22.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 85/17
Ricorso proposto il 21 gennaio 2014 — Commissione europea/Polonia
(Causa C-29/14)
2014/C 85/32
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Georghiu e M. Owsiany-Hornung)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo escluso le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali dall’ambito di applicazione delle norme di diritto nazionale recanti trasposizione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (1), della direttiva della Commissione 2006/17/CE, dell’8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (2), nonché della direttiva della Commissione 2006/86/CE, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (3), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 31 della direttiva 2004/23/CE, dell’articolo 3, lettera b), dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 7 e dell’allegato III della direttiva 2006/17/CE, nonché dell’articolo 11 della direttiva 2006/86/CE.
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Condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
La trasposizione, come realizzata dalla Polonia, delle direttive 2004/23, 2006/17 e 2006/87 nell’ordinamento giuridico polacco è incompleta, in quanto la legge del 1o luglio 2005 relativa all’approvvigionamento, allo stoccaggio e al trapianto di cellule, tessuti e organi, che traspone nell’ordinamento giuridico polacco tali direttive, e gli atti adottati sulla base della stessa non ricomprendono nel loro ambito di applicazione le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali.
Di conseguenza, mancano nella normativa polacca disposizioni recanti trasposizione delle direttive 2004/23 e 2006/86 nella parte in cui queste ultime riguardano le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali.
Manca inoltre una trasposizione delle norme della direttiva 2006/14 riguardanti le cellule riproduttive, in particolare dei suoi articoli 3, lettera b), 4, paragrafo 2 e dell’allegato III.
Nel corso del procedimento precontenzioso l’agente della Repubblica di Polonia ha confermato la mancanza nel diritto nazionale di disposizioni corrispondenti, sottolineando tuttavia che «in materia di cellule riproduttive, tessuti fetali e tessuti embrionali le disposizioni delle direttive sono in gran parte applicate nella pratica clinica quotidiana — sono state attuate a livelli di esperti».
La Commissione considera che le disposizioni in discussione devono essere attuate per intero, per mezzo di atti aventi forza di legge vincolante.
(1) GU L 102, pag. 48.
(2) GU L 38, pag. 40.
(3) GU L 294, pag. 32.
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