CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 19 gennaio 2016 ( 1 )
Causa C‑566/14 P
Jean‑Charles Marchiani
contro
Parlamento europeo
«Impugnazione — Deputato al Parlamento europeo — Indennità d’assistenza parlamentare — Recupero di somme indebitamente percepite — Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 — Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 — Prescrizione — Termine ragionevole — Sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134) — Sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372)»
1.
Con la sua impugnazione, il sig. Marchiani chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 ottobre 2014, Marchiani/Parlamento (T‑479/13, EU:T:2014:866, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 relativa al recupero di una somma di EUR 107694,72 (in prosieguo: la «decisione controversa») e della nota di addebito ad essa relativa del 5 luglio 2013 (in prosieguo: la «nota di addebito»).
2.
Nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del proprio ricorso, il sig. Marchiani contesta al Tribunale di aver commesso numerosi errori di diritto relativi alla prescrizione dei crediti interessati dalla decisione controversa. Il ricorrente non ha dato prova di particolare chiarezza nella redazione della sua impugnazione. Tuttavia, nel quarto motivo, una quarta parte sembra insistere, in particolare, sulla valutazione del principio del termine ragionevole, che troverebbe applicazione laddove nessuna disposizione del diritto dell’Unione abbia previsto il termine entro il quale una domanda o un ricorso debba essere presentato.
3.
Tale questione è stata esaminata attentamente dalla Corte nel contesto di un riesame [sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134)] ( 2 ). Essa è stata altresì analizzata più di recente e in un contesto analogo a quello della presente impugnazione nella sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372), ma gli orientamenti seguiti dalla Corte in queste due sentenze possono sembrare contraddittori.
4.
Ciò spiega il motivo per cui, come auspicato dalla Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi di tale specifica questione.
I – Contesto normativo
A – La Carta
5.
Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), rubricato «Diritto ad una buona amministrazione», «[o]gni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione».
B – Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
6.
L’articolo 81 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ( 3 ), rubricato «Prescrizione», dispone:
«1. Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l’applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, i crediti dell’Unione nei confronti di terzi e i crediti di terzi nei confronti dell’Unione sono soggetti a una prescrizione di cinque anni.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prescrizione».
C – Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
7.
L’articolo 93 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 ( 4 ), è rubricato «Norme relative ai termini di prescrizione».
8.
Esso afferma, al paragrafo 1, primo comma, che «[i]l termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi decorre dal giorno successivo alla scadenza indicata al debitore nella nota di addebito a norma dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera b)».
II – I fatti rilevanti secondo la sentenza impugnata
9.
Il sig. Marchiani è stato deputato al Parlamento europeo nel periodo compreso tra il 20 luglio 1999 e il 19 giugno 2004. Tra il 2001 e il 2004 il ricorrente si è avvalso dei servizi di assistenza parlamentare della sig.ra T. e del sig. T., nonché, tra il 2002 e il 2004, di quelli della sig.ra B.
10.
Il 30 settembre 2004 un giudice istruttore presso il tribunal de grande instance di Parigi (Francia), ha comunicato al Presidente del Parlamento che le funzioni svolte tra il 2001 e il 2004 dalla sig.ra T. e dal sig. T. avrebbero potuto non essere di fatto connesse con le funzioni di assistente parlamentare.
11.
Con decisione del 4 marzo 2009, a seguito di un procedimento in contraddittorio e dopo aver consultato i questori in data 14 gennaio 2009, il segretario generale del Parlamento (in prosieguo: il «segretario generale») ha constatato che al ricorrente era stato indebitamente versato un importo di EUR 148160,27 ai sensi dell’articolo 14 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento (in prosieguo: la «regolamentazione SID») e ha chiesto all’ordinatore del Parlamento di adottare le misure necessarie per il recupero di tale importo.
12.
Lo stesso giorno, l’ordinatore del Parlamento ha trasmesso al ricorrente una nota di addebito chiedendo il rimborso di EUR 148160,27. Il 14 agosto 2009 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dopo aver ricevuto, il 21 ottobre 2008, il fascicolo relativo alle irregolarità in questione dal segretario generale, ha notificato al Parlamento e al ricorrente l’avvio di un’indagine.
13.
Il 14 ottobre 2011 l’OLAF, dopo aver sottoposto ad indagine e sentito il ricorrente il 6 luglio 2011, ha trasmesso al Parlamento una copia della propria relazione finale d’indagine. Quest’ultimo ha concluso che il ricorrente ha indebitamente percepito talune indennità per le funzioni svolte dalla sig.ra T., dal sig. T. e dalla sig.ra B. e raccomanda al Parlamento di adottare le misure necessarie per recuperare le somme dovute. Il 25 ottobre 2011 l’OLAF ha notificato al ricorrente la conclusione dell’indagine.
14.
Il 28 maggio 2013, sulla base della relazione dell’OLAF, il segretario generale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della regolamentazione FID, ha informato il ricorrente della propria intenzione di procedere al recupero di tutte le somme versate dal Parlamento in relazione alle asserite attività di assistente parlamentare svolte dalla sig.ra T., dal sig. T. e dalla sig.ra B. e lo ha invitato a presentare le sue osservazioni al riguardo.
15.
Il 25 giugno 2013 il ricorrente è stato sentito dal segretario generale durante un’audizione. Il 27 giugno 2013 il ricorrente ha trasmesso al segretario generale un resoconto dell’audizione. I questori sono stati consultati dal segretario generale il 2 luglio 2013.
16.
Con la decisione controversa il segretario generale ha rilevato che, mentre la decisione del 4 marzo 2009 prevedeva il recupero di una somma di EUR 148160,27, un ulteriore importo di EUR 107694,72 era stato indebitamente versato al ricorrente e ha chiesto all’ordinatore del Parlamento di adottare le misure necessarie per il recupero di quest’ultimo importo. In sostanza, il segretario generale ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito gli elementi probatori che consentivano di dimostrare che la sig.ra T., il sig. T e la sig.ra B. avessero prestato attività di assistente parlamentare ai sensi dell’articolo 14 della regolamentazione FID. Rilevando che le somme versate a titolo di indennità parlamentare corrispondevano a un importo complessivo pari a EUR 255854,99, una parte del quale era stata oggetto della decisione del 4 marzo 2009, la decisione controversa ha concluso che l’importo ulteriore di EUR 107694,72 non era conforme alla regolamentazione FID e doveva essere recuperato.
17.
Il 5 luglio 2013, l’ordinatore del Parlamento ha emesso la nota di addebito n. 2013-807 che ha ordinato il recupero di EUR 107694,72 entro il 31 agosto 2013.
III – Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
18.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2013, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento, da una parte, della decisione controversa giacché, mediante quest’ultima, il segretario generale ha ordinato il recupero presso il ricorrente di una somma di EUR 107694,72 e, dall’altra, della relativa nota di addebito.
19.
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente ha dedotto cinque motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione della procedura prevista dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 19 maggio 2008 e del 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ( 5 ), nonché dei principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa. Il secondo motivo era fondato su un’errata applicazione della regolamentazione FID, il terzo su un errore di valutazione dei documenti giustificativi e il quarto su un difetto di imparzialità del segretario generale. Il quinto motivo riguardava, infine, la prescrizione delle somme di cui è stato chiesto il recupero. Ritenendo che le somme in questione fossero prescritte, il ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale di annullare la nota di addebito.
20.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, senza pronunciarsi sulle argomentazioni del Parlamento riguardo all’irricevibilità del ricorso, ha respinto nel merito le conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento della decisione controversa e della nota di addebito e ha condannato il ricorrente alle spese.
IV – La quarta parte del quarto motivo e le conclusioni delle parti
21.
Il quarto motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione del sig. Marchiani riguarda dunque i numerosi errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nella valutazione delle norme relative alla prescrizione dei crediti di cui alla decisione controversa.
22.
La quarta parte di detto motivo verte, in particolare, sul principio del termine ragionevole. Secondo il ricorrente, tenuto conto della rilevanza della controversia e della scarsa complessità della causa, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che tale principio, nel caso di specie, era stato violato.
23.
Il Parlamento ha concluso per il rigetto dell’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata. Per quanto riguarda la quarta parte del quarto motivo, esso ritiene che il Tribunale abbia esaminato il principio del termine ragionevole mentre quest’ultimo non era stato dedotto dal ricorrente. Pertanto, esso non lo avrebbe dovuto analizzare e ciò soprattutto in quanto il predetto principio non rientrerebbe tra le questioni che possono essere sollevate d’ufficio dal giudice dell’Unione.
24.
In subordine, il Parlamento ritiene, infine, che, alla luce della sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372), il suo credito avrebbe potuto essere considerato certo, liquido ed esigibile soltanto alla data della relazione finale dell’OLAF, come previsto dall’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 e dall’articolo 81, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012. Alla data della decisione controversa, il termine ragionevole di cinque anni fissato dalla Corte nella sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372) non era quindi ancora interamente decorso, cosicché il principio non sarebbe stato violato dal Parlamento.
V – Analisi
A – Sulla ricevibilità della quarta parte del quarto motivo
25.
Nella sentenza impugnata, il rispetto del termine ragionevole è stato analizzato dal Tribunale nei termini seguenti, «[a]ssumendo, ad abundantiam, che, con la sua argomentazione, il ricorrente intenda contestare al Parlamento di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio della ragionevolezza dei termini» ( 6 ).
26.
La censura che il ricorrente sviluppa nell’ambito della propria impugnazione riguardo al termine ragionevole dovrebbe, di conseguenza, essere considerata inconferente. Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le censure mosse contro una motivazione di una sentenza del Tribunale formulata ad abundantiam, non possono comportare l’annullamento di tale sentenza e sono quindi inconferenti ( 7 ).
27.
Tuttavia, non può essere escluso che il Tribunale, nonostante l’affermazione per cui l’esame è stato effettuato ad abundantiam, abbia in realtà voluto esaminare esaurientemente la censura relativa alla tardività di un’azione del Parlamento. In tale ipotesi, un eventuale errore di diritto del Tribunale nelle parti dedicate alla trattazione del principio del termine ragionevole potrebbe comportare l’annullamento della sentenza impugnata.
28.
Tale è, del resto, l’approccio che la Corte sembra aver adottato nella causa che ha dato origine alla sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372). Infatti, nella sua sentenza, il Tribunale aveva altresì esaminato la censura relativa al termine ragionevole «nella misura in cui (…) il ricorrente intende[va] contestare al Parlamento di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio della ragionevolezza dei termini» ( 8 ). Orbene, gli argomenti relativi a tali considerazioni del Tribunale, che erano stati sviluppati nell’ambito del primo motivo dell’impugnazione del sig. Nencini, non sono stati respinti dalla Corte.
29.
Muovo dunque dal presupposto che la Corte non respingerà in quanto inconferente la censura del ricorrente relativa all’interpretazione e all’applicazione del principio del termine ragionevole.
B – Osservazioni preliminari sulla qualificazione del termine ragionevole e della buona amministrazione
30.
Il ricorrente invoca a sostegno della propria impugnazione una «violazione del termine ragionevole» ( 9 ). Prima di esaminare tale censura, mi sembra utile fare il punto sulla qualificazione di detto termine nell’ambito del diritto dell’Unione.
1. Il termine ragionevole
31.
Nel diritto dell’Unione, l’individuazione del termine ragionevole ha presentato profili di incertezza. Ci si chiede se si tratti di un principio generale del diritto di per sé o di un elemento costitutivo di altri principi generali come la buona amministrazione, il principio di certezza del diritto, quello del legittimo affidamento o ancora i diritti della difesa, ovvero un diritto fondamentale ( 10 ).
32.
La rilevanza di tali interrogativi mi sembra, tuttavia, limitata. È, infatti, indubbio che il termine ragionevole sia intrinsecamente legato al principio della certezza del diritto ( 11 ) e al diritto ad una buona amministrazione ( 12 ). Ciò non toglie che esso sia un principio generale del diritto dell’Unione a pieno titolo, riconosciuto come tale dalla Corte ( 13 ).
33.
In quanto tale, esso fa dunque parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e la sua violazione costituisce violazione di una forma sostanziale o, quanto meno, una violazione dei trattati o «di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione», ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE ( 14 ).
2. La buona amministrazione
34.
Inoltre, l’esigenza di rispettare detto termine ragionevole è, oggi, esplicitamente contenuta in due articoli della Carta.
35.
Innanzitutto, l’articolo 41 della Carta, intitolato «Diritto ad una buona amministrazione», attribuisce ad ogni persona il «diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo, ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione» ( 15 ). Poi, l’articolo 47 della Carta, dedicato al «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», garantisce a ogni persona il diritto «a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge».
36.
Da un punto di vista formale, il termine ragionevole è stato dunque recepito nel diritto dell’Unione nell’ambito del diritto ad una buona amministrazione.
37.
Alcuni si sono altresì interrogati sulla portata e sulla qualificazione di tale «buona amministrazione», infatti ci si chiede se si tratti di un’espressione generica, di un principio specifico, di un principio generale o ancora di un diritto fondamentale ( 16 ). Il titolo e la formulazione dell’articolo 41 della Carta pongono tuttavia fine a tale incertezza. Si tratta effettivamente di un «diritto ad una buona amministrazione» ( 17 ), «diritto [che] comprende in particolare (...) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio[,] il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda [o ancora] l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni» ( 18 ).
38.
Detta evoluzione formale, d’altra parte, altro non è che la consacrazione di un principio generale del diritto riconosciuto in precedenza dalla Corte. Infatti, secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( 19 ), il predetto articolo 41 è «basato sull’esistenza dell’Unione in quanto comunità di diritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazione come principio generale di diritto». Orbene, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, «i giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto» tali spiegazioni.
*
39.
Indipendentemente dal fatto che venga qualificato come principio generale del diritto ovvero come elemento del diritto fondamentale alla buona amministrazione, il diritto a che le questioni che li riguardano siano trattate dalle istituzioni dell’Unione entro un termine ragionevole può dunque, senza alcun dubbio, essere invocato dai cittadini dell’Unione a proprio vantaggio.
C – La determinazione del termine ragionevole nella giurisprudenza della Corte
40.
La valutazione del termine ragionevole è stata oggetto di un’analisi che si può definire di principio nella sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134). Infatti, in tale causa, la Corte ha ritenuto necessario procedere a un riesame al fine di determinare se fosse coerente con la giurisprudenza della Corte l’interpretazione del Tribunale, secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica non doveva tener conto delle circostanze particolari del caso di specie nell’ambito della valutazione del carattere ragionevole del termine entro il quale un dipendente della Banca europea per gli investimenti (BEI) doveva presentare un ricorso di annullamento avverso un atto emanato da quest’ultima ( 20 ).
41.
Dal canto suo, la questione del termine entro il quale un’istituzione dell’Unione deve comunicare una nota di addebito a partire dalla data del fatto che ha generato il credito di cui trattasi è stata analizzata nella sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372).
42.
Sembra dunque necessario riassumere queste due sentenze prima di tentare di trarne una norma generale eventualmente applicabile al caso di specie.
1. La sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI
43.
Nella sentenza Arango Jaramillo e a./BEI (T‑234/11 P, EU:T:2012:311), il Tribunale aveva confermato l’interpretazione del Tribunale della funzione pubblica, secondo cui, in assenza di una disposizione che stabilisca i termini di ricorso applicabili alle controversie tra la BEI e i suoi dipendenti, qualsiasi ricorso proposto da un dipendente della BEI dopo la scadenza di un termine di tre mesi, aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, in linea di principio, doveva essere considerato proposto entro un termine non ragionevole ( 21 ).
44.
Questa interpretazione era stata elaborata con riferimento all’articolo 91, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea ( 22 ), che limita espressamente a tre mesi il termine entro cui un funzionario può presentare un ricorso di annullamento contro un atto che lo danneggi. Pertanto, secondo il Tribunale, la norma che deriva da questa interpretazione costituisce unicamente un’«applicazione specifica [del] principio del [termine ragionevole]» ( 23 ) alle controversie tra la BEI e i suoi dipendenti che «riposa sulla presunzione generale che un termine di tre mesi è, in linea di principio, sufficiente a consentire ai dipendenti della BEI di valutare la legittimità degli atti di quest’ultima che li danneggiano e a prepararne, eventualmente, l’impugnazione [e che] non impone al giudice dell’Unione incaricato di applicarla di tener conto delle circostanze di ciascun caso di specie e, in particolare, di procedere ad una ponderazione concreta degli interessi in gioco» ( 24 ).
45.
Sono proprio queste valutazioni che sono state oggetto del riesame.
46.
Al termine della propria analisi, la Corte ha ritenuto che la nozione di «termine ragionevole» doveva essere applicata in modo uniforme, indipendentemente dal contesto nel quale la questione si pone. Infatti, secondo la Corte, «se è vero che la giurisprudenza della Corte (…) fa riferimento alla questione della ragionevolezza della durata di un procedimento amministrativo allorché nessuna disposizione del diritto dell’Unione prevede un termine preciso per lo svolgimento di un siffatto procedimento, occorre tuttavia applicare la nozione di “termine ragionevole” nello stesso modo allorché essa riguarda un ricorso o una domanda per cui nessuna disposizione del diritto dell’Unione ha previsto il termine entro il quale tale ricorso o tale domanda devono essere proposti» ( 25 ).
47.
Orbene, secondo la giurisprudenza citata dalla Corte, «qualora la durata del procedimento non sia fissata da una disposizione del diritto dell’Unione, il carattere “ragionevole” del termine (…) deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa» ( 26 ). Da questa esigenza di valutazione in concreto consegue pertanto che «il carattere ragionevole di un termine non può essere esaminato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie» ( 27 ).
48.
La Corte ha pertanto rilevato nell’interpretazione, da parte del Tribunale, del termine di ricorso dei dipendenti della BEI avverso gli atti che li danneggiavano, uno snaturamento della nozione di «termine ragionevole» che pregiudicava la coerenza del diritto dell’Unione ( 28 ).
2. La sentenza Nencini/Parlamento
49.
La sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372) non può essere tralasciata. Infatti, il sig. Nencini, ex deputato al Parlamento, aveva proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione del segretario generale diretta al recupero di alcune somme che gli erano state indebitamente versate durante il suo mandato. La controversia sottoposta alla Corte nell’ambito dell’impugnazione era dunque simile a quella in esame nella presente causa, poiché riguardava la prescrizione di un credito vantato dal Parlamento nei confronti di un ex deputato e la rilevanza del termine ragionevole nel recupero di tale credito.
50.
Dal combinato disposto delle disposizioni applicabili, risulta innanzitutto che il termine di prescrizione dei crediti dell’Unione nei confronti di terzi inizia a decorrere dalla data di scadenza indicata nella nota di addebito ( 29 ).
51.
In questo caso si tratta del termine applicabile per il recupero del debito. Invece, il termine entro il quale occorre inviare questa nota di addebito al debitore, a partire dalla data del fatto che ha generato il credito di cui trattasi, non è in alcun modo precisato ( 30 ).
52.
Orbene, secondo l’avvocato generale Szpunar, vi sono dei crediti che sono già esigibili al momento in cui l’istituzione creditrice adotta l’atto che accerta il credito. Per questo genere di crediti, il termine di prescrizione previsto dalla normativa applicabile sembra dunque «insufficiente quale strumento di protezione degli interessi del debitore derivanti dal principio della certezza del diritto, in quanto inizia a decorrere dalla data scelta dal creditore, data che è priva di nesso con il momento in cui il credito nasce o diventa esigibile» ( 31 ).
53.
Di fronte a detta lacuna ( 32 ), la Corte ha ricordato che «il principio di certezza del diritto esige, nel silenzio dei testi applicabili, che l’istituzione di cui trattasi proceda a[ll’]invio [della nota di addebito] entro un termine ragionevole. Se così non fosse, infatti, l’ordinatore, il quale deve determinare, nella nota di addebito, la data di scadenza del pagamento che, secondo lo stesso tenore letterale dell’articolo [93, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 1268/2012], costituisce il punto di partenza del termine di prescrizione, potrebbe liberamente fissare la data di tale punto di partenza, senza un nesso con il momento in cui è sorto il credito in questione, il che contraddirebbe manifestamente il principio della certezza del diritto nonché la finalità dell’articolo [81 del regolamento n. 966/2012]» ( 33 ).
54.
Tuttavia, laddove l’avvocato generale Szpunar aveva ritenuto che il termine ragionevole non potesse essere fissato con riferimento ad un limite massimo preciso, stabilito in modo astratto ( 34 ), la Corte ha affermato che «il termine di comunicazione di una nota di addebito si deve presumere irragionevole allorché tale comunicazione sia intervenuta oltre un termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito» ( 35 ).
55.
Salvo si dimostri che, «malgrado la (…) diligenza [dell’istituzione], il ritardo dell’azione dipende dal comportamento del debitore, segnatamente dalle sue manovre dilatorie o dalla sua malafede (…), va constatato che l’istituzione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di ragionevolezza dei termini» ( 36 ).
D – I criteri per l’applicazione uniforme del termine ragionevole
1. La determinazione generale e astratta dei criteri di valutazione del termine ragionevole
56.
Nella sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372), la Corte ha dunque stabilito una presunzione secondo la quale, trascorsi cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito, il termine ragionevole deve ritenersi superato.
57.
Detta valutazione del termine ragionevole per un periodo fisso di cinque anni potrebbe essere eventualmente interpretata come un’applicazione in concreto del carattere ragionevole di tale termine nel caso di specie.
58.
Una siffatta lettura della sentenza è, tuttavia, difficilmente conciliabile con la sua formulazione, la sua struttura e le norme in materia di impugnazione.
59.
Infatti, rilevo innanzitutto che la Corte si esprime in termini generali e astratti al punto 49 di detta sentenza affermando che «il termine di comunicazione di una nota di addebito si deve presumere irragionevole allorché tale comunicazione sia intervenuta oltre un termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito». La Corte si riferisce espressamente, inoltre, a una «presunzione [che] può essere rovesciata» solo in presenza di talune condizioni ( 37 ).
60.
L’esistenza di una norma di applicazione generale sembra poi rafforzata dai termini che introducono il punto successivo. Infatti, si suppone che l’espressione «[n]el caso di specie», con cui inizia il punto 50 della sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372), comunichi l’applicazione al caso di specie della norma giuridica o del principio appena ribadito.
61.
Infine, l’analisi degli elementi concreti della controversia non rientra, in linea di principio, nella competenza della Corte, quando essa si pronuncia nel contesto di un’impugnazione ( 38 ).
62.
La sola maniera di interpretare il «limite» dei cinque anni enunciato nella sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372) in conformità con i principi affermati nella sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti 28 e 29) ( 39 ), sarebbe considerarlo come un elemento che consente di determinare il soggetto su cui ricade l’onere della prova.
63.
Trascorso il periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito, spetterebbe a quest’ultima dimostrare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il termine ragionevole non è scaduto. Al riguardo, le manovre dilatorie del debitore e la sua mala fede, elementi che potrebbero essere fatti valere dall’istituzione, sono solo esempi citati dalla Corte, come confermato dall’avverbio «segnatamente» che li precede al punto 49 della sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372).
64.
Invece, nel caso in cui detto «limite di riferimento» non sia ancora stato raggiunto, spetterebbe al debitore dimostrare che il termine ragionevole è scaduto in funzione dei criteri generalmente accolti dalla giurisprudenza, ossia, tra l’insieme delle circostanze specifiche proprie della causa, segnatamente, la rilevanza della controversia per il debitore, la complessità del procedimento e il comportamento delle parti in causa.
65.
Al contrario, se, come credo, il punto 49 della sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372) deve essere interpretato come l’affermazione di una norma generale e astratta, un siffatto approccio determinerebbe un risultato analogo a quello cui il Tribunale era pervenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134). Orbene, la Corte aveva qualificato quest’ultimo come «snaturamento della nozione di termine ragionevole» ( 40 ).
66.
Come essa ha ricordato in occasione di detta sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134), la nozione di termine ragionevole è «applicabile indipendentemente dalla materia di cui trattasi» ( 41 ) e la sua valutazione può pregiudicare la coerenza del diritto dell’Unione ( 42 ).
67.
La nozione di termine ragionevole deve dunque essere applicata in maniera uniforme, indipendentemente dal contesto in cui si pone la questione, sia allorché nessuna disposizione del diritto dell’Unione prevede un termine preciso per lo svolgimento di un procedimento, sia quando si tratti di un ricorso o di una domanda per cui nessuna disposizione del diritto dell’Unione ha previsto il termine entro il quale tale ricorso o tale domanda devono essere proposti ( 43 ).
68.
Di conseguenza, ritengo che i principi per l’interpretazione e l’applicazione del termine ragionevole, riassunti dalla Corte nella sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134), debbano essere considerati acquisiti e prevalenti.
69.
Infatti, se è vero che la sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134) e la sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372) sono state rese entrambe da un collegio formato da cinque giudici e che la seconda è successiva, la prima di tali due sentenze è il risultato di una procedura di riesame. Orbene, la natura e l’obiettivo di detta procedura eccezionale le conferiscono necessariamente un’autorità particolare, poiché l’errore di diritto del Tribunale accertato in una siffatta sentenza può determinare un rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione ( 44 ).
70.
Nella fattispecie, questo significa che «il carattere ragionevole di un termine non può essere esaminato facendo riferimento a un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie» ( 45 ). Ciò implica che «qualora la durata del procedimento non sia fissata da una disposizione del diritto dell’Unione, il carattere “ragionevole” del termine (…) deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa» ( 46 ).
71.
Certamente, tale interpretazione non è quella che offre il grado più elevato di certezza del diritto. Tuttavia, mi sembra che essa sia la «soluzione di emergenza» ( 47 ) più conforme alla ripartizione delle competenze che deve valere tra il legislatore dell’Unione e i giudici. Infatti, fissare in modo preciso e definitivo la durata di un termine (ir)ragionevole equivarrebbe di fatto alla determinazione di un termine di prescrizione. Orbene, mi sembra che una siffatta competenza appartenga unicamente al legislatore ( 48 ).
2. La valutazione del termine ragionevole nella sentenza impugnata
72.
Se si esamina la sentenza impugnata, si deve giocoforza constatare che questi sono gli stessi principi ivi richiamati e applicati dal Tribunale. Infatti, secondo il Tribunale, «il rispetto di un termine ragionevole è richiesto in tutti in casi in cui, nel silenzio delle norme applicabili, i principi di certezza del diritto o di tutela del legittimo affidamento ostano a che le istituzioni dell’Unione possano agire senza limiti di tempo (…), fermo restando che il carattere ragionevole del termine deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa» ( 49 ).
73.
Peraltro, al punto 83 della sentenza impugnata, esso ha correttamente rilevato che nessuna disposizione precisava il termine entro il quale una nota di addebito doveva essere comunicata, e ciò, indipendentemente dalla data del fatto generatore del credito in questione.
74.
Conseguentemente, e senza commettere errori di diritto, esso ha dedotto da tali constatazioni, al punto 84 della sentenza impugnata, che occorreva «verificare se, nel caso di specie, il Parlamento [avesse] rispettato gli obblighi ad esso incombenti in forza del principio della ragionevolezza dei termini».
75.
Questa verifica costituisce, né più né meno, un’analisi dei fatti e delle prove invocati dalle parti. Si tratta, in altri termini, di una valutazione di fatto.
76.
Orbene, come ho ricordato in precedenza e secondo una costante giurisprudenza, dagli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, emerge che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti e a valutarli, salvo il caso in cui un’inesattezza materiale delle sue affermazioni risulti dagli atti di causa sottopostigli. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte ( 50 ).
77.
Un asserito snaturamento dei fatti deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 51 ).
78.
Orbene, dagli elementi presentati alla Corte non emerge che nel caso di specie sia stato posto in essere alcuno snaturamento. Un siffatto snaturamento non è stato peraltro dedotto in alcun modo, posto che il ricorrente si è limitato a far valere una violazione del termine ragionevole e a chiedere un nuovo esame degli elementi di valutazione quali la rilevanza in termini finanziari della controversia e la complessità del procedimento ( 52 ).
79.
Certo, se fossi stato competente a giudicare i fatti, indubbiamente non avrei valutato allo stesso modo il carattere ragionevole del termine in questione nella presente causa. Ciò detto, tuttavia, il Tribunale, senza snaturare i fatti emersi dal fascicolo ad esso presentato, ha potuto constatare, al punto 86 della sentenza impugnata che, «dopo aver ricevuto la comunicazione delle informazioni da parte di un giudice istruttore francese nel settembre 2004 ed aver effettuato numerosi scambi con il ricorrente, il Parlamento [aveva] agito con la diligenza richiesta ed entro un termine ragionevole, trasmettendo, nell’ottobre del 2008, il fascicolo all’OLAF e avviando la procedura da cui è scaturita la decisione del 4 marzo 2009». Sempre senza snaturare i fatti, esso ha riconosciuto che il Parlamento, «a seguito dell’apertura dell’indagine dell’OLAF nell’agosto 2009 e della consegna, alla conclusione della procedura di indagine, della relazione di quest’ultimo nell’ottobre del 2011, (…) aveva altresì agito con la diligenza richiesta ed entro un termine ragionevole, avviando la procedura da cui è scaturita la decisione impugnata» ( 53 ).
80.
Invece e sebbene la questione non sia stata sollevata dal ricorrente a sostegno della propria impugnazione, aggiungerei, per completezza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 88 della sentenza impugnata, «che una violazione del principio del termine ragionevole può comportare l’annullamento di un atto che ne sia affetto solo nel caso in cui detta violazione abbia pregiudicato l’esercizio, da parte del suo destinatario, dei diritti della difesa».
81.
Infatti, nell’esigere un pregiudizio dei diritti di difesa del ricorrente, il Tribunale «è incorso in errore per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre dalla violazione del principio della ragionevolezza dei termini, allorché il legislatore dell’Unione ha adottato una disposizione di carattere generale che impone alle istituzioni dell’Unione di agire entro un termine prestabilito» ( 54 ), come l’articolo 81 del regolamento n. 966/2012.
82.
Nel momento in cui il legislatore dell’Unione si è espresso in questi termini, «[a]lla luce delle esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sulle quali si basa tale volontà del legislatore, è irrilevante, nel caso di specie, la giurisprudenza ricordata dal Tribunale (…), secondo la quale una violazione del principio di ragionevolezza dei termini può comportare l’annullamento dell’atto che ne è affetto solamente se detta violazione ha pregiudicato l’esercizio dei diritti della difesa» ( 55 ).
83.
Tuttavia, poiché tale motivo è stato affermato dal Tribunale ad abundantiam nella sentenza impugnata, la sua censura non può comportare l’annullamento della predetta sentenza. Ciò vale soprattutto giacché, contrariamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372), nel caso di specie il Tribunale ha correttamente escluso la violazione del principio del termine ragionevole, su cui tale accertamento dovrebbe necessariamente fondarsi.
VI – Conclusione
84.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la quarta parte del quarto motivo dell’impugnazione, invocata dal ricorrente a sostegno della propria impugnazione, sia infondata e che essa non possa, di conseguenza, determinare l’annullamento della sentenza impugnata.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) V. altresì l’oggetto del riesame definito nella decisione Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX, EU:C:2012:468).
( 3 ) GU L 298, pag. 1.
( 4 ) GU L 362, pag. 1.
( 5 ) GU 2009, C 159, pag. 1.
( 6 ) Punto 81 della sentenza impugnata. Il corsivo è mio.
( 7 ) Per una recente applicazione del principio, v., in particolare, sentenze Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran (C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 79); Paesi Bassi/Commissione (C‑610/13 P, EU:C:2014:2349, punto 51), nonché Wünsche Handelsgesellschaft International/Commissione (C‑7/14 P, EU:C:2015:205, punto 72).
( 8 ) Sentenza Nencini/Parlamento (T‑431/10 e T‑560/10, EU:T:2013:290, punto 43).
( 9 ) Punto 92 dell’impugnazione.
( 10 ) A proposito di tali qualificazioni, v., in particolare, Mihaescu‑Evans, B.‑C., The right to good administration at the crossroads of various sources of fundamental rights in the European Union integrated administrative system, Nomos, 2015. V., altresì, Schwarze, J., «Judicial Review of European Administrative Procedure», Law and Contemporary Problems, vol. 68, n. 1, pag. da 85 a 105. Tale autore riconduce l’adozione di una decisione entro un termine ragionevole nel contesto dei diritti della difesa (pag. 92) pur ritenendo che esso costituisca un principio generale del diritto dell’Unione (pag. 93). Tuttavia, nelle sue conclusioni, egli qualifica le garanzie procedurali del procedimento amministrativo come «diritti fondamentali» (pag. 105). Il termine ragionevole è stato qualificato come «diritto fondamentale» dall’avvocato generale Sharpston nelle conclusioni nella causa Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:361, paragrafo 135). Va notato, tuttavia, che in quel caso si trattava del diritto ad ottenere una sentenza entro un termine ragionevole.
( 11 ) V., in tal senso, Tridimas, T., The General Principles of EU Law, seconda edizione, Oxford University Press, 2006, pag. 412; Hofmann, H.C.H., Rowe, G.C. et Türk, A.H., Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford University Press, 2011, pag. 196. Come ben spiegato dall’avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni della causa Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2022), l’applicazione del termine ragionevole «dev’essere diretta a tutelare, caso per caso, la certezza del diritto degli individui nei loro rapporti con l’Unione, allorché manchi un termine di legge» (paragrafo 98).
( 12 ) V. articolo 41 della Carta e, di seguito, il titolo 2, intitolato «La buona amministrazione».
( 13 ) V. sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582). Al punto 207 di tale sentenza, la Corte conferma che «come già ricordato al punto 179 della presente sentenza, il principio generale di diritto comunitario del rispetto di un termine ragionevole trova applicazione nell’ambito di un ricorso giurisdizionale». Orbene, al punto 179 della stessa sentenza, la Corte afferma che «il principio del termine ragionevole debba essere necessariamente rispettato, in materia di concorrenza, nei procedimenti amministrativi (…). In caso di ricorso, il rispetto del detto principio si impone anche per il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice comunitario» (Il corsivo è mio). Al punto 38 della sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372), la Corte rileva che nella sentenza oggetto di impugnazione «[i]l Tribunale ha ricordato che l’obbligo di osservare un termine ragionevole nell’esperimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto dell’Unione (…) e che è riportato come componente del diritto ad una buona amministrazione dall’articolo 41, paragrafo 1, della [Carta]». Tali considerazioni del Tribunale non sono state oggetto di censura da parte della Corte.
( 14 ) V., in tal senso, Lenaerts, K., e Van Nuffel, P., European Union Law, terza edizione, Sweet & Maxwell, 2011, n. 22-036.
( 15 ) Il corsivo è mio.
( 16 ) A proposito di tali qualificazioni e della portata della buona amministrazione nel diritto dell’Unione, v., in particolare, Azoulay, L., e Clément‑Wilz, L., «La bonne administration», Auby, J.‑B., e Dutheil de la Rochère, J., (con la collaborazione di Chevalier, E.), Traité de droit administratif européen, seconda edizione, Bruylant, 2014, pag. da 671 a 697, in particolare pag. 672, 674 e 679.
( 17 ) Secondo il titolo dell’articolo 41 della Carta. Il corsivo è mio.
( 18 ) Articolo 41, paragrafo 2, della Carta. Il corsivo è mio.
( 19 ) GU 2007, C 303, pag. 17.
( 20 ) Decisione Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX, EU:C:2012:468, punto 15). Il riesame era inoltre giustificato dall’effetto preclusivo che l’interpretazione del Tribunale collegava al superamento di un termine non fissato dal diritto primario o derivato dell’Unione per la presentazione di un ricorso (punto 16).
( 21 ) Punto 27 di tale sentenza.
( 22 ) Statuto dei funzionari dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 124, pag. 1).
( 23 ) Sentenza Arango Jaramillo e a./BEI (T‑234/11 P, EU:T:2012:311, punto 30).
( 24 ) Idem.
( 25 ) Sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 33).
( 26 ) Sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 28).
( 27 ) Ibidem (punto 29).
( 28 ) Sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti 46 e 54 nonché il dispositivo della sentenza).
( 29 ) Conclusioni dell’avocato generale Szpunar nella causa Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2022, paragrafo 48). Le disposizioni in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372) erano l’articolo 73 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU L 390, pag. 1), e l’articolo 85 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU L 111, pag. 13). Tali disposizioni sono inoltre quelle che erano applicabili nel momento in cui sono state versate le somme oggetto della presente causa. Sottolineo che, al momento dell’adozione della decisione controversa, le disposizioni rilevanti erano state sostituite dall’articolo 81 del regolamento n. 966/2012 e dall’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 1268/2012. Tali nuove disposizioni sono, tuttavia, simili alle suddette norme. Infatti, le une come le altre prevedono per i crediti vantati dall’Unione verso terzi un termine di prescrizione di cinque anni che inizia a decorrere dalla data di scadenza comunicata al debitore in una nota di addebito.
( 30 ) Sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, punto 47).
( 31 ) Conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2022, paragrafo 68).
( 32 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2022, paragrafo 75).
( 33 ) Sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, punto 48).
( 34 ) Conclusioni dell’avvocato generale nel caso Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2022, paragrafo 98).
( 35 ) Sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, punto 49). Il corsivo è mio.
( 36 ) Idem.
( 37 ) Sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, punto 49). Il corsivo è mio.
( 38 ) Secondo una costante giurisprudenza, dagli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, emerge che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti e a valutarli, salvo il caso in cui un’inesattezza materiale delle sue affermazioni risulti dagli atti di causa sottopostigli. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte. V. segnatamente, in tal senso, sentenze Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 66) e YKK e a./Commissione (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 44).
( 39 ) V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.
( 40 ) Sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 45).
( 41 ) Punto 52 di tale sentenza.
( 42 ) Punto 54 di tale sentenza.
( 43 ) Sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 33).
( 44 ) Articoli 62 e 62 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
( 45 ) Sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 29). Anche la dottrina sembra condividere tale interpretazione del termine ragionevole. V., in particolare, Kansa, L., «Towards Administrative Human Rights in the European Union. Impact of the Charter of Fundamental Rights», European Law Journal, 2004, vol. 10, n. 3, pag. da 296 a 326, in particolare pag. 314; Mihaescu‑Evans, B. ‑C., The right to good administration at the crossroads of various sources of fundamental rights in the European Union integrated administrative system, Nomos, 2015; Tridimas, T., The General Principles of EU Law, seconda edizione, Oxford University Press, 2006, pag. 412; Hofmann, H.C.H., Rowe, G.C. e Türk, A.H., Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford University Press, 2011, pag. 196.
( 46 ) Sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 28).
( 47 ) L’espressione è tratta dalle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2022, paragrafo 96).
( 48 ) V., in tal senso, le riflessioni particolarmente pertinenti sviluppate nelle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Nencini/Parlamento riguardo all’esistenza di una lacuna legislativa (C‑447/13 P, EU:C:2014:2022, paragrafi da 75 a 93). V., altresì, sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione (48/69, EU:C:1972:70) nella quale la Corte ha espressamente indicato che se, certamente, un termine di prescrizione deve essere preordinato «spetta al legislatore comunitario il fissarne la durata e le modalità d’applicazione» (punto 48). Per quanto a mia conoscenza, la sola deroga di un certo rilievo a tale principio si è verificata in materia di aiuti di Stato, in cui la Corte ha ritenuto che, mancando un’esatta indicazione del termine nella normativa, la Commissione doveva pronunciarsi su un progetto di aiuto che era stato notificato nel termine di due mesi (sentenza Lorenz, 120/73, EU:C:1973:152, punto 4). Tale termine è stato successivamente integrato formalmente nella normativa applicabile.
( 49 ) Punto 82 della sentenza impugnata.
( 50 ) V. in particolare, in tal senso, sentenze Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 66) e YKK e a./Commissione (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 44).
( 51 ) V. in particolare, in questo senso, sentenze Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 67) e YKK e a./Commissione (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 44).
( 52 ) Punti 90 e 91 dell’impugnazione.
( 53 ) Idem.
( 54 ) Sentenza Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, punto 51).
( 55 ) Ibidem (punto 54).
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