7.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 102/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 23 gennaio 2014 — ERSTE Bank Hungary Zrt./Attila Sugár
(Causa C-32/14)
2014/C 102/22
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Convenuto: Attila Sugár
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) un procedimento dello Stato ai sensi del quale, in caso di inadempimento da parte del consumatore di un obbligo sancito da un atto — corretto da un punto di vista formale — redatto da un notaio, la controparte del consumatore rivendichi un importo, da essa stessa indicato, mediante la predisposizione di una cosiddetta formula esecutiva, senza che sia necessario instaurare un procedimento giurisdizionale in contraddittorio in cui si possa esaminare l’abusività delle clausole contenute nel contratto che costituisce il fondamento della formula esecutiva.
2)
Se il consumatore possa chiedere, nell’ambito di tale procedimento, che sia soppressa la formula esecutiva già apposta, e questo sul fondamento del fatto che non sia stato effettuato l’esame dell’abusività delle clausole contenute nel contratto che ne costituiscono il fondamento, nonostante, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciata nella causa C-472/11, il giudice sia tenuto a informare il consumatore in merito all’esistenza di clausole abusive.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
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