CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 25 febbraio 2016 ( 1 )
Causa C‑557/14
Commissione europea
contro
Repubblica portoghese
«Inadempimento di uno Stato — Articolo 260 TFUE — Mancata esecuzione di una sentenza della Corte — Sentenza Commissione/Portogallo (C‑530/07, EU:C:2009:292) — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una penalità e di una somma forfettaria — Riduzione progressiva della penalità»
I – Introduzione
1.
La presente controversia si fonda su un ricorso proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica portoghese ai sensi dell’articolo 260 TFUE per la presunta incompleta esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (C‑530/07, EU:C:2009:292). In detta sentenza, la Corte ha accertato una violazione della direttiva 91/271/CEE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sulle acque reflue») da parte del Portogallo, poiché le acque reflue urbane provenienti da diversi agglomerati portoghesi non sarebbero sottoposte, in violazione delle disposizioni della direttiva, ad alcun adeguato trattamento. Lo stesso Portogallo non nega che la sentenza attende ancora di essere interamente eseguita poiché in uno degli agglomerati gli impianti non sono ancora stati realizzati completamente; le posizioni delle due parti in causa divergono però ampiamente quanto alle sanzioni economiche da infliggere per tale ragione.
II – Contesto normativo
2.
La direttiva sulle acque reflue disciplina, ai sensi, in particolare, del suo articolo 1, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e mira a proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate da tali scarichi di acque reflue.
3.
Ai densi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulle acque reflue, gli Stati membri provvedono affinché gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000 siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.
4.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulle acque reflue, gli Stati membri provvedono, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, affinché le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15000 abitanti equivalenti che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un «trattamento secondario o ad un trattamento equivalente», ossia a un trattamento più intenso del normale.
5.
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sulle acque reflue permette, a determinate condizioni, di derogare all’articolo 4, paragrafo 1, quando le acque reflue sono immesse in aree individuate come meno sensibili:
«Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di [abitanti equivalenti] compreso tra 10000 e 150000 se immessi in acque costiere (…), possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto all’articolo 4, purché:
—
tali scarichi subiscano almeno il trattamento primario così come definito all’articolo 2, punto 7), conformemente alle procedure di controllo stabilite nell’allegato I D;
—
studi esaurienti comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente.
—
(…)».
6.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva sulle acque reflue è ammessa una deroga per gli agglomerati di dimensioni ancora maggiori:
«In circostanze eccezionali, quando sia possibile dimostrare che un trattamento più completo non produce effetti positivi sull’ambiente, gli scarichi in aree meno sensibili di acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di [abitanti equivalenti] superiore a 150000 possono essere sottoposti al trattamento previsto all’articolo 6 per le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di [abitanti equivalenti] compreso tra 10000 e 150000.
In tali circostanze, gli Stati membri presentano anticipatamente la documentazione pertinente alla Commissione. La Commissione esamina il caso e adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2».
III – Fatti della controversia e procedimento dinanzi alla Corte
7.
Con la sentenza del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292), la Corte ha stabilito che il Portogallo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva sulle acque reflue, non avendo provvisto di reti fognarie, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, sette agglomerati e non avendo sottoposto a un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, ai sensi dell’articolo 4 della medesima direttiva, le acque reflue urbane provenienti da 15 agglomerati, tra cui Matosinhos e Vila Real de Santo António, agglomerati con rispettivamente 287000 e 116500 abitanti equivalenti.
8.
Con comunicazione del 18 giugno 2009, la Commissione ha chiesto al Portogallo di prendere posizione sull’esecuzione della citata sentenza. Il 21 febbraio 2014, a seguito di vari scambi di corrispondenza, essa ha formalmente invitato il governo portoghese, a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, a presentare osservazioni e ha fissato un termine di due mesi per l’esecuzione. Il 4 dicembre 2014 la Commissione, ritenendo che dalla risposta risultasse che il Portogallo non aveva ancora dato completa esecuzione alla sentenza, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte.
9.
La Commissione chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza del 7 maggio 2009 nella causa C‑530/07, Commissione/Portogallo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
—
condannare la Repubblica portoghese al pagamento di una penalità di EUR 20196 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza pronunciata nella causa C‑530/07, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla citata sentenza pronunciata nella causa C‑530/07;
—
condannare la Repubblica portoghese al pagamento di una somma forfettaria giornaliera di EUR 2244, a decorrere dalla data della pronuncia della citata sentenza nella causa C‑530/07, fino alla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento ovvero fino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla citata sentenza pronunciata nella causa C‑530/07 qualora quest’ultima data sia posteriore;
—
condannare la Repubblica portoghese alle spese.
10.
La Repubblica portoghese chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare il ricorso infondato nella misura in cui vi si oppone, e
—
condannare la Commissione alle spese.
11.
Le parti hanno svolto le proprie difese scritte e, il 21 gennaio 2016, le proprie difese orali.
IV – Analisi
A – Sull’inadempimento
12.
Quando la Corte riconosce in una sentenza che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto dell’Unione, tale Stato è tenuto – a norma dell’ articolo 260, paragrafo 1, TFUE – a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può – ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE – adire la Corte.
13.
Su tale fondamento, la Commissione ha proposto il presente procedimento per inadempimento. Al fine di stabilire se il Portogallo abbia adottato tutte le misure necessarie per adempiere la sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292) occorre quindi verificare se gli agglomerati citati in detta sentenza siano stati provvisti di una rete fognaria ai sensi dell’articolo 3 della direttiva sulle acque reflue e se le loro acque reflue urbane siano state sottoposte a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente a norma dell’articolo 4.
14.
La data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE è quella della scadenza del termine stabilito nell’invito a presentare osservazioni emesso in forza di tale disposizione ( 3 ).
15.
L’invito della Commissione al governo portoghese reca la data del 21 febbraio 2014 e fissava un termine di due mesi. La data di riferimento ai fini della valutazione di un inadempimento è pertanto il 21 aprile 2014.
16.
Nella suddetta comunicazione, la Commissione si limitava a contestare che le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Vila Real de Santo António e di Matosinhos continuavano a non essere sottoposte a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente, in linea con i requisiti posti dall’articolo 4 della direttiva sulle acque reflue.
17.
Nella risposta del 23 aprile 2014, i rappresentanti del Portogallo confermavano che i lavori necessari nell’agglomerato di Vila Real de Santo António non erano ancora conclusi, mentre quelli nell’agglomerato di Matosinhos non erano ancora iniziati.
18.
Al 21 aprile 2014, data di riferimento, il Portogallo non aveva pertanto adottato tutte le misure necessarie per trattare le acque reflue urbane provenienti da entrambi i citati agglomerati nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 4 della direttiva sulle acque reflue.
19.
Occorre quindi stabilire se la Repubblica portoghese, non avendo adottato, al 21 aprile 2014, tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292), sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
B – Sulle sanzioni pecuniarie
20.
Nell’ambito del procedimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, lo Stato membro inadempiente deve essere indotto a eseguire l’iniziale sentenza per inadempimento. Detto procedimento mira così a garantire un’efficace applicazione del diritto dell’Unione. Le misure previste da tale disposizione, e cioè la somma forfettaria e la penalità, mirano entrambe a questo stesso obiettivo ( 4 ).
21.
Spetta alla Corte, in ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di cui è investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l’esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un inadempimento e prevenire il ripetersi di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione ( 5 )
22.
Le proposte formulate dalla Commissione al riguardo non possono vincolare la Corte, ma costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Anche gli orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto con riferimento all’azione condotta dalla stessa Commissione ( 6 ).
1. Sulla penalità
23.
L’imposizione di una penalità in forza dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE si giustifica, in linea di principio, soltanto se perdura l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte ( 7 ).
24.
Il fatto che il Portogallo, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione, non avesse ancora adempiuto in toto alla sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292), non giustifica quindi da solo l’applicazione di una penalità. Occorre invece verificare, in aggiunta, se alla data della decisione della Corte, la sentenza necessiti ancora di essere eseguita.
25.
Nel pronunciarsi sull’imposizione di una penalità è quindi necessario esaminare in primis in che misura le violazioni perdurino [v., sul punto, sub a) infra]. Occorre poi stabilire il suo importo di base [v., sul punto, sub b) infra], ed esaminare se la penalità debba essere imposta a titolo di somma invariabile oppure in misura decrescente in relazione all’esecuzione [v., sul punto, sub c) infra].
a) Sulla persistenza delle violazioni
i) Agglomerato di Vila Real de Santo António
26.
Nella controreplica, il Portogallo afferma che la parte rimanente dei lavori necessari per sottoporre le acque reflue provenienti dall’agglomerato Vila Real de Santo António a un trattamento secondario era stata ultimata nell’aprile 2015. Pertanto, rispetto a detto agglomerato, la sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292), nel frattempo, è stata integralmente eseguita ( 8 ).
27.
All’udienza la Commissione ha, tuttavia, sostenuto che uno Stato membro ha recepito l’articolo 4 della direttiva sulle acque reflue solo quando un campionamento periodico delle acque reflue trattate prima dello scarico nelle acque recipienti, protratto per un periodo di un anno, abbia dimostrato che il trattamento secondario soddisfa i requisiti della direttiva. Nel caso di specie mancherebbe tale campionamento.
28.
La Commissione si fonda al riguardo sull’allegato I, sezione D, punto 3, della direttiva sulle acque reflue, ai sensi del quale, a seconda della dimensione dell’impianto, occorre effettuare un numero minimo di campionamenti periodici. A norma dell’articolo 15, primo trattino, si intende in tal modo verificare la conformità ai requisiti dell’allegato I B, e quindi, in definitiva, l’efficacia del trattamento delle acque reflue.
29.
Dalla direttiva sulle acque reflue non si evince tuttavia che l’attuazione dell’articolo 4 impone un campionamento rispetto a un determinato impianto di trattamento,. Sussiste invece un autonomo obbligo di campionamento periodico accanto all’obbligo di compiere un efficace trattamento secondario.
30.
Le sentenze pertinenti devono quindi essere interpretate nel senso che il campionamento costituisce una prova adeguata del fatto che un impianto di trattamento soddisfa i requisiti della direttiva sulle acque reflue ( 9 ). La sentenza Commissione/Italia potrebbe inoltre essere intesa nel senso che, ai fini della suddetta prova, è necessario un numero minimo di campioni ( 10 ). Nella sentenza Commissione/Grecia, la Corte contestava tuttavia soltanto che la mancanza di campioni periodici durante tre mesi tra il completamento di un impianto di trattamento e l’udienza impedirebbe di verificare l’efficacia del trattamento delle acque reflue ( 11 ). E, nella più recente sentenza Commissione/Portogallo, essa stabiliva esplicitamente che già un singolo campione sarebbe sufficiente per comprovare il rispetto dell’articolo 4 ( 12 ).
31.
La Commissione potrebbe confutare una simile prova, per esempio prendendo in considerazione, in particolare, altri campioni che non soddisfano i requisiti della direttiva sulle acque reflue o la mancanza di campioni periodici dopo un primo campione positivo. Essa potrebbe anche dimostrare che il campione è stato prelevato in condizioni che non sono rappresentative del grado di inquinamento delle acque reflue.
32.
Nel caso di specie, il Portogallo ha affermato, senza essere contraddetto, di aver trasmesso alla Commissione campioni relativi al periodo sino al novembre 2015 attestanti l’efficacia del trattamento secondario.
33.
La Commissione non ha confutato tale affermazione. Essa si è essenzialmente limitata a sostenere che soltanto un campionamento protratto per un anno sarebbe sufficiente, perché solo un siffatto periodo sarebbe sufficientemente rappresentativo.
34.
Non è tuttavia dato comprendere perché campioni prelevati da aprile sino a novembre in una località dell’Algarve possano non essere rappresentativi. Come osservato dalla Commissione stessa, è durante la stagione turistica che, in tale zona, è prevedibile che si riscontri il grado più elevato d’inquinamento delle acque reflue. Il periodo di campionamento comprende proprio la stagione turistica.
35.
Si deve quindi ritenere che, nel frattempo, l’agglomerato di Vila Real de Santo António abbia raggiunto uno stato conforme alla direttiva. Pertanto, al riguardo, non è più necessaria l’imposizione di una penalità.
ii) Sull’agglomerato di Matosinhos
36.
Secondo le informazioni fornite dal Portogallo, ad oggi la costruzione del richiesto impianto per il trattamento secondario delle acque reflue urbane nell’agglomerato di Matosinhos non è stata avviata per problemi di finanziamento ( 13 ). Nella controreplica, il Portogallo afferma che nel frattempo i presupposti per la costruzione sono stati soddisfatti ( 14 ), e a tal fine ha fornito un calendario per la realizzazione dei lavori di costruzione che, in base a quanto affermato, dovrebbero prendere avvio nella prima metà del 2016. La completa messa in funzione dell’impianto è prevista per la seconda metà del 2019 ( 15 ).
37.
Dalle considerazioni svolte dallo stesso Portogallo si evince che la sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292) non aveva ancora avuto integrale esecuzione neppure alla data dell’udienza. Date le circostanze, la condanna del Portogallo al versamento di una penale costituisce un mezzo finanziario adeguato per garantire che sia posto fine all’inadempimento constatato e sia data completa esecuzione alla sentenza ( 16 ).
b) Sull’importo di base della penalità
38.
Spetta alla Corte stabilire la penalità in modo tale che sia adeguata alle circostanze e commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato ( 17 ).
39.
Nell’ambito della valutazione della Corte, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’infrazione, dal suo grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro per cui è causa. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte deve tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi ( 18 ).
40.
La Commissione chiede che sia imposta, sino alla completa esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292), una penalità giornaliera da calcolare come segue: l’importo di base della penalità fissato, in misura identica per tutti gli Stati membri, in EUR 660 al giorno è moltiplicato per un coefficiente di gravità fissato a 3 (su una scala da 1 a 20), per un coefficiente di durata fissato a 3 (su una scala da 1 a 3) e per un fattore «n», che rappresenta la capacità finanziaria del Portogallo, pari a 3,40. Se ne ottiene un importo pari a EUR 20196,00 al giorno.
41.
È vero che, in sede d’imposizione di sanzioni pecuniarie, la Corte non indica singoli coefficienti, ma si tratta di un metodo ragionevole per rendere comprensibile il calcolo delle sanzioni. Occorre quindi, nel prosieguo, analizzare più nel dettaglio la proposta della Commissione.
i) Sulla presa in considerazione della capacità finanziaria del Portogallo
42.
In base alla giurisprudenza della Corte, in sede di calcolo di una penalità si deve tenere conto dell’attuale evoluzione del prodotto interno lordo di uno Stato membro, quale risulta alla data di esame dei fatti da parte della Corte ( 19 ). Occorrerebbe quindi far riferimento ai dati aggiornati pubblicati dalla Commissione nella sua comunicazione del 5 agosto 2015 ( 20 ). Il fattore «n» per la capacità finanziaria del Portogallo deve quindi essere fissato a 3,35. Di contro, l’importo unitario di base deve ora essere fissato in EUR 670.
ii) Sulla durata della violazione
43.
La durata dell’inadempimento deve essere calcolata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e non quello in cui quest’ultima è stata adita dalla Commissione ( 21 ).
44.
Secondo la Commissione, tenuto conto del periodo trascorso dall’emanazione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292), ossia sette anni scarsi, occorre applicare il coefficiente pari a 3, il più elevato previsto per la presa in considerazione della durata della violazione.
45.
In tal senso depone il fatto che, benché l’articolo 260, paragrafo 1, TFUE non precisi il termine entro il quale l’esecuzione di una sentenza della Corte deve avvenire, secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste tuttavia l’obbligo di avviarne immediatamente l’esecuzione e di concluderla nel più breve termine possibile ( 22 ).
46.
In questo senso, in due sentenze, pronunciate anch’esse con riferimento alla mancata corretta attuazione della direttiva sulle acque reflue, la Corte ha valutato un periodo di circa otto anni come «notevole» ( 23 ) e un periodo di circa nove anni come «eccessivo» ( 24 ). Essa ha così stimato pur riconoscendo, nel contempo, che gli adempimenti da eseguire richiedevano un periodo significativo di diversi anni e che l’esecuzione della sentenza iniziale andava considerata quasi completa ( 25 ). Nell’ambito di un’altra causa vertente sulla direttiva in parola, essa valutava un periodo di cinque anni come «un tempo più che sufficiente» per dare piena attuazione alla sentenza ( 26 ).
47.
Anche sentenze più recenti della Corte in ambiti diversi si pongono in linea con quanto precede. In una sentenza da poco pronunciata sul recepimento di direttive in materia di gestione dei rifiuti, essa ha, ad esempio, qualificato un periodo di sette anni come «notevole» ( 27 ). Con riferimento al recupero di aiuti di Stato concessi in violazione del diritto dell’Unione, anche un periodo di tre anni costituisce già, secondo la Corte, un intervallo di tempo significativo ( 28 ).
48.
Non convincono invece le argomentazioni del Portogallo secondo cui l’applicazione di un coefficiente di durata pari a 3 sarebbe adeguato se la sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292) dovesse essere ancora adempiuta nella sua totalità. Pertanto, considerato che la sentenza è stata eseguita per oltre il 90%, il coefficiente non dovrebbe essere superiore a 1 ( 29 ).
49.
La Commissione osserva infatti, correttamente, che il Portogallo confonde qui il criterio della durata della violazione con quello della gravità ( 30 ). Il grado di esecuzione della sentenza iniziale è preso in considerazione in sede di valutazione della gravità della violazione.
50.
In conclusione, un coefficiente di durata pari a 3 sembra appropriato.
iii) Sulla gravità della violazione
51.
Occorre infine valutare la gravità della violazione. Le posizioni delle parti in causa sono, sul punto, particolarmente distanti l’una dall’altra.
52.
La Commissione fonda la sua proposta di fissare a 3 su 20 il coefficiente di gravità su due argomenti centrali.
53.
In primo luogo, essa richiama il significato delle disposizioni di diritto dell’Unione che il Portogallo avrebbe violato. Dalle disposizioni della direttiva sulle acque reflue risulterebbe che lo scarico nelle acque recipienti di acque reflue urbane non trattate causerebbe un inquinamento che pregiudica gravemente la qualità di dette acque e degli ecosistemi ad esse afferenti. La raccolta e il trattamento di tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000 avrebbe quindi un’importanza decisiva per la qualità delle acque recipienti e degli ecosistemi, così come per la completa e corretta applicazione di altre direttive ( 31 ).
54.
La Commissione fa riferimento, in secondo luogo, alle conseguenze della violazione sia per il bene collettivo sia per gli interessi dei singoli. La tutela dell’ambiente e della salute umana sono infatti d’interesse generale. L’incompleta esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292) li metterebbe invece gravemente a rischio. La limitata possibilità dei cittadini di utilizzare acqua pulita e di svolgere attività del tempo libero ad essa collegate, potrebbe inoltre influenzare il settore turistico ( 32 ).
55.
Come già sottolineato anche dalla Corte, la posizione della Commissione trova conferma nel fatto che il mancato rispetto dell’obbligo sancito dall’articolo 4 della direttiva sulle acque reflue di sottoporre le acque reflue urbane a un trattamento secondario, può, data la natura stessa dell’obbligo in parola, mettere a rischio la salute umana e danneggiare l’ambiente e, già per tale motivo, deve essere considerato in linea di principio come particolarmente grave ( 33 ).
56.
In tal senso, la Corte ha altresì già dichiarato che un inadempimento è particolarmente grave quando la mancata esecuzione di una sentenza della Corte è tale da arrecare pregiudizio all’ambiente, la cui salvaguardia fa parte degli obiettivi stessi della politica dell’Unione, come risulta dall’articolo 191 TFUE ( 34 ).
57.
Il Portogallo si oppone però con decisione alle affermazioni della Commissione rispetto all’agglomerato di Matosinhos. Esso ricorda che le acque reflue urbane dell’agglomerato sarebbero già oggi sottoposte a un trattamento primario e che non vi sarebbe nulla da eccepire quanto alla qualità delle acque recipienti e degli ecosistemi ad esse afferenti ( 35 ). Esso nega, inoltre, le conseguenze dedotte dalla Commissione per la salute dei residenti ( 36 ). Tenuto conto della quasi completa esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292), il coefficiente di gravità non potrebbe essere fissato in un valore superiore a 1 ( 37 ).
58.
Al riguardo, il Portogallo si fonda su due argomenti. Da un lato, l’agglomerato di Matosinhos soddisferebbe i requisiti previsti dalla direttiva sulle acque reflue, così da poter omettere un trattamento secondario delle acque reflue urbane. Dall’altro, le acque di Matosinhos sarebbero di qualità eccellente e i timori nutriti dalla Commissione rispetto alle conseguenze per ambiente e salute sarebbero infondati.
– Sulla necessità di un trattamento secondario
59.
Rispetto al primo argomento, il Portogallo afferma che le acque reflue dell’agglomerato di Matosinhos sottoposte a trattamento primario non sono scaricate nelle acque di un lago o di un fiume, ma nell’acqua mossa del mare, che ha un elevato contenuto di sale. Sarebbero perciò, soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva sulle acque reflue che prevedono la possibilità di applicare regole meno rigorose ( 38 ). La stessa Commissione, nel verbale del Consiglio all’atto dell’adozione della direttiva sulle acque reflue, avrebbe dichiarato che la disposizione in parola trova applicazione nei confronti del Portogallo ( 39 ).
60.
Tale argomento non convince in quanto l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva sulle acque reflue presuppone, in base al suo contenuto, il rispetto di una determinata procedura. Lo Stato membro interessato deve presentare la documentazione necessaria alla Commissione che adotta poi una decisione. Come sostenuto tuttavia dalla Commissione, senza essere contraddetta, il Portogallo stesso ha sì presentato nel 1999 richiesta di applicazione della disposizione di cui trattasi all’agglomerato di Matosinhos, ma ha poi ritirato detta richiesta ( 40 ).
61.
Occorre però riconoscere che, alla luce delle condizioni particolari in cui si trova Matosinhos, in base alle quali un’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva sulle acque reflue non può essere esclusa a priori, vi è motivo di prevedere che si verificheranno danni minori per l’ambiente rispetto ad altri luoghi.
– Sulla qualità delle acque a Matosinhos
62.
Il Portogallo afferma inoltre che, grazie al trattamento primario delle acque reflue compiuto, è stato possibile ridurre la richiesta chimica e biochimica di ossigeno compresa mediamente tra il 42% e il 43%, ovvero corrispondente a un valore superiore al doppio rispetto al 20% previsto dalla direttiva sulle acque reflue ( 41 ). Le acque reflue urbane dell’agglomerato di Matosinhos sottoposte a trattamento primario sarebbero inoltre scaricate in mare, mediante una condotta sottomarina, ad oltre due chilometri dalla costa, cosicché la qualità delle acque costiere non subirebbe alcun danno ( 42 ). Il Portogallo cita inoltre alcune analisi compiute ad intervalli regolari sulle acque di balneazione a Matosinhos che ne attesterebbero l’eccellente qualità ( 43 ). Date le circostanze, non vi sarebbe ragione di ritenere che sussista un pericolo per la salute dei residenti o per il settore turistico ( 44 ). Un trattamento ancora più spinto delle acque reflue urbane non inciderebbe invece oggettivamente in modo significativo sull’ambiente ( 45 ).
63.
Per quanto attiene alla riduzione della richiesta chimica e biochimica di ossigeno fatta valere dal Portogallo, si osserva che una riduzione del 20% corrisponde ai requisiti imposti dalla direttiva sulle acque reflue rispetto al trattamento primario delle acque reflue. Per il trattamento secondario, la direttiva indica invece come obiettivi una riduzione della richiesta chimica di ossigeno pari ad almeno il 75% e della richiesta biochimica di ossigeno compresa tra il 70% e il 90%. Tali valori continuano a non essere raggiunti.
64.
È vero, inoltre, che dai dati forniti dal Portogallo si evince che la qualità delle acque di balneazione lungo la maggior parte delle spiagge di Matosinhos è classificata come «eccellente». Tuttavia, la qualità dell’acqua della spiaggia «Azul‑Conchina», nella quale – secondo le incontestate indicazioni della Commissione – le acque reflue sottoposte a trattamento primario sono scaricate in mare, è valutata solo come «sufficiente» e quella della spiaggia «Matosinhos», la più vicina all’area urbana di Matosinhos, soltanto come «buona». Le suddette spiagge sono quindi sì utilizzabili ai sensi della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ( 46 ), ma la mancanza di una qualità eccellente costituisce un indice del fatto che l’insufficiente trattamento delle acque reflue incide sulla qualità delle acque. Nelle dirette vicinanze dello scarico i danni potrebbero essere addirittura più rilevanti.
65.
Il Portogallo non convince quando giustifica la caduta del livello di qualità di entrambe le acque di balneazione sulla base di sole circostanze eccezionali di breve durata non collegate alla gestione dell’impianto di trattamento delle acque reflue, giacché la classificazione delle spiagge citate è invariata dal 2012. Occorre quindi concordare con la Commissione che esiste evidentemente un potenziale di miglioramento. Il compimento di un trattamento secondario delle acque reflue può contribuire a tale miglioramento.
66.
Occorre quindi ritenere che la mancata esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292) non abbia in effetti causato danni ambientali gravi, ma continui a nuocere all’ambiente e, in particolare, alle spiagge nelle vicinanze di Matosinhos.
– Altre circostanze aggravanti o attenuanti
67.
A titolo di aggravante occorre poi considerare che, in base al calendario presentato dal Portogallo, non si può contare su una completa esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292) fino al 2019. Si tratta quindi di un ritardo di quasi vent’anni, poiché il contestato obbligo di sottoporre le acque reflue urbane dell’agglomerato Matosinhos a un trattamento secondario avrebbe dovuto essere adempiuto entro il 31 dicembre 2000. Secondo giurisprudenza, la lunga durata di una violazione del diritto dell’Unione attribuisce alla violazione un peso aggiuntivo ( 47 ) benché tale circostanza sia già considerata nell’ambito della quantificazione del coefficiente di durata.
68.
Dall’altro lato, occorre tener conto, come riconosce anche la Commissione, dei progressi compiuti dal Portogallo nell’attuare la direttiva sulle acque reflue ( 48 ).
69.
Soltanto un agglomerato non è stato, infatti, ancora adeguato alla sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292). Si tratta di un numero molto inferiore rispetto a quello degli agglomerati inizialmente considerati da detta sentenza, ossia 22. Espresso in abitanti equivalenti, restano ancora da adeguare alla direttiva soltanto 287000 abitanti equivalenti, a fonte degli iniziali 3243600, il che rappresenta un grado di attuazione superiore al 90%. Il Portogallo ha quindi notevolmente ridotto eventuali altri danni alla salute umana e all’ambiente derivanti dalla violazione accertata nella sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292).
70.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dovrebbe dunque essere applicato un coefficiente di gravità dell’1,5.
iv) Conclusione intermedia
71.
Partendo dall’importo di base di EUR 670 al giorno e moltiplicandolo per un coefficiente di gravità di 1,5, un coefficiente di durata di 3 e un fattore «n» di 3,35, si arriva a una penalità giornaliera di EUR 10100,25. Pare opportuno arrotondare il suddetto importo a EUR 10000.
c) Sulla possibilità di una graduale riduzione della penalità
72.
La Commissione propone di considerare, in sede di fissazione della penalità, i progressi che in futuro il Portogallo compirà nell’esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292), prevedendo che la penalità si riduca proporzionalmente al numero degli abitanti equivalenti adeguati alla direttiva.
73.
Anche il Portogallo sollecita l’applicazione di una penalità decrescente. Esso evidenzia però che, nel caso dell’agglomerato Matosinhos, l’asserita violazione si limita a rendere possibile un trattamento secondario delle acque reflue urbane. Ai fini della progressiva riduzione della penalità dovrebbe pertanto assumere carattere dirimente l’avanzamento dei relativi lavori di costruzione ( 49 ). Il Portogallo ritiene che, nel caso di specie, un approccio come quello proposto dalla Commissione non sia né fattibile né ipotizzabile, posto che le acque reflue urbane possono essere sottoposte a un trattamento secondario solo dopo la conclusione dei lavori di costruzione. Per contro, non sarebbe possibile procedere a una riduzione graduale degli abitanti equivalenti interessati ( 50 ).
74.
In base alla giurisprudenza della Corte, per garantire la piena esecuzione della sentenza della Corte, la penalità deve essere pretesa in linea di principio nella sua interezza fino al momento in cui lo Stato membro non abbia adottato tutte le misure necessarie per porre fine all’inadempimento accertato. Tuttavia, in certi casi specifici, può essere prevista una sanzione che tenga conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei suoi obblighi ( 51 ). Ciò corrisponde al principio di proporzionalità, posto che il mantenimento della piena penalità a prescindere dai progressi compiuti in sede di esecuzione della prima sentenza non sarebbe più adeguato e, rispetto alla violazione accertata, sproporzionato ( 52 ).
75.
In tal senso la Corte ha già applicato, in più occasioni, penalità decrescenti. I casi riguardavano, da un lato, la qualità dell’acqua di un gran numero di acque di balneazione ( 53 ), il recupero di una serie di aiuti di Stato concessi nell’ambito di regimi di aiuti nazionali ( 54 ) o la chiusura e bonifica di discariche illegali ( 55 ). Dall’altro, la Corte ha agito in tal senso anche in due casi che corrispondono, dal punto di vista strutturale, a quello in esame, dato che anch’essi vertevano sul trattamento primario e secondario di acque reflue urbane ( 56 ).
76.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Portogallo, ai fini della progressiva riduzione della penalità non può farsi riferimento all’avanzamento dei lavori di costruzione dell’impianto di trattamento secondario per Matosinhos. Infatti, solo quando è garantito che effettivamente un ulteriore numero di abitanti equivalenti è stato reso conforme alla direttiva, si può parlare di progresso nell’esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292) e di rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 della direttiva sulle acque reflue. La mera prosecuzione dei lavori di costruzione, per quanto avanzati, non implica, invece, nessuna riduzione dell’impatto ambientale, che si prevede solo dopo l’entrata in funzione dell’impianto di trattamento secondario. Pertanto, come già dichiarato dalla Corte per il Belgio e la Grecia, ai fini della riduzione della penalità assume rilievo soltanto la riduzione del numero di abitanti equivalenti non conformi alla direttiva ( 57 ). Quanto al Lussemburgo, dove sono ancora in fase di costruzione due impianti, la Corte ha addirittura negato qualsiasi riduzione della penalità prima del completamento di entrambi ( 58 ). Concedere al Portogallo una riduzione della penalità già sulla base dell’avanzamento dei lavori rappresenterebbe un trattamento di favore rispetto a tali altri Stati membri.
77.
Poiché lo stesso Portogallo afferma che nel caso dell’agglomerato di Matosinhos non sono possibili né un aumento graduale del numero di abitanti equivalenti conformi alla direttiva, né la conseguente riduzione dell’impatto ambientale, dovrebbe essere imposta una penalità con importo fisso.
d) Conclusione intermedia
78.
La Repubblica portoghese deve quindi essere condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità giornaliera di EUR 10000 fino alla piena esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292).
2. Sulla somma forfettaria
79.
Secondo la giurisprudenza della Corte, oltre alla penalità, può essere imposta anche una somma forfettaria ( 59 ). Essa deve restare correlata, in ciascun caso di specie, al complesso degli elementi rilevanti relativi tanto alle caratteristiche dell’inadempimento accertato quanto al comportamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all’articolo 260 TFUE. A questo proposito, quest’ultimo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale nel decidere in merito all’irrogazione o meno di una siffatta sanzione ( 60 ).
80.
Ai fini del calcolo della somma forfettaria, la Commissione propone di moltiplicare l’importo di base fisso di EUR 220 al giorno per il coefficiente di gravità e per il fattore «n», corrispondenti ai valori proposti per il calcolo della penalità, e per il numero di giorni trascorsi dalla prima sentenza.
81.
Aggiornando i suddetti dati alla penalità che ho proposto di infliggere al Portogallo, si perviene – tenuto conto dell’importo di base di EUR 220, del fattore «n» 3,35 e del coefficiente di gravità 1,5 ( 61 ) – a un importo di base di EUR 1105,50. Riferito al momento della lettura delle presenti conclusioni, 2485 giorni dopo la pronuncia della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292), ne risulta una somma forfettaria di EUR 2747167,50. Qualora la sentenza sia pronunciata circa tre mesi dopo le conclusioni, sarebbe ipotizzabile imporre una somma forfettaria pari a EUR 2846662,50.
82.
È però necessario analizzare più nel dettaglio l’adeguatezza di tale importo.
83.
A titolo di aggravante, occorre anzitutto considerare che, è vero che nel frattempo nell’agglomerato Vila Real de Santo António si è giunti a una situazione conforme alla direttiva, ma che – anche rispetto ad esso – è stato accertato, nell’ambito del presente procedimento, un inadempimento ( 62 ).
84.
Inoltre, ai fini della fissazione della somma forfettaria occorre, in base alla giurisprudenza, tener conto della «condotta» dello Stato membro interessato ( 63 ).
85.
Si deve, al riguardo, considerare anche che la Commissione contesta al Portogallo di aver gravemente violato la tempistica da esso stesso indicata ( 64 ).
86.
A favore del Portogallo depone invece la costante collaborazione esistente tra le sue autorità e la Commissione, oltre alle informazioni dettagliate che i suoi enti avrebbero inviato alla Commissione.
87.
L’eventuale mancata collaborazione con la Commissione deve essere presa in considerazione nel fissare la somma forfettaria ( 65 ). Come risulta dagli atti, alla pronuncia della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292) seguiva uno stretto scambio tra la Commissione e le autorità portoghesi. La Commissione non contesta la condotta del Portogallo in sé. Fondata è tuttavia la contestazione della Commissione, a detta della quale il Portogallo in più occasioni non si sarebbe attenuto al proprio calendario. Il completamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue per Matosinhos è stato infatti annunciato, in successione, per dicembre 2011 ( 66 ), aprile 2013 ( 67 ), dicembre 2013 ( 68 ) e infine per il 2017 ( 69 ). In base al più recente piano presentato dal Portogallo, l’impianto dovrebbe ora entrare in funzione solo nella seconda parte del 2019 ( 70 ). Analogamente, è stato annunciato che l’agglomerato Vila Real de Santo António sarebbe stato adeguato alle disposizioni della direttiva entro fine 2010. Di fatto, tale adeguamento è stato posticipato al 2015.
88.
In aggiunta, la Commissione deduce il gran numero di procedimenti per inadempimento contro il Portogallo che del pari hanno portato all’emanazione di sentenze della Corte in materia di trattamento delle acque reflue urbane. Ciò denoterebbe un ripetuto comportamento illegittimo oltretutto in un settore in cui le ripercussioni per la salute umana e per l’ambiente sono particolarmente importanti ( 71 ).
89.
Secondo la giurisprudenza della Corte, la reiterazione di infrazioni da parte di uno Stato membro, in un settore specifico di azione dell’Unione, può essere un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione richiede l’adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria ( 72 ). Di fatto, oltre alla sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292), il Portogallo è stato già condannato altre quattro volte per non aver adempiuto i suoi obblighi derivanti dalla direttiva sulle acque reflue ( 73 ).
90.
Date tali circostanze, propongo di imporre alla Repubblica portoghese il pagamento di una somma forfettaria di tre milioni di euro.
V – Spese
91.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
92.
La Commissione ha chiesto la condanna del Portogallo e occorre accertare l’inadempimento. Conformemente alla giurisprudenza, tale circostanza è sufficiente a condannare il Portogallo alle spese ( 74 ) anche se la Commissione è rimasta soccombente in quanto la sua richiesta prevedeva l’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria superiori.
VI – Conclusione
93.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di decidere come segue:
1)
La Repubblica portoghese, non avendo adottato al 21 aprile 2014 – data di scadenza del termine fissato dalla Commissione europea – tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (C‑530/07, EU:C:2009:292), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
2)
La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità giornaliera di EUR 10000 fino alla piena esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2009:292).
3)
La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR tre milioni.
4)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) nella versione modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998 (GU L 67, pag. 29).
( 3 ) Sentenze Commissione/Spagna (C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 67); Commissione/Repubblica ceca (C‑241/11, EU:C:2013:423, punto 23); Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 32); Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 27), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 29).
( 4 ) Sentenze Commissione/Grecia (C‑369/07, EU:C:2009:428, punto 140), e Commissione/Italia (C‑367/14, EU:C:2015:611, punto 85).
( 5 ) Sentenze Commissione/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740, punto 36); Commissione/Spagna (C‑184/11 EU:C:2014:316, punto 58); Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 86), e Commissione/Italia (C‑367/14, EU:C:2015:611, punto 86).
( 6 ) Sentenze Commissione/Portogallo (C‑70/06, EU:C:2008:3, punto 34); Commissione/Grecia (C‑369/07, EU:C:2009:428, punto 112); Commissione/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740, punto 37); Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 64), e Commissione/Italia (C‑367/14, EU:C:2015:611, punto 87).
( 7 ) Sentenze Commissione/Grecia (C‑369/07, EU:C:2009:428, punto 59); Commissione/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740, punto 42); Commissione/Lussemburgo (C‑576/11, EU:C:2013:773, punto 43); Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 87), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 47).
( 8 ) Punti 18 e 22 della controreplica.
( 9 ) Sentenze Commissione/Italia (C‑565/10, EU:C:2012:476, punti 37 e 38); Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 48), e Commissione/Portogallo (C‑398/14, EU:C: 2016:61, punto 39).
( 10 ) Sentenza Commissione/Italia (C‑565/10, EU:C:2012:476, punto 38).
( 11 ) Sentenza Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 48).
( 12 ) Sentenza Commissione/Portogallo (C‑398/14, EU:C:2016:61, punto 39).
( 13 ) V. la comunicazione delle autorità portoghesi del 23 aprile 2014 in risposta alla lettera di diffida della Commissione del 21 febbraio 2014 (allegato A 11 del ricorso).
( 14 ) Punto 31 della controreplica.
( 15 ) Punto 32 e allegato D 2 della controreplica.
( 16 ) Sentenze Commissione/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740, punto 45); Commissione/Spagna (C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 114); Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 66); Commissione/Lussemburgo (C‑576/11, EU:C:2013:773, punto 45); Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 94), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 49).
( 17 ) Sentenze Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 68); Commissione/Lussemburgo (C‑576/11, EU:C:2013:773, punto 46); Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 52); Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 95), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 52).
( 18 ) Sentenze Commissione/Grecia (C‑369/07, EU:C:2009:428, punti 114 e 115); Commissione/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740, punti 56 e 57); Commissione/Spagna (C‑610/10, EU:C:2012:781, punti 118 e 119); Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 69); Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 97), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 54).
( 19 ) Sentenze Commissione/Irlanda (C‑279/11 EU:C:2012:834, punto 78); Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 58); Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 104), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 60).
( 20 ) C(2015) 5511 final.
( 21 ) Sentenze Commissione/Portogallo (C‑70/06, EU:C:2008:3, punto 45); Commissione/Spagna (C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 120); Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 57), e Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 102).
( 22 ) Sentenze Commissione/Spagna (C‑278/01, EU:C:2003:635, punto 27); Commissione/Irlanda (C‑374/11, EU:C:2012:827, punto 21); Commissione/Portogallo (C‑76/13, EU:C:2014:2029, punto 57), e Commissione/Italia (C‑367/14, EU:C:2015:611, punto 95).
( 23 ) Sentenza Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 59).
( 24 ) Sentenza Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 54).
( 25 ) Sentenza Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 54).
( 26 ) Sentenza Commissione/Lussemburgo (C‑576/11, EU:C:2013:773, punto 52).
( 27 ) Sentenza Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 103).
( 28 ) Sentenza Commissione/Italia (C‑367/14, EU:C:2015:611, punto 98).
( 29 ) Punto 73 del controricorso e punto 59 della controreplica.
( 30 ) Punto 46 della replica.
( 31 ) Punti da 25 a 32 del ricorso.
( 32 ) Punti da 35 a 37 del ricorso.
( 33 ) Sentenza Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 55).
( 34 ) Sentenze Commissione/Irlanda (C‑279/11, EU:C:2012:834, punto 72), e Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 56).
( 35 ) Punti 21 e 23 del controricorso.
( 36 ) Punto 25 del controricorso.
( 37 ) Punto 71 del controricorso.
( 38 ) Punti 27 e 32 del controricorso.
( 39 ) Punto 29 del controricorso.
( 40 ) Punto 21 e allegato C 2 della replica.
( 41 ) Punto 23 del controricorso.
( 42 ) Punto 33 del controricorso.
( 43 ) Punto 28 della controreplica e punti 33 e 34 del controricorso.
( 44 ) Punto 34 del controricorso.
( 45 ) Punto 27 della controreplica.
( 46 ) Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64, pag. 37).
( 47 ) Sentenza Commissione/Irlanda (C‑374/11, EU:C:2012:827, punto 38).
( 48 ) Sentenza Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 58).
( 49 ) Punto 47 del controricorso.
( 50 ) Punti 41 e segg. della controreplica.
( 51 ) Sentenze Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 60); Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 106), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 62). V., in questo senso, anche sentenze Commissione/Spagna, (C‑278/01, EU:C:2003:635, punti da 43 a 51); Commissione/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740, punti da 47 a 55), e Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punti 73 e segg.).
( 52 ) Sentenze Commissione/Spagna (C‑278/01, EU:C:C2003:635, punti 48 e segg.), e Commissione/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740, punto 49).
( 53 ) Sentenza Commissione/Spagna (C‑278/01, EU:C:2003:635).
( 54 ) Sentenza Commissione/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740).
( 55 ) Sentenze Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405), e Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407).
( 56 ) Sentenze Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684).
( 57 ) Sentenze Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 73), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 66).
( 58 ) Sentenza Commissione/Lussemburgo (C‑576/11, EU:C:2013:773).
( 59 ) Sentenze Commissione/Grecia (C‑369/07, EU:C:2009:428, punto 143); Commissione/Spagna (C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 140); Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 71); Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 113), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 72).
( 60 ) Sentenze Commissione/Belgio (C‑533/11, EU:C:2013:659, punti 50 e segg.); Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 73); Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 114), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 73).
( 61 ) Paragrafo 70 delle presenti conclusioni.
( 62 ) V. paragrafi 17 e 19 delle presenti conclusioni.
( 63 ) V. sentenze citate nella nota 60.
( 64 ) Punto 45 del ricorso.
( 65 ) Sentenza Commissione/Grecia (C‑407/09, EU:C:2011:196, punto 33).
( 66 ) Comunicazione del 16 febbraio 2010, allegato A 4 del ricorso.
( 67 ) Comunicazione del 6 ottobre 2010, allegato A 5 del ricorso.
( 68 ) Comunicazione del 12 dicembre 2011, allegato A 7 del ricorso.
( 69 ) Comunicazione del 23 aprile 2014, allegato A 11 del ricorso.
( 70 ) Punto 32 e allegato D 2 della controreplica.
( 71 ) Punto 50 del ricorso.
( 72 ) Sentenze Commissione/Francia (C‑121/07, EU:C:2008:695, punto 69); Commissione/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740, punto 90); Commissione/Spagna (C‑184/11, EU:C:2014:316, punto 78), e Commissione/Irlanda (C‑279/11, EU:C:2012:834, punto 70).
( 73 ) Sentenze Commissione/Portogallo (C‑233/07, EU:C:2008:271); Commissione/Portogallo (C‑526/09, EU:C:2010:734); Commissione/Portogallo (C‑220/10, EU:C:2011:558), e Commissione/Portogallo (C‑398/14, EU:C:2016:61).
( 74 ) Sentenze Commissione/Grecia (C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 81); Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 122); Commissione/Svezia (C‑243/13, EU:C:2014:2413, punto 68), e Commissione/Grecia (C‑167/14, EU:C:2015:684, punto 81)
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