24.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 194/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts München (Germania) il 24 gennaio 2014 — Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg
(Causa C-34/14)
2014/C 194/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Puma SE
Resistente: Hauptzollamt Nürnberg
Questioni pregiudiziali
1)
Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 (1) del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (2) del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (3) del Consiglio siano, nel loro insieme, validi nella parte in cui non sono stati annullati dalle sentenze della Corte del 2 febbraio 2012 e del 15 novembre 2012 nelle cause C 249/10 P e C 247/10 P.
2)
Nel caso in cui la prima questione debba ricevere risposta negativa, ma i regolamenti succitati non siano invalidi nel loro complesso:
a)
Nei confronti di quali esportatori e produttori nella Repubblica popolare cinese e in Vietnam da cui la ricorrente ha acquistato merce negli anni compresi tra il 2006 e il 2011 siano invalidi il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.
b)
Se la dichiarazione di invalidità totale o parziale dei suddetti regolamenti integri un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 2, secondo comma, del codice doganale.
(1) GU L 275, pag. 1.
(2) GU L 352, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).
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