SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
9 giugno 2016 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Infrazione — Equa compensazione — Risarcimento del danno subito — Spese processuali e spese stragiudiziali»
Nella causa C‑481/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania), con decisione del 16 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2014, nel procedimento
Jørn Hansson
contro
Jungpflanzen Grünewald GmbH
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e M. Berger, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2015,
considerate le osservazioni presentate:
—
per J. Hansson, da G. Würtenberger, Rechtsanwalt;
—
per la Jungpflanzen Grünewald GmbH, da T. Leidereiter, Rechtsanwalt;
—
per la Commissione europea, da B. Schima, F. Wilman, I. Galindo Martín e B. Eggers, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 febbraio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1), nonché della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica GU 2004, L 195, pag. 16).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Jørn Hansson e la Jungpflanzen Grünewald GmbH (in prosieguo: la «Jungpflanzen») in merito al risarcimento del danno derivante da infrazioni nei confronti di una varietà vegetale comunitaria protetta.
Contesto normativo
Il regolamento n. 2100/94
3
Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 2100/94, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta al «costitutore», vale a dire alla «persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa».
4
L’articolo 13 di detto regolamento, rubricato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», prevede quanto segue:
«1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:
a)
produzione o riproduzione (moltiplicazione),
b)
condizionamento a fini di moltiplicazione;
c)
messa in vendita,
d)
vendita o altra commercializzazione,
(…).
Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.
(…)».
5
L’articolo 94 di tale regolamento, riguardante le azioni di diritto civile che si possono intentare qualora l’uso di una varietà vegetale integri un’infrazione, così recita:
«1. Chiunque:
a)
compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (...)
(…)
può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose.
2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l’altro a risarcire il danno subito dal titolare per l’atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta».
6
L’applicazione complementare della legislazione nazionale in caso di infrazione è disciplinata dall’articolo 97 del regolamento in parola che dispone quanto segue:
«1. Se l’autore dell’infrazione ai sensi dell’articolo 94 ha ottenuto, grazie all’infrazione, un vantaggio a scapito del titolare o del licenziatario, l’autorità giudiziaria competente conformemente agli articoli 101 o 102 applica la legislazione nazionale, incluse le disposizioni di diritto privato internazionale, per quanto concerne il rimborso.
(…)».
La direttiva 2004/48
7
Il considerando 17 della direttiva 2004/48 precisa che «[l]e misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione».
8
Il considerando 26 della medesima direttiva così recita:
«Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l’altrui diritto, è opportuno che l’entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall’autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l’importo dell’effettivo danno subito, l’entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l’ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l’autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale (il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l’individuazione della violazione e relative ricerche)».
9
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48:
«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».
10
L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Risarcimento del danno», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.
Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni:
a)
tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;
b)
oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».
11
L’articolo 14 di detta direttiva così prevede:
«[Gli] Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12
Il sig. Hansson è, dal 1999, titolare del diritto di privativa comunitaria della varietà EU 4282, denominata «Lemon Symphony», appartenente alla specie delle Margherite del Capo.
13
La Jungpflanzen ha coltivato e commercializzato, tra il 2002 e il 2009, la varietà floreale SUMOST 01, con la denominazione «Summerdaisy’s Alexander».
14
Considerando che queste due denominazioni corrispondono, in realtà, alla stessa varietà floreale, il sig. Hansson ha chiesto, mediante procedimento sommario, al Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) di proibire alla Jungpflanzen di commercializzare quest’ultima varietà. Tale domanda, nonché l’appello interposto dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) dal richiedente nel procedimento principale, sono stati respinti con la motivazione che egli non aveva provato la sussistenza della violazione nei confronti della varietà denominata «Lemon Symphony».
15
Il sig. Hansson ha nondimeno ottenuto, nell’ambito del procedimento di merito, la condanna della Jungpflanzen a risarcirgli il danno derivante dalla vendita dei fiori denominati «Summerdaisy’s Alexander», in quanto infrazione nei confronti della citata varietà.
16
Per quanto concerne il risarcimento del danno subito, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf) ha statuito in primo grado che fosse corrisposta al sig. Hansson, sulla base dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94, la somma di EUR 66231,74, maggiorata degli interessi, equivalente al corrispettivo che la Jungpflanzen avrebbe dovuto versargli per gli 1512630 esemplari della varietà protetta che essa ha venduto tra il 2002 ed il 2009.
17
Detto tribunale non ha, tuttavia, accolto gli altri argomenti del sig. Hansson, relativi al pagamento di un supplemento al corrispettivo di importo pari alla metà del tasso di licenza richiesto, ossia EUR 33115,89, oltre agli interessi di mora, e del rimborso delle spese del procedimento pari a EUR 1967,35, maggiorate dei medesimi interessi. Detto giudice ha ritenuto, in particolare, che il sig. Hansson non potesse pretendere il risarcimento a titolo di maggiorazione per violazione, di cui sarebbe debitrice la resistente nel procedimento principale, posto che né il regolamento n. 2100/94, né la direttiva 2004/48, né il diritto interno prevedono la possibilità di infliggere un risarcimento che avrebbe natura punitiva.
18
Entrambe le parti hanno impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
19
Secondo tale giudice, non è controverso che la Jungpflanzen abbia commesso un’infrazione nei confronti della varietà protetta di cui al procedimento principale. Le parti sono, tuttavia, in disaccordo sulla portata dell’equa compensazione per infrazione, nonché del risarcimento del danno subito di cui all’articolo 94 del regolamento n. 2100/94.
20
L’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) sostiene che occorre fissare l’importo dell’equa compensazione tenendo conto dei diritti di licenza che avrebbero dovuto essere versati al titolare della privativa comunitaria, con riferimento agli accordi di licenza che sono stati effettivamente sottoscritti durante il periodo oggetto dell’infrazione.
21
Per quanto concerne l’applicazione di una maggiorazione per violazione, il giudice del rinvio dubita che l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2100/94 possa servire da fondamento per una maggiorazione forfettaria automatica dell’importo della compensazione stabilita.
22
Egli ritiene, tuttavia, che ogni forma di maggiorazione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche proprie alla varietà protetta oggetto dell’infrazione, nonché delle conseguenze pratiche che derivano dall’infrazione. Inoltre, occorrerebbe includere nell’equa compensazione prevista all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, gli interessi ordinari, maggiorati di cinque punti percentuali, applicabili agli importi calcolati per ciascun anno.
23
Dal momento che il giudice del rinvio considera che la Jungpflanzen ha agito in malafede, esso desidera ottenere precisazioni sulle modalità di calcolo del risarcimento del danno subito dal titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, come previsto all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94. Si chiede, in particolare, se, a tale proposito, l’importo di una licenza che il mercato pratica nella medesima zona possa essere preso in considerazione come indice di riferimento e se occorra maggiorarlo in funzione delle caratteristiche della varietà protetta oggetto dell’infrazione, nonché delle conseguenze pratiche che derivano dall’infrazione.
24
In ogni caso, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento non possa né servire da fondamento per ottenere una maggiorazione forfettaria a titolo di maggiorazione per violazione né essere un modo per condannare l’autore dell’infrazione a versare un risarcimento corrispondente al rimborso dell’insieme delle spese sostenute (viaggi, colloqui, tempo investito) dal titolare della varietà protetta in occasione del procedimento di merito, nonché alle spese del procedimento sommario.
25
In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se nello stabilire l’“equa compensazione” che l’autore dell’infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 2100/94] per il fatto di aver commesso gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento senza averne titolo, occorra sempre applicare in modo forfettario una determinata “maggiorazione per l’autore dell’infrazione” in aggiunta ai diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell’articolo 13, paragrafo 2, [del regolamento n. 2100/94] nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato. Se ciò risulti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva [2004/48].
2)
Se nello stabilire l’“equa compensazione” che l’autore dell’infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 2100/94] per il fatto di aver commesso gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento senza averne titolo, occorra tener conto, nel singolo caso concreto, in aggiunta ai diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell’articolo 13, paragrafo 2, [del regolamento n. 2100/94] nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato, anche delle circostanze e delle considerazioni che seguono quali elementi idonei a giustificare una maggiorazione della compensazione:
a)
il fatto che, nel periodo di riferimento, all’atto di fissare i diritti di licenza a condizioni di mercato sulla base dei contratti di licenza e dei rendiconti riferiti alla varietà violata di cui al ricorso, quest’ultima, in ragione di particolari caratteristiche, era trattata sul mercato isolatamente;
Nell’ipotesi in cui la suddetta circostanza rilevi nel singolo caso:
Se una maggiorazione della compensazione sia ammissibile soltanto quando le caratteristiche che giustificano il trattamento isolato della varietà oggetto di ricorso siano indicate nella descrizione della privativa per ritrovati vegetali;
b)
il fatto che, al momento dell’introduzione sul mercato della varietà oggetto di violazione di un diritto, la varietà oggetto di ricorso era commercializzata con grande successo cosicché l’autore dell’infrazione non ha dovuto sostenere i costi per introdurre in proprio sul mercato la varietà oggetto di violazione di un diritto, nel caso in cui i diritti di licenza a condizioni di mercato siano stabiliti sulla base di contratti di licenza e rendiconti riferiti alla varietà oggetto di ricorso;
c)
il fatto che la portata della violazione della varietà oggetto di ricorso era superiore alla media, dal punto di vista temporale e rispetto al numero di pezzi commercializzati;
d)
la considerazione che l’autore dell’infrazione – diversamente dal licenziatario – non deve temere di dover versare i diritti di licenza (e di non poterne ottenere la restituzione) anche qualora la varietà oggetto di ricorso, contro cui è proposta azione di accertamento della nullità, sia successivamente dichiarata nulla;
e)
il fatto che l’autore dell’infrazione, a differenza di quanto accade di norma al licenziatario, non era tenuto a rendicontazione trimestrale;
f)
la considerazione che il titolare della privativa per ritrovati vegetali sopporta il rischio legato all’inflazione, a causa della lunga durata dei procedimenti giudiziari;
g)
la considerazione che, data la necessità di agire giudizialmente, il titolare della privativa per ritrovati vegetali – diversamente da quanto accade con il conseguimento di entrate derivanti dalla concessione di licenze sulla varietà oggetto di ricorso – non può contare sulle entrate derivanti da detta varietà;
h)
la considerazione che il titolare della privativa per ritrovati vegetali in caso di violazione della varietà oggetto di ricorso sopporta sia il rischio generale dell’esito dell’azione, connesso al procedimento giudiziale, sia il rischio di non poter poi procedere con una fruttuosa esecuzione a carico dell’autore dell’infrazione;
i)
la considerazione che, in caso di violazione della privativa in ragione della condotta arbitraria dell’autore dell’infrazione, il titolare della privativa per ritrovati vegetali è privato della possibilità di scegliere se autorizzare o meno l’utilizzo della varietà oggetto di ricorso da parte dell’autore dell’infrazione.
3)
Se nello stabilire l’“equa compensazione” che l’autore dell’infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 2100/94] per il fatto di aver commesso gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento senza averne titolo, si debba tener conto anche degli interessi maturati sulla compensazione dovuta annualmente in ragione del tasso di mora ordinario, qualora occorra ritenere che parti contrattuali ragionevoli avrebbero previsto tali interessi.
4)
Se ai fini del calcolo del “danno subito (…) per l’atto di cui trattasi” che l’autore dell’infrazione è tenuto a risarcire al titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 per il fatto di aver commesso gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento senza averne titolo, debbano essere presi in considerazione, come base di calcolo, i diritti normalmente richiesti nella medesima zona per [tali] atti (...) nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato.
5)
In caso di risposta affermativa alla quarta questione:
a)
Se nel calcolo del “danno” sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 nel singolo caso occorra tener conto delle considerazioni e delle circostanze indicate nelle lettere da a) a i) della seconda questione e/o della circostanza che il titolare della privativa per ritrovati vegetali, a causa della necessità di agire giudizialmente, deve investire il proprio tempo, nella misura di norma necessaria, nell’individuazione della violazione e nell’analisi della questione e compiere indagini, della portata usualmente richiesta, sulla violazione della privativa per ritrovati vegetali, nel senso che ciò giustifica l’applicazione di una maggiorazione ai diritti di licenza fissati a condizioni di mercato.
b)
Se nel calcolo del “danno” sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 occorra sempre applicare in modo forfettario una determinata “maggiorazione per l’autore dell’infrazione”. Se ciò risulti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva [2004/48].
c)
Se nel calcolo del “danno” sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 si debba tener conto anche degli interessi maturati sulla compensazione dovuta annualmente in ragione del tasso ordinario di mora, qualora occorra ritenere che parti contrattuali ragionevoli avrebbero previsto tali interessi.
6)
Se l’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che il profitto realizzato dall’autore dell’infrazione integra un “danno” ai sensi della disposizione in parola che può essere richiesto in aggiunta a un’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 o se un profitto realizzato dall’autore dell’infrazione dovuto a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento [n. 2100/94] sia dovuto, in caso di condotta colposa, soltanto in via alternativa rispetto all’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1.
7)
Se il diritto al risarcimento del danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 osti a disposizioni nazionali secondo cui il titolare della privativa per ritrovati vegetali, cui, nell’ambito di un procedimento sommario per violazione di una siffatta privativa, sono imputate le spese di lite con efficacia di giudicato, non può ottenere il rimborso di tali spese sulla base di disposizioni del diritto sostanziale neppure se egli è risultato vincitore in un successivo procedimento di merito vertente sulla medesima violazione della privativa per ritrovati vegetali.
8)
Se il diritto al risarcimento del danno derivante dall’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 osti a disposizioni nazionali secondo cui il danneggiato non può, al di fuori degli stretti limiti del procedimento di liquidazione delle spese, esigere alcun risarcimento per il tempo da esso impiegato nella gestione stragiudiziale e giudiziale del risarcimento del danno, nei limiti in cui esso non eccede il normale dispiego di tempo».
Sulle questioni pregiudiziali
26
Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente quali siano i principi che sottendono alla fissazione e al calcolo dell’importo delle indennità e dei risarcimenti dovuti ai sensi dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94.
27
Alcune questioni vertono sulla natura stessa delle due modalità di risarcimento ai sensi di detto articolo, mentre altre concernono, più specificamente, gli elementi alla base del calcolo dell’equa compensazione prevista al paragrafo 1 del medesimo articolo, nonché quelli alla base del risarcimento del danno subito dal titolare, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo.
28
Pertanto, occorre, in un primo momento, esaminare congiuntamente le questioni relative alla natura dei risarcimenti previsti all’articolo 94 del regolamento n. 2100/94, prima di precisare, in un secondo momento, gli elementi da tenere in considerazione per fissare l’equa compensazione prevista al paragrafo 1 di tale articolo nonché il risarcimento del danno subito dal titolare di una varietà oggetto dell’infrazione, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
Per quanto riguarda le questioni relative alla natura dei risarcimenti di cui all’articolo 94 del regolamento n. 2100/94
29
Con le sue questioni prima, quinta, lettera b), e sesta, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che impone una maggiorazione per l’infrazione, da applicare all’importo riconosciuto per il risarcimento dei danni causati da uno degli atti previsti all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento. Egli si chiede, inoltre, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che può servire da base giuridica per ingiungere all’autore dell’infrazione di restituire il profitto realizzato mediante tale infrazione.
30
In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2100/94 emerge che esso mira esclusivamente al risarcimento del danno subito dal titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali in seguito a un’infrazione commessa nei confronti di tale ritrovato.
31
Da un lato, l’articolo 94, paragrafo 1 di detto regolamento mira a compensare, dal punto di vista finanziario, il vantaggio che ne trae l’autore dell’infrazione, e che corrisponde all’importo del corrispettivo dovuto che egli non ha versato (v. sentenza del 5 luglio 2012, Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 40). A tale riguardo, la Corte ha precisato che tale disposizione non prevede il risarcimento di danni diversi da quelli riconducibili al mancato pagamento dell’«equa compensazione» ai sensi della medesima disposizione (v. sentenza del 5 luglio 2012, Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 50).
32
Dall’altro, l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 concerne il danno che l’autore dell’infrazione «è tenuto fra l’altro» a risarcire al titolare, in caso di infrazione commessa «deliberatamente o per negligenza».
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Ne consegue che l’articolo 94 di tale regolamento sancisce un diritto al risarcimento a favore del titolare del diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali che non solo è integrale, ma che si fonda, inoltre, su una base obiettiva, ossia che copre solamente il danno risultante a suo carico dall’infrazione.
34
Pertanto, l’articolo 94 di detto regolamento non può essere interpretato nel senso che può fungere quale base giuridica, a vantaggio di detto titolare, per la condanna dell’autore dell’infrazione a un risarcimento di carattere punitivo, stabilito in maniera forfettaria.
35
Al contrario, l’entità del risarcimento dovuto ai sensi dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 deve riflettere esattamente, per quanto possibile, i danni reali e accertati subiti dal titolare del ritrovato vegetale a causa dell’infrazione.
36
In secondo luogo, un’interpretazione di questo tipo è conforme agli obiettivi della direttiva 2004/48, che sancisce uno standard minimo per il rispetto, in generale, dei diritti di proprietà intellettuale.
37
Innanzitutto, ai sensi del considerando 17 di tale direttiva, i risarcimenti ivi previsti dovrebbero essere determinati in ciascun caso, in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso.
38
Poi, il considerando 26 di detta direttiva enuncia che il fine del risarcimento non è quello di introdurre l’obbligo di prevedere un risarcimento punitivo.
39
Infine, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 precisa che gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.
40
In tali circostanze, l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 non consente di condannare l’autore dell’infrazione al pagamento di una maggiorazione forfettaria per violazione, quale descritta dal giudice del rinvio, dal momento che una maggiorazione di questo tipo non riflette necessariamente il danno subito dal titolare della varietà oggetto dell’infrazione, nonostante la direttiva 2004/48 non impedisca agli Stati membri di prevedere misure di protezione più incisive.
41
Tale articolo non permette al titolare del diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali neanche di chiedere la restituzione dei vantaggi e dei profitti realizzati dall’autore dell’infrazione. Infatti, sia l’equa compensazione che l’importo del risarcimento dovuto ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 devono essere stabiliti in funzione del danno subito dalla vittima e non in funzione del profitto realizzato dall’autore dell’infrazione.
42
Nonostante il paragrafo 2 di tale articolo si riferisca al «vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione», esso non prevede, tuttavia, che tale vantaggio debba essere preso in considerazione, in quanto tale, nell’entità del risarcimento finanziario effettivamente riconosciuto al titolare. Occorre, peraltro, osservare che, per quanto concerne il rimborso del vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione, l’articolo 97 del regolamento n. 2100/94 rinvia espressamente al diritto nazionale degli Stati membri.
43
Da tali considerazioni emerge che occorre rispondere alle questioni prima, quinta, lettera b), e sesta dichiarando che l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che il risarcimento riconosciuto al titolare di una varietà vegetale protetta oggetto di infrazione si estende alla totalità del danno da questi subito; tale articolo non può servire da fondamento né per l’imposizione di una maggiorazione forfettaria per violazione né, in particolare, per la restituzione del profitto e dei vantaggi realizzati dall’autore dell’infrazione.
Per quanto riguarda le questioni relative alle modalità di fissazione delle indennità e dei risarcimenti previsti all’articolo 94 del regolamento n. 2100/94
Sull’equa compensazione prevista all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94
44
Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente quali siano gli elementi di cui occorre tenere conto per calcolare l’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. Tale giudice chiede, in particolare, in che misura si debbano prendere in considerazione alcune circostanze particolari ai fini di tale calcolo.
45
Tale disposizione del regolamento n. 2100/94 mira a compensare il vantaggio che trae l’autore dell’infrazione, che corrisponde all’importo equivalente al corrispettivo che egli non ha versato a scapito del titolare (sentenza del 5 luglio 2012, Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 40).
46
La Corte ha già statuito che tale disposizione mira a risarcire il danno subito dal titolare del ritrovato vegetale vittima di un’infrazione (sentenza del 5 luglio 2012, Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 36).
47
Di conseguenza, per fissare l’«equa compensazione», ai sensi di detta disposizione, occorre prendere come base di calcolo un importo equivalente al corrispettivo dovuto per la produzione soggetta a licenza (sentenza del 5 luglio 2012, Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 37).
48
A tal fine, per fissare l’importo dell’equa compensazione dovuta in caso di infrazione, l’importo del corrispettivo dovuto per la produzione della varietà vegetale, soggetta a licenza, come previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, costituirebbe una base di calcolo adeguata.
49
Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se le circostanze specificamente invocate nella decisione di rinvio coincidono con quelle del corrispettivo che esso può prendere come riferimento per determinare l’importo dell’equa compensazione.
50
In tale contesto, occorre precisare che spetta altresì al giudice del rinvio verificare se sia eventualmente opportuno maggiorare l’importo di detto corrispettivo in funzione di tali circostanze, considerando che ciascuna di esse non può essere presa in considerazione più di una volta, in quanto si rischierebbe altrimenti di violare il principio del risarcimento integrale e oggettivo, di cui all’articolo 94 del regolamento n. 2100/94.
51
Ad ogni modo, la Corte ha precisato che l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che esso si limita a prevedere un’equa compensazione in caso di utilizzo illegittimo di un ritrovato vegetale, senza tuttavia prevedere il risarcimento di danni diversi da quelli riconducibili al mancato pagamento della compensazione di cui trattasi, escludendo così dall’importo le spese sostenute per il controllo del rispetto dei diritti del titolare di un ritrovato vegetale (v. sentenza del 5 luglio 2012, Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punti 50 e 51).
52
Si desume da tale interpretazione che, ai sensi di tale disposizione, l’equa compensazione comprende i danni strettamente legati al mancato pagamento di tale compensazione.
53
Tali danni possono comprendere gli interessi di mora derivanti dal pagamento tardivo del corrispettivo normalmente dovuto, a maggior ragione se si tratta di un tipo di contratto che contraenti ragionevoli e accorti avrebbero previsto, sempre che il corrispettivo preso come riferimento non includa interessi di tal genere.
54
Pertanto, occorre rispondere alla seconda e terza questione dichiarando che la nozione di «equa compensazione» prevista all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretata nel senso che essa comprende, oltre al pagamento del corrispettivo ordinario da versare per la produzione soggetta a licenza, tutti i danni strettamente legati al mancato pagamento di tale corrispettivo, in cui può rientrare, in particolare, il pagamento degli interessi di mora. Spetta al giudice del rinvio determinare le circostanze che richiedono una maggiorazione di detto corrispettivo, tenuto conto del fatto che ciascuna di esse non può essere presa in considerazione più di una volta per il calcolo dell’importo dell’equa compensazione.
Sul risarcimento del danno subito previsto all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94
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Con le sue questioni quarta, quinta, lettere a) e c), settima e ottava, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente quali siano gli elementi di cui occorre tenere conto per calcolare il risarcimento dovuto per il danno subito, di cui all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94. Esso chiede, in particolare, se l’importo del corrispettivo dovuto per la produzione soggetta a licenza debba servire da base per calcolare l’importo del risarcimento riconosciuto su tale fondamento e se le spese processuali sostenute nell’ambito di un procedimento sommario nonché le eventuali spese stragiudiziali possano essere comprese nel risarcimento di tale danno.
56
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’entità di tale risarcimento, dai punti da 33 a 43 della presente sentenza emerge che l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 ha come fine il risarcimento integrale e oggettivo del danno subito dal titolare della varietà oggetto dell’infrazione. Spetta a quest’ultimo, al fine di ottenere tale tipo di risarcimento, produrre gli elementi che dimostrino che il danno subito eccede i parametri dell’equa compensazione prevista al paragrafo 1 di tale articolo.
57
A tale proposito, l’importo del corrispettivo normalmente dovuto per la produzione soggetta a licenza non può di per sé fungere come base per il calcolo di tale danno. Un corrispettivo di questo tipo consente, infatti, il calcolo dell’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, e non è necessariamente collegato al danno non risarcito.
58
Ad ogni modo, occorre, da un lato, ricordare che le circostanze che hanno giustificato una maggiorazione del corrispettivo normalmente dovuto per la produzione soggetta a licenza, per il calcolo dell’equa compensazione, non possono essere prese in considerazione una seconda volta a titolo di risarcimento di cui all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94.
59
Dall’altro, spetta al giudice del rinvio valutare in che misura i danni lamentati dal titolare della varietà oggetto dell’infrazione possono essere dimostrati con esattezza o se occorra procedere alla fissazione di un importo forfettario che rispecchi al meglio la consistenza di tali danni. In tale contesto, gli interessi di mora al tasso ordinario possono essere applicati all’importo del risarcimento, qualora ciò apparisse giustificato.
60
In secondo luogo, per quanto riguarda il contenuto medesimo del danno risarcibile, va rilevato che l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 non contiene alcuna indicazione a tale riguardo. Tuttavia, ed in mancanza di ulteriori informazioni riguardanti la legislazione nazionale vigente in tale settore, occorre sottolineare che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 precisa, in sostanza, che le spese sostenute dalla parte vittoriosa sono sopportate, in linea di principio, dalla parte soccombente.
61
Orbene, per quanto riguarda, da un lato, i costi del procedimento sommario che ha preceduto il procedimento principale, emerge dalla decisione di rinvio che il ricorrente nel procedimento principale è stato condannato alle spese. Pertanto, nulla osta a che la legislazione nazionale preveda il rimborso di tali spese nel calcolo del danno da risarcire ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94.
62
Per quanto riguarda, dall’altro, le spese stragiudiziali, relative in particolare al tempo impiegato dalla vittima dell’infrazione per far valere i suoi diritti, la Corte ha statuito che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 mira a rafforzare il livello di tutela della proprietà intellettuale, evitando che una parte lesa sia dissuasa dall’avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti (v. sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 77).
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In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se l’importo prevedibile delle spese processuali cui la vittima dell’infrazione può essere condannata sia tale da dissuaderla dal far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria, tenuto conto delle somme che restano a suo carico a titolo di spese stragiudiziali sostenute nonché della loro utilità per l’azione principale di risarcimento.
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Occorre rispondere alle questioni quarta, quinta lettere a) e c), settima e ottava dichiarando che l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che l’importo del danno ivi previsto deve essere fissato in funzione degli elementi concreti presentati, a tale riguardo, dal titolare della varietà oggetto dell’infrazione, se del caso con un metodo forfettario qualora tali elementi non siano quantificabili. Tale disposizione non osta a che le spese affrontate nell’ambito di un procedimento sommario che non è andato a buon fine non rientrino nel calcolo di tale danno né a che spese stragiudiziali sostenute nell’ambito del procedimento di merito non siano tenute in considerazione. La mancata considerazione di tali spese è, tuttavia, subordinata alla condizione che l’importo delle spese processuali cui la vittima dell’infrazione può essere condannata non sia tale da dissuaderla dal far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria, tenuto conto delle somme che restano a suo carico a titolo di spese stragiudiziali sostenute nonché della loro utilità per l’azione principale di risarcimento.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 94 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che il risarcimento riconosciuto al titolare di una varietà vegetale protetta oggetto dell’infrazione si estende alla totalità del danno da questi subito; tale articolo non può servire da fondamento né per l’imposizione di una maggiorazione forfettaria per violazione né, in particolare, per la restituzione del profitto e dei vantaggi realizzati dall’autore dell’infrazione.
2)
La nozione di «equa compensazione» prevista all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretata nel senso che essa comprende, oltre al pagamento del corrispettivo ordinario da versare per la produzione soggetta a licenza, tutti i danni strettamente legati al mancato pagamento di tale corrispettivo, in cui può rientrare, in particolare, il pagamento degli interessi di mora. Spetta al giudice del rinvio determinare le circostanze che richiedono una maggiorazione di detto corrispettivo, considerando che ciascuna di esse non può essere presa in considerazione più di una volta per il calcolo dell’importo dell’equa compensazione.
3)
L’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che l’importo del danno ivi previsto deve essere fissato in funzione degli elementi concreti presentati, a tale riguardo, dal titolare della varietà oggetto dell’infrazione, se del caso con un metodo forfettario qualora tali elementi non siano quantificabili. Tale disposizione non osta a che le spese affrontate nell’ambito di un procedimento sommario che non è andato a buon fine non rientrino nel calcolo di tale danno né a che spese stragiudiziali sostenute nell’ambito del procedimento di merito non siano tenute in considerazione. La mancata considerazione di tali spese è, tuttavia, subordinata alla condizione che l’importo delle spese processuali cui la vittima dell’infrazione può essere condannata non sia tale da dissuaderla dal far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria, tenuto conto delle somme che restano a suo carico a titolo di spese stragiudiziali sostenute nonché della loro utilità per l’azione principale di risarcimento.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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