazione, tuttavia non mi sembra che tale criterio sia pertinente nel caso di specie. Difatti, la giurisprudenza della Corte ha già stabilito che detto criterio è rilevante solo se non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto ( 27 ).
68.
Orbene, dalla giurisprudenza nei paragrafi precedenti si evince che le caratteristiche organolettiche delle bevande quali il Ferm Fruit, neutre quanto a sapore, odore e colore, e che sono state sottoposte a procedimenti di purificazione, corrispondono a quelle proprie dell’alcool distillato della voce 2208 e, più in particolare, detta bevanda appare simile ai liquori. Pertanto, non si riscontra l’utilità di esaminare altri aspetti, tenuto conto della circostanza che la classificazione può essere effettuata sulla base delle suddette caratteristiche.
69.
In considerazione delle precedenti spiegazioni, propongo di rispondere alla prima questione sollevata dallo Hoge Raad nella causa C‑533/14 dichiarando che una bevanda quale il Ferm Fruit, ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mela, che ha un titolo alcolometrico volumico di 16% vol. e che, grazie alla purificazione effettuata con vari metodi di filtrazione, è neutra quanto a colore, odore e sapore, deve essere classificata nella voce 2208, relativa, tra l’altro, ai liquori.
C – Sulla seconda questione nella causa C‑533/14
70.
Il giudice del rinvio chiede se le bevande ottenute aggiungendo al Ferm Fruit una serie di sostanze quali zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e conservanti, ma non alcool distillato, debbano essere classificate nella voce 2206 oppure nella voce 2208.
71.
Prima di rispondere a tale questione occorre svolgere alcune osservazioni preliminari. In primo luogo, ritengo che, sebbene la questione sia formulata al singolare (sia cioè riferita a un’unica bevanda), dall’ordinanza di rinvio emerga che lo Hoge Raad fa riferimento a varie bevande rispetto alle quali chiede una risposta.
72.
In secondo luogo, concordo con il governo polacco sul punto che le informazioni fornite non sono sufficientemente complete, sicché i criteri interpretativi che si possono offrire nel caso di specie sono necessariamente generici e non consentono di approfondire l’aspetto concernente la sottovoce alla quale devono essere collegati i prodotti di cui trattasi.
73.
In terzo e ultimo luogo, sebbene l’aggiunta di sostanze al Ferm Fruit introduca un problema analogo a quello sollevato nella causa C‑532/14, il diverso tenore di alcool distillato in discussione in detta ultima causa giustifica un’analisi separata delle questioni.
74.
Poste siffatte premesse, credo che la soluzione sia desumibile dalla classificazione della bevanda di base, quale esposta nel contesto della questione precedente. Condivido la tesi del governo ellenico secondo cui, tenuto conto dell’elevata percentuale di alcool proveniente dalla fermentazione delle altre bevande, nonché della neutralità delle loro qualità organolettiche, le caratteristiche delle bevande ottenute aggiungendo talune sostanze al Ferm Fruit possono provenire solo da tali sostanze.
75.
Di conseguenza, le altre bevande potrebbero essere considerate parimenti classificabili nella voce 2206 solo nel caso in cui le sostanze aggiunte conferissero loro le caratteristiche essenziali delle bevande fermentate. Per ipotesi, tale risultato potrebbe essere ottenuto aggiungendo al Ferm Fruit, ad esempio, una bevanda esclusivamente fermentata, non sottoposta a purificazione. Non è questo, tuttavia, il contesto delineato dal giudice del rinvio. Dal fascicolo trasmesso dallo Hoge Raad risulta che le sostanze aggiunte alle altre bevande sono, in particolare, aromi e zucchero.
76.
Inoltre, proprio l’aggiunta di zucchero e aromi è espressamente prevista nella nota esplicativa della NC relativa alla voce 2208 come un metodo per ottenere acquaviti, liquori e altre bevande alcoliche, ma non in quella relativa alla voce 2206, come posto in evidenza dal governo ellenico. Sebbene in tale documento si menzionino zucchero e sostanze aromatiche addizionati all’alcool distillato, vi si può includere il caso delle bevande a base di Ferm Fruit, in virtù della finzione giuridica cui conduce il fatto di considerare quest’ultimo come una bevanda alcolica, verosimilmente un liquore, a motivo delle sue caratteristiche organolettiche.
77.
Pertanto, propongo di dichiarare, in risposta alla seconda questione pregiudiziale nella causa C‑533/14, che le bevande ottenute aggiungendo al Ferm Fruit una serie di sostanze quali zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e conservanti, ma non alcool distillato, devono essere classificate nella voce 2208.
D – Sulla questione sollevata nella causa C‑532/14 (Petrikov Creamy Green)
78.
Lo Hoge Raad chiede di chiarire in quale delle due voci, 2006 o 2208, debba essere classificata una bevanda con un titolo alcolometrico volumico del 13,4% vol. ottenuta mescolando la bevanda (di base) alcolica purificata (ossia il Ferm Fruit) con zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti e alcool distillato, tenuto conto della circostanza che l’alcool distillato, sia in volume che in percentuale, non è superiore al 49% dell’alcool contenuto nella bevanda, mentre il 51% del medesimo consiste in alcool ottenuto mediante fermentazione.
79.
Come ho già posto in evidenza, la particolarità di tale questione consiste nel fatto che la composizione del Petrikov Creamy Green include l’alcool distillato, oltre a quello di origine fermentato derivante dalla bevanda Ferm Fruit. Occorre quindi esaminarla separatamente, tenuto conto della necessità di interpretare la sentenza Siebrand (in particolare i punti da 35 a 38) ( 28 ), che lo Hoge Raad considera rilevante.
80.
Nella causa Siebrand ( 29 ) la Corte doveva stabilire quale delle due materie incluse nelle voci 2206 e 2208, rispettivamente alcool fermentato e alcool distillato, fosse quella che attribuiva il carattere essenziale a talune bevande contenenti entrambi i tipi di alcool. Il punto 35 di detta sentenza indica che potevano essere prese in considerazione molteplici caratteristiche e proprietà oggettive e che l’alcool distillato contribuiva in misura maggiore non solo al volume globale, ma anche al tenore in alcool delle bevande rispetto all’alcool fermentato. Nella sentenza la Corte ha poi esaminato le caratteristiche organolettiche (punti 36 e 37) e la destinazione del prodotto (punto 38), senza che occorra approfondire tale analisi in questa sede.
81.
Il dubbio sollevato dallo Hoge Raad nella causa C‑532/14 riguarda la portata del punto 35 della sentenza Siebrand ( 30 ): detto giudice chiede se, come suggerito dalla Toorank Productions, tale punto stabilisca un criterio assoluto in base al quale, quando la percentuale di un tipo di alcool è superiore a quella dell’altro tipo, si può soprassedere all’esame dei criteri relativi alle caratteristiche organolettiche e alla destinazione dei prodotti.
82.
Condivido la posizione della Commissione, secondo cui la Corte non intendeva introdurre, al punto 35 della sentenza Siebrand ( 31 ), un criterio generale in base al quale una percentuale di uno dei tipi di alcool, fermentato o distillato, superiore al 50% del titolo alcolometrico volumico comporta necessariamente la classificazione della bevanda nella voce 2206 o nella voce 2208, a seconda che prevalga l’uno o l’altro tipo di alcool.
83.
Mi sembra che l’interpretazione della sentenza Siebrand ( 32 ) suggerita dalla Toorank Productions possa provenire solo da una sua lettura tendenziosao incompleta.
84.
Nella causa menzionata, infatti, la Corte aveva applicato la regola interpretativa 3, lettera b), della NC, per i prodotti misti, che le imponeva di accertare quale materia conferisse ai prodotti in questione il carattere essenziale ( 33 ). Al punto 35 della sua sentenza, la Corte ha indicato chiaramente che avrebbe tenuto conto di varie caratteristiche e proprietà oggettive, tra le quali ha evidenziato, unicamente in primo luogo, la maggiore percentuale di alcool distillato, il che appare logico se si considera che siffatti prodotti avevano un titolo alcolometrico volumico del 14,5%, di cui 12 punti percentuali in alcool distillato e solo 2,5 in alcool fermentato ( 34 ). In un contesto siffatto pare evidente che la percentuale di alcool distillato, notevolmente superiore a quella di alcool fermentato, spiccasse come una caratteristica delle bevande.
85.
Inoltre, ai punti 36 e 37 della sentenza in parola, la Corte ha esaminato le caratteristiche organolettiche dei prodotti e al punto 38 la loro destinazione, giungendo, al punto 39, a una soluzione in esito alla valutazione complessiva dei tre criteri enunciati.
86.
Da quanto esposto può desumersi che l’eventuale percentuale superiore di un tipo di alcool rispetto all’altro costituisce solo uno di molteplici criteri, applicabile quando occorra stabilire, conformemente alla regola interpretativa 3, lettera b), della NC, quale materia conferisca ai prodotti il loro carattere essenziale.
87.
Propendo dunque a ritenere che, nel caso del Petrikov Creamy Green, non sia applicabile il criterio di cui al punto 35 della sentenza Siebrand ( 35 ). Infatti, dal rapporto tra il 51% di alcool fermentato e il 49% di alcool distillato non emerge con sufficiente chiarezza quale sia il prodotto che imprime il carattere essenziale.
88.
Di conseguenza, il peso della valutazione ricade nuovamente sul criterio delle proprietà o caratteristiche organolettiche. Orbene, poiché il criterio della percentuale è l’unica vera differenza rispetto alla seconda questione nella causa C‑533/14, la risposta ai dubbi sulla classificazione del Petrikov Creamy Green si basa sulle medesime considerazioni, alle quali rinvio.
89.
Riassumendo, ritengo che si debba rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dallo Hoge Raad nella causa C‑532/14 dichiarando che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 13,4% vol., ottenuta mescolando una bevanda alcolica purificata, denominata «Ferm fruit», ricavata mediante la fermentazione di concentrato di mela, con zucchero, aromi, coloranti e aromatizzanti, addensanti, conservanti ed alcool distillato, deve essere classificata nella voce 2208 della NC, anche nel caso in cui tale tipo di alcool non superi, né in volume né in percentuale, il 49% dell’alcool contenuto nella bevanda e il 51% del medesimo consista in alcool ottenuto mediante fermentazione.
VII – Conclusione
90.
Alla luce degli argomenti sopra svolti, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate:
Nel procedimento C‑533/14:
Nel procedimento C‑532/14:
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Decisione del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).
( 3 ) Istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (in prosieguo: la «Convenzione SA»).
( 4 ) GU L 256, pag. 1.
( 5 ) Fanno fede soltanto le note pubblicate nelle due lingue ufficiali dell’OMD, ossia francese e inglese.
( 6 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 7 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 8 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 9 ) C‑339/09, EU:C:2010:781.
( 10 ) Sentenza Paderborner Brauerei Haus Cramer (C‑196/10, EU:C:2011:487; in prosieguo: la «sentenza Cramer»).
( 11 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 12 ) C‑196/10, EU:C:2011:487.
( 13 ) Idem.
( 14 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 15 ) Idem.
( 16 ) Idem.
( 17 ) Idem.
( 18 ) V., per citare solo due pronunce molto recenti, sentenze Amazon EU (C‑58/14, EU:C:2015:385, punto 17), e Rohm Semiconductor (C‑666/13, EU:C:2014:2388, punto 23).
( 19 ) V., in particolare, sentenze Rohm Semiconductor (C‑666/13, EU:C:2014:2388, punto 23); Data I/O (C‑370/08, EU:C:2010:284, punto 24), e Data I/O (C‑297/13, EU:C:2014:331, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
( 20 ) Sentenza Cramer (C‑196/10, EU:C:2011:487, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
( 21 ) Sentenza Pacific Worl Limited (C‑215/10, EU:C:2011:528, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
( 22 ) Sentenze Oliver Medical (C‑547/13, EU:C:2015:139), e Delphi Deutschland (C‑423/10, EU:C:2011:315, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
( 23 ) V., analogamente, sentenza Nederlandse Spoorwegen (38/75, EU:C:1975:154, punto 10).
( 24 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 25 ) Sentenza Skoma-Lux (C‑339/09, EU:C:2010:781, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) Sentenza Cramer (C‑196/10, EU:C:2011:487, punto 37).
( 27 ) Sentenza Skoma-Lux (C‑339/09, EU:C:2010:781, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
( 28 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 29 ) Idem.
( 30 ) Idem.
( 31 ) Idem.
( 32 ) Idem.
( 33 ) Sentenza Siebrand (C‑150/08, EU:C:2009:294, punti 31 e 32).
( 34 ) Idem (punto 33).
( 35 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
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