7.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 102/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 gennaio 2014 — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Causa C-3/14)
2014/C 102/17
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
Resistente: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (1) (direttiva quadro [in prosieguo: la «direttiva 2002/21»]), in combinato disposto con l’articolo 28 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2) (direttiva servizio universale [in prosieguo: la «direttiva 2002/22»]) debba essere interpretato nel senso che qualsiasi misura adottata dall’autorità nazionale di regolamentazione ai fini di attuazione dell’obbligo risultante dall’articolo 28 della direttiva 2002/22, influenza gli scambi tra Stati membri per il solo fatto che tale misura sia atta a garantire agli utenti finali di altri Stati membri l’accesso ai numeri non geografici nel territorio di tale Stato membro.
2)
Se l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 6 nonché con l’articolo 20 della direttiva 2002/21, debba essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione, risolvendo una controversia tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, in merito al fatto di assicurare l’assolvimento da parte di una di siffatte imprese dell’obbligo risultante dall’articolo 28 della direttiva 2002/22, non può espletare il procedimento di consolidamento, neppure se la misura influenzi gli scambi tra Stati membri ed il diritto nazionale imponga all’autorità nazionale di regolamentazione di espletare il procedimento di consolidamento ogniqualvolta la misura possa influenzare scambi siffatti
3)
In caso di risposta positiva alla seconda questione, se l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 6 nonché con l’articolo 20 della direttiva 2002/21, con l’articolo 288 TFUE nonché con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni del diritto nazionale che impongono all’autorità nazionale di regolamentazione di espletare il procedimento di consolidamento ogniqualvolta la misura possa influenzare gli scambi tra Stati membri.
(1) GU L 108, pag. 33.
(2) GU L 108, pag. 51.
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