SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
14 gennaio 2016 ( *1 )
«Inadempimento di uno Stato — Articolo 343 TFUE — Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea — Articolo 3 — Esenzioni fiscali — Regione di Bruxelles‑Capitale — Contributi sulla fornitura di elettricità e di gas»
Nella causa C‑163/14,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 4 aprile 2014,
Commissione europea, rappresentata da F. Clotuche‑Duvieusart e I. Martínez del Peral, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato da J.‑C. Halleux, S. Vanrie e T. Materne, in qualità di agenti, assistiti da G. Block, D. Remy e H. Delahaije, avocats,
convenuto,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2015,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 luglio 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non concedendo alle istituzioni dell’Unione europea l’esenzione dai contributi stabiliti dall’articolo 26 della legge regionale relativa all’organizzazione del mercato dell’elettricità nella Regione di Bruxelles‑Capitale, nonché dall’articolo 20 della legge regionale relativa all’organizzazione del mercato del gas nella Regione di Bruxelles‑Capitale, come modificate, e opponendosi al rimborso di detti contributi in tal modo percepiti dalla Regione di Bruxelles-Capitale (in prosieguo: i «contributi controversi»), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (GU 1967, 152, pag. 13), successivamente, in forza del Trattato di Lisbona, allegato come Protocollo n. 7 ai Trattati UE, FUE e CEEA (in prosieguo: il «Protocollo»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
2
In forza dell’articolo 28, primo comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e poi, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dell’articolo 343 TFUE, l’Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal Protocollo.
3
L’articolo 3 del Protocollo dispone quanto segue:
«L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale».
Diritto belga
4
La redazione iniziale della legge regionale della Regione di Bruxelles-Capitale del 19 luglio 2001 relativa all’organizzazione del mercato dell’elettricità nella Regione di Bruxelles‑Capitale, entrata in vigore il 1o gennaio 2003 (Moniteur belge del 17 novembre 2001, pag. 39135; in prosieguo: la «legge regionale “elettricità”»), al suo articolo 26 così prevedeva:
«§ 1 Il possesso di un’autorizzazione alla fornitura accordata in base all’articolo 21 dà luogo all’imposizione mensile di un diritto a carico della persona fisica o giuridica che beneficia dell’autorizzazione, in prosieguo denominato soggetto passivo.
§ 2 Tale diritto va corrisposto il 1o gennaio dell’esercizio ed è saldabile entro il 31 marzo dell’esercizio.
§ 3 Il diritto viene calcolato in base alla potenza tenuta a disposizione dal soggetto passivo a beneficio dei clienti finali idonei mediante reti, allacciamenti e collegamenti diretti con un voltaggio massimo di 70 kV, su siti di consumo ubicati nella Regione di Bruxelles-Capitale. Per i clienti dell’alta tensione, la potenza tenuta a disposizione è la potenza di allacciamento. Quest’ultima è pari alla potenza massima, espressa in kVa, messa a disposizione ai sensi del contratto di allacciamento. In mancanza di menzione nel contratto di allacciamento o in caso di superamento della potenza prelevata rispetto alla potenza massima messa a disposizione ai sensi del contratto di allacciamento, la potenza di allacciamento è pari alla potenza massima, espressa in kVa, prelevata durante i precedenti trentasei mesi, moltiplicata per un fattore di 1,2.
Per i clienti della bassa tensione, la potenza tenuta a disposizione è la potenza determinata in funzione del calibro delle loro protezioni, espresso in kVa. La tabella delle corrispondenze tra le intensità nominali delle protezioni e potenze è allegata alla presente legge regionale.
§ 4 Il diritto da riscuotere mensilmente è fissato a EUR 0,67 per kVa per l’alta tensione.
Per la bassa tensione è fissato secondo il seguente tariffario:
1o
Potenza messa a disposizione inferiore o pari a 1,44 kVa: EUR 0,00;
2°
Potenza messa a disposizione compresa tra:
1,44 e 6,00 kVa: EUR 0,60
6,01 e 9,60 kVa: EUR 0,96
9,61 e 12,00 kVa: EUR 1,20
12,01 e 36,00 kVa: EUR 2,40
36,01 e 56,00 kVa: EUR 4,80
56,01 e 100,00 kVa: EUR 7,80.
Tale importo è adeguato su base annua all’indice dei prezzi al consumo del Regno. (...)
§ 5 Il governo determina le misure di esecuzione del presente articolo. Esso può, in particolare, imporre al gestore della rete di distribuzione, al gestore della rete di trasporto regionale e agli utenti delle linee dirette di fornirgli dati utili alla riscossione del diritto.
Il governo può incaricare il gestore della rete di distribuzione di rivolgere ai soggetti passivi un invito ad assolvere tale diritto. L’invito contiene, in particolare, l’indicazione dell’esercizio, la base di calcolo, il tasso, il termine di pagamento e la modalità di pagamento del diritto. Tuttavia, l’invio o il mancato invio di tale invito non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi.
§ 6 Il diritto è riscosso ed esigibile ai sensi delle norme previste al Capo VI della legge regionale del 23 luglio 1992 relativa all’imposta regionale a carico degli occupanti di immobili edificati e dei titolari di diritti reali su determinati immobili. Il termine di pagamento del diritto è tuttavia fissato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
§ 7 Il gettito originato dal diritto è destinato al gestore della rete di distribuzione, al fine di coprire i costi delle missioni di servizio pubblico di cui all’articolo 24 [disposizione successivamente modificata mediante l’ampliamento della cerchia di persone cui il gettito originato dal diritto è destinato e l’indicazione della ripartizione di tale gettito].
§ 8 Il diritto va corrisposto a partire dal mese di gennaio 2004.
§ 9 I costi relativi alle missioni di servizio pubblico di cui all’articolo 24 che superano l’importo dei diritti percepiti in virtù del presente articolo sono a carico del gestore della rete di distribuzione, a titolo di costi di esercizio. L’incidenza di tali costi sulle tariffe è disciplinata dalla normativa federale.
(...)».
5
L’articolo 26 della legge regionale «elettricità» è stato più volte modificato, da ultimo con la legge regionale del 20 luglio 2011 (Moniteur belge del 10 agosto 2011) e dalla legge regionale del 21 dicembre 2012 che stabilisce la procedura tributaria nella Regione di Bruxelles‑Capitale (Moniteur belge dell’8 febbraio 2013). Attualmente il paragrafo 2 di tale articolo recita come segue:
«Il diritto va corrisposto il primo giorno di ogni mese ed è saldabile entro il 15 del mese successivo. Il soggetto passivo è esentato dal pagamento di tale diritto per quanto concerne la potenza tenuta a disposizione dei clienti per la loro rete di trasporto ferroviario, tranviario o della metropolitana (...)».
6
A seguito di tali modifiche, il tariffario degli oneri di cui al paragrafo 4 del suddetto articolo 26 è stato lievemente riveduto.
7
L’articolo 24 della legge regionale «elettricità», cui fa riferimento l’articolo 26, paragrafo 7, della medesima, specifica le missioni di servizio pubblico a carico del gestore della rete e recita come segue:
«Il gestore della rete di distribuzione è incaricato delle missioni di servizio pubblico definite ai seguenti punti da 1 a 5:
1o
La messa a disposizione di una fornitura minima ininterrotta di elettricità per il consumo domestico, alle condizioni definite dalla legge regionale dell’11 luglio 1991.
2°
La fornitura di elettricità a una tariffa sociale specifica alle persone e alle condizioni definite dalla normativa federale.
3°
Un’azione di informazione, di dimostrazione, di messa a disposizione di apparecchiature, di servizi e di aiuto finanziario al fine di promuovere l’utilizzo razionale dell’elettricità, a beneficio di tutte le categorie di clienti finali, idonei e non idonei. Il gestore della rete di distribuzione stabilisce a tal fine, in cooperazione con il servizio, un programma triennale di utilizzo razionale dell’elettricità.
4°
Se del caso, l’acquisto, nei limiti delle proprie necessità, dell’elettricità prodotta mediante cogenerazione di qualità non destinata all’autoconsumo né fornita a terzi.
5°
a)
La costruzione, la manutenzione e il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica sulle strade e nelle aree verdi comunali, nel rispetto delle prerogative dei comuni, definite dall’articolo 135 della nuova legge comunale, secondo un programma triennale stabilito di comune accordo da ogni comune con il gestore della rete di distribuzione;
b)
l’alimentazione elettrica di tali impianti.
6°
L’organizzazione di un servizio di ombudsman e un’azione di informazione ai clienti residenziali in materia di prezzi e di condizioni di fornitura di elettricità».
8
Le missioni di cui sopra sono state in seguito modificate, da ultimo con la legge regionale del 20 luglio 2011 (Moniteur belge del 10 agosto 2011). Attualmente tali missioni sono così definite:
«Articolo 24
§ 1 Il gestore della rete di distribuzione e i fornitori sono, ciascuno per quanto li riguarda, incaricati degli obblighi di servizio pubblico definiti ai seguenti punti da 1 a 2:
1o
la messa a disposizione di una fornitura minima ininterrotta di elettricità per il consumo della famiglia, alle condizioni definite al Capo IV bis;
2°
la fornitura di elettricità a una tariffa sociale specifica alle persone e alle condizioni definite dalla normativa federale e al Capo IV bis.
§ 2 L’agenzia [per l’ambiente della regione di Bruxelles] è vincolata da obblighi di servizio pubblico relativi alla promozione dell’utilizzo razionale dell’elettricità mediante informazioni, dimostrazioni e la messa a disposizione di apparecchiature, servizi e aiuti finanziari a beneficio di tutte le categorie di clienti finali nonché dei fornitori locali, che coprono in tutto o in parte le necessità dei loro clienti mediante l’installazione di produzione di elettricità situata all’interno dell’area geografica ristretta e ben delimitata e allacciata al contatore principale dell’allacciamento comune e/o della rete privata in cui essi effettuano la fornitura (...).
Articolo 24 bis
Il gestore della rete di distribuzione è inoltre incaricato delle seguenti missioni di servizio pubblico:
1o
l’acquisto, nei limiti delle proprie necessità, dell’elettricità verde prodotta, non destinata all’autoconsumo né fornita a terzi;
2°
una missione esclusiva riguardante la costruzione, la manutenzione e il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica sulle strade e nelle aree verdi comunali, nel rispetto delle prerogative definite dall’articolo 135 della nuova legge comunale, secondo un programma triennale stabilito di comune accordo da ogni comune con il gestore della rete di distribuzione o in seguito a richieste di lavori supplementari nonché l’alimentazione elettrica di tali impianti, dando priorità alle installazioni produttive che utilizzano fonti di energia rinnovabili o a cogenerazioni di qualità; tale missione include obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e di risparmio energetico (...);
3°
il ruolo di fornitore di ultima istanza e l’organizzazione di un servizio di supervisione presso i clienti assegnatigli nell’ambito di tale ruolo;
4°
la trasmissione all’utenza domestica e commerciale allacciata alla rete a basso voltaggio di informazioni sui prezzi e sulle condizioni di allacciamento e di fornitura;
5°
la diffusione, su un server accessibile via Internet, delle informazioni relative alle diverse misure di accoglienza dei clienti residenziali adottate dal gestore della rete di distribuzione nell’ambito della sua missione in quanto fornitore di ultima istanza;
6°
la trasmissione annuale alla Brugel [ente di Bruxelles regolatore per i mercati del gas e dell’elettricità] di una relazione sulla qualità dell’accoglienza offerta alle famiglie nell’ambito della sua missione in quanto fornitore di ultima istanza;
7°
la trasmissione annuale alla Brugel di una relazione sul programma degli impegni per i quali il gestore della rete di distribuzione garantisce l’esclusione di qualsiasi pratica discriminatoria. La Brugel comunica al governo e pubblica tale relazione e il proprio parere.
8°
In caso di prelievo di elettricità sulla rete di distribuzione, la fornitura di elettricità per festival di strada temporanei, alle condizioni tecniche e finanziarie precisate dal o ai sensi del regolamento tecnico della rete».
9
La legge regionale della Regione di Bruxelles-Capitale del 1o aprile 2004 relativa all’organizzazione del mercato del gas nella Regione di Bruxelles-Capitale, che riguarda canoni stradali in materia di gas ed elettricità e modifica la legge regionale del 19 luglio 2001 relativa all’organizzazione del mercato dell’elettricità nella Regione di Bruxelles-Capitale (Moniteur belge del 26 aprile 2004, pag. 34281), prevede l’imposizione di un contributo in materia di fornitura di gas, saldabile a decorrere dal 1o luglio 2004 (in prosieguo: la «legge regionale “gas”»). Nella sua redazione iniziale, l’articolo 20 di tale legge regionale così disponeva:
«I costi relativi alle missioni di servizio pubblico di cui all’articolo 18 sono a carico del gestore della rete, a titolo di costi di esercizio. L’incidenza di tali costi sulle tariffe è disciplinata dalla normativa federale».
10
Detto articolo 20 della legge regionale «gas» è stato abrogato dalla legge regionale del 20 luglio 2011 recante modifica della legge regionale «gas» (Moniteur belge del 10 agosto 2011), e sostituito dall’articolo 20 septiesdecies, che prevede quanto segue:
«§ 1 Il possesso di una licenza per la fornitura accordata in base all’articolo 15 dà luogo all’imposizione mensile di un diritto a carico della persona fisica o giuridica che beneficia della suddetta licenza, in prosieguo denominato soggetto passivo.
§ 2 Tale diritto va corrisposto il primo giorno di ogni mese ed è saldabile entro il 15 del mese successivo.
§ 3 Fatto salvo quanto precisato al comma 2, il diritto viene calcolato in base al calibro dei contatori utilizzati dal gestore della rete, su siti di consumo nella Regione di Bruxelles-Capitale, presso i clienti finali. Il calibro del contatore è determinato in base all’erogazione massima di gas, indicata in metri cubi all’ora, per cui il contatore è stato progettato. Per i clienti finali il cui contatore ha un calibro di 6 o 10 m3/h, il diritto tiene conto anche dell’ultimo consumo annuale standard valido calcolato conformemente al MIG (Message Implementation Guide) applicabile nella Regione di Bruxelles‑Capitale.
§ 4 Il diritto da riscuotere mensilmente è fissato a:
1.
EUR 0,2 per contatore il cui calibro sia di 6 o 10 m3/h, qualora l’ultimo consumo annuale standard calcolato sia inferiore o pari a 5000 kWh;
2.
EUR 0,7 per contatore il cui calibro sia di 6 o 10 m3/h, qualora l’ultimo consumo annuale standard calcolato sia superiore a 5000 kWh;
3.
EUR 1,7 per contatore il cui calibro sia di 16 m3/h;
4.
EUR 4,2 per contatore il cui calibro sia di 25 m3/h;
5.
EUR 8,4 per contatore il cui calibro sia di 40 m3/h;
6.
EUR 21 per contatore il cui calibro sia di 65 m3/h;
7.
EUR 29,2 per contatore il cui calibro sia di 100 m3/h;
8.
EUR 37,5 per contatore il cui calibro sia di 160 m3/h;
9.
EUR 54,2 per contatore il cui calibro sia superiore a 160 m3/h.
Tali importi sono adeguati su base annua all’indice dei prezzi al consumo del Regno. (...)
§ 5 Il governo determina le misure di esecuzione del presente articolo. Esso può, in particolare, imporre al gestore della rete e agli utenti delle condutture dirette di fornirgli dati utili alla riscossione del diritto.
Il governo può incaricare il gestore della rete di rivolgere ai soggetti passivi un invito ad assolvere tale diritto. L’invito contiene, in particolare, l’indicazione dell’esercizio, la base di calcolo, il tasso, il termine di pagamento e la modalità di pagamento del diritto. Tuttavia, l’invio o il mancato invio di tale invito non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi.
§ 6 Il diritto è riscosso ed esigibile ai sensi delle norme previste agli articoli [da 13 a 19], 22 e 23 della legge regionale che stabilisce la procedura tributaria nella Regione di Bruxelles‑Capitale.
§ 7 Il gettito originato dal diritto è destinato ai fondi previsti rispettivamente ai punti 15 e 16 dell’articolo 2 della legge regionale del 12 dicembre 1991, che istituisce fondi di bilancio, secondo la seguente ripartizione:
1o
5% al “Fonds de guidance énergétique” (Fondo di orientamento energetico) (...);
2°
95% al “Fonds relatif à la politique de l’énergie” (Fondo relativo alla politica energetica).
§ 8 Il diritto va corrisposto a partire dal mese di gennaio 2012».
11
Le missioni di servizio pubblico poste a carico del gestore della rete gas sono definite all’articolo 18 della legge regionale «gas», che, nella sua redazione iniziale, così disponeva:
«Il gestore della rete è incaricato delle seguenti missioni di servizio pubblico:
1o
la fornitura di gas a una tariffa sociale specifica alle persone e alle condizioni definite dalla normativa federale;
2°
una missione di prevenzione e di intervento in materia di interruzione dell’erogazione di gas come prevista dalla legge regionale dell’11 marzo 1999;
3°
un’azione di prevenzione ai fini di garantire la massima sicurezza nell’utilizzo del gas a fini domestici;
4°
l’organizzazione di un servizio di ombudsman e un’azione di informazione ai clienti residenziali in materia di prezzi e di condizioni di fornitura di gas;
5°
un’azione di informazione, di dimostrazione, di messa a disposizione di apparecchiature, di servizi e di aiuto finanziario al fine di promuovere l’utilizzo razionale del gas, a beneficio di tutte le categorie di clienti finali, idonei e non idonei. Il gestore della rete di distribuzione stabilisce a tal fine, in cooperazione con il servizio, un programma triennale di utilizzo razionale del gas».
12
A decorrere dal mese di agosto 2011 tali missioni di servizio pubblico sono definite come segue:
«Articolo 18
Il gestore della rete e i fornitori sono, ciascuno per quanto li riguarda, incaricati delle missioni e degli obblighi di servizio pubblico definiti ai seguenti punti da 1 a 3:
1o
la messa a disposizione di una fornitura minima ininterrotta di gas per il consumo della famiglia, alle condizioni definite al Capo V bis;
2°
la fornitura di gas a una tariffa sociale specifica alle persone e alle condizioni definite dalla normativa federale e al Capo V bis;
3°
un servizio gratuito di prevenzione dei rischi in materia di utilizzo del gas naturale, a beneficio delle famiglie che ne fanno richiesta. Il governo decreta il contenuto e le condizioni di esercizio di tale missione.
Articolo 18 bis
Il gestore della rete di distribuzione è inoltre incaricato delle seguenti missioni:
1o
l’organizzazione di un servizio di supervisione delle relazioni con i consumatori e trasmissione all’utenza domestica di informazioni sui prezzi e sulle condizioni di allacciamento;
2°
la promozione dell’utilizzo razionale del gas mediante informazioni, dimostrazioni e la messa a disposizione di apparecchiature, servizi e aiuti finanziari a beneficio dei comuni e degli altri clienti finali.
(...)».
13
L’articolo 9 del regio decreto del 29 febbraio 2004 relativo alla struttura tariffaria generale nonché ai principi di base e alle procedure in materia di tariffe e di contabilità dei gestori delle reti di distribuzione di gas naturale attivi sul territorio belga (Moniteur belge dell’11 marzo 2004) ha il seguente tenore:
«Nella fatturazione delle tariffe sono comprese le voci tariffarie relative a imposte, oneri, gravami, contributi e retribuzioni. Tali voci non costituiscono tariffe ai sensi degli articoli da 3 a 8 del presente decreto ma devono essere integrate nella fatturazione degli utenti della rete. Esse comprendono, se del caso:
1o
gravami, oneri o retribuzioni in vista del finanziamento degli obblighi di servizio pubblico, a livello dei quali si opera una distinzione tra le misure di carattere sociale, le misure a favore dell’utilizzo razionale dell’energia e le misure in favore dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e di installazioni di cogenerazione di qualità (...)».
14
L’articolo 1 del regio decreto del 3 aprile 2003 relativo alle fatture per la fornitura di elettricità e di gas (Moniteur belge del 2 maggio 2003) dispone quanto segue:
«Le fatture di regolarizzazione in seguito a lettura del contatore di fornitura di elettricità indirizzate ai clienti finali allacciati alla rete a bassa tensione e di fornitura di gas ai clienti finali il cui consumo annuo è inferiore o pari a 60000 kWh devono contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
(...)
10.
il dettaglio del calcolo dell’importo da corrispondere;
11.
la tariffa applicabile alla trasmissione;
12.
la tariffa applicabile alla distribuzione;
13.
i prelievi percepiti da tutti i pubblici poteri, globalizzati a seconda delle categorie;
(...)».
15
La legge federale del 29 aprile 1999, relativa all’organizzazione del mercato dell’elettricità, al suo articolo 22 bis così dispone:
«§ l Un contributo federale destinato a compensare la perdita di entrate dei comuni risultante dalla liberalizzazione del mercato dell’elettricità è istituito ogni anno sulla seguente base: (...)
(...)
§ 4 Il contributo di cui ai precedenti paragrafi è percepito dal gestore della rete di distribuzione.
I gestori della rete di distribuzione possono, sotto forma di un gravame sulle tariffe di allacciamento della rete di distribuzione interessata applicato alle persone soggette in funzione del punto di prelievo, ripercuotere il contributo federale, destinato a compensare la perdita di entrate dei comuni risultante dalla liberalizzazione del mercato dell’elettricità, sui loro clienti, che a loro volta possono fatturarlo ai propri clienti, fino al momento in cui il gravame è infine fatturato a colui che ha consumato i MWh per uso proprio».
16
L’articolo 3 del decreto ministeriale del 13 maggio 2005 recante esecuzione dell’articolo 22 bis (Moniteur belge del 18 maggio 2005, pag. 23450) prevede quanto segue:
«Il contributo federale di cui all’articolo 22 bis della legge è fatturato mensilmente ai clienti finali da parte dei fornitori nel seguente modo: (...)».
Fatti e procedimento precontenzioso
17
Dopo l’entrata in vigore delle leggi regionali «elettricità» e «gas», l’Electrabel SA (in prosieguo: l’«Electrabel»), fornitore di elettricità e di gas, fattura alle istituzioni dell’Unione aventi sede a Bruxelles i contributi relativi alla fornitura di elettricità e di gas, i quali, dal 1o luglio 2004, sono contabilizzati distintamente sulle fatture, alla voce «contributi regionali».
18
Dal mese di agosto 2004 le istituzioni dell’Unione si sono interrogate in merito alla natura di tali contributi, nonché a quella dei contributi federali, di contenuto analogo, relativi al gas e all’elettricità. Ritenendo che i contributi controversi avessero natura di imposte indirette, la Commissione, con lettera del 28 luglio 2005, ha chiesto alle autorità federali belghe nonché alle autorità della Regione di Bruxelles‑Capitale l’esenzione e il rimborso dei diritti assolti, e ha sospeso, a decorrere da tale data, il versamento all’Electrabel dei contributi regionali e federali.
19
Con lettere del 3 marzo 2006, del 20 dicembre 2007 e del 18 aprile 2008, le autorità federali hanno concesso l’esenzione richiesta per i contributi federali, ritenendo che potessero essere considerati una tassa sulla vendita compresa nel prezzo.
20
Nel mese di settembre 2008 la Commissione ha tuttavia pagato le somme corrispondenti ai contributi regionali e ha continuato in seguito a pagarle al fine di evitare un’interruzione della fornitura da parte dell’Electrabel, tenuta essa stessa a versare tali importi al gestore della rete, la Sibelga, gestore unico delle reti di elettricità e di gas nella Regione di Bruxelles‑Capitale.
21
Con lettera del 3 gennaio 2007 il ministro competente della Regione di Bruxelles‑Capitale ha risposto di non poter accogliere la domanda della Commissione del 28 luglio 2005, per il fatto che il contributo elettricità costituiva il corrispettivo di un determinato servizio di cui la Commissione ha beneficiato o poteva beneficiare e che la legge regionale «elettricità» non sottoponeva la Commissione ad alcun obbligo fiscale, dal momento che tale legge regionale riguardava solo i titolari di un’autorizzazione alla fornitura, vale a dire nel caso di specie l’Electrabel.
22
Con lettera del 21 dicembre 2007 il ministro competente della Regione di Bruxelles‑Capitale ha esposto le ragioni per cui non condivideva la posizione della Commissione secondo cui la maggior parte dei servizi di cui all’articolo 24 della legge regionale «elettricità» non potevano essere prestati alla Commissione. Il ministro ha quindi fatto rinvio, per quanto riguarda la natura del contributo di cui trattasi, alla sentenza Commissione/Belgio (C‑437/04, EU:C:2007:178) precisando che, contrariamente al contributo federale, il contributo previsto all’articolo 26 della legge regionale «elettricità» riguardava solo i titolari di un’autorizzazione alla fornitura e che una ripercussione contrattuale o economica da parte dei medesimi sui loro clienti non poteva dar luogo a un’esenzione.
23
Il 27 giugno 2008 la Commissione ha inviato al Regno del Belgio una prima lettera di costituzione in mora, alla quale tale Stato membro ha risposto con lettera del 9 settembre 2008.
24
In risposta a una lettera del 10 novembre 2008 con cui la Commissione ha chiesto formalmente al ministro competente della Regione di Bruxelles‑Capitale il rimborso degli importi versati a titolo dei contributi controversi, quest’ultimo non ha dato alcun seguito a tale domanda, considerando che si trattava di rapporti contrattuali tra le istituzioni dell’Unione e il fornitore Electrabel.
25
In seguito a tale presa di posizione, la Commissione ha indirizzato alle autorità belghe, il 15 aprile 2009, una lettera di costituzione in mora complementare, in cui indicava che l’applicazione alle istituzioni dell’Unione dell’articolo 26 della legge regionale «elettricità» e dell’articolo 20 della legge regionale «gas» violava l’immunità fiscale di cui beneficiavano le istituzioni a titolo dell’articolo 3 del Protocollo. La Commissione indicava sostanzialmente che i contributi controversi costituivano imposte indirette e che la loro ripercussione sui clienti finali non risultava in alcun modo da una clausola contrattuale liberamente negoziata con i fornitori di energia. La Commissione rilevava altresì che tali contributi avevano la natura di una tassa e non di una retribuzione, in quanto non soddisfacevano i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per essere qualificati come «rimunerazione di servizi di utilità generale» ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo.
26
Con lettera del 10 giugno 2009 il ministro competente della Regione di Bruxelles‑Capitale ha contestato tale analisi della Commissione, facendo sostanzialmente valere che lo scopo perseguito dai contributi in causa era il finanziamento delle missioni di servizio pubblico relative alla politica ambientale, che le istituzioni dell’Unione beneficiavano o potevano beneficiare di diversi servizi previsti nelle leggi regionali «elettricità» e «gas», e che le istituzioni dell’Unione non erano i soggetti passivi dei contributi controversi, essendo questi ultimi semplicemente messi loro in conto mediante contratti che le legavano ai fornitori di elettricità e di gas.
27
Con lettera del 27 febbraio 2012 la Commissione ha indirizzato al Regno del Belgio un parere motivato a titolo dell’articolo 258 TFUE, cui le autorità belghe hanno risposto con lettera del 23 aprile 2012, in cui hanno ribadito la posizione precedentemente assunta.
28
Dal momento che gli argomenti del Regno del Belgio non hanno convinto la Commissione, quest’ultima ha deciso di adire la Corte.
29
Parallelamente al procedimento per la dichiarazione di inadempimento dinanzi alla Corte, le istituzioni dell’Unione hanno avviato, a livello nazionale, un procedimento amministrativo e giudiziario ai fini del rimborso delle somme corrispondenti ai contributi controversi, che esse ritengono indebitamente versati.
Sul ricorso
Sull’applicazione dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo
Argomenti delle parti
30
La Commissione osserva, per quanto riguarda la natura dei contributi controversi, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la qualificazione di un’imposta, tassa, dazio o prelievo alla luce del diritto dell’Unione dev’essere compiuta dalla Corte sulla scorta delle caratteristiche oggettive dell’imposta, indipendentemente dalla qualificazione che le viene attribuita nel diritto nazionale (Bautiaa e Société française maritime, C‑197/94 e C‑252/94, EU:C:1996:47, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
31
L’elemento essenziale del carattere indiretto di un’imposta sarebbe che quest’ultima è riscossa in occasione di una spesa o di un consumo, mentre un’imposta diretta sarebbe applicata sul reddito e sul patrimonio. Orbene, il fatto generatore dei contributi controversi sarebbe la semplice detenzione di un’autorizzazione o di una licenza per la fornitura di elettricità e di gas, circostanza che non presenta alcun nesso con il patrimonio o il reddito del fornitore di elettricità o del gestore della rete gas. Tale fatto generatore sarebbe in realtà indissociabilmente legato al consumo di elettricità o di gas, in funzione della potenza tenuta a disposizione del cliente finale. Ciò sarebbe peraltro dimostrato dal fatto che l’importo di tali contributi è calcolato sulla base di tale potenza.
32
Di conseguenza, i contributi controversi costituirebbero diritti indiretti compresi nel prezzo del consumo di elettricità e di gas fatturati alle istituzioni dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo. A tale riguardo poco importerebbe, al fine della qualifica di una tassa, chi sia formalmente qualificato come «soggetto passivo» della medesima. Inoltre la mancanza di un obbligo normativo di ripercussione non trasformerebbe un’imposta sul consumo in un’imposta diretta che incide sul reddito o sul patrimonio.
33
La Commissione fa valere che gli altri requisiti per l’applicazione dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo sono soddisfatti nel caso di specie. Infatti l’elettricità e il gas dovrebbero essere assimilati a beni incorporali che sono stati oggetto di acquisti considerevoli da parte dell’Unione per suo uso ufficiale.
34
Il Regno del Belgio considera che l’immunità fiscale prevista dal Protocollo vale solo nei confronti delle normative nazionali che «impongono» tasse dirette o indirette alle istituzioni dell’Unione e che, per contro, tale immunità non si applica qualora disposizioni contrattuali ripercuotano su tali istituzioni un onere liberamente negoziato con la loro controparte contrattuale.
35
Nel caso di specie, la legge regionale «elettricità» designerebbe come soggetto passivo del contributo elettricità il titolare di una licenza per la fornitura e la legge regionale «gas» designerebbe come soggetto passivo del contributo gas il gestore della rete di distribuzione. Di conseguenza, dato che le istituzioni dell’Unione non sono i soggetti passivi designati, l’immunità fiscale prevista all’articolo 3 del Protocollo non potrebbe essere loro applicata, tanto più che alcuna disposizione legale o normativa imporrebbe ai soggetti passivi designati di ripercuotere contrattualmente i contributi controversi sui loro clienti. Inoltre una qualsiasi situazione di mercato in base alla quale tutti i fornitori ripercuotano i contributi controversi sui loro clienti finali non può per questo generare un’immunità fiscale a beneficio delle istituzioni dell’Unione (sentenza Commissione/Belgio, C‑437/04, EU:C:2007:178, punti 53 e 58).
36
Secondo il Regno del Belgio l’eventuale ripercussione dei contributi controversi non è tale da trasformarli in imposte indirette nei confronti delle istituzioni dell’Unione, tenuto conto dell’esistenza di un legame contrattuale tra queste ultime e il loro fornitore, il che è sufficiente a dimostrare che la qualifica di «imposta» nei confronti di tali istituzioni non può essere accolta. Avrebbe peraltro scarsa rilevanza il fatto che i contributi controversi siano qualificati come «imposte dirette» o «imposte indirette», dal momento che il debitore legale è espressamente identificato nella controparte contrattuale delle istituzioni dell’Unione. Di conseguenza, i contributi controversi non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 3 del Protocollo.
37
Inoltre non si dovrebbero effettuare parallelismi tra i contributi controversi e il contributo federale introdotto dalla legge federale del 29 aprile 1999, in quanto, all’articolo 22 bis, paragrafo 4, di tale legge, i clienti finali sarebbero espressamente designati come debitori del contributo federale.
Giudizio della Corte
38
Occorre ricordare che la Corte ha statuito che l’articolo 3 del Protocollo, ai suoi commi primo e secondo, stabilisce due diversi regimi di immunità, a seconda che si tratti di imposte dirette o indirette, e che tale diversità di regime è essenziale per valutare la questione dell’immunità (v., in tal senso, sentenza Commissione/Belgio, C‑437/04, EU:C:2007:178, punti da 36 a 38 nonché giurisprudenza ivi citata).
39
È pacifico che nel caso di specie i contributi controversi non si applicano ai redditi o al capitale, ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza Commissione/Belgio, C‑437/04, EU:C:2007:178, punto 44). Si deve inoltre constatare che i fornitori di elettricità e di gas includono nelle fatture relative a tali forniture, indirizzate alle istituzioni dell’Unione, i contributi controversi. Tali contributi devono pertanto essere considerati diritti indiretti rientranti nell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo.
40
In tal senso, occorre al riguardo sottolineare che le conclusioni cui è giunta la Corte nella sentenza Commissione/Belgio (C‑437/04, EU:C:2007:178) non possono essere trasposte alla presente causa. Infatti, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, si trattava di un’imposta diretta gravante sui titolari di diritti reali su beni immobili, imposta ripercossa per contratto sulle istituzioni dell’Unione in quanto locatarie.
41
Per quanto riguarda le condizioni di applicazione dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo, non si contesta che la fornitura di elettricità e di gas alle istituzioni dell’Unione aventi sede nella Regione di Bruxelles‑Capitale sia oggetto di acquisti considerevoli per uso ufficiale di tali istituzioni e indispensabili per il loro regolare funzionamento. Non risulta da alcun elemento del fascicolo a disposizione della Corte che l’applicazione di tali disposizioni avrebbe per effetto di falsare la concorrenza.
42
Secondo il Regno del Belgio, anche nel caso in cui i contributi controversi dovessero essere qualificati come «imposte indirette», l’articolo 3, secondo comma, del Protocollo non sarebbe applicabile, dato che, conformemente alla normativa nazionale in oggetto, le istituzioni dell’Unione non sono designate quali soggetti passivi di detti contributi.
43
A tale riguardo occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 59 e 60 delle conclusioni, che dalla lettera dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo non risulta che l’Unione debba essere designata dalla normativa nazionale quale soggetto passivo dei diritti indiretti, nella fattispecie dei contributi controversi, affinché l’immunità prevista da tale disposizione sia applicabile. Infatti detta disposizione richiede solamente che tali diritti indiretti siano «compresi nei prezzi dei beni immobili» o mobili e che tali prezzi «comprenda[no]» i suddetti diritti.
44
Si deve peraltro osservare che, ad esempio, nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, in cui l’articolo 3, secondo comma, del Protocollo è spesso applicato, non è il consumatore finale, come regola generale, bensì il fornitore di beni o il prestatore di servizi ad essere designato quale persona soggetta.
45
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo, non costituisce un requisito il fatto che le istituzioni dell’Unione siano designate quali soggetti passivi dalla normativa nazionale in causa.
46
Il Regno del Belgio fa inoltre valere che l’immunità prevista all’articolo 3, secondo comma, del Protocollo si applica solo se l’imposta indiretta di cui trattasi è ripercossa, in forza della normativa nazionale applicabile, sulle istituzioni dell’Unione.
47
Un siffatto requisito non compare nemmeno nel testo della disposizione considerata.
48
Dalla natura e dalle caratteristiche essenziali del regime fiscale in oggetto risulta tuttavia che il diritto indiretto considerato è stato concepito e stabilito al fine di essere ripercosso sul consumatore finale.
49
Diversi elementi dimostrano che ciò avviene nel caso di specie.
50
Si deve constatare che la normativa nazionale in causa ha determinato dettagliatamente gli elementi principali dei contributi controversi, quali la base di calcolo e il tasso dei medesimi, facendo riferimento al consumo e ai clienti finali.
51
L’articolo 26, paragrafo 3, della legge regionale «elettricità» prevede che il contributo elettricità è calcolato in base alla potenza tenuta a disposizione dei clienti finali. Allo stesso modo, l’articolo 20 septiesdecies, paragrafo 3, della legge regionale «gas» dispone che il contributo gas è calcolato in base al calibro dei contatori situati presso i clienti finali.
52
Inoltre l’articolo 26, paragrafo 4, della legge regionale «elettricità», come modificato, e l’articolo 20 septiesdecies, paragrafo 4, della legge regionale «gas», fissano concretamente i diritti da percepire mensilmente. Ai sensi di quest’ultima disposizione, tali diritti tengono anche conto dell’ultimo consumo annuale.
53
L’articolo 9 del regio decreto del 29 febbraio 2004 e l’articolo 1 del regio decreto del 3 aprile 2003 prevedono l’integrazione e la menzione specifica e distinta, nelle fatture relative alla fornitura di elettricità e di gas indirizzate ai clienti finali, di tutte le imposte, gli oneri e i contributi percepiti da tutti i pubblici poteri.
54
L’articolo 26, paragrafo 2, della legge regionale «elettricità», come modificata, dispone che il soggetto passivo è esentato dal contributo elettricità per la potenza tenuta a disposizione dei clienti per la loro rete di trasporto ferroviario, tranviario o della metropolitana. Ne risulta che la Regione di Bruxelles‑Capitale aveva intenzione di concedere un’agevolazione fiscale a chi esercita tale tipo di attività, il che denota che il legislatore è partito dal presupposto secondo cui il diritto indiretto in causa è a carico del consumatore finale e che, in mancanza di tale esenzione, gli operatori della rete in questione sarebbero obbligati a corrisponderlo.
55
Tali valutazioni non sono inficiate dal fatto che l’articolo 22 bis della legge federale del 29 aprile 1999 prevede esplicitamente la possibilità di una ripercussione del contributo federale sul consumatore finale. Infatti un diverso trattamento nei confronti dell’esenzione dal diritto federale e dal diritto regionale, che sono di natura comparabile, potrebbe denotare un’incoerenza nel regime fiscale di tale Stato membro.
56
Si deve infine rilevare che, conformemente al tenore letterale dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo, è possibile l’abbuono o il rimborso dei contributi controversi.
57
Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre constatare che i contributi controversi e le loro applicazioni soddisfano i requisiti previsti all’articolo 3, secondo comma, del Protocollo.
Sull’applicazione dell’articolo 3, terzo comma, del Protocollo
Argomenti delle parti
58
La Commissione sostiene che i contributi controversi non possono essere qualificati come «mera rimunerazione di servizi di utilità generale», ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, del Protocollo. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un contributo può costituire la mera rimunerazione di servizi di utilità generale, ai sensi di tale disposizione, solo purché tali servizi siano prestati o, quanto meno, possano essere prestati a coloro che devono pagarlo (sentenza AGF Belgium, C‑191/94, EU:C:1996:144, punto 26). Inoltre la qualifica di un diritto in quanto «rimunerazione di un servizio di utilità generale» sarebbe subordinata all’esistenza di un nesso diretto e proporzionale tra il costo reale di tale servizio e l’imposta assolta da chi ne ha beneficiato (sentenza Comunità europea, C‑199/05, EU:C:2006:678, punto 25). Tali due requisiti non sarebbero soddisfatti nel caso di specie.
59
Quanto al primo di tali requisiti, la Commissione fa valere che, per quanto concerne il contributo elettricità, le autorità belghe, nelle loro risposte alle lettere di costituzione in mora e al parere motivato, identificavano le tre missioni seguenti di cui le istituzioni dell’Unione beneficerebbero o potrebbero beneficiare, vale a dire i programmi di promozione dell’utilizzo razionale dell’elettricità, l’acquisto dell’elettricità prodotta mediante cogenerazione e l’illuminazione pubblica.
60
Per quanto attiene alla prima di tali missioni, che comporta la concessione di premi, un programma siffatto non dovrebbe essere considerato un servizio. Quanto alla seconda missione, vale a dire l’acquisto, da parte del gestore della rete, dell’elettricità prodotta mediante cogenerazione, le istituzioni dell’Unione non eserciterebbero attività di prestazione di servizi o attività a scopo di lucro. Con riguardo alla terza missione, relativa all’illuminazione pubblica, si tratterebbe di un servizio di pubblica utilità che non sarebbe destinato specificamente alla istituzioni dell’Unione, bensì a ogni individuo nelle strade di Bruxelles, che esso sia o meno cliente finale di un fornitore di elettricità. Orbene, un contributo potrebbe essere qualificato come «rimunerazione di un servizio di utilità generale» solo a patto che costituisca il corrispettivo di un determinato servizio specificamente prestato, o passibile di esserlo, a chi deve pagare tale contributo.
61
Per quanto concerne il contributo gas, le istituzioni dell’Unione non potrebbero beneficiare delle missioni di cui agli articoli 18 e 18 bis della legge regionale «gas», dal momento che tali missioni riguardano solo le famiglie, le persone che beneficiano di una tariffa sociale specifica e i comuni.
62
Quanto al secondo requisito fissato dalla giurisprudenza della Corte, la Commissione rileva che il contributo elettricità è calcolato proporzionalmente alla potenza tenuta a disposizione del cliente finale, di modo che non sussiste alcun nesso tra l’importo pagato dalle istituzioni dell’Unione e il costo degli asseriti servizi resi alle medesime. La Commissione fa rifermento a tale riguardo all’esempio del servizio dell’illuminazione pubblica: i grandi consumatori di elettricità, che pagano un contributo più elevato, non beneficiano di un’illuminazione pubblica maggiore rispetto agli altri consumatori. Per quanto concerne il contributo gas, esso sarebbe calcolato proporzionalmente ai kilowatt/ora consumati e sarebbe quindi privo di qualsiasi nesso diretto e proporzionale tra il costo reale del servizio e il diritto assolto dal beneficiario.
63
Il Regno del Belgio, basandosi sulla sentenza AGF Belgium (C‑191/94, EU:C:1996:144, punti 25 e 26), sostiene che i servizi di utilità generale cui sono legati i contributi controversi soddisfano il primo requisito fissato a tale riguardo dalla giurisprudenza della Corte, vale a dire che essi possono essere prestati alle istituzioni dell’Unione. In concreto, i programmi relativi all’utilizzo razionale dell’elettricità e del gas comprenderebbero elementi, in particolare premi, di cui le istituzioni dell’Unione potrebbero beneficiare mettendo in opera misure di efficienza energetica. Il Regno del Belgio cita a tale riguardo una tabella che riporta gli importi dei premi di cui hanno beneficiato le istituzioni dell’Unione nel corso degli ultimi anni.
64
Allo stesso modo, le suddette istituzioni potrebbero beneficiare di misure relative all’acquisto di elettricità prodotta mediante cogenerazione, dato che dispongono di installazioni adeguate. Le stesse considerazioni varrebbero con riguardo al servizio di illuminazione pubblica di cui potrebbero beneficiare le istituzioni dell’Unione. Indipendentemente dal fatto che né il Protocollo né la giurisprudenza della Corte richiedano che i servizi siano «specificamente» resi ai beneficiari, una parte dell’illuminazione pubblica della Regione di Bruxelles‑Capitale sarebbe scelta specificamente per le istituzioni dell’Unione e soprattutto adattata alle loro specifiche esigenze.
65
Anche il secondo requisito stabilito dalla giurisprudenza della Corte sarebbe soddisfatto nel caso di specie. Infatti i contributi controversi sarebbero calcolati in funzione della capacità messa a disposizione degli utenti della rete, circostanza che dimostrerebbe il nesso tra l’importo di tali contributi e il servizio reso. Il criterio della capacità della messa a disposizione sembrerebbe essere l’unico efficace per quanto riguarda più in particolare l’illuminazione pubblica, il cui godimento sarebbe molto difficile da misurare.
Giudizio della Corte
66
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che due requisiti sono stabiliti affinché si possa ritenere che un diritto indiretto come i contributi controversi costituisca la mera rimunerazione di servizi di utilità generale, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, del Protocollo. In base al primo di tali requisiti, siffatti servizi devono essere prestati o, quanto meno, devono poter essere prestati a coloro che sono tenuti ad assolvere siffatto diritto indiretto (sentenza AGF Belgium, C‑191/94, EU:C:1996:144, punto 26). In base al secondo requisito, è necessario che sussista un nesso diretto e proporzionale tra il costo reale di tale servizio e il diritto assolto dal beneficiario (sentenza Comunità europea, C‑199/05, EU:C:2006:678, punto 25). Tali due requisiti sono cumulativi.
67
Occorre, da un lato, constatare che la normativa nazionale in causa definisce esattamente, agli articoli 24 e 24 bis della legge regionale «elettricità» nonché agli articoli 18 e 18 bis della legge regionale «gas», le missioni di servizio pubblico che devono essere finanziate dal gettito dei contributi controversi.
68
Orbene, come il Regno del Belgio stesso riconosce, non tutti i servizi che rientrano in tali missioni sono tali da poter essere prestati alle istituzioni dell’Unione. Si tratta, in particolare, della messa a disposizione di una fornitura minima ininterrotta di elettricità e di gas per il consumo delle famiglie e della fornitura di questi due beni a una tariffa sociale specifica. Il Regno del Belgio riconosce che solo tre di tali missioni possono andare a beneficio delle istituzioni dell’Unione, vale a dire l’acquisto dell’elettricità prodotta mediante cogenerazione, la promozione dell’utilizzo razionale dell’elettricità e del gas, e l’illuminazione pubblica.
69
Dall’altro lato, come risulta dalla normativa nazionale in oggetto, gli importi provenienti dai contributi controversi sono destinati a coprire i costi di tutte le missioni di servizio pubblico previste da tale normativa.
70
Si deve pertanto constatare che i contributi controversi assolti dalle istituzioni dell’Unione servono anche a finanziare le missioni di servizio pubblico di cui tali istituzioni non possono beneficiare. Di conseguenza, per questo solo motivo risulta che il primo requisito di cui al punto 66 della presente sentenza non è soddisfatto e che, anche per quanto riguarda il secondo requisito, non sussiste un nesso diretto e proporzionale tra l’importo dei contributi controversi e i costi reali dei servizi pubblici previsti dalla normativa nazionale.
71
La mancanza di siffatto nesso dev’essere constata anche per quanto riguarda le tre missioni di servizio pubblico di cui le istituzioni dell’Unione possono beneficiare.
72
Infatti la base di calcolo dei contributi controversi non presenta un nesso sufficiente con le abituali unità di misura applicate per misurare l’elettricità prodotta mediante cogenerazione, che potrebbero essere i kilowatt/ora, o per misurare l’illuminazione pubblica, che potrebbero essere le dimensioni del territorio illuminato o un’unità di misura relativa alla quantità di energia della luce.
73
In tal senso, anche qualora le istituzioni dell’Unione possano essere beneficiarie di determinati servizi di utilità generale, la normativa nazionale in oggetto non consente di stabilire in che misura.
74
Di conseguenza, manca nel caso di specie il nesso diretto e proporzionale richiesto dalla giurisprudenza della Corte tra il costo reale delle missioni di servizio pubblico previste dalla normativa nazionale e i contributi controversi che devono essere assolti dalle istituzioni dell’Unione in quanto beneficiarie di tali servizi.
75
Occorre pertanto constatare che, non concedendo alle istituzioni dell’Unione l’esenzione dai contributi stabiliti dall’articolo 26 della legge regionale «elettricità» nonché dall’articolo 20 della legge regionale «gas», come modificate, e opponendosi al rimborso di detti contributi in tal modo percepiti dalla Regione di Bruxelles‑Capitale, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo.
Sulle spese
76
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e l’inadempimento è stato constatato, il Regno del Belgio dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Non concedendo alle istituzioni dell’Unione europea l’esenzione dai contributi stabiliti dall’articolo 26 della legge regionale relativa all’organizzazione del mercato dell’elettricità nella Regione di Bruxelles‑Capitale, nonché dall’articolo 20 della legge regionale relativa all’organizzazione del mercato del gas nella Regione di Bruxelles‑Capitale, come modificate, e opponendosi al rimborso di detti contributi in tal modo percepiti dalla Regione di Bruxelles‑Capitale, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, successivamente, in forza del Trattato di Lisbona, allegato come Protocollo n. 7 ai Trattati UE, FUE e CEEA.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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