SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
29 settembre 2016 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Normative regionali che impongono la gratuità della distribuzione, sulle reti situate nella regione in questione, dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili — Differenziazione in funzione della provenienza dell’elettricità verde — Articoli 28 e 30 CE — Libera circolazione delle merci — Direttiva 2001/77/CE — Articoli 3 e 4 — Meccanismi nazionali di sostegno alla produzione di energia verde — Direttiva 2003/54/CE — Articoli 3 e 20 — Direttiva 96/92/CE — Articoli 3 e 16 — Mercato interno dell’energia elettrica — Accesso alle reti di distribuzione a condizioni tariffarie non discriminatorie — Obblighi di servizio pubblico — Mancanza di proporzionalità»
Nella causa C‑492/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio) con decisione del 2 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2014, nel procedimento
Essent Belgium NV
contro
Vlaams Gewest,
Inter-Energa,
IVEG,
Infrax West,
Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE),
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),
con l’intervento di:
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA),
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO),
Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem),
Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA),
Iverlek,
Gaselwest CVBA,
Sibelgas CVBA,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2015,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Essent Belgium NV, da D. Haverbeke e W. Vandorpe, advocaten;
—
per il Vlaams Gewest e la VREG, da S. Vernaillen, advocaat;
—
per la Repubblica ellenica, da S. Lekkou e V. Pelekou, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da E. Manhaeve, G. Wilms e O. Beynet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 12, 28 e 30 CE nonché dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra la Essent Belgium NV e il Vlaams Gewest (Regione fiamminga, Belgio) e a., in merito alla responsabilità extracontrattuale di quest’ultimo a motivo dell’adozione in successione di normative regionali che limitano il beneficio della gratuità della distribuzione sulle reti di distribuzione situate in tale regione, inizialmente, alla sola elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: l’«elettricità verde») immessa direttamente nelle suddette reti di distribuzione dagli impianti di produzione ad esse collegati e, successivamente, alla sola elettricità verde immessa direttamente dagli impianti di produzione nelle reti di distribuzione situate nell’intero Stato membro di cui fa parte tale regione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2001/77/CE
3
La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU 2001, L 283, pag. 33) è stata abrogata, a partire dal 1o gennaio 2012, dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77 e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16). Tuttavia, in considerazione della data dei fatti del procedimento principale, occorre, nella fattispecie, fare riferimento alle disposizioni della direttiva 2001/77.
4
Ai sensi dei considerando da 1 a 3 e 14 della direttiva 2001/77:
«(1)
Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest’ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell’ambito del mercato interno dell’elettricità.
(2)
La promozione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (...), per motivi di sicurezza e diversificazione dell’approvvigionamento energetico, protezione dell’ambiente e coesione economica e sociale. (...)
(3)
Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni.
(...)
(14)
Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l’obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all’introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori».
5
L’articolo 1 della direttiva 2001/77 disponeva quanto segue:
«La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia».
6
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così prevedeva:
«1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all’obiettivo.
2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. (...) Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:
—
tengono conto dei valori di riferimento riportati nell’allegato,
—
provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell’ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici».
7
Sotto la rubrica «Regimi di sostegno», l’articolo 4 della stessa direttiva così recitava al suo paragrafo 1:
«Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato [CE], la Commissione [europea] valuta l’applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato».
8
L’articolo 7 della direttiva 2001/77, rubricato «Questioni attinenti alla rete», così recitava:
«1. Mantenendo inalterata l’affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione i gestori delle reti di trasmissione danno la priorità a impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.
2. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative all’assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
(...)
3. Se del caso, gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione sopportino, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 2.
(...)
6. Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l’elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa in particolare l’elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotte in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.
Se del caso, gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o fanno obbligo ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di garantire che la tariffazione per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all’allacciamento dell’impianto alla rete. Tali vantaggi in termini di costi potrebbero derivare dall’uso diretto della rete a basso voltaggio.
(...)».
Direttiva 96/92/CE
9
I considerando 3, 15 e 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20) così recitavano:
«(3)
considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero incidere sulla piena applicazione del trattato, in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza;
(...)
(15)
considerando che il trattato prevede specifiche norme relative alle limitazioni alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza;
(...)
(19)
considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese elettriche, devono osservare le pertinenti norme del trattato nell’interpretazione fattane dalla Corte di giustizia».
10
A termini dell’articolo 1 di detta direttiva:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione delle reti».
11
L’articolo 2 della stessa direttiva così disponeva:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
6)
“distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti;
(...)
15)
“utente della rete”: ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;
(...)».
12
L’articolo 3 della direttiva 96/92 prevedeva quanto segue:
«1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti o obblighi. (...)
2. Nel pieno [rispetto] delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 90, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell’ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; (...)
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 17, 18 e 21 nella misura in cui ciò osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombo[no] alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l’articolo 90 del trattato».
13
L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 96/92 disponeva quanto segue:
«2. In ogni caso [il gestore della rete di distribuzione] non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.
3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica».
14
L’articolo 16 di detta direttiva così recitava:
«Per l’organizzazione dell’accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra le procedure di cui all’articolo 17 e/o all’articolo 18. Entrambe le procedure si svolgono secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori».
Direttiva 2003/54
15
La direttiva 2003/54 è stata abrogata, con effetto dal 3 marzo 2011, dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 2009, L 211, pag. 55).
16
I considerando 2, 4, 6, 7, 13, 15 e 17 della direttiva 2003/54 così recitavano:
«(2)
L’esperienza nell’attuazione [della direttiva 96/92] dimostra i vantaggi che il mercato interno dell’energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore (...)
(...)
(4)
La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, garantite ai cittadini europei dal trattato, possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
(...)
(6)
Perché la concorrenza funzioni occorre che l’accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.
(7)
Per completare il mercato interno dell’energia elettrica, è di fondamentale importanza che l’accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. (...)
(...)
(13)
Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.
(...)
(15)
L’esistenza di un’efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. (...) Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.
(...)
(17)
Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. (...)».
17
L’articolo 1 della direttiva 2003/54, rubricato «Campo d’applicazione», disponeva quanto segue:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi».
18
L’articolo 2 di detta direttiva così recitava:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
5)
“distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;
(...)
18)
“utenti del sistema”: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;
(...)».
19
L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», così prevedeva:
«1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell’Unione europea che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. (...)
(...)
4. Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.
(...)
8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato.
(...)».
20
L’articolo 14 della direttiva 2003/54 prevedeva quanto segue:
«(...)
2. In ogni caso [il gestore del sistema di distribuzione] non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
(...)
4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
(...)».
21
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, di detta direttiva:
«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».
22
L’articolo 23 della stessa direttiva così disponeva:
«(...)
2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell’entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:
a)
le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. (...)
(...)
4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.
(...)».
La normativa fiamminga
La legge regionale sull’energia elettrica
23
Conformemente all’articolo 2 del vlaams decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (legge regionale fiamminga relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica), del 17 luglio 2000 (Belgisch Staatsblad, 22 settembre 2000, pag. 32166; in prosieguo: la «legge regionale sull’energia elettrica»):
«Ai sensi della presente legge regionale, si intende per:
1o
“distribuzione”: la trasmissione di energia elettrica su reti di distribuzione per la fornitura ai clienti;
2°
“rete di distribuzione”: un insieme di collegamenti in una zona geograficamente delimitata con una tensione nominale pari o inferiore a 70 kV e le relative stazioni di trasformazione, di comando, di distribuzione e secondarie e le altre strutture ausiliarie, che sono necessarie per la distribuzione di elettricità a livello regionale o locale;
(…)».
24
L’articolo 15 della legge regionale sull’elettricità, contenuto nel capitolo III di quest’ultima e rubricato «Accesso alla rete di distribuzione», così prevedeva:
«Il gestore della rete espleta gratuitamente tutte le attività necessarie per la distribuzione di elettricità verde, ad eccezione del collegamento con la rete di distribuzione.
Il Governo fiammingo può limitare il regime di cui al primo paragrafo».
25
L’articolo 15 della legge regionale sull’elettricità è stato abrogato dall’articolo 61 del vlaams decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (legge regionale fiamminga recante misure di accompagnamento al bilancio per il 2005), del 24 dicembre 2004 (Belgisch Staatsblad, 31 dicembre 2004, pag. 87220).
I decreti sulla promozione della produzione di elettricità verde
26
Nella sua versione iniziale, l’articolo 14 del besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 28 settembre 2001 (Belgisch Staatsblad, 23 ottobre 2001, pag. 36778), disponeva quanto segue:
«Ogni fornitore comunica mensilmente, per cliente e per periodo di tariffa di rete ai gestori di rete interessati, la quantità di elettricità trasportata mediante la rispettiva rete di distribuzione e prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili elencate all’articolo 8, paragrafo 1.
Il gestore della rete svolge gratuitamente i compiti menzionati all’articolo 15 della legge regionale sull’elettricità, sulla base della comunicazione obbligatoria di cui al paragrafo precedente.
Quanto all’elettricità prodotta al di fuori della Regione fiamminga, l’ente competente per il rilascio di certificati di elettricità verde per il luogo di produzione interessato rilascia all’autorità di regolamentazione un certificato che garantisce che detta elettricità è stata prodotta da una fonte rinnovabile compresa nell’elenco di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ed è destinata ad un cliente finale nelle Fiandre.
(...)».
27
Nella nuova versione risultante dall’articolo 2 del besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003 (Belgisch Staatsblad, 30 aprile 2003, pag. 23334; in prosieguo: il «decreto del 4 aprile 2003») ed entrato in vigore il 30 aprile 2003, detto articolo 14 prevedeva quanto segue:
«§ 1. Ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, della legge regionale sull’energia elettrica, la distribuzione gratuita, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge medesima, è limitata all’immissione di elettricità prodotta dagli impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.
§ 2. Un fornitore di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, citate all’articolo 8, non inserisce nella fattura intermedia o nel conto finale rimesso al cliente finale di tale elettricità alcuna spesa relativa alla distribuzione dell’elettricità, di cui all’articolo 15, primo comma.
(...)».
28
Investito di un ricorso della Essent Belgium diretto all’annullamento dell’articolo 2 del decreto del 4 aprile 2003, il Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) ha sospeso l’esecuzione di detta disposizione con decisione del 12 gennaio 2004.
29
Il decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili del 28 settembre 2001 è stato abrogato e sostituito dal besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 5 marzo 2004 (Belgisch Staatsblad, 23 marzo 2004, pag. 16296; in prosieguo: il «decreto del 5 marzo 2004»).
30
L’articolo 18 del decreto del 5 marzo 2004 così disponeva:
«§ 1. Ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, della legge regionale sull’energia elettrica, la distribuzione gratuita, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge medesima, è limitata all’elettricità fornita ai clienti finali collegati ad una rete di distribuzione situata nella Regione fiamminga e prodotta da una fonte energetica rinnovabile, ai sensi dell’articolo 15, in un impianto di produzione che immette direttamente la propria elettricità in una rete di distribuzione situata in Belgio.
§ 2. Un fornitore di elettricità, come quella di cui al § 1, non inserisce nel conto finale rimesso al cliente finale dell’elettricità alcuna spesa relativa alla distribuzione dell’elettricità, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge regionale sull’energia elettrica.
(...)».
31
Investito di un ricorso della Essent Belgium diretto all’annullamento dell’articolo 18 del decreto del 5 marzo 2004, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha sospeso l’esecuzione di detta disposizione con decisione del 23 dicembre 2004.
32
In seguito all’abrogazione dell’articolo 15 della legge regionale sull’energia elettrica con la legge regionale del 24 dicembre 2004, recante misure di accompagnamento al bilancio per il 2005, è stato abrogato l’articolo 18 del decreto del 5 marzo 2004, con effetto dal 1o gennaio 2005, con il besluit van de Vlaamse regering (decreto del governo fiammingo), del 25 marzo 2005 (Belgisch Staatsblad, 27 maggio 2005, pag. 24763).
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
33
La Essent Belgium fornisce a imprese e clienti privati situati nelle Fiandre energia elettrica importata principalmente dai Paesi Bassi e che, secondo quanto asserisce detta società, è elettricità verde.
34
La Essent Belgium, ritenendo di aver subìto un danno poiché, in seguito alle modifiche normative succedutesi con i decreti del 4 aprile 2003 e del 5 marzo 2004 (in prosieguo: le «normative regionali di cui al procedimento principale»), l’elettricità verde così importata da un altro Stato membro si è trovata esclusa dal regime di distribuzione gratuita sulla rete di distribuzione situata nelle Fiandre, di cui beneficiava inizialmente, ha proposto due ricorsi dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio) diretti, in sostanza, a ottenere la condanna della Regione fiamminga a corrisponderle un importo pari a EUR 15958252 a titolo di risarcimento di tali danni.
35
La Essent Belgium ha, altresì, citato in giudizio la Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (Autorità fiamminga di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica e del gas), organo competente a pronunciarsi sulle tariffe applicabili alla distribuzione, nonché svariati gestori di rete di distribuzione che le hanno reclamato il pagamento dei costi di distribuzione, affinché le emanande sentenze siano pronunciate anche nei confronti di queste altre parti.
36
A sostegno di tali ricorsi, la Essent Belgium ha in particolare sostenuto che, adottando le normative regionali di cui al procedimento principale, la Regione fiamminga ha violato il diritto dell’Unione, segnatamente gli articoli 18 e 34 TFUE nonché l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 96/92.
37
È in tale contesto che il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se gli articoli 28 e 30 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro – nella fattispecie la legge regionale [relativa all’energia elettrica], in combinato disposto con il decreto del 4 aprile 2003 (...) – che limita la distribuzione gratuita di elettricità verde all’immissione di elettricità prodotta da impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga ed esclude dalla distribuzione gratuita l’elettricità prodotta da impianti di produzione non collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.
2)
Se gli articoli 28 e 30 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro – nella fattispecie la legge regionale [relativa all’energia elettrica], in combinato disposto con il decreto del 5 marzo 2004 (...), come applicato dalla VREG – che limita la distribuzione gratuita di elettricità verde all’elettricità prodotta da impianti di produzione che immettono direttamente in una rete di distribuzione situata in Belgio e che esclude l’elettricità prodotta da impianti di produzione che non immettono direttamente in una rete di distribuzione situata in Belgio.
3)
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione e alla seconda questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l’altro dall’articolo 12 CE e dall’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54 (...), applicabile all’epoca dei fatti».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
38
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in particolare se l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54 debba essere interpretato nel senso che esso osta a normative quali le normative regionali di cui al procedimento principale.
39
Occorre ricordare, a tale proposito, che, ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra tale disposizione e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.
40
Orbene, nel caso di specie, la decisione di rinvio non contiene alcuna spiegazione circa i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2003/54. Inoltre, neanche la descrizione del contesto fattuale e normativo nazionale contenuta in tale decisione consente di comprendere come la suddetta disposizione del diritto dell’Unione possa avere una qualche influenza sulla controversia principale.
41
Sebbene infatti l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2003/54 preveda che, se sono concessi compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi da uno Stato per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria, il giudice del rinvio non menziona alcuna forma di compensazione o diritti esclusivi di cui le normative regionali oggetto di causa prevedrebbero la concessione ai distributori di energia elettrica al fine di compensare l’obbligo di distribuzione gratuita di elettricità verde loro imposto. Dalla suddetta decisione non risulta neanche che la controversia principale sia relativa a simili compensazioni o diritti esclusivi.
42
Ciò considerato, la terza questione dev’essere dichiarata irricevibile, nei limiti in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2003/54.
Nel merito
Considerazioni preliminari
43
La circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia formulato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a tale giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza del 27 ottobre 2009, ČEZ, C‑115/08, EU:C:2009:660, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).
44
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si evince che, con i suoi ricorsi di cui al procedimento principale, la Essent Belgium chiede, in sostanza, il risarcimento del danno asseritamente patito per non aver più potuto beneficiare del regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde, imposto dalla normativa regionale fiamminga ai gestori di reti di distribuzione situate nelle Fiandre, per la distribuzione che essa effettua in detta regione di elettricità verde importata da uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio. La Essent Belgium sostiene dunque di essere stata privata del beneficio di tale regime nel corso, rispettivamente, da un lato, del periodo compreso tra il 30 aprile 2003, data di entrata in vigore del decreto del 4 aprile 2003, e il 12 gennaio 2004, data dalla quale detto decreto è stato sospeso dal Raad van State (Consiglio di Stato), e, dall’altro, del periodo compreso tra il 23 marzo 2004, data di entrata in vigore del decreto del 5 marzo 2004, e il 31 dicembre 2004, data in cui è stato abrogato l’articolo 15 della legge regionale sull’energia elettrica.
45
Alla luce sia dell’oggetto della controversia principale così descritto sia del quadro temporale in cui essa si inscrive, occorre rilevare che, per rispondere ai quesiti del giudice del rinvio, è necessario, per quanto attiene al diritto derivato dell’Unione, far riferimento non all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, bensì ad altre disposizioni di detta direttiva nonché, inoltre, a disposizioni contenute, rispettivamente, nelle direttive 96/92 e 2001/77.
46
Per quanto riguarda, in primo luogo, le direttive 96/92 e 2003/54 recanti norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, dagli articoli da 29 a 31 della direttiva 2003/54 risulta, in primo luogo, che essa è entrata in vigore solo il 4 agosto 2003 e che doveva essere trasposta entro il 1o luglio 2004, data dell’abrogazione della direttiva 96/92, sicché quest’ultima, richiamata in particolare dalla Regione fiamminga e dalla VREG nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte e di cui la Essent ha in particolare lamentato la violazione a sostegno del suo ricorso, è applicabile, ratione temporis, per una parte del periodo in esame nella fattispecie.
47
In secondo luogo, e sotto il profilo ratione materiae, occorre rilevare, tenuto conto dell’oggetto della controversia principale richiamato al punto 44 della presente sentenza, che, benché il giudice del rinvio faccia riferimento nella sua terza questione all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, che esclude qualsiasi discriminazione tra le imprese elettriche riguardo ai loro diritti o obblighi, detta direttiva contiene una disposizione, ossia l’articolo 20, paragrafo 1, che riguarda più nello specifico l’obbligo degli Stati membri di garantire che non si verifichino discriminazioni relativamente all’accesso alle reti di distribuzione e alle condizioni, in particolare tariffarie, che disciplinano un tale accesso. Occorre, pertanto, nell’ambito della presente causa, far riferimento a quest’ultima disposizione.
48
Per quanto riguarda la direttiva 96/92, occorre, per ragioni analoghe, prendere in considerazione non già il suo articolo 3, paragrafo 1, il cui contenuto corrisponde, in sostanza, a quello dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, bensì il suo articolo 16, riguardante anch’esso le condizioni di accesso non discriminatorie alle reti di distribuzione.
49
Peraltro, tenuto conto del fatto che viene imposto ai gestori di reti di distribuzione situate nelle Fiandre, in forza delle normative regionali di cui al procedimento principale, di distribuire gratuitamente l’elettricità verde immessa direttamente nelle suddette reti o nelle reti di distribuzione situate in Belgio, occorre altresì prendere in considerazione l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, della direttiva 2003/54, relativo agli obblighi di servizio pubblico che gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica e concernenti, in particolare, la tutela ambientale, compresa la protezione del clima. Lo stesso vale per le analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 96/92.
50
In secondo luogo, tenuto conto dell’oggetto della controversia principale quale ricordato al punto 44 della presente sentenza, occorre altresì prendere in considerazione, alla luce degli obiettivi di promozione della produzione di elettricità verde perseguiti dalle normative regionali di cui al procedimento principale, gli articoli 3, 4 e 7 della direttiva 2001/77 il cui obiettivo è proprio quello di promuovere un aumento di tale produzione nel mercato interno dell’elettricità.
51
Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 12, 28 e 30 CE, nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92 nonché gli articoli 3, 4 e 7 della direttiva 2001/77 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali le normative regionali di cui al procedimento principale le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, la prima, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, la seconda, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti nelle reti di distribuzione situate nello Stato membro di cui fa parte detta regione, ed escludono in tal modo dal beneficio in parola l’elettricità verde importata da altri Stati membri.
Sulla direttiva 2001/77
52
Giacché le normative regionali di cui al procedimento principale mirano, attraverso l’istituzione di un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde, a favorire la produzione di elettricità di tale genere, occorre analizzarle, anzitutto, alla luce delle disposizioni della direttiva 2001/77.
53
Come emerge dagli articoli 1, 3, 4 e 7 di tale direttiva, infatti, essa mira appunto a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e contiene, in tale prospettiva, disposizioni relative ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione di elettricità verde, nonché alle condizioni di accesso di tale elettricità alle reti di distribuzione.
54
A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, ai sensi dei considerando da 1 a 3 di detta direttiva, tale promozione delle fonti energetiche rinnovabili, che è un obiettivo altamente prioritario a livello dell’Unione, è giustificata tenendo conto, in particolare, del fatto che lo sfruttamento di dette fonti energetiche contribuisce alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile e che esso può inoltre contribuire alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi del protocollo di Kyoto (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, punto 56).
55
Come risulta dal considerando 14 della direttiva 2001/77, il legislatore dell’Unione ha ritenuto, al momento dell’adozione di tale testo, che garantire il buon funzionamento dei diversi meccanismi di sostegno delle risorse energetiche rinnovabili a livello nazionale che gli Stati membri applicano costituisca un importante mezzo per conseguire l’obiettivo di tale direttiva, allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori, fino all’introduzione di un quadro comunitario.
56
Dal suo canto, l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva sottolinea che tali meccanismi sono idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti dall’articolo 6 CE e dall’articolo 174, paragrafo 1, CE, il quale ultimo elenca gli obiettivi della politica dell’Unione in materia di ambiente (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, punti 59 e 60).
57
La suddetta disposizione si riferisce alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente, alla protezione della salute umana, all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale (sentenza del 26 settembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, punto 60).
58
In secondo luogo, riguardo alla forma che possono assumere i meccanismi di sostegno delle risorse energetiche rinnovabili a livello nazionale, occorre osservare che il considerando 14 della direttiva 2001/77 si limita ad elencare i vari tipi di misure cui fanno generalmente ricorso gli Stati membri in tale prospettiva, vale a dire certificati verdi, aiuto agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta o regimi di sostegno diretto dei prezzi (sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
59
L’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva si limita a indicare, a sua volta, che i meccanismi nazionali di sostegno la cui adozione è così incoraggiata dal legislatore dell’Unione hanno come scopo di fare in modo che i produttori di elettricità verde percepiscano direttamente o indirettamente un sostegno.
60
Ne consegue, in particolare, che la direttiva 2001/77 riconosce agli Stati membri un ampio margine discrezionale al fine dell’adozione e dell’attuazione di siffatti regimi di sostegno ai produttori di elettricità verde (sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
61
Nel caso di specie, la gratuità della distribuzione prevista dalle normative regionali di cui al procedimento principale non costituisce né un vantaggio né un sostegno concesso direttamente ai produttori di elettricità verde poiché di tale gratuità beneficiano, in primo luogo, i fornitori e, dunque, in linea di principio, il consumatore. Pertanto, solo indirettamente un accesso gratuito alle reti di distribuzione potrebbe, semmai, configurare anche una fonte di sostegno a detti produttori e rientrare, in tal misura, nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/77.
62
Tuttavia, occorre altresì tener conto, in tale contesto, del fatto che risulta dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/77, che i meccanismi di sostegno nazionali ai produttori di elettricità di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/77, che hanno segnatamente lo scopo di contribuire alla realizzazione, da parte degli Stati membri, dei rispettivi obiettivi indicativi nazionali loro impartiti in forza dell’articolo 3, devono in via di principio condurre ad un rafforzamento della produzione nazionale di elettricità verde (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, punti 56 e 57 nonché giurisprudenza ivi citata).
63
Inoltre, e come emerge dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/77, simili meccanismi devono, a tale riguardo, e al pari di tutte le altre misure adottate dagli Stati membri per la realizzazione dei suddetti obiettivi indicativi nazionali, essere proporzionati all’obiettivo da raggiungere.
64
Occorre, inoltre, ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che i regimi di sostegno nazionali alla produzione di elettricità verde di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/77 devono soddisfare le condizioni derivanti dagli articoli 28 e 30 CE (a tale riguardo, v., in particolare, sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2014:2192).
65
Ciò considerato, giacché, in particolare, la valutazione delle normative regionali di cui al procedimento principale alla luce delle suddette disposizioni del Trattato, di cui si tratterà in prosieguo nella presente sentenza, richiederà, eventualmente, che tali normative vengano analizzate sotto il profilo del principio di proporzionalità già menzionato al punto 63 della presente sentenza, occorre rinviare l’esame delle condizioni che possono derivare da detto principio a una fase successiva dell’analisi.
66
In terzo luogo, per quanto riguarda il disposto dell’articolo 7 della direttiva 2001/77 riguardante varie questioni attinenti alle reti, occorre rilevare, da un lato, che, contrariamente a quanto sostenuto al riguardo dalla Regione fiamminga e dalla VREG nelle loro osservazioni, il paragrafo 3 e il paragrafo 6, secondo comma, di tale articolo 7 non possono giustificare misure di gratuità selettiva della distribuzione come quelle previste dalla normative regionali di cui al procedimento principale.
67
L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva in parola, infatti, riguarda non i costi di distribuzione, bensì i costi legati agli adattamenti tecnici quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa rete per integrare i nuovi produttori di elettricità verde. Quanto al paragrafo 6, secondo comma, di questo stesso articolo 7, esso si limita a prevedere che si tenga conto, nella fissazione dei costi di distribuzione dell’elettricità verde, dei vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all’allacciamento alla rete di impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Orbene, non è stato dimostrato e nemmeno sostenuto che questo sia lo scopo delle normative regionali di cui al procedimento principale, le quali prevedono una gratuità pura e semplice della distribuzione dell’elettricità verde al fine di promuovere lo sviluppo della produzione di quest’ultima.
68
Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’articolo 7, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2001/77, al quale ha fatto riferimento in particolare l’avvocato generale nei paragrafi 57, 62 e 74 delle sue conclusioni, occorre certamente rilevare che tale disposizione prevede che gli Stati membri devono garantire che la tariffazione dei costi di distribuzione non penalizzi l’elettricità verde.
69
Tuttavia, senza che occorra stabilire se detta disposizione debba, in quanto vieta le discriminazioni nei confronti dell’elettricità verde, essere interpretata nel senso che essa riguarda anche le differenze di trattamento riscontrabili tra diversi tipi di elettricità verde in funzione, in particolare, della loro rispettiva provenienza, occorre rilevare che l’articolo 16 della direttiva 96/92 e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, di cui si tratterà in prosieguo, contengono disposizioni che riguardano nello specifico l’accesso dei fornitori alle reti di distribuzione, a condizioni non discriminatorie, in particolare, sotto il profilo tariffario. Orbene, poiché l’applicabilità di dette disposizioni nell’ambito del procedimento principale è, nella fattispecie, indubbia, sarà sufficiente, nella fattispecie, far riferimento ad esse.
Sulle direttive 96/92 e 2003/54
70
Poiché la controversia principale riguarda costi di distribuzione posti a carico della Essent Belglium per l’utilizzo da parte di quest’ultima, in qualità di fornitore, di reti di distribuzione ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 96/92 e dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/54, costi che l’interessata ritiene essere discriminatori per il motivo che essa non ha più potuto beneficiare, a differenza di fornitori che commercializzano l’elettricità verde di origine nazionale, del regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde imposto ai distributori dalle normative regionali di cui al procedimento principale, occorre parimenti tener conto, come rilevato ai punti da 47 a 49 della presente sentenza, di alcune disposizioni delle suddette direttive.
– Sull’articolo 16 della direttiva 96/92 e sull’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 relativi all’accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione
71
L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 prevede, in particolare, che gli Stati membri garantiscono l’attuazione di «un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei» e che tale sistema deve essere «applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema».
72
A tale riguardo, per quanto attiene, da un lato, alla nozione di «accesso al sistema» di cui a detta disposizione, la Corte ha precisato che con essa si intende non la connessione che corrisponde al collegamento fisico alla rete, bensì il diritto di utilizzare le reti elettriche (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 42).
73
Il termine «accesso» è quindi legato all’approvvigionamento di elettricità, compresi i costi del servizio. A tale proposito, i considerando 2, 6, 13, 15 e 17 della direttiva 2003/54 sottolineano in particolare che detto accesso deve essere fornito a prezzi ragionevoli e a tariffe non discriminatorie al fine di garantire a tutti gli operatori del mercato un accesso effettivo al mercato (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 40).
74
Dall’altro lato, per quanto attiene alla nozione di «terzi» ai sensi di questo stesso articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, si deve ricordare che il testo stesso di detta disposizione chiarisce detta nozione avvalendosi anche di quella di «utenti del sistema», la quale è definita all’articolo 2, punto 18, della direttiva e include le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o di distribuzione (v. sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 44).
75
Tra i suddetti utenti figurano i fornitori di energia elettrica, in quanto la Corte ha in particolare precisato che, per garantire che i clienti idonei possano, come evidenziato dal considerando 4 della direttiva 2003/54, scegliere liberamente i loro fornitori, questi ultimi devono poter accedere alle reti di distribuzione che trasportano l’elettricità fino al cliente (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C‑239/07, EU:C:2008:551, punti 32, 33 e 43).
76
Infine, occorre ricordare che il libero accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione, istituito in particolare dall’articolo 20 della direttiva 2003/54, costituisce una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell’energia elettrica (v. sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
77
Per quanto riguarda la direttiva 96/92, occorre ricordare che, come prevede l’articolo 16 di quest’ultima, sebbene, per l’organizzazione dell’accesso alla rete di distribuzione di energia elettrica, gli Stati membri restino liberi di scegliere tra la procedura dell’accesso alla rete o quella dell’acquirente unico, previste rispettivamente dagli articoli 17 e 18 di tale direttiva, le due procedure devono tuttavia svolgersi secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
78
Detto articolo 16 vieta quindi agli Stati membri di organizzare l’accesso alla rete di distribuzione in maniera discriminatoria, e tale divieto riguarda, in generale, tutte le discriminazioni, comprese pertanto le eventuali discriminazioni sul piano dei costi per l’utilizzo della rete di distribuzione (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, AEM e AEM Torino, C‑128/03 e C‑129/03, EU:C:2005:224, punto 59, nonché del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punti 36, 45 e 46).
79
Quanto alla questione se normative regionali come quelle di cui al procedimento principale comportino discriminazioni in violazione dei suddetti articoli 16 della direttiva 96/92 e 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, occorre ricordare che queste ultime disposizioni che impongono che l’azione dello Stato nell’attuare l’accesso alla rete non sia discriminatoria sono specifiche espressioni del principio generale di uguaglianza (v., per quanto riguarda l’articolo 16 della direttiva 96/92, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
80
A mente di una giurisprudenza costante, il divieto di discriminazione impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, a meno che una tale differenziazione sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 48).
81
A tale ultimo proposito, occorre ricordare che una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento in questione (v., in particolare, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
82
Nel caso di specie, sebbene le normative regionali di cui al procedimento principale si applichino in maniera identica a tutti i fornitori di energia elettrica che facciano ricorso a una rete di distribuzione situata nella regione in questione, esse comportano nondimeno l’esenzione dai costi di distribuzione per l’energia elettrica consegnata da tali fornitori solo qualora tale energia elettrica sia elettricità verde immessa direttamente in una rete siffatta o in una rete di distribuzione situata nello Stato membro cui tale regione appartiene, e, di conseguenza, una differenza di trattamento tra i fornitori di energia elettrica in base, in particolare, come lamenta la Essent Belgium nell’ambito del procedimento principale, alla provenienza dell’elettricità verde che tali fornitori commercializzano.
83
Quanto all’eventuale giustificazione di una differenza di trattamento di tale genere, occorre rilevare anzitutto che, contrariamente a quanto sostengono la Regione fiamminga e la VREG, l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 96/92 o l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/54 non possono essere invocati in quanto tali a sostegno di detta giustificazione. Tali disposizioni, infatti, non riguardano la tariffazione dei costi di distribuzione, limitandosi a prevedere che uno Stato membro può imporre ai gestori di rete che effettuano il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza in particolare agli impianti che producono elettricità verde.
84
Ciò detto, la legittimità dell’obiettivo perseguito dalle normative regionali di cui al procedimento principale, ossia la promozione della produzione di elettricità verde, è indubbia. A tale riguardo, si deve ricordare in particolare che l’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità è utile alla tutela dell’ambiente, in quanto contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che compaiono tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l’Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a contrastare (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2014:2192, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).
85
Si tratta quindi di verificare se detto obiettivo possa giustificare la differenza di trattamento summenzionata, vale a dire, in sostanza, se essa sia fondata su un criterio obiettivo, ragionevole e proporzionato allo scopo perseguito.
86
Tuttavia, tenuto conto, da un lato, delle molteplici disposizioni del diritto dell’Unione e, pertanto, dei parametri secondo i quali la proporzionalità delle normative regionali di cui al procedimento principale dovrà, come già rilevato al punto 65 della presente sentenza, essere analizzata, e, dall’altro, della necessità di prendere in considerazione, in tale ambito, anche altre disposizioni delle direttive 96/92 e 2003/54 di cui si tratterà infra, occorre rinviare detto esame di proporzionalità a una fase successiva dell’analisi.
– Sull’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 96/92 e sull’articolo 3, paragrafi 2 e 8, della direttiva 2003/54, relativi agli obblighi di servizio pubblico
87
Sia l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 96/92 sia l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 autorizzano gli Stati membri a imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda, segnatamente, la tutela ambientale, compresa la protezione del clima.
88
Orbene, come ha sostenuto la Commissione, ciò sembra verificarsi nel caso delle normative regionali di cui al procedimento principale laddove esse impongono a tutti i gestori di reti di distribuzione situate nelle Fiandre un obbligo di distribuire gratuitamente l’elettricità verde immessa direttamente dai produttori in tali reti o nelle reti di distribuzione situate in Belgio, mirando in tal modo a favorire lo sviluppo della produzione di elettricità verde.
89
Tuttavia, occorre altresì evidenziare a tal proposito, in primo luogo, che, come emerge dalle disposizioni menzionate al punto 87 della presente sentenza, gli obblighi di servizio pubblico istituiti in forza di esse devono essere non discriminatori. L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 aggiunge, inoltre, che detti obblighi devono garantire alle imprese elettriche dell’Unione parità di accesso ai consumatori nazionali.
90
Orbene, sebbene risulti che tutti i gestori di reti di distribuzione sono soggetti alle normative regionali di cui al procedimento principale, sicché non pare potersi ravvisare alcuna differenza di trattamento tra questi ultimi, è già stato rilevato, al punto 82 della presente sentenza, che tali normative nondimeno comportano l’esenzione dai costi di distribuzione per l’energia elettrica consegnata dai fornitori solo qualora tale energia elettrica sia elettricità verde immessa direttamente in una rete situata nella regione in questione o in una rete di distribuzione situata nello Stato membro cui tale regione appartiene e, di conseguenza, una differenza di trattamento tra i fornitori di energia elettrica, in base, in particolare, alla provenienza dell’elettricità verde che essi commercializzano. Detta differenza di trattamento è, quindi, tale da pregiudicare in particolare la parità di accesso delle imprese elettriche dell’Unione ai consumatori nazionali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54.
91
Inoltre, vero è che dall’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2003/54 risulta che, a differenza del regime vigente sotto la direttiva 96/92 per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 16 di quest’ultima (a tale riguardo, v. sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 65), gli Stati membri sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell’articolo 20 della direttiva 2003/54 che prevedono un accesso non discriminatorio dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi di servizio pubblico che così incombono alle imprese elettriche. Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che, per poter così derogare al disposto dell’articolo 20 della direttiva 2003/54, gli Stati membri devono in particolare verificare se l’adempimento, da parte dei gestori delle reti, dei loro obblighi di servizio pubblico non possa essere realizzato con altri mezzi atti a non ledere il diritto di accesso alle reti, che costituisce uno dei diritti sanciti dalla direttiva 2003/54 (sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 60).
92
In secondo luogo, occorre anche rilevare che gli obblighi di servizio pubblico di cui alle direttive 96/92 e 2003/54 devono essere istituiti, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, di ciascuna delle suddette direttive, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato, tra le quali figurano non soltanto l’articolo 90 del Trattato CE (divenuto articolo 86 CE), richiamato dall’articolo 3, paragrafo 2, di ciascuna delle suddette direttive, ma anche gli articoli 30 del Trattato CE (divenuto articolo 28 CE) e 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 30 CE), che sanciscono la libera circolazione delle merci, come emerge, in particolare, dai considerando 3, 15 e 19 della direttiva 96/92.
93
Per quanto riguarda l’articolo 86 CE, la Corte ha già dichiarato che, sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54, in combinato disposto con la suddetta disposizione del Trattato, consenta di imporre alle imprese incaricate della gestione di un servizio pubblico obblighi relativi, segnatamente, alla fissazione del prezzo della fornitura di energia elettrica, una normativa nazionale che impone siffatti obblighi deve tuttavia essere idonea ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo che persegue senza andare oltre quanto necessario al suo raggiungimento, al fine di rispettare il principio di proporzionalità (v. sentenza del 21 dicembre 2011, Enel Produzione, C‑242/10, EU:C:2011:861, punto 55).
94
Per quanto concerne l’esame della proporzionalità delle misure regionali di cui al procedimento principale, è stato tuttavia già osservato ai punti 65 e 86 della presente sentenza che, tenuto conto delle diverse disposizioni del diritto dell’Unione in considerazione delle quali detto esame dovrà essere effettuato nella fattispecie, esso dev’essere momentaneamente rinviato.
95
Gli articoli 28 e 30 CE, i quali devono parimenti essere rispettati al momento dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di ciascuna delle direttive 96/92 e 2003/54, saranno trattati qui di seguito.
Sugli articoli 28 e 30 CE
96
Come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 28 CE, vietando fra gli Stati membri le misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento nazionale atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (v., in particolare, sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, punto 5; del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 66, e dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2014:2192, punto 77).
97
Orbene, occorre constatare che normative quali le normative regionali di cui trattasi sono idonee a ostacolare, quantomeno indirettamente e potenzialmente, le importazioni di elettricità, in particolare verde, proveniente dagli altri Stati membri.
98
Tali normative, infatti, dal momento che in particolare incoraggiano gli operatori, segnatamente i fornitori di energia elettrica, ad acquistare elettricità verde prodotta nella regione in questione o nello Stato membro cui essa appartiene mediante il vantaggio economico derivante dalla gratuità della distribuzione di tale energia elettrica, devono essere qualificate come misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa di cui all’articolo 28 CE (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 1986, Commissione/Italia, 103/84, EU:C:1986:229, punti 2 e 24 nonché giurisprudenza ivi citata).
99
Quanto all’affermazione della Regione fiamminga e della VREG secondo la quale qualsiasi eventuale ostacolo alla libera circolazione dell’energia elettrica rimarrebbe, nel caso di specie, di portata relativamente limitata poiché, in particolare, all’epoca considerata, la quantità di elettricità verde prodotta nelle Fiandre sarebbe stata ancora piuttosto bassa, è sufficiente ricordare che, anche ammettendo che tale circostanza sia vera, resterebbe il fatto, in ogni caso, che un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui all’articolo 28 CE per il solo fatto che l’ostacolo frapposto all’importazione è di poco conto e che esistono altre possibilità di smerciare i prodotti importati (v., in particolare, sentenza del 5 giugno 1986, Commissione/Italia, 103/84, EU:C:1986:229, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
100
Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, una normativa nazionale che costituisce una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative può tuttavia essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale elencati all’articolo 30 CE oppure da esigenze imperative. Nell’uno e nell’altro caso, la misura nazionale deve, in conformità al principio di proporzionalità, essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario perché esso sia raggiunto (v., in particolare, sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
101
Misure nazionali idonee a ostacolare il commercio intracomunitario possono infatti in particolare essere giustificate da esigenze imperative attinenti alla tutela dell’ambiente e, segnatamente, dall’intento di promuovere un maggiore uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia elettrica, che, come già ricordato al punto 84 della presente sentenza, è utile alla suddetta tutela e riguarda, inoltre, anche la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali nonché la preservazione dei vegetali, che costituiscono ragioni di interesse generale elencate all’articolo 30 CE (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punti da 77 a 80 e giurisprudenza ivi citata).
102
Ciò considerato, resta da accertare se normative regionali come quelle di cui al procedimento principale siano conformi al principio di proporzionalità.
Sul principio di proporzionalità
103
Come risulta dai punti 63, 85, 93 e 100 della presente sentenza, la conformità all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 della direttiva 2001/77, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 16 della direttiva 96/92, all’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 nonché agli articoli 28 e 30 CE di normative regionali come quelle di cui al procedimento principale, nella fattispecie, dipende dal fatto che dette normative soddisfino le condizioni derivanti dal principio di proporzionalità.
104
Come ricordato al punto 100 della presente sentenza, affinché ciò avvenga, occorre che dette normative regionali siano, da un lato, idonee a raggiungere l’obiettivo che perseguono e la cui legittimità, nel caso di specie, è già stata stabilita ai punti 54, 84 e 101 della presente sentenza, ossia, la promozione di un aumento della produzione di elettricità verde, e, dall’altro, necessarie a tale scopo.
105
A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che, come la Corte ha già rilevato, la circostanza che un regime nazionale di sostegno sia concepito in modo tale da andare a diretto beneficio della produzione di elettricità verde piuttosto che del suo solo consumo può spiegarsi, in particolare, alla luce della circostanza che il carattere verde dell’elettricità attiene soltanto al suo modo di produzione e che, quindi, è anzitutto nella fase della produzione che gli obiettivi ambientali relativi alla riduzione delle emissioni di gas possono essere effettivamente perseguiti (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2014:2192, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).
106
Occorre, parimenti, rilevare che, come già ricordato al punto 62 della presente sentenza, dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 4 della direttiva 2001/77 deriva che i meccanismi di sostegno nazionali ai produttori di elettricità di cui a quest’ultimo articolo, ai quali si richiede segnatamente di contribuire al raggiungimento, da parte degli Stati membri, dei rispettivi obiettivi indicativi nazionali loro impartiti dalla direttiva, devono in via di principio condurre ad un rafforzamento della produzione nazionale di elettricità verde (v. sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
107
Tale circostanza, considerata in particolare insieme al fatto che il diritto dell’Unione non ha realizzato un’armonizzazione dei regimi di sostegno nazionali all’elettricità verde, ha come conseguenza che è, in linea di principio, consentito agli Stati membri limitare il beneficio di tali regimi alla produzione di elettricità verde localizzata sul loro territorio (v., per analogia, in relazione alla direttiva 2009/28, sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punti 94 e da 97 a 99).
108
Per quanto riguarda l’idoneità di regimi di sostegno nazionali alla produzione di elettricità verde a raggiungere l’obiettivo di accrescere tale produzione, la Corte ha in particolare dichiarato che un obbligo di acquisto a prezzi minimi di elettricità verde è idoneo ad apportare un vantaggio economico certo ai produttori di tale tipo di energia elettrica, poiché assicura loro, senza alcun rischio, guadagni superiori a quelli che realizzerebbero in assenza dell’obbligo (sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 54).
109
Analogamente, pronunciandosi in merito a regimi nazionali di sostengo che ricorrono al meccanismo dei cosiddetti «certificati verdi», la Corte ha osservato che l’obbligo per i fornitori di energia elettrica di acquistare presso produttori di elettricità verde una quota di tali certificati era segnatamente destinato a garantire a detti produttori una domanda per i certificati ad essi attribuiti e a facilitare in tal modo lo smaltimento dell’energia verde che essi producono a un prezzo superiore al prezzo di mercato dell’energia tradizionale. La Corte ha in particolare sottolineato, al riguardo, che l’effetto incentivante esercitato da siffatto regime sui produttori di elettricità in generale al fine di indurli ad aumentare la loro produzione di elettricità verde non sembrava così poter essere messo in dubbio, né, quindi, l’idoneità di tale regime a conseguire l’obiettivo legittimo perseguito nella fattispecie (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2014:2192, punti 109 e 110 nonché giurisprudenza ivi citata).
110
Simili regimi di sostegno all’energia verde, il cui costo di produzione appare sempre molto elevato se confrontato con quello dell’elettricità prodotta da fonti di energia non rinnovabili, sono volti, essenzialmente, in particolare a favorire, in una prospettiva di lungo termine, investimenti in nuovi impianti, attribuendo ai produttori talune garanzie quanto al futuro smaltimento della loro produzione di elettricità verde (v. sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 103).
111
Nel caso di specie, per quanto riguarda il regime di distribuzione gratuita di elettricità verde istituito dalle normative regionali di cui trattasi, occorre rilevare anzitutto che esso, a differenza dei regimi di sostegno nazionali all’elettricità verde sotto forma di obblighi di acquisto o di certificati verdi di cui si è detto ai punti precedenti della presente sentenza, non ha ad oggetto la concessione di un sostegno diretto ai produttori di elettricità verde.
112
Come è già stato osservato al punto 61 della presente sentenza, infatti, la distribuzione gratuita di elettricità verde costituisce un vantaggio finanziario conferito, in primo luogo, al fornitore di detta elettricità, vantaggio di cui, eventualmente, e in funzione in particolare del prezzo di vendita al quale il fornitore fattura la propria elettricità al consumatore, può beneficiare in certa misura e indirettamente anche quest’ultimo.
113
Per contro, un tale meccanismo di sostegno non offre in particolare alcuna certezza che a beneficiare del vantaggio economico che esso così procura ai fornitori saranno, in ultima analisi, effettivamente ed essenzialmente i produttori di elettricità verde, e in particolare i più piccoli impianti locali di produzione che la Regione fiamminga afferma di aver voluto sostenere, che non cumulerebbero le qualità di produttore e di fornitore.
114
Il profitto che tali produttori di elettricità verde eventualmente trarrebbero da detto vantaggio economico, infatti, dipenderà dalle diverse alee dei mercati, quali, ad esempio, i prezzi dell’energia elettrica, l’offerta e la domanda o ancora i rapporti di forza esistenti tra gli operatori coinvolti e la misura in cui i fornitori saranno disposti a far beneficiare i produttori di detto vantaggio.
115
Orbene, in considerazione dunque del carattere al tempo stesso indiretto, incerto e aleatorio dell’eventuale sostegno che può risultare, per il produttore di elettricità verde stesso, dal regime di gratuità di cui al procedimento principale, occorre considerare che l’idoneità stessa di tale regime a raggiungere l’obiettivo legittimo nel caso di specie perseguito, diretto a incentivare in maniera effettiva gli operatori a produrre più elettricità verde malgrado i maggiori costi di produzione che caratterizzano tale genere di elettricità, contribuendo così al perseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi indicativi di produzione loro impartiti al riguardo in forza dell’articolo 3 della direttiva 2001/77, non è dimostrata.
116
Stante tale carattere al tempo stesso indiretto, incerto e aleatorio, e poiché esistevano, inoltre, altri mezzi quali, ad esempio, la concessione di certificati verdi, i quali, dal canto loro, contribuiscono in maniera certa ed effettiva al perseguimento dell’obiettivo di accrescere la produzione di elettricità verde senza, in particolare, pregiudicare l’instaurazione del libero accesso dei terzi alle reti di distribuzione in condizioni non discriminatorie previsto segnatamente all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, come una delle misure essenziali per il completamento del mercato interno dell’energia elettrica, occorre constatare che normative regionali come quelle di cui al procedimento principale non soddisfano le condizioni derivanti dal principio di proporzionalità e che il pregiudizio che esse arrecano al suddetto libero accesso e alla libera circolazione delle merci non può, di conseguenza, essere giustificato da detto obiettivo.
117
Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che, non soddisfacendo le condizioni derivanti dal principio di proporzionalità, normative regionali come quelle di cui al procedimento principale violano sia gli articoli 28 e 30 CE sia l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 16 della direttiva 96/92, nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77.
Sull’articolo 12 CE
118
Tenuto conto, da un lato, della constatazione di cui al punto precedente della presente sentenza da cui discende che normative regionali come quelle di cui trattasi violano in particolare gli articoli 28 e 30 CE, e in assenza, dall’altro lato, di qualsiasi spiegazione fornita dal giudice del rinvio quanto ai motivi per i quali esso ritiene che dette normative diano origine a una discriminazione fondata sulla nazionalità ai sensi dell’articolo 12 CE, non occorre che la Corte esamini tale ultima disposizione nell’ambito della presente causa.
119
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che gli articoli 28 e 30 CE nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92 e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali le normative regionali di cui al procedimento principale le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, la prima, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, la seconda, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta regione.
Sulle spese
120
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Gli articoli 28 e 30 CE nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali il besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003, e il besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 5 marzo 2004, le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, il primo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, il secondo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta regione.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
Full & Egal Universal Law Academy