SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
26 febbraio 2015 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Protezione dello strato di ozono — Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea — Metodo di assegnazione delle quote — Assegnazione delle quote a titolo gratuito — Assoggettamento di tale assegnazione a un’imposta sulle donazioni»
Nella causa C‑43/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 18 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 27 gennaio 2014, nel procedimento
ŠKO‑Energo s.r.o.
contro
Odvolací finanční ředitelství,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, J.‑C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2014,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la ŠKO‑Energo s.r.o., da T. Zatloukal, consulente;
—
per l’Odvolací finanční ředitelství, da D. Jeroušek e E. Nedorostková, in qualità di agenti;
—
per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da E. Kružíková, P. Němečková e K. Mifsud‑Bonnici, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ŠKO‑Energo s.r.o. (in prosieguo: la «ŠKO‑Energo») e l’Odvolací finanční ředitelství (Direzione tributaria), in merito al pagamento di un’imposta sull’assegnazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra per il 2011 e il 2012.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
Secondo il considerando 5 della direttiva 2003/87, quest’ultima è intesa a contribuire ad adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche di gas a effetto serra assunti dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, in conformità della decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130, pag. 1), mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell’occupazione.
4
Il considerando 7 della direttiva 2003/87 così recita:
«Sono necessarie disposizioni comunitarie sull’assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l’integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza».
5
L’articolo 1 della direttiva 2003/50, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:
«La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (…), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica».
6
L’articolo 10 della direttiva 2003/87, intitolato «Metodo di assegnazione», così dispone:
«Per il triennio che ha inizio il 1o gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95% delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1o gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90% delle quote di emissioni a titolo gratuito».
Il diritto ceco
7
La legge n. 357/1992 concernente l’imposta di successione, l’imposta sulle donazioni e l’imposta sul trasferimento della proprietà, come modificata dalla legge n. 402/2010 (in prosieguo: la «legge n. 357/1992»), prevede disposizioni che assoggettano l’acquisto a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra a un’imposta sulle donazioni.
8
L’articolo 6, paragrafo 8, della legge n. 357/1992 prevede quanto segue:
«È soggetto all’imposta sulle donazioni l’acquisto a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2011 e 2012 ai fini della produzione di energia elettrica in un impianto che, alla data del 1o gennaio 2005 o successivamente, produceva energia elettrica per la vendita a terzi e nel quale un’attività cui si applica lo scambio di quote per l’emissione di gas a effetto serra è effettuata unicamente mediante combustione (...), da parte di un produttore di elettricità».
9
L’articolo 7a di tale legge, intitolato «Base imponibile dell’imposta per le quote acquistate a titolo gratuito», così recita:
«1) Relativamente alle quote acquistate a titolo gratuito la base imponibile dell’imposta sulle donazioni è costituita dal valore medio di mercato della quota di emissione di gas a effetto serra, alla data del 28 febbraio dell’anno civile di riferimento, moltiplicato per il numero di quote acquistate a titolo gratuito per la produzione di elettricità per l’anno civile di riferimento.
2) Il valore medio di mercato della quota di emissione di gas a effetto serra alla data del 28 febbraio dell’anno civile di riferimento è pubblicato dal Ministero dell’Ambiente con modalità tali da consentire l’accesso a distanza».
10
L’articolo 14a di detta legge, intitolato «Aliquota dell’imposta sulle donazioni per le quote acquistate a titolo gratuito», precisa quanto segue:
«L’aliquota d’imposta sulle donazioni per le quote acquistate a titolo gratuito è fissata al 32%».
11
L’articolo 20, punti 1 e 15, della legge n. 357/1992 è così formulato:
«1) è esente dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sulle donazioni l’acquisto di beni a titolo gratuito
a)
da parte della Repubblica ceca o di un altro Stato membro dell’Unione europea, della Norvegia o dell’Islanda (in prosieguo: “un altro Stato europeo”), nonché il trasferimento di beni a titolo gratuito da parte della Repubblica ceca, ad eccezione dell’acquisto a titolo gratuito di quote e dell’acquisto di beni provenienti da un altro Stato europeo, (...)
(...)
15) è oggetto di esenzione dall’imposta sulle donazioni l’acquisto a titolo gratuito di un numero di quote corrispondente alla proporzione del quantitativo di energia elettrica prodotto mediante generazione combinata di energia e calore rispetto al quantitativo totale di energia elettrica prodotta nel 2005 e nel 2006».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12
La ŠKO‑Energo ha acquistato a titolo gratuito, per gli anni 2011 e 2012, quote di emissioni di gas a effetto serra per la produzione di energia elettrica per le quali il Finanční úřad (Ufficio tributi) le chiede la somma di 20473152 corone ceche (CZK) a titolo dell’imposta sulle donazioni.
13
La ŠKO‑Energo ha contestato invano tale tassazione presso il Finanční ředitelství, e ha poi investito della causa il Krajský soud v Praze, dinanzi al quale ha sostenuto che tale imposta non era conforme all’articolo 10 della direttiva 2003/87.
14
Il Krajský soud v Praze ha accolto la sua domanda.
15
Adito in sede d’impugnazione, il Nejvyšší správní soud esprime dubbi in ordine alla conformità di tale imposta con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 10 della direttiva 2003/87, che prevede la gratuità dell’assegnazione di almeno il 90% delle quote di emissioni per il periodo 2008-2012.
16
In tale contesto, il Nejvyšší správní soud ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 10 della [direttiva 2003/87] debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di disposizioni normative nazionali che assoggettano all’imposta sulle donazioni l’assegnazione gratuita di quote di emissioni nel periodo pertinente».
Sulla questione pregiudiziale
17
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 2003/87, nella parte in cui impone agli Stati membri di assegnare almeno il 90% delle quote di emissioni di gas a effetto serra a titolo gratuito per il periodo 2008‑2012, debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di un’imposta sulle donazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
18
Come risulta dal suo tenore, secondo cui, durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, gli Stati membri assegnano almeno il 90% delle quote di emissioni di gas a effetto serra a titolo gratuito, l’articolo 10 della direttiva 2003/87 osta a oneri percepiti in relazione all’assegnazione delle quote medesime (sentenza Iberdrola e a., C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11, EU:C:2013:660, punto 27).
19
La Corte ha tuttavia precisato che né l’articolo 10 della direttiva 2003/87 né altre disposizioni della richiamata direttiva riguardano l’utilizzazione di tali quote di emissioni o limitano espressamente il diritto degli Stati membri di adottare misure idonee a influire sulle implicazioni economiche dell’utilizzazione di tali quote (sentenza Iberdrola e a., EU:C:2013:660, punto 28).
20
In tali circostanze, gli Stati membri possono, in linea di principio, adottare misure di politica economica, quali il controllo dei prezzi praticati sui mercati di taluni beni o risorse essenziali, determinando la maniera in cui il valore delle quote di emissioni di gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito si ripercuote sui consumatori (sentenza Iberdrola e a., EU:C:2013:660, punto 29).
21
L’adozione di siffatte misure non può tuttavia neutralizzare il principio dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di gas a effetto serra, né pregiudicare gli obiettivi della direttiva 2003/87 (sentenza Iberdrola e a., EU:C:2013:660, punto 30).
22
A tale proposito, il principio di gratuità previsto dall’articolo 10 della direttiva 2003/87 osta non solo alla fissazione diretta di un prezzo per l’assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra, ma anche al prelievo a posteriori di oneri in relazione all’assegnazione di tali quote (sentenza Iberdrola e a., EU:C:2013:660, punto 31).
23
Nella fattispecie, dal fascicolo trasmesso alla Corte emerge che l’imposta sulle donazioni di cui trattasi nel procedimento principale grava, con un’aliquota del 32%, sulle quote di emissioni di gas a effetto serra acquistate a titolo gratuito per la produzione di energia elettrica mediante combustione, con eccezione della generazione combinata di energia e calore.
24
Si deve pertanto dichiarare che una misura come quella di cui al procedimento principale, che contempla unicamente l’assegnazione di quote di emissioni e non la loro utilizzazione, peraltro in un settore determinato e durante un periodo limitato corrispondente in parte a quello durante il quale il legislatore dell’Unione ha sancito, in via transitoria, il principio della quasi gratuità delle assegnazioni delle quote, costituisce un onore che grava sull’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di gas a effetto serra incompatibile con il requisito della gratuità stabilito dalla direttiva 2003/87.
25
Occorre altresì aggiungere che siffatta misura, la quale, come emerge dalla decisione di rinvio, era destinata a trovare risorse supplementari per gli operatori delle centrali fotovoltaiche, persegue obiettivi diversi da quelli della direttiva 2003/87. Di conseguenza, essa non può nemmeno essere considerata una misura di protezione rafforzata ai sensi dell’articolo 193 TFUE (v., per analogia, sentenze Deponiezweckverband Eiterköpfe, C‑6/03, EU:C:2005:222, punti 49 e 52, nonché Azienda Agro‑Zootecnica Franchini e Eolica di Altamura, C‑2/10, EU:C:2011:502, punto 50).
26
Il governo ceco ha tuttavia sostenuto che l’articolo 10 della direttiva 2003/87 non osta a un’imposta sulle donazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dal momento che essa grava in pratica per meno del 10% del valore totale delle quote di emissioni di gas a effetto serra assegnate da tale Stato membro.
27
A tale proposito occorre tuttavia osservare che la seconda frase di tale articolo prevede, per il periodo di cui trattasi, il principio dell’assegnazione a titolo gratuito di almeno il 90% delle quote, senza fare riferimento al loro valore.
28
È altresì necessario sottolineare che l’interpretazione difesa dal governo ceco è in contrasto con l’obiettivo, perseguito dall’articolo 10 della direttiva 2003/87, di attenuare provvisoriamente l’impatto economico dell’introduzione da parte dell’Unione europea di un mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra, evitando la perdita di competitività di taluni settori di produzione rientranti in tale direttiva (sentenza Iberdrola e a., EU:C:2013:660, punto 39). Tale obiettivo comporta infatti che il limite del 10% del numero di quote che possono essere oggetto di un’assegnazione a titolo oneroso sia valutato dal punto di vista degli operatori di ciascuno dei settori interessati, e non rispetto a tutte le quote emesse dallo Stato membro, nel rispetto del principio di uguaglianza.
29
Alla luce di tali considerazioni spetta al giudice del rinvio verificare se l’imposta sulle donazioni di cui trattasi nel procedimento principale rispetti il massimale del 10% dell’assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni previsto dall’articolo 10 della direttiva 2003/87.
30
Si deve pertanto rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 10 della direttiva 2003/87 dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un’imposta sulle donazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale, se tale imposta non rispetta il massimale del 10% dell’assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni previsto da tale articolo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
31
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per tali motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un’imposta sulle donazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale, se tale imposta non rispetta il massimale del 10% dell’assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni previsto da tale articolo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il ceco.
Full & Egal Universal Law Academy