1.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 61/6
Impugnazione proposta il 15 gennaio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 novembre 2013, causa T-499/10, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commissione europea
(Causa C-15/14 P)
2014/C 61/10
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, K. Talabér-Ritz, agenti)
Altra parte nel procedimento: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 novembre 2013, causa T-499/10, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commissione europea;
—
respingere la domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2010) 3553 def., del 9 giugno 2010, relativa all’aiuto di Stato C-1/09 (ex NN 69/08) a cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt (1);
—
condannare la ricorrente in primo grado alle spese;
in subordine,
—
rinviare la causa al Tribunale per un riesame;
—
riservare la decisione sulle spese relative al giudizio di primo grado e all’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto, sotto diversi profili, interpreta o applica erroneamente la nozione di carattere selettivo.
In primo luogo, la sentenza non applica correttamente la giurisprudenza in materia di selettività relativamente a misure per le quali le autorità nazionali dispongono di un potere discrezionale riguardo al trattamento che riservano alle imprese.
In secondo luogo, il Tribunale illustra erroneamente il diritto applicabile affermando che la presenza di criteri oggettivi esclude necessariamente il carattere selettivo.
In terzo luogo, la sentenza collega erroneamente la presenza del carattere selettivo all’intenzione dello Stato membro di proteggere uno o più operatori da un nuovo regime di tasse minerarie e, in tal modo, non ha tenuto conto del requisito in base al quale la presenza di un aiuto di Stato dipende dagli effetti della misura esaminata.
In quarto luogo, le considerazioni esposte nella sentenza riguardo alla «successiva modifica delle condizioni esterne a [un contratto che mantiene un determinato livello di tasse minerarie]» non erano pertinenti nel caso di specie, in quanto la successiva modifica delle condizioni esterne all’accordo esaminato dalla Commissione consisteva in una modifica nel regime legislativo.
(1) GU L 34, pag. 55.
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