SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
11 giugno 2015 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voce 8543 70 — Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 della nomenclatura combinata — Sottovoci 8543 70 10 e 8543 70 90 — Lettore di libri elettronici (ebook reader) con funzioni di traduzione o di dizionario»
Nella causa C‑58/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 12 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2014, nel procedimento
Hauptzollamt Hannover
contro
Amazon EU Sàrl,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per l’Hauptzollamt Hannover, da T. Röper;
—
per Amazon EU Sàrl, da S. Maunz e H. Menzel, Rechtsanwälte;
—
per la Commissione europea, da A. Caeiros e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 8543 70 10 e 8543 70 90 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Hauptzollamt Hannover (Ufficio doganale principale di Hannover, Germania; in prosieguo: lo «HZA») e Amazon EU Sàrl (in prosieguo: «Amazon») in merito alla classificazione tariffaria di lettori di e-book nell’ambito della NC.
Contesto normativo
3
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento trova applicazione a partire dal 1o gennaio dell’anno seguente.
4
La versione della NC applicabile al procedimento principale è quella risultante dal regolamento n. 861/2010, entrato in vigore il 1o gennaio 2011.
5
La parte prima della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle «Regole generali», la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1.
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(...)
3.
Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a)
La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
(...)
6.
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
6
La parte seconda della NC contiene una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». La nota 3 di tale sezione chiarisce quanto segue:
«Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».
7
La suddetta sezione comprende il capitolo 84, relativo ai reattori nucleari, alle caldaie, alle macchine, agli apparecchi e congegni meccanici ed alle parti di queste macchine o apparecchi, nonché il capitolo 85, relativo alle macchine, agli apparecchi e al materiale elettrico ed alle loro parti, agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione nonché alle parti e agli accessori di questi apparecchi. La nota 5 E) del capitolo 84 dispone come segue:
«Le macchine che incorporano una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua».
8
Il capitolo 85 della NC include, in particolare, le voci e sottovoci seguenti:
9
All’epoca dei fatti del procedimento principale, l’aliquota dei dazi all’importazione applicabile alle macchine e agli apparecchi della sottovoce 8543 70 90 della NC era pari al 3,7%, mentre le macchine e gli apparecchi rientranti nella sottovoce 8543 70 10 della NC erano esenti da dazio.
10
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87 e secondo la procedura prevista all’articolo 10 di tale regolamento, la Commissione elabora note esplicative della NC. Le note esplicative pubblicate il 6 maggio 2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 137, pag. 1), applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, precisano, relativamente alla sottovoce 8543 70 90, quanto segue:
«8543
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8543 70 90
altri
Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:
(...)
La presente sottovoce comprende anche i piccoli apparecchi elettronici privi di supporto (compresi gli apparecchi detti micro-elaboratori) con i quali è possibile comporre parole e frasi che sono tradotte in alcune lingue straniere a seconda dei moduli-memoria da utilizzare con detti apparecchi. Questi apparecchi sono dotati di una tastiera alfanumerica e d’un visore rettangolare (display). Sono invece esclusi da questa sottovoce gli apparecchi simili con funzione di calcolo (voce 8470)».
Fatti e questioni pregiudiziali
11
Amazon è una società che importa, in particolare, lettori di libri elettronici (ebook reader). Tali apparecchi contengono, oltre al materiale necessario per la lettura di libri, un’opzione di emissione vocale, un programma per la restituzione di formati audio e una funzione di dizionario. Su tali apparecchi sono inoltre preinstallati i dizionari Oxford American Dictionary e Oxford Dictionary of English e possono essere scaricati ed installati taluni ulteriori dizionari.
12
Alcuni ebook reader, importati in Germania da Amazon nel mese di giugno 2011, sono stati classificati nella sottovoce 8543 70 90 della NC dalle autorità doganali competenti. Nel luglio 2011, Amazon ha esperito un reclamo avverso tale classificazione. Con decisione del 20 ottobre 2011, l’Hauptzollamt Itzehoe (Ufficio doganale principale di Itzehoe, Germania), all’epoca competente, ha riclassificato tali ebook reader nella sottovoce 8543 70 10 della NC. Il 26 ottobre 2011, Amazon ha presentato una richiesta di informazione tariffaria vincolante presso l’HZA, proponendo la classificazione dei medesimi ebook reader nella sottovoce 8543 70 10 della NC. Tuttavia, l’HZA ha deciso, nell’informazione tariffaria vincolante di seguito emessa, di classificare i suddetti ebook reader nella sottovoce 8543 70 90 della NC, con la motivazione che la funzione principale di questi ultimi consiste nella riproduzione di libri immagazzinati in forma elettronica e non nella funzione di traduzione o di dizionario.
13
Amazon ha quindi esperito un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg (tribunale per le cause tributarie di Amburgo, Germania), il quale, con sentenza del 14 febbraio 2013, ha intimato all’HZA di emettere un’informazione tariffaria vincolante classificando gli ebook reader in discussione nel procedimento principale nella sottovoce 8543 70 10 della NC. Avverso tale sentenza, l’HZA ha interposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte federale per le cause tributarie).
14
Il giudice del rinvio osserva che, quando un apparecchio deve essere classificato ai sensi della NC, la sottovoce che include la descrizione più precisa di tale apparecchio prevale sulle sottovoci relative a definizioni generali. Detto giudice sottolinea che le condizioni richieste per l’applicazione della regola generale di interpretazione enunciata nella parte prima, titolo I, A, 3, lettera a), della NC non sono soddisfatte, dato che non esistono due sottovoci che possano essere prese in considerazione ai fini della classificazione degli ebook reader in discussione nel procedimento principale. Infatti, la sottovoce 8543 70 90 della NC non costituirebbe un’altra possibilità di classificazione ai sensi di detta regola generale di interpretazione. Non essendo altro che una sottovoce residua, essa potrebbe essere applicata soltanto in caso di impossibilità di classificazione in una sottovoce più specifica, ciò che non si verificherebbe nel caso oggetto del procedimento principale.
15
In tale contesto, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la designazione dei prodotti della sottovoce 8543 70 10 della [NC] debba essere intesa nel senso che possono esservi classificati solo apparecchi che hanno esclusivamente funzioni di traduzione o dizionario.
2)
Qualora si debba rispondere in senso negativo alla prima questione: se si debbano classificare nella sottovoce 8543 70 10 della [NC] anche apparecchi nei quali le funzioni di traduzione o dizionario sono irrilevanti rispetto alla loro funzione principale (nella fattispecie la funzione di lettura)».
Sulle questioni pregiudiziali
16
Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che un ebook reader avente una funzione di traduzione o di dizionario debba essere classificato nella sottovoce 8543 70 10 come macchina elettrica con funzioni di traduzione o dizionario, oppure nella sottovoce 8543 70 90 come altro apparecchio elettrico.
17
In via preliminare, occorre precisare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti in discussione nel procedimento principale, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione (sentenza Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
18
Spetta, in particolare, al giudice nazionale determinare, in una causa come quella oggetto del procedimento principale, quali siano le funzioni principali ed accessorie del prodotto di cui occorre effettuare la classificazione tariffaria.
19
Orbene, come risulta dalla stessa formulazione della seconda questione pregiudiziale citata al punto 15 della presente sentenza, il giudice del rinvio considera che la funzione principale degli ebook reader in discussione nel procedimento in cui è sorta la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia una funzione di lettura.
20
A tale riguardo, occorre ricordare che, per garantire la certezza del diritto e agevolare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenza Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 27 nonché la giurisprudenza ivi citata).
21
Il giudice del rinvio osserva a giusto titolo che nella NC non esiste alcuna sottovoce la cui formulazione sia espressamente riferita ad un apparecchio elettrico avente come funzione principale quella di lettura.
22
Nondimeno, da tale circostanza non si può inferire che, in mancanza di sottovoci della NC che corrispondano esattamente alla funzione principale di un tale apparecchio, quest’ultimo debba essere classificato in una sottovoce specifica sulla base di una delle sue funzioni accessorie.
23
Infatti, la classificazione tariffaria di un prodotto deve essere effettuata tenendo conto della funzione principale di quest’ultimo. In tal senso, la nota 3 della sezione XVI della parte seconda della NC prevede in particolare che una macchina che assolva a più funzioni deve essere classificata sulla base della funzione principale che la caratterizza.
24
Analogamente, la Corte ha già sottolineato che, ai fini della classificazione di un prodotto, è necessario considerare che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore (v., in tal senso, sentenza British Sky Broadcasting Group e Pace, C‑288/09 e C‑289/09, EU:C:2011:248, punto 77).
25
Un prodotto deve dunque essere classificato tenendo conto non già di una delle sue funzioni accessorie, ma della sua funzione principale, e ciò anche in un’ipotesi in cui, come in quella oggetto del procedimento principale, non esista alcuna sottovoce della NC che corrisponda esattamente a tale funzione principale.
26
In considerazione di quanto precede, data l’assenza, nella NC, di sottovoci che corrispondano alla funzione principale di un prodotto, quest’ultimo deve essere classificato in una sottovoce residuale della NC, nella fattispecie, la sottovoce 8543 70 90.
27
Di conseguenza, alle questioni pregiudiziali occorre rispondere che la NC deve essere interpretata nel senso che un lettore di libri elettronici (ebook reader) avente una funzione di traduzione o di dizionario debba essere classificato, qualora tale funzione non costituisca quella principale dello stesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, nella sottovoce 8543 70 90 e non nella sottovoce 8543 70 10.
Sulle spese
28
Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, deve essere interpretata nel senso che un lettore di libri elettronici (ebook reader) avente una funzione di traduzione o di dizionario debba essere classificato, qualora tale funzione non costituisca quella principale dello stesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, nella sottovoce 8543 70 90 e non nella sottovoce 8543 70 10.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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