1.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 61/7
Impugnazione proposta il 16 gennaio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 5 novembre 2013, causa T-512/09, Rusal Armenal ZAO/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-21/14 P)
2014/C 61/11
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Brakeland, M. França e T. Maxian Rusche, agenti)
Altre parti nel procedimento: Rusal Armenal ZAO, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 5 novembre 2013, notificata alla Commissione il 6 novembre 2013, causa T-512/09, Rusal Armenal ZAO/Consiglio;
—
respingere il primo motivo del ricorso in primo grado, in quanto infondato in diritto;
—
rinviare la causa al Tribunale ai fini di un riesame degli altri motivi;
—
riservare le spese dei giudizi di primo grado e di appello.
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata sulla base dei seguenti motivi.
Primo, il Tribunale avrebbe deciso ultra petita.
Secondo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), nella versione applicabile all’epoca dell’adozione del regolamento oggetto di controversia, nonché l’intenzione del legislatore comunitario, intesa nel senso di cui alla giurisprudenza Nakajima (2), all’epoca dell’emanazione di tale norma.
Terzo, il Tribunale avrebbe violato il principio generale di diritto comunitario dell’equilibrio istituzionale.
(1) GU 1996 L 56, pag. 1.
(2) Causa Nakajima/Consiglio, C-69/89, Racc. 1991, pag. I–2069, punti da 28 a 32; in senso conforme, causa Portogallo/Consiglio, C-149/96, Racc. 1999, pag. I-8395, punto 49; v. anche causa Petrotub e Republica/Consiglio, C-76/00 P, Racc. 2003, pag. I-79, punti da 53 a 56.
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