SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
18 giugno 2015 ( *1 )
«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica di Bielorussia — Ricevibilità — Termine di ricorso — Gratuito patrocinio — Effetto sospensivo — Tutela giurisdizionale effettiva — Diritti della difesa — Principio di proporzionalità»
Nella causa C‑535/14 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 novembre 2014,
Vadzim Ipatau, residente a Minsk (Bielorussia), rappresentato da M. Michalauskas, avocat,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da F. Naert e B. Driessen, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas (relatore), E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, il sig. Ipatau chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 settembre 2014, Ipatau/Consiglio (T‑646/11, EU:T:2014:800; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento:
—
della decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 17);
—
del regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 8);
—
della lettera del Consiglio del 14 novembre 2011, recante rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere che il suo nome sia cancellato dalla decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 40; in prosieguo: la «lettera del 14 novembre 2011»);
—
del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag.17);
—
della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), e
—
del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7),
nei limiti in cui detti atti riguardano il ricorrente.
Fatti
2
I fatti della controversia sono esposti dal Tribunale come segue:
«1
Il sig. Vadzim Ipatau, ricorrente, è un cittadino bielorusso, vicepresidente della commissione elettorale centrale (in prosieguo: la “CEC”).
2
Dalla posizione comune 2006/276/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC (GU L 101, pag. 5), emerge che, in seguito alla sparizione di noti personaggi in Bielorussia, a brogli nelle elezioni e in un referendum e a gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in occasione della repressione di manifestanti pacifici a seguito di tali elezioni e del referendum, è stato deciso di adottare misure restrittive, quali il divieto di ingresso o di transito nel territorio dell’Unione europea nonché il congelamento di fondi e di risorse economiche, nei confronti di varie persone bielorusse.
3
Le misure di attuazione dell’Unione figurano nel regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134, pag. 1). Tali misure sono state oggetto di varie modifiche successive e l’articolo 8 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, come modificato, prevede che, qualora il Consiglio dell’Unione europea decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato nel quale figura l’elenco in cui tale persona è inserita.
4
Le misure restrittive previste nella posizione comune 2006/276 sono state prorogate fino al 15 marzo 2010 dalla posizione comune 2009/314/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2009, che modifica la posizione comune 2006/276 e che abroga la posizione comune 2008/844/PESC (GU L 93, pag. 21). Tuttavia, i divieti di soggiorno nei confronti di alcuni responsabili bielorussi, ad eccezione di coloro che sono implicati nelle sparizioni verificatesi tra il 1999 e il 2000 e della presidente della CEC, sono stati sospesi fino al 15 dicembre 2009.
5
Il 15 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/969/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, stabilite nella posizione comune 2006/276, e che abroga la posizione comune 2009/314 (GU L 332, pag. 76). Esso ha prorogato fino al 31 ottobre 2010 sia le misure restrittive previste nella posizione comune 2006/276 sia la sospensione dei divieti di soggiorno nei confronti di alcuni responsabili bielorussi.
6
Sulla scorta di un riesame della posizione comune 2006/276, il Consiglio, con la decisione 2010/639/PESC, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 280, pag. 18), ha rinnovato fino al 31 ottobre 2010 sia le misure restrittive previste nella posizione comune 2006/276 sia la sospensione dei divieti di soggiorno nei confronti di alcuni responsabili bielorussi.
7
Con la decisione 2011/69/PESC (…), è stato deciso, alla luce dei brogli nelle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010 e della repressione violenta dell’opposizione politica, della società civile e dei rappresentanti dei media indipendenti in Bielorussia, di porre fine alla sospensione delle restrizioni agli spostamenti, nonché di attuare altre misure restrittive. L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2010/639 è stato completato come segue:
“d)
responsabili di violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, e le persone loro associate, elencate nell’allegato IIIA”.
8
La decisione 2011/69 ha così sostituito l’articolo 2 della decisione 2010/639:
“Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili:
(…)
b)
delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, e dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi loro associati, che figurano nell’elenco di cui all’allegato III A.
(…)”.
9
Il nome del ricorrente è stato menzionato nell’allegato V della decisione 2011/69, che aggiunge l’allegato III A alla decisione 2010/639 [allegato III A, elenco delle persone di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b)]. Il nome del ricorrente, che figura al n. 10, è accompagnato dalla precisazione seguente: “Vicepresidente della [CEC]”.
10
Il regolamento di esecuzione [n. 84/2011] ha in particolare sostituito il testo dell’articolo 2 del regolamento n. 765/2006 come segue:
“Articolo 2
1 Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I A.
2 Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I o all’allegato I A.
(…)
5. Nell’allegato I A figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b)[,] della decisione 2010/639 (…) del Consiglio, come modificata”.
11
Il regolamento di esecuzione n. 84/2011, con il suo allegato II (allegato I A del regolamento n. 765/2006 contenente l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5), ha inserito il nome del ricorrente con la precisazione di cui al precedente punto 9.
12
Il 2 febbraio 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/69 e dal regolamento di esecuzione n. 84/2011 (GU C 33, pag. 17).
13
Con lettera del 2 dicembre 2011, il ricorrente ha chiesto al Consiglio di procedere al riesame dell’iscrizione del suo nome negli elenchi in parola.
14
Con lettera del 14 novembre 2011, il Consiglio ha respinto tale domanda di riesame (…), ritenendo che le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente fossero giustificate[,] e ha allegato a detta lettera una nuova decisione e un nuovo regolamento di esecuzione.
15
A tale riguardo, il Consiglio ha allegato la decisione [2011/666], nella quale ha sostituito la precisazione riguardante il ricorrente come indicata al precedente punto 9 con la formula seguente:
“Vicepresidente della [CEC]. Come membro della [CEC] è corresponsabile delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010”.
16
Il Consiglio ha allegato anche il regolamento di esecuzione [n. 1000/2011], con il quale la precisazione indicata al precedente punto 9 è stata a sua volta sostituita dalla medesima formula di cui alla decisione 2011/666, indicata al precedente punto 15.
17
L’11 ottobre 2011 è stato pubblicato nella [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea] un avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/639, modificata dalla decisione 2011/666, e dal regolamento n. 765/2006, modificato dal regolamento (UE) n. 999/2011 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU C 299, pag. 4).
18
Con la decisione [2012/642], il Consiglio ha prorogato, fino al 31 ottobre 2013, le misure restrittive in vigore e ha riunito tali misure imposte dalla decisione 2010/639 in un unico atto giuridico. L’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione così dispone:
“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:
a)
responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo [S]tato di diritto in Bielorussia, o ogni altra persona loro associata;
b)
che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono,
elencate nell’allegato”.
19
L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/642 così recita:
“Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
a)
dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo [S]tato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati;
b)
dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati,
elencati nell’allegato”.
20
Nell’allegato alla decisione 2012/642 (elenco delle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1), il nome del ricorrente, che figura al numero 66, è stato inserito con la formula seguente:
“Vicepresidente della [CEC]. Come membro della [CEC] è stato responsabile delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010”.
21
Con il regolamento (UE) n. 1014/2012, del 6 novembre 2012 (GU L 307, pag. 1), il Consiglio ha modificato il regolamento n. 765/2006 e ha sostituito il testo dell’articolo 2 di quest’ultimo con il seguente:
“1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642 (…), come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo [S]tato di diritto in Bielorussia, o qualunque persona fisica o giuridica, entità e organismo loro associati, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati.
5. Nell’allegato I sono altresì elencat[i] le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642 (…), come persone, entità e organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti e controllati”.
22
Inoltre, con il regolamento n. 1014/2012, i riferimenti agli “allegati I, I A e I B” e il riferimento all’“allegato I o all’allegato I A” nel regolamento n. 765/2006, come modificato, sono stati sostituiti dai riferimenti all’“allegato I”.
23
Con il regolamento di esecuzione [n. 1017/2012], il Consiglio ha sostituito il testo degli allegati I, I A e I B del regolamento n. 765/2006 con un unico allegato. In quest’ultimo figura, al numero 66, il nome del ricorrente seguito dalla medesima formula riportata al precedente punto 20.
24
Il 7 novembre 2012, è stato pubblicato nella [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea] un avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/642, dal regolamento n. 1014/2012 e dal regolamento di esecuzione n. 1017/2012 (GU C 339, pag. 9)».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
3
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 dicembre 2011, il ricorrente ha presentato una domanda di gratuito patrocinio ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento di procedura del Tribunale al fine di proporre, avverso il Consiglio, un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2011/69, della decisione 2011/666, del regolamento di esecuzione n. 84/2011 e del regolamento di esecuzione n. 1000/2011, nei limiti in cui tali atti lo riguardano.
4
Con ordinanza del presidente della Sesta Sezione del Tribunale CD/Consiglio (T‑646/11 AJ, EU:T:2012:279), il ricorrente è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
5
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 giugno 2012, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2011/666, del regolamento di esecuzione n. 1000/2011 e della lettera del 14 novembre 2011. In seguito, il ricorrente ha esteso le conclusioni del suo ricorso e ha altresì chiesto l’annullamento della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012.
6
Il Tribunale ha innanzitutto esaminato il rispetto dei termini di ricorso relativamente a tutti gli atti per i quali è chiesto l’annullamento. Avendo ritenuto che la domanda di annullamento della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012 fosse stata proposta entro i termini di ricorso, il Tribunale si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui esso era diretto contro la lettera del 14 novembre 2011. Dopo aver esaminato la domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale ha dichiarato, al punto 58 della sentenza impugnata, che non può ritenersi che, nella sua domanda di gratuito patrocinio, il ricorrente abbia menzionato chiaramente la lettera del 14 novembre 2011 quale atto che debba formare oggetto del proponendo ricorso.
7
Il termine previsto per proporre un ricorso contro la lettera del 14 novembre 2011 non sarebbe quindi stato sospeso, in applicazione dell’articolo 96, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, dalla presentazione della domanda di gratuito patrocinio. Di conseguenza, giacché il ricorso è stato proposto il 27 giugno 2012, vale a dire più di sette mesi dopo la data della notifica di tale lettera, il Tribunale ha desunto che esso è stato proposto dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo 263 TFUE e dall’articolo 102, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura.
8
Il sig. Ipatau aveva dedotto cinque motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti, in primo luogo, sull’insufficienza della motivazione e sulla violazione ai diritti della difesa; in secondo luogo, sul carattere collettivo della responsabilità e della misura restrittiva; in terzo luogo, su un’«assenza di previsione legale»; in quarto luogo, su un errore di valutazione e, in quinto luogo, sull’inosservanza del principio di proporzionalità. Il Tribunale ha ritenuto ciascuno di tali motivi infondato e, pertanto, ha respinto il ricorso.
Conclusioni delle parti
9
Con la sua impugnazione, il sig. Ipatau chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
statuire in via definitiva sulla controversia o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca, e
—
condannare il Consiglio alle spese, comprese quelle dinanzi al Tribunale.
10
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
—
respingere il ricorso, e
—
condannare il ricorrente alle spese sostenute dal Consiglio.
Sull’impugnazione
Sul primo motivo, vertente su una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
Argomenti delle parti
11
Con il suo primo motivo, il sig. Ipatau sostiene che il Tribunale, avendo giudicato irricevibile il ricorso nella parte in cui esso era diretto contro la lettera del 14 novembre 2011, ha violato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
12
Il sig. Ipatau contesta i punti da 58 a 60 della sentenza impugnata. In primo luogo, sostiene che gli atti devono essere interpretati in modo tale da far prevalere il loro effetto utile e che, di conseguenza, la domanda di gratuito patrocinio dell’11 dicembre 2011 deve essere interpretata nel senso che essa è diretta necessariamente all’annullamento della lettera del 14 novembre 2011. In secondo luogo, il ricorrente sostiene di non essere stato assistito da un legale al momento della redazione della sua domanda di gratuito patrocinio.
13
Il Consiglio ritiene che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto nell’escludere tale lettera dall’oggetto della domanda di gratuito patrocinio del ricorrente. Esso sostiene che il fatto che il sig. Ipatau abbia redatto personalmente la domanda di gratuito patrocinio non può modificare le condizioni di ricevibilità del ricorso. Il Consiglio fa riferimento alla stessa formulazione della domanda di gratuito patrocinio e ricorda che, in quanto direttore del centro nazionale della legislazione e della ricerca giuridica della Repubblica di Bielorussia, il ricorrente ha una certa conoscenza delle norme giuridiche, il che emergerebbe dal tenore particolarmente approfondito degli argomenti giuridici formulati in tale domanda.
Giudizio della Corte
14
In via preliminare, occorre ricordare che l’applicazione rigorosa delle norme dell’Unione relative ai termini processuali, la quale, secondo una giurisprudenza costante, risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, non incide né sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva né sul diritto ad essere sentiti (v. ordinanza Page Protective Services/SEAE, C‑501/13 P, EU:C:2014:2259, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
15
L’articolo 96, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che, in deroga alle norme relative ai termini processuali, il deposito della domanda di gratuito patrocinio sospenda il termine previsto per la presentazione di ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda ovvero, ove l’interessato non abbia egli stesso proposto un avvocato o qualora la scelta da questi fatta non sia approvata, dell’ordinanza che designa l’avvocato incaricato di rappresentare il richiedente.
16
In occasione dell’esame della ricevibilità del ricorso di annullamento, nella parte in cui esso era diretto contro la lettera del 14 novembre 2011, il Tribunale era tenuto ad interpretare la domanda di gratuito patrocinio depositata dal sig. Ipatau l’11 dicembre 2011, al fine di verificare se la lettera suddetta fosse oggetto del ricorso considerato.
17
Al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha citato il passaggio della domanda di gratuito patrocinio in cui veniva fatta menzione della lettera del 14 novembre 2011. Al punto 56 di tale sentenza, il Tribunale ha altresì riprodotto l’oggetto della domanda di gratuito patrocinio, facendo presente che essa era diretta all’annullamento della decisione 2011/69, del regolamento di esecuzione n. 84/2011, della decisione 2011/666 e del regolamento di esecuzione n. 1000/2011. Al punto 57 di detta sentenza, il Tribunale ha proceduto all’analisi della menzione della lettera del 14 novembre 2011 nel contesto della domanda di gratuito patrocinio nonché a quella di tale domanda. A tal proposito, esso ha rilevato che il ricorrente aveva menzionato detta lettera unicamente nella sua trattazione dei motivi e degli argomenti principali esposti nella parte «oggetto del ricorso» e che tale menzione ricorreva solo nell’esposizione del primo motivo, poiché tale stessa lettera non era stata considerata nell’ambito degli altri due motivi. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che, se è vero che i tre motivi riguardavano in maniera molto esplicita dette decisioni e detti regolamenti di esecuzione, ciò non accadeva con riferimento alla lettera del 14 novembre 2011.
18
Ciò posto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel concludere, al punto 58 della sentenza impugnata, che non può ritenersi che, nella sua domanda di gratuito patrocinio, il ricorrente abbia menzionato la lettera del 14 novembre 2011 quale atto che debba formare oggetto del proponendo ricorso.
19
Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la domanda di gratuito patrocinio dell’11 dicembre 2011 doveva essere interpretata nel senso che essa era diretta necessariamente all’annullamento della lettera del 14 novembre 2011, occorre rammentare che, con tale lettera, il Consiglio ha respinto la domanda di riesame dell’inserimento del sig. Ipatau negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive ad opera della decisione 2011/69 e del regolamento di esecuzione n. 84/2011. Detta lettera conteneva anche la decisione 2011/666 e il regolamento di esecuzione n. 1000/2011.
20
Orbene, la domanda di gratuito patrocinio era stata proposta dal ricorrente ai fini della presentazione del suo ricorso di annullamento della decisione 2011/69, del regolamento di esecuzione n. 84/2011, della decisione 2011/666 e del regolamento di esecuzione n. 1000/2011. Attesa la redazione chiara, precisa e giuridicamente argomentata di tale domanda di gratuito patrocinio, nessun elemento consentiva al Tribunale di ritenere che la suddetta dovesse necessariamente riguardare, altresì, l’annullamento della lettera del 14 novembre 2011.
21
Quanto all’argomento secondo il quale il sig. Ipatau non era assistito da un legale al momento della redazione della sua domanda di gratuito patrocinio, occorre rilevare che la domanda di gratuito patrocinio redatta dal sig. Ipatau era chiara, precisa e giuridicamente argomentata, il che prova che questi possiede competenze giuridiche.
22
Dall’insieme di tali elementi emerge che il primo motivo è infondato e dev’essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa relativamente alla decisione 2012/642 e al regolamento di esecuzione n. 1017/2012
Argomenti delle parti
23
Con il suo secondo motivo, il sig. Ipatau sostiene che il Tribunale, dichiarando che il Consiglio poteva adottare la decisione 2012/642 e il regolamento di esecuzione n. 1017/2012 senza previamente ascoltare il ricorrente, ha violato i diritti della difesa. Il ricorrente contesta quindi i punti 80 e 81 della sentenza impugnata, i quali sono così formulati:
«80
Occorre osservare che la motivazione relativa al ricorrente non è sostanzialmente cambiata nel 2012, in quanto questi è sempre ritenuto responsabile, in qualità di vicepresidente e di membro della CEC, per le violazioni delle norme in materia elettorale durante le elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010.
81
Occorre quindi concludere, senza bisogno di esaminarne la ricevibilità, che le censure formulate in tal senso da parte del ricorrente sono, in ogni caso, infondate, giacché il Consiglio non era tenuto a comunicare al ricorrente gli elementi a suo carico né ad accordargli l’opportunità di essere sentito prima dell’adozione della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012».
24
Il ricorrente sostiene che il fatto che la motivazione degli atti in questione non sia mutata non può dispensare il Consiglio dal suo obbligo di chiedere il parere dell’interessato, dandogli così la possibilità di esporre un quadro aggiornato della sua situazione e delle informazioni che lo riguardano. Il medesimo osserva che la decisione 2012/642 fa riferimento, al suo considerando 8, alle elezioni parlamentari del 23 settembre 2012, precisando che anche esse «sono risultate incompatibili con le norme internazionali», mentre i motivi per i quali egli è stato iscritto nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive sono relativi alle «violazioni delle norme in materia elettorale durante le elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010».
25
Il Consiglio contesta la fondatezza di tale motivo.
Giudizio della Corte
26
Ai punti 75 e 76 della sentenza impugnata, il Tribunale, senza commettere un errore di diritto, ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale, nell’ambito dell’adozione di una decisione che mantiene il nome di una persona o di un’entità su un elenco di persone o di entità interessate da misure restrittive, il Consiglio deve rispettare il diritto di tale persona o di tale entità ad essere previamente sentita qualora, nella decisione che comporta il mantenimento del suo nome nell’elenco, prenda in considerazione nei suoi confronti nuovi elementi, ossia elementi che non erano contenuti nella decisione iniziale di inserimento del suo nome in tale elenco (v., in tal senso, in particolare, sentenza Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, Racc., EU:C:2011:853, punti 62 e 63).
27
Come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 80 della sentenza impugnata, i motivi del mantenimento del ricorrente nell’elenco delle persone colpite dalle misure restrittive di cui trattasi non sono sostanzialmente cambiati nel corso del 2012. Invero, da tutti gli atti di cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento dinanzi al Tribunale emerge che il sig. Ipatau è sempre stato ritenuto responsabile, in qualità di vicepresidente e di membro della CEC, per violazioni delle norme in materia elettorale durante le elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010.
28
Ad ogni modo, come ha sostenuto il Consiglio, il ricorrente aveva già sottoposto osservazioni al Consiglio e sapeva, pertanto, che disponeva in modo permanente di tale diritto, a fortiori in occasione dei riesami periodici delle misure restrittive adottate contro la Repubblica di Bielorussia, in vista di una loro possibile proroga.
29
Dall’insieme dei elementi suesposti risulta che il secondo motivo è infondato e dev’essere respinto.
Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto riguardante il carattere sufficiente della motivazione prevista negli atti dei quali era chiesto l’annullamento
Argomenti delle parti
30
Con il suo terzo motivo, il sig. Ipatau sostiene che il Tribunale, affermando che il Consiglio non aveva commesso un errore di valutazione nel ritenere che i motivi alla base dell’inserimento del ricorrente nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive fossero fondati, è incorso in un errore di diritto. Il ricorrente contesta quindi i punti 143 e 144 della sentenza impugnata. I punti da 138 a 140 e da 142 a 144 della sentenza impugnata sono così formulati:
«138
Il ricorrente non contesta la sua qualità di vicepresidente della CEC, ma nega, in sostanza, il suo ruolo e la sua influenza nonché, più in generale, il ruolo e l’influenza della CEC nello svolgimento delle elezioni presidenziali.
139
Il ricorrente contesta, invece, l’inserimento del suo nome nell’elenco delle persone interessate da misure restrittive per il motivo che il Consiglio avrebbe tratto conclusioni errate dalla relazione dell’[Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)] in questione.
140
Orbene, risulta anzitutto che, se il Consiglio sembra essersi basato sulla relazione dell’OSCE in questione, le conclusioni di detta relazione non sono contraddette, come evidenzia il Consiglio, da istituzioni quali il Consiglio d’Europa. Dalla risoluzione 1790(2011) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, del 27 gennaio 2011, nonché dalla risoluzione 17/24 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 15 giugno 2011, risulta a tal proposito che le elezioni presidenziali del dicembre 2010 in Bielorussia non si sono svolte regolarmente, poiché alcuni candidati alle elezioni sono stati arrestati ed è stata compiuta una repressione nel mese seguente alle elezioni. Il fatto che la Comunità degli Stati indipendenti (CSI) abbia convalidato le elezioni presidenziali del 2010 in Bielorussia non è sufficiente per contestare il contenuto di tale relazione a tale riguardo.
(…)
142
Se poi la CEC non è l’unica responsabile dell’applicazione della legge elettorale, ciò non significa che la stessa non sia in alcun modo responsabile per quanto riguarda lo svolgimento delle elezioni presidenziali del dicembre 2010. Dalla relazione dell’OSCE in questione emerge, e ciò è pacifico tra le parti, che la CEC rappresenta l’istanza più elevata nell’amministrazione competente per le elezioni. Essa ricopre segnatamente un ruolo importante nella redazione della lista dei candidati alle elezioni presidenziali, nella supervisione delle istanze inferiori dell’amministrazione competente per le elezioni, nel controllo dello svolgimento della campagna elettorale, nella gestione dei reclami e dei ricorsi contro le decisioni adottate dalla diverse commissioni elettorali inferiori nonché dalle amministrazioni locali e nei ricorsi proposti più in generale dai diversi candidati alle elezioni.
143
Orbene, la relazione dell’OSCE in questione rileva la “mancanza di indipendenza e di imparzialità nella gestione delle elezioni, una disparità di condizioni e un ambiente che limita la libertà d’azione dei media, nonché una costante assenza di trasparenza in fasi chiave del processo elettorale”. Da tale relazione emerge anche che la supervisione e il controllo delle elezioni non sono stati manifestamente eseguiti in maniera sufficiente. La CEC non è risultata essere indipendente, imparziale né collegiale e ha annunciato i risultati ufficiali proclamando l’elezione del presidente Lukashenko, senza pubblicare sotto alcuna forma dei risultati dettagliati.
144
Da ultimo, è pacifico che il ricorrente, in qualità di vicepresidente della CEC, abbia partecipato personalmente alle attività di quest’ultima. Non risulta che egli si sia mai dissociato dal lavoro della CEC, che si sia minimamente opposto, che abbia formulato riserve o manifestato dubbi in merito al lavoro svolto da tale commissione per quanto concerne le elezioni presidenziali del dicembre 2010, laddove la CEC ha avallato totalmente lo svolgimento di queste ultime».
31
Il ricorrente richiama la sentenza Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 119 e 121), secondo la quale spetta al Consiglio apportare la prova della fondatezza dei motivi sui quali si basa la decisione di inserire o di mantenere una persona in un elenco di persone sottoposte a sanzioni, e la sentenza Tay Za/Consiglio (C‑376/10 P, EU:C:2012:138, punto 71), con la quale la Corte ha condannato qualsiasi presunzione o inclusione di una persona in un simile elenco sulla base dei soli legami che quest’ultima intrattiene con altre persone. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la motivazione degli atti controversi era sufficiente per provare la sua responsabilità in ordine alle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale che si sono verificate in occasione delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010. A tal proposito, il sig. Ipatau adduce, in primo luogo, che non vi è stato alcun motivo di dissociarsi dal lavoro della CEC.
32
In secondo luogo, il sig. Iaptau sostiene che non può ritenersi che la CEC abbia contribuito alla falsificazione dei risultati dell’elezione del 19 dicembre 2010, laddove dinanzi alla stessa è stato proposto un solo ricorso diretto a rimettere in discussione la validità delle elezioni, la cui cognizione, per di più, spetta in ultima istanza alla Corte Suprema e non alla CEC. Inoltre, non si può biasimare la CEC per aver convalidato i risultati di un’elezione i cui risultati sono stati accettati dal 90% dei candidati.
33
In terzo luogo, il ricorrente contesta le critiche sollevate dall’OSCE nella sua relazione, ed esposte al punto 143 della sentenza impugnata, considerato che il Tribunale non ha potuto esaminare le decisioni della CEC.
34
Il Consiglio richiama la giurisprudenza relativa alla motivazione degli atti delle istituzioni e sostiene che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto, ai punti da 97 a 103 della sentenza impugnata, nell’esaminare il motivo di annullamento vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
35
Il Consiglio esamina anche la questione della fondatezza delle misure adottate nei confronti del sig. Ipatau e della prova dei fatti all’origine di tali misure. Esso ricorda di aver già individuato, nelle sue memorie depositate in primo grado, un certo numero di azioni della CEC che hanno configurato una violazione delle norme internazionali in materia elettorale e il ruolo del ricorrente a tale riguardo. Il Consiglio osserva, inoltre, che, se è vero che solo un candidato ha contestato i risultati delle elezioni, altri sette candidati erano però detenuti, in esito alle elezioni, dai servizi di sicurezza bielorussi e non sarebbero stati, pertanto, messi in condizione di contestare i risultati di dette elezioni.
36
Il Consiglio sottolinea che il sistema elettorale bielorusso può funzionare solo ove vi sia la leale collaborazione di alti funzionari nazionali, quali il ricorrente, e ritiene che, in quanto alto funzionario del regime, quest’ultimo fosse associato al governo bielorusso, nell’accezione accolta dalla Corte nella sentenza Tay Za/Consiglio (C‑376/10 P, EU:C:2012:138). Ne deriva che il Consiglio poteva limitarsi ad addurre, nella motivazione delle decisioni adottate, tale legame tra il ricorrente e il governo.
Giudizio della Corte
37
Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v., in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67). Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181). Le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto non sono pertanto pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione.
38
Sebbene il ricorrente abbia qualificato il suo motivo come «vertente su un errore di diritto riguardante il carattere sufficiente dei motivi previsti negli atti controversi», occorre rilevare che egli critica la fondatezza dei punti 143 e 144 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha risposto al motivo vertente sull’errore di valutazione. Tenuto conto dell’individuazione precisa dei punti della motivazione contestati, conformemente all’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura, occorre, nondimeno, esaminare il motivo.
39
Nell’ambito del controllo sulla fondatezza dell’inserimento del sig. Ipatau negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive, occorre esaminare, in primo luogo, i criteri generali per l’inserimento negli elenchi, in secondo luogo, la motivazione dell’inserimento del sig. Ipatau in un elenco siffatto e, in terzo luogo, la prova della fondatezza di tale inserimento (sentenze Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, ECLI:EU:C:2015:247, punto 40, e Anbouba/Consiglio, C‑630/13 P, ECLI:EU:C:2015:248, punto 41).
40
Occorre ricordare che il Consiglio dispone di un ampio margine discrezionale per definire i criteri generali utilizzati per applicare misure restrittive (v., in tal senso, sentenze Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 120 e giurisprudenza ivi citata; Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, ECLI:EU:C:2015:247, punto 41, nonché Anbouba/Consiglio, C‑630/13 P, ECLI:EU:C:2015:248, punto 42).
41
Il sig. Ipatau non deduce alcun errore di diritto a tale riguardo.
42
Per quanto concerne la prova della fondatezza dell’inserimento del sig. Ipatau negli elenchi, occorre ricordare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di inserire il nome di una persona nell’elenco di persone sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò implica, nella specie, una verifica dei fatti allegati nell’esposizione delle motivazioni che sottende detta decisione, di modo che il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (v., in tal senso, sentenze Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119; Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 73; Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, ECLI:EU:C:2015:247, punto 45, nonché Anbouba/Consiglio, C‑630/13 P, ECLI:EU:C:2015:248, punto 46).
43
In primo luogo, il sig. Ipatau contesta il fatto che la CEC abbia potuto contribuire a falsificare i risultati dell’elezione del 19 dicembre 2010, dato che un solo ricorso è stato proposto dinanzi ad essa. Tale argomento non può tuttavia rimettere in discussione i fatti accertati dal Tribunale ai punti 142 e 143 della sentenza impugnata.
44
In tali punti, infatti, il Tribunale ha constatato, da un lato, che, nella sua posizione di massima istanza nell’amministrazione competente per le elezioni, la CEC ha altre competenze oltre alla gestione dei reclami, quali «un ruolo importante nella redazione della lista dei candidati alle elezioni presidenziali, nella supervisione delle istanze inferiori dell’amministrazione competente per le elezioni, nel controllo dello svolgimento della campagna elettorale, nella gestione dei reclami e dei ricorsi contro le decisioni adottate dalla diverse commissioni elettorali inferiori nonché dalle amministrazioni locali». Dall’altro lato, il Tribunale ha ritenuto che «la supervisione e il controllo delle elezioni non sono stati manifestamente eseguiti in maniera sufficiente» e che la «CEC non è risultata essere indipendente, imparziale né collegiale e [che] ha annunciato i risultati ufficiali proclamando l’elezione del presidente Lukashenko, senza pubblicare sotto alcuna forma risultati dettagliati».
45
In secondo luogo, il sig. Ipatau contesta il fatto di aver avuto un qualsiasi motivo per dissociarsi dal lavoro della CEC. Orbene, posto che che il sig. Ipatau non deduce alcun errore di diritto del Tribunale per quanto riguarda la responsabilità della CEC per le violazioni alle norme internazionali in materia elettorale nell’ambito delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010, non può essere addebitato al Tribunale di aver inferito la responsabilità personale del ricorrente per tali violazioni dalla sua funzione in quanto vicepresidente della CEC nonché dalla circostanza che egli non si sia dissociato dal lavoro di quest’ultima.
46
Sono tali constatazioni di fatto, che non spetta alla Corte sindacare nell’ambito di un’impugnazione, che hanno consentito al Tribunale di concludere, in sostanza, che la CEC fosse responsabile per le violazioni alle norme internazionali in materia elettorale nell’ambito delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010 e che tali violazioni potessero essere imputate anche al sig. Ipatau personalmente in quanto vicepresidente di tale organo. Contrariamente a quanto sostiene il sig. Ipatau, il Tribunale non ha fatto ricorso ad una presunzione nei suoi confronti e, di conseguenza, non ha agito in contrasto con la sentenza Tay Za/Consiglio (C‑376/10 P, EU:C:2012:138) nell’includere il suo nome nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive sulla base dei soli legami intrattenuti con altri persone.
47
In terzo luogo, il sig. Ipatau censura il Tribunale per aver ripreso le critiche mosse dall’OSCE alla CEC riguardo alla qualità delle decisioni di quest’ultima senza aver esaminato tali decisioni. Orbene, con tale argomento, il sig. Ipatau contesta in realtà la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale e il valore da esso attribuitole.
48
A tal proposito occorre ricordare che, in determinate situazioni, il giudice dell’Unione può prendere in considerazione relazioni di organizzazioni internazionali non governative (v., in tal senso, sentenza N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti 90 e 91). A fortiori esso può prendere in considerazione una relazione di un’organizzazione internazionale come l’OSCE.
49
Al punto 140 della sentenza impugnata, il Tribunale ha controllato il grado di attendibilità della relazione dell’OSCE, raffrontando le conclusioni di tale relazione con quelle provenienti da istituzioni quali il Consiglio d’Europa.
50
Alla luce dell’insieme delle valutazioni di fatto del Tribunale, che non spetta alla Corte controllare nell’ambito di un’impugnazione, esso ha correttamente respinto in quanto infondato, al punto 145 della sentenza impugnata, il motivo vertente sull’errore di valutazione del Consiglio.
51
In tal modo, il Tribunale ha rispettato i principi, derivanti dalla giurisprudenza richiamata al punto 42 della presente sentenza, relativi al controllo della legittimità dei motivi sui quali sono fondati atti quali gli atti controversi.
52
Il terzo motivo dev’essere pertanto respinto in quanto infondato.
Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
53
Con il suo quarto motivo, il sig. Ipatau sostiene che il Tribunale, convalidando le misure adottate nei suoi confronti nel corso degli anni 2011 e 2012, mentre la relazione dell’OSCE non raccomandava alcuna misura restrittiva nei confronti dei membri della CEC, ha violato il principio di proporzionalità. Il ricorrente sottolinea che le raccomandazioni generali dell’OSCE relativamente alla CEC riguardano solo la composizione della stessa commissione e la qualità delle istruzioni da essa fornite alle commissioni locali. Orbene, la sanzione collettiva inflitta ai membri della CEC risulterebbe manifestamente sproporzionata e inefficace, giacché impedisce ai membri della CEC di conoscere le esperienze e le buone pratiche europee.
54
Il ricorrente adduce inoltre che, al fine di promuovere il miglioramento del sistema elettorale bielorusso, che non ha antiche tradizioni, appare indispensabile che gli attori del sistema elettorale, segnatamente i membri della CEC, siano ulteriormente sensibilizzati alle norme internazionali in materia elettorale. A tal proposito, potrebbero esser loro proposti corsi di formazione da parte degli Stati membri dell’Unione e potrebbero essere organizzate visite di osservazione in occasione delle elezioni negli Stati dell’Unione. Orbene, il divieto di spostarsi nel territorio dell’Unione contrasterebbe in maniera manifesta con gli obiettivi della relazione dell’OSCE.
55
Il Consiglio sottolinea anzitutto che la relazione dell’OSCE non costituisce l’unico fondamento delle misure restrittive nei confronti del ricorrente. In seguito sostiene che non vi è alcuna contraddizione tra la relazione dell’OSCE e le politiche del Consiglio e dell’Unione. Al contrario, tali politiche, comprese quelle che prevedono misure restrittive, sono dirette a fare pressione sul regime bielorusso e su coloro che sono ad esso associati, affinché sia messa fine alle violazioni gravi dei diritti dell’uomo, alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica e affinché siano rispettati la democrazia e lo Stato di diritto in Bielorussia, comprese le norme internazionali in materia elettorale. Inoltre, le misure restrittive del Consiglio non ostano a che le persone incaricate dell’amministrazione delle elezioni ricevano una formazione in Bielorussia nel settore delle norme internazionali in materia elettorale. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 6, della decisione 2012/642 prevede possibilità di deroga al divieto di spostarsi nel territorio dell’Unione.
Giudizio della Corte
56
In conformità dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto dedotti nell’ambito di un’impugnazione individuano con precisione i punti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione (v. ordinanza Thesing e Bloomberg Finance/BCE, C‑28/13 P, EU:C:2014:230, punto 25, nonché sentenza Klein/Commissione, C‑120/14 P, EU:C:2015:252, punto 85).
57
Pertanto, non risponde a tale esigenza l’impugnazione che, senza neanche individuare nello specifico l’errore di diritto di cui sarebbe inficiata la sentenza oggetto dell’impugnazione stessa, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Invero, un’impugnazione siffatta costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v. sentenza Klein/Commissione, C‑120/14 P, EU:C:2015:252, punto 86).
58
Orbene, il sig. Ipatau, limitandosi ad affermare che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che le misure del Consiglio di cui trattasi non erano sproporzionate senza individuare con precisione i punti della motivazione del quinto motivo della sentenza impugnata che intende contestare, non ha rispettato i requisiti dell’articolo 169, paragrafo 2, di detto regolamento di procedura. Inoltre, gli argomenti dedotti nell’ambito del quarto motivo dell’impugnazione sono diretti non già contro la sentenza impugnata, bensì contro dette misure del Consiglio e ricalcano in sostanza gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.
59
Dunque, il quarto motivo, poiché costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso che il sig. Ipatau ha presentato in primo grado, dev’essere respinto in quanto irricevibile.
60
Stante il rigetto dei quattro motivi del sig. Ipatau, occorre respingere l’impugnazione.
Sulle spese
61
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.
62
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
63
Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna del sig. Ipatau, che è risultato soccombente nei motivi proposti, quest’ultimo deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig.Vadzim Ipatau è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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